Sentenza breve 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 11/09/2025, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01461/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00357/2025 REG.RIC.
N. 00840/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di AL (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 357 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marica Graziosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di AL, domiciliataria ex lege in AL, c.so Vittorio Emanuele, 58;
sul ricorso numero di registro generale 840 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marica Graziosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Avellino, Questura di Avellino, Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di AL, domiciliataria ex lege in AL, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 357 del 2025:
del Decreto datato -OMISSIS- e notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, con il quale il Questore della Provincia di Avellino ha revocato la licenza di porto d’armi uso tiro al volo n. -OMISSIS- intestata al sig. -OMISSIS-;
quanto al ricorso n. 840 del 2025:
del Decreto (Prot. n. -OMISSIS-.) notificato data -OMISSIS-con cui il Prefetto di Avellino ha disposto il divieto di detenzione di qualsiasi tipo di arma, munizioni e materiale esplodente ex art. 39 del T.U.L.P.S. in danno del ricorrente;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Questura di Avellino, Ufficio Territoriale del Governo di Avellino, Ministero della Difesa e Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2025 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che, con il ricorso numero di registro generale 357 del 2025, notificato l’8 febbraio 2025 e depositato il 3 marzo 2025, il ricorrente impugna il provvedimento del Questore di Avellino di revoca della licenza di porto d’armi per uso tiro al volo, di cui era titolare il ricorrente;
Premesso che, con il ricorso numero di registro generale 840 del 2025, notificato il 27 aprile 2025 e depositato il 27 maggio 2025, il ricorrente impugna il provvedimento del Prefetto di Avellino con cui è stato disposto, nei confronti del ricorrente, il divieto di detenzione di qualsiasi tipo di arma, munizione e materiale esplodente, ai sensi dell’articolo 39 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
Ritenuto, preliminarmente, di riunire il ricorso numero 840 del 2025 al ricorso numero 357 del 2025, per connessione oggettiva;
Considerato che entrambi i provvedimenti impugnati sono motivati con la valutazione che l’interessato non fornirebbe garanzie di affidabilità nell’uso delle armi, in considerazione del contesto familiare, del deferimento alla Procura della Repubblica per il reato di minaccia e dello stato di alterazione per abuso di alcol in cui sarebbe stato rinvenuto l’attuale ricorrente in occasione di un intervento dei Carabinieri presso la residenza dello stesso;
Considerato che, avverso i provvedimenti impugnati, il ricorrente deduce violazione del contraddittorio procedimentale, in quanto non sarebbero state valutate le osservazioni dell’interessato in seguito alla comunicazione di avvio del procedimento; inoltre i provvedimenti impugnati sarebbero viziati per difetto di motivazione, l’unico episodio di abuso alcolico non sarebbe sufficiente a legittimare la revoca del porto d’arma e le rispettive denunce per minacce reciproche sarebbero state comunque rimesse tra i due contendenti; non sarebbero provati né ulteriori abusi alcolici da parte del ricorrente, né lo scompenso psicologico della convivente e i provvedimenti non sarebbero adeguatamente motivati sulla concreta pericolosità sociale del ricorrente;
Ritenuti i ricorsi manifestamente infondati e, pertanto, definibili con sentenza in forma semplificata, deliberata nella camera di consiglio fissata per la trattazione cautelare, essendone stato dato rituale avviso alle parti, come da verbale d’udienza;
Ritenuto, infatti, che, per costante giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 31/05/2024, n. 4914) la revoca o il diniego dell'autorizzazione al porto d'armi possono essere adottati sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell'abuso dell'autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi e potendo l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa "affidabilità" all'uso delle stesse; conseguentemente, il divieto non richiede una particolare motivazione e il successivo vaglio del giudice amministrativo deve limitarsi alla sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie;
Ritenuto che, nel caso concreto, il giudizio di non completa affidabilità all’uso delle armi sia sufficientemente motivato con lo stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol risultante dal verbale dei Carabinieri di Ariano Irpino, allegato agli atti e dal contesto familiare risultante dalle informazioni fornite dai Carabinieri con nota del -OMISSIS-
Ritenuto, quindi, che i fatti posti a fondamento dei provvedimenti impugnati siano stati adeguatamente considerati e valutati e che il ricorrente abbia potuto partecipare ai procedimenti amministrativi che hanno condotto ai provvedimenti impugnati mediante la presentazione di memorie, legittimamente ritenute dalla pubblica amministrazione insufficienti a confutare le ragioni ostative al mantenimento del porto d’arma;
Ritenuto, in conclusione, che il mero pericolo di non completa affidabilità nell’uso delle armi, ravvisato nel caso concreto, sia sufficiente a legittimare i provvedimenti impugnati, di natura cautelare e non sanzionatoria, in quanto preordinati alla tutela dell’ordine pubblico e alla sicurezza nell’uso delle armi stesse;
Ritenuto, di conseguenza, di dover respingere i ricorsi riuniti, ponendo a carico della parte ricorrente le spese processuali sostenute dalla controparte pubblica, nella misura ridotta liquidata in dispositivo, che tiene conto della qualità delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di AL (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
Riunisce il ricorso numero 840 del 2025 al ricorso numero 357 del 2025.
Rigetta il ricorso numero 357 del 2025.
Rigetta il ricorso numero 840 del 2025.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore della controparte pubblica resistente, liquidate in euro 1000,00 oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in AL nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore
Anna Saporito, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Andolfi | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.