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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/04/2025, n. 1671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1671 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2738/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 2738/2017 R.G., avente ad oggetto: azione di risarcimento danni, vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, Parte_1 ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., all'atto di citazione, dall'avv. Carlo Sica, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla Piazza Casalbore n.12;
ATTORE
E
“ , in qualità di impresa designata per la Regione Campania alla gestione dei Controparte_1
sinistri a carico del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura alle liti per notaio del 18.12.2014, rep. n. 186905, dall'avv. Rossana Ippoliti, Per_1
presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via F. Galloppo n. 78;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da rispettive note scritte (cfr., per l'attore, la nota del
2/12/2024; per , la nota del 25/11/2024), qui da intendersi integralmente Controparte_1
riportate e trascritte.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione del 14.3.2017, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Salerno la , in qualità di impresa designata Controparte_2
per la Regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del F.G.V.S., al fine di conseguire il risarcimento delle lesioni patite in conseguenza del sinistro stradale che lo aveva visto coinvolto in data 23.5.2014, in Giffoni Valle NA (SA), alla via V. Fortunato. Ed invero, l'odierno attore esponeva che in tali circostanze, alle ore 12.00 circa, mentre percorreva la via V. Fortunato con direzione di marcia Salerno – Giffoni Valle NA alla guida del motociclo sua proprietà, tipo Beverly 350 tg. DZ60925, veniva superato da un'autovettura, non specificamente individuata, la quale, per evitare un impatto frontale con un veicolo che sopraggiungeva dall'opposto senso di marcia, sterzava repentinamente, provocando la caduta del sig. il quale perdeva Parte_1
il controllo del proprio motociclo.
In conseguenza del sinistro, il motociclo condotto dall'attore rovinava al suolo e il sig. Parte_1 riportava lesioni per le quali si rendeva necessario il trasporto presso il P.O. dell'ospedale San
Leonardo di Salerno, ove gli veniva diagnosticata la “frattura scomposta estremo prossimale tibia e perone a dx, frattura parcellare malleolo esterno a dx, ferita la regione malleolare dx e contusioni varie”, che rendevano necessaria la successiva esecuzione di un intervento chirurgico.
Ritenendo che la responsabilità del sinistro fosse da addebitarsi esclusivamente alla condotta del conducente del veicolo rimasto non identificato, l'odierno attore rappresentava che non era stato possibile dirimere bonariamente la vertenza, nonostante la formale richiesta di risarcimento danni inviata in data 10.3.2016.
Tanto premesso, concludeva chiedendo che fosse accertato e dichiarato che il sinistro oggetto di causa si era verificato per esclusiva responsabilità del conducente dell'auto non identificata e, per l'effetto, instava per la condanna della nella predetta qualità, all'integrale risarcimento Controparte_1 dei danni patiti, quantificati nella somma complessiva di € 121,796,00, ovvero nella diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 21.6.2017 si costituiva in giudizio la Controparte_3
, quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del
[...]
F.G.V.S., eccependo preliminarmente il mancato assolvimento degli oneri previsti dall'art. 287 d.lgs n. 209/2005, deducendo, altresì, che l'attore avrebbe dovuto fornire la prova della costituzione in mora dell'odierna convenuta, nonché dell'avvenuta interruzione della prescrizione.
Nel merito, contestando l'avversa domanda sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur, concludeva chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di lite.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., svolta l'istruttoria orale ed espletato incarico di CTU medico – legale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, all'udienza del 11.12.2024.
Disposta la sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva introitata in decisione con ordinanza del 23.12.2024, così concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. La domanda risarcitoria formulata per conto dell'odierno attore è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Risulta anzitutto riscontrata la condizione di proponibilità della domanda di pagamento, avendo parte attrice assolto all'onere di inoltro della richiesta di risarcimento del danno mediante lettera raccomandata inviata all'impresa designata, con inoltro di copia alla SA (cfr. documentazione nella produzione di parte attrice: le diffide erano inoltrate a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento datate 18.7.2014, 23.7.2014, 22.3.2016 e 24.3.2016, doc. nn. 4) e 5) della produzione di parte attrice).
Le diffide risultano inoltre senz'altro sufficientemente precise ed idonee ad assolvere alla condizione di proponibilità di cui al combinato disposto degli artt. 145 e 148, III comma d.lgs. n. 209/2005, risultando al riguardo adeguatamente precisati i dati identificativi delle parti in causa, oltre che sufficientemente ricostruita la dinamica del sinistro.
L'attore ha così fornito la prova di avere tempestivamente adempiuto alle formalità di cui all'articolo
287 d.lgs. n. 209/2005, allegando alla produzione di parte la richiesta di risarcimento dei danni inviata ad entrambi gli enti predetti oltre sessanta giorni prima della instaurazione del presente giudizio.
A fronte di tali elementi di prova, non è in alcun modo dato rilevare come e per quali termini la documentazione così trasmessa non avrebbe consentito una completa ed adeguata valutazione della fattispecie concreta da parte del predetto ente assicurativo. Ed invero, la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale è tenuta ad inviare all'assicuratore del responsabile è idonea a produrre i suoi effetti in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché
l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo irrilevante, ai fini della proponibilità della domanda risarcitoria, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 C.d.A., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore (Cass. Civ. Sez.
VI, 30/09/2016, n. 19354). Né, a fronte dell'inoltro di tale nota, risultavano in alcun modo richieste eventuali integrazioni nel caso di specie.
Ne consegue, pertanto, l'infondatezza della doglianza così genericamente formulata per conto di parte convenuta.
Inoltre, anche a voler ritenere che l'allegazione dedotta dall'ente convenuto in merito alla necessità della prova dell'interruzione della prescrizione integrasse una specifica eccezione di prescrizione, la stessa risulterebbe comunque inammissibile, tenuto conto della tardiva costituzione in giudizio della società convenuta (21.6.2017).
Tanto premesso, occorre rilevare che parte attrice instava per la condanna della Controparte_1
quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del F.G.V.S., al risarcimento delle lesioni patite a causa del sinistro per cui è causa: occorre quindi decodificare il titolo della pretesa risarcitoria articolata da parte dell'attore.
Sotto tale specifico profilo, invero, non v'è dubbio circa il fatto che la formulazione di una domanda risarcitoria nei confronti della , quale impresa designata per la Regione Controparte_1
Campania alla gestione dei sinistri a carico del F.G.V.S. in regione della impossibilità di identificazione del veicolo responsabile del sinistro rientri nella tutela di cui al combinato disposto degli artt. 283, I comma lett. a) e 287 d.lgs. n. 209/2005.
Trattasi, più in particolare, di autonoma obbligazione indennitaria ex lege gravante sull'ente assicurativo designato per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della strada per la Regione Campania.
Viene infatti in rilievo una specifica eadem causa obligandi con riguardo al debito aquiliano ex art. 2054 c.c. gravante sul responsabile civile ed all'obbligazione di natura risarcitoria ex lege assunta dall'assicuratore.
Sicché, vero è che l'obbligazione del danneggiante nei confronti del danneggiato deriva dal fatto illecito e quella dell'ente assicuratore deriva da una fattispecie complessa (alla cui integrazione concorrono l'illecito e la impossibilità di identificazione del proprietario del veicolo responsabile); cionondimeno, il debito da fatto illecito gravante sul danneggiante e quello di pagamento dell'indennizzo, gravante invece sull'assicuratore, sono legati da un vincolo di solidarietà, sia pure atipico ad interesse unisoggettivo (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 27/7/2001, n. 6824; Sez. III,
20/3/2021, n. 4005), avente carattere lato sensu sostitutivo dell'obbligazione risarcitoria (Cass. Civ.,
SS.UU., 7.7.2022, n. 21514).
In tal senso, sia l'ente assicurativo che i danneggianti risultano debitori, nei confronti del danneggiato da illecito conseguente a circolazione stradale, del risarcimento dell'unico fatto dannoso, per quanto per titoli diversi.
Nel merito, deve richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui, al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 19.4.2023, n. 10540).
Inoltre, alcun dubbio può porsi in merito all'applicabilità della più generale disciplina di cui all'art. 2054, II comma c.c. in tema di scontro tra veicoli, giacché l'obbligazione risarcitoria gravante sull'impresa designata per la liquidazione dei danni si collega a quella codicistica concernente la responsabilità aquiliana, che risulta immutata anche per quanto attiene alla prova di detta responsabilità (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 21.3.1995, n. 3237; Sez. III, 24.10.2007, n. 22336).
In tal senso, appare necessario rilevare come la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, II comma c.c. in caso di scontro tra veicoli, abbia natura secondaria, operando soltanto nell'ipotesi in cui non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ovvero nell'ipotesi in cui non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. VI;
12.3.2020, n. 7061).
Ne consegue, pertanto, che il giudice di merito possa stabilire ex officio se la condotta del danneggiato si ponga come causa prossima del danno;
e che quindi nel caso di scontro, ove si ravvisi la colpa di uno dei conducenti, non può per ciò solo ritenersi superata la predetta presunzione, essendo necessario verificare in concreto se l'altro conducente abbia tenuto o meno una condotta di guida corretta (Cass.
