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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/01/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo MADDALONI Presidente
Dott. Giovanna FERRERO Consigliere
Dott. Manuela ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 367 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il 3
febbraio 2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
(C.F.: ), nato a Parte_1 CodiceFiscale_1
NO (MI) in data 1 ottobre 1982, ivi residente in via della fratellanza snc ed elettivamente domiciliato in Milano, Corso Venezia, n. 40, presso lo studio dell'avv. Andrea Lubrina, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
Contro
(C.F.: ), nata a [...] CP_1 CodiceFiscale_2
il 28 febbraio 1947, ivi residente in [...] ed elettivamente pagina1 di 15 domiciliata in Legnano (MI), Corso Sempione, n. 178, presso lo studio degli avvocati Marco Binaghi, Franco De Servi e Laura Carioli, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura allegata alla comparsa di risposta
APPELLATA
contro
(C.F.: ), nata a Controparte_2 CodiceFiscale_3
Magenta il 14 maggio 1966, residente in [...] ed elettivamente domiciliata in NO (MI), via B. Gualdoni,
n. 15, presso lo studio degli avvocati Paola Calcaterra e Cristina Cozzi, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura allegata alla comparsa di risposta
APPELLATA
Contro
(C.F.: ), nata a Controparte_3 CodiceFiscale_4
NO (MI) il 6 marzo 1969 e rappresentata e difesa dall'avv. Guido Maria
Ranzani
APPELLATA
E contro
(C.F.: ), nato a Controparte_4 CodiceFiscale_5
NO (MI) il 30 novembre 1964, ivi residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Samarate (VA), via Nino Locarno, n. 2, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Provasoli del Foro di Busto Arsizio, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di risposta
APPELLATO
pagina2 di 15 PER LA RIFORMA
Della sentenza n. 10514/2023, pubblicata il 27 dicembre 2023 dal Tribunale
di Milano nella causa iscritta al n. 42585/2020 r.g.
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
Conclusioni:
Per l'appellante:
“NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE: accertare l'errata valutazione delle risultanze istruttorie e, conseguentemente, dichiarare l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto lo scioglimento della comunione ereditaria adottando il progetto di divisione formulato dal C.T.P. geom. e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 10514/2023 provvedendo CP_1 all'assegnazione dei lotti secondo quanto sarà disposto all'esito della rinnovata C.T.U., che si chiede a questa On.le Corte d'Appello;
NEL MERITO E IN VIA SUBORDINATA: accertare l'errata valutazione delle risultanze istruttorie e, conseguentemente, dichiarare l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto lo scioglimento della comunione ereditaria adottando il progetto di divisione formulato dal C.T.P. geom. e, per l'effetto, riformare la sentenza n. CP_1
10514/2023 provvedendo all'assegnazione dei lotti secondo quanto disposto dal
C.T.U. Arch. Per_1
IN VIA ISTRUTTORIA si chiede ammettersi C.T.U. finalizzata all'accertamento dello stato dei luoghi ed alla conseguente predisposizione di un progetto di divisione che tenga conto del valore e dell'estensione dei terreni effettivamente ancora esistenti e di quelli erosi e/o sommesi dal fiume Ticino, così da procedere alla divisone in natura con l'assegnazione, a ciascuna delle parti, di mappali o porzioni di mappali di valore prossimo a quello spettante pro quota.
IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi. Con ogni più ampia riserva”.
Per CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così ritenere e giudicare:
Nel merito
-confermare la sentenza n.10514/23, emessa dal Tribunale Ordinario di
Milano, IV Sez. Civ., nel procedimento R.G.42585/20 in data 22.12.23, depositata in Cancelleria in data 27.12.23, in ogni sua parte;
-Rigettare le domande ed eccezioni tutte svolte dal Sig. , in Parte_1 quanto infondate in fatto ed in diritto, illegittime e pretestuose, alla luce delle chiare risultanze istruttorie del giudizio di primo grado, oltre che per le ragioni di cui agli atti.
Con vittoria di spese, e compensi professionali del presente grado di giudizio”.
pagina3 di 15
Per Controparte_2
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così ritenere e giudicare: nel merito: per le ragioni tutte illustrate nella comparsa di costituzione nel presente giudizio e respinta ogni contraria istanza, confermare la sentenza n.10514/23 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano, IV Sez. Civ. nel procedimento R.G.42585/20 in data 22.12.23, depositata in Cancelleria in data
27.12.23, in ogni sua parte.
Rigettare tutte le domande ed eccezioni svolte dal Sig. , in Parte_1 quanto infondate in fatto ed in diritto, illegittime e pretestuose, alla luce delle chiare risultanze istruttorie del giudizio di primo grado, oltre che per le ragioni di cui agli atti.
Con vittoria di spese, e compensi professionali del presente grado di giudizio.
Per Controparte_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare:
Nel merito: Respingere l'appello promosso dal sig. confermando Parte_1 l'impugnata sentenza n. 10514/2023 pronunziata dal Tribunale di Milano nel procedimento avente RG 42585/2020, avendo cura di precisare che le parti assegnatarie dei rispettivi lotti sono:
▪ quanto al lotto 1: c.f. , nato a [...] C.F._6
NO il 01/10/1982.
▪ quanto al lotto 2: c.f. , nato a [...] C.F._7
NO il 30/11/1964.
▪ quanto al lotto 3: c.f. , nata a [...] C.F._8
NO il 06/03/1969.
▪ quanto al lotto 4: c.f. , nata a [...] C.F._9
Magenta il 14/05/1966.
▪ quanto al lotto 5: c.f. , nata a [...] C.F._10
NO il 28/02/1947.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Per Controparte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria domanda, eccezione e difesa reietta, così giudicare: Nel merito:
- respingere l'appello promosso dal sig. e Parte_1 confermare la sentenza n.10514/2023 emessa dal Tribunale di
Milano.
- rigettare tutte le domande ed istanze, anche istruttorie, dell'appellante.
- in tutti i casi, con vittoria di tutte le spese e compensi di causa, oltre oneri come per legge.
Con ogni più ampia riserva”.
