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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/11/2025, n. 8538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8538 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26322/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovannina Riccardi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26322/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ALTERIO GIOVANNI Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA AVIERE MARIO PIROZZI, 22 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA presso il difensore avv. D'ALTERIO GIOVANNI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALLINARO MATTEO Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Via Daniele Pesenti 24022 ALZANO LOMBARDO presso il difensore avv. GALLINARO MATTEO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte opponente ha concluso come da note di precisazione depositate in data 2/7/2025 Parte opposta ha concluso come da note depositate in data 2/7/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Milano il Decreto Ingiuntivo n. 4784/2024 Rg CP_1
3901/2024 pubblicato in data 4/4/2024 ingiungente a il pagamento dell'importo di euro Parte_1
14.944,77 oltre interessi moratori per il mancato pagamento di n.6 fatture emesse per la somministrazione di energia nel corso degli anni 2022 e 2023
Il Decreto ingiuntivo veniva notificato a in data 7/6/2024 Parte_1 opponeva tempestivamente il suddetto decreto chiedendo la revoca dello stesso. Parte_1
Deduceva parte opponente l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto notificato tardivamente oltre i 60 gg previsti dalla legge
Deduceva l'incompetenza territoriale del giudice adito in quanto competente il Tribunale di Napoli
Nord nel cui circondario aveva sede parte opponente e ove era sorta l'obbligazione contrattuale e ove pagina 1 di 4 avveniva la sua esecuzione;
deduceva la vessatorietà della clausola del foro esclusivo , l'illiquidità e l'inesigibilità del credito;
deduceva , sul punto, la violazione del Codice del Consumo
Deduceva l'assenza di prova in merito all'allegato credito da parte di in quanto le fatture non CP_1 potevano costituire valida prova
Deduceva l'infondatezza del ricorso monitorio per l'assenza dei fatti storici costitutivi del presunto credito
Deduceva che la società non era inadempiente avendo pagato in parte le fatture in Parte_1 relazione alle somme non contestate e in linea con le fatture precedenti
Deduceva che, a fronte delle contestazioni delle fatture ,spetta al somministrante dare la prova del credito e dei consumi e che sussistevano gli estremi di una condanna ex art 96 cpc per lite temeraria
Si costituiva in causa la quale chiedeva la reiezione delle domande avverse con condanna CP_1 in ogni caso di al pagamento a favore di dell'importo di euro 14.944,77 o Parte_1 CP_1 della somma ritenuta di giustizia ,oltre interessi
Deduceva parte opposta che era intervenuto tra le parti un rapporto contrattuale iniziato in data 1/4/22 e terminato in data 21/6/23
Deduceva che le fatture emesse risultavano in linea con i dati ricevuti dal Distributore Locale
Deduceva che in pendenza del rapporto contrattuale il costo dell'energia, indicizzato per legge era progressivamente aumentato
Deduceva che il credito era stato riconosciuto e che vi era stata la richiesta di dilazione di pagamento
Deduceva che l'eccezione di incompetenza territoriale andava disattesa ex art 1182 e 20 cpc in quanto la vertenza riguardava un'obbligazione pecuniaria che doveva pagarsi al domicilio del creditore e che aveva la propria sede nel Circondario del Trib di Milano;
deduceva altresì la previsione della CP_1 competenza territoriale esclusiva del Tribunale di Milano nelle clausole delle condizioni generali di contratto richiamate in contratto e debitamente sottoscritte e che non poteva considerarsi Parte_1 soggetto consumatore
Deduceva la non contestazione del contratto e della somministrazione ricevuta e il riconoscimento del debito da parte dell'opponente
Deduceva che le fatture contenevano conguagli in linea con quanto comunicato dal Distributore Locale
e che ante causam non avevano trovato contestazione
***************
, attrice sostanziale ,ha svolto con rito monitorio un'azione contrattuale di adempimento CP_1 contro deducendo di essere creditrice di somme anche in residuo portate da n. 6 Parte_1 fatture emesse a seguito di somministrazione di energia nel corso degli anni 2022 e 2023
Parte opposta si è difesa eccependo la invalidità del decreto ingiuntivo in quanto emesso da giudice pagina 2 di 4 territorialmente incompetente e notificato oltre il termine di legge e di nulla dovere in quanto le fatture prodotte in sede monitoria non erano idonee a provare il credito e pure i consumi non risultavano provati .
