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Sentenza 20 giugno 2024
Sentenza 20 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/06/2024, n. 1818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1818 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile Collegio B – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati:
Dott.ssa Silvia Blasi Presidente relatore
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice
Dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 473 bis.51 c.p.c., iscritto al n. 3308 /2023 R.G., riservato per la decisione all'udienza del 17-6-2024, e vertente
TRA
(C.F. ) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
GRECO (NA), rappresentato e difeso dall'avv. Antonioluigi Iacomino giusta procura in calce al ricorso.
E
(C.F. ) nata il [...] a [...] CP_1 C.F._2
ANNUNZIATA (NA) , rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Troise giusta procura in calce al ricorso.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio congiunto.
Conclusioni:
Ricorrenti: cessazione effetti civili del matrimonio secondo le condizioni concordate.
PM: accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso congiunto depositato in data 4-7-2023 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data Torre del Greco in data 8-8-2011 annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio al n.73, parte II, serie A.
A fondamento della domanda hanno allegato che dalla loro unione sono nati due figli,
, nato a [...] il [...] e , nato a [...] Persona_1 CP_2
Equense il 14.09.2016, entrambi minorenni e portatori di handicap , e che, venuta meno la loro comunione morale e materiale, hanno depositato ricorso per la separazione consensuale innanzi al Tribunale di Torre Annunziata (R.G. 7717/2018). L'udienza presidenziale si è tenuta in data 13-2-2019 e con decreto n. cronol. 2781/2019 gli accordi di separazione sono stati omologati.
Hanno precisato dall'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale hanno vissuto sempre separatamente, non sussistendo tra loro alcuna possibilità di ricongiunzione spirituale e/o materiale, e che pertanto ricorrono tutti gli estremi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898, così come novellata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55 ai fini del divorzio.
All'udienza del 17-6-2024 le parti hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso e la causa è stata riservata al collegio per la decisione.
2.La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre
Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Pertanto, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa, dunque, ricostituirsi. Le parti hanno concordato le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili e con gli interessi dei figli minori, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
Al riguardo si dà atto che all'udienza del 17-6-2024 le parti hanno chiarito che il minor importo di € 250,00 previsto a carico del padre per il mantenimento dei figli trova giustificazione nell'attuale stato di disoccupazione del e nella circostanza che i Pt_1
minori risultano beneficiari di sussidi (indennità di frequenza per il figlio Persona_1
e pensione di invalidità ed accompagnamento per il figlio ), percepiti dalla CP_2
madre, che riceve anche in via esclusiva l'assegno unico.
Le parti non hanno formulato alcuna richiesta economica per sé, ma precisato di essere titolari di adeguati redditi propri. Hanno invece concordato l'affido condiviso dei minori, con prevalente collocazione presso la madre, e regolamentato il diritto di visita del padre.
Il collegio dà atto che le parti si sono impegnate a prestare il consenso i per il rilascio e il rinnovo di documento valido per l'espatrio.
Vanno infine disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge.
3. Trattandosi di procedura su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
A. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 8-8-2011 in
Torre del Greco tra e , annotato nel Registro degli Atti di Parte_1 CP_1
Matrimonio al n. 73, parte II, serie A;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1-12-1970 n. 898, 134 R.D. 9-7-1939
n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) d.p.r.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
C. affida i figli e congiuntamente ad entrambi i Persona_1 CP_2
genitori, con collocazione prevalente presso la madre in Torre Annunziata, alla via
Vittorio Veneto 390, scala b, interno 5, piano primo;
D. dispone che il padre possa visitare e tenere presso di sé i figli:
▪ due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì, dalle 16:30 alle 21:30. Il padre li preleverà all'orario pattuito dalla abitazione materna per poi riaccompagnarli alla fine dell'orario di visita. Il tutto previe esigenze scolastiche determinate dall'orario degli istituti che gli stessi frequentano e delle ore necessarie all'applicazione per lo svolgimento dei compiti scolastici e ludiche;
▪ due weekend al mese, con la regola dell'alternanza tra i due genitori. Il padre preleverà
i bambini dalla casa coniugale il venerdì sera alle 18.30 e li riaccompagnerà al domicilio della madre la domenica sera alle ore 18.30 compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludiche;
▪ nelle festività natalizie con la regola dell'alternanza: 24 e 25 dicembre con un genitore,
e 31 dicembre e 1 gennaio con l'altro. Lo stesso dicasi per Pasqua, Sabato Santo fino a domenica di Pasqua con un genitore, con l'altro la domenica e il Lunedì in Albis, sempre ad anni alterni;
▪ nel corso delle vacanze estive il padre potrà tenere con sé i minori per due settimane consecutive, dal 01 al 15 agosto all'interno del territorio italiano. Per quanto concerne, invece, le vacanze all'estero, il padre porterà con sé i minori solo previo consenso per iscritto della genitrice e con obbligo di contatto telefonico ogni sera con i due figli;
▪ se i figli svolgono attività sportiva, nei giorni in cui staranno con il padre, lo stesso si preoccuperà di accompagnarli presso la struttura sportiva dagli stessi frequentata e li riaccompagnerà successivamente presso la casa materna;
▪ le altre festività laiche e religiose, nonché le ricorrenze dei figli, saranno trascorse ad anni alterni con la madre o con il padre;
▪ il padre, in ogni caso, potrà decidere di vedere i figli anche in giorni diversi e con modalità diverse rispetto a quelli pattuiti, purché preventivamente concordato tra genitori e, comunque, compatibilmente agli impegni scolastici ed extra scolastici dei minori;
E) dispone che corrisponda a entro il 5 di ogni mese la Parte_1 CP_1
somma di € 250,00 rivalutata annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal luglio
2025, e provveda al rimborso del 50% delle spese straordinarie documentate;
F) dichiara che le parti hanno regolato profili concernenti il rilascio e il rinnovo di documento valido per l'espatrio nei termini descritti in motivazione;
G) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 19/06/2024
Il Presidente estensore
Dott. ssa Silvia Blasi