pagina4 di 15
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Decidendo la causa instaurata da nei confronti della Parte_1
madre e dei germani e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
volta a conseguire lo scioglimento della comunione ereditaria Controparte_4
esistente tra le parti sui beni relitti dal defunto nonché la Persona_2 condanna dei convenuti al pagamento di un'indennità di occupazione per i terreni ereditari utilizzati come parcheggio, con sentenza n. 10514/2023, pubblicata il 27 dicembre 2023, il Tribunale di Milano ha disposto nei seguenti termini: ha dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria in essere tra le parti sui beni immobili, specificamente elencati nel dispositivo della sentenza, siti in
NO; ha accertato e dichiarato che “il compendio ereditario è comodamente divisibile in cinque lotti così composti e dettagliatamente identificati nella loro consistenza e nei loro confini nella cartina inserita a pagina 6 delle osservazioni depositate dal c.t.p. geom. (v. allegato sub H della relazione del c.t.u.) e CP_1
riprodotta nella parte motiva, cartina nella quale sono anche più precisamente descritte e indicate le porzioni di terreno ricavate dal frazionamento di alcuni mappali:
1) Lotto 1, valore complessivo di 45.618,00 Euro – (i) porzione del foglio
145, mappale 14, prato irriguo;
(ii) foglio 15, mappale 15, prato irriguo;
(iii) foglio 15, mappale 53, incolto produttivo;
2) Lotto 2, valore complessivo di 44.756,55 Euro – (i) porzione del foglio
16, mappale 38, prato irriguo;
(ii) porzione del foglio 16, mappale 94, prato irriguo;
3) Lotto 3, valore complessivo di 45.461,40 Euro – (i) porzione del foglio
15, mappale 14, prato irriguo;
(ii) porzione della quota di ½ del foglio 15, mappale 32, seminativo;
(iii) foglio 15, mappale 33, bosco ceduo (quota di ½);
4) Lotto 4, valore complessivo di 45.442,16 Euro – (i) porzione del foglio
16, mappale 57, prato irriguo;
(ii) foglio 16, mappale 74, incolto produttivo;
(iii) foglio 16, mappale 84, bosco ceduo;
(iv) foglio 16, mappale 92, bosco ceduo;
5) Lotto 5, valore complessivo di 121.202,69 Euro – (i) foglio 14, mappale
21, bosco ceduo;
(ii) foglio 15, mappale 25, bosco ceduo;
(iii) porzione della quota di ½ del foglio 15, mappale 32, seminativo;
(iv) foglio 15, mappale 48,
pagina5 di 15 bosco ceduo (quota di ½); (v) foglio 15, mappale 49, bosco ceduo (quota di ½);
(vi) foglio 15, mappale 51, bosco ceduo (quota di ½); (vii) foglio 15, mappale 66, incolto produttivo (quota di ½); (viii) porzione del foglio 16, mappale 38, prato irriguo;
(ix) porzione del foglio 16, mappale 57, prato irriguo;
(x) foglio 16, mappale 58, bosco ceduo;
(xi) porzione del foglio 16, mappale94, prato irriguo”; ha assegnato il lotto 1 ad il lotto 2 a il Parte_1 Controparte_4
lotto 3 a il lotto 4 a e il lotto 5 ad Controparte_3 Controparte_2 CP_1
;
[...] ha determinato l'importo a conguaglio da versarsi in favore di
[...]
in complessivi euro 690,21, conguaglio posto a carico di CP_4 [...]
per la misura di euro 171,24, di per la misura di Parte_1 Controparte_3
euro 14,64, di per la misura di euro 4,60 e di per Controparte_2 CP_1
la misura di euro 508,92; ha rigettato la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
e per il pagamento di CP_1 Controparte_2 Controparte_3 un'indennità di occupazione;
ha condannato a rimborsare le spese processuali in Parte_1
favore di , di e di CP_1 Controparte_2 Controparte_3
ha posto definitivamente a carico solidale delle parti, con suddivisione interna del relativo onere nella misura di un quinto ciascuno, le spese della consulenza tecnica d'ufficio già liquidate in corso di causa.
Il giudice di prime cure ha preliminarmente individuato i beni facenti parte della comunione ereditaria, tutti costituiti da terreni siti in NO (MI); ha, quindi, accertato, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa, la comoda divisibilità dei beni ereditari, in modo da consentire la creazione di cinque lotti di valore sostanzialmente corrispondente alle quote spettanti a ciascun coerede.
Ha confrontato il progetto divisionale predisposto dal consulente tecnico d'ufficio, architetto con quello predisposto dal consulente Persona_3
tecnico di parte (ET ) per le parti e Persona_4 CP_1 CP_2
[...]
Dopo aver rilevato che entrambi i progetti contemplavano soluzioni in grado di realizzare un risultato economico sostanzialmente equivalente, il giudice di pagina6 di 15 prime cure ha preso in considerazione altri elementi idonei a suggerire la scelta migliore nell'interesse dei comproprietari, quali, anzitutto, le richieste delle parti.
Ha, quindi, ritenuto che “il progetto del c.t.p. realizza il migliore CP_1 contemperamento dell'interesse delle parti, con il minore sacrificio di interessi personali, in quanto minimizza i conguagli (in misura ancora inferiore rispetto al progetto del c.t.u.) e, soprattutto, in quanto non prevede la creazione di servitù di passaggio, espressamente contemplata, invece, nel progetto del perito dell'Ufficio”.
Il giudice di prime cure ha, pertanto, disposto la divisione dei beni immobili ereditari in conformità alle previsioni delineate nel progetto elaborato dal consulente tecnico di parte, ET , con i piccoli conguagli ivi Persona_4
previsti, attribuiti interamente a favore di e meglio specificati in Controparte_4
dispositivo.
Quanto alla domanda di per il riconoscimento a suo Parte_1 favore di un'indennità di occupazione, il giudice di prime cure ne ha evidenziato l'infondatezza, rilevando che non erano state chiaramente individuate le porzioni dei terreni dai quali sarebbe stato totalmente estromesso;
non vi fosse alcuna evidenza di richieste espresse dall'attore, finalizzate a conseguire il godimento pro quota di specifiche componenti del patrimonio immobiliare caduto in successione.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 3 febbraio 2024,
[...]
ha proposto appello avverso la predetta sentenza, di cui ha chiesto la Parte_1
parziale riforma.
Il 30 aprile 2024 si è costituita contestando i motivi di Controparte_3
impugnazione ed evidenziando, in particolare, che dei terreni assegnati dal giudice di prime cure all'appellante la porzione del foglio 15, mappale 14 rappresenta uno dei terreni più interessanti di tutto il compendio ereditario, trattandosi di terreno munito delle autorizzazioni necessarie per essere adibito a posteggio pubblico e, quindi, di una potenziale fonte di reddito;
che i restanti due terreni assegnati all'appellante, cioè quello di cui al foglio 15, mappale 15 e quello di cui al foglio
15, mappale 53, rappresentano due beni di completamento della quota, del tutto secondari rispetto a quello principale;
che il giudice di primo grado ha assegnato a tutti i condividenti una porzione di terreno principale, cercando di assecondare le rispettive richieste e tenendo in considerazione i relativi valori e le reciproche pagina7 di 15 caratteristiche, andando, poi, a completare le quote con dei terreni secondari o di completamento, di valore sensibilmente inferiore e in concreto privi di interesse commerciale in quanto difficilmente troverebbero un acquirente sul mercato;
che la richiesta dall'appellante volta alla rinnovazione delle consulenza tecnica d'ufficio si appunta proprio su questi terreni secondari.
Il 14 maggio 2024 si sono costituite, a mezzo di differenti difensori, CP_1
e
[...] Controparte_2
ha contestato i motivi di appello, evidenziando, in particolare, CP_1 la correttezza della valutazione del consulente tecnico d'ufficio e la legittimità dello scostamento del giudice di prime cure dal progetto divisionale predisposto dall'ausiliare dell'ufficio, concludendo per la conferma della sentenza impugnata. ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza dei Controparte_2
motivi di gravame, chiedendone il rigetto.
