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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/12/2025, n. 5230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5230 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa ZI FF, nella causa iscritta al N. 5334 del 2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1 C.F._1
Con l'avv. GIRANDOLI MICHELANGELO ricorrente
CONTRO
CP_1
Con l'avv. DI SALVO LOREDANA resistente
Avente ad oggetto: malattia professionale all'udienza di trattazione scritta del 01/12/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute;
pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di consulenza, liquidate in corso di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 08.04.2024 il ricorrente in epigrafe ha dedotto di avere prestato servizio presso l Controparte_2
dal 21.07.1980 utilizzando sempre apparecchiature radioterapiche che
[...]
emettono radiazioni ionizzanti, tanto da essere classificato come lavoratore a rischio;
di essere stato sottoposto, a partire dal 2012 e fino al 2023, a diversi interventi chirurgici per asportazione di neoformazioni cutanee in diverse parti del corpo con esito
1 istologico, in tutti i casi, di “Epitelioma Basocellulare”; che detta patologia deve intendersi causata dalla continua esposizione alle radiazioni ionizzati e deve dunque essere ritenuta malattia professionale;
che la malattia gli ha determinato un grado di invalidità pari al 16%.
Ha concluso pertanto con la domanda di condanna dell' resistente alla CP_3
corresponsione, in suo favore, dell'indennizzo sotto forma di rendita o in capitale a far data dall'inoltro della domanda amministrativa;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che eccepiva l'intervenuta prescrizione e comunque nel merito la infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che, esperita l'attività istruttoria con l'espletamento di consulenza medico- legale, all'udienza di trattazione scritta del 01.12.2025 la causa veniva trattenuta in decisione;
- rilevato che il CTU nominato, con un elaborato che deve ritenersi correttamente e congruamente motivato ed immune da vizi logici, ha riconosciuto la patologia del ricorrente quale conseguente a causa di lavoro, quantificando tuttavia nel 5% la percentuale di danno conseguente alla patologia medesima;
- rilevato che ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 38/2000 l' è obbligato ad CP_3
indennizzare esclusivamente le malattie che determinano di un danno in misura pari o superiore al 6%;
- rilevato, pertanto, che il ricorso non può trovare accoglimento, dovendosi ritenere assorbite tutte le altre questioni sollevate;
- rilevato che la spese di lite, ivi incluse quelle di consulenza, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 01/12/2025
La Giudice
ZI FF
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa ZI FF, nella causa iscritta al N. 5334 del 2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1 C.F._1
Con l'avv. GIRANDOLI MICHELANGELO ricorrente
CONTRO
CP_1
Con l'avv. DI SALVO LOREDANA resistente
Avente ad oggetto: malattia professionale all'udienza di trattazione scritta del 01/12/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute;
pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di consulenza, liquidate in corso di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 08.04.2024 il ricorrente in epigrafe ha dedotto di avere prestato servizio presso l Controparte_2
dal 21.07.1980 utilizzando sempre apparecchiature radioterapiche che
[...]
emettono radiazioni ionizzanti, tanto da essere classificato come lavoratore a rischio;
di essere stato sottoposto, a partire dal 2012 e fino al 2023, a diversi interventi chirurgici per asportazione di neoformazioni cutanee in diverse parti del corpo con esito
1 istologico, in tutti i casi, di “Epitelioma Basocellulare”; che detta patologia deve intendersi causata dalla continua esposizione alle radiazioni ionizzati e deve dunque essere ritenuta malattia professionale;
che la malattia gli ha determinato un grado di invalidità pari al 16%.
Ha concluso pertanto con la domanda di condanna dell' resistente alla CP_3
corresponsione, in suo favore, dell'indennizzo sotto forma di rendita o in capitale a far data dall'inoltro della domanda amministrativa;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che eccepiva l'intervenuta prescrizione e comunque nel merito la infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che, esperita l'attività istruttoria con l'espletamento di consulenza medico- legale, all'udienza di trattazione scritta del 01.12.2025 la causa veniva trattenuta in decisione;
- rilevato che il CTU nominato, con un elaborato che deve ritenersi correttamente e congruamente motivato ed immune da vizi logici, ha riconosciuto la patologia del ricorrente quale conseguente a causa di lavoro, quantificando tuttavia nel 5% la percentuale di danno conseguente alla patologia medesima;
- rilevato che ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 38/2000 l' è obbligato ad CP_3
indennizzare esclusivamente le malattie che determinano di un danno in misura pari o superiore al 6%;
- rilevato, pertanto, che il ricorso non può trovare accoglimento, dovendosi ritenere assorbite tutte le altre questioni sollevate;
- rilevato che la spese di lite, ivi incluse quelle di consulenza, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 01/12/2025
La Giudice
ZI FF
2