Civ., Sez. III, 20.3.2020, n. 7479).
Peraltro, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti può riscontrarsi anche tramite l'accertamento indiretto del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 9.3.2020, n. 6655).
Sicché, soltanto nel caso di accertamento di colpa esclusiva di uno dei conducenti e della contestuale regolarità della condotta di guida dell'altro viene meno l'operatività della presunzione di pari corresponsabilità di cui all'art. 2054, II comma c.c.: peraltro, tale prova può essere acquisita anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento causale esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (Cass. Civ., Sez. VI, 21.5.2019, n. 13672).
Ed è proprio sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche che dovranno valutarsi gli elementi di prova emersi in atti.
Risulta adeguatamente provata la dinamica del sinistro come descritta da parte dell'odierno attore.
Sotto tale specifico profilo, infatti, il teste , cugino dell'attore, dichiarava di aver Testimone_1 assistito all'incidente per cui è causa, in quanto si trovava in quel momento dinanzi al fruttivendolo ubicato proprio in corrispondenza del punto in cui era avvenuto il sinistro. Più in particolare, l'attore stava percorrendo a bordo del motociclo Piaggio targato DZ60925 la strada provinciale Fuorni-
Giffoni Valle NA in direzione di tale località, nel tratto denominato via Valentino Fortunato.
All'improvviso, all'altezza della località s. Maria a Vico, l'attore veniva superato da una “Opel
Corsa” di colore bianco, il cui conducente, per evitare una collisione frontale con altra autovettura proveniente dall'opposta direzione di marcia, convergeva repentinamente sulla destra. Così facendo, andava ad impattare sullo specchietto del motociclo.
Tale urto, nonostante il sig. avesse frenato spostandosi verso la destra, determinò la Parte_1
caduta di quest'ultimo: questi, infatti, cadeva insieme al motociclo, rimanendo esanime al suolo e lamentando dolori agli arti inferiori. Venne così chiamata un'ambulanza. Il conducente dell'autovettura, senza rallentare, proseguiva la marcia e non fu possibile rilevarne il numero di targa.
I presenti, infatti, erano occupati nell'aiutare l'attore. Infine, il sig. stava percorrendo la Parte_1 sua direzione di marcia mantenendo la destra ed indossando il casco. L'incidente avveniva in corrispondenza di un rettilineo.
Le dichiarazioni del teste risultano puntuali ed attendibili, né sono stati dedotti significativi elementi di segno contrario volti a neutralizzarne la credibilità di quest'ultimo.
Risulta altresì in atti la relazione di servizio del Comando Polizia Locale di Giffoni Valle NA (SA) inerente all'intervento del 23.5.2014 alla via V. Fortunato n. 59 di Giffoni Valle NA (SA), a firma del mar. il quale rilevava che, in quelle contingenze temporali, nel mentre era Persona_2
impegnato in servizio, notava la presenza di persone sulla sede stradale in corrispondenza del luogo del sinistro. Provvedeva pertanto a soccorrere il malcapitato, , riverso per terra Parte_1
con la moto che si era incastrata sulla gamba destra. Si precisava inoltre che erano state raccolte le dichiarazioni verbali delle persone presenti sul posto e che erano stati acquisiti gli elementi utili per ricostruire la dinamica probabile del sinistro. Pertanto, così concludeva: “il sig. , Parte_1
n. a Salerno il 1.8.1964 e residente a [...], mentre percorreva la via V. Fortunato con senso di marcia Salerno-Giffoni V.P. a bordo del veicolo scooter marca Piaggio Beverly targato DZ60925 all'altezza del civ. n. 59 veniva sorpassato da un'autovettura che nel rientrare repentinamente nella sua corsia, costringeva il ad una Parte_1 brusca frenata per evitare l'impatto, ma non la rovinosa caduta. Gli ulteriori accertamenti eseguiti dallo scrivente non sono riusciti ad individuare il veicolo di cui sopra”.
Pur non risultando allegati eventuali verbali di s.i.t., deve rilevarsi come anche tale annotazione di servizio riscontra, sia pure sulla scorta degli accertamenti svolti in epoca successiva al sinistro, la versione della dinamica dell'incidente offerta da parte del teste Tes_1
Gli elementi di prova in atti, pertanto, depongono tutti in termini univoci e concordanti nel senso che l'odierno attore fosse stato coinvolto in un sinistro stradale: più in particolare, nel mentre lo stesso percorreva a bordo del suo motociclo la strada provinciale Fuorni-Giffoni Valle NA (SA) in direzione di tale ultima località, intorno alle ore 12:00 del 23.5.2014, mantenendosi sulla destra, veniva urtato da un'autovettura di colore bianco che, nel rientrare sulla propria corsia di competenza a seguito di un sorpasso, andava ad urtare lo specchietto del motociclo. Pertanto, l'odierno attore perdeva il controllo del motociclo per poi rovinare al suolo.
Sotto tale profilo, risulta riscontrato che il sinistro fosse imputabile esclusivamente all'imperita condotta di guida posta in essere da parte del conducente del veicolo investitore.
Da un lato, infatti, il conducente dell'autovettura effettuava la manovra di sorpasso in violazione delle regole di prudenza imposte dall'art. 148 del d.lgs. n. 285/1992: sotto tale profilo, infatti, rientrava sulla propria corsia di marcia senza avvedersi che tale manovra potesse creare pericolo ed intralcio per il motociclo condotto da parte dell'odierno attore.
Per altro verso, il medesimo conducente ad andava ad impattare il motociclo che si trovava sul margine destro della carreggiata.
Tali elementi di prova, pertanto, depongono tutti in termini inequivocabili circa il fatto che la dinamica della caduta fosse stata cagionata in via esclusiva da parte del conducente dell'autoveicolo coinvolto nel sinistro. In tal senso, infatti, alcun dubbio può porsi circa l'abnormità della condotta di guida posta da parte di quest'ultimo, per le modalità evidenziate in precedenza: sicché, avuto riguardo alla tipologia di impatto, nonché alla natura improvvisa e repentina della manovra di rientro sulla corsia di competenza, è provata la natura eziologicamente assorbente della condotta di guida posta in essere da parte di tale conducente.
Per altro verso, avuto riguardo alla dinamica della manovra in esame ed alla improvvisa decelerazione effettuata da parte del veicolo in questione, risulta altresì adeguatamente riscontrato che il motociclo condotto dal sig. circolasse ad una velocità moderata. Tra l'altro, risulta pure Parte_1
sufficientemente provato che per la tipologia di impatto posto in essere, successivo ad una improvvisa manovra di rientro nella corsia di competenza, la perdita di equilibrio del conducente del motociclo fosse una conseguenza obiettivamente inevitabile anche nell'ipotesi in cui lo stesso motociclo avesse marciato a velocità estremamente ridotta.
In tal senso, non v'è dubbio circa il fatto che la presunzione di cui all'art. 2054,II comma c.c. assume rilievo sussidiario ed opera solo quando non sia possibile in concreto accertare le cause ed il grado delle colpe incidenti nella produzione dell'evento dannoso (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 5.5.2009,
n. 10304).
Infine, e a tutto voler concedere, non risultano essere stati allegati, prima ancora che provati, specifici elementi di prova da cui poter piuttosto inferire la riconducibilità eziologica del sinistro per cui è causa, sia pure in parte, in capo alla condotta di guida dell'odierno attore.
Sulla scorta degli elementi di prova in atti, quindi, risulta provato che il conducente dell'autovettura che aveva urtato il motociclo su cui viaggiava l'odierno attore sia rimasto sconosciuto e si sia dato alla fuga;
né la mancata identificazione del veicolo investitore può in alcun modo imputarsi all'odierno attore, il quale, a seguito del sinistro, non era in grado di provvedere alla ricerca dell'investitore, tenuto conto dei gravi danni così riportati. Tra l'altro, la circostanza che il responsabile del sinistro fosse rimasto privo di identificazione era stata tempestivamente rilevata da parte della Polizia Locale, che pure, come si è avuto modo di evidenziare, aveva provveduto a svolgere degli accertamenti sul punto. Ne consegue, pertanto, la piena integrazione degli elementi costitutivi della tutela azionata in questa sede da parte dell'odierno attore.
Tanto premesso, occorre a questo punto soffermarsi in merito alle conseguenze di natura non patrimoniale patite da parte del sig. a seguito del sinistro per cui è causa. Parte_1
In tal senso, deve preliminarmente richiamarsi la complessa evoluzione ermeneutica in tema di risarcimento del danno non patrimoniale.
Occorre a questo punto brevemente soffermarsi sulla complessa elaborazione ermeneutica relativa alla tematica del danno non patrimoniale, che ha trovato un'importante sistematizzazione con il celebre arresto della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 26972 dell'11.11.2008.
Sotto tale specifico profilo, si è avuto modo di rilevare come il danno non patrimoniale identifichi quella peculiare tipologia di danno attinente alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica.
