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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 221/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6582/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale C/5 80143 Napoli NA
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti 81100 Caserta CE
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
1 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240027261351000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21811/2025 depositato il 10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: richiede alla On.le Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli affinché voglia:
a) accogliere il ricorso e, per l'effetto, dichiarare non dovuti i crediti indicati nella cartella di pagamento relativa a Tassa Automobilistica anno 2017;
b) condannare le resistenti, anche con il vincolo solidale, al pagamento del compenso professionale, da attribuirsi al sottoscritto difensore.
Ufficio resistente Agenzia delle Entrate – Riscossione: Alla luce di tutto quanto sopra argomentato, l'eccezione di controparte appare priva di pregio alcuno e se ne chiede, pertanto, il rigetto.
Tanto premesso si
CONCLUDE voglia l'ill.ma Corte adita, disattendendo ogni avversa argomentazione:
· Dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Ader, considerato che le eccezioni riguardano esclusivamente l'ente impositore NE PA, ritualmente vocato in giudizio;
· Rigettare la domanda proposta dal ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
· Condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.lgs. n. 546/1992.
Ufficio resistente NE PA: Si chiede a codesta Ill.ma Corte di Giustizia voler rigettare il ricorso nel merito perché infondato, la conferma della legittimità degli atti emessi dalla Regione Campania con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 , rappresentata e difesa come in atti, impugnava nei confronti della NE PA e della Agenzia delle Entrate – Riscossione, la cartella di pagamento esattoriale n. 02820240027261351000, concernente la tassa automobilistica annualità 2017 ( Targa_1veicolo targato ), e contenente l'atto di accertamento n. 734348961650. Il ricorrente dichiara di non aver mai ricevuto alcun altro avviso bonario e/o avviso di intimazione circa i tributi richiesti, prima dell'avviso di accertamento e, quindi, che tale atto è stato formato in spregio di qualsivoglia norma relativa all'iter-procedurale necessario per la sua emanazione e senza che sia stato notificato alcun atto prodromico eccependo la prescrizione e decadenza del tributo ed, infine, che l'atto così emesso è da ritenersi del tutto illegittimo ed infondato per difetto di motivazione, con il favore delle spese processuali con distrazione in favore del legale anticipatario.
Si costituiva in giudizio la Agenzia delle Entrate – Riscossione che chiedeva:
1) in via preliminare di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva, manlevando l'Agenzia delle Entrate – Riscossione da qualsiasi eventuale, quanto denegata condanna, alle spese di lite;
2) nel merito, di rigettare il ricorso in quanto destituito di ogni fondamento tanto in fatto che in diritto per le causali esposte in premessa;
con la condanna, in ogni caso, parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite.
Si costituiva ritualmente anche la NE PA che produceva le relate di notifica degli atti presupposti e, in base a tutto quanto sopra esposto, chiedeva a codesta Corte di Giustizia voler rigettare il ricorso con vittoria di spese e di onorari a favore della Regione
Campania.
3 All'esito della discussione, sentite le parti presenti, dopo il deposito di memoria difensiva della parte ricorrente, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Il ricorso proposto è infondato e, in conseguenza, deve essere rigettato.
L'atto contiene tutti gli elementi suoi propri e la motivazione è soddisfatta con il richiamo degli atti precedenti che contengono le ragioni della pretesa, nella misura in cui si possa sostenere che essi siano conosciuti dal destinatario.
Si precisa l'avviso di accertamento si fonda su un precedente atto non impugnato e quindi ormai definitivo in quanto correttamente notificato presso l'indirizzo di residenza del contribuente.
Si evidenzia che i tributi dovuti non sono alla data di notifica del ricorso assolutamente prescritti. Ciò perché l'Ente impositore dei tributi ha provveduto, con propri atti, a notificare e contestare al contribuente inadempiente il loro mancato pagamento con avviso di accertamento.
Con ricorso la parte istante impugnava nei confronti della NE PA e della Agenzia delle Entrate – Riscossione, cartella di pagamento esattoriale n.
4 02820240027261351000, concernente la tassa automobilistica annualità 2017 (veicolo Targa_1targato ), e contenente l'atto di accertamento n. 734348961650. Per il pagamento della tassa auto, nella fattispecie concreta in esame, dalla documentazione depositata - accertamenti, cartoline di ritorno e/o ulteriore documentazione concernente la compiuta giacenza, ecc., per come anche illustrata ed esplicitata dalla Relazione dell'Ufficio tributi - si evince che l'Amministrazione regionale ha notificato all'indirizzo di residenza di parte ricorrente gli avvisi di accertamento e che tale avvisi sono divenuti definitivi per omessa impugnazione, sicché l'Amministrazione quale ente NE PA - UFFICIO SPECIALE AVVOCATURA, ente impositore, e l'Agenzia Riscossione hanno fornito la prova dell'avvenuta notificazione.
