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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 28/07/2025, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 89/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 89/2020 promossa da:
(P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante pro-tempore con il patrocinio dell'Avv. FREDIANI Parte_1
SERGIO (CF ) C.F._1
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF ), quale titolare dell'Agenzia Immobiliare Toscana CP_1 C.F._2
Immobili, con il patrocinio dell'Avv. MURATORI SILVIA (CF ) C.F._3
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 968/2019 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 06.12.2019
CONCLUSIONI
In data 4-18.12.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, per le causali tutte dedotte: In tesi: in totale riforma della Sentenza n. 968/2019 del Tribunale di Grosseto, revocare il decreto ingiuntivo n. 350/2007, emesso in data 24.04.2007, poiché infondato in fatto ed in diritto, e, dichiarato risolto il contratto di mediazione intercorso tra le parti, condannare il Sig. alla restituzione in favore dell'attore di 13.500 € oltre interessi legali CP_1
pagina 1 di 14 dal dì dovuto al saldo. In ipotesi: in parziale riforma della Sentenza n. 968/2019 del Tribunale di Grosseto, revocare il decreto ingiuntivo n.350/2007, emesso in data 24.04.2007, determinando nella misura dell'1,5% la provvigione spettante al convenuto. In ogni caso: in parziale riforma della Sentenza n. 968/2019 del Tribunale di Grosseto, liquidare le spese relative al primo grado di giudizio in conformità al D.M. n. 55/2014. condannare la convenuta alla rifusione delle somme percepite medio tempore in misura superiore rispetto a quanto risulterà di giustizia all'esito del presente procedimento di appello;
Il tutto con vittoria di onorari e spese di entrambi i gradi di giudizio”. Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza rigettata e reietta, dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 968/2019 del Tribunale Parte_1 di Grosseto. Con condanna della parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
[... (di seguito anche solo “ ”) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, Parte_1
, proponendo gravame avverso la sentenza n. 968/2019, emessa dal Tribunale di CP_1
Grosseto e pubblicata il 06.12.2019, che, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da , l'aveva rigettata, con conseguente condanna dell'opponente Parte_1 al pagamento delle spese di lite.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 350/2007 del 24.04.2007, Parte_1 notificato il 08/05/2007, con cui era stato ad essa intimato il pagamento, a favore del CP_1 dell'importo di € 24.412,50 (iva compresa), a titolo di saldo della provvigione asseritamente maturata per attività d'intermediazione svolta per la compravendita dell'immobile denominato
“Fonte di CA” di proprietà dell'opponente.
A sostegno dell'opposizione, esponeva:
(-) che il venuto a conoscenza dell'intenzione di parte opponente di vendere i propri CP_1 compendi immobiliari, siti in Comune di Campagnatico, Loc. Poggio Caiano, si era proposto quale intermediario dell'operazione di compravendita, indicando, altresì, un potenziale acquirente,
il quale era a sua volta assistito dall'agenzia “Clodia Immobiliare” di Persona_1
Andrea BA;
(-) che, nell'ambito dell'operazione menzionata, erano stati stipulati due distinti e successivi contratti preliminari di compravendita;
(-) che il primo contratto preliminare era stato stipulato in data 30.06.2005 ed aveva ad oggetto il podere denominato “il IN”, facente parte dell'azienda agraria di proprietà dell'opponente, per il prezzo di € 1.100.000,00; pagina 2 di 14 (-) che, in tale atto, a favore del promissario acquirente ( era stata accordata un'opzione di Per_1 acquisto per la restante parte dell'azienda, denominata “Fonte di Branca”, da esercitarsi entro e non oltre il 30.06.2006 tramite la stipula di nuovo contratto preliminare;
(-) che i contraenti avevano promesso di pagare alle due agenzie (ciascuno quella che aveva curato i propri interessi) una provvigione nella misura del 3%, oltre iva, sul prezzo di vendita;
(-) che essa aveva regolarmente corrisposto la provvigione dovuta in relazione alla Parte_1 prima operazione che si era conclusa, non senza difficoltà a causa del comportamento dell Per_1 con la stipula, in data 26.4.2006, del contratto definitivo;
(-) che il secondo preliminare di compravendita era stato stipulato in data 27.07.2006 – a conferma della volontà manifestata da di esercitare il diritto di opzione – per il prezzo di € Per_1
1.125.000,00;
(-) che la promissaria venditrice aveva provveduto al pagamento dell'acconto sulla provvigione
(pari ad € 13.500,00), di cui alla fattura n.17 dell' 1.8.2006, concordando il pagamento del saldo alla stipula del definitivo, come da lettera di accompagnamento alla fattura suddetta;
(-) che, infatti, considerate le difficoltà incontrate per la stipula del precedente contratto e vista anche l'entità della caparra, di ridotto ammontare (pari ad € 100.000,00), versata dal promittente acquirente, essa ed il si erano accordati per il pagamento immediato di 1/3 Parte_1 CP_1 della provvigione maturata, subordinando il pagamento del residuo al buon esito dell'affare e, quindi, alla stipula del rogito;
(-) che, tuttavia, il promissario acquirente si era reso inadempiente al contratto, dichiarato risolto con sentenza n. 380/2012 del Tribunale di Grosseto;
(-) che, pertanto, non essendosi avverata la condizione (costituita dalla stipula del definitivo) al cui verificarsi era subordinato il pagamento della provvigione, la controparte non poteva pretendere alcunché;
(-) che, peraltro, il aveva violato l'art. 1759 c.c., intrattenendo rapporti diretti con l CP_1 Per_1 all'insaputa della società opponente e tacendo le difficoltà economiche di costui, come dimostrato dal fatto che l'agenzia aveva posto in vendita il bene, su incarico dell a distanza di qualche Per_1 mese della stipula del preliminare e, quindi, prima che quest'ultimo ne avesse conseguito la proprietà;
(-) che, per le ragioni esposte, andava revocato il decreto ingiuntivo, con conseguente condanna del alla restituzione dell'importo di € 13.500,00, sussistendo i presupposti per la risoluzione CP_1 del rapporto contrattuale.
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando integralmente CP_1
l'opposizione di cui chiedeva il rigetto. Nello specifico, l'opposto rilevava: pagina 3 di 14 (-) che non era mai stato raggiunto un accordo tra le parti che subordinasse il pagamento della provvigione al buon esito dell'affare, e cioè alla stipula del definitivo;
difatti, la possibilità accordata alla “ ” di procedere al pagamento del saldo al momento del rogito era da Parte_1 intendersi quale mera dilazione di pagamento e non come una condizione sospensiva/risolutiva o un termine;
(-) che risultava, altresì, priva di fondamento la contestazione mossa dall'opponente con riferimento alla presunta violazione dei doveri di buona fede e lealtà ex art. 1759 c.c.; invero, esso non era a conoscenza della situazione economica del promittente acquirente;
in ogni CP_1 caso, le ragioni che avevano indotto l a rinunciare all'acquisto dell'immobile, oggetto del Per_1 secondo preliminare, potevano essere le più disparate e non necessariamente dipendenti alla sua situazione finanziaria;
d'altra parte, non rientrava fra i doveri del mediatore quello di effettuare indagini sulla situazione economica delle parti.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove orali e documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) l'affare doveva ritenersi concluso, con conseguente insorgenza per il mediatore del diritto al pagamento della provvigione, al momento della stipula del preliminare, in quanto dal suo contenuto non si evinceva la volontà dei contraenti di apporre termini o condizioni e risultando irrilevanti le successive vicende che avevano condotto le parti a non concludere il contratto definitivo;
(-) peraltro, né dal contratto preliminare né dalla raccomandata a/r, inviata dal alla società CP_1 opponente contestualmente alla fattura n. 17 dell'1.8.2006, si evinceva la volontà di subordinare il pagamento della provvigione ad un termine ovvero al verificarsi di determinate condizioni;
(-) ad ogni modo, come affermato da Cass. civ. n. 24399/2015, il compenso per la mediazione sorge in base ad un contratto preliminare quand'anche sia sottoposto ad una condizione per la stipula del definitivo che non si sia avverata;
(-) infine, il mediatore non aveva alcun obbligo di informare il promittente venditore della situazione economica della controparte contrattuale, trattandosi di adempimento che, ai sensi dell'art. 1759 c.c., esulava dalla diligenza professionale allo stesso richiesta.