In tal senso, laddove il danno patrimoniale è connotato dall'atipicità delle sue forme di manifestazione, alla stregua della clausola più ampia di cui all'art. 2043 c.c., il danno non patrimoniale è invece risarcibile “solo nei casi determinati dalla legge”, ai sensi dell'art. 2059 c.c.
Sicché, oltre all'ipotesi primigenia di danno non patrimoniale prevista dall'art. 185 c.p., con riferimento al danno da reato, e alle plurime ipotesi specificamente previste dal legislatore (come ad esempio in materia di discriminazione in danno di persone affetta da disabilità, ex artt. 3 l. n. 67/2006
e 28 d.lgs. n. 150/2011, o in materia di diritto d'autore, ex art. 158 l. n. 633/1941), la tipicità del danno non patrimoniale dovrà riscontrarsi eventualmente con riferimento alla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione.
Tra le varie figure descrittive di danno non patrimoniale, emerge senz'altro la centralità del danno
“biologico”, contraddistinto dalla lesione del fondamentale diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost., originariamente ricompreso dall'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale nell'alveo applicativo dell'art. 2043 c.c. (Cort. Cost., 14.7.1986, n. 184), inteso come lesione all'integrità psico-fisica della persona, indipendentemente da ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito, secondo una definizione oggi tra l'altro positivizzata nell'art 139, II comma d.lgs. n. 209/2005.
Ancora, particolarmente significativo risulta il danno “morale” stricto sensu inteso, che identifica la sofferenza soggettiva cagionata dal reato: alcun rilievo rivestono sotto tale specifico profilo l'intensità
e la durata della stessa, ai fini dell'esistenza del danno, incidendo se del caso soltanto in sede di quantificazione dello stesso.
Si è avuto modo di chiarire, quindi, che non si tratta di specifiche sottocategorie del più ampio genus del danno non patrimoniale, venendo in giuoco singole figure descrittive di manifestazione di tale unitaria tipologia di danno. Non può quindi riconoscersi cittadinanza al danno “esistenziale”, inteso in senso ampio come lesione del “fare a-reddituale” dell'individuo: al di fuori delle ipotesi previste specificamente dal legislatore, invero, la risarcibilità del danno non patrimoniale può essere accordata esclusivamente in caso di lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, sia pure nell'interpretazione evolutiva della clausola generale di cui all'art. 2 Cost., sempre che il pregiudizio assuma carattere di intollerabile serietà.
Sicché, nell'elaborazione ermeneutica del danno non patrimoniale, se da un lato occorrerà garantire integrale ristoro al pregiudizio non patrimoniale concretamente subito dal danneggiato, cionondimeno, nel rispetto della più generale funzione “riparatoria” della responsabilità civile all'interno del nostro ordinamento, e quindi non certo sanzionatoria (arg. da Cass. Civ., SS.UU.,
5.7.2017, n. 16601), l'integralità del risarcimento non può consentire alcuna forma di ingiustificata duplicazione di voci risarcitorie.
Con specifico riguardo alla figura descrittiva del “danno biologico”, al di fuori dei casi previsti dal legislatore, quale, a titolo esemplificativo, l'ipotesi delle lesioni micropermanenti derivanti da sinistro stradale, ex art. 139 d.lgs. n. 209/2005, ovvero da responsabilità sanitaria, ex art. 7, IV comma l. n.
24/2017, laddove viene specificamente prevista la modalità di liquidazione dello stesso, non può che operare la valutazione equitativa di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.
Nel contemperamento tra le esigenze di prevedibilità delle decisioni giudiziarie, oltre che di adeguata valorizzazione del caso concreto sottoposto all'attenzione dell'interprete, ha assunto rilievo sempre più significativo l'utilizzo del metodo tabellare, in cui il calcolo del valore monetario del danno biologico è dato dalla moltiplicazione dei punti di invalidità riconosciuti per il valore monetario attribuito convenzionalmente al singolo punto di invalidità.
Proprio con riferimento all'ipotesi delle lesioni macro-permanenti derivanti dalla circolazione stradale di veicoli, la mancata adozione della tabella unica ai sensi dell'art. 138 d.lgs. n. 209/2005 - che avrebbe dovuto essere adottata entro centoventi giorni dall'entrata in vigore di tale disposizione
- comporta il necessario utilizzo, secondo la giurisprudenza di legittimità, della tabella elaborata dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano.
Tale tabella veniva invero adottata con d.P.R. n. 12/2025 e non risulta applicabile ratione temporis al presente giudizio, avuto riguardo all'operatività della stessa soltanto con riguardo ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore (5.3.2025), ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto.
Sotto tale specifico profilo, la tabella milanese ha assunto una vocazione nazionale, in quanto improntata al metodo del “punto variabile”: si fonda cioè sul più generale principio in virtù del quale all'incremento della percentuale di invalidità, la relativa sofferenza provocata dalla lesione cresce in maniera più che proporzionale. Nel computo del valore monetario complessivo del danno biologico, si ha infine riguardo al parametro dell'età del danneggiato.
In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha riscontrato che il criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, posta la sua vocazione nazionale, assurge a fondamentale parametro di conformità equitativa della valutazione del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e
2056 c.c., nel rispetto del più generale principio costituzionale di uguaglianza, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (Cass. Civ., Sez. III, 7.6.2011,
n. 12408).
Secondo l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità sul punto, quindi, si è ribadito che in sede istruttoria, il giudice è tenuto a procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio.
Si è altresì ribadito che in presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione di un'ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale ovvero il danno dinamico-relazionale).
Sicché, in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Infine, non v'è dubbio alcuno circa il fatto che siano altresì inclusi nel danno biologico, se derivanti da lesione dell'integrità psicofisica, sia il pregiudizio da perdita o compromissione della sessualità
(Cass. Civ., Sez. III, 2.2.2007, n. 2311), sia il pregiudizio consistente nell'alterazione fisica di tipo estetico (Cass. Civ., Sez. III, 23.9.2013, n. 21716), sia il danno da lesione della “cenestesi lavorativa”, consistente nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidenti, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa
(Cass. Civ., Sez. III, 28.6.2019, n. 17411).
In presenza di danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di un'ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).
Infine, ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione
(Cass. Civ., Sez. III, 27.3.2018, n. 7513; Sez. III, 11.11.2019, n. 28988).
Cionondimeno, nella formulazione del sistema tabellare milanese successivo alla sentenza delle
Sezioni Unite sopra richiamata (Cass. Civ., SS.UU., 11.11.2008, n. 26974), la quantificazione del valore monetario corrispondente al punto di invalidità, in fatto, ricomprendeva anche il relativo danno da sofferenza morale, così determinandosi un ingiustificato automatismo nel riconoscimento del danno morale, conglobato in un'unica voce tabellare con il danno alla salute stricto sensu inteso.
Sotto tale specifico profilo, occorre rilevare come la giurisprudenza di legittimità abbia ribadito il principio secondo il quale la figura descrittiva del danno “morale” mantiene la sua autonomia e non
è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole, se del caso, di un autonomo compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (Cass. Civ., Sez. III, 10.11.2020, n.
25164).
Proprio sulla scorta di tali principi, l'edizione 2024 della tabella milanese è stata rimodulata, con indicazione separata del valore monetario del singolo punto di invalidità biologica, e contestuale separata indicazione dell'aumento configurabile sia a titolo di personalizzazione per le conseguenze dinamico-relazionali derivanti dal danno, che di sofferenza morale.
Sulla scorta di tali parametri ermeneutici occorrerà quindi valutare le risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio.
Sotto tale specifico profilo, invero, secondo il condivisibile giudizio dell'ausiliario del giudice, il sig.
riportò, a seguito dell'incidente, “esiti di frattura scomposta dell'estremo prossimale Parte_1
della tibia e del perone di destra, esiti di frattura parcellare del malleolo laterale destro, esiti cicatriziali di ferita lacero contusa alla regione malleolare laterale di destra, esiti cicatriziali da intervento di osteosintesi alla gamba destra”. Alcun dubbio si poneva in merito alla riconducibilità eziologica dei danni così riscontrati al sinistro per cui è causa, venendo in rilievo un trauma da caduta laterale da motociclo con schiacciamento e blocco dell'arto inferiore destro da corpo rigido e contemporanea torsione dello stesso arto.
Nel caso di specie, sulla scorta di quanto stabilito dal C.T.U., il Tribunale, in via equitativa, ritiene di dover quantificare il danno biologico da invalidità permanente e temporanea subito dall'attore sulla scorta della Tabella di Milano.
Ebbene, sulla base della quantificazione operata dal C.T.U., dott. le cui Persona_3 conclusioni sono condivise dal Tribunale in quanto fondate su un'attenta analisi, anche anamnestica, della documentazione sanitaria in atti, il danno biologico, permanente e temporaneo, subito da
(n. il 1.8.1964), avente quarantanove anni, nove mesi e ventidue giorni all'epoca Parte_1
del sinistro (arrotondabile per eccesso a cinquanta) può essere calcolato come di seguito indicato.
