Sentenza breve 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza breve 09/06/2025, n. 1842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1842 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 01842/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00998/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il IB Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 998 del 2025, proposto da
Società Materia S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Ubaldo Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Terme Vigliatore, rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Branca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della nota del Comune di Terme Vigliatore n. 0006012 in data 16 aprile 2025, con cui l’Amministrazione ha dichiarato l'inammissibilità della segnalazione certificata di inizio attività n. 4933 del 28 marzo 2025, con l'espresso e contestuale divieto di ogni modifica di attività per l’avvio dell’attività alberghiera.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato la nota del Comune di Terme Vigliatore n. 0006012 in data 16 aprile 2025, con cui l’Amministrazione ha dichiarato l'inammissibilità della segnalazione certificata di inizio attività n. 4933 del 28 marzo 2025, con l'espresso e contestuale divieto di ogni modifica di attività per l’avvio dell’attività alberghiera.
Nel ricorso, in sintesi, si rappresenta in fatto e diritto quanto segue: a) la ricorrente svolgeva l’attività di “casa di riposo” nell’immobile denominato Hotel Parco Augusto, giusta segnalazione certificata di inizio attività n. 8428 in data 9 giugno 2021; b) la ricorrente ha cessato l’attività in data 6 marzo 2025, dandone evidenza e comunicazione al Comune e agli enti preposti con apposita nota trasmessa a mezzo posta elettronica certificata; c) in data 28 marzo 2025 la ricorrente ha presentato al Comune di Terme Vigliatore la segnalazione certificata di inizio attività n. 4933 per l’avvio della diversa attività di natura ricettivo-turistica e, segnatamente, di “albergo assistito”; d) trattasi di struttura alberghiera che, oltre ai classici servizi di accoglienza e di ristorazione, contempla attività di intrattenimento e servizi di supporto quotidiano, con la possibilità per l’utenza di richiedere assistenza personalizzata specifica parametrata su particolari esigenze; e) la struttura, inoltre, intende offrire un presidio assistenziale con la presenza all’interno di operatori-sanitari per l’utilizzo dei servizi aggiuntivi inerenti alla disabilità; f) all’interno della struttura, invero, si trovano locali per la socializzazione, un’ampia cucina per la ristorazione, nonché i più disparati servizi per la persona, inclusa una palestra attrezzata sia per persone autonome e sia per soggetti con problemi fisici, che saranno supportati dagli operatori sanitari; g) il Comune, tuttavia, ha adottato il provvedimento in questa sede impugnato, sostenendo in particolare che l’attività non era compatibile con la destinazione urbanistica (turistico-termale); h) la decisione del Comune contrasta con le previsioni del Piano Regolatore Generale e con l’art. 26 delle Norme Tecniche di Attuazione; i) il provvedimento si fonda, altresì, su un vero e proprio travisamento dei fatti relativi, avendo l’Amministrazione ritenuto che l’attività di “albergo assistito” sia assimilabile all’esercizio di una “casa di riposo”; l) l’atto è sprovvisto di adeguata motivazione ed è stato assunto all’esito di una incompleta istruttoria, oltre a risultare irragionevole, incoerente e contraddittorio, poiché il Comune non ha tenuto conto del parere igienico- sanitario favorevole dell’Azienda Sanitaria Provinciale e dell’intervenuta cessazione della precedente attività; m) secondo consolidata giurisprudenza, sono ammesse le attività ricettive con annessi servizi sanitari nelle aree alberghiere e termali; n) l’Amministrazione ha reso motivazioni generiche e apodittiche, senza specificare quali aspetti della relazione tecnica presentata dalla ricorrente risulterebbero incompleti o fuorvianti.
