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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/10/2025, n. 3211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3211 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA- IV^ UNITA'
composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Iacone Presidente Rel.
Dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
Dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere riunita in camera di consiglio all'udienza del 30.09.2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 374/2024 di Ruolo Generale della Sezione Lavoro, vertente
TRA
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Annamaria Orefice ed Antonio Parte_1
Gallicchio, presso lo studio dei quali in Casoria (NA) alla via Carlo Verre nr.20 elettivamente domicilia, procure alla lite in atti,
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso Controparte_1 la sede sociale in Giuliano di Campania alla via Aniello Palumbo nr.136,
APPELLATA CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.03.2023, il – premesso di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze della società resistente in virtù di diversi contratti a tempo determinato versati in atti
– chiedeva la condanna della stessa al pagamento delle competenze di cui all'ultima busta paga del mese di gennaio 2023, ivi compreso il TFR maturato durante l'ultimo rapporto di lavoro, per la somma totale di € 1.892,85, oltre interessi e rivalutazione. Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
Esponeva, in particolare:
- che la società convenuta si occupava di lavori in edilizia, gestendo vari cantieri dislocati nella provincia di Napoli, prevalentemente presso soggetti privati;
- che tra le parti intercorreva un primo rapporto di lavoro a tempo determinato, instaurato per il periodo intercorrente tra il 06/06/2022 ed il 30/06/2022, prorogato alla scadenza sino al 31/07/2022;
- che, successivamente, le parti instauravano un secondo rapporto di lavoro a tempo determinato, per il periodo intercorrente tra il 03/10/2022 ed il 31/12/2022, prorogato alla scadenza sino al 31/01/2023. Il secondo rapporto di lavoro veniva instaurato in modalità full time, con inquadramento del ricorrente nel Livello 2 del CCNL di settore;
- che il rapporto di lavoro traeva origine dall'assunzione del con contratto di Pt_1 lavoro subordinato a tempo determinato, in modalità part – time (24 ore settimanali), stipulato per il periodo 16/11/2019 – 31/12/2019, prorogato alla scadenza sino al
30/06/2020, data in cui il rapporto medesimo cessava definitivamente.
- Per effetto di tale assunzione, il avrebbe dovuto espletare mansioni da Pt_1 conducente di autocarro, inquadrato nel Livello 3 del CCNL per le imprese di spedizione per 24 ore settimanali;
- che, nel corso dei predetti rapporti, il ricorrente prestava la propria attività lavorativa per orari di gran lunga esorbitanti le previsioni contrattuali, senza percepire le retribuzioni dovute in proprio favore, se parametrate qualitativamente e/o quantitativamente alle prestazioni rese.
- D'altro canto, rendeva le proprie prestazioni anche tra un contratto e l'altro, secondo le modalità della subordinazione, senza alcuna regolarizzazione del rapporto;
- ad ogni modo, per ragioni di economia processuale, il ricorrente limitava le proprie rivendicazioni alle retribuzioni non corrisposte dall'01/01/2023 alla cessazione nonché
a TFR ed ulteriori competenze di fine rapporto;
- in particolare, il ricorrente aveva diritto alla corresponsione in proprio favore dell'importo lordo pari ad € 1.892,85 a titolo di retribuzione gennaio 2023, TFR ed ulteriori competenze, così come quantificate nel cedolino paga aziendale “gennaio
2023”.
Pag. 2 di 5 - La mancata erogazione del predetto importo risultava indirettamente provata dall'estratto conto personale del ricorrente;
- che il rapporto di lavoro per cui è causa soggiace pacificamente alle previsioni del
“C.C.N.L. Edilizia Industria” (doc. 5); 9) con PEC del 17/02/2023, il ricorrente sollevava stragiudizialmente le proprie rivendicazioni, ma pur tuttavia invano;
Alla luce di quanto peraltro sinora considerato, il ricorrente aveva diritto alla corresponsione in proprio favore dell'importo lordo pari ad € 1.892,85 a titolo di retribuzione gennaio 2023,
TFR ed ulteriori competenze, così come quantificate nel cedolino paga aziendale “gennaio
2023”, ai sensi dell'art. 36 Cost., dell'art. 2099 c.c. e del “CCNL Edilizia Industria”, ovvero di quei diversi importi e/o per i diversi titoli che risulteranno di giustizia, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione di ciascun credito sino al soddisfo.
La società resistente, ritualmente evocata in giudizio, rimaneva contumace.
Il Tribunale, con sentenza n. 5241/2023, rigettava il ricorso per non aver il ricorrente assolto all'onere della prova gravante a suo carico. Nulla sulle spese.