Il 20 maggio 2024 si è costituito contestando il Controparte_4 fondamento dell'appello sul rilievo, principalmente, che il giudice avesse correttamente valutato tutti gli elementi, assegnando lotti autonomi, con libero godimento di ciascuna parte e minimizzando i conguagli;
che la consulenza tecnica d'ufficio avesse valutato la reale consistenza dei luoghi e che nel corso del giudizio di primo grado l'odierno appellante non avesse mai sollevato alcuna eccezione, rimostranza o contestazione in ordine agli immobili erosi o sommersi dalle acque.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 5 novembre 2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno depositato comparse conclusionali entro il termine (trenta giorni prima della detta udienza) all'uopo assegnato dal consigliere istruttore con provvedimento emesso ai sensi del novellato articolo 352 c.p.c.
Solo l'appellante, e CP_1 Controparte_2 Controparte_4
hanno, altresì, depositato memorie di replica entro il successivo termine (quindici giorni prima della detta udienza) assegnato con il medesimo provvedimento.
L'appello di Parte_1
Con un primo motivo l'appellante impugna la decisione in ordine all'assegnazione in natura dei beni della comunione ereditaria, lamentando che il pagina8 di 15 giudice di prime cure abbia erroneamente valutato le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
Precisa che tanto il quesito formulato dal giudice quanto l'elaborato peritale sono affetti da un errore sistematico, in quanto non accertano il reale stato dei luoghi al momento della proposizione della domanda giudiziale.
Afferma che né nella sentenza gravata né nella relazione del consulente tecnico d'ufficio si comprende il tempo con riferimento al quale è stata compiuta la stima dei terreni e neppure si dà atto di indagini volte ad accertare le effettive estensioni dei terreni, soprattutto di quelli a bordo fiume, pur essendo stato ammesso da tutte le parti che i terreni sono sottoposti a continua erosione e sommersione.
Afferma che la totale assenza di considerazione, da parte del giudice di prime cure, del reale stato dei luoghi, della consistenza e dell'estensione dei terreni da dividere ha comportato che due dei tre terreni assegnati all'odierno appellante siano inservibili, perché erosi o sommersi dalle acque del fiume Ticino.
Aggiunge che la questione dell'erosione costituisce fatto pacifico e notorio, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., il giudice avrebbe dovuto considerare tale fatto e sulla base di quello argomentare circa l'accoglimento del progetto di divisione predisposto dal consulente tecnico d'ufficio, il quale appariva comunque in grado di contemperare gli interessi e i diritti delle varie parti, sebbene non specificasse espressamente i terreni penalizzati dall'erosione.
Sostiene, quindi, che il giudice non abbia valutato le conseguenze dell'erosione nell'assegnazione in natura dei beni del compendio ereditario.
Si duole, quindi, che il giudice gli abbia assegnato i beni di cui ai mappali
15 e 53 del foglio 15 che, per stessa ammissione di , erano stati erosi CP_1
dal fiume e, quindi, non più esistenti.
Sostiene che il giudice avrebbe dovuto procedere alla divisione secondo il progetto proposto dal consulente tecnico d'ufficio, che aveva tenuto conto dell'utilizzabilità dei beni oppure avrebbe dovuto formulare il quesito affinché il consulente tecnico d'ufficio considerasse espressamente anche le conseguenze dell'erosione.
Ritiene che tale lacuna possa essere rimediata mediante rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.
Il motivo non merita accoglimento.
pagina9 di 15 Anzitutto, ne va evidenziata la contraddizione ove si consideri che, da un lato, l'appellante contesta le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e il modus operandi dell'ausiliare del giudice, che non avrebbe tenuto conto del reale stato dei luoghi e, in particolare, del fenomeno erosivo esercitato sui terreni dalle acque del fiume Ticino e, dall'altro lato, condivide il progetto Parte_1
divisionale predisposto da tale ausiliare, concludendo espressamente, sia pure in via subordinata, per l'assegnazione in natura dei beni ereditari in conformità a quel progetto.
La contraddizione emerge con più evidenza dal contenuto della comparsa conclusionale depositata dall'appellante, ove, nel richiedere l'assegnazione dei beni indicati nel progetto del consulente tecnico d'ufficio, l'appellante spiega che
“quest'ultimo, a differenza di quanto deciso in sentenza, aveva già considerato il reale stato dei luoghi e proposto una soluzione di divisione che tenesse in considerazione l'esistenza, nella comunione, di una serie di terreni non più esistenti in quanto erosi dal fiume Ticino” (p. 4, comparsa conclusionale).
In realtà, diversamente da quanto contestato dall'appellante, il consulente tecnico d'ufficio ha eseguito rilievi fotografici e sopralluoghi, tenendo conto dei terreni sommersi o erosi dal fiume Ticino (cfr. pp. 6, 7 e 18 della relazione).
Si aggiunga che la consulenza tecnica di parte predisposta dal ET
e posta alla base della sentenza gravata riporta esattamente i Persona_4
mappali, i valori economici dei terreni e le misure (mq) degli stessi, mutuando esattamente quelli riportati nella consulenza tecnica d'ufficio predisposta dall'architetto Persona_3
Nelle date del 3 febbraio 2022 e del 13 febbraio 2022 il consulente tecnico d'ufficio, architetto ha “visionato” i singoli terreni e ha Persona_5
“applicato i ragguagli ritenuti opportuni sui terreni che si presentano alla data dei sopralluoghi sommersi dalle acque del fiume Ticino, modificate in seguito all'erosione dell'acqua per quanto riguarda le sponde del fiume” (p. 18 della relazione).
Contrariamente all'assunto dell'appellante, l'ausiliare del giudice ha valutato la reale consistenza dei terreni e ne ha stimato il valore in base al loro effettivo stato, tenuto conto del fenomeno dell'erosione, espressamente evidenziato nell'elaborato peritale.
pagina10 di 15 Priva di fondamento è anche l'ulteriore doglianza dell'appellante, secondo la quale non è dato comprendere il tempus con riferimento al quale sarebbe stata compiuta la stima dei terreni. In realtà, la stima ha avuto luogo con riferimento all'epoca degli accertamenti peritali, iniziati il 3 marzo 2022 e conclusi in data 8 settembre 2022, con il deposito della relazione.
Considerato, quindi, che tanto la consulenza tecnica d'ufficio quanto la consulenza tecnica di parte, posta a base della decisione, hanno considerato il fenomeno erosivo, non può ritenersi che il giudice non ne abbia tenuto conto in sede di assegnazione dei beni in natura.
Alla luce di quanto evidenziato è, quindi, del tutto superflua la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio richiesta dall'appellante, tanto più che a fondamento di tale istanza pone delle mappe tratte da google earth che risalgono, per ammissione dello stesso appellante, a “3/4 anni fa” (cfr. p. 17, atto di appello)
e, quindi, ad un periodo antecedente all'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio.