Per quanto concerne il danno biologico da invalidità temporanea, si terrà conto del valore monetario di liquidazione previsto a tal uopo dalle Tabelle di Milano, nell'edizione 2024, pari ad € 115,00 per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta. Tale importo, come emerge dalla relazione integrativa,
è comprensivo sia del valore monetario corrispondente per il danno biologico (€ 84,00), che dell'ulteriore valore monetario attinente alle conseguenze dinamico-relazionali e da sofferenza subbiettiva interiore media presumibile (pari ad € 31,00).
Nel caso di specie, infatti, tenuto conto del quadro clinico riscontrato con riferimento alla posizione del sig. , appare senz'altro ragionevole il riconoscimento dell'intero valore unitario di € Parte_1
115,00, considerata la presumibile significativa sofferenza subiettiva patita.
Va invece esclusa in tale sede un'ulteriore personalizzazione del danno, tenuto conto dell'assenza di provate peculiari circostanze meritevoli di un ulteriore aumento rispetto al valore monetario già liquidabile per l'invalidità temporanea.
Per quanto riguarda il danno biologico da ITT ed ITP, applicando il valore di € 115,00 per ciascun giorno di invalidità si ha:
- ITT 56 gg x € 115,00 = € 6.440,00;
- ITP 60 gg x € 57,50 (mediamente al 50%) = € 3.450,00;
- ITP 30 gg x € 28,75 (mediamente al 25%) = € 862,50.
Con riferimento invece al danno biologico da invalidità permanente, tenuto conto del criterio di calcolo sopra descritto, occorre altresì riscontrare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'ulteriore importo previsto nella percentuale riconosciuta dall'edizione 2024 delle tabelle milanesi, a titolo di sofferenza morale patita da parte del sig. , per un valore complessivo Parte_1 del punto pari ad € 3.650,39. Sotto tale specifico profilo, infatti, si è avuto modo di rilevare preliminarmente l'assoluta peculiarità della dinamica del sinistro, in virtù della quale il sig. , che incolpevolmente stava Parte_1 transitando a bordo del suo motociclo, veniva investito da un'auto che successivamente si dileguava.
Deve inoltre tenersi conto dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli così concretamente patite, anche in ragione della successiva temporanea inabilità al lavoro, oltre all'astratta configurabilità, nel caso di specie, dell'ipotesi di reato delle lesioni colpose e della fuga dopo un investimento.
Va per contro esclusa l'ulteriore personalizzazione del danno non patrimoniale in parte qua, riscontrandosi sul punto un deficit prima ancora che probatorio, già in sede di allegazione da parte dell'attore: ed infatti, era onere di quest'ultimo dimostrare l'esistenza di conseguenze dannose “del tutto anomale ed affatto peculiari” che avrebbero interessato il sig. all'esito del sinistro. Parte_1
Diversamente ragionando, si addiverrebbe ad una duplicazione risarcitoria ingiustificata di un danno che attiene viceversa a conseguenze normali rispetto a quanto già contemplato con riferimento alla liquidazione di quel determinato valore monetario con riferimento al punto di invalidità riscontrato
(Cass. Civ., Sez. III, 27.3.2018, n. 7513).
Per concludere, il danno biologico è stato correttamente valutato dal CTU nella misura dell'12%, tenuto conto dei più accreditati parametri medico-legali elaborati in dottrina (cfr. pag. 25 dell'elaborato peritale) e pertanto lo stesso va quantificato in € 33.073,00.
Infine, risultavano documentati esborsi per spese sanitarie pari ad € 1.392,25, ritenute congrue da parte dell'ausiliario del giudice, a differenza invece degli ulteriori esborsi pari ad € 1.590,28 pure rappresentati in atti, e per i quali non risulta riscontrata l'effettiva riferibilità alle conseguenze pregiudizievoli del sinistro per cui è causa.
Trattasi di valutazioni logiche e condivisibili;
né, a fronte di tali significativi elementi di prova, risultavano essere dedotti specifici elementi di segno contrario, idonei a neutralizzare l'attendibilità complessiva dell'elaborato peritale. Sotto tale profilo, infatti, non erano formulate specifiche osservazioni alle conclusioni dell'elaborato peritale, che devono pertanto integralmente recepirsi in questa sede.
Infine, alcun dubbio può porsi in merito all'autonomia degli accertamenti svolti in questa sede rispetto a quelli disposti da parte della nell'ambito del diverso procedimento amministrativo Pt_2 instaurato dall'attore e finalizzato agli esami propri di quella sede.
Sicché, per quanto di interesse in questa sede, non può aversi riguardo al computo complessivo di giorni 356 riconosciuti in quella sede, tra l'altro, al fine di verificare l'idoneità al servizio da parte dell'attore. Sulla scorta dei parametri identificati in precedenza e ritenuti pienamente condivisibili da questo
Tribunale, deve pertanto aversi riguardo al diverso computo dei giorni di invalidità temporanea indicati in precedenza.
Né risulta in alcun modo provato che, per contro, a fronte di tali specifici riscontri, dovesse addivenirsi ad una diversa quantificazione del periodo di invalidità temporanea.
Per altro verso, l'acquisizione dell'ulteriore documentazione esaminata da parte del C.T.U. nell'ambito delle operazioni peritali risultava senz'altro utilizzabile, trattandosi di riscontri necessari al fine di rispondere ai quesiti sottoposti e comunque non attinenti alla prova di fatti principali. Infine, alcuna eccezione veniva al riguardo sollevata per conto di parte convenuta (arg., ex plurimis, da Cass.
Civ., SS.UU., 1.2.2022, n. 3086).
In definitiva, sulla base della valutazione operata dal CTU, il danno non patrimoniale subito da
, comprensivo delle figure descrittive del danno biologico, permanente e Parte_1 temporaneo, nonché della sofferenza morale, ammonta ad € 43.825,50 (€ 33.073,00 + € 10.752,50).
Trattandosi di debito di valore, va preliminarmente rilevato che, quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale, essendo stata la liquidazione effettuata all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data del sinistro (23.5.2014), e rivalutata anno per anno secondo gli indici I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (Cass. Civ., SS.UU., 17.2.1995, n. 1712), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 23.5.2014 e sino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, che segna la conversione del debito di valore in debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
Quanto invece al danno patrimoniale, non dovrà procedersi alla devalutazione, essendo gli esborsi computati già al valore attuale al momento dei singoli pagamenti: dovrà quindi solo procedersi alla rivalutazione a far data dal momento dei singoli esborsi sino alla pubblicazione della sentenza. Sulla somma progressivamente rivalutata sono dovuti anche gli interessi legali.
Non risultano infine allegate, prima ancora che provate, ulteriori conseguenze pregiudizievoli patite dall'odierno attore in relazione al sinistro per cui è causa.
Sotto tale profilo, infatti, risulta del tutto generica l'allegazione dedotta da parte attrice secondo cui lo stesso avrebbe riportato un “anticipato pensionamento”.
Innanzitutto, come si è avuto modo di rilevare, l'impossibilità di esplicazione della propria attività lavorativa con riguardo al periodo di trecentocinquantasei giorni, come evidenziato dalla competente di Bari, è stata già adeguatamente valutata con riguardo alla liquidazione del danno non Pt_2
patrimoniale, risultando invero riconosciuta la componente di sofferenza morale sia con riguardo al danno biologico temporaneo, che permanente. Per altro verso, non è stato in alcun modo allegato, prima ancora che provato, che, a seguito del sinistro per cui è causa l'odierno attore avesse riportato ulteriori e diverse conseguenze pregiudizievoli di natura patrimoniale.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e sono liquidate come in dispositivo, secondo parametri inferiori ai medi dello scaglione di valore corrispondente a quello della causa (da
€ 26.001,00 ad € 52.000,00), tenuto conto anche della rivalutazione e degli interessi, avuto riguardo alla natura delle questioni giuridiche prospettate dalle parti, con attribuzione in favore dell'avv. Carlo
Sica.
Le spese di C.T.U. devono essere poste a definitivo carico della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nell'interesse del sig. , Parte_1 nei confronti della , nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei Controparte_1
sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, con atto di citazione ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) condanna la , nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei Controparte_1
sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al pagamento, in favore del sig. , dell'importo di € 10.752,50 a titolo di risarcimento del danno Parte_1 non patrimoniale da invalidità temporanea e di € 33.073,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità permanente, oltre rivalutazione ed interessi legali, secondo le modalità precisate in motivazione;
2) condanna la , nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei CP_1 CP_1
sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al pagamento, in favore del sig. , dell'importo di € 1.392,25, a titolo di risarcimento del danno Parte_1
patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi legali, secondo le modalità indicate in parte motiva;
3) condanna la , nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei Controparte_1
sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, alla refusione, in favore del sig. , delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € Parte_1
564,38 per esborsi ed in € 4.0000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Carlo
Sica;
4) pone le spese di C.T.U. a definitivo carico di parte convenuta.