Nel merito, quanto all'avversa eccezione di omessa notifica degli atti prodromici, essa si appalesa infondata (vedi gli avvisi di accertamento notificati il 10/6/2023 dalla Regione Campania allegati alla sua produzione). La tassa si riferisce all'annualità 2017 e, pertanto, sulla base di quanto stabilito dalla citata normativa, l'attività di accertamento andava esercitata, con il primo atto, entro il corso del triennio successivo all'anno d'imposta e quindi entro il 31/12/2020 (Cfr. Corte di Cassazione Sez. Civile nn. 3658/97 e 6472/98). È evidente, pertanto, che la norma afferma in modo inequivoco che il termine di prescrizione si compie al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento (Cass., sez. VI, 10.8.2022, n.
24595). E nel caso concreto, per la tassa dovuta e non pagata dal ricorrente, l'avviso n. 734087184114 è stato notificato entro il suddetto termine, e non è stato impugnato nei 60 gg. successivi. Parimenti, (tenuto conto che la prescrizione della pretesa tributaria si compie di tre anni in tre anni) il successivo atto n. 734348961650 – anch'esso non impugnato – è stato notificato entro il triennio a seguire, ossia, entro il 31/12/2023, interrompendo nuovamente il termine di prescrizione del tributo. Sicché, in assenza di ricorso avverso l'accertamento, nessuna eccezione di merito può essere svolta in sede di ricorso contro un atto della riscossione emesso sulla base di un accertamento regolarmente notificato e non opposto.
La pretesa fiscale si è ormai consolidata, residuando la possibilità di impugnare l'atto della riscossione solo per vizi propri ex art.19, comma 3, del d.lgs. n. 546/92.
5 Per il pagamento della tassa auto, nella fattispecie concreta in esame, dalla documentazione che si deposita - accertamenti, cartoline di ritorno e/o ulteriore documentazione concernente la compiuta giacenza, ecc., per come anche illustrata ed esplicitata dalla Relazione dell'Ufficio tributi - si evince che l'Amministrazione regionale ha notificato all'indirizzo di residenza di parte ricorrente gli avvisi di accertamento e che tale avvisi sono divenuti definitivi per omessa impugnazione, sicché l'Amministrazione quale ente NE
PA - UFFICIO SPECIALE AVVOCATURA, ente impositore, e l'Agenzia Riscossione hanno fornito la prova dell'avvenuta notificazione. Dunque, giova rimarcare che il caso concreto rientra nell'ipotesi in cui gli avvisi accertamento sono stati notificati in perfetta osservanza del termine di prescrizione che è stabilito dal d.P.R. n. 39 del 1953 (Testo Unico delle tasse automobilistiche) e dall'art. 5, comma 52, del d.l. n. 953 del 1982, convertito con l. n. 53 del 1993 e s.m.i.
In base a tali norme nel caso di omesso o carente versamento della tassa automobilistica
“l'azione dell'amministrazione per il recupero delle tasse dovute si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
È evidente, pertanto, che la norma afferma in modo inequivoco che il termine di prescrizione si compie al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento (Cass., sez. VI, 10.8.2022, n. 24595). E nel caso concreto, per le tasse dovute e non pagate dal ricorrente gli avvisi sono stati notificati entro il suddetto termine, e non sono stati impugnati nei 60 gg. successivi.
È evidente, pertanto, che la norma afferma in modo inequivoco che il termine di prescrizione si compie al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento (v., da ultimo, Cass., sez. VI, 10.8.2022, n. 24595).
Si aggiunga poi che, a far data dal mese di marzo dell'anno 2020 è entrata in vigore la legislazione speciale sulla sospensione dei termini delle notifiche delle cartelle esattoriali, dei termini di prescrizione e di formazioni dei ruoli esattoriali, cui si rimanda. Ne consegue che nessuna prescrizione dei tributi in contestazione è maturata. Infatti il c.d. Decreto Italia, nonché il Decreto milleproroghe, in uno a tutta la legislazione dell'emergenza hanno sospeso, dal 9 Marzo 2021, i termini di prescrizione delle cartelle esattoriali: ne consegue che nessuna prescrizione è maturata.
