Articolo 3 della Legge 1 marzo 2006, n. 67
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21 marzo 2006
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6 ottobre 2011
Art. 3. (Tutela giurisdizionale) (( 1. I giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 sono regolati dall' articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 . )) ((1)) 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) . ((1)) 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) . ((1)) 4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) . ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
Entrata in vigore il 6 ottobre 2011
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