Così deciso in Salerno, il 12.4.2025 Il giudice
Dott. Giuseppe Barbato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 2738/2017 R.G., avente ad oggetto: azione di risarcimento danni, vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, Parte_1 ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., all'atto di citazione, dall'avv. Carlo Sica, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla Piazza Casalbore n.12;
ATTORE
E
“ , in qualità di impresa designata per la Regione Campania alla gestione dei Controparte_1
sinistri a carico del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura alle liti per notaio del 18.12.2014, rep. n. 186905, dall'avv. Rossana Ippoliti, Per_1
presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via F. Galloppo n. 78;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da rispettive note scritte (cfr., per l'attore, la nota del
2/12/2024; per , la nota del 25/11/2024), qui da intendersi integralmente Controparte_1
riportate e trascritte.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione del 14.3.2017, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Salerno la , in qualità di impresa designata Controparte_2
per la Regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del F.G.V.S., al fine di conseguire il risarcimento delle lesioni patite in conseguenza del sinistro stradale che lo aveva visto coinvolto in data 23.5.2014, in Giffoni Valle NA (SA), alla via V. Fortunato. Ed invero, l'odierno attore esponeva che in tali circostanze, alle ore 12.00 circa, mentre percorreva la via V. Fortunato con direzione di marcia Salerno – Giffoni Valle NA alla guida del motociclo sua proprietà, tipo Beverly 350 tg. DZ60925, veniva superato da un'autovettura, non specificamente individuata, la quale, per evitare un impatto frontale con un veicolo che sopraggiungeva dall'opposto senso di marcia, sterzava repentinamente, provocando la caduta del sig. il quale perdeva Parte_1
il controllo del proprio motociclo.
In conseguenza del sinistro, il motociclo condotto dall'attore rovinava al suolo e il sig. Parte_1 riportava lesioni per le quali si rendeva necessario il trasporto presso il P.O. dell'ospedale San
Leonardo di Salerno, ove gli veniva diagnosticata la “frattura scomposta estremo prossimale tibia e perone a dx, frattura parcellare malleolo esterno a dx, ferita la regione malleolare dx e contusioni varie”, che rendevano necessaria la successiva esecuzione di un intervento chirurgico.
Ritenendo che la responsabilità del sinistro fosse da addebitarsi esclusivamente alla condotta del conducente del veicolo rimasto non identificato, l'odierno attore rappresentava che non era stato possibile dirimere bonariamente la vertenza, nonostante la formale richiesta di risarcimento danni inviata in data 10.3.2016.
Tanto premesso, concludeva chiedendo che fosse accertato e dichiarato che il sinistro oggetto di causa si era verificato per esclusiva responsabilità del conducente dell'auto non identificata e, per l'effetto, instava per la condanna della nella predetta qualità, all'integrale risarcimento Controparte_1 dei danni patiti, quantificati nella somma complessiva di € 121,796,00, ovvero nella diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 21.6.2017 si costituiva in giudizio la Controparte_3
, quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del
[...]
F.G.V.S., eccependo preliminarmente il mancato assolvimento degli oneri previsti dall'art. 287 d.lgs n. 209/2005, deducendo, altresì, che l'attore avrebbe dovuto fornire la prova della costituzione in mora dell'odierna convenuta, nonché dell'avvenuta interruzione della prescrizione.
Nel merito, contestando l'avversa domanda sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur, concludeva chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di lite.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., svolta l'istruttoria orale ed espletato incarico di CTU medico – legale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, all'udienza del 11.12.2024.
Disposta la sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva introitata in decisione con ordinanza del 23.12.2024, così concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. La domanda risarcitoria formulata per conto dell'odierno attore è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Risulta anzitutto riscontrata la condizione di proponibilità della domanda di pagamento, avendo parte attrice assolto all'onere di inoltro della richiesta di risarcimento del danno mediante lettera raccomandata inviata all'impresa designata, con inoltro di copia alla SA (cfr. documentazione nella produzione di parte attrice: le diffide erano inoltrate a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento datate 18.7.2014, 23.7.2014, 22.3.2016 e 24.3.2016, doc. nn. 4) e 5) della produzione di parte attrice).
Le diffide risultano inoltre senz'altro sufficientemente precise ed idonee ad assolvere alla condizione di proponibilità di cui al combinato disposto degli artt. 145 e 148, III comma d.lgs. n. 209/2005, risultando al riguardo adeguatamente precisati i dati identificativi delle parti in causa, oltre che sufficientemente ricostruita la dinamica del sinistro.
L'attore ha così fornito la prova di avere tempestivamente adempiuto alle formalità di cui all'articolo
287 d.lgs. n. 209/2005, allegando alla produzione di parte la richiesta di risarcimento dei danni inviata ad entrambi gli enti predetti oltre sessanta giorni prima della instaurazione del presente giudizio.
A fronte di tali elementi di prova, non è in alcun modo dato rilevare come e per quali termini la documentazione così trasmessa non avrebbe consentito una completa ed adeguata valutazione della fattispecie concreta da parte del predetto ente assicurativo. Ed invero, la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale è tenuta ad inviare all'assicuratore del responsabile è idonea a produrre i suoi effetti in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché
l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo irrilevante, ai fini della proponibilità della domanda risarcitoria, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 C.d.A., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore (Cass. Civ. Sez.
VI, 30/09/2016, n. 19354). Né, a fronte dell'inoltro di tale nota, risultavano in alcun modo richieste eventuali integrazioni nel caso di specie.
Ne consegue, pertanto, l'infondatezza della doglianza così genericamente formulata per conto di parte convenuta.
Inoltre, anche a voler ritenere che l'allegazione dedotta dall'ente convenuto in merito alla necessità della prova dell'interruzione della prescrizione integrasse una specifica eccezione di prescrizione, la stessa risulterebbe comunque inammissibile, tenuto conto della tardiva costituzione in giudizio della società convenuta (21.6.2017).
Tanto premesso, occorre rilevare che parte attrice instava per la condanna della Controparte_1
quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del F.G.V.S., al risarcimento delle lesioni patite a causa del sinistro per cui è causa: occorre quindi decodificare il titolo della pretesa risarcitoria articolata da parte dell'attore.
Sotto tale specifico profilo, invero, non v'è dubbio circa il fatto che la formulazione di una domanda risarcitoria nei confronti della , quale impresa designata per la Regione Controparte_1
Campania alla gestione dei sinistri a carico del F.G.V.S. in regione della impossibilità di identificazione del veicolo responsabile del sinistro rientri nella tutela di cui al combinato disposto degli artt. 283, I comma lett. a) e 287 d.lgs. n. 209/2005.
Trattasi, più in particolare, di autonoma obbligazione indennitaria ex lege gravante sull'ente assicurativo designato per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della strada per la Regione Campania.
Viene infatti in rilievo una specifica eadem causa obligandi con riguardo al debito aquiliano ex art. 2054 c.c. gravante sul responsabile civile ed all'obbligazione di natura risarcitoria ex lege assunta dall'assicuratore.
Sicché, vero è che l'obbligazione del danneggiante nei confronti del danneggiato deriva dal fatto illecito e quella dell'ente assicuratore deriva da una fattispecie complessa (alla cui integrazione concorrono l'illecito e la impossibilità di identificazione del proprietario del veicolo responsabile); cionondimeno, il debito da fatto illecito gravante sul danneggiante e quello di pagamento dell'indennizzo, gravante invece sull'assicuratore, sono legati da un vincolo di solidarietà, sia pure atipico ad interesse unisoggettivo (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 27/7/2001, n. 6824; Sez. III,
20/3/2021, n. 4005), avente carattere lato sensu sostitutivo dell'obbligazione risarcitoria (Cass. Civ.,
SS.UU., 7.7.2022, n. 21514).
In tal senso, sia l'ente assicurativo che i danneggianti risultano debitori, nei confronti del danneggiato da illecito conseguente a circolazione stradale, del risarcimento dell'unico fatto dannoso, per quanto per titoli diversi.
Nel merito, deve richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui, al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 19.4.2023, n. 10540).
Inoltre, alcun dubbio può porsi in merito all'applicabilità della più generale disciplina di cui all'art. 2054, II comma c.c. in tema di scontro tra veicoli, giacché l'obbligazione risarcitoria gravante sull'impresa designata per la liquidazione dei danni si collega a quella codicistica concernente la responsabilità aquiliana, che risulta immutata anche per quanto attiene alla prova di detta responsabilità (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 21.3.1995, n. 3237; Sez. III, 24.10.2007, n. 22336).
In tal senso, appare necessario rilevare come la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, II comma c.c. in caso di scontro tra veicoli, abbia natura secondaria, operando soltanto nell'ipotesi in cui non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ovvero nell'ipotesi in cui non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. VI;
12.3.2020, n. 7061).
Ne consegue, pertanto, che il giudice di merito possa stabilire ex officio se la condotta del danneggiato si ponga come causa prossima del danno;
e che quindi nel caso di scontro, ove si ravvisi la colpa di uno dei conducenti, non può per ciò solo ritenersi superata la predetta presunzione, essendo necessario verificare in concreto se l'altro conducente abbia tenuto o meno una condotta di guida corretta (Cass.