Avverso la sentenza di prime cure , con ricorso depositato presso questa Corte in data
20.02.2024, propone appello il , lamentando che il giudice avrebbe errato nel Parte_1 ritenere non assolto l'onere probatorio in quanto, a suo dire, dirimente era la sottoscrizione
“per quietanza”, apposta dal lavoratore in calce alla busta paga di gennaio 2023, sulla base della quale agiva in giudizio.
In primo luogo, osserva l'appellante che non firmava la busta paga in corrispondenza della dicitura “firma per quietanza”, bensì – non a caso – nella “cella” posta in alto rispetto alla dicitura stessa, ciò equivalendo ad una sottoscrizione “per ricevuta” del documento contabile aziendale e non “per quietanza”.
L'istante poi evidenzia di aver prodotto, inoltre, il proprio estratto conto personale, dal quale si evinceva che in epoca successiva alla cessazione del rapporto – e quantomeno prima della proposizione del ricorso – la società aveva effettuato alcun pagamento in proprio favore. Ragion per cui, oltre alla busta paga, aveva introdotto ulteriori elementi istruttori a fondamento della propria domanda.
Si duole, dunque, di un'inammissibile inversione dell'onere della prova ad opera del primo giudicante trattandosi di un'ipotesi di omesso pagamento per cui doveva essere la società
Pag. 3 di 5 appellata a provare il pagamento ovvero a far leva sull'avvenuta sottoscrizione “per quietanza”.
Sostiene, quindi, che il documento contabile in esame non ha natura di quietanza, trattandosi di un documento “preconfezionato” su cui risulta “prestampata” la locuzione
“per quietanza”, conformemente all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in ambito giuslavoristico, solo la sottoscrizione apposta sui documenti fiscali relativi alla posizione di lavoratore subordinato costituisce quietanza degli importi indicati come corrisposti da parte del datore di lavoro ed assume il significato di accettazione del contenuto delle dichiarazioni fiscali.
Conclude per la riforma della impugnata sentenza e l'accoglimento delle pretese formulate nel ricorso introduttivo.
La società appellata non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 30.9.2025, all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva come da dispositivo in atti.
********
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia dell'appellata compagine sociale, ritualmente citata e non comparsa.
L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto.
In primo luogo, deve essere disattesa l'argomentazione del giudice di prime cure, secondo cui l'onere della prova della mancata percezione degli emolumenti del mese di gennaio
2023 ricadrebbe sull'istante e non già sulla convenuta, odierna appellata. Difatti nella produzione di parte si rinvengono alcune buste paga emesse dal datore di lavoro: alcune sono state sottoscritte per quietanza nell'apposito spazio predisposto;
altre , come quella del mese di gennaio 2023, sono state firmate “ per ricevuta”, per cui l'onere della prova incombe sul datore di lavoro ( cfr. Cass. sez. lav. Ordinanza nr.27749 del 03.12.2020); difatti le buste paga, ancorchè sottoscritte dal lavoratore costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna, ma non anche dell'effettivo pagamento, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore ( cfr.
Cass. sez. lav. Sentenza nr.13150 del 24.06.2016; Cass. sez. lav. Ordinanza nr.20392 del
21.07.2025; Cass. sez. lav. Ordinanza nr.10306 del 27.04.2018). E tale onere incombe sul datore di lavoro , in quanto la parte istante ha anche depositato sia il contratto di lavoro
Pag. 4 di 5 subordinato che il modello C2 storico, dal cui esame si evince la durata del rapporto di lavoro, come già allegata dal Pt_1
La parte appellata non si è costituita e non ha fornito la prova dell'avvenuto pagamento. Ne segue per l'effetto la riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento della proposta domanda.
Le spese di lite del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Infine si dà atto dell'errore materiale di digitazione : nel dispositivo di sentenza si è inserito per sbaglio la dizione “b) dichiara irripetibili le spese di lite del presente grado del giudizio”
e la dizione è cassata d'ufficio dal dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così decide: a) in accoglimento dell'appello, condanna al Controparte_2 pagamento in favore di di euro 1.892,85, con interessi legali e rivalutazione Parte_1 monetaria secondo Indici Istat dalla maturazione al saldo;
b) condanna l'appellata alla refusione delle spese di lite del doppio grado del giudizio, pari ad euro 510,00 per il primo grado ed euro 550,00 per il secondo grado, più rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, con distrazione.
Napoli, addì 30.09.2025
Il Presidente est.
