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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/12/2024, n. 4899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4899 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 3827/2020
TRIBUNALE DI BARI
- Sezione Lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 10.12.2024, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g.
3827/2020 vertente tra
, Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Gennaro Stanzione
RICORRENTE
e
ora Controparte_1
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. dall'Avv. Pierluigi Balducci
CONVENUTO
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.03.2020 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio parte resistente per sentir accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio.
Con memoria ritualmente depositata si costituivano le parti convenute contestando nel merito la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto e chiedendo la chiamata in causa del terzo, tale , chiamata rigettata dal Giudicante il 25.01.2022. Persona_1
In data odierna, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n.
151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto
Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, la causa veniva decisa.
Osserva preliminarmente il Giudicante che, a sostegno della propria domanda, il ricorrente premette di essere stato assunto in data
31.08.2015, a tempo indeterminato, dalla ditta Teatri di Bari-
Consorzio Società Cooperativa, con la qualifica di tecnico luci, CCNL impiegati/operai 4^ livello;
di aver rassegnato le sue dimissioni il
21.12.2019, stante il mancato pagamento delle retribuzioni da luglio a dicembre 2019; di aver ottenuto decreto ingiuntivo n. 714/2020 con cui si ingiungeva il datore di lavoro a pagare la somma di €
22.919,91, oltre interessi e spese della procedura monitoria;
di aver svolto mansioni superiori rispetto al proprio inquadramento ed aver
2 osservato un articolazione della giornata lavorativa di 12 ore, per sei giorni alla settimana.
In virtù di tanto, nel ricorso introduttivo del presente giudizio, rassegna le seguenti conclusioni: “Accertato che il ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze della
, in persona del Controparte_2
Presidente nonché del legale rappresentante p.t. […] con le modalità
e nei termini di cui alla narrativa svolgendo sempre mansioni corrispondenti a quelle previste per inquadramenti di 1^ livello del
CCNL, Voglia condannare la Controparte_2
, in persona del Presidente nonché del legale
[...]
rappresentante p.t., a corrispondere in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive, ai sensi degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost. , la somma complessiva di € 60.588,18 netti, pari ad € 51.553,01, oltre a differenze per TFR netto per € 9.035,17, o quella maggiore o minore che riterrà di giustizia, con interessi e rivalutazione come per legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
La domanda attorea è infondata, sulla scorta delle seguenti motivazioni.
Vale rammentare che il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore a quella rivestita, sulla base dello svolgimento di mansioni superiori, ed il pagamento delle relative differenze retributive ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (si veda, ex plurimis, Cass. n. 8025/2003;
Cass. civ., Sez. lavoro, ord., n. 2659/2020), ed a fornirne la prova.
Va precisato, inoltre, che ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a
3 seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (si veda
Cass. n. 12092/2004; 8225/03; 11925/03; n. 12792 del 2003).
Ne consegue che a tal fine il giudice di merito deve procedere ad una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (v. Cass. 20692/04 e 16469/07). Ed infatti, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè: a) accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte dal dipendente;
b) individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (v. tra le tante Cass. 26233/08, Cass. 5128/07 e Cass.
3069/05; in senso conforme v. anche Cass. 20284/09, Cass.
20272/10 e Cass. sez. VI, ord. n. 24360/2014). Ovviamente l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa non può che spettare al lavoratore che rivendichi il trattamento economico più vantaggioso.
La Suprema Corte, sul punto, ha chiarito che: “Non diversamente che per l'impiego privato, dunque, il procedimento logico - giuridico da adottarsi deve seguire "tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria
e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della
4 normativa contrattuale individuati nella seconda" (cfr. Cass. civ., Sez. lav., n. 818/2020; Cass. civ, Sez. lav., nn. 26233/2008 e
26234/2008; idem n. n.25246/2015; 15/12/2015; ma anche Cons.
Stato, sez. V, n. 3969/2014; Cons. Stato, Sez. V, n. 2130/2007).
Ancora, la Suprema Corte con Ordinanza del 24 aprile 2020, n.
8158, ha precisato: “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto dei risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni svolte”
(ex plurimis, Cass. 9414/2018; Cass. 17163/2016; Cass.
