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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 20/02/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3932/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3932/2024 promosso da:
nato il [...] a [...]; Parte_1
e
, nata il [...] ad [...]; Controparte_1
entrambi rappresentati, difesi e dom.ti da/presso avv. Fabrizia Gibiino in forza di procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE ex lege
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI:
“1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati e il SI. trasferirà la propria Parte_1
residenza altrove entro e non oltre il 30.09.2024;
2. La SI.ra resterà nella casa familiare che è integralmente di sua proprietà; Pt_2
3. Entrambi i coniugi sono pensionati ed economicamente autosufficienti;
il SI. per Pt_1
riequilibrare rapporti di debito/credito tra le parti cede – rectius: si impegna a cedere presso l'ufficio notarile già individuato – alla SInora il 50% degli immobili censiti al NCEU di Parte_3
Senigallia, catasto fabbricati:
- foglio 5 particella 776, Sub. 39, Cat. A/2, Classe 4, consistenza vani 6, piani 3 e 4, Via Adige n. 8,
- 1 - - foglio 5 particella 776, Sub. 27, Cat. C/6, Classe 6, consistenza 15 mq, piano S1, Via Adige n. 8;
4. Il SI. intestatario di n. 2 auto, compresa quella in dotazione esclusiva alla SI.ra , Pt_1 Pt_2
marca TOYOTA XA3, targata DL952CD, e si impegna - a richiesta della SInora - a trasferirne a lei la proprietà;
5. Le parti dichiarano di aver già regolato ogni altro rapporto economico tra loro esclusi quelli sopra menzionati, salvo un conto corrente cointestato che si impegnano a estinguere con l'omologa;
6. Le parti danno atto che le presenti disposizioni sono relative alla regolazione di rapporti tra coniugi e sono pertanto soggette alla disciplina ed alle specifiche agevolazioni fiscali previste per legge in materia”;
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e , che si sono sposati Parte_1 Controparte_1
ad EV (AN) il 18/09/1977, premesso che dal matrimonio sono nati due figli ( nato Persona_1
il 22/09/1984 e nato il [...]), entrambi maggiorenni ed economicamente Persona_2 autosufficienti e che nell'ultimo periodo sono insorti tra le parti contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, hanno chiesto la pronuncia della loro separazione
2. L'udienza di prima comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero il quale, in data 15/10/2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà di queste ultime di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono a escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, che hanno dichiarato di essere entrambi pensionate di avere adeguati redditi propri, ma prevendo, per riequilibrare i loro rapporti di debito-credito trasferimenti immobiliari e mobiliari da parte del Pt_1
in favore della . Pt_2
Nulla deve disporsi con riferimento ai figli della coppia, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
- 2 - 6. La definizione concordata del procedimento giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto Parte_1 Controparte_1
matrimonio ad EV (AN) il 18/09/1977, trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 28, parte II, serie A, Ufficio 1 dell'anno 1977; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EV (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3932/2024 promosso da:
nato il [...] a [...]; Parte_1
e
, nata il [...] ad [...]; Controparte_1
entrambi rappresentati, difesi e dom.ti da/presso avv. Fabrizia Gibiino in forza di procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE ex lege
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI:
“1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati e il SI. trasferirà la propria Parte_1
residenza altrove entro e non oltre il 30.09.2024;
2. La SI.ra resterà nella casa familiare che è integralmente di sua proprietà; Pt_2
3. Entrambi i coniugi sono pensionati ed economicamente autosufficienti;
il SI. per Pt_1
riequilibrare rapporti di debito/credito tra le parti cede – rectius: si impegna a cedere presso l'ufficio notarile già individuato – alla SInora il 50% degli immobili censiti al NCEU di Parte_3
Senigallia, catasto fabbricati:
- foglio 5 particella 776, Sub. 39, Cat. A/2, Classe 4, consistenza vani 6, piani 3 e 4, Via Adige n. 8,
- 1 - - foglio 5 particella 776, Sub. 27, Cat. C/6, Classe 6, consistenza 15 mq, piano S1, Via Adige n. 8;
4. Il SI. intestatario di n. 2 auto, compresa quella in dotazione esclusiva alla SI.ra , Pt_1 Pt_2
marca TOYOTA XA3, targata DL952CD, e si impegna - a richiesta della SInora - a trasferirne a lei la proprietà;
5. Le parti dichiarano di aver già regolato ogni altro rapporto economico tra loro esclusi quelli sopra menzionati, salvo un conto corrente cointestato che si impegnano a estinguere con l'omologa;
6. Le parti danno atto che le presenti disposizioni sono relative alla regolazione di rapporti tra coniugi e sono pertanto soggette alla disciplina ed alle specifiche agevolazioni fiscali previste per legge in materia”;
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e , che si sono sposati Parte_1 Controparte_1
ad EV (AN) il 18/09/1977, premesso che dal matrimonio sono nati due figli ( nato Persona_1
il 22/09/1984 e nato il [...]), entrambi maggiorenni ed economicamente Persona_2 autosufficienti e che nell'ultimo periodo sono insorti tra le parti contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, hanno chiesto la pronuncia della loro separazione
2. L'udienza di prima comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero il quale, in data 15/10/2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà di queste ultime di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono a escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, che hanno dichiarato di essere entrambi pensionate di avere adeguati redditi propri, ma prevendo, per riequilibrare i loro rapporti di debito-credito trasferimenti