Dott. Gennaro Iacone
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA- IV^ UNITA'
composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Iacone Presidente Rel.
Dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
Dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere riunita in camera di consiglio all'udienza del 30.09.2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 374/2024 di Ruolo Generale della Sezione Lavoro, vertente
TRA
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Annamaria Orefice ed Antonio Parte_1
Gallicchio, presso lo studio dei quali in Casoria (NA) alla via Carlo Verre nr.20 elettivamente domicilia, procure alla lite in atti,
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso Controparte_1 la sede sociale in Giuliano di Campania alla via Aniello Palumbo nr.136,
APPELLATA CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.03.2023, il – premesso di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze della società resistente in virtù di diversi contratti a tempo determinato versati in atti
– chiedeva la condanna della stessa al pagamento delle competenze di cui all'ultima busta paga del mese di gennaio 2023, ivi compreso il TFR maturato durante l'ultimo rapporto di lavoro, per la somma totale di € 1.892,85, oltre interessi e rivalutazione. Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
Esponeva, in particolare:
- che la società convenuta si occupava di lavori in edilizia, gestendo vari cantieri dislocati nella provincia di Napoli, prevalentemente presso soggetti privati;
- che tra le parti intercorreva un primo rapporto di lavoro a tempo determinato, instaurato per il periodo intercorrente tra il 06/06/2022 ed il 30/06/2022, prorogato alla scadenza sino al 31/07/2022;
- che, successivamente, le parti instauravano un secondo rapporto di lavoro a tempo determinato, per il periodo intercorrente tra il 03/10/2022 ed il 31/12/2022, prorogato alla scadenza sino al 31/01/2023. Il secondo rapporto di lavoro veniva instaurato in modalità full time, con inquadramento del ricorrente nel Livello 2 del CCNL di settore;
- che il rapporto di lavoro traeva origine dall'assunzione del con contratto di Pt_1 lavoro subordinato a tempo determinato, in modalità part – time (24 ore settimanali), stipulato per il periodo 16/11/2019 – 31/12/2019, prorogato alla scadenza sino al
30/06/2020, data in cui il rapporto medesimo cessava definitivamente.
- Per effetto di tale assunzione, il avrebbe dovuto espletare mansioni da Pt_1 conducente di autocarro, inquadrato nel Livello 3 del CCNL per le imprese di spedizione per 24 ore settimanali;
- che, nel corso dei predetti rapporti, il ricorrente prestava la propria attività lavorativa per orari di gran lunga esorbitanti le previsioni contrattuali, senza percepire le retribuzioni dovute in proprio favore, se parametrate qualitativamente e/o quantitativamente alle prestazioni rese.
- D'altro canto, rendeva le proprie prestazioni anche tra un contratto e l'altro, secondo le modalità della subordinazione, senza alcuna regolarizzazione del rapporto;
- ad ogni modo, per ragioni di economia processuale, il ricorrente limitava le proprie rivendicazioni alle retribuzioni non corrisposte dall'01/01/2023 alla cessazione nonché
a TFR ed ulteriori competenze di fine rapporto;
- in particolare, il ricorrente aveva diritto alla corresponsione in proprio favore dell'importo lordo pari ad € 1.892,85 a titolo di retribuzione gennaio 2023, TFR ed ulteriori competenze, così come quantificate nel cedolino paga aziendale “gennaio
2023”.
Pag. 2 di 5 - La mancata erogazione del predetto importo risultava indirettamente provata dall'estratto conto personale del ricorrente;
- che il rapporto di lavoro per cui è causa soggiace pacificamente alle previsioni del
“C.C.N.L. Edilizia Industria” (doc. 5); 9) con PEC del 17/02/2023, il ricorrente sollevava stragiudizialmente le proprie rivendicazioni, ma pur tuttavia invano;
Alla luce di quanto peraltro sinora considerato, il ricorrente aveva diritto alla corresponsione in proprio favore dell'importo lordo pari ad € 1.892,85 a titolo di retribuzione gennaio 2023,
TFR ed ulteriori competenze, così come quantificate nel cedolino paga aziendale “gennaio
2023”, ai sensi dell'art. 36 Cost., dell'art. 2099 c.c. e del “CCNL Edilizia Industria”, ovvero di quei diversi importi e/o per i diversi titoli che risulteranno di giustizia, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione di ciascun credito sino al soddisfo.
La società resistente, ritualmente evocata in giudizio, rimaneva contumace.
Il Tribunale, con sentenza n. 5241/2023, rigettava il ricorso per non aver il ricorrente assolto all'onere della prova gravante a suo carico. Nulla sulle spese.