Sull'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito
Si conferma definitivamente che l'eccezione va disattesa . Nel caso di specie non è applicabile il
Codice del Consumo avendo la somministrazione interessato un'attività commerciale
Inoltre l'eccezione risulta incompleta , non avendo parte opponente contestato il criterio di collegamento indicato nell'art 19 1 co ultima parte cpc (cass civ sent n. 20633/2018)
Sulla inefficacia del decreto ingiuntivo opposto
Il decreto ingiuntivo è stato notificato oltre il termine di 60 gg e quindi è divenuto inefficace ex art 644 cpc, ma la domanda di va vagliata nel presente giudizio in quanto conserva la sua CP_1 efficacia quale domanda giudiziale ( trib di Milano sex VIII sent del 14/10/12 – Trib di Reggio Emilia sent n.751/2018) con dovere del Giudice di vagliarla
Sulle pretese di CP_1
In diritto si osserva che il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento svolta da è prevista dal combinato disposto degli art 1218 e 2967 cc e CP_1 dal principio di vicinanza della prova in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare la fonte negoziale o legale dell'obbligazione di pagamento che intende inadempiuta;
fatto ciò spetta al debitore provare di avere correttamente adempiuto o altri fattori idonei a paralizzare la pretesa creditoria (cass civ ss uu 13533/2001)Tutto quanto precede va coordinato con il principio di contestazione specifica ex art 115 cpc in virtù di cui la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab oneri probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato
Ebbene innanzi tutto risulta non contestato il rapporto commerciale tra le odierne parti .
L'inadempimento di pagamento , in pendenza di contratto, risulta dalla richiesta di rateizzazione effettuata da parte opponente , rateizzazione che in seguito non ha adempiuto. La comunicazione di cui al doc 2 di parte opponente denominata “nota di riscontro” non può assurgere a contestazione in quanto troppo generica. avrebbe dovuto allegare , in specifico, i consumi che riteneva Parte_2 reali, ad es riportando periodiche letture del proprio contatore;
anzi avrebbe dovuto contestare , per tempo, un eventuale malfunzionamento dello stesso nel caso in cui avesse rilevato consumi anomali.
Il Gop accogliendo l'istanza di parte opposta ha disposto ex art 210 l'acquisizione dei dati relativi ai consumi rilevati dal Distributore Locale.
Parte opposta, in ottemperanza , ha richiesto al Distributore certificazione dei suddetti dati, dimettendoli in causa una volta ricevuti
La documentazione del Distributore risulta chiara indicando il periodo di rilievo e i dati rilevati.
Tale documentazione ha , peraltro, confermato la produzione n. 2 di parte opposta pagina 3 di 4 I dati del Distributore risultano in linea con i consumi espressi nelle fatture.
L'eccezione della inutilizzabilità della certificazione del Distributore in quanto depositata tardivamente rispetto al termine assegnato dal Gop deve essere disattesa
Infatti il termine dato dal Giudice ai sensi dell'art 210 cpc deve considerarsi ordinatorio.
L'inosservanza dello stesso non comporta l'inutilizzabilità ai fini probatori della relativa produzione documentale non potendosi ravvisare alcuna lesione del diritto di difesa, la quale, al contrario, è favorita dalla possibilità ,mediante l'intervento del Giudice , di veder versato in causa un documento di interesse della stessa (Trib di Milano sent 2164/2022- Cass civ n.11671/2014)
Anche l'allegazione che la documentazione proveniente dal Distributore non possa essere utilizzata in causa in quanto non asseverata non può trovare fondamento. La comunicazione del Distributore Locale che ha confermato i dati , peraltro, già allegati alla comparsa di costituzione e risposta deve ritenersi probante in quanto il Distributore è l'unico che può indicare i consumi rilevati. Per contestarne la valenza ,parte avversa avrebbe dovuto, semmai effettuare, per suo conto, la richiesta allo stesso
Distributore al fine di verificare , sulla base di quanto risposto , la difformità rispetto a quanto prodotto in causa .