8589/2015; Cass., ord. 24360/14; Cass. 20272/10; Cass.
20284/09; Cass. 26233/08; Cass. 5128/07; Cass. 3069/05).
I Giudici di Legittimità (cfr. Cass. Sezione lavoro, sent. 22/11/2019
n. 30580) hanno ulteriormente statuito: “lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica - anche non immediatamente - superiore a quella di inquadramento formale comporta, in forza del disposto dell'art. 52, comma 5, d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore ove i compiti svolti siano stati svolti in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale e, dunque ove le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni (Cass. SSUU 25837/2007; Cass.
9646/2019, 30811/2018, 27887/2009);… questa Corte ha da tempo affermato che il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto
5 delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (cfr. fra le tante Cass.
26593/2018, 10961/2018, 8142/2018, 21329/2017, 18943/2016,
6174/2016, 8589/2015, 11037/2006).
Pure condivisibile è l'affermazione secondo cui “Condizione essenziale ai fini dell'accesso alla qualifica superiore è che sia dimostrato che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato” (Tribunale
Firenze, Sez. lavoro, Sent., 06/07/2016, n. 630).
Alla luce di quanto sopra, non solo il lavoratore deve aver svolto in concreto le mansioni ricomprese nel livello auspicato, ma tale espletamento deve anche essere stato “pieno”, cioè tale da comportare un grado di responsabilità e autonomia a carico del lavoratore compatibile con la qualifica superiore.
Ciò detto, dalla documentazione versata in atti nonché dalle dichiarazioni rese dai testi escussi non si può in alcun modo ritenere dimostrato l'espletamento delle mansioni secondo il preteso inquadramento contrattuale, non avendo il lavoratore assolto all'onere di dimostrare le circostanze di fatto poste a base degli invocati emolumenti, come invece avrebbe dovuto ai sensi dell'art. 2697 c.c..
Parte istante ha dedotto di essere stato assunto con l'inquadramento nel livello 4 del CCNL Coop. Spett. Imp. e Operai quale tecnico luci e di aver svolto mansioni rientranti nel livello 1
6 del CCNL di riferimento per aver svolto in totale autonomia compiti che consistevano nella “a) gestione e coordinamento dell'intero staff tecnico sia fisso che a chiamata;
b) nonché l'assunzione del personale tecnico;
c) attribuzione di mansioni;
d) fissazione di turni e degli orari di lavoro dello staff;
e) manutenzione ordinaria e straordinaria del palcoscenico e delle attrezzature teatrali;
f) organizzazione tecnica e allestimento del palcoscenico per gli spettacoli;
g) gestione dei contatti coi fornitori per l'acquisto dei materiali tecnici;
h) responsabile della sicurezza sul lavoro e rappresentante degli addetti al settore tecnico”.
A mente dell'art. 28 del CCNL di riferimento, al livello 1 appartengono: “lavoratori/lavoratrici ai quali è richiesta la conoscenza completa di tecniche e procedure specialistiche nonché notevole esperienza e capacità professionale di natura amministrativa, tecnica od artistica che possono implicare il coordinamento e la programmazione del lavoro proprio ed altrui e/o
l'espletamento di autonome attività specialistiche”. In virtù del successivo art. 50 le figure professionali ricomprese in questo livello sono le seguenti: “direttore di produzione, architetto, regista, ispettore di produzione”.
Mentre al livello 4 sono collocati: “i lavoratori/lavoratrici d'ordine, che seguendo istruzioni precise e dettagliate, svolgano attività di servizio con compiti meramente esecutivi, nonché i lavoratori/lavoratrici che, in palcoscenico, nei laboratori, nei settori di manutenzione, compiano lavori per l'esecuzione dei quali siano necessarie competenze tecnico- pratiche”, tra cui il “tecnico del suono, tecnico luci, tecnico addetto alle manifestazioni della moda, assistente di montaggio, assistente di scena, aiuto riprese cinematrografiche e audiovisive, assistente di produzione…”, come dal combinato disposto di cui agli artt. 28 e 50 del CCNL di riferimento.
7 Orbene, dalla disamina delle declaratorie contrattuali or ora citate, dalla documentazione versata in atti nonché dall'esito dell'istruttoria orale espletata emerge il corretto inquadramento del ricorrente al livello contrattuale 4 del CCNL di riferimento, il quale ricomprende anche la figura del tecnico luci.