Avverso la sentenza di prime cure , con ricorso depositato presso questa Corte in data
20.02.2024, propone appello il , lamentando che il giudice avrebbe errato nel Parte_1 ritenere non assolto l'onere probatorio in quanto, a suo dire, dirimente era la sottoscrizione
“per quietanza”, apposta dal lavoratore in calce alla busta paga di gennaio 2023, sulla base della quale agiva in giudizio.
In primo luogo, osserva l'appellante che non firmava la busta paga in corrispondenza della dicitura “firma per quietanza”, bensì – non a caso – nella “cella” posta in alto rispetto alla dicitura stessa, ciò equivalendo ad una sottoscrizione “per ricevuta” del documento contabile aziendale e non “per quietanza”.
L'istante poi evidenzia di aver prodotto, inoltre, il proprio estratto conto personale, dal quale si evinceva che in epoca successiva alla cessazione del rapporto – e quantomeno prima della proposizione del ricorso – la società aveva effettuato alcun pagamento in proprio favore. Ragion per cui, oltre alla busta paga, aveva introdotto ulteriori elementi istruttori a fondamento della propria domanda.
Si duole, dunque, di un'inammissibile inversione dell'onere della prova ad opera del primo giudicante trattandosi di un'ipotesi di omesso pagamento per cui doveva essere la società
Pag. 3 di 5 appellata a provare il pagamento ovvero a far leva sull'avvenuta sottoscrizione “per quietanza”.
Sostiene, quindi, che il documento contabile in esame non ha natura di quietanza, trattandosi di un documento “preconfezionato” su cui risulta “prestampata” la locuzione
“per quietanza”, conformemente all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in ambito giuslavoristico, solo la sottoscrizione apposta sui documenti fiscali relativi alla posizione di lavoratore subordinato costituisce quietanza degli importi indicati come corrisposti da parte del datore di lavoro ed assume il significato di accettazione del contenuto delle dichiarazioni fiscali.
Conclude per la riforma della impugnata sentenza e l'accoglimento delle pretese formulate nel ricorso introduttivo.
La società appellata non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 30.9.2025, all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva come da dispositivo in atti.
********
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia dell'appellata compagine sociale, ritualmente citata e non comparsa.
L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto.
In primo luogo, deve essere disattesa l'argomentazione del giudice di prime cure, secondo cui l'onere della prova della mancata percezione degli emolumenti del mese di gennaio
2023 ricadrebbe sull'istante e non già sulla convenuta, odierna appellata. Difatti nella produzione di parte si rinvengono alcune buste paga emesse dal datore di lavoro: alcune sono state sottoscritte per quietanza nell'apposito spazio predisposto;
altre , come quella del mese di gennaio 2023, sono state firmate “ per ricevuta”, per cui l'onere della prova incombe sul datore di lavoro ( cfr. Cass. sez. lav. Ordinanza nr.27749 del 03.12.2020); difatti le buste paga, ancorchè sottoscritte dal lavoratore costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna, ma non anche dell'effettivo pagamento, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore ( cfr.
Cass. sez. lav. Sentenza nr.13150 del 24.06.2016; Cass. sez. lav. Ordinanza nr.20392 del
21.07.2025; Cass. sez. lav. Ordinanza nr.10306 del 27.04.2018). E tale onere incombe sul datore di lavoro , in quanto la parte istante ha anche depositato sia il contratto di lavoro
Pag. 4 di 5 subordinato che il modello C2 storico, dal cui esame si evince la durata del rapporto di lavoro, come già allegata dal Pt_1
La parte appellata non si è costituita e non ha fornito la prova dell'avvenuto pagamento. Ne segue per l'effetto la riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento della proposta domanda.
Le spese di lite del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Infine si dà atto dell'errore materiale di digitazione : nel dispositivo di sentenza si è inserito per sbaglio la dizione “b) dichiara irripetibili le spese di lite del presente grado del giudizio”
e la dizione è cassata d'ufficio dal dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così decide: a) in accoglimento dell'appello, condanna al Controparte_2 pagamento in favore di di euro 1.892,85, con interessi legali e rivalutazione Parte_1 monetaria secondo Indici Istat dalla maturazione al saldo;
b) condanna l'appellata alla refusione delle spese di lite del doppio grado del giudizio, pari ad euro 510,00 per il primo grado ed euro 550,00 per il secondo grado, più rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, con distrazione.
Napoli, addì 30.09.2025
Il Presidente est.
Dott. Gennaro Iacone
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