Sentenza 25 gennaio 1984
Massime • 1
La dichiarazione di illegittimità costituzionale (sentenza 30 novembre 1982 n. 204) dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, nella parte in cui non estende ai licenziamenti disciplinari le garanzie procedurali previste dai primi tre commi, se non espressamente richiamate dalla normativa legislativa, collettiva o validamente posta dal datore di lavoro - conformemente all'efficacia propria delle sentenze della Corte costituzionale, le quali incidono anche sui rapporti instauratisi in passato e che sono tuttora in corso di svolgimento, non essendosi consolidati ne' in virtù di un giudicato ne' altrimenti esauriti con conseguente intangibilità - opera anche nei giudizi pendenti alla data di pubblicazione della relativa decisione con la conseguenza che deve essere cassata la sentenza la quale, pur pronunziata anteriormente a tale data, abbia fatto applicazione della cessata normativa in contrasto con il significato da essa assunto a seguito della riferita parziale dichiarazione di incostituzionalità. ( V 3756/83, mass n 428668).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/01/1984, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 1984 |
Testo completo
La dichiarazione di illegittimità costituzionale (sentenza 30 novembre 1982 n. 204) dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, nella parte in cui non estende ai licenziamenti disciplinari le garanzie procedurali previste dai primi tre commi, se non espressamente richiamate dalla normativa legislativa, collettiva o validamente posta dal datore di lavoro - conformemente all'efficacia propria delle sentenze della Corte costituzionale, le quali incidono anche sui rapporti instauratisi in passato e che sono tuttora in corso di svolgimento, non essendosi consolidati ne' in virtù di un giudicato ne' altrimenti esauriti con conseguente intangibilità - opera anche nei giudizi pendenti alla data di pubblicazione della relativa decisione con la conseguenza che deve essere cassata la sentenza la quale, pur pronunziata anteriormente a tale data, abbia fatto applicazione della cessata normativa in contrasto con il significato da essa assunto a seguito della riferita parziale dichiarazione di incostituzionalità. ( V 3756/83, mass n 428668).*