Lo stesso in sede di interrogatorio formale ha riferito Pt_1 dapprima che si occupava personalmente della gestione del personale, poi, contraddicendosi, ha precisato che la gestione organizzativa del Teatro Abeliano era affidata alle sigg.re e CP_3
e che interagiva egli stesso nello svolgimento delle CP_4
sue funzioni con la responsabile del personale, tale . Persona_2
In merito all'assunzione del personale tecnico a chiamata lo stesso interrogando ha riferito che si limitava a dare indicazione al direttore generale e alla sig.ra sui nominativi. Invero, CP_5 Pt_2 la circostanza che le assunzioni venissero contrattualizzate dalla direzione generale è stata anche confermata dai testi escussi e Testimone_1 Testimone_2
In merito all'acquisto dei materiali lo stesso ricorrente in sede di interrogatorio formale ha dichiarato che era il direttore a CP_5
compiere questa attività.
A tanto deve soggiungersi che i testi e Testimone_3
si sono limitati a confermare genericamente Testimone_2 che il ricorrente si occupava in autonomia dell'intero staff tecnico, attribuendo mansioni, turni ed orari di lavoro.
In merito all'articolazione della giornata lavorativa le deposizioni dei testi escussi appaiano generiche per cui insufficienti a sostenere la tesi attorea.
Pertanto, non risulta provato che il abbia svolto con Pt_1
continuità ed in modo prevalente mansioni superiori rispetto al suo livello di inquadramento (segnatamente tecnico luci).
8 Alla luce di quanto sopra, non essendo stata fornita prova circa lo svolgimento, prevalente ed in autonomia, ad opera dell'istante di mansioni secondo le modalità indicate in ricorso, di talché, non può essere riconosciuto il diritto alla corresponsione delle rivendicate differenze retributive.
Le spese di giudizio stante l'incertezza della lite vengono interamente compensate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
- rigetta il ricorso;
- compensa per intero tra le parti le spese di lite.
Bari, 10.12.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela Vernia
9
TRIBUNALE DI BARI
- Sezione Lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 10.12.2024, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g.
3827/2020 vertente tra
, Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Gennaro Stanzione
RICORRENTE
e
ora Controparte_1
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. dall'Avv. Pierluigi Balducci
CONVENUTO
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.03.2020 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio parte resistente per sentir accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio.
Con memoria ritualmente depositata si costituivano le parti convenute contestando nel merito la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto e chiedendo la chiamata in causa del terzo, tale , chiamata rigettata dal Giudicante il 25.01.2022. Persona_1
In data odierna, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n.
151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto
Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, la causa veniva decisa.
Osserva preliminarmente il Giudicante che, a sostegno della propria domanda, il ricorrente premette di essere stato assunto in data
31.08.2015, a tempo indeterminato, dalla ditta Teatri di Bari-
Consorzio Società Cooperativa, con la qualifica di tecnico luci, CCNL impiegati/operai 4^ livello;
di aver rassegnato le sue dimissioni il
21.12.2019, stante il mancato pagamento delle retribuzioni da luglio a dicembre 2019; di aver ottenuto decreto ingiuntivo n. 714/2020 con cui si ingiungeva il datore di lavoro a pagare la somma di €
22.919,91, oltre interessi e spese della procedura monitoria;
di aver svolto mansioni superiori rispetto al proprio inquadramento ed aver
2 osservato un articolazione della giornata lavorativa di 12 ore, per sei giorni alla settimana.
In virtù di tanto, nel ricorso introduttivo del presente giudizio, rassegna le seguenti conclusioni: “Accertato che il ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze della
, in persona del Controparte_2
Presidente nonché del legale rappresentante p.t. […] con le modalità
e nei termini di cui alla narrativa svolgendo sempre mansioni corrispondenti a quelle previste per inquadramenti di 1^ livello del
CCNL, Voglia condannare la Controparte_2
, in persona del Presidente nonché del legale
[...]
rappresentante p.t., a corrispondere in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive, ai sensi degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost. , la somma complessiva di € 60.588,18 netti, pari ad € 51.553,01, oltre a differenze per TFR netto per € 9.035,17, o quella maggiore o minore che riterrà di giustizia, con interessi e rivalutazione come per legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
La domanda attorea è infondata, sulla scorta delle seguenti motivazioni.