Il Comune di Terme Vigliatore si è costituito in giudizio e con memoria in data 30 maggio 2025 ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) la ricorrente, nonostante la sentenza n. 712 in data 24 febbraio 2025 di questo IB , con cui è stata esclusa la possibilità di svolgere l’attività di casa di riposo nella struttura in questione, ha presentato nuove segnalazioni certificate di inizio attività per lavori di adeguamento della struttura da adibire ad “albergo assistito”; b) l’Amministrazione è intervenuta, ritenendo tali istanze ripetitive, generiche, non conformi alla normativa urbanistica e alla destinazione d’uso dell’immobile, già assentita solo per l’attività alberghiero-termale; c) occorre aggiungere che la ricorrente ha reiterato condotte elusive dei provvedimenti assunti dal Comune e ritenuti legittimi dal IB e che l’attività di casa di riposo è proseguita nonostante i divieti dell’Amministrazione; d) il ricorso appare anche inammissibile per omessa impugnazione del primo diniego (di cui alla nota n. 4756 del 26 marzo 2025), posto che l’atto successivamente impugnato appare meramente confermativo del precedente; e) la pretesa di parte ricorrente appare incompatibile con la destinazione d’uso dell’immobile (alberghiera-termale, non socio-assistenziale); f) le segnalazioni certificate di inizio attività che sono state presentate risultano generiche, incomplete e mirano ad eludere le precedenti statuizioni del Comune; g) va aggiunto che nella specie difetta anche il requisito della doppia conformità di cui all’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 ai fini di una eventuale sanatoria; g) come risulta dalla legge regionale n. 22/1986, nonché dalla circolare n. 2/2003 e del decreto presidenziale in data 29 giugno 1988, le attività turistico-alberghiere sono ben distinte rispetto alle attività socio-assistenziali.
Nell’odierna camera di consiglio, dato avviso a verbale in merito alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso appare al Collegio manifestamente infondato, di talché la causa può essere definita con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a., essendo trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del gravame, non essendovi necessità di integrare il contraddittorio (anche tenuto conto di quanto previsto dall’art. 49, secondo comma, c.p.a.), risultando completa l’istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.
In particolare, si osserva quanto segue.
Con ricorso n. 1345/2024 la ricorrente ha impugnato la nota n. 0007402 in data 6 maggio 2024 con cui il Comune di Terme Vigliatore aveva comunicato il proprio diniego in relazione alla comunicazione di inizio dei lavori asseverata n. 6910 in data 26 aprile 2024, rappresentando, in particolare, che non era intervenuto alcun mutamento di destinazione d’uso dell’immobile - da albergo (D2) a casa di riposo (D1) - bensì un semplice cambio di utilizzo, poiché la casa di riposo rientrava nella magro-categoria D, sicché risultava erronea la tesi del Comune secondo cui la categoria catastale che era stata indicata dalla ricorrente (D) non era idonea a permettere l’esercizio di un’attività caratterizzata da destinazione d’uso ed urbanistica diversa e non omogenea rispetto alla precedente struttura “turistico-alberghiera termale”.
In tale circostanza la Sezione, pur rilevando l’improcedibilità del citato ricorso n. 1345/2024, ha precisato che il gravame era “ comunque infondato nel merito, in quanto: a) le categorie catastali rilevano ai fini fiscali e non interferiscono con la zonizzazione stabilita, ai diversi fini urbanistici, dal Piano Regolatore Generale; b) nel caso in cui si richieda una destinazione d’uso non consentita nell’area occorre procedere ad una variante urbanistica che deve essere approvata dal Consiglio Comunale; c) sarebbero, comunque, irrilevanti gli ipotetici effetti della segnalazione certificata di inizio attività presentata nell’anno 2021, in quanto non potrebbe comunque essere assentito l’ampliamento di un’attività non consentita nell’area di cui trattasi dal Piano Regolatore Generale ”.
Ciò premesso e in coerenza con la menzionata decisione, la Sezione osserva che: a) nell’area è ammessa la destinazione “turistico-alberghiera termale”; b) le attività che prestano attività assistenziale - o anche attività assistenziale - non rientrano in tale categoria; c) diversamente opinando, invero, dovrebbe ritenersi che nell’area non siano ammesse le case di riposo, come già affermato dal IB con la sentenza n. 712 in data 24 febbraio 2025, fatta eccezione per le case di riposo formalmente denominate “albergo assistito”; d) tale conclusione appare, però, inaccettabile, in quanto le previsioni dell’ordinamento giuridico si riferiscono a fatti sostanziali e non disciplinano giochi linguistici.
Per le considerazioni che precedono il ricorso va rigettato, restando assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il IB Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di TA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in TA nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
Cristina Consoli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO