Sentenza 26 aprile 1969
Massime • 3
In ipotesi che in primo grado sia stata chiesta la esecuzione in Forma specifica di un contratto preliminare di vendita di un certo numero di metri quadrati di un terreno dotale non importa domanda nuova in appello la richiesta di esecuzione specifica per un minor numero di metri quadrati del terreno, in conformita dell'autorizzazione alla vendita del bene dotale data dal tribunale. In tale ipotesi, infatti, non V'e mutamento ne di petitum, ne di causa petendi.*
Il provvedimento di ammissione di un mezzo istruttorio, anche se contenuto in una sentenza, conserva la natura di ordinanza conformemente al suo contenuto. Esso, pertanto, non e soggetto a ricorso per Cassazione.*
La riproposizione 'espressa' nel giudizio d'appello delle domande ed eccezioni non accolte in primo grado deve essere chiara, certa ed inequivocabile e non e, all'uopo, sufficiente il vago e generico richiamo a tutte le ragioni, eccezioni, istanze e difese di primo grado. Non puo, pertanto, ritenersi riproposta in appello, in base al solo generico richiamo delle istanze di primo grado, la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto. ( V.2587-68, massima n.335059 2127-68, massima n.334296 2005-68, massima n.334043).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/04/1969, n. 1355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1355 |
| Data del deposito : | 26 aprile 1969 |
Testo completo
In ipotesi che in primo grado sia stata chiesta la esecuzione in Forma specifica di un contratto preliminare di vendita di un certo numero di metri quadrati di un terreno dotale non importa domanda nuova in appello la richiesta di esecuzione specifica per un minor numero di metri quadrati del terreno, in conformita dell'autorizzazione alla vendita del bene dotale data dal tribunale. In tale ipotesi, infatti, non V'e mutamento ne di petitum, ne di causa petendi.*