6 Pertanto nemmeno l'eccezione di decadenza e prescrizione può trovare accoglimento.
Inoltre, tenuto conto della regolarità della notifica, si rileva che non sussiste alcun onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa tutte le volte in cui l'opponente si sia limitato a contestare di non aver ricevuto la cartella;
in tal caso resta preclusa anche la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti
(Cass. 10326/2014).
Da tanto discende che l'impugnativa in oggetto è inammissibile e infondata e resta precluso anche l'esame della questione della prescrizione successiva, pure eccepita dal ricorrente.
Il Giudice ritiene di aderire all'orientamento in base al quale l'inammissibilità preclude l'esame della cd. prescrizione successiva della cartella che, peraltro, non risulta chiaramente eccepita in questa sede.
Nel caso di specie la notifica della cartella è avvenuta ai sensi della speciale disciplina dettata dall'art. 26 del DPR 602/73, a mente del quale: “La notifica (della cartella esattoriale) può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”.
Al riguardo la Suprema Corte ha chiarito che: “ La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del D. P, R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio
Banca_1del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell' se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente” (Cass. civ. Sez. V, 27-05-2011, n. 11708, in CED Cassazione, 2011; conformi:
Cass. civ. Sez. V, 17-01-2013, n. 1091, in Fisco on line, 2013; Cass. civ. Sez. V, 19-09-2012,
n. 15746, in GT Riv. Giur. Trib., 2012, 12, 938).
7 In assenza di querela di falso, pertanto, le predette notifiche devono ritenersi regolarmente eseguite ed andate a buon fine.
Dette notifiche, oltre ad essere avvenute nel rispetto delle norme procedurali in materia di riscossione, hanno determinato in capo al contribuente la piena ed esauriente conoscenza delle indicazioni relative alla natura dei tributi, all'importo, all'oggetto della riscossione, alla autorità alla quale rivolgersi per eventuali contestazioni.
Alla luce dei rilievi che precedono sono infondate le eccezioni e deduzioni difensive proposte dalla parte ricorrente anche nella memoria difensiva depositata al PTT.
Le spese processuali seguono la soccombenza della parte ricorrente come liquidate in separato dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ciascun ufficio che liquida in Euro 300,00, oltre altri oneri se dovuti come per legge.
Così deciso in Napoli, in data 10 dicembre 2025.
Il Giudice Tributario Unico dott. Maurizio Stanziola
8
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6582/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale C/5 80143 Napoli NA
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti 81100 Caserta CE
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
1 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240027261351000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21811/2025 depositato il 10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: richiede alla On.le Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli affinché voglia:
a) accogliere il ricorso e, per l'effetto, dichiarare non dovuti i crediti indicati nella cartella di pagamento relativa a Tassa Automobilistica anno 2017;
b) condannare le resistenti, anche con il vincolo solidale, al pagamento del compenso professionale, da attribuirsi al sottoscritto difensore.
Ufficio resistente Agenzia delle Entrate – Riscossione: Alla luce di tutto quanto sopra argomentato, l'eccezione di controparte appare priva di pregio alcuno e se ne chiede, pertanto, il rigetto.
Tanto premesso si
CONCLUDE voglia l'ill.ma Corte adita, disattendendo ogni avversa argomentazione:
· Dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Ader, considerato che le eccezioni riguardano esclusivamente l'ente impositore NE PA, ritualmente vocato in giudizio;
· Rigettare la domanda proposta dal ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
· Condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.lgs. n. 546/1992.
Ufficio resistente NE PA: Si chiede a codesta Ill.ma Corte di Giustizia voler rigettare il ricorso nel merito perché infondato, la conferma della legittimità degli atti emessi dalla Regione Campania con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 , rappresentata e difesa come in atti, impugnava nei confronti della NE PA e della Agenzia delle Entrate – Riscossione, la cartella di pagamento esattoriale n. 02820240027261351000, concernente la tassa automobilistica annualità 2017 ( Targa_1veicolo targato ), e contenente l'atto di accertamento n. 734348961650. Il ricorrente dichiara di non aver mai ricevuto alcun altro avviso bonario e/o avviso di intimazione circa i tributi richiesti, prima dell'avviso di accertamento e, quindi, che tale atto è stato formato in spregio di qualsivoglia norma relativa all'iter-procedurale necessario per la sua emanazione e senza che sia stato notificato alcun atto prodromico eccependo la prescrizione e decadenza del tributo ed, infine, che l'atto così emesso è da ritenersi del tutto illegittimo ed infondato per difetto di motivazione, con il favore delle spese processuali con distrazione in favore del legale anticipatario.