Con un secondo e ultimo motivo di impugnazione l'appellante si duole dell'ingiustificato discostamento del giudice dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
Afferma che la motivazione posta a base della decisione è meramente apparente, perché “Conguagli e creazione di servitù” “non solo non sono vietati in sede di divisione e che, al contrario, possono prevedersi in funzione della necessità di formare un progetto di divisione che contemperi gli interessi di tutte le parti) ma addirittura, nel caso di specie, avrebbero potuto mitigare il pregiudizio dell'odierno appellante al quale, come noto, sono stati assegnati terreni inservibili” (p. 13, atto di appello).
Secondo l'appellante il giudice si è curato di evitare la costituzione di servitù, ma ha finito con il ledere i diritti dell'attore ai quali Parte_1
sono stati assegnati terreni erosi o sommersi dalle acque del fiume Ticino.
Ritiene che la “scarna motivazione non consente di ricavare un motivo ragionevole e valido per il quale, all'elaborato peritale, sia stata preferita una relazione di parte che, come tale, non ha alcun valore probatorio” (p. 14, atto d'appello).
pagina11 di 15 Sostiene, dunque, che la decisione impugnata è affetta da vizi, perché lede i diritti di Parte_1
Il motivo non merita accoglimento.
Nel realizzare la divisione dei beni ereditari in conformità al progetto divisionale predisposto dal consulente tecnico delle parti e CP_1 CP_2
ET , il giudice di prime cure ha fornito una
[...] Persona_4
motivazione scevra da vizi e fondata tanto in diritto, perché conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di comoda divisibilità del bene ex art. 720 c.c., quanto in fatto, perché basata sulla valutazione di tutti gli elementi rilevanti, quali il valore economico dei beni da dividere e le istanze delle parti.
In particolare, il giudice ha, anzitutto, correttamente ricordato, con il supporto della giurisprudenza della Corte di Cassazione espressamente citata
(Cass. 21 agosto 2012, n. 14577), che per procedere alla divisione del bene comune devono ricorrere i seguenti presupposti: 1) l'oggettiva possibilità di divisione fisica;
2) la possibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento;
3) la divisione non deve comportare creazione di servitù, pesi o limitazioni eccessivi e non deve richiedere opere complesse e di notevole costo;
4) la divisione non deve comportare un sensibile deprezzamento del valore delle porzioni rispetto al valore dell'intero.
Il giudice ha, poi, confrontato i due progetti divisionali (quello predisposto dal consulente d'ufficio e quello predisposto dal consulente di parte, ET
), con la rappresentazione in pianta e le correlate tabelle, peraltro riprodotte CP_1
nel testo della sentenza.
Dopo aver evidenziato come entrambi i progetti proponessero soluzioni in grado di realizzare un risultato economico sostanzialmente equivalente, il giudice ha correttamente preso in considerazione altri elementi in grado di soddisfare nel migliore dei modi l'interesse dei comproprietari.
Ha, dunque, correttamente valutato le richieste delle parti, evidenziando che
“Nel corso della c.t.u. l'attore ha formulato delle richieste inconciliabili con entrambi i progetti, chiedendo l'assegnazione dei terreni di valore complessivo ampiamente superiore alla sua quota. Da ultimo, in sede di precisazione delle conclusioni, si è invece limitato a chiedere l'assegnazione di uno o più terreni, con il rispetto del valore della quota spettante a ciascun comproprietario. CP_4
pagina12 di 15 è in una posizione di obiettiva indifferenza, poiché le sue richieste sono soddisfatte in uguale misura da entrambi i progetti. aveva inizialmente CP_3
condiviso il progetto del c.t.p. geom. , salvo poi chiedere in conclusionale la CP_1
realizzazione del progetto del c.t.u. e insistono invece per CP_1 CP_2
l'accoglimento dell'ipotesi divisionale delineata dal loro c.t.p.” (p. 14, sentenza gravata).
Tenuto conto delle richieste di tutte le parti - ivi compreso l'odierno appellante che si duole della lesione dei suoi diritti - e accertata la comoda divisibilità dei beni secondo i richiamati principi vigenti in materia di divisione, il giudice di prime cure è pervenuto alla corretta conclusione di preferire il progetto divisionale predisposto dal consulente tecnico di parte, ET , Persona_4 rispetto a quello proposto dal consulente tecnico d'ufficio, giustamente evidenziando come quel progetto realizzasse il miglior contemperamento degli interessi delle parti con il minor sacrificio degli interessi personali, in quanto minimizzava i conguagli (in misura ancora inferire rispetto al progetto dell'ausiliare del giudice) e, soprattutto, non prevedeva la creazione di servitù di passaggio, invece espressamente contemplata nel progetto del consulente tecnico d'ufficio.
La decisione del giudice deve essere confermata, in quanto congruamente motivata sulla base di attenta ponderazione degli elementi di fatto emersi nel processo e fondata sui principi di diritto in materia.
Correttamente, il giudice ha preferito il progetto divisionale che non prevede la costituzione di servitù di passaggio e riduce al minimo i conguagli, così realizzando, con il minor sacrificio possibile degli interessi delle singole parti,
l'assegnazione in natura di beni autonomi, che consentono alle parti il libero godimento.
La decisione gravata non ha leso alcun diritto di avendo Parte_1
tenuto conto anche delle sue istanze di assegnazione in natura e contemperato i contrapposti interessi di tutte le parti, in applicazione dei principi di diritto in materia di divisione.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato, con la conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
La regolamentazione delle spese processuali.
pagina13 di 15 In ragione della soccombenza, l'appellante deve essere condannato a rimborsare le spese del presente grado in favore di ciascuno degli appellati.
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n.
55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. Il detto decreto è in vigore dal 23 ottobre 2022 (cfr. art. 7) e trova applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (art. 6).
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando
l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata” (così Cass., Sez. Un., 12 ottobre
2012, n. 17405; principio recentemente ribadito da Cass., Sez. Un, ordinanza del
14 novembre 2022, n. 33482).
