Sentenza 19 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/01/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 6887/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
Giovanni Maddaleni Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giudice rel.
Valeria Ardoino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6887/2024 promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
PALEOCAPA 8/5 17100 SAVONA, presso lo studio dell''avv. , (C.F. Parte_2
) che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti. C.F._2
PARTE RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
PARTE CONVENUTA, CONTUMACE
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
- dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1 dicembre 1970, n. 898; -
- All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg. e in data Parte_1 Controparte_1
4.02.2012 e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Roma, atto n. 753, parte II, serie 007, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.07.2024 il signor allegava che in data 04.02.2012 Parte_1 aveva contratto matrimonio in Khartoum (Sudan) con la signora Controparte_1 nata in [...], il [...]; che il ricorrente, dopo poco tempo, decideva di trasferirsi in Italia unitamente alla moglie;
che inizialmente arrivava a Roma per trovare lavoro e una stabile residenza, per poi consentire alla moglie di raggiungerlo successivamente, una volta che la situazione economica e abitativa dell'odierno ricorrente si fosse stabilizzata;
che una volta arrivato in Italia, il signor provvedeva a registrare il matrimonio contratto in Sudan nel Registro Pt_1 degli atti di matrimonio del Comune di Roma al nr. 753 Parte II anno 2012; che purtroppo, subito dopo tale atto, la moglie decideva di non trasferirsi in Italia, facendo perdere le proprie tracce;
che il ricorrente non è quindi più riuscito ad avere contatti con la propria moglie, che non vede da oltre dodici anni;
che il signor attualmente lavora come dipendente della Società Amazon Pt_1
Uk Service Ltd, che gli consente di avere un lavoro stabile, ha una nuova compagna da cui ha avuto una figlia, nata il [...]; che il ricorrente ha interesse a contrarre matrimonio con la propria nuova compagna, stante anche la nascita della figlia e, soprattutto, alla luce della fine della relazione con la propria moglie avvenuta oltre dodici anni fa.
Sulla base di quanto sopra nonché di quanto meglio esposto in ricorso il signor Pt_1 formulava le conclusioni di cui epigrafe.
La convenuta non si costituiva e non partecipava al procedimento nonostante rituale notifica onde ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 21.11.2024 veniva sentito il ricorrente il quale rendeva le seguenti dichiarazioni:
“Confermo il ricorso con mia moglie non vi è possibilità di riconciliazione. Confermo che io e mia moglie ci siamo sposati nel 2012 poi io sono venuto in Italia tre mesi dopo circa se non ricordo male e sono CP_2 stato anche a Roma;
ho provato a mettermi in contatto con lei ma mi sono reso conto che lei aveva un'altra persona. Lei non è mai venuto in Italia. Quindi gli ultimi contatti che ho avuto con mia moglie risalgono al 2012. Insisto in entrambe le domande.”.
All'esito, il GD si riservava di riferire al Collegio.
*** Devesi in primo luogo rilevare che le argomentazioni dedotte da parte ricorrente laddove afferma di aver perso da anni i contatti con la propria moglie della quale ignora perfino il luogo ove la stessa possa attualmente trovarsi, dimostrano come la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno.
Il comportamento processuale della convenuta che non si è costituita e non è comparsa nonostante rituale notifica costituisce implicita conferma di quanto sopra.
Pertanto, la relativa domanda del ricorrente va accolta e va dichiarata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
Avendo poi il ricorrente formulato anche domanda di divorzio, il procedimento va rimesso sul ruolo per la relativa prosecuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in causa, contrariis reiectis, cosi' provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (C.F. Parte_1
e di (C.F. C.F._1 Controparte_1
), coniugi per matrimonio contratto in Khartoum (Sudan) il C.F._3
04.02.2012;
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente (ROMA) di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2012, Numero 753, Parte II , Serie C 07, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
c) nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Cosi' deciso in Genova nella camera di Consiglio del 17.01.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giovanni Maddaleni