Si costituiva in giudizio la Agenzia delle Entrate – Riscossione che chiedeva:
1) in via preliminare di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva, manlevando l'Agenzia delle Entrate – Riscossione da qualsiasi eventuale, quanto denegata condanna, alle spese di lite;
2) nel merito, di rigettare il ricorso in quanto destituito di ogni fondamento tanto in fatto che in diritto per le causali esposte in premessa;
con la condanna, in ogni caso, parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite.
Si costituiva ritualmente anche la NE PA che produceva le relate di notifica degli atti presupposti e, in base a tutto quanto sopra esposto, chiedeva a codesta Corte di Giustizia voler rigettare il ricorso con vittoria di spese e di onorari a favore della Regione
Campania.
3 All'esito della discussione, sentite le parti presenti, dopo il deposito di memoria difensiva della parte ricorrente, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Il ricorso proposto è infondato e, in conseguenza, deve essere rigettato.
L'atto contiene tutti gli elementi suoi propri e la motivazione è soddisfatta con il richiamo degli atti precedenti che contengono le ragioni della pretesa, nella misura in cui si possa sostenere che essi siano conosciuti dal destinatario.
Si precisa l'avviso di accertamento si fonda su un precedente atto non impugnato e quindi ormai definitivo in quanto correttamente notificato presso l'indirizzo di residenza del contribuente.
Si evidenzia che i tributi dovuti non sono alla data di notifica del ricorso assolutamente prescritti. Ciò perché l'Ente impositore dei tributi ha provveduto, con propri atti, a notificare e contestare al contribuente inadempiente il loro mancato pagamento con avviso di accertamento.
Con ricorso la parte istante impugnava nei confronti della NE PA e della Agenzia delle Entrate – Riscossione, cartella di pagamento esattoriale n.
4 02820240027261351000, concernente la tassa automobilistica annualità 2017 (veicolo Targa_1targato ), e contenente l'atto di accertamento n. 734348961650. Per il pagamento della tassa auto, nella fattispecie concreta in esame, dalla documentazione depositata - accertamenti, cartoline di ritorno e/o ulteriore documentazione concernente la compiuta giacenza, ecc., per come anche illustrata ed esplicitata dalla Relazione dell'Ufficio tributi - si evince che l'Amministrazione regionale ha notificato all'indirizzo di residenza di parte ricorrente gli avvisi di accertamento e che tale avvisi sono divenuti definitivi per omessa impugnazione, sicché l'Amministrazione quale ente NE PA - UFFICIO SPECIALE AVVOCATURA, ente impositore, e l'Agenzia Riscossione hanno fornito la prova dell'avvenuta notificazione.
Nel merito, quanto all'avversa eccezione di omessa notifica degli atti prodromici, essa si appalesa infondata (vedi gli avvisi di accertamento notificati il 10/6/2023 dalla Regione Campania allegati alla sua produzione). La tassa si riferisce all'annualità 2017 e, pertanto, sulla base di quanto stabilito dalla citata normativa, l'attività di accertamento andava esercitata, con il primo atto, entro il corso del triennio successivo all'anno d'imposta e quindi entro il 31/12/2020 (Cfr. Corte di Cassazione Sez. Civile nn. 3658/97 e 6472/98). È evidente, pertanto, che la norma afferma in modo inequivoco che il termine di prescrizione si compie al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento (Cass., sez. VI, 10.8.2022, n.
24595). E nel caso concreto, per la tassa dovuta e non pagata dal ricorrente, l'avviso n. 734087184114 è stato notificato entro il suddetto termine, e non è stato impugnato nei 60 gg. successivi. Parimenti, (tenuto conto che la prescrizione della pretesa tributaria si compie di tre anni in tre anni) il successivo atto n. 734348961650 – anch'esso non impugnato – è stato notificato entro il triennio a seguire, ossia, entro il 31/12/2023, interrompendo nuovamente il termine di prescrizione del tributo. Sicché, in assenza di ricorso avverso l'accertamento, nessuna eccezione di merito può essere svolta in sede di ricorso contro un atto della riscossione emesso sulla base di un accertamento regolarmente notificato e non opposto.
La pretesa fiscale si è ormai consolidata, residuando la possibilità di impugnare l'atto della riscossione solo per vizi propri ex art.19, comma 3, del d.lgs. n. 546/92.