Le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello censurandola per i seguenti Parte_1 motivi:
1) con il primo, rilevava che il tribunale aveva errato nel ritenere che le parti non avessero voluto condizionare il pagamento della provvigione alla stipula del definitivo. pagina 4 di 14 In particolare, il primo giudice non aveva preso in considerazione la lettera raccomandata, inviata dal , con la quale, nel trasmettere la fattura n. 17 dell'1.8.2006, si specificava che trattavasi CP_1 di fattura in acconto e che il pagamento del saldo sarebbe stato richiesto al momento del rogito.
Inoltre, il tribunale aveva completamente ignorato i fatti antecedenti alla stipula del preliminare, che rendevano legittimo il sospetto in ordine all'effettiva capacità economica del promittente acquirente di addivenire alla conclusione del definitivo, e ciò spiegava l'esigenza, per il promittente di venditore, di condizionare il pagamento della provvigione solo alla stipula del rogito.
2) Con il secondo, denunciava l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso la responsabilità del mediatore ex art.1759 c.c. Tale norma, infatti, impone al mediatore l'obbligo di comunicare qualsiasi circostanza che potrebbe influenzare la volontà delle parti in ordine alla conclusione dell'affare, sicché era evidente la responsabilità del , per avere CP_1 taciuto lo stato di insolvenza del promissario acquirente.
In particolare, il tribunale non aveva preso in considerazione il fatto che l'agenzia del aveva CP_1 pubblicizzato la vendita del bene, su incarico dell' mediante inserzione sulla rivista la Per_1
“Pulce”, in data 13.11.2006 (e, quindi, dopo la stipula del preliminare), a dimostrazione della sua consapevolezza che il promissario acquirente non aveva la disponibilità finanziaria per procedere alla stipula del definitivo.
3) Con il terzo, richiedeva di procedere alla riduzione della provvigione nella misura dell'1,5%, onde evitare un possibile contrasto tra giudicati, stante la pendenza di altro giudizio, promosso dalla nei confronti dell'agenzia immobiliare dell'BA, volto ad ottenere la stessa Parte_1 riduzione in ordine all'attività prestata in relazione al medesimo preliminare.
Difatti, l'art. 1758 c.c. espressamente prevede che, qualora l'affare sia concluso con l'intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto ad una quota della provvigione, mentre le due agenzie
(quella dell'BA e del , avevano chiesto, ciascuna, il pagamento, per lo stesso affare, CP_1 dell'intera provvigione nella misura del 3%.
4) Con il quarto, censurava anche la liquidazione delle spese di lite contenuta nella sentenza impugnata, avendo il primo giudice applicato uno scaglione (quello da € 26.000 ad € 52.000) più alto rispetto all'effettivo valore della causa (pari ad € 24.412,50).
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. - Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, contestava, perché CP_1 infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio. pagina 5 di 14 2.3. – Con ordinanza del 16.4.2020, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
2.4. – Con ordinanza del 4.5.2021, le parti venivano invitate ad esperire il tentativo di mediazione ex art. 5, comma 2, del d.lgs. 28/2010, il quale, tuttavia, sortiva esito negativo.
2.5. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 4-18.12.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 - L'esame del gravame
3.1 – Il primo motivo è infondato.
3.1.1. – Sostiene la società appellante che la volontà delle parti sarebbe stata quella di subordinare risolutivamente il diritto alla provvigione, per l'attività di intermediazione svolta dal in relazione al secondo preliminare, alla mancata stipula del contratto definitivo. CP_1
L'assunto non può essere condiviso.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato: “Al fine di riconoscere il diritto alla provvigione al mediatore ex art. 1755 c.c., l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia validamente costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto. Pertanto, anche un contratto preliminare di compravendita deve considerarsi atto conclusivo dell'affare, salvo che le parti abbiano inteso derogare alla disciplina legale attribuendo il diritto alla provvigione al momento della sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto il diritto alla provvigione condizionato dalla stipula del contratto definitivo di compravendita, in forza della mera assenza nel modulo dell'agenzia della data di stipulazione del contratto, la quale fungeva, invece, da termine di pagamento e non da elemento condizionante del diritto alla provvigione già sorto, pertanto, per effetto dell'accettazione della proposta da parte del promittente acquirente)” (cfr. ex plurimis Cass. Civ. sentenza del 24.01.2024 n. 2359, Rv. 669986 - 01).
Invero, sebbene la Suprema Corte attribuisca alla volontà delle parti la facoltà di derogare alla disciplina legale - al fine di condizionare il diritto alla provvigione ad un particolare evento - è necessario che la deroga suddetta sia supportata “dal tenore letterale delle espressioni utilizzate, nonché dal comportamento complessivo delle parti” (cfr. Cass. civ., n. 2359/2024 cit., pag. 11).
3.1.2. - Nella specie, in assenza della stipula di un accordo contrattuale tra le parti in causa, non può l'appellante utilmente invocare la raccomandata dell'1.8.2006, di accompagnamento alla fattura n.17 inviata dal alla (dal seguente tenore: “Egregio Signor CP_1 Parte_1
sono contento che siamo arrivati alla sottoscrizione del compromesso per la seconda Parte_1
pagina 6 di 14 parte della Sua azienda agricola e penso che a questo punto arriviamo al rogito senza “sorprese”.
Secondo i nostri accordi, Le spedisco, insieme a questa lettera, la fattura in acconto della mediazione del 3% complessivo sul prezzo di vendita. Come abbiamo stabilito, la fattura rappresenta un terzo della mediazione complessiva[...]Chiederò il pagamento della restante parte della mediazione, come da Lei stabilito, al rogito notarile”) (cfr. doc.4 “ ”). Parte_1
In realtà, dal tenore della citata missiva non si evince, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, alcun riconoscimento, da parte del , della volontà di subordinare CP_1
(risolutivamente) il pagamento della provvigione alla stipula del definitivo.
3.1.2.a. – In primo luogo, giova considerare come l'emissione di una fattura in acconto
(regolarmente saldata dalla “ ”), mal si concilia con la tesi della sottoposizione del Parte_1 diritto alla provvigione alla condizione risolutiva della mancata stipula del definitivo.
Difatti, la previsione di “un acconto” postula il riconoscimento del venire ad esistenza, in modo definitivo, del diritto del mediatore a percepire la provvigione, in quanto il relativo importo è destinato ad essere computato in conto della somma complessivamente dovuta.
In proposito, è significativo anche l'impiego dell'espressione verbale (“chiederò”) al futuro anziché al condizionale, a dimostrazione del fatto che il mediatore riteneva certo il suo diritto alla percezione della provvigione.
Ciò tanto più se si considera che, nella menzionata lettera, non viene fatto alcun cenno alle modalità di restituzione della somma nell'ipotesi di mancata stipula del definitivo, il che consente di ritenere condivisibile quanto affermato dal tribunale, secondo cui la “ ” avrebbe Parte_1 beneficiato di una mera dilazione di pagamento.
Come noto, il termine di adempimento si distingue dal termine (di efficacia) quale elemento accidentale del contratto, indicando il primo il momento dell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali – concordato nel caso di specie a favore del debitore (art. 1184 c.c.) - e il secondo il momento in cui il contratto inizia o cessa di produrre effetti giuridici.
Del resto, nel rispondere alle richieste di pagamento provenienti dal mediatore, “ ” Parte_1 non accennava minimamente alla pattuizione di una condizione risolutiva, limitandosi a rappresentare unicamente che l' aveva richiesto la restituzione della caparra versata per il Per_1 comportamento dell'agente immobiliare (cfr. lettere raccomandate del 6.2.2007 e del 6.3.2007).
3.1.2.b. – In secondo luogo, né l'entità della caparra confirmatoria né il comportamento tenuto dal promissario acquirente in occasione della stipula del primo preliminare, valgono a fondare Per_1 il convincimento della pattuizione di una condizione risolutiva.
Difatti, per quanto riguarda il primo elemento, mette conto di evidenziare che la pattuizione della caparra confirmatoria nella misura di € 100.000,00 – a fronte di un prezzo di € 1.125.000 – non pagina 7 di 14 può certamente considerarsi irrisoria, in quanto pari a circa il 10% dell'importo complessivamente dovuto dall' di talché la stessa era certamente in linea con la funzione tipica di tale Per_1 strumento negoziale.