Le pretese economiche di nei confronti di risultano fondate. CP_1 Parte_1
Ciò premesso il decreto ingiuntivo opposto risulta inefficace in quanto perento per notifica tardiva , ma andrà accolta nel merito la domanda di nella presente causa CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: DICHIARA L'INEFFICACIA
Del decreto ingiuntivo N.4784/2024 RG 3901/2024 del Tribunale di Milano non già dichiarato provvisoriamente esecutivo
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare a Parte_1 CP_1
-l'importo di euro 14.994, 77 oltre interessi moratori dalla scadenza delle singole fatture al saldo
- le spese di lite liquidate in euro 5000,00 omnia oltre a CPA 4% e iva di legge se dovuta
Milano, 10 novembre 2025
Il Gop
dott. Giovannina Riccardi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovannina Riccardi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26322/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ALTERIO GIOVANNI Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA AVIERE MARIO PIROZZI, 22 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA presso il difensore avv. D'ALTERIO GIOVANNI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALLINARO MATTEO Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Via Daniele Pesenti 24022 ALZANO LOMBARDO presso il difensore avv. GALLINARO MATTEO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte opponente ha concluso come da note di precisazione depositate in data 2/7/2025 Parte opposta ha concluso come da note depositate in data 2/7/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Milano il Decreto Ingiuntivo n. 4784/2024 Rg CP_1
3901/2024 pubblicato in data 4/4/2024 ingiungente a il pagamento dell'importo di euro Parte_1
14.944,77 oltre interessi moratori per il mancato pagamento di n.6 fatture emesse per la somministrazione di energia nel corso degli anni 2022 e 2023
Il Decreto ingiuntivo veniva notificato a in data 7/6/2024 Parte_1 opponeva tempestivamente il suddetto decreto chiedendo la revoca dello stesso. Parte_1
Deduceva parte opponente l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto notificato tardivamente oltre i 60 gg previsti dalla legge
Deduceva l'incompetenza territoriale del giudice adito in quanto competente il Tribunale di Napoli
Nord nel cui circondario aveva sede parte opponente e ove era sorta l'obbligazione contrattuale e ove pagina 1 di 4 avveniva la sua esecuzione;
deduceva la vessatorietà della clausola del foro esclusivo , l'illiquidità e l'inesigibilità del credito;
deduceva , sul punto, la violazione del Codice del Consumo
Deduceva l'assenza di prova in merito all'allegato credito da parte di in quanto le fatture non CP_1 potevano costituire valida prova
Deduceva l'infondatezza del ricorso monitorio per l'assenza dei fatti storici costitutivi del presunto credito
Deduceva che la società non era inadempiente avendo pagato in parte le fatture in Parte_1 relazione alle somme non contestate e in linea con le fatture precedenti
Deduceva che, a fronte delle contestazioni delle fatture ,spetta al somministrante dare la prova del credito e dei consumi e che sussistevano gli estremi di una condanna ex art 96 cpc per lite temeraria
Si costituiva in causa la quale chiedeva la reiezione delle domande avverse con condanna CP_1 in ogni caso di al pagamento a favore di dell'importo di euro 14.944,77 o Parte_1 CP_1 della somma ritenuta di giustizia ,oltre interessi
Deduceva parte opposta che era intervenuto tra le parti un rapporto contrattuale iniziato in data 1/4/22 e terminato in data 21/6/23
Deduceva che le fatture emesse risultavano in linea con i dati ricevuti dal Distributore Locale
Deduceva che in pendenza del rapporto contrattuale il costo dell'energia, indicizzato per legge era progressivamente aumentato
Deduceva che il credito era stato riconosciuto e che vi era stata la richiesta di dilazione di pagamento
Deduceva che l'eccezione di incompetenza territoriale andava disattesa ex art 1182 e 20 cpc in quanto la vertenza riguardava un'obbligazione pecuniaria che doveva pagarsi al domicilio del creditore e che aveva la propria sede nel Circondario del Trib di Milano;
deduceva altresì la previsione della CP_1 competenza territoriale esclusiva del Tribunale di Milano nelle clausole delle condizioni generali di contratto richiamate in contratto e debitamente sottoscritte e che non poteva considerarsi Parte_1 soggetto consumatore
Deduceva la non contestazione del contratto e della somministrazione ricevuta e il riconoscimento del debito da parte dell'opponente
Deduceva che le fatture contenevano conguagli in linea con quanto comunicato dal Distributore Locale
e che ante causam non avevano trovato contestazione
***************
, attrice sostanziale ,ha svolto con rito monitorio un'azione contrattuale di adempimento CP_1 contro deducendo di essere creditrice di somme anche in residuo portate da n. 6 Parte_1 fatture emesse a seguito di somministrazione di energia nel corso degli anni 2022 e 2023
Parte opposta si è difesa eccependo la invalidità del decreto ingiuntivo in quanto emesso da giudice pagina 2 di 4 territorialmente incompetente e notificato oltre il termine di legge e di nulla dovere in quanto le fatture prodotte in sede monitoria non erano idonee a provare il credito e pure i consumi non risultavano provati .
