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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 20/06/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 236/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g.236/2025 promossa da
(c.f. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1 7.1.1975, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso (C.F. ) C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Domenico Naso sito in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b,
RICORRENTE
Contro
(c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, 1° CP_2 comma, c.p.c. dalla funzionaria dott.ssa (c.f. ) Controparte_3 C.F._3 dell Cuneo, legalmente domiciliata presso il proprio Controparte_4 Ufficio in Cuneo, Via Massimo d'Azeglio n. 4,
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi al Parte_1 Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro il
[...] Controparte_
e del merito per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Accogliere il ricorso e per l'effetto
Pag. 1 a 6 - ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente con conseguente disapplicazione della L. 228/2012 in violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE e dell'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE;
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, relativamente al Con periodo in cui ha prestato servizi in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il , della monetizzazione delle ferie maturate e non godute ai sensi dell'art. 35 CCNL Scuola;
E PER L'EFFETTO
- CONDANNARE le Amministrazioni resistente al pagamento in favore di parte ricorrente dell'indennità sostitutiva per i periodi di ferie maturate e non godute in relazione agli aa.ss. dal 2018/19 al 2022/23, per complessivi € 4.851,67 ovvero al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e/o rivalutazione di legge.
…
Con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario, oltre al rimborso del cu qualora versato.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“- riconoscendo il diritto della ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva per ferie e festività non godute in relazione ai giorni che residuano, decurtando i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici, accogliere i conteggi effettuati da questa parte resistente che quantificano l'indennità in € 2.402,05;
- in subordine, riconoscendo il diritto della ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva per le residue ferie e festività non godute, accogliere i conteggi effettuati da questa parte resistente che quantificano l'indennità in
€ 4.639,65.
Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, Disp. Att. c.p.c.”.
RITENUTO CHE
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di essere una docente che ha stipulato contratti di lavoro con il ino al termine delle attività CP_5 didattiche e/o al 30 giugno nei seguenti periodi: a.s. 2018/2019: contratto dal 12/09/2018 al 30/06/2019; a.s. 2019/2020: contratto dal 07/09/2019 al 30/06/2020; a.s. 2020/2021: contratto dal 16/09/2020 al 30/06/2021; a.s. 2021/2022: contratto dal 04/09/2021 al 30/06/2022; a.s. 2022/2023: contratto dall'01/09/2022 al 30/06/2023; che, durante tali periodi di servizio, ha maturato giorni di ferie sulla base dei giorni di servizio effettivamente prestati nel corso di ogni anno scolastico e che, alla cessazione del rapporto di lavoro aveva diritto alla monetizzazione delle ferie residue a sua disposizione;
che, nel corso degli anni scolastici in qualità di docente precaria, non ha usufruito di alcun giorno di ferie volontario a sua disposizione, venendo invece collocata in ferie d'ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni;
di aver maturato, nel corso degli aa.ss. suindicati, i seguenti giorni di ferie: a.s. 2018/19: 288 giorni lavorativi;
n. effettivo dei giorni di servizio pari a 288 x 30
Pag. 2 a 6
/ 360= 24 giorni di ferie;
a.s. 2019/20: 293 giorni lavorativi;
n. effettivo dei giorni di servizio pari a 293 x 30 / 360= 24.41 giorni di ferie;
a.s. 2020/21: 284 giorni lavorativi;
n. effettivo dei giorni di servizio pari a 284 x 30 / 360= 23.66 giorni di ferie;
a.s. 2021/22: 296 giorni lavorativi;
n. effettivo dei giorni di servizio pari a 296 x 30 / 360= 24.66 giorni di ferie;
a.s. 2022/23: 300 giorni lavorativi;
n. effettivo dei giorni di servizio pari a 300 x 30 / 360= 25 giorni di ferie;
che, a tali periodi di giorni di ferie maturati in ogni anno scolastico, devono ulteriormente aggiungersi 4 giornate di ferie - riposo in sostituzione delle festività soppresse ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 937; di aver, pertanto, maturato in totale, in virtù dei servizi prestati con contratto a tempo determinato nei diversi anni scolastici, un totale di n. 86,73 giorni di ferie non godute e di aver diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva ai sensi della direttiva 2003/88/CE.