Civ., Sez. III, 20.3.2020, n. 7479).
Peraltro, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti può riscontrarsi anche tramite l'accertamento indiretto del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 9.3.2020, n. 6655).
Sicché, soltanto nel caso di accertamento di colpa esclusiva di uno dei conducenti e della contestuale regolarità della condotta di guida dell'altro viene meno l'operatività della presunzione di pari corresponsabilità di cui all'art. 2054, II comma c.c.: peraltro, tale prova può essere acquisita anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento causale esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (Cass. Civ., Sez. VI, 21.5.2019, n. 13672).
Ed è proprio sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche che dovranno valutarsi gli elementi di prova emersi in atti.
Risulta adeguatamente provata la dinamica del sinistro come descritta da parte dell'odierno attore.
Sotto tale specifico profilo, infatti, il teste , cugino dell'attore, dichiarava di aver Testimone_1 assistito all'incidente per cui è causa, in quanto si trovava in quel momento dinanzi al fruttivendolo ubicato proprio in corrispondenza del punto in cui era avvenuto il sinistro. Più in particolare, l'attore stava percorrendo a bordo del motociclo Piaggio targato DZ60925 la strada provinciale Fuorni-
Giffoni Valle NA in direzione di tale località, nel tratto denominato via Valentino Fortunato.
All'improvviso, all'altezza della località s. Maria a Vico, l'attore veniva superato da una “Opel
Corsa” di colore bianco, il cui conducente, per evitare una collisione frontale con altra autovettura proveniente dall'opposta direzione di marcia, convergeva repentinamente sulla destra. Così facendo, andava ad impattare sullo specchietto del motociclo.
Tale urto, nonostante il sig. avesse frenato spostandosi verso la destra, determinò la Parte_1
caduta di quest'ultimo: questi, infatti, cadeva insieme al motociclo, rimanendo esanime al suolo e lamentando dolori agli arti inferiori. Venne così chiamata un'ambulanza. Il conducente dell'autovettura, senza rallentare, proseguiva la marcia e non fu possibile rilevarne il numero di targa.
I presenti, infatti, erano occupati nell'aiutare l'attore. Infine, il sig. stava percorrendo la Parte_1 sua direzione di marcia mantenendo la destra ed indossando il casco. L'incidente avveniva in corrispondenza di un rettilineo.
Le dichiarazioni del teste risultano puntuali ed attendibili, né sono stati dedotti significativi elementi di segno contrario volti a neutralizzarne la credibilità di quest'ultimo.
Risulta altresì in atti la relazione di servizio del Comando Polizia Locale di Giffoni Valle NA (SA) inerente all'intervento del 23.5.2014 alla via V. Fortunato n. 59 di Giffoni Valle NA (SA), a firma del mar. il quale rilevava che, in quelle contingenze temporali, nel mentre era Persona_2
impegnato in servizio, notava la presenza di persone sulla sede stradale in corrispondenza del luogo del sinistro. Provvedeva pertanto a soccorrere il malcapitato, , riverso per terra Parte_1
con la moto che si era incastrata sulla gamba destra. Si precisava inoltre che erano state raccolte le dichiarazioni verbali delle persone presenti sul posto e che erano stati acquisiti gli elementi utili per ricostruire la dinamica probabile del sinistro. Pertanto, così concludeva: “il sig. , Parte_1
n. a Salerno il 1.8.1964 e residente a [...], mentre percorreva la via V. Fortunato con senso di marcia Salerno-Giffoni V.P. a bordo del veicolo scooter marca Piaggio Beverly targato DZ60925 all'altezza del civ. n. 59 veniva sorpassato da un'autovettura che nel rientrare repentinamente nella sua corsia, costringeva il ad una Parte_1 brusca frenata per evitare l'impatto, ma non la rovinosa caduta. Gli ulteriori accertamenti eseguiti dallo scrivente non sono riusciti ad individuare il veicolo di cui sopra”.
Pur non risultando allegati eventuali verbali di s.i.t., deve rilevarsi come anche tale annotazione di servizio riscontra, sia pure sulla scorta degli accertamenti svolti in epoca successiva al sinistro, la versione della dinamica dell'incidente offerta da parte del teste Tes_1
Gli elementi di prova in atti, pertanto, depongono tutti in termini univoci e concordanti nel senso che l'odierno attore fosse stato coinvolto in un sinistro stradale: più in particolare, nel mentre lo stesso percorreva a bordo del suo motociclo la strada provinciale Fuorni-Giffoni Valle NA (SA) in direzione di tale ultima località, intorno alle ore 12:00 del 23.5.2014, mantenendosi sulla destra, veniva urtato da un'autovettura di colore bianco che, nel rientrare sulla propria corsia di competenza a seguito di un sorpasso, andava ad urtare lo specchietto del motociclo. Pertanto, l'odierno attore perdeva il controllo del motociclo per poi rovinare al suolo.
Sotto tale profilo, risulta riscontrato che il sinistro fosse imputabile esclusivamente all'imperita condotta di guida posta in essere da parte del conducente del veicolo investitore.
Da un lato, infatti, il conducente dell'autovettura effettuava la manovra di sorpasso in violazione delle regole di prudenza imposte dall'art. 148 del d.lgs. n. 285/1992: sotto tale profilo, infatti, rientrava sulla propria corsia di marcia senza avvedersi che tale manovra potesse creare pericolo ed intralcio per il motociclo condotto da parte dell'odierno attore.
Per altro verso, il medesimo conducente ad andava ad impattare il motociclo che si trovava sul margine destro della carreggiata.
Tali elementi di prova, pertanto, depongono tutti in termini inequivocabili circa il fatto che la dinamica della caduta fosse stata cagionata in via esclusiva da parte del conducente dell'autoveicolo coinvolto nel sinistro. In tal senso, infatti, alcun dubbio può porsi circa l'abnormità della condotta di guida posta da parte di quest'ultimo, per le modalità evidenziate in precedenza: sicché, avuto riguardo alla tipologia di impatto, nonché alla natura improvvisa e repentina della manovra di rientro sulla corsia di competenza, è provata la natura eziologicamente assorbente della condotta di guida posta in essere da parte di tale conducente.
Per altro verso, avuto riguardo alla dinamica della manovra in esame ed alla improvvisa decelerazione effettuata da parte del veicolo in questione, risulta altresì adeguatamente riscontrato che il motociclo condotto dal sig. circolasse ad una velocità moderata. Tra l'altro, risulta pure Parte_1
sufficientemente provato che per la tipologia di impatto posto in essere, successivo ad una improvvisa manovra di rientro nella corsia di competenza, la perdita di equilibrio del conducente del motociclo fosse una conseguenza obiettivamente inevitabile anche nell'ipotesi in cui lo stesso motociclo avesse marciato a velocità estremamente ridotta.
In tal senso, non v'è dubbio circa il fatto che la presunzione di cui all'art. 2054,II comma c.c. assume rilievo sussidiario ed opera solo quando non sia possibile in concreto accertare le cause ed il grado delle colpe incidenti nella produzione dell'evento dannoso (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 5.5.2009,
n. 10304).
Infine, e a tutto voler concedere, non risultano essere stati allegati, prima ancora che provati, specifici elementi di prova da cui poter piuttosto inferire la riconducibilità eziologica del sinistro per cui è causa, sia pure in parte, in capo alla condotta di guida dell'odierno attore.
Sulla scorta degli elementi di prova in atti, quindi, risulta provato che il conducente dell'autovettura che aveva urtato il motociclo su cui viaggiava l'odierno attore sia rimasto sconosciuto e si sia dato alla fuga;
né la mancata identificazione del veicolo investitore può in alcun modo imputarsi all'odierno attore, il quale, a seguito del sinistro, non era in grado di provvedere alla ricerca dell'investitore, tenuto conto dei gravi danni così riportati. Tra l'altro, la circostanza che il responsabile del sinistro fosse rimasto privo di identificazione era stata tempestivamente rilevata da parte della Polizia Locale, che pure, come si è avuto modo di evidenziare, aveva provveduto a svolgere degli accertamenti sul punto. Ne consegue, pertanto, la piena integrazione degli elementi costitutivi della tutela azionata in questa sede da parte dell'odierno attore.
Tanto premesso, occorre a questo punto soffermarsi in merito alle conseguenze di natura non patrimoniale patite da parte del sig. a seguito del sinistro per cui è causa. Parte_1
In tal senso, deve preliminarmente richiamarsi la complessa evoluzione ermeneutica in tema di risarcimento del danno non patrimoniale.
Occorre a questo punto brevemente soffermarsi sulla complessa elaborazione ermeneutica relativa alla tematica del danno non patrimoniale, che ha trovato un'importante sistematizzazione con il celebre arresto della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 26972 dell'11.11.2008.
Sotto tale specifico profilo, si è avuto modo di rilevare come il danno non patrimoniale identifichi quella peculiare tipologia di danno attinente alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica.