Per quanto concerne il secondo elemento, anche a voler ritenere che il comportamento dell Per_1 avesse reso difficoltosa la stipula del primo preliminare ed ingenerato dei legittimi sospetti nella
“ ” in ordine alle effettive capacità patrimoniali della sua controparte contrattuale, Parte_1 proprio la dazione della caparra era, di per sé, idonea a garantire il promittente venditore in ordine alle conseguenze dell'inadempimento contrattuale, essendo essa di ammontare tale da coprire anche la somma dovuta al mediatore a titolo di provvigione.
D'altra parte, il primo preliminare, sia pure con difficoltà, era stato eseguito dall il che ben Per_1 poteva rappresentare un elemento sufficientemente tranquillizzante per il promittente venditore che, oltre alla dazione della caparra, non aveva preteso ulteriori garanzie, sicché è davvero arduo ipotizzare che egli avesse avvertito l'esigenza di cautelarsi nei confronti del mediatore sottoponendo il pagamento del saldo della provvigione ad una condizione risolutiva.
Il mezzo, quindi, è caducato.
3.2. – Parimenti infondato è il secondo motivo.
3.2.1. – Sostiene l'appellante che la condotta del si sarebbe posta in contrasto con l'art. CP_1
1759 c.c. in quanto avrebbe cercato di favorire l' tacendo il suo stato di insolvenza ed Per_1 adoperandosi per porre in vendita l'immobile a distanza di qualche mese dalla stipula del preliminare.
Si deve dissentire.
3.2.1.a. – In realtà, non appare configurabile alcuna responsabilità in capo al mediatore per aver intrattenuto rapporti con l in una fase successiva alla conclusione dell'affare, poiché l'unico Per_1 dato a supporto risulta essere l'annuncio, su un giornale locale, dell'immobile oggetto di causa, rimesso in vendita nelle more del rogito notarile.
Trattasi di una condotta che non appare suscettibile di censura, in quanto non può essere considerato illecito il proposito dell di reperire (con l'ausilio del prontamente un Per_1 CP_1 nuovo acquirente per realizzare, una volta stipulato il definitivo con la “ ” ed essere Parte_1 diventato proprietario del bene, un margine di guadagno sull'affare.
3.2.1.b. – D'altronde, come affermato dalla Suprema Corte: “in tema di mediazione, il mediatore, sia quando agisca in modo autonomo (mediazione c.d. tipica), sia su incarico di una delle parti
(mediazione c.d. atipica, costituente in realtà mandato), è tenuto a comportarsi secondo buona fede e correttezza e a riferire, perciò, alle parti le circostanze, da lui conosciute o conoscibili secondo la diligenza qualificata ex art. 1175 c.c. propria della sua categoria, idonee ad incidere sul pagina 8 di 14 buon esito dell'affare, senza che le eventuali più penetranti verifiche a ciò necessarie postulino il previo conferimento di specifico incarico, tali essendo, in caso di mediazione immobiliare, tutte quelle afferenti alla contitolarità del diritto di proprietà, all'insolvenza di una delle parti, all'esistenza di elementi atti a indurre le parti a modificare il contenuto del contratto, ad eventuali prelazioni ed opzioni, al rilascio di autorizzazioni amministrative, alla provenienza di beni da donazioni suscettibili di riduzione, alla solidità delle condizioni economiche dei contraenti, alle iscrizioni o trascrizioni sull'immobile e alla titolarità del bene in capo al venditore” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 16.5.2022, n. 15577).
Nella specie, tuttavia, non consta che l'agente immobiliare fosse o potesse essere a conoscenza dell'incapacità finanziaria dell e della conseguente impossibilità di eseguire il secondo Per_1 preliminare.
In particolare, se, da un lato, non risulta che il promittente acquirente avesse subito procedure di espropriazione forzata o protesti (circostanze certamente sintomatiche di uno stato di insolvenza e verificabili attraverso l'esame dei relativi registri), dall'altro, l'adempimento del primo preliminare costituiva elemento sufficientemente tranquillizzante circa le sue condizioni patrimoniali.
Inoltre, la dazione della caparra (nella misura di € 100.000), in occasione della stipula del secondo preliminare, era di per sé idonea a garantire le ragioni della “ ” in caso di Parte_1 inadempimento e, quindi, esonerava il mediatore dal compiere più penetranti verifiche circa la situazione patrimoniale del promittente acquirente, verifiche che nella specie – data l'assenza di protesti o procedure esecutive – si sarebbero dovute concretizzare nell'esame della posizione bancaria o fiscale dell come tali esorbitanti il canone di ordinaria diligenza ex art. 1175 c.c. Per_1
Né può l'appellante invocare la testimonianza dell'Avv. Mussio, legale di all'epoca Parte_1 dei fatti (“questo annuncio non l'ho mai visto. Quel che ricordo è che in quel periodo, ovvero fra il secondo preliminare e la data prevista per il rogito notarile (31/12/2006), il si Parte_1 lamentava del comportamento del sig. , dicendo che lo stesso faceva il doppio gioco, cioè CP_1 patteggiava anche per l' Io posso dire di aver incontrato 2-3 volte il anche presso il Per_1 CP_1 mio studio e presso lo studio del notaio il 28/12/2006 in occasione della mancata stipula del contratto definitivo. Ci fu un episodio che mi confermò i sospetti del Il giorno Parte_1
22/12/2006 mi telefonò il e mi disse: 'ho saputo da che il concede un CP_1 Per_1 Parte_1 rinvio del termine del rogito (fissato per il 31/12/2006) e quindi salta l'appuntamento fissato avanti al Notaio per il 28/12/2006.' Io rimasi sorpreso perché sapevo che il e Per_2 Parte_1 la moglie volevano a tutti i costi concludere il contratto entro la data prefissata, perché erano stanchi e logorati dal rapporto con (…). Pensai che quanto riferitomi dal fosse Per_1 CP_1 sbagliato oppure il era impazzito (…).Quindi presi il telefono e chiamai subito il Parte_1
pagina 9 di 14 per sapere se era vero. Il mi disse che non era vero, che l cercava di Parte_1 Parte_1 Per_1 prendere tempo, ma che lui non intendeva concedere alcuna dilazione (...) ADR. Il CP_1 nell'occasione di tale telefonata mi chiese conferma di ciò che gli era stato riferito, in quanto ero
l'Avv. del e quindi mi diede notizie che provenivano da altre parti” (cfr. verbale di Parte_1 udienza del 20/11/2009), in quanto proprio l'ultima parte di tale dichiarazione (quella recante la sottolineatura) induce ad escludere che il si adoperasse per far ottenere al promittente CP_1 acquirente un rinvio del rogito, in quanto egli si era limitato, nel corso della telefonata intercorsa con il legale della , solo a riferire quanto a lui detto dall Parte_1 Per_1
3.3. – Il terzo motivo di appello è, invece, fondato.
3.3.1. – Difatti, come affermato da questa Corte nella sentenza n. 2305/2020, depositata il
16.12.2020 (in atti) – che si richiama quale precedente interno conforme ex art. 118 disp. att.
c.p.c. – “la complessa vicenda negoziale ha comportato il maturare del diritto alle provvigioni spettanti ai mediatori in due momenti distinti: il primo rappresentato dalla conclusione del primo contratto preliminare, che ha determinato il sorgere della provvigione con riferimento alla conclusione dell'affare relativo al podere IN, e il secondo rappresentato dalla conclusione del secondo contratto preliminare, che ha determinato il sorgere del diritto alla provvigione in relazione alla conclusione del secondo affare relativo al podere Fonte di CA […] Nel secondo preliminare, in relazione al quale l'BA ha agito per ottenere la provvigione maturata con riferimento alla conclusione di tale affare, nulla è stato previsto in ordine all'ammontare della provvigione da corrispondere ai mediatori. Né l'BA ha dimostrato che sia intervenuto con le parti interessate un accordo specifico sul punto, non potendo farsi riferimento al riconoscimento della percentuale della provvigione dovuta ai mediatori contenuta nel primo contratto, né all'interpretazione che le parti dettero di tale clausola. Dovrebbe trovare applicazione, pertanto, la disciplina dettata dall'art. 1755/II c.c. che prevede, con riferimento al quantum, in caso di mancanza di patto o di tariffe professionali, il ricorso agli usi commerciali. In base agli usi commerciali applicati nel grossetano nel 2006 (cfr. raccolta degli usi commerciali di Grosseto
2006) la provvigione spettante al mediatore nelle compravendite immobiliari varia da un minimo del 2% ad un massimo del 3%, da calcolarsi sul valore del bene oggetto del negozio. Pertanto, può ritenersi che la provvigione in favore dei mediatori per l'attività espletata in relazione al secondo affare possa attestarsi sulla percentuale massima del 3%. L'BA avrebbe potuto esigere, da ciascuna parte contrattuale, la quota allo stesso spettante dell'1,5%, in forza del combinato disposto degli artt. 1755 e 1758 c.c., dal momento che l'affare, pacificamente, è stato concluso grazie all'intervento di due mediatori […] Tenuto conto della superiore considerazione e della richiesta di applicazione dell'art. 1758 c.c. avanzata da parte appellante, richiesta ritenuta pagina 10 di 14 fondata per quanto sopra esposto, deve pertanto acclararsi che l'BA può riscuotere dalla la provvigione, come accertata nella sentenza impugnata, nei limiti della Parte_1 somma di € 16.875,00 (pari all'1,5% del prezzo di vendita di € 1.125.000,00) e conseguentemente in parziale riforma della sentenza gravata la deve essere Parte_1 condannata a pagare all'BA, per il titolo suddetto, tale importo oltre agli interessi legali decorrenti dalla domanda giudiziale al saldo” (pag. 7-9).
Al riguardo, contrariamente quanto sostenuto dall'appellato, la produzione di tale sentenza in questo grado di giudizio deve ritenersi pienamente ammissibile, non potendo la stessa considerarsi come un documento nuovo, come tale soggetto al divieto di cui all'art. 345 c.p.c.
Invero, tale decisione risulta pubblicata dopo la proposizione del gravame, di talché la parte, essendo impossibilitata a produrla nel corso del giudizio di primo grado, deve ritenersi legittimata a depositarla in appello.
3.3.2. – Ebbene, sia BA Andrea, in sede di esame testimoniale, che in sede di CP_1 interrogatorio formale (cfr. verbale di udienza del 27.3.2009), hanno ammesso che le trattative tra
“ ” ed furono condotte dalle loro agenzie immobiliari, sicché, essendo Parte_1 Per_1 innegabile il nesso di concausalità tra i loro interventi e la conclusione dell'affare, agli stessi spetta una quota della provvigione ex art. 1758, comma 2, c.c. che, in difetto di elementi offerti dalle parti, deve presumersi uguale (e, quindi, pari all'1,5% del prezzo di vendita di € 1.125.000,00, per un totale di € 16.875,00).
Difatti, la Suprema Corte ha affermato: “il diritto alla divisione della provvigione tra più mediatori sorge, a norma dell'art. 1758 cod.civ., soltanto quando essi abbiano cooperato simultaneamente e di comune intesa, ovvero autonomamente, ma giovandosi l'uno dell'attività espletata dall'altro, alla conclusione dell'affare, in modo da non potersi negare un nesso di concausalità obiettiva tra i loro interventi e la conclusione dell'affare, e sempre che si sia trattato dello stesso affare, sia sotto il profilo soggettivo, che oggettivo” (cfr. Cass. civ., n. 16157/2010).
Inoltre, si presenta significativo anche quanto convenuto nel preliminare di vendita del 30.6.2005
(contenente il diritto di opzione poi esercitato dall con il successivo preliminare del Per_1
21.7.2006 per la restante parte del compendio immobiliare di titolarità della “ ”), in Parte_1 cui le due agenzie (“Toscana Immobili” del e “Clodia Immobiliare” dell'BA) venivano CP_1 considerate unitariamente con il termine “agenzia”, nei cui confronti, all'art. 9, le parti si impegnavano “a versare la provvigione del 3%+IVA calcolata sul prezzo di acquisto, dopo la firma della presente”.
Quindi, contrariamente a quanto affermato dall'appellato, non è vero che le parti avrebbero promesso di pagare, a ciascuna agenzia, la provvigione nella misura del 3%, in quanto dal tenore pagina 11 di 14 della citata disposizione pattizia si evince che esse avevano inteso suddividerla tra la “Toscana
Immobili” e la “Clodia Immobiliare” (nella misura dell'1,5%), proprio perché considerate un'unica
“agenzia”.
3.3.3. – Infine, giova considerare come la domanda di riduzione della provvigione deve ritenersi ricompresa in quella con cui la ” ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo. Parte_1
Del resto, la pendenza dell'altro giudizio promosso dall'BA (poi definito con la sentenza n.
2305/2020 di questa Corte) era stata tempestivamente rappresentata dall'originaria opponente nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. e posta a fondamento della richiesta di sospensione del processo, al fine di evitare un possibile contrasto tra giudicati, in quanto la
“ ”, sempre nella suddetta memoria, aveva sollevato anche la questione in ordine Parte_1 all'applicazione dell'art. 1758 c.c., rilevando che nel preliminare del 30.6.2005: “i contraenti promettevano di pagare all'Agenzia (unitariamente intesa), una provvigione pari al 3% oltre IVA sul prezzo di vendita e non il 3% ciascuno alle due agenzie”.
Ne consegue che i fatti costitutivi della domanda, anche a volerla ritenere non compresa in quella di revoca del decreto ingiuntivo, sono stati indubbiamente dedotti entro il termine di formazione delle preclusioni assertive.
4 – In definitiva, in parziale riforma della sentenza impugnata, si impone la revoca del decreto ingiuntivo n. 350/2007, emesso dal Tribunale di Grosseto in data 24.4.2007, e l'accertamento del credito di nella misura di € 16.875,00 (oltre IVA), di cui € 11.250,00 (come da fattura CP_2
n. 17 dell'1.8.2006), già corrisposti (come ammesso dall'appellato), con la conseguenza che
“ ” deve essere condannata al pagamento dell'importo residuo di € 5.625,00, oltre Parte_1
IVA ed interessi legali con decorrenza dalla domanda giudiziale.
5 – In punto di spese, passandosi così ad esaminare il quarto motivo di gravame, deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., l'orientamento della Suprema Corte secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez.
6 - L, ord. 18 marzo 2014, n. 6259, rv. 629993).
5.1. – Ora, sebbene l'esito del giudizio ha visto sensibilmente ridotta la pretesa azionata in via monitoria, ciò non è idoneo a fondare la reciproca soccombenza giustificante la compensazione – neppure parziale – delle spese di lite, in quanto, come affermato dalle Sezioni Unite: “in tema di pagina 12 di 14 spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr. Cassazione civile, S.U., sentenza n.
32061 del 31/10/2022).
Alla luce di tale principio, non ravvisandosi gli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2,
c.p.c. e tenuto altresì conto della soccombenza di “ ” sulla domanda di risoluzione Parte_1 contrattuale – che ha notevolmente impegnato la difesa delle parti – le spese del doppio grado di giudizio devono essere poste integralmente a carico dell'appellante.
Tali spese si liquidano secondo il computo che segue ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M 147/2022 § 12 (valore € 5.201-26.000):
A) Spese del giudizio di primo grado
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria/trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare: € 5.077,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge.
B) Spese del giudizio di secondo grado
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria/trattazione, valore medio: € 1.843,00;
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Compenso tabellare: € 5.809,00, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
Si include nella fase istruttoria/trattazione il subprocedimento di inibitoria.
5.2. – Le spese del monitorio vanno, invece, dichiarate irripetibili, in quanto la revoca del decreto ingiuntivo dimostra un uso distorto del procedimento speciale da parte del ricorrente.
5.3. – Parte appellata va, infine, condannata alla restituzione delle eventuali maggiori somme ricevute per effetto dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, oltre interessi legali con decorrenza dal giorno del pagamento. pagina 13 di 14
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
968/2019 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 06.12.2019, così provvede:
1) accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
a) revoca il decreto ingiuntivo n. 350/2007 emesso dal Tribunale di Grosseto in data 24.4.2007;
b) condanna al pagamento della minor somma di € 5.625,00, oltre IVA ed Parte_1 interessi legali nei termini di cui in motivazione;
2) condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che Parte_1 liquida: i) per il giudizio di primo grado, in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
ii) per il giudizio di secondo grado, in € 5.809,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA
(se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
3) condanna alla restituzione delle eventuali maggiori somme ricevute per effetto CP_1 dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, oltre interessi legali come in motivazione.
Firenze, 16.7.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 89/2020 promossa da:
(P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante pro-tempore con il patrocinio dell'Avv. FREDIANI Parte_1
SERGIO (CF ) C.F._1
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF ), quale titolare dell'Agenzia Immobiliare Toscana CP_1 C.F._2
Immobili, con il patrocinio dell'Avv. MURATORI SILVIA (CF ) C.F._3
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 968/2019 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 06.12.2019
CONCLUSIONI
In data 4-18.12.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, per le causali tutte dedotte: In tesi: in totale riforma della Sentenza n. 968/2019 del Tribunale di Grosseto, revocare il decreto ingiuntivo n. 350/2007, emesso in data 24.04.2007, poiché infondato in fatto ed in diritto, e, dichiarato risolto il contratto di mediazione intercorso tra le parti, condannare il Sig. alla restituzione in favore dell'attore di 13.500 € oltre interessi legali CP_1
pagina 1 di 14 dal dì dovuto al saldo. In ipotesi: in parziale riforma della Sentenza n. 968/2019 del Tribunale di Grosseto, revocare il decreto ingiuntivo n.350/2007, emesso in data 24.04.2007, determinando nella misura dell'1,5% la provvigione spettante al convenuto. In ogni caso: in parziale riforma della Sentenza n. 968/2019 del Tribunale di Grosseto, liquidare le spese relative al primo grado di giudizio in conformità al D.M. n. 55/2014. condannare la convenuta alla rifusione delle somme percepite medio tempore in misura superiore rispetto a quanto risulterà di giustizia all'esito del presente procedimento di appello;
Il tutto con vittoria di onorari e spese di entrambi i gradi di giudizio”. Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza rigettata e reietta, dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 968/2019 del Tribunale Parte_1 di Grosseto. Con condanna della parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
[... (di seguito anche solo “ ”) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, Parte_1
, proponendo gravame avverso la sentenza n. 968/2019, emessa dal Tribunale di CP_1
Grosseto e pubblicata il 06.12.2019, che, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da , l'aveva rigettata, con conseguente condanna dell'opponente Parte_1 al pagamento delle spese di lite.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 350/2007 del 24.04.2007, Parte_1 notificato il 08/05/2007, con cui era stato ad essa intimato il pagamento, a favore del CP_1 dell'importo di € 24.412,50 (iva compresa), a titolo di saldo della provvigione asseritamente maturata per attività d'intermediazione svolta per la compravendita dell'immobile denominato
“Fonte di CA” di proprietà dell'opponente.
A sostegno dell'opposizione, esponeva:
(-) che il venuto a conoscenza dell'intenzione di parte opponente di vendere i propri CP_1 compendi immobiliari, siti in Comune di Campagnatico, Loc. Poggio Caiano, si era proposto quale intermediario dell'operazione di compravendita, indicando, altresì, un potenziale acquirente,
il quale era a sua volta assistito dall'agenzia “Clodia Immobiliare” di Persona_1
Andrea BA;
(-) che, nell'ambito dell'operazione menzionata, erano stati stipulati due distinti e successivi contratti preliminari di compravendita;
(-) che il primo contratto preliminare era stato stipulato in data 30.06.2005 ed aveva ad oggetto il podere denominato “il IN”, facente parte dell'azienda agraria di proprietà dell'opponente, per il prezzo di € 1.100.000,00; pagina 2 di 14 (-) che, in tale atto, a favore del promissario acquirente ( era stata accordata un'opzione di Per_1 acquisto per la restante parte dell'azienda, denominata “Fonte di Branca”, da esercitarsi entro e non oltre il 30.06.2006 tramite la stipula di nuovo contratto preliminare;
(-) che i contraenti avevano promesso di pagare alle due agenzie (ciascuno quella che aveva curato i propri interessi) una provvigione nella misura del 3%, oltre iva, sul prezzo di vendita;
(-) che essa aveva regolarmente corrisposto la provvigione dovuta in relazione alla Parte_1 prima operazione che si era conclusa, non senza difficoltà a causa del comportamento dell Per_1 con la stipula, in data 26.4.2006, del contratto definitivo;
(-) che il secondo preliminare di compravendita era stato stipulato in data 27.07.2006 – a conferma della volontà manifestata da di esercitare il diritto di opzione – per il prezzo di € Per_1
1.125.000,00;
(-) che la promissaria venditrice aveva provveduto al pagamento dell'acconto sulla provvigione
(pari ad € 13.500,00), di cui alla fattura n.17 dell' 1.8.2006, concordando il pagamento del saldo alla stipula del definitivo, come da lettera di accompagnamento alla fattura suddetta;
(-) che, infatti, considerate le difficoltà incontrate per la stipula del precedente contratto e vista anche l'entità della caparra, di ridotto ammontare (pari ad € 100.000,00), versata dal promittente acquirente, essa ed il si erano accordati per il pagamento immediato di 1/3 Parte_1 CP_1 della provvigione maturata, subordinando il pagamento del residuo al buon esito dell'affare e, quindi, alla stipula del rogito;
(-) che, tuttavia, il promissario acquirente si era reso inadempiente al contratto, dichiarato risolto con sentenza n. 380/2012 del Tribunale di Grosseto;
(-) che, pertanto, non essendosi avverata la condizione (costituita dalla stipula del definitivo) al cui verificarsi era subordinato il pagamento della provvigione, la controparte non poteva pretendere alcunché;
(-) che, peraltro, il aveva violato l'art. 1759 c.c., intrattenendo rapporti diretti con l CP_1 Per_1 all'insaputa della società opponente e tacendo le difficoltà economiche di costui, come dimostrato dal fatto che l'agenzia aveva posto in vendita il bene, su incarico dell a distanza di qualche Per_1 mese della stipula del preliminare e, quindi, prima che quest'ultimo ne avesse conseguito la proprietà;
(-) che, per le ragioni esposte, andava revocato il decreto ingiuntivo, con conseguente condanna del alla restituzione dell'importo di € 13.500,00, sussistendo i presupposti per la risoluzione CP_1 del rapporto contrattuale.
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando integralmente CP_1
l'opposizione di cui chiedeva il rigetto. Nello specifico, l'opposto rilevava: pagina 3 di 14 (-) che non era mai stato raggiunto un accordo tra le parti che subordinasse il pagamento della provvigione al buon esito dell'affare, e cioè alla stipula del definitivo;
difatti, la possibilità accordata alla “ ” di procedere al pagamento del saldo al momento del rogito era da Parte_1 intendersi quale mera dilazione di pagamento e non come una condizione sospensiva/risolutiva o un termine;
(-) che risultava, altresì, priva di fondamento la contestazione mossa dall'opponente con riferimento alla presunta violazione dei doveri di buona fede e lealtà ex art. 1759 c.c.; invero, esso non era a conoscenza della situazione economica del promittente acquirente;
in ogni CP_1 caso, le ragioni che avevano indotto l a rinunciare all'acquisto dell'immobile, oggetto del Per_1 secondo preliminare, potevano essere le più disparate e non necessariamente dipendenti alla sua situazione finanziaria;
d'altra parte, non rientrava fra i doveri del mediatore quello di effettuare indagini sulla situazione economica delle parti.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove orali e documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) l'affare doveva ritenersi concluso, con conseguente insorgenza per il mediatore del diritto al pagamento della provvigione, al momento della stipula del preliminare, in quanto dal suo contenuto non si evinceva la volontà dei contraenti di apporre termini o condizioni e risultando irrilevanti le successive vicende che avevano condotto le parti a non concludere il contratto definitivo;
(-) peraltro, né dal contratto preliminare né dalla raccomandata a/r, inviata dal alla società CP_1 opponente contestualmente alla fattura n. 17 dell'1.8.2006, si evinceva la volontà di subordinare il pagamento della provvigione ad un termine ovvero al verificarsi di determinate condizioni;
(-) ad ogni modo, come affermato da Cass. civ. n. 24399/2015, il compenso per la mediazione sorge in base ad un contratto preliminare quand'anche sia sottoposto ad una condizione per la stipula del definitivo che non si sia avverata;
(-) infine, il mediatore non aveva alcun obbligo di informare il promittente venditore della situazione economica della controparte contrattuale, trattandosi di adempimento che, ai sensi dell'art. 1759 c.c., esulava dalla diligenza professionale allo stesso richiesta.
