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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 29/09/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Silvana Ferriero presidente
Antonio Rizzuti consigliere
Anna Maria Torchia consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1029/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto l'occupazione senza titolo di un immobile
TRA
(C.F.: ), difeso _1 C.F._1
dall'avvocato Giuseppe Brindisi
Parte appellante e
, difeso dall'avvocato Eduardo Tarsitano CP_1
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma totale della sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza n. 1334 del
07.06.2024:
A) in via principale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, respingere la domanda proposta dal Sig. , giacché CP_1
1 infondata in fatto e in diritto per le ragioni esplicate in narrativa e, in ogni caso, per difetto di legittimazione attiva dello stesso, non avendo fornito la prova del proprio diritto di proprietà;
B) con vittoria di spese, onorari e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Per la parte appellata: “Voglia l'On.le Corte adita, previa riconferma in ogni sua parte della sentenza di primo grado, in accoglimento delle motivazioni ed impugnaizoni e deduzioni della comparsa di costituzionee rispsosta, ritenere e statuire l'appello proposto palesemente ed ampiamnete infondato e temerario con rigetto in toto di tutte le motivaizoni ed eccezioni ed impugnative in esso dedotte, tra cui l'istanza di sopsensione del'esecutività della sentenza che, per la temeriarietà della stessa e la palese infondatezza per come ampiamnete documentato dovrà comportare la condanna ad una pena giusta ed equa che la Corte vorrà così determinare in osservanza all'ultimo comma dell'art. 283 c.p.c. con vitooria , in ogni caso, dis pese e competenze dei due gradi di giudizio con distrazione ex art. 93 c.p..”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, quale proprietario di un immobile sito in San Marco CP_1
Argentano, aveva agito innanzi al Tribunale di Cosenza per ottenere il rilascio di tale immobile, detenuto da , e la condanna _1
di quest'ultimo al pagamento di una somma a titolo di occupazione abusiva.
Egli aveva dedotto come si fosse impegnato al _1
versamento di una indennità di occupazione di €. 600,00 mensili, non più versata dal giugno 2021, nonché alla restituzione dell'immobile entro e non oltre il 30 giugno 2021, con facoltà di restituirlo anche
2 anticipatamente, nel caso di reperimento di un immobile maggiormente adeguato alle esigenze correlate alla sua attività lavorativa.
Aveva, poi, affermato che, sebbene diffidato con raccomandata
A.R. del 26.7.2021, non aveva rilasciato l'immobile, _1
perciò aveva chiesto, oltre alla condanna al rilascio, quella al pagamento di un'indennità di occupazione.
Il convenuto si era costituito, senza contestare la proprietà dell'immobile in capo all'attore, eccependo tuttavia la sussistenza di un contratto di locazione verbale, mai stipulato per iscritto per mancanza di volontà in tal senso del locatore, e chiedendo di ricondurre il predetto contratto di locazione, ai sensi dell'art. 13 L. 431 del 1998, a condizioni conformi alla legge.
Mutato il rito ed esperita la prova testimoniale ammessa, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza di discussione.
Con la sentenza n. 1334/2024, resa all'esito dell'udienza del
7.6.2024 a definizione del giudizio n. 4066/2021 r.g.a.c., il Tribunale di
Cosenza, ritenendo provato quanto dedotto dal locatore, aveva disposto il rilascio dell'immobile e condannato il conduttore al pagamento di €
21.600 a titolo di indennità per l'occupazione senza titolo dell'immobile per 36 mesi.
L'appellante ha impugnato la suddetta sentenza, deducendo l'erroneità della decisione per i seguenti motivi: 1) erronea qualificazione della domanda, poiché il tribunale l'avrebbe qualificata quale azione restitutoria, invece si verterebbe in tema di azione di rivendicazione ai sensi dell'art. 948 c.c., avendo il locatore agito non in forza di un precedente rapporto obbligatorio, bensì del proprio diritto di proprietà asseritamente vantato sul bene;
2) violazione dell'art 112 c.p.c. per vizio di ultrapetizione, essendosi il giudice di primo grado pronunciato nella parte motivazionale della sentenza per la risoluzione del contratto a fronte
3 della richiesta di mero rilascio avanzata dal ricorrente;
3) erronea condanna alla spese di lite, stante l'infondatezza delle pretese di CP_1
[...]