Le spese sono liquidate in base all'attività effettivamente svolta (escluso, dunque, il compenso per la fase istruttoria e, quanto a Controparte_3
dimezzato il compenso per la fase decisionale in ragione del deposito della sola comparsa conclusionale), tenuto conto dei parametri medi e considerato il valore della causa, rappresentato dal disputatum, pari al valore dei beni assegnati all'appellante (lotto 1), di euro 45.618,00 (così come accertato nella sentenza gravata).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
RIGETTA
l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
e per la riforma della Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
pagina14 di 15 sentenza n. 10514/2023, pubblicata il 27 dicembre 2023 dal Tribunale di Milano nella causa iscritta al n. 42585/2020 r.g. e, per l'effetto,
CONFERMA
Integralmente la sentenza impugnata;
CONDANNA
a rimborsare ad le spese del presente grado, Parte_1 CP_1
liquidate in euro 6.946,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
CONDANNA
a rimborsare a le spese del presente Parte_1 Controparte_2
grado, liquidate in euro 6.946,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
CONDANNA
a rimborsare a le spese del presente Parte_1 Controparte_3
grado, liquidate in euro 5.211,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
CONDANNA
a rimborsare a le spese del presente Parte_1 Controparte_4
grado, liquidate in euro 6.946,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 da parte di
Parte_1
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 13 novembre 2024
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
Il consigliere estensore
Dott. Manuela Andretta
pagina15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo MADDALONI Presidente
Dott. Giovanna FERRERO Consigliere
Dott. Manuela ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 367 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il 3
febbraio 2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
(C.F.: ), nato a Parte_1 CodiceFiscale_1
NO (MI) in data 1 ottobre 1982, ivi residente in via della fratellanza snc ed elettivamente domiciliato in Milano, Corso Venezia, n. 40, presso lo studio dell'avv. Andrea Lubrina, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
Contro
(C.F.: ), nata a [...] CP_1 CodiceFiscale_2
il 28 febbraio 1947, ivi residente in [...] ed elettivamente pagina1 di 15 domiciliata in Legnano (MI), Corso Sempione, n. 178, presso lo studio degli avvocati Marco Binaghi, Franco De Servi e Laura Carioli, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura allegata alla comparsa di risposta
APPELLATA
contro
(C.F.: ), nata a Controparte_2 CodiceFiscale_3
Magenta il 14 maggio 1966, residente in [...] ed elettivamente domiciliata in NO (MI), via B. Gualdoni,
n. 15, presso lo studio degli avvocati Paola Calcaterra e Cristina Cozzi, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura allegata alla comparsa di risposta
APPELLATA
Contro
(C.F.: ), nata a Controparte_3 CodiceFiscale_4
NO (MI) il 6 marzo 1969 e rappresentata e difesa dall'avv. Guido Maria
Ranzani
APPELLATA
E contro
(C.F.: ), nato a Controparte_4 CodiceFiscale_5
NO (MI) il 30 novembre 1964, ivi residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Samarate (VA), via Nino Locarno, n. 2, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Provasoli del Foro di Busto Arsizio, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di risposta
APPELLATO
pagina2 di 15 PER LA RIFORMA
Della sentenza n. 10514/2023, pubblicata il 27 dicembre 2023 dal Tribunale
di Milano nella causa iscritta al n. 42585/2020 r.g.
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
Conclusioni:
Per l'appellante:
“NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE: accertare l'errata valutazione delle risultanze istruttorie e, conseguentemente, dichiarare l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto lo scioglimento della comunione ereditaria adottando il progetto di divisione formulato dal C.T.P. geom. e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 10514/2023 provvedendo CP_1 all'assegnazione dei lotti secondo quanto sarà disposto all'esito della rinnovata C.T.U., che si chiede a questa On.le Corte d'Appello;
NEL MERITO E IN VIA SUBORDINATA: accertare l'errata valutazione delle risultanze istruttorie e, conseguentemente, dichiarare l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto lo scioglimento della comunione ereditaria adottando il progetto di divisione formulato dal C.T.P. geom. e, per l'effetto, riformare la sentenza n. CP_1
10514/2023 provvedendo all'assegnazione dei lotti secondo quanto disposto dal
C.T.U. Arch. Per_1
IN VIA ISTRUTTORIA si chiede ammettersi C.T.U. finalizzata all'accertamento dello stato dei luoghi ed alla conseguente predisposizione di un progetto di divisione che tenga conto del valore e dell'estensione dei terreni effettivamente ancora esistenti e di quelli erosi e/o sommesi dal fiume Ticino, così da procedere alla divisone in natura con l'assegnazione, a ciascuna delle parti, di mappali o porzioni di mappali di valore prossimo a quello spettante pro quota.
IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi. Con ogni più ampia riserva”.
Per CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così ritenere e giudicare:
Nel merito
-confermare la sentenza n.10514/23, emessa dal Tribunale Ordinario di
Milano, IV Sez. Civ., nel procedimento R.G.42585/20 in data 22.12.23, depositata in Cancelleria in data 27.12.23, in ogni sua parte;
-Rigettare le domande ed eccezioni tutte svolte dal Sig. , in Parte_1 quanto infondate in fatto ed in diritto, illegittime e pretestuose, alla luce delle chiare risultanze istruttorie del giudizio di primo grado, oltre che per le ragioni di cui agli atti.
Con vittoria di spese, e compensi professionali del presente grado di giudizio”.
pagina3 di 15
Per Controparte_2
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così ritenere e giudicare: nel merito: per le ragioni tutte illustrate nella comparsa di costituzione nel presente giudizio e respinta ogni contraria istanza, confermare la sentenza n.10514/23 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano, IV Sez. Civ. nel procedimento R.G.42585/20 in data 22.12.23, depositata in Cancelleria in data
27.12.23, in ogni sua parte.
Rigettare tutte le domande ed eccezioni svolte dal Sig. , in Parte_1 quanto infondate in fatto ed in diritto, illegittime e pretestuose, alla luce delle chiare risultanze istruttorie del giudizio di primo grado, oltre che per le ragioni di cui agli atti.
Con vittoria di spese, e compensi professionali del presente grado di giudizio.
Per Controparte_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare:
Nel merito: Respingere l'appello promosso dal sig. confermando Parte_1 l'impugnata sentenza n. 10514/2023 pronunziata dal Tribunale di Milano nel procedimento avente RG 42585/2020, avendo cura di precisare che le parti assegnatarie dei rispettivi lotti sono:
▪ quanto al lotto 1: c.f. , nato a [...] C.F._6
NO il 01/10/1982.
▪ quanto al lotto 2: c.f. , nato a [...] C.F._7
NO il 30/11/1964.
▪ quanto al lotto 3: c.f. , nata a [...] C.F._8
NO il 06/03/1969.
▪ quanto al lotto 4: c.f. , nata a [...] C.F._9
Magenta il 14/05/1966.
▪ quanto al lotto 5: c.f. , nata a [...] C.F._10
NO il 28/02/1947.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Per Controparte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria domanda, eccezione e difesa reietta, così giudicare: Nel merito:
- respingere l'appello promosso dal sig. e Parte_1 confermare la sentenza n.10514/2023 emessa dal Tribunale di
Milano.
- rigettare tutte le domande ed istanze, anche istruttorie, dell'appellante.
- in tutti i casi, con vittoria di tutte le spese e compensi di causa, oltre oneri come per legge.
Con ogni più ampia riserva”.