Le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello censurandola per i seguenti Parte_1 motivi:
1) con il primo, rilevava che il tribunale aveva errato nel ritenere che le parti non avessero voluto condizionare il pagamento della provvigione alla stipula del definitivo. pagina 4 di 14 In particolare, il primo giudice non aveva preso in considerazione la lettera raccomandata, inviata dal , con la quale, nel trasmettere la fattura n. 17 dell'1.8.2006, si specificava che trattavasi CP_1 di fattura in acconto e che il pagamento del saldo sarebbe stato richiesto al momento del rogito.
Inoltre, il tribunale aveva completamente ignorato i fatti antecedenti alla stipula del preliminare, che rendevano legittimo il sospetto in ordine all'effettiva capacità economica del promittente acquirente di addivenire alla conclusione del definitivo, e ciò spiegava l'esigenza, per il promittente di venditore, di condizionare il pagamento della provvigione solo alla stipula del rogito.
2) Con il secondo, denunciava l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso la responsabilità del mediatore ex art.1759 c.c. Tale norma, infatti, impone al mediatore l'obbligo di comunicare qualsiasi circostanza che potrebbe influenzare la volontà delle parti in ordine alla conclusione dell'affare, sicché era evidente la responsabilità del , per avere CP_1 taciuto lo stato di insolvenza del promissario acquirente.
In particolare, il tribunale non aveva preso in considerazione il fatto che l'agenzia del aveva CP_1 pubblicizzato la vendita del bene, su incarico dell' mediante inserzione sulla rivista la Per_1
“Pulce”, in data 13.11.2006 (e, quindi, dopo la stipula del preliminare), a dimostrazione della sua consapevolezza che il promissario acquirente non aveva la disponibilità finanziaria per procedere alla stipula del definitivo.
3) Con il terzo, richiedeva di procedere alla riduzione della provvigione nella misura dell'1,5%, onde evitare un possibile contrasto tra giudicati, stante la pendenza di altro giudizio, promosso dalla nei confronti dell'agenzia immobiliare dell'BA, volto ad ottenere la stessa Parte_1 riduzione in ordine all'attività prestata in relazione al medesimo preliminare.
Difatti, l'art. 1758 c.c. espressamente prevede che, qualora l'affare sia concluso con l'intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto ad una quota della provvigione, mentre le due agenzie
(quella dell'BA e del , avevano chiesto, ciascuna, il pagamento, per lo stesso affare, CP_1 dell'intera provvigione nella misura del 3%.
4) Con il quarto, censurava anche la liquidazione delle spese di lite contenuta nella sentenza impugnata, avendo il primo giudice applicato uno scaglione (quello da € 26.000 ad € 52.000) più alto rispetto all'effettivo valore della causa (pari ad € 24.412,50).
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. - Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, contestava, perché CP_1 infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio. pagina 5 di 14 2.3. – Con ordinanza del 16.4.2020, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
2.4. – Con ordinanza del 4.5.2021, le parti venivano invitate ad esperire il tentativo di mediazione ex art. 5, comma 2, del d.lgs. 28/2010, il quale, tuttavia, sortiva esito negativo.
2.5. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 4-18.12.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 - L'esame del gravame
3.1 – Il primo motivo è infondato.
3.1.1. – Sostiene la società appellante che la volontà delle parti sarebbe stata quella di subordinare risolutivamente il diritto alla provvigione, per l'attività di intermediazione svolta dal in relazione al secondo preliminare, alla mancata stipula del contratto definitivo. CP_1
L'assunto non può essere condiviso.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato: “Al fine di riconoscere il diritto alla provvigione al mediatore ex art. 1755 c.c., l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia validamente costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto. Pertanto, anche un contratto preliminare di compravendita deve considerarsi atto conclusivo dell'affare, salvo che le parti abbiano inteso derogare alla disciplina legale attribuendo il diritto alla provvigione al momento della sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto il diritto alla provvigione condizionato dalla stipula del contratto definitivo di compravendita, in forza della mera assenza nel modulo dell'agenzia della data di stipulazione del contratto, la quale fungeva, invece, da termine di pagamento e non da elemento condizionante del diritto alla provvigione già sorto, pertanto, per effetto dell'accettazione della proposta da parte del promittente acquirente)” (cfr. ex plurimis Cass. Civ. sentenza del 24.01.2024 n. 2359, Rv. 669986 - 01).
Invero, sebbene la Suprema Corte attribuisca alla volontà delle parti la facoltà di derogare alla disciplina legale - al fine di condizionare il diritto alla provvigione ad un particolare evento - è necessario che la deroga suddetta sia supportata “dal tenore letterale delle espressioni utilizzate, nonché dal comportamento complessivo delle parti” (cfr. Cass. civ., n. 2359/2024 cit., pag. 11).
3.1.2. - Nella specie, in assenza della stipula di un accordo contrattuale tra le parti in causa, non può l'appellante utilmente invocare la raccomandata dell'1.8.2006, di accompagnamento alla fattura n.17 inviata dal alla (dal seguente tenore: “Egregio Signor CP_1 Parte_1
sono contento che siamo arrivati alla sottoscrizione del compromesso per la seconda Parte_1
pagina 6 di 14 parte della Sua azienda agricola e penso che a questo punto arriviamo al rogito senza “sorprese”.
Secondo i nostri accordi, Le spedisco, insieme a questa lettera, la fattura in acconto della mediazione del 3% complessivo sul prezzo di vendita. Come abbiamo stabilito, la fattura rappresenta un terzo della mediazione complessiva[...]Chiederò il pagamento della restante parte della mediazione, come da Lei stabilito, al rogito notarile”) (cfr. doc.4 “ ”). Parte_1
In realtà, dal tenore della citata missiva non si evince, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, alcun riconoscimento, da parte del , della volontà di subordinare CP_1
(risolutivamente) il pagamento della provvigione alla stipula del definitivo.
3.1.2.a. – In primo luogo, giova considerare come l'emissione di una fattura in acconto
(regolarmente saldata dalla “ ”), mal si concilia con la tesi della sottoposizione del Parte_1 diritto alla provvigione alla condizione risolutiva della mancata stipula del definitivo.
Difatti, la previsione di “un acconto” postula il riconoscimento del venire ad esistenza, in modo definitivo, del diritto del mediatore a percepire la provvigione, in quanto il relativo importo è destinato ad essere computato in conto della somma complessivamente dovuta.
In proposito, è significativo anche l'impiego dell'espressione verbale (“chiederò”) al futuro anziché al condizionale, a dimostrazione del fatto che il mediatore riteneva certo il suo diritto alla percezione della provvigione.
Ciò tanto più se si considera che, nella menzionata lettera, non viene fatto alcun cenno alle modalità di restituzione della somma nell'ipotesi di mancata stipula del definitivo, il che consente di ritenere condivisibile quanto affermato dal tribunale, secondo cui la “ ” avrebbe Parte_1 beneficiato di una mera dilazione di pagamento.
Come noto, il termine di adempimento si distingue dal termine (di efficacia) quale elemento accidentale del contratto, indicando il primo il momento dell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali – concordato nel caso di specie a favore del debitore (art. 1184 c.c.) - e il secondo il momento in cui il contratto inizia o cessa di produrre effetti giuridici.
Del resto, nel rispondere alle richieste di pagamento provenienti dal mediatore, “ ” Parte_1 non accennava minimamente alla pattuizione di una condizione risolutiva, limitandosi a rappresentare unicamente che l' aveva richiesto la restituzione della caparra versata per il Per_1 comportamento dell'agente immobiliare (cfr. lettere raccomandate del 6.2.2007 e del 6.3.2007).
3.1.2.b. – In secondo luogo, né l'entità della caparra confirmatoria né il comportamento tenuto dal promissario acquirente in occasione della stipula del primo preliminare, valgono a fondare Per_1 il convincimento della pattuizione di una condizione risolutiva.
Difatti, per quanto riguarda il primo elemento, mette conto di evidenziare che la pattuizione della caparra confirmatoria nella misura di € 100.000,00 – a fronte di un prezzo di € 1.125.000 – non pagina 7 di 14 può certamente considerarsi irrisoria, in quanto pari a circa il 10% dell'importo complessivamente dovuto dall' di talché la stessa era certamente in linea con la funzione tipica di tale Per_1 strumento negoziale.