5 Per il pagamento della tassa auto, nella fattispecie concreta in esame, dalla documentazione che si deposita - accertamenti, cartoline di ritorno e/o ulteriore documentazione concernente la compiuta giacenza, ecc., per come anche illustrata ed esplicitata dalla Relazione dell'Ufficio tributi - si evince che l'Amministrazione regionale ha notificato all'indirizzo di residenza di parte ricorrente gli avvisi di accertamento e che tale avvisi sono divenuti definitivi per omessa impugnazione, sicché l'Amministrazione quale ente NE
PA - UFFICIO SPECIALE AVVOCATURA, ente impositore, e l'Agenzia Riscossione hanno fornito la prova dell'avvenuta notificazione. Dunque, giova rimarcare che il caso concreto rientra nell'ipotesi in cui gli avvisi accertamento sono stati notificati in perfetta osservanza del termine di prescrizione che è stabilito dal d.P.R. n. 39 del 1953 (Testo Unico delle tasse automobilistiche) e dall'art. 5, comma 52, del d.l. n. 953 del 1982, convertito con l. n. 53 del 1993 e s.m.i.
In base a tali norme nel caso di omesso o carente versamento della tassa automobilistica
“l'azione dell'amministrazione per il recupero delle tasse dovute si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
È evidente, pertanto, che la norma afferma in modo inequivoco che il termine di prescrizione si compie al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento (Cass., sez. VI, 10.8.2022, n. 24595). E nel caso concreto, per le tasse dovute e non pagate dal ricorrente gli avvisi sono stati notificati entro il suddetto termine, e non sono stati impugnati nei 60 gg. successivi.
È evidente, pertanto, che la norma afferma in modo inequivoco che il termine di prescrizione si compie al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento (v., da ultimo, Cass., sez. VI, 10.8.2022, n. 24595).
Si aggiunga poi che, a far data dal mese di marzo dell'anno 2020 è entrata in vigore la legislazione speciale sulla sospensione dei termini delle notifiche delle cartelle esattoriali, dei termini di prescrizione e di formazioni dei ruoli esattoriali, cui si rimanda. Ne consegue che nessuna prescrizione dei tributi in contestazione è maturata. Infatti il c.d. Decreto Italia, nonché il Decreto milleproroghe, in uno a tutta la legislazione dell'emergenza hanno sospeso, dal 9 Marzo 2021, i termini di prescrizione delle cartelle esattoriali: ne consegue che nessuna prescrizione è maturata.
6 Pertanto nemmeno l'eccezione di decadenza e prescrizione può trovare accoglimento.
Inoltre, tenuto conto della regolarità della notifica, si rileva che non sussiste alcun onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa tutte le volte in cui l'opponente si sia limitato a contestare di non aver ricevuto la cartella;
in tal caso resta preclusa anche la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti
(Cass. 10326/2014).
Da tanto discende che l'impugnativa in oggetto è inammissibile e infondata e resta precluso anche l'esame della questione della prescrizione successiva, pure eccepita dal ricorrente.
Il Giudice ritiene di aderire all'orientamento in base al quale l'inammissibilità preclude l'esame della cd. prescrizione successiva della cartella che, peraltro, non risulta chiaramente eccepita in questa sede.
Nel caso di specie la notifica della cartella è avvenuta ai sensi della speciale disciplina dettata dall'art. 26 del DPR 602/73, a mente del quale: “La notifica (della cartella esattoriale) può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”.
Al riguardo la Suprema Corte ha chiarito che: “ La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del D. P, R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio
Banca_1del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell' se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente” (Cass. civ. Sez. V, 27-05-2011, n. 11708, in CED Cassazione, 2011; conformi:
Cass. civ. Sez. V, 17-01-2013, n. 1091, in Fisco on line, 2013; Cass. civ. Sez. V, 19-09-2012,
n. 15746, in GT Riv. Giur. Trib., 2012, 12, 938).
7 In assenza di querela di falso, pertanto, le predette notifiche devono ritenersi regolarmente eseguite ed andate a buon fine.
Dette notifiche, oltre ad essere avvenute nel rispetto delle norme procedurali in materia di riscossione, hanno determinato in capo al contribuente la piena ed esauriente conoscenza delle indicazioni relative alla natura dei tributi, all'importo, all'oggetto della riscossione, alla autorità alla quale rivolgersi per eventuali contestazioni.
Alla luce dei rilievi che precedono sono infondate le eccezioni e deduzioni difensive proposte dalla parte ricorrente anche nella memoria difensiva depositata al PTT.
Le spese processuali seguono la soccombenza della parte ricorrente come liquidate in separato dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ciascun ufficio che liquida in Euro 300,00, oltre altri oneri se dovuti come per legge.
Così deciso in Napoli, in data 10 dicembre 2025.
Il Giudice Tributario Unico dott. Maurizio Stanziola
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