pagina4 di 15
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Decidendo la causa instaurata da nei confronti della Parte_1
madre e dei germani e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
volta a conseguire lo scioglimento della comunione ereditaria Controparte_4
esistente tra le parti sui beni relitti dal defunto nonché la Persona_2 condanna dei convenuti al pagamento di un'indennità di occupazione per i terreni ereditari utilizzati come parcheggio, con sentenza n. 10514/2023, pubblicata il 27 dicembre 2023, il Tribunale di Milano ha disposto nei seguenti termini: ha dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria in essere tra le parti sui beni immobili, specificamente elencati nel dispositivo della sentenza, siti in
NO; ha accertato e dichiarato che “il compendio ereditario è comodamente divisibile in cinque lotti così composti e dettagliatamente identificati nella loro consistenza e nei loro confini nella cartina inserita a pagina 6 delle osservazioni depositate dal c.t.p. geom. (v. allegato sub H della relazione del c.t.u.) e CP_1
riprodotta nella parte motiva, cartina nella quale sono anche più precisamente descritte e indicate le porzioni di terreno ricavate dal frazionamento di alcuni mappali:
1) Lotto 1, valore complessivo di 45.618,00 Euro – (i) porzione del foglio
145, mappale 14, prato irriguo;
(ii) foglio 15, mappale 15, prato irriguo;
(iii) foglio 15, mappale 53, incolto produttivo;
2) Lotto 2, valore complessivo di 44.756,55 Euro – (i) porzione del foglio
16, mappale 38, prato irriguo;
(ii) porzione del foglio 16, mappale 94, prato irriguo;
3) Lotto 3, valore complessivo di 45.461,40 Euro – (i) porzione del foglio
15, mappale 14, prato irriguo;
(ii) porzione della quota di ½ del foglio 15, mappale 32, seminativo;
(iii) foglio 15, mappale 33, bosco ceduo (quota di ½);
4) Lotto 4, valore complessivo di 45.442,16 Euro – (i) porzione del foglio
16, mappale 57, prato irriguo;
(ii) foglio 16, mappale 74, incolto produttivo;
(iii) foglio 16, mappale 84, bosco ceduo;
(iv) foglio 16, mappale 92, bosco ceduo;
5) Lotto 5, valore complessivo di 121.202,69 Euro – (i) foglio 14, mappale
21, bosco ceduo;
(ii) foglio 15, mappale 25, bosco ceduo;
(iii) porzione della quota di ½ del foglio 15, mappale 32, seminativo;
(iv) foglio 15, mappale 48,
pagina5 di 15 bosco ceduo (quota di ½); (v) foglio 15, mappale 49, bosco ceduo (quota di ½);
(vi) foglio 15, mappale 51, bosco ceduo (quota di ½); (vii) foglio 15, mappale 66, incolto produttivo (quota di ½); (viii) porzione del foglio 16, mappale 38, prato irriguo;
(ix) porzione del foglio 16, mappale 57, prato irriguo;
(x) foglio 16, mappale 58, bosco ceduo;
(xi) porzione del foglio 16, mappale94, prato irriguo”; ha assegnato il lotto 1 ad il lotto 2 a il Parte_1 Controparte_4
lotto 3 a il lotto 4 a e il lotto 5 ad Controparte_3 Controparte_2 CP_1
;
[...] ha determinato l'importo a conguaglio da versarsi in favore di
[...]
in complessivi euro 690,21, conguaglio posto a carico di CP_4 [...]
per la misura di euro 171,24, di per la misura di Parte_1 Controparte_3
euro 14,64, di per la misura di euro 4,60 e di per Controparte_2 CP_1
la misura di euro 508,92; ha rigettato la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
e per il pagamento di CP_1 Controparte_2 Controparte_3 un'indennità di occupazione;
ha condannato a rimborsare le spese processuali in Parte_1
favore di , di e di CP_1 Controparte_2 Controparte_3
ha posto definitivamente a carico solidale delle parti, con suddivisione interna del relativo onere nella misura di un quinto ciascuno, le spese della consulenza tecnica d'ufficio già liquidate in corso di causa.
Il giudice di prime cure ha preliminarmente individuato i beni facenti parte della comunione ereditaria, tutti costituiti da terreni siti in NO (MI); ha, quindi, accertato, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa, la comoda divisibilità dei beni ereditari, in modo da consentire la creazione di cinque lotti di valore sostanzialmente corrispondente alle quote spettanti a ciascun coerede.
Ha confrontato il progetto divisionale predisposto dal consulente tecnico d'ufficio, architetto con quello predisposto dal consulente Persona_3
tecnico di parte (ET ) per le parti e Persona_4 CP_1 CP_2
[...]
Dopo aver rilevato che entrambi i progetti contemplavano soluzioni in grado di realizzare un risultato economico sostanzialmente equivalente, il giudice di pagina6 di 15 prime cure ha preso in considerazione altri elementi idonei a suggerire la scelta migliore nell'interesse dei comproprietari, quali, anzitutto, le richieste delle parti.
Ha, quindi, ritenuto che “il progetto del c.t.p. realizza il migliore CP_1 contemperamento dell'interesse delle parti, con il minore sacrificio di interessi personali, in quanto minimizza i conguagli (in misura ancora inferiore rispetto al progetto del c.t.u.) e, soprattutto, in quanto non prevede la creazione di servitù di passaggio, espressamente contemplata, invece, nel progetto del perito dell'Ufficio”.
Il giudice di prime cure ha, pertanto, disposto la divisione dei beni immobili ereditari in conformità alle previsioni delineate nel progetto elaborato dal consulente tecnico di parte, ET , con i piccoli conguagli ivi Persona_4
previsti, attribuiti interamente a favore di e meglio specificati in Controparte_4
dispositivo.
Quanto alla domanda di per il riconoscimento a suo Parte_1 favore di un'indennità di occupazione, il giudice di prime cure ne ha evidenziato l'infondatezza, rilevando che non erano state chiaramente individuate le porzioni dei terreni dai quali sarebbe stato totalmente estromesso;
non vi fosse alcuna evidenza di richieste espresse dall'attore, finalizzate a conseguire il godimento pro quota di specifiche componenti del patrimonio immobiliare caduto in successione.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 3 febbraio 2024,
[...]
ha proposto appello avverso la predetta sentenza, di cui ha chiesto la Parte_1
parziale riforma.
Il 30 aprile 2024 si è costituita contestando i motivi di Controparte_3
impugnazione ed evidenziando, in particolare, che dei terreni assegnati dal giudice di prime cure all'appellante la porzione del foglio 15, mappale 14 rappresenta uno dei terreni più interessanti di tutto il compendio ereditario, trattandosi di terreno munito delle autorizzazioni necessarie per essere adibito a posteggio pubblico e, quindi, di una potenziale fonte di reddito;
che i restanti due terreni assegnati all'appellante, cioè quello di cui al foglio 15, mappale 15 e quello di cui al foglio
15, mappale 53, rappresentano due beni di completamento della quota, del tutto secondari rispetto a quello principale;
che il giudice di primo grado ha assegnato a tutti i condividenti una porzione di terreno principale, cercando di assecondare le rispettive richieste e tenendo in considerazione i relativi valori e le reciproche pagina7 di 15 caratteristiche, andando, poi, a completare le quote con dei terreni secondari o di completamento, di valore sensibilmente inferiore e in concreto privi di interesse commerciale in quanto difficilmente troverebbero un acquirente sul mercato;
che la richiesta dall'appellante volta alla rinnovazione delle consulenza tecnica d'ufficio si appunta proprio su questi terreni secondari.
Il 14 maggio 2024 si sono costituite, a mezzo di differenti difensori, CP_1
e
[...] Controparte_2
ha contestato i motivi di appello, evidenziando, in particolare, CP_1 la correttezza della valutazione del consulente tecnico d'ufficio e la legittimità dello scostamento del giudice di prime cure dal progetto divisionale predisposto dall'ausiliare dell'ufficio, concludendo per la conferma della sentenza impugnata. ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza dei Controparte_2
motivi di gravame, chiedendone il rigetto.