Per quanto concerne il secondo elemento, anche a voler ritenere che il comportamento dell Per_1 avesse reso difficoltosa la stipula del primo preliminare ed ingenerato dei legittimi sospetti nella
“ ” in ordine alle effettive capacità patrimoniali della sua controparte contrattuale, Parte_1 proprio la dazione della caparra era, di per sé, idonea a garantire il promittente venditore in ordine alle conseguenze dell'inadempimento contrattuale, essendo essa di ammontare tale da coprire anche la somma dovuta al mediatore a titolo di provvigione.
D'altra parte, il primo preliminare, sia pure con difficoltà, era stato eseguito dall il che ben Per_1 poteva rappresentare un elemento sufficientemente tranquillizzante per il promittente venditore che, oltre alla dazione della caparra, non aveva preteso ulteriori garanzie, sicché è davvero arduo ipotizzare che egli avesse avvertito l'esigenza di cautelarsi nei confronti del mediatore sottoponendo il pagamento del saldo della provvigione ad una condizione risolutiva.
Il mezzo, quindi, è caducato.
3.2. – Parimenti infondato è il secondo motivo.
3.2.1. – Sostiene l'appellante che la condotta del si sarebbe posta in contrasto con l'art. CP_1
1759 c.c. in quanto avrebbe cercato di favorire l' tacendo il suo stato di insolvenza ed Per_1 adoperandosi per porre in vendita l'immobile a distanza di qualche mese dalla stipula del preliminare.
Si deve dissentire.
3.2.1.a. – In realtà, non appare configurabile alcuna responsabilità in capo al mediatore per aver intrattenuto rapporti con l in una fase successiva alla conclusione dell'affare, poiché l'unico Per_1 dato a supporto risulta essere l'annuncio, su un giornale locale, dell'immobile oggetto di causa, rimesso in vendita nelle more del rogito notarile.
Trattasi di una condotta che non appare suscettibile di censura, in quanto non può essere considerato illecito il proposito dell di reperire (con l'ausilio del prontamente un Per_1 CP_1 nuovo acquirente per realizzare, una volta stipulato il definitivo con la “ ” ed essere Parte_1 diventato proprietario del bene, un margine di guadagno sull'affare.
3.2.1.b. – D'altronde, come affermato dalla Suprema Corte: “in tema di mediazione, il mediatore, sia quando agisca in modo autonomo (mediazione c.d. tipica), sia su incarico di una delle parti
(mediazione c.d. atipica, costituente in realtà mandato), è tenuto a comportarsi secondo buona fede e correttezza e a riferire, perciò, alle parti le circostanze, da lui conosciute o conoscibili secondo la diligenza qualificata ex art. 1175 c.c. propria della sua categoria, idonee ad incidere sul pagina 8 di 14 buon esito dell'affare, senza che le eventuali più penetranti verifiche a ciò necessarie postulino il previo conferimento di specifico incarico, tali essendo, in caso di mediazione immobiliare, tutte quelle afferenti alla contitolarità del diritto di proprietà, all'insolvenza di una delle parti, all'esistenza di elementi atti a indurre le parti a modificare il contenuto del contratto, ad eventuali prelazioni ed opzioni, al rilascio di autorizzazioni amministrative, alla provenienza di beni da donazioni suscettibili di riduzione, alla solidità delle condizioni economiche dei contraenti, alle iscrizioni o trascrizioni sull'immobile e alla titolarità del bene in capo al venditore” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 16.5.2022, n. 15577).
Nella specie, tuttavia, non consta che l'agente immobiliare fosse o potesse essere a conoscenza dell'incapacità finanziaria dell e della conseguente impossibilità di eseguire il secondo Per_1 preliminare.
In particolare, se, da un lato, non risulta che il promittente acquirente avesse subito procedure di espropriazione forzata o protesti (circostanze certamente sintomatiche di uno stato di insolvenza e verificabili attraverso l'esame dei relativi registri), dall'altro, l'adempimento del primo preliminare costituiva elemento sufficientemente tranquillizzante circa le sue condizioni patrimoniali.
Inoltre, la dazione della caparra (nella misura di € 100.000), in occasione della stipula del secondo preliminare, era di per sé idonea a garantire le ragioni della “ ” in caso di Parte_1 inadempimento e, quindi, esonerava il mediatore dal compiere più penetranti verifiche circa la situazione patrimoniale del promittente acquirente, verifiche che nella specie – data l'assenza di protesti o procedure esecutive – si sarebbero dovute concretizzare nell'esame della posizione bancaria o fiscale dell come tali esorbitanti il canone di ordinaria diligenza ex art. 1175 c.c. Per_1
Né può l'appellante invocare la testimonianza dell'Avv. Mussio, legale di all'epoca Parte_1 dei fatti (“questo annuncio non l'ho mai visto. Quel che ricordo è che in quel periodo, ovvero fra il secondo preliminare e la data prevista per il rogito notarile (31/12/2006), il si Parte_1 lamentava del comportamento del sig. , dicendo che lo stesso faceva il doppio gioco, cioè CP_1 patteggiava anche per l' Io posso dire di aver incontrato 2-3 volte il anche presso il Per_1 CP_1 mio studio e presso lo studio del notaio il 28/12/2006 in occasione della mancata stipula del contratto definitivo. Ci fu un episodio che mi confermò i sospetti del Il giorno Parte_1
22/12/2006 mi telefonò il e mi disse: 'ho saputo da che il concede un CP_1 Per_1 Parte_1 rinvio del termine del rogito (fissato per il 31/12/2006) e quindi salta l'appuntamento fissato avanti al Notaio per il 28/12/2006.' Io rimasi sorpreso perché sapevo che il e Per_2 Parte_1 la moglie volevano a tutti i costi concludere il contratto entro la data prefissata, perché erano stanchi e logorati dal rapporto con (…). Pensai che quanto riferitomi dal fosse Per_1 CP_1 sbagliato oppure il era impazzito (…).Quindi presi il telefono e chiamai subito il Parte_1
pagina 9 di 14 per sapere se era vero. Il mi disse che non era vero, che l cercava di Parte_1 Parte_1 Per_1 prendere tempo, ma che lui non intendeva concedere alcuna dilazione (...) ADR. Il CP_1 nell'occasione di tale telefonata mi chiese conferma di ciò che gli era stato riferito, in quanto ero
l'Avv. del e quindi mi diede notizie che provenivano da altre parti” (cfr. verbale di Parte_1 udienza del 20/11/2009), in quanto proprio l'ultima parte di tale dichiarazione (quella recante la sottolineatura) induce ad escludere che il si adoperasse per far ottenere al promittente CP_1 acquirente un rinvio del rogito, in quanto egli si era limitato, nel corso della telefonata intercorsa con il legale della , solo a riferire quanto a lui detto dall Parte_1 Per_1
3.3. – Il terzo motivo di appello è, invece, fondato.
3.3.1. – Difatti, come affermato da questa Corte nella sentenza n. 2305/2020, depositata il
16.12.2020 (in atti) – che si richiama quale precedente interno conforme ex art. 118 disp. att.
c.p.c. – “la complessa vicenda negoziale ha comportato il maturare del diritto alle provvigioni spettanti ai mediatori in due momenti distinti: il primo rappresentato dalla conclusione del primo contratto preliminare, che ha determinato il sorgere della provvigione con riferimento alla conclusione dell'affare relativo al podere IN, e il secondo rappresentato dalla conclusione del secondo contratto preliminare, che ha determinato il sorgere del diritto alla provvigione in relazione alla conclusione del secondo affare relativo al podere Fonte di CA […] Nel secondo preliminare, in relazione al quale l'BA ha agito per ottenere la provvigione maturata con riferimento alla conclusione di tale affare, nulla è stato previsto in ordine all'ammontare della provvigione da corrispondere ai mediatori. Né l'BA ha dimostrato che sia intervenuto con le parti interessate un accordo specifico sul punto, non potendo farsi riferimento al riconoscimento della percentuale della provvigione dovuta ai mediatori contenuta nel primo contratto, né all'interpretazione che le parti dettero di tale clausola. Dovrebbe trovare applicazione, pertanto, la disciplina dettata dall'art. 1755/II c.c. che prevede, con riferimento al quantum, in caso di mancanza di patto o di tariffe professionali, il ricorso agli usi commerciali. In base agli usi commerciali applicati nel grossetano nel 2006 (cfr. raccolta degli usi commerciali di Grosseto
2006) la provvigione spettante al mediatore nelle compravendite immobiliari varia da un minimo del 2% ad un massimo del 3%, da calcolarsi sul valore del bene oggetto del negozio. Pertanto, può ritenersi che la provvigione in favore dei mediatori per l'attività espletata in relazione al secondo affare possa attestarsi sulla percentuale massima del 3%. L'BA avrebbe potuto esigere, da ciascuna parte contrattuale, la quota allo stesso spettante dell'1,5%, in forza del combinato disposto degli artt. 1755 e 1758 c.c., dal momento che l'affare, pacificamente, è stato concluso grazie all'intervento di due mediatori […] Tenuto conto della superiore considerazione e della richiesta di applicazione dell'art. 1758 c.c. avanzata da parte appellante, richiesta ritenuta pagina 10 di 14 fondata per quanto sopra esposto, deve pertanto acclararsi che l'BA può riscuotere dalla la provvigione, come accertata nella sentenza impugnata, nei limiti della Parte_1 somma di € 16.875,00 (pari all'1,5% del prezzo di vendita di € 1.125.000,00) e conseguentemente in parziale riforma della sentenza gravata la deve essere Parte_1 condannata a pagare all'BA, per il titolo suddetto, tale importo oltre agli interessi legali decorrenti dalla domanda giudiziale al saldo” (pag. 7-9).
