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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/03/2025, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. FR Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 13/03/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 15172/2023, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. PATELLI PAOLA e c.f. Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. PATELLI PAOLA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 11/12/2023, con cui e Parte_1 Controparte_1 unitisi in matrimonio a Palazzolo sull'Oglio-BS in data 2.6.2001 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Palazzolo sull'Oglio al numero 8, parte I, dell'anno 2001), hanno chiesto:
“Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 12.12.2023;
Considerato che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza emessa in questo stesso procedimento il 28.5.2024;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«• Stabilire che la signora continuerà ad abitare con i figli nella casa coniugale sita in Travagliato Via Parte_1
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Gorizia n. 2 condotta in locazione come fatto sino ad oggi;
• In considerazione della situazione lavorativa e reddituale dei coniugi, stabilire che il signor dovrà Controparte_1 corrispondere alla signora un assegno di mantenimento del coniuge di € 100,00 mensili mediante bonifico Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese;
• Stabilire che nulla sia da corrispondere al figlio in quanto economicamente autosufficiente, mentre per Persona_1 quanto riguarda il figlio che il padre, in considerazione della sua certificata invalidità e del fatto che Persona_2 per tale ragione incontra gravi difficoltà nel reperimento di un'occupazione che lo renda economicamente autosufficiente, gli corrisponda un assegno di mantenimento mensile di € 200,00 con versamento sul conto corrente bancario della madre convivente, entro il giorno 5 di ogni mese, fino al raggiungimento della indipendenza economica;
• Stabilire che le spese straordinarie relative al figlio FR vengano suddivise nella misura del 50% tra i genitori secondo il Protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Brescia. Ciascun coniuge si obbliga a rifondere la propria quota al genitore che le abbia anticipate, entro quindici giorni dalla richiesta corredata di pezze giustificative»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: pronuncia il divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio) tra i coniugi:
e Parte_1
Controparte_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 13/03/2025
Il Giudice est.
Dott. FR Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
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