Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 18/03/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Silvana D. Ferrentino, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa iscritta al n.67 /2025 RGAL
TRA
rappresentato e difeso dall' avv.BORSANI ANDREA Parte 1 '
ricorrente
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai dottori
CIANFLONE e BONOFIGLIO
Convenuta
Oggetto: competenze retributive
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente ha servizio alle dipendenze del esposto di aver prestato in qualità di docente in forza di Controparte_2
una serie di contratti a tempo determinato, stipulati negli a.s.2019/2020,2020/2021,2021/2022,2022/2023, con incarichi
che il del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non le avrebbe accordato la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali
- la c.d. Carta elettronica del e prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. docente -
107 del 2015.
Dopo aver richiamato la giurisprudenza comunitaria e del
Consiglio di Stato ha concluso chiedendo che fosse accertato e dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la "carta Elettronica
per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge 107 del 2015 per gli anni scolastici di cui sopra;
per l'effetto, condannare il Controparte_2 in persona del CP 4 pro tempore, alla adozione di ogni atto necessario per consentire il godimento della Carta Docente
relativamente a detti anni. Il Controparte_2 si è costituito in giudizio eccependo la prescrizione per l'anno 2019/2020 e aderendo,
alla domanda attorea.nel resto,
Fissata l'udienza di discussione per il 14.3.2025, sostituita la stessa con il deposito delle note ex art.127
all'esito del deposito delle note la causa è statater cpc,
decisa.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di prescrizione ove si consideri che è in atti la diffida ricevuta dal CP 2
il 2.10.2024.
Rileva questo giudice che sull'oggetto del presente giudizio
è intervenuta la Suprema Corte a seguito di ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art. 363- bis c.p.c da parte del Tribunale di Taranto con la sentenza n. 29961 del 2023 e ha enunciato i seguenti principi di diritto: 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano
incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma
1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999,
senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al
sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma
specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi О rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai
docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può
ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie,
tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.C., che decorre
dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito,
ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della
Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Alla luce di tali principi, provata da parte ricorrente la sussistenza attuale del rapporto di lavoro come docente, va ritenuto sussistente in capo alla parte ricorrente il
diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, per gli anni scolastici richiesti atteso che la stessa è stata destinataria in detti anni di incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
Co 31.8, e che è attualmente in servizio;
il va condannato
necessarie a consentire alla all'adozione delle attività
parte ricorrente il pieno di godimento del beneficio medesimo.
La novità della questione affrontata, e l'intervento
Corte, giustifica recente della Suprema la
compensazione parziale delle spese processuali nella misura di 1/2; per la restante parte le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n.
55/2014, come modificato dal D. M. n. 147 del
13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 5.200,00), con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione, tenuto conto della limitata attività processuale svolta (processo definito in un'unica udienza). Le spese sono con attribuzione al procuratore liquidate antistatario, che ne ha fatto richiesta nell'atto introduttivo.
P.Q.M.
Dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici: 2019/2020, 2020/2021,2021/2022,2022/2023 e condanna il Controparte_2 all'adozione d'ogni atto necessario per consentirne il godimento;
condanna il Controparte_2 in persona del pagamento delle speseMinistro pro tempore, al
processuali in favore della ricorrente che, al netto della compensazione di ½, liquida in € 515,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso legge conspese generali del 15% come per distrazione.
Cosenza, 18.3.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D. Ferrentino