Al riguardo, contrariamente quanto sostenuto dall'appellato, la produzione di tale sentenza in questo grado di giudizio deve ritenersi pienamente ammissibile, non potendo la stessa considerarsi come un documento nuovo, come tale soggetto al divieto di cui all'art. 345 c.p.c.
Invero, tale decisione risulta pubblicata dopo la proposizione del gravame, di talché la parte, essendo impossibilitata a produrla nel corso del giudizio di primo grado, deve ritenersi legittimata a depositarla in appello.
3.3.2. – Ebbene, sia BA Andrea, in sede di esame testimoniale, che in sede di CP_1 interrogatorio formale (cfr. verbale di udienza del 27.3.2009), hanno ammesso che le trattative tra
“ ” ed furono condotte dalle loro agenzie immobiliari, sicché, essendo Parte_1 Per_1 innegabile il nesso di concausalità tra i loro interventi e la conclusione dell'affare, agli stessi spetta una quota della provvigione ex art. 1758, comma 2, c.c. che, in difetto di elementi offerti dalle parti, deve presumersi uguale (e, quindi, pari all'1,5% del prezzo di vendita di € 1.125.000,00, per un totale di € 16.875,00).
Difatti, la Suprema Corte ha affermato: “il diritto alla divisione della provvigione tra più mediatori sorge, a norma dell'art. 1758 cod.civ., soltanto quando essi abbiano cooperato simultaneamente e di comune intesa, ovvero autonomamente, ma giovandosi l'uno dell'attività espletata dall'altro, alla conclusione dell'affare, in modo da non potersi negare un nesso di concausalità obiettiva tra i loro interventi e la conclusione dell'affare, e sempre che si sia trattato dello stesso affare, sia sotto il profilo soggettivo, che oggettivo” (cfr. Cass. civ., n. 16157/2010).
Inoltre, si presenta significativo anche quanto convenuto nel preliminare di vendita del 30.6.2005
(contenente il diritto di opzione poi esercitato dall con il successivo preliminare del Per_1
21.7.2006 per la restante parte del compendio immobiliare di titolarità della “ ”), in Parte_1 cui le due agenzie (“Toscana Immobili” del e “Clodia Immobiliare” dell'BA) venivano CP_1 considerate unitariamente con il termine “agenzia”, nei cui confronti, all'art. 9, le parti si impegnavano “a versare la provvigione del 3%+IVA calcolata sul prezzo di acquisto, dopo la firma della presente”.
Quindi, contrariamente a quanto affermato dall'appellato, non è vero che le parti avrebbero promesso di pagare, a ciascuna agenzia, la provvigione nella misura del 3%, in quanto dal tenore pagina 11 di 14 della citata disposizione pattizia si evince che esse avevano inteso suddividerla tra la “Toscana
Immobili” e la “Clodia Immobiliare” (nella misura dell'1,5%), proprio perché considerate un'unica
“agenzia”.
3.3.3. – Infine, giova considerare come la domanda di riduzione della provvigione deve ritenersi ricompresa in quella con cui la ” ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo. Parte_1
Del resto, la pendenza dell'altro giudizio promosso dall'BA (poi definito con la sentenza n.
2305/2020 di questa Corte) era stata tempestivamente rappresentata dall'originaria opponente nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. e posta a fondamento della richiesta di sospensione del processo, al fine di evitare un possibile contrasto tra giudicati, in quanto la
“ ”, sempre nella suddetta memoria, aveva sollevato anche la questione in ordine Parte_1 all'applicazione dell'art. 1758 c.c., rilevando che nel preliminare del 30.6.2005: “i contraenti promettevano di pagare all'Agenzia (unitariamente intesa), una provvigione pari al 3% oltre IVA sul prezzo di vendita e non il 3% ciascuno alle due agenzie”.
Ne consegue che i fatti costitutivi della domanda, anche a volerla ritenere non compresa in quella di revoca del decreto ingiuntivo, sono stati indubbiamente dedotti entro il termine di formazione delle preclusioni assertive.
4 – In definitiva, in parziale riforma della sentenza impugnata, si impone la revoca del decreto ingiuntivo n. 350/2007, emesso dal Tribunale di Grosseto in data 24.4.2007, e l'accertamento del credito di nella misura di € 16.875,00 (oltre IVA), di cui € 11.250,00 (come da fattura CP_2
n. 17 dell'1.8.2006), già corrisposti (come ammesso dall'appellato), con la conseguenza che
“ ” deve essere condannata al pagamento dell'importo residuo di € 5.625,00, oltre Parte_1
IVA ed interessi legali con decorrenza dalla domanda giudiziale.
5 – In punto di spese, passandosi così ad esaminare il quarto motivo di gravame, deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., l'orientamento della Suprema Corte secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez.
6 - L, ord. 18 marzo 2014, n. 6259, rv. 629993).
5.1. – Ora, sebbene l'esito del giudizio ha visto sensibilmente ridotta la pretesa azionata in via monitoria, ciò non è idoneo a fondare la reciproca soccombenza giustificante la compensazione – neppure parziale – delle spese di lite, in quanto, come affermato dalle Sezioni Unite: “in tema di pagina 12 di 14 spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr. Cassazione civile, S.U., sentenza n.
32061 del 31/10/2022).
Alla luce di tale principio, non ravvisandosi gli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2,
c.p.c. e tenuto altresì conto della soccombenza di “ ” sulla domanda di risoluzione Parte_1 contrattuale – che ha notevolmente impegnato la difesa delle parti – le spese del doppio grado di giudizio devono essere poste integralmente a carico dell'appellante.
Tali spese si liquidano secondo il computo che segue ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M 147/2022 § 12 (valore € 5.201-26.000):
A) Spese del giudizio di primo grado
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria/trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare: € 5.077,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge.
B) Spese del giudizio di secondo grado
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria/trattazione, valore medio: € 1.843,00;
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Compenso tabellare: € 5.809,00, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
Si include nella fase istruttoria/trattazione il subprocedimento di inibitoria.
5.2. – Le spese del monitorio vanno, invece, dichiarate irripetibili, in quanto la revoca del decreto ingiuntivo dimostra un uso distorto del procedimento speciale da parte del ricorrente.
5.3. – Parte appellata va, infine, condannata alla restituzione delle eventuali maggiori somme ricevute per effetto dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, oltre interessi legali con decorrenza dal giorno del pagamento. pagina 13 di 14
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
968/2019 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 06.12.2019, così provvede:
1) accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
a) revoca il decreto ingiuntivo n. 350/2007 emesso dal Tribunale di Grosseto in data 24.4.2007;
b) condanna al pagamento della minor somma di € 5.625,00, oltre IVA ed Parte_1 interessi legali nei termini di cui in motivazione;
2) condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che Parte_1 liquida: i) per il giudizio di primo grado, in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
ii) per il giudizio di secondo grado, in € 5.809,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA
(se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
3) condanna alla restituzione delle eventuali maggiori somme ricevute per effetto CP_1 dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, oltre interessi legali come in motivazione.
Firenze, 16.7.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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