Sull'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito
Si conferma definitivamente che l'eccezione va disattesa . Nel caso di specie non è applicabile il
Codice del Consumo avendo la somministrazione interessato un'attività commerciale
Inoltre l'eccezione risulta incompleta , non avendo parte opponente contestato il criterio di collegamento indicato nell'art 19 1 co ultima parte cpc (cass civ sent n. 20633/2018)
Sulla inefficacia del decreto ingiuntivo opposto
Il decreto ingiuntivo è stato notificato oltre il termine di 60 gg e quindi è divenuto inefficace ex art 644 cpc, ma la domanda di va vagliata nel presente giudizio in quanto conserva la sua CP_1 efficacia quale domanda giudiziale ( trib di Milano sex VIII sent del 14/10/12 – Trib di Reggio Emilia sent n.751/2018) con dovere del Giudice di vagliarla
Sulle pretese di CP_1
In diritto si osserva che il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento svolta da è prevista dal combinato disposto degli art 1218 e 2967 cc e CP_1 dal principio di vicinanza della prova in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare la fonte negoziale o legale dell'obbligazione di pagamento che intende inadempiuta;
fatto ciò spetta al debitore provare di avere correttamente adempiuto o altri fattori idonei a paralizzare la pretesa creditoria (cass civ ss uu 13533/2001)Tutto quanto precede va coordinato con il principio di contestazione specifica ex art 115 cpc in virtù di cui la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab oneri probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato
Ebbene innanzi tutto risulta non contestato il rapporto commerciale tra le odierne parti .
L'inadempimento di pagamento , in pendenza di contratto, risulta dalla richiesta di rateizzazione effettuata da parte opponente , rateizzazione che in seguito non ha adempiuto. La comunicazione di cui al doc 2 di parte opponente denominata “nota di riscontro” non può assurgere a contestazione in quanto troppo generica. avrebbe dovuto allegare , in specifico, i consumi che riteneva Parte_2 reali, ad es riportando periodiche letture del proprio contatore;
anzi avrebbe dovuto contestare , per tempo, un eventuale malfunzionamento dello stesso nel caso in cui avesse rilevato consumi anomali.
Il Gop accogliendo l'istanza di parte opposta ha disposto ex art 210 l'acquisizione dei dati relativi ai consumi rilevati dal Distributore Locale.
Parte opposta, in ottemperanza , ha richiesto al Distributore certificazione dei suddetti dati, dimettendoli in causa una volta ricevuti
La documentazione del Distributore risulta chiara indicando il periodo di rilievo e i dati rilevati.
Tale documentazione ha , peraltro, confermato la produzione n. 2 di parte opposta pagina 3 di 4 I dati del Distributore risultano in linea con i consumi espressi nelle fatture.
L'eccezione della inutilizzabilità della certificazione del Distributore in quanto depositata tardivamente rispetto al termine assegnato dal Gop deve essere disattesa
Infatti il termine dato dal Giudice ai sensi dell'art 210 cpc deve considerarsi ordinatorio.
L'inosservanza dello stesso non comporta l'inutilizzabilità ai fini probatori della relativa produzione documentale non potendosi ravvisare alcuna lesione del diritto di difesa, la quale, al contrario, è favorita dalla possibilità ,mediante l'intervento del Giudice , di veder versato in causa un documento di interesse della stessa (Trib di Milano sent 2164/2022- Cass civ n.11671/2014)
Anche l'allegazione che la documentazione proveniente dal Distributore non possa essere utilizzata in causa in quanto non asseverata non può trovare fondamento. La comunicazione del Distributore Locale che ha confermato i dati , peraltro, già allegati alla comparsa di costituzione e risposta deve ritenersi probante in quanto il Distributore è l'unico che può indicare i consumi rilevati. Per contestarne la valenza ,parte avversa avrebbe dovuto, semmai effettuare, per suo conto, la richiesta allo stesso
Distributore al fine di verificare , sulla base di quanto risposto , la difformità rispetto a quanto prodotto in causa .
Le pretese economiche di nei confronti di risultano fondate. CP_1 Parte_1
Ciò premesso il decreto ingiuntivo opposto risulta inefficace in quanto perento per notifica tardiva , ma andrà accolta nel merito la domanda di nella presente causa CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: DICHIARA L'INEFFICACIA
Del decreto ingiuntivo N.4784/2024 RG 3901/2024 del Tribunale di Milano non già dichiarato provvisoriamente esecutivo
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare a Parte_1 CP_1
-l'importo di euro 14.994, 77 oltre interessi moratori dalla scadenza delle singole fatture al saldo
- le spese di lite liquidate in euro 5000,00 omnia oltre a CPA 4% e iva di legge se dovuta
Milano, 10 novembre 2025
Il Gop
dott. Giovannina Riccardi
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