Vale rammentare che il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore a quella rivestita, sulla base dello svolgimento di mansioni superiori, ed il pagamento delle relative differenze retributive ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (si veda, ex plurimis, Cass. n. 8025/2003;
Cass. civ., Sez. lavoro, ord., n. 2659/2020), ed a fornirne la prova.
Va precisato, inoltre, che ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a
3 seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (si veda
Cass. n. 12092/2004; 8225/03; 11925/03; n. 12792 del 2003).
Ne consegue che a tal fine il giudice di merito deve procedere ad una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (v. Cass. 20692/04 e 16469/07). Ed infatti, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè: a) accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte dal dipendente;
b) individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (v. tra le tante Cass. 26233/08, Cass. 5128/07 e Cass.
3069/05; in senso conforme v. anche Cass. 20284/09, Cass.
20272/10 e Cass. sez. VI, ord. n. 24360/2014). Ovviamente l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa non può che spettare al lavoratore che rivendichi il trattamento economico più vantaggioso.
La Suprema Corte, sul punto, ha chiarito che: “Non diversamente che per l'impiego privato, dunque, il procedimento logico - giuridico da adottarsi deve seguire "tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria
e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della
4 normativa contrattuale individuati nella seconda" (cfr. Cass. civ., Sez. lav., n. 818/2020; Cass. civ, Sez. lav., nn. 26233/2008 e
26234/2008; idem n. n.25246/2015; 15/12/2015; ma anche Cons.
Stato, sez. V, n. 3969/2014; Cons. Stato, Sez. V, n. 2130/2007).
Ancora, la Suprema Corte con Ordinanza del 24 aprile 2020, n.
8158, ha precisato: “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto dei risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni svolte”
(ex plurimis, Cass. 9414/2018; Cass. 17163/2016; Cass.
8589/2015; Cass., ord. 24360/14; Cass. 20272/10; Cass.
20284/09; Cass. 26233/08; Cass. 5128/07; Cass. 3069/05).
I Giudici di Legittimità (cfr. Cass. Sezione lavoro, sent. 22/11/2019
n. 30580) hanno ulteriormente statuito: “lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica - anche non immediatamente - superiore a quella di inquadramento formale comporta, in forza del disposto dell'art. 52, comma 5, d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore ove i compiti svolti siano stati svolti in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale e, dunque ove le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni (Cass. SSUU 25837/2007; Cass.
9646/2019, 30811/2018, 27887/2009);… questa Corte ha da tempo affermato che il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto
5 delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (cfr. fra le tante Cass.
26593/2018, 10961/2018, 8142/2018, 21329/2017, 18943/2016,
6174/2016, 8589/2015, 11037/2006).
Pure condivisibile è l'affermazione secondo cui “Condizione essenziale ai fini dell'accesso alla qualifica superiore è che sia dimostrato che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato” (Tribunale
Firenze, Sez. lavoro, Sent., 06/07/2016, n. 630).
Alla luce di quanto sopra, non solo il lavoratore deve aver svolto in concreto le mansioni ricomprese nel livello auspicato, ma tale espletamento deve anche essere stato “pieno”, cioè tale da comportare un grado di responsabilità e autonomia a carico del lavoratore compatibile con la qualifica superiore.
Ciò detto, dalla documentazione versata in atti nonché dalle dichiarazioni rese dai testi escussi non si può in alcun modo ritenere dimostrato l'espletamento delle mansioni secondo il preteso inquadramento contrattuale, non avendo il lavoratore assolto all'onere di dimostrare le circostanze di fatto poste a base degli invocati emolumenti, come invece avrebbe dovuto ai sensi dell'art. 2697 c.c..