Si è costituito l'appellato, argomentando per il rigetto dell'impugnazione.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata - non essendo emersi il fumus boni iuris e il periculum in mora, attesa l'assenza della gravità del pregiudizio, anche in relazione alla dedotta difficoltà del conduttore di trovare un locale alternativo per il deposito delle bombole di gas - la causa è stata rinviata per la discussione.
All'esito dell'udienza del 24 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo.
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per le considerazioni che seguono.
Il primo motivo d'appello, relativo all'erronea qualificazione della domanda, è infondato, avendo agito in forza di un rapporto CP_1
obbligatorio e chiesto il rilascio dell'immobile.
L'appellante - che tra l'altro ha contestato la proprietà dell'immobile in capo a per aver egli allegato la mera CP_1
dichiarazione di successione soltanto con la memoria integrativa del
29.10.2022 – ha svolto le sue difese e avanzato le sue richieste fondandole sull'originario rapporto obbligatorio, che quindi non risulta contestato.
, infatti, a fronte della dichiarazione di _1 CP_1
relativa a un accordo di “occupazione onerosa”, ha dedotto che
[...]
l'accordo tra le parti era finalizzato alla stipula di un contratto di locazione, e chiesto l'accertamento della sussistenza della locazione di fatto e la costituzione di un rapporto locatizio.
4 Tanto basta a considerare sussistente il rapporto obbligatorio.
Anche i testimoni escussi in primo grado hanno confermato l'esistenza di un accordo tra le parti, volto alla stipula formale del contratto di locazione, la cui sottoscrizione veniva rinviata da _1
.
[...]
In particolare, il teste ha affermato che l'appellante Tes_1
“rinviava la firma in altre occasioni senza che poi ciò avvenne. Il mio incarico era di far firmare il contratto allo per poi registrarlo”; Pt_1
mentre il teste ha dichiarato: “premetto di essere stato Tes_2
dipendente del sig. dal 2016 al 2020. Posso riferire che allor Pt_1
quando io iniziai a lavorare nel 2016 l'attività era già svota nell'immobile del sig. Tra il 2017 e il 2018, non ricordo CP_1
precisamente il periodo, ho visto più volte il sig. venire CP_1
nell'attività dello scarpino sollecitando allo stesso la stipula di un contratto che a suo dire gli era stato già inviato dal commercialista. Lo
rispondeva che doveva farlo vedere al suo commercialista”. Pt_1
(vedasi verbale dell'udienza del 3.3.2023).
La corte di cassazione ha affermato sull'argomento: “L'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel "tradens" la qualità di proprietario;
da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la "probatio diabolica" della titolarità del diritto di chi agisce”. (Cass. Sez. II, Ord. 10.10.2018, n. 25052).
5 Nel caso di specie la sussistenza di un rapporto obbligatorio non è contestata tra le parti e risulta tra l'altro confermata dall'istruttoria svolta in primo grado.
Ne discende l'infondatezza del motivo, non essendo necessaria per l'esperimento dell'azione di rilascio la prova della proprietà dell'immobile in capo all'attore.
Il secondo motivo d'appello - relativo all'asserito vizio di ultrapetizione per essersi il giudice pronunciato nella parte motivazionale della sentenza per la risoluzione del contratto nonostante il ricorrente avesse chiesto soltanto il rilascio dell'immobile – è infondato perché, essendo l'azione – per quanto detto relativamente al primo motivo – fondata su un rapporto obbligatorio, sul piano motivazionale la condanna al rilascio non può che essere conseguenza della risoluzione di quel rapporto.