Il 20 maggio 2024 si è costituito contestando il Controparte_4 fondamento dell'appello sul rilievo, principalmente, che il giudice avesse correttamente valutato tutti gli elementi, assegnando lotti autonomi, con libero godimento di ciascuna parte e minimizzando i conguagli;
che la consulenza tecnica d'ufficio avesse valutato la reale consistenza dei luoghi e che nel corso del giudizio di primo grado l'odierno appellante non avesse mai sollevato alcuna eccezione, rimostranza o contestazione in ordine agli immobili erosi o sommersi dalle acque.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 5 novembre 2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno depositato comparse conclusionali entro il termine (trenta giorni prima della detta udienza) all'uopo assegnato dal consigliere istruttore con provvedimento emesso ai sensi del novellato articolo 352 c.p.c.
Solo l'appellante, e CP_1 Controparte_2 Controparte_4
hanno, altresì, depositato memorie di replica entro il successivo termine (quindici giorni prima della detta udienza) assegnato con il medesimo provvedimento.
L'appello di Parte_1
Con un primo motivo l'appellante impugna la decisione in ordine all'assegnazione in natura dei beni della comunione ereditaria, lamentando che il pagina8 di 15 giudice di prime cure abbia erroneamente valutato le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
Precisa che tanto il quesito formulato dal giudice quanto l'elaborato peritale sono affetti da un errore sistematico, in quanto non accertano il reale stato dei luoghi al momento della proposizione della domanda giudiziale.
Afferma che né nella sentenza gravata né nella relazione del consulente tecnico d'ufficio si comprende il tempo con riferimento al quale è stata compiuta la stima dei terreni e neppure si dà atto di indagini volte ad accertare le effettive estensioni dei terreni, soprattutto di quelli a bordo fiume, pur essendo stato ammesso da tutte le parti che i terreni sono sottoposti a continua erosione e sommersione.
Afferma che la totale assenza di considerazione, da parte del giudice di prime cure, del reale stato dei luoghi, della consistenza e dell'estensione dei terreni da dividere ha comportato che due dei tre terreni assegnati all'odierno appellante siano inservibili, perché erosi o sommersi dalle acque del fiume Ticino.
Aggiunge che la questione dell'erosione costituisce fatto pacifico e notorio, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., il giudice avrebbe dovuto considerare tale fatto e sulla base di quello argomentare circa l'accoglimento del progetto di divisione predisposto dal consulente tecnico d'ufficio, il quale appariva comunque in grado di contemperare gli interessi e i diritti delle varie parti, sebbene non specificasse espressamente i terreni penalizzati dall'erosione.
Sostiene, quindi, che il giudice non abbia valutato le conseguenze dell'erosione nell'assegnazione in natura dei beni del compendio ereditario.
Si duole, quindi, che il giudice gli abbia assegnato i beni di cui ai mappali
15 e 53 del foglio 15 che, per stessa ammissione di , erano stati erosi CP_1
dal fiume e, quindi, non più esistenti.
Sostiene che il giudice avrebbe dovuto procedere alla divisione secondo il progetto proposto dal consulente tecnico d'ufficio, che aveva tenuto conto dell'utilizzabilità dei beni oppure avrebbe dovuto formulare il quesito affinché il consulente tecnico d'ufficio considerasse espressamente anche le conseguenze dell'erosione.
Ritiene che tale lacuna possa essere rimediata mediante rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.
Il motivo non merita accoglimento.
pagina9 di 15 Anzitutto, ne va evidenziata la contraddizione ove si consideri che, da un lato, l'appellante contesta le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e il modus operandi dell'ausiliare del giudice, che non avrebbe tenuto conto del reale stato dei luoghi e, in particolare, del fenomeno erosivo esercitato sui terreni dalle acque del fiume Ticino e, dall'altro lato, condivide il progetto Parte_1
divisionale predisposto da tale ausiliare, concludendo espressamente, sia pure in via subordinata, per l'assegnazione in natura dei beni ereditari in conformità a quel progetto.
La contraddizione emerge con più evidenza dal contenuto della comparsa conclusionale depositata dall'appellante, ove, nel richiedere l'assegnazione dei beni indicati nel progetto del consulente tecnico d'ufficio, l'appellante spiega che
“quest'ultimo, a differenza di quanto deciso in sentenza, aveva già considerato il reale stato dei luoghi e proposto una soluzione di divisione che tenesse in considerazione l'esistenza, nella comunione, di una serie di terreni non più esistenti in quanto erosi dal fiume Ticino” (p. 4, comparsa conclusionale).
In realtà, diversamente da quanto contestato dall'appellante, il consulente tecnico d'ufficio ha eseguito rilievi fotografici e sopralluoghi, tenendo conto dei terreni sommersi o erosi dal fiume Ticino (cfr. pp. 6, 7 e 18 della relazione).
Si aggiunga che la consulenza tecnica di parte predisposta dal ET
e posta alla base della sentenza gravata riporta esattamente i Persona_4
mappali, i valori economici dei terreni e le misure (mq) degli stessi, mutuando esattamente quelli riportati nella consulenza tecnica d'ufficio predisposta dall'architetto Persona_3
Nelle date del 3 febbraio 2022 e del 13 febbraio 2022 il consulente tecnico d'ufficio, architetto ha “visionato” i singoli terreni e ha Persona_5
“applicato i ragguagli ritenuti opportuni sui terreni che si presentano alla data dei sopralluoghi sommersi dalle acque del fiume Ticino, modificate in seguito all'erosione dell'acqua per quanto riguarda le sponde del fiume” (p. 18 della relazione).
Contrariamente all'assunto dell'appellante, l'ausiliare del giudice ha valutato la reale consistenza dei terreni e ne ha stimato il valore in base al loro effettivo stato, tenuto conto del fenomeno dell'erosione, espressamente evidenziato nell'elaborato peritale.
pagina10 di 15 Priva di fondamento è anche l'ulteriore doglianza dell'appellante, secondo la quale non è dato comprendere il tempus con riferimento al quale sarebbe stata compiuta la stima dei terreni. In realtà, la stima ha avuto luogo con riferimento all'epoca degli accertamenti peritali, iniziati il 3 marzo 2022 e conclusi in data 8 settembre 2022, con il deposito della relazione.
Considerato, quindi, che tanto la consulenza tecnica d'ufficio quanto la consulenza tecnica di parte, posta a base della decisione, hanno considerato il fenomeno erosivo, non può ritenersi che il giudice non ne abbia tenuto conto in sede di assegnazione dei beni in natura.
Alla luce di quanto evidenziato è, quindi, del tutto superflua la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio richiesta dall'appellante, tanto più che a fondamento di tale istanza pone delle mappe tratte da google earth che risalgono, per ammissione dello stesso appellante, a “3/4 anni fa” (cfr. p. 17, atto di appello)
e, quindi, ad un periodo antecedente all'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio.