La parte resistente ha invece allegato: che nell'individuazione dei giorni di sospensione delle lezioni definite dai calendari scolastici regionali devono essere imputati a ferie tutti i giorni feriali che ricadono nel periodo di sospensione delle lezioni, compresi i sabati;
che successivamente all'entrata in vigore del comma 55, dell'art. 1, della Legge n. 228/2012 e quindi a decorrere dall'1.1.2013, è consentita la “monetizzazione delle ferie in favore del personale docente a tempo determinato nella misura dei giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale. Fermo restando l'obbligo di fruire delle ferie nella misura in cui il dipendente ne ha diritto, ai fini della monetizzazione a nulla rileva se il dipendente abbia o meno richiesto le ferie”; che le ferie dei docenti con contratti per supplenza breve o fino al 30 giugno possono essere monetizzate solo nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale.
Tanto premesso, occorre considerare che la materia oggetto del presente giudizio è regolata dall'art. 5, comma 8, D.L. 95/2012 (convertito dalla legge 135/2012) secondo cui “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (…) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto (…)”.
L'art. 1, co. 54-56, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013, in vigore dall'1.1.2013) ha però introdotto le seguenti previsioni derogatorie:
“54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. All'art. 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: 'Il presente comma
Pag. 3 a 6 non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.
56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Nel periodo soggetto all'originaria disciplina dettata dall'art. 5 cit. e quindi prima dell'entrata in vigore della legge n. 228/2012, vigeva dunque l'obbligo di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche (v. art. 13 co. 9 CCNL), impedendo la cd.
“monetizzazione” delle ferie ex art. 13 c. 5 CCNL (la legge, come si è visto, disponeva che eventuali disposizioni contrattuali più favorevoli cessassero di avere applicazione a decorrere dalla sua entrata in vigore).
L'art. 1 l. 228/12 mantiene ferma la previsione secondo cui il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni previsti dai calendari scolastici regionali;
tuttavia, consente la “monetizzazione” delle ferie per il personale docente ed ATA assunto con contratto fino al termine delle lezioni, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli di sospensione delle lezioni, con disapplicazione delle clausole contrattuali contrastanti con i cc. 54 e 55 a decorrere dal 1.9.2013.
E' utile inoltre evidenziare quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione, sez. lav., ord. n. 13440 del 15.5.2024, che affronta la questione del diritto dei docenti precari a godere delle ferie e, in caso di mancato godimento, a ricevere la relativa indennità sostitutiva. Più nello specifico, la Cassazione ha rilevato che la normativa contrattuale previgente (art. 19 CCNL Scuola 2006/2009) non obbligava i docenti precari a fruire delle ferie durante l'anno scolastico. Pertanto, se non avevano potuto goderle per motivi non imputabili a loro, avevano diritto al pagamento di un'indennità sostitutiva. Nella seconda parte dell'ordinanza, la Corte affronta la questione specifica oggetto del ricorso, ossia il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute da parte dei docenti precari. La Corte ha richiamato la giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia di diritto alle ferie, secondo la quale il datore di lavoro è tenuto a informare il lavoratore del suo diritto alle ferie e della possibilità di perderle se non le fruisce. Se il datore di lavoro non adempie a questo obbligo, il lavoratore ha diritto all'indennità sostitutiva anche per le ferie non richieste.
La Corte di cassazione ha quindi stabilito che: i docenti precari non sono obbligati a fruire delle ferie durante l'anno scolastico. A differenza dei docenti a tempo indeterminato, i quali possono essere obbligati a fruire delle ferie d'ufficio, i docenti precari hanno la facoltà di decidere liberamente quando godere delle proprie ferie;
le ferie non godute dai docenti precari possono essere monetizzate alla cessazione del contratto. Ciò significa che, al termine del loro rapporto di lavoro, i docenti precari hanno diritto a ricevere una indennità per le ferie che non hanno goduto;
il datore di lavoro è tenuto a informare i docenti precari del loro diritto alle ferie e della possibilità di perderle se non fruite. La scuola ha l'obbligo di comunicare ai docenti precari le modalità e i tempi per la fruizione delle ferie, nonché le conseguenze del mancato godimento delle stesse;
se il datore di lavoro non adempie all'obbligo di informazione, i docenti precari ha diritto all'indennità sostitutiva anche per le
Pag. 4 a 6
ferie non richieste. In caso di mancata comunicazione da parte della scuola, i docenti precari hanno diritto a ricevere il compenso economico per tutte le ferie maturate e non godute, indipendentemente dal fatto che le abbiano o meno richieste.
Il suddetto diritto alla monetizzazione può essere escluso solo ove l'amministrazione provi di aver adeguatamente informato il docente del diritto a godere delle ferie successivamente alla cessazione delle lezioni e lo abbia invitato ad esercitarlo.