In tal senso, laddove il danno patrimoniale è connotato dall'atipicità delle sue forme di manifestazione, alla stregua della clausola più ampia di cui all'art. 2043 c.c., il danno non patrimoniale è invece risarcibile “solo nei casi determinati dalla legge”, ai sensi dell'art. 2059 c.c.
Sicché, oltre all'ipotesi primigenia di danno non patrimoniale prevista dall'art. 185 c.p., con riferimento al danno da reato, e alle plurime ipotesi specificamente previste dal legislatore (come ad esempio in materia di discriminazione in danno di persone affetta da disabilità, ex artt. 3 l. n. 67/2006
e 28 d.lgs. n. 150/2011, o in materia di diritto d'autore, ex art. 158 l. n. 633/1941), la tipicità del danno non patrimoniale dovrà riscontrarsi eventualmente con riferimento alla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione.
Tra le varie figure descrittive di danno non patrimoniale, emerge senz'altro la centralità del danno
“biologico”, contraddistinto dalla lesione del fondamentale diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost., originariamente ricompreso dall'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale nell'alveo applicativo dell'art. 2043 c.c. (Cort. Cost., 14.7.1986, n. 184), inteso come lesione all'integrità psico-fisica della persona, indipendentemente da ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito, secondo una definizione oggi tra l'altro positivizzata nell'art 139, II comma d.lgs. n. 209/2005.
Ancora, particolarmente significativo risulta il danno “morale” stricto sensu inteso, che identifica la sofferenza soggettiva cagionata dal reato: alcun rilievo rivestono sotto tale specifico profilo l'intensità
e la durata della stessa, ai fini dell'esistenza del danno, incidendo se del caso soltanto in sede di quantificazione dello stesso.
Si è avuto modo di chiarire, quindi, che non si tratta di specifiche sottocategorie del più ampio genus del danno non patrimoniale, venendo in giuoco singole figure descrittive di manifestazione di tale unitaria tipologia di danno. Non può quindi riconoscersi cittadinanza al danno “esistenziale”, inteso in senso ampio come lesione del “fare a-reddituale” dell'individuo: al di fuori delle ipotesi previste specificamente dal legislatore, invero, la risarcibilità del danno non patrimoniale può essere accordata esclusivamente in caso di lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, sia pure nell'interpretazione evolutiva della clausola generale di cui all'art. 2 Cost., sempre che il pregiudizio assuma carattere di intollerabile serietà.
Sicché, nell'elaborazione ermeneutica del danno non patrimoniale, se da un lato occorrerà garantire integrale ristoro al pregiudizio non patrimoniale concretamente subito dal danneggiato, cionondimeno, nel rispetto della più generale funzione “riparatoria” della responsabilità civile all'interno del nostro ordinamento, e quindi non certo sanzionatoria (arg. da Cass. Civ., SS.UU.,
5.7.2017, n. 16601), l'integralità del risarcimento non può consentire alcuna forma di ingiustificata duplicazione di voci risarcitorie.
Con specifico riguardo alla figura descrittiva del “danno biologico”, al di fuori dei casi previsti dal legislatore, quale, a titolo esemplificativo, l'ipotesi delle lesioni micropermanenti derivanti da sinistro stradale, ex art. 139 d.lgs. n. 209/2005, ovvero da responsabilità sanitaria, ex art. 7, IV comma l. n.
24/2017, laddove viene specificamente prevista la modalità di liquidazione dello stesso, non può che operare la valutazione equitativa di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.
Nel contemperamento tra le esigenze di prevedibilità delle decisioni giudiziarie, oltre che di adeguata valorizzazione del caso concreto sottoposto all'attenzione dell'interprete, ha assunto rilievo sempre più significativo l'utilizzo del metodo tabellare, in cui il calcolo del valore monetario del danno biologico è dato dalla moltiplicazione dei punti di invalidità riconosciuti per il valore monetario attribuito convenzionalmente al singolo punto di invalidità.
Proprio con riferimento all'ipotesi delle lesioni macro-permanenti derivanti dalla circolazione stradale di veicoli, la mancata adozione della tabella unica ai sensi dell'art. 138 d.lgs. n. 209/2005 - che avrebbe dovuto essere adottata entro centoventi giorni dall'entrata in vigore di tale disposizione
- comporta il necessario utilizzo, secondo la giurisprudenza di legittimità, della tabella elaborata dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano.
Tale tabella veniva invero adottata con d.P.R. n. 12/2025 e non risulta applicabile ratione temporis al presente giudizio, avuto riguardo all'operatività della stessa soltanto con riguardo ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore (5.3.2025), ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto.
Sotto tale specifico profilo, la tabella milanese ha assunto una vocazione nazionale, in quanto improntata al metodo del “punto variabile”: si fonda cioè sul più generale principio in virtù del quale all'incremento della percentuale di invalidità, la relativa sofferenza provocata dalla lesione cresce in maniera più che proporzionale. Nel computo del valore monetario complessivo del danno biologico, si ha infine riguardo al parametro dell'età del danneggiato.
In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha riscontrato che il criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, posta la sua vocazione nazionale, assurge a fondamentale parametro di conformità equitativa della valutazione del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e
2056 c.c., nel rispetto del più generale principio costituzionale di uguaglianza, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (Cass. Civ., Sez. III, 7.6.2011,
n. 12408).
Secondo l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità sul punto, quindi, si è ribadito che in sede istruttoria, il giudice è tenuto a procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio.
Si è altresì ribadito che in presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione di un'ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale ovvero il danno dinamico-relazionale).
Sicché, in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Infine, non v'è dubbio alcuno circa il fatto che siano altresì inclusi nel danno biologico, se derivanti da lesione dell'integrità psicofisica, sia il pregiudizio da perdita o compromissione della sessualità
(Cass. Civ., Sez. III, 2.2.2007, n. 2311), sia il pregiudizio consistente nell'alterazione fisica di tipo estetico (Cass. Civ., Sez. III, 23.9.2013, n. 21716), sia il danno da lesione della “cenestesi lavorativa”, consistente nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidenti, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa
(Cass. Civ., Sez. III, 28.6.2019, n. 17411).
In presenza di danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di un'ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).
Infine, ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione
(Cass. Civ., Sez. III, 27.3.2018, n. 7513; Sez. III, 11.11.2019, n. 28988).
Cionondimeno, nella formulazione del sistema tabellare milanese successivo alla sentenza delle
Sezioni Unite sopra richiamata (Cass. Civ., SS.UU., 11.11.2008, n. 26974), la quantificazione del valore monetario corrispondente al punto di invalidità, in fatto, ricomprendeva anche il relativo danno da sofferenza morale, così determinandosi un ingiustificato automatismo nel riconoscimento del danno morale, conglobato in un'unica voce tabellare con il danno alla salute stricto sensu inteso.
Sotto tale specifico profilo, occorre rilevare come la giurisprudenza di legittimità abbia ribadito il principio secondo il quale la figura descrittiva del danno “morale” mantiene la sua autonomia e non
è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole, se del caso, di un autonomo compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (Cass. Civ., Sez. III, 10.11.2020, n.
25164).
Proprio sulla scorta di tali principi, l'edizione 2024 della tabella milanese è stata rimodulata, con indicazione separata del valore monetario del singolo punto di invalidità biologica, e contestuale separata indicazione dell'aumento configurabile sia a titolo di personalizzazione per le conseguenze dinamico-relazionali derivanti dal danno, che di sofferenza morale.
Sulla scorta di tali parametri ermeneutici occorrerà quindi valutare le risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio.
Sotto tale specifico profilo, invero, secondo il condivisibile giudizio dell'ausiliario del giudice, il sig.
riportò, a seguito dell'incidente, “esiti di frattura scomposta dell'estremo prossimale Parte_1
della tibia e del perone di destra, esiti di frattura parcellare del malleolo laterale destro, esiti cicatriziali di ferita lacero contusa alla regione malleolare laterale di destra, esiti cicatriziali da intervento di osteosintesi alla gamba destra”. Alcun dubbio si poneva in merito alla riconducibilità eziologica dei danni così riscontrati al sinistro per cui è causa, venendo in rilievo un trauma da caduta laterale da motociclo con schiacciamento e blocco dell'arto inferiore destro da corpo rigido e contemporanea torsione dello stesso arto.
Nel caso di specie, sulla scorta di quanto stabilito dal C.T.U., il Tribunale, in via equitativa, ritiene di dover quantificare il danno biologico da invalidità permanente e temporanea subito dall'attore sulla scorta della Tabella di Milano.
Ebbene, sulla base della quantificazione operata dal C.T.U., dott. le cui Persona_3 conclusioni sono condivise dal Tribunale in quanto fondate su un'attenta analisi, anche anamnestica, della documentazione sanitaria in atti, il danno biologico, permanente e temporaneo, subito da
(n. il 1.8.1964), avente quarantanove anni, nove mesi e ventidue giorni all'epoca Parte_1
del sinistro (arrotondabile per eccesso a cinquanta) può essere calcolato come di seguito indicato.