Con un secondo e ultimo motivo di impugnazione l'appellante si duole dell'ingiustificato discostamento del giudice dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
Afferma che la motivazione posta a base della decisione è meramente apparente, perché “Conguagli e creazione di servitù” “non solo non sono vietati in sede di divisione e che, al contrario, possono prevedersi in funzione della necessità di formare un progetto di divisione che contemperi gli interessi di tutte le parti) ma addirittura, nel caso di specie, avrebbero potuto mitigare il pregiudizio dell'odierno appellante al quale, come noto, sono stati assegnati terreni inservibili” (p. 13, atto di appello).
Secondo l'appellante il giudice si è curato di evitare la costituzione di servitù, ma ha finito con il ledere i diritti dell'attore ai quali Parte_1
sono stati assegnati terreni erosi o sommersi dalle acque del fiume Ticino.
Ritiene che la “scarna motivazione non consente di ricavare un motivo ragionevole e valido per il quale, all'elaborato peritale, sia stata preferita una relazione di parte che, come tale, non ha alcun valore probatorio” (p. 14, atto d'appello).
pagina11 di 15 Sostiene, dunque, che la decisione impugnata è affetta da vizi, perché lede i diritti di Parte_1
Il motivo non merita accoglimento.
Nel realizzare la divisione dei beni ereditari in conformità al progetto divisionale predisposto dal consulente tecnico delle parti e CP_1 CP_2
ET , il giudice di prime cure ha fornito una
[...] Persona_4
motivazione scevra da vizi e fondata tanto in diritto, perché conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di comoda divisibilità del bene ex art. 720 c.c., quanto in fatto, perché basata sulla valutazione di tutti gli elementi rilevanti, quali il valore economico dei beni da dividere e le istanze delle parti.
In particolare, il giudice ha, anzitutto, correttamente ricordato, con il supporto della giurisprudenza della Corte di Cassazione espressamente citata
(Cass. 21 agosto 2012, n. 14577), che per procedere alla divisione del bene comune devono ricorrere i seguenti presupposti: 1) l'oggettiva possibilità di divisione fisica;
2) la possibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento;
3) la divisione non deve comportare creazione di servitù, pesi o limitazioni eccessivi e non deve richiedere opere complesse e di notevole costo;
4) la divisione non deve comportare un sensibile deprezzamento del valore delle porzioni rispetto al valore dell'intero.
Il giudice ha, poi, confrontato i due progetti divisionali (quello predisposto dal consulente d'ufficio e quello predisposto dal consulente di parte, ET
), con la rappresentazione in pianta e le correlate tabelle, peraltro riprodotte CP_1
nel testo della sentenza.
Dopo aver evidenziato come entrambi i progetti proponessero soluzioni in grado di realizzare un risultato economico sostanzialmente equivalente, il giudice ha correttamente preso in considerazione altri elementi in grado di soddisfare nel migliore dei modi l'interesse dei comproprietari.
Ha, dunque, correttamente valutato le richieste delle parti, evidenziando che
“Nel corso della c.t.u. l'attore ha formulato delle richieste inconciliabili con entrambi i progetti, chiedendo l'assegnazione dei terreni di valore complessivo ampiamente superiore alla sua quota. Da ultimo, in sede di precisazione delle conclusioni, si è invece limitato a chiedere l'assegnazione di uno o più terreni, con il rispetto del valore della quota spettante a ciascun comproprietario. CP_4
pagina12 di 15 è in una posizione di obiettiva indifferenza, poiché le sue richieste sono soddisfatte in uguale misura da entrambi i progetti. aveva inizialmente CP_3
condiviso il progetto del c.t.p. geom. , salvo poi chiedere in conclusionale la CP_1
realizzazione del progetto del c.t.u. e insistono invece per CP_1 CP_2
l'accoglimento dell'ipotesi divisionale delineata dal loro c.t.p.” (p. 14, sentenza gravata).
Tenuto conto delle richieste di tutte le parti - ivi compreso l'odierno appellante che si duole della lesione dei suoi diritti - e accertata la comoda divisibilità dei beni secondo i richiamati principi vigenti in materia di divisione, il giudice di prime cure è pervenuto alla corretta conclusione di preferire il progetto divisionale predisposto dal consulente tecnico di parte, ET , Persona_4 rispetto a quello proposto dal consulente tecnico d'ufficio, giustamente evidenziando come quel progetto realizzasse il miglior contemperamento degli interessi delle parti con il minor sacrificio degli interessi personali, in quanto minimizzava i conguagli (in misura ancora inferire rispetto al progetto dell'ausiliare del giudice) e, soprattutto, non prevedeva la creazione di servitù di passaggio, invece espressamente contemplata nel progetto del consulente tecnico d'ufficio.
La decisione del giudice deve essere confermata, in quanto congruamente motivata sulla base di attenta ponderazione degli elementi di fatto emersi nel processo e fondata sui principi di diritto in materia.
Correttamente, il giudice ha preferito il progetto divisionale che non prevede la costituzione di servitù di passaggio e riduce al minimo i conguagli, così realizzando, con il minor sacrificio possibile degli interessi delle singole parti,
l'assegnazione in natura di beni autonomi, che consentono alle parti il libero godimento.
La decisione gravata non ha leso alcun diritto di avendo Parte_1
tenuto conto anche delle sue istanze di assegnazione in natura e contemperato i contrapposti interessi di tutte le parti, in applicazione dei principi di diritto in materia di divisione.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato, con la conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
La regolamentazione delle spese processuali.
pagina13 di 15 In ragione della soccombenza, l'appellante deve essere condannato a rimborsare le spese del presente grado in favore di ciascuno degli appellati.
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n.
55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. Il detto decreto è in vigore dal 23 ottobre 2022 (cfr. art. 7) e trova applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (art. 6).
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando
l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata” (così Cass., Sez. Un., 12 ottobre
2012, n. 17405; principio recentemente ribadito da Cass., Sez. Un, ordinanza del
14 novembre 2022, n. 33482).
Le spese sono liquidate in base all'attività effettivamente svolta (escluso, dunque, il compenso per la fase istruttoria e, quanto a Controparte_3
dimezzato il compenso per la fase decisionale in ragione del deposito della sola comparsa conclusionale), tenuto conto dei parametri medi e considerato il valore della causa, rappresentato dal disputatum, pari al valore dei beni assegnati all'appellante (lotto 1), di euro 45.618,00 (così come accertato nella sentenza gravata).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
RIGETTA
l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
e per la riforma della Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
pagina14 di 15 sentenza n. 10514/2023, pubblicata il 27 dicembre 2023 dal Tribunale di Milano nella causa iscritta al n. 42585/2020 r.g. e, per l'effetto,
CONFERMA
Integralmente la sentenza impugnata;
CONDANNA
a rimborsare ad le spese del presente grado, Parte_1 CP_1
liquidate in euro 6.946,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
CONDANNA
a rimborsare a le spese del presente Parte_1 Controparte_2
grado, liquidate in euro 6.946,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
CONDANNA
a rimborsare a le spese del presente Parte_1 Controparte_3
grado, liquidate in euro 5.211,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
CONDANNA
a rimborsare a le spese del presente Parte_1 Controparte_4
grado, liquidate in euro 6.946,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 da parte di
Parte_1
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 13 novembre 2024
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
Il consigliere estensore
Dott. Manuela Andretta
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