Nel caso di specie, risulta non contestato, e pertanto provato ex art. 115, co.1, c.p.c., che la docente non è stata né invitata a fruire delle ferie, né informata delle conseguenze della mancata fruizione limitatamente agli anni scolastici residui.
Dal canto suo, il resistente non ha fornito alcuna prova dell'adempimento. CP_1
Considerato il quadro normativo sopra riportato, deve ritenersi che il diritto alla monetizzazione delle ferie sorge solo nel momento in cui il dipendente può godere delle ferie e, nel caso di specie, solo al momento della cessazione del rapporto.
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente accertamento del diritto della parte ricorrente al pagamento delle ferie non godute in relazione agli aa.ss. in cui ha prestato servizio in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche da liquidarsi ai sensi dell'art. 35 CCNL Scuola Vigente e condanna della parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente la relativa indennità in misura pari ad euro 4.639,65, come risulta dai conteggi offerti in comunicazione dalla parte resistente, cui questo Giudice intende aderire in quanto redatti conformemente ai criteri di logicità, di completezza, di ragionevolezza e di coerenza;
il tutto oltre interessi legali e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi.
Occorre infine evidenziare con riguardo alla fruibilità dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute in rapporto al periodo di sospensione delle lezioni la Corte di cassazione ha ritenuto da ultimo che “…Al riguardo, trova applicazione il principio affermato da questa Corte secondo cui il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia UE, Grande SE (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C- 570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022).” (cfr. Cass. civ., sez. lav., ord., 7 maggio 2025, n. 11968).
In applicazione di tale principio di diritto, è dunque onere di parte resistente provare che il docente a tempo determinato è stato invitato inutilmente dal datore di lavoro a fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, con espresso avviso della perdita del
Pag. 5 a 6 diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva, prova, quest'ultima, che nel caso di specie non è stata fornita, nemmeno su base presuntiva ex art. 2727 c.c., dalla parte resistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente, come per legge, e sono liquidate, in relazione alle fasi effettivamente espletate, nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022 (tenuto conto del valore e della non particolare complessità della vertenza), con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il a pagare in Controparte_1 favore parte ricorrente l'indennità sostitutiva delle ferie non godute pari ad euro 4.639,65; il tutto oltre interessi legali e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi;
2) condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 1.314 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
IVA e Cassa come per legge. Cuneo, 20.6.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 6 a 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g.236/2025 promossa da
(c.f. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1 7.1.1975, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso (C.F. ) C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Domenico Naso sito in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b,
RICORRENTE
Contro
(c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, 1° CP_2 comma, c.p.c. dalla funzionaria dott.ssa (c.f. ) Controparte_3 C.F._3 dell Cuneo, legalmente domiciliata presso il proprio Controparte_4 Ufficio in Cuneo, Via Massimo d'Azeglio n. 4,
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi al Parte_1 Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro il
[...] Controparte_
e del merito per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Accogliere il ricorso e per l'effetto
Pag. 1 a 6 - ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente con conseguente disapplicazione della L. 228/2012 in violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE e dell'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE;
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, relativamente al Con periodo in cui ha prestato servizi in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il , della monetizzazione delle ferie maturate e non godute ai sensi dell'art. 35 CCNL Scuola;
E PER L'EFFETTO
- CONDANNARE le Amministrazioni resistente al pagamento in favore di parte ricorrente dell'indennità sostitutiva per i periodi di ferie maturate e non godute in relazione agli aa.ss. dal 2018/19 al 2022/23, per complessivi € 4.851,67 ovvero al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e/o rivalutazione di legge.
…
Con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario, oltre al rimborso del cu qualora versato.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“- riconoscendo il diritto della ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva per ferie e festività non godute in relazione ai giorni che residuano, decurtando i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici, accogliere i conteggi effettuati da questa parte resistente che quantificano l'indennità in € 2.402,05;
- in subordine, riconoscendo il diritto della ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva per le residue ferie e festività non godute, accogliere i conteggi effettuati da questa parte resistente che quantificano l'indennità in
€ 4.639,65.
Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, Disp. Att. c.p.c.”.
RITENUTO CHE
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di essere una docente che ha stipulato contratti di lavoro con il ino al termine delle attività CP_5 didattiche e/o al 30 giugno nei seguenti periodi: a.s. 2018/2019: contratto dal 12/09/2018 al 30/06/2019; a.s. 2019/2020: contratto dal 07/09/2019 al 30/06/2020; a.s. 2020/2021: contratto dal 16/09/2020 al 30/06/2021; a.s. 2021/2022: contratto dal 04/09/2021 al 30/06/2022; a.s. 2022/2023: contratto dall'01/09/2022 al 30/06/2023; che, durante tali periodi di servizio, ha maturato giorni di ferie sulla base dei giorni di servizio effettivamente prestati nel corso di ogni anno scolastico e che, alla cessazione del rapporto di lavoro aveva diritto alla monetizzazione delle ferie residue a sua disposizione;
che, nel corso degli anni scolastici in qualità di docente precaria, non ha usufruito di alcun giorno di ferie volontario a sua disposizione, venendo invece collocata in ferie d'ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni;
di aver maturato, nel corso degli aa.ss. suindicati, i seguenti giorni di ferie: a.s. 2018/19: 288 giorni lavorativi;
n. effettivo dei giorni di servizio pari a 288 x 30
Pag. 2 a 6
/ 360= 24 giorni di ferie;
a.s. 2019/20: 293 giorni lavorativi;
n. effettivo dei giorni di servizio pari a 293 x 30 / 360= 24.41 giorni di ferie;
a.s. 2020/21: 284 giorni lavorativi;
n. effettivo dei giorni di servizio pari a 284 x 30 / 360= 23.66 giorni di ferie;
a.s. 2021/22: 296 giorni lavorativi;
n. effettivo dei giorni di servizio pari a 296 x 30 / 360= 24.66 giorni di ferie;
a.s. 2022/23: 300 giorni lavorativi;
n. effettivo dei giorni di servizio pari a 300 x 30 / 360= 25 giorni di ferie;
che, a tali periodi di giorni di ferie maturati in ogni anno scolastico, devono ulteriormente aggiungersi 4 giornate di ferie - riposo in sostituzione delle festività soppresse ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 937; di aver, pertanto, maturato in totale, in virtù dei servizi prestati con contratto a tempo determinato nei diversi anni scolastici, un totale di n. 86,73 giorni di ferie non godute e di aver diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva ai sensi della direttiva 2003/88/CE.
La parte resistente ha invece allegato: che nell'individuazione dei giorni di sospensione delle lezioni definite dai calendari scolastici regionali devono essere imputati a ferie tutti i giorni feriali che ricadono nel periodo di sospensione delle lezioni, compresi i sabati;
che successivamente all'entrata in vigore del comma 55, dell'art. 1, della Legge n. 228/2012 e quindi a decorrere dall'1.1.2013, è consentita la “monetizzazione delle ferie in favore del personale docente a tempo determinato nella misura dei giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale. Fermo restando l'obbligo di fruire delle ferie nella misura in cui il dipendente ne ha diritto, ai fini della monetizzazione a nulla rileva se il dipendente abbia o meno richiesto le ferie”; che le ferie dei docenti con contratti per supplenza breve o fino al 30 giugno possono essere monetizzate solo nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale.
Tanto premesso, occorre considerare che la materia oggetto del presente giudizio è regolata dall'art. 5, comma 8, D.L. 95/2012 (convertito dalla legge 135/2012) secondo cui “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (…) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto (…)”.
L'art. 1, co. 54-56, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013, in vigore dall'1.1.2013) ha però introdotto le seguenti previsioni derogatorie:
“54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. All'art. 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: 'Il presente comma
Pag. 3 a 6 non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.
56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Nel periodo soggetto all'originaria disciplina dettata dall'art. 5 cit. e quindi prima dell'entrata in vigore della legge n. 228/2012, vigeva dunque l'obbligo di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche (v. art. 13 co. 9 CCNL), impedendo la cd.
“monetizzazione” delle ferie ex art. 13 c. 5 CCNL (la legge, come si è visto, disponeva che eventuali disposizioni contrattuali più favorevoli cessassero di avere applicazione a decorrere dalla sua entrata in vigore).
L'art. 1 l. 228/12 mantiene ferma la previsione secondo cui il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni previsti dai calendari scolastici regionali;
tuttavia, consente la “monetizzazione” delle ferie per il personale docente ed ATA assunto con contratto fino al termine delle lezioni, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli di sospensione delle lezioni, con disapplicazione delle clausole contrattuali contrastanti con i cc. 54 e 55 a decorrere dal 1.9.2013.
E' utile inoltre evidenziare quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione, sez. lav., ord. n. 13440 del 15.5.2024, che affronta la questione del diritto dei docenti precari a godere delle ferie e, in caso di mancato godimento, a ricevere la relativa indennità sostitutiva. Più nello specifico, la Cassazione ha rilevato che la normativa contrattuale previgente (art. 19 CCNL Scuola 2006/2009) non obbligava i docenti precari a fruire delle ferie durante l'anno scolastico. Pertanto, se non avevano potuto goderle per motivi non imputabili a loro, avevano diritto al pagamento di un'indennità sostitutiva. Nella seconda parte dell'ordinanza, la Corte affronta la questione specifica oggetto del ricorso, ossia il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute da parte dei docenti precari. La Corte ha richiamato la giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia di diritto alle ferie, secondo la quale il datore di lavoro è tenuto a informare il lavoratore del suo diritto alle ferie e della possibilità di perderle se non le fruisce. Se il datore di lavoro non adempie a questo obbligo, il lavoratore ha diritto all'indennità sostitutiva anche per le ferie non richieste.
La Corte di cassazione ha quindi stabilito che: i docenti precari non sono obbligati a fruire delle ferie durante l'anno scolastico. A differenza dei docenti a tempo indeterminato, i quali possono essere obbligati a fruire delle ferie d'ufficio, i docenti precari hanno la facoltà di decidere liberamente quando godere delle proprie ferie;
le ferie non godute dai docenti precari possono essere monetizzate alla cessazione del contratto. Ciò significa che, al termine del loro rapporto di lavoro, i docenti precari hanno diritto a ricevere una indennità per le ferie che non hanno goduto;
il datore di lavoro è tenuto a informare i docenti precari del loro diritto alle ferie e della possibilità di perderle se non fruite. La scuola ha l'obbligo di comunicare ai docenti precari le modalità e i tempi per la fruizione delle ferie, nonché le conseguenze del mancato godimento delle stesse;
se il datore di lavoro non adempie all'obbligo di informazione, i docenti precari ha diritto all'indennità sostitutiva anche per le
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ferie non richieste. In caso di mancata comunicazione da parte della scuola, i docenti precari hanno diritto a ricevere il compenso economico per tutte le ferie maturate e non godute, indipendentemente dal fatto che le abbiano o meno richieste.
Il suddetto diritto alla monetizzazione può essere escluso solo ove l'amministrazione provi di aver adeguatamente informato il docente del diritto a godere delle ferie successivamente alla cessazione delle lezioni e lo abbia invitato ad esercitarlo.
Nel caso di specie, risulta non contestato, e pertanto provato ex art. 115, co.1, c.p.c., che la docente non è stata né invitata a fruire delle ferie, né informata delle conseguenze della mancata fruizione limitatamente agli anni scolastici residui.
Dal canto suo, il resistente non ha fornito alcuna prova dell'adempimento. CP_1
Considerato il quadro normativo sopra riportato, deve ritenersi che il diritto alla monetizzazione delle ferie sorge solo nel momento in cui il dipendente può godere delle ferie e, nel caso di specie, solo al momento della cessazione del rapporto.
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente accertamento del diritto della parte ricorrente al pagamento delle ferie non godute in relazione agli aa.ss. in cui ha prestato servizio in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche da liquidarsi ai sensi dell'art. 35 CCNL Scuola Vigente e condanna della parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente la relativa indennità in misura pari ad euro 4.639,65, come risulta dai conteggi offerti in comunicazione dalla parte resistente, cui questo Giudice intende aderire in quanto redatti conformemente ai criteri di logicità, di completezza, di ragionevolezza e di coerenza;
il tutto oltre interessi legali e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi.
Occorre infine evidenziare con riguardo alla fruibilità dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute in rapporto al periodo di sospensione delle lezioni la Corte di cassazione ha ritenuto da ultimo che “…Al riguardo, trova applicazione il principio affermato da questa Corte secondo cui il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia UE, Grande SE (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C- 570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022).” (cfr. Cass. civ., sez. lav., ord., 7 maggio 2025, n. 11968).
In applicazione di tale principio di diritto, è dunque onere di parte resistente provare che il docente a tempo determinato è stato invitato inutilmente dal datore di lavoro a fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, con espresso avviso della perdita del
Pag. 5 a 6 diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva, prova, quest'ultima, che nel caso di specie non è stata fornita, nemmeno su base presuntiva ex art. 2727 c.c., dalla parte resistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente, come per legge, e sono liquidate, in relazione alle fasi effettivamente espletate, nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022 (tenuto conto del valore e della non particolare complessità della vertenza), con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il a pagare in Controparte_1 favore parte ricorrente l'indennità sostitutiva delle ferie non godute pari ad euro 4.639,65; il tutto oltre interessi legali e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi;
2) condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 1.314 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
IVA e Cassa come per legge. Cuneo, 20.6.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
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