Parte istante ha dedotto di essere stato assunto con l'inquadramento nel livello 4 del CCNL Coop. Spett. Imp. e Operai quale tecnico luci e di aver svolto mansioni rientranti nel livello 1
6 del CCNL di riferimento per aver svolto in totale autonomia compiti che consistevano nella “a) gestione e coordinamento dell'intero staff tecnico sia fisso che a chiamata;
b) nonché l'assunzione del personale tecnico;
c) attribuzione di mansioni;
d) fissazione di turni e degli orari di lavoro dello staff;
e) manutenzione ordinaria e straordinaria del palcoscenico e delle attrezzature teatrali;
f) organizzazione tecnica e allestimento del palcoscenico per gli spettacoli;
g) gestione dei contatti coi fornitori per l'acquisto dei materiali tecnici;
h) responsabile della sicurezza sul lavoro e rappresentante degli addetti al settore tecnico”.
A mente dell'art. 28 del CCNL di riferimento, al livello 1 appartengono: “lavoratori/lavoratrici ai quali è richiesta la conoscenza completa di tecniche e procedure specialistiche nonché notevole esperienza e capacità professionale di natura amministrativa, tecnica od artistica che possono implicare il coordinamento e la programmazione del lavoro proprio ed altrui e/o
l'espletamento di autonome attività specialistiche”. In virtù del successivo art. 50 le figure professionali ricomprese in questo livello sono le seguenti: “direttore di produzione, architetto, regista, ispettore di produzione”.
Mentre al livello 4 sono collocati: “i lavoratori/lavoratrici d'ordine, che seguendo istruzioni precise e dettagliate, svolgano attività di servizio con compiti meramente esecutivi, nonché i lavoratori/lavoratrici che, in palcoscenico, nei laboratori, nei settori di manutenzione, compiano lavori per l'esecuzione dei quali siano necessarie competenze tecnico- pratiche”, tra cui il “tecnico del suono, tecnico luci, tecnico addetto alle manifestazioni della moda, assistente di montaggio, assistente di scena, aiuto riprese cinematrografiche e audiovisive, assistente di produzione…”, come dal combinato disposto di cui agli artt. 28 e 50 del CCNL di riferimento.
7 Orbene, dalla disamina delle declaratorie contrattuali or ora citate, dalla documentazione versata in atti nonché dall'esito dell'istruttoria orale espletata emerge il corretto inquadramento del ricorrente al livello contrattuale 4 del CCNL di riferimento, il quale ricomprende anche la figura del tecnico luci.
Lo stesso in sede di interrogatorio formale ha riferito Pt_1 dapprima che si occupava personalmente della gestione del personale, poi, contraddicendosi, ha precisato che la gestione organizzativa del Teatro Abeliano era affidata alle sigg.re e CP_3
e che interagiva egli stesso nello svolgimento delle CP_4
sue funzioni con la responsabile del personale, tale . Persona_2
In merito all'assunzione del personale tecnico a chiamata lo stesso interrogando ha riferito che si limitava a dare indicazione al direttore generale e alla sig.ra sui nominativi. Invero, CP_5 Pt_2 la circostanza che le assunzioni venissero contrattualizzate dalla direzione generale è stata anche confermata dai testi escussi e Testimone_1 Testimone_2
In merito all'acquisto dei materiali lo stesso ricorrente in sede di interrogatorio formale ha dichiarato che era il direttore a CP_5
compiere questa attività.
A tanto deve soggiungersi che i testi e Testimone_3
si sono limitati a confermare genericamente Testimone_2 che il ricorrente si occupava in autonomia dell'intero staff tecnico, attribuendo mansioni, turni ed orari di lavoro.
In merito all'articolazione della giornata lavorativa le deposizioni dei testi escussi appaiano generiche per cui insufficienti a sostenere la tesi attorea.
Pertanto, non risulta provato che il abbia svolto con Pt_1
continuità ed in modo prevalente mansioni superiori rispetto al suo livello di inquadramento (segnatamente tecnico luci).
8 Alla luce di quanto sopra, non essendo stata fornita prova circa lo svolgimento, prevalente ed in autonomia, ad opera dell'istante di mansioni secondo le modalità indicate in ricorso, di talché, non può essere riconosciuto il diritto alla corresponsione delle rivendicate differenze retributive.
Le spese di giudizio stante l'incertezza della lite vengono interamente compensate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
- rigetta il ricorso;
- compensa per intero tra le parti le spese di lite.
Bari, 10.12.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela Vernia
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