Per quanto concerne il danno biologico da invalidità temporanea, si terrà conto del valore monetario di liquidazione previsto a tal uopo dalle Tabelle di Milano, nell'edizione 2024, pari ad € 115,00 per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta. Tale importo, come emerge dalla relazione integrativa,
è comprensivo sia del valore monetario corrispondente per il danno biologico (€ 84,00), che dell'ulteriore valore monetario attinente alle conseguenze dinamico-relazionali e da sofferenza subbiettiva interiore media presumibile (pari ad € 31,00).
Nel caso di specie, infatti, tenuto conto del quadro clinico riscontrato con riferimento alla posizione del sig. , appare senz'altro ragionevole il riconoscimento dell'intero valore unitario di € Parte_1
115,00, considerata la presumibile significativa sofferenza subiettiva patita.
Va invece esclusa in tale sede un'ulteriore personalizzazione del danno, tenuto conto dell'assenza di provate peculiari circostanze meritevoli di un ulteriore aumento rispetto al valore monetario già liquidabile per l'invalidità temporanea.
Per quanto riguarda il danno biologico da ITT ed ITP, applicando il valore di € 115,00 per ciascun giorno di invalidità si ha:
- ITT 56 gg x € 115,00 = € 6.440,00;
- ITP 60 gg x € 57,50 (mediamente al 50%) = € 3.450,00;
- ITP 30 gg x € 28,75 (mediamente al 25%) = € 862,50.
Con riferimento invece al danno biologico da invalidità permanente, tenuto conto del criterio di calcolo sopra descritto, occorre altresì riscontrare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'ulteriore importo previsto nella percentuale riconosciuta dall'edizione 2024 delle tabelle milanesi, a titolo di sofferenza morale patita da parte del sig. , per un valore complessivo Parte_1 del punto pari ad € 3.650,39. Sotto tale specifico profilo, infatti, si è avuto modo di rilevare preliminarmente l'assoluta peculiarità della dinamica del sinistro, in virtù della quale il sig. , che incolpevolmente stava Parte_1 transitando a bordo del suo motociclo, veniva investito da un'auto che successivamente si dileguava.
Deve inoltre tenersi conto dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli così concretamente patite, anche in ragione della successiva temporanea inabilità al lavoro, oltre all'astratta configurabilità, nel caso di specie, dell'ipotesi di reato delle lesioni colpose e della fuga dopo un investimento.
Va per contro esclusa l'ulteriore personalizzazione del danno non patrimoniale in parte qua, riscontrandosi sul punto un deficit prima ancora che probatorio, già in sede di allegazione da parte dell'attore: ed infatti, era onere di quest'ultimo dimostrare l'esistenza di conseguenze dannose “del tutto anomale ed affatto peculiari” che avrebbero interessato il sig. all'esito del sinistro. Parte_1
Diversamente ragionando, si addiverrebbe ad una duplicazione risarcitoria ingiustificata di un danno che attiene viceversa a conseguenze normali rispetto a quanto già contemplato con riferimento alla liquidazione di quel determinato valore monetario con riferimento al punto di invalidità riscontrato
(Cass. Civ., Sez. III, 27.3.2018, n. 7513).
Per concludere, il danno biologico è stato correttamente valutato dal CTU nella misura dell'12%, tenuto conto dei più accreditati parametri medico-legali elaborati in dottrina (cfr. pag. 25 dell'elaborato peritale) e pertanto lo stesso va quantificato in € 33.073,00.
Infine, risultavano documentati esborsi per spese sanitarie pari ad € 1.392,25, ritenute congrue da parte dell'ausiliario del giudice, a differenza invece degli ulteriori esborsi pari ad € 1.590,28 pure rappresentati in atti, e per i quali non risulta riscontrata l'effettiva riferibilità alle conseguenze pregiudizievoli del sinistro per cui è causa.
Trattasi di valutazioni logiche e condivisibili;
né, a fronte di tali significativi elementi di prova, risultavano essere dedotti specifici elementi di segno contrario, idonei a neutralizzare l'attendibilità complessiva dell'elaborato peritale. Sotto tale profilo, infatti, non erano formulate specifiche osservazioni alle conclusioni dell'elaborato peritale, che devono pertanto integralmente recepirsi in questa sede.
Infine, alcun dubbio può porsi in merito all'autonomia degli accertamenti svolti in questa sede rispetto a quelli disposti da parte della nell'ambito del diverso procedimento amministrativo Pt_2 instaurato dall'attore e finalizzato agli esami propri di quella sede.
Sicché, per quanto di interesse in questa sede, non può aversi riguardo al computo complessivo di giorni 356 riconosciuti in quella sede, tra l'altro, al fine di verificare l'idoneità al servizio da parte dell'attore. Sulla scorta dei parametri identificati in precedenza e ritenuti pienamente condivisibili da questo
Tribunale, deve pertanto aversi riguardo al diverso computo dei giorni di invalidità temporanea indicati in precedenza.
Né risulta in alcun modo provato che, per contro, a fronte di tali specifici riscontri, dovesse addivenirsi ad una diversa quantificazione del periodo di invalidità temporanea.
Per altro verso, l'acquisizione dell'ulteriore documentazione esaminata da parte del C.T.U. nell'ambito delle operazioni peritali risultava senz'altro utilizzabile, trattandosi di riscontri necessari al fine di rispondere ai quesiti sottoposti e comunque non attinenti alla prova di fatti principali. Infine, alcuna eccezione veniva al riguardo sollevata per conto di parte convenuta (arg., ex plurimis, da Cass.
Civ., SS.UU., 1.2.2022, n. 3086).
In definitiva, sulla base della valutazione operata dal CTU, il danno non patrimoniale subito da
, comprensivo delle figure descrittive del danno biologico, permanente e Parte_1 temporaneo, nonché della sofferenza morale, ammonta ad € 43.825,50 (€ 33.073,00 + € 10.752,50).
Trattandosi di debito di valore, va preliminarmente rilevato che, quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale, essendo stata la liquidazione effettuata all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data del sinistro (23.5.2014), e rivalutata anno per anno secondo gli indici I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (Cass. Civ., SS.UU., 17.2.1995, n. 1712), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 23.5.2014 e sino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, che segna la conversione del debito di valore in debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
Quanto invece al danno patrimoniale, non dovrà procedersi alla devalutazione, essendo gli esborsi computati già al valore attuale al momento dei singoli pagamenti: dovrà quindi solo procedersi alla rivalutazione a far data dal momento dei singoli esborsi sino alla pubblicazione della sentenza. Sulla somma progressivamente rivalutata sono dovuti anche gli interessi legali.
Non risultano infine allegate, prima ancora che provate, ulteriori conseguenze pregiudizievoli patite dall'odierno attore in relazione al sinistro per cui è causa.
Sotto tale profilo, infatti, risulta del tutto generica l'allegazione dedotta da parte attrice secondo cui lo stesso avrebbe riportato un “anticipato pensionamento”.
Innanzitutto, come si è avuto modo di rilevare, l'impossibilità di esplicazione della propria attività lavorativa con riguardo al periodo di trecentocinquantasei giorni, come evidenziato dalla competente di Bari, è stata già adeguatamente valutata con riguardo alla liquidazione del danno non Pt_2
patrimoniale, risultando invero riconosciuta la componente di sofferenza morale sia con riguardo al danno biologico temporaneo, che permanente. Per altro verso, non è stato in alcun modo allegato, prima ancora che provato, che, a seguito del sinistro per cui è causa l'odierno attore avesse riportato ulteriori e diverse conseguenze pregiudizievoli di natura patrimoniale.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e sono liquidate come in dispositivo, secondo parametri inferiori ai medi dello scaglione di valore corrispondente a quello della causa (da
€ 26.001,00 ad € 52.000,00), tenuto conto anche della rivalutazione e degli interessi, avuto riguardo alla natura delle questioni giuridiche prospettate dalle parti, con attribuzione in favore dell'avv. Carlo
Sica.
Le spese di C.T.U. devono essere poste a definitivo carico della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nell'interesse del sig. , Parte_1 nei confronti della , nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei Controparte_1
sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, con atto di citazione ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) condanna la , nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei Controparte_1
sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al pagamento, in favore del sig. , dell'importo di € 10.752,50 a titolo di risarcimento del danno Parte_1 non patrimoniale da invalidità temporanea e di € 33.073,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità permanente, oltre rivalutazione ed interessi legali, secondo le modalità precisate in motivazione;
2) condanna la , nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei CP_1 CP_1
sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al pagamento, in favore del sig. , dell'importo di € 1.392,25, a titolo di risarcimento del danno Parte_1
patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi legali, secondo le modalità indicate in parte motiva;
3) condanna la , nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei Controparte_1
sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, alla refusione, in favore del sig. , delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € Parte_1
564,38 per esborsi ed in € 4.0000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Carlo
Sica;
4) pone le spese di C.T.U. a definitivo carico di parte convenuta.
Così deciso in Salerno, il 12.4.2025 Il giudice
Dott. Giuseppe Barbato