Il terzo motivo d'appello, relativo alla regolamentazione delle spese di lite, risulta infondato alla luce della fondatezza della pretesa di
. CP_1
Dalle considerazioni suesposte, assorbita ogni altra questione, discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, contenute nei parametri minimi - in ragione della non complessità delle difese - dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000), vengono liquidate come in dispositivo per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
6 - rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento a favore dell'appellato delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.906,00, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 25 settembre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
Anna Maria Torchia Silvana Ferriero
7
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Silvana Ferriero presidente
Antonio Rizzuti consigliere
Anna Maria Torchia consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1029/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto l'occupazione senza titolo di un immobile
TRA
(C.F.: ), difeso _1 C.F._1
dall'avvocato Giuseppe Brindisi
Parte appellante e
, difeso dall'avvocato Eduardo Tarsitano CP_1
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma totale della sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza n. 1334 del
07.06.2024:
A) in via principale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, respingere la domanda proposta dal Sig. , giacché CP_1
1 infondata in fatto e in diritto per le ragioni esplicate in narrativa e, in ogni caso, per difetto di legittimazione attiva dello stesso, non avendo fornito la prova del proprio diritto di proprietà;
B) con vittoria di spese, onorari e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Per la parte appellata: “Voglia l'On.le Corte adita, previa riconferma in ogni sua parte della sentenza di primo grado, in accoglimento delle motivazioni ed impugnaizoni e deduzioni della comparsa di costituzionee rispsosta, ritenere e statuire l'appello proposto palesemente ed ampiamnete infondato e temerario con rigetto in toto di tutte le motivaizoni ed eccezioni ed impugnative in esso dedotte, tra cui l'istanza di sopsensione del'esecutività della sentenza che, per la temeriarietà della stessa e la palese infondatezza per come ampiamnete documentato dovrà comportare la condanna ad una pena giusta ed equa che la Corte vorrà così determinare in osservanza all'ultimo comma dell'art. 283 c.p.c. con vitooria , in ogni caso, dis pese e competenze dei due gradi di giudizio con distrazione ex art. 93 c.p..”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, quale proprietario di un immobile sito in San Marco CP_1
Argentano, aveva agito innanzi al Tribunale di Cosenza per ottenere il rilascio di tale immobile, detenuto da , e la condanna _1
di quest'ultimo al pagamento di una somma a titolo di occupazione abusiva.
Egli aveva dedotto come si fosse impegnato al _1
versamento di una indennità di occupazione di €. 600,00 mensili, non più versata dal giugno 2021, nonché alla restituzione dell'immobile entro e non oltre il 30 giugno 2021, con facoltà di restituirlo anche
2 anticipatamente, nel caso di reperimento di un immobile maggiormente adeguato alle esigenze correlate alla sua attività lavorativa.
Aveva, poi, affermato che, sebbene diffidato con raccomandata
A.R. del 26.7.2021, non aveva rilasciato l'immobile, _1
perciò aveva chiesto, oltre alla condanna al rilascio, quella al pagamento di un'indennità di occupazione.
Il convenuto si era costituito, senza contestare la proprietà dell'immobile in capo all'attore, eccependo tuttavia la sussistenza di un contratto di locazione verbale, mai stipulato per iscritto per mancanza di volontà in tal senso del locatore, e chiedendo di ricondurre il predetto contratto di locazione, ai sensi dell'art. 13 L. 431 del 1998, a condizioni conformi alla legge.
Mutato il rito ed esperita la prova testimoniale ammessa, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza di discussione.
Con la sentenza n. 1334/2024, resa all'esito dell'udienza del
7.6.2024 a definizione del giudizio n. 4066/2021 r.g.a.c., il Tribunale di
Cosenza, ritenendo provato quanto dedotto dal locatore, aveva disposto il rilascio dell'immobile e condannato il conduttore al pagamento di €
21.600 a titolo di indennità per l'occupazione senza titolo dell'immobile per 36 mesi.
L'appellante ha impugnato la suddetta sentenza, deducendo l'erroneità della decisione per i seguenti motivi: 1) erronea qualificazione della domanda, poiché il tribunale l'avrebbe qualificata quale azione restitutoria, invece si verterebbe in tema di azione di rivendicazione ai sensi dell'art. 948 c.c., avendo il locatore agito non in forza di un precedente rapporto obbligatorio, bensì del proprio diritto di proprietà asseritamente vantato sul bene;
2) violazione dell'art 112 c.p.c. per vizio di ultrapetizione, essendosi il giudice di primo grado pronunciato nella parte motivazionale della sentenza per la risoluzione del contratto a fronte
3 della richiesta di mero rilascio avanzata dal ricorrente;
3) erronea condanna alla spese di lite, stante l'infondatezza delle pretese di CP_1
[...]
Si è costituito l'appellato, argomentando per il rigetto dell'impugnazione.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata - non essendo emersi il fumus boni iuris e il periculum in mora, attesa l'assenza della gravità del pregiudizio, anche in relazione alla dedotta difficoltà del conduttore di trovare un locale alternativo per il deposito delle bombole di gas - la causa è stata rinviata per la discussione.
All'esito dell'udienza del 24 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo.
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per le considerazioni che seguono.
Il primo motivo d'appello, relativo all'erronea qualificazione della domanda, è infondato, avendo agito in forza di un rapporto CP_1
obbligatorio e chiesto il rilascio dell'immobile.
L'appellante - che tra l'altro ha contestato la proprietà dell'immobile in capo a per aver egli allegato la mera CP_1
dichiarazione di successione soltanto con la memoria integrativa del
29.10.2022 – ha svolto le sue difese e avanzato le sue richieste fondandole sull'originario rapporto obbligatorio, che quindi non risulta contestato.
, infatti, a fronte della dichiarazione di _1 CP_1
relativa a un accordo di “occupazione onerosa”, ha dedotto che
[...]
l'accordo tra le parti era finalizzato alla stipula di un contratto di locazione, e chiesto l'accertamento della sussistenza della locazione di fatto e la costituzione di un rapporto locatizio.
4 Tanto basta a considerare sussistente il rapporto obbligatorio.
Anche i testimoni escussi in primo grado hanno confermato l'esistenza di un accordo tra le parti, volto alla stipula formale del contratto di locazione, la cui sottoscrizione veniva rinviata da _1
.
[...]
In particolare, il teste ha affermato che l'appellante Tes_1
“rinviava la firma in altre occasioni senza che poi ciò avvenne. Il mio incarico era di far firmare il contratto allo per poi registrarlo”; Pt_1
mentre il teste ha dichiarato: “premetto di essere stato Tes_2
dipendente del sig. dal 2016 al 2020. Posso riferire che allor Pt_1
quando io iniziai a lavorare nel 2016 l'attività era già svota nell'immobile del sig. Tra il 2017 e il 2018, non ricordo CP_1
precisamente il periodo, ho visto più volte il sig. venire CP_1
nell'attività dello scarpino sollecitando allo stesso la stipula di un contratto che a suo dire gli era stato già inviato dal commercialista. Lo
rispondeva che doveva farlo vedere al suo commercialista”. Pt_1
(vedasi verbale dell'udienza del 3.3.2023).
La corte di cassazione ha affermato sull'argomento: “L'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel "tradens" la qualità di proprietario;
da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la "probatio diabolica" della titolarità del diritto di chi agisce”. (Cass. Sez. II, Ord. 10.10.2018, n. 25052).
5 Nel caso di specie la sussistenza di un rapporto obbligatorio non è contestata tra le parti e risulta tra l'altro confermata dall'istruttoria svolta in primo grado.
Ne discende l'infondatezza del motivo, non essendo necessaria per l'esperimento dell'azione di rilascio la prova della proprietà dell'immobile in capo all'attore.
Il secondo motivo d'appello - relativo all'asserito vizio di ultrapetizione per essersi il giudice pronunciato nella parte motivazionale della sentenza per la risoluzione del contratto nonostante il ricorrente avesse chiesto soltanto il rilascio dell'immobile – è infondato perché, essendo l'azione – per quanto detto relativamente al primo motivo – fondata su un rapporto obbligatorio, sul piano motivazionale la condanna al rilascio non può che essere conseguenza della risoluzione di quel rapporto.
Il terzo motivo d'appello, relativo alla regolamentazione delle spese di lite, risulta infondato alla luce della fondatezza della pretesa di
. CP_1
Dalle considerazioni suesposte, assorbita ogni altra questione, discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, contenute nei parametri minimi - in ragione della non complessità delle difese - dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000), vengono liquidate come in dispositivo per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
6 - rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento a favore dell'appellato delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.906,00, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 25 settembre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
Anna Maria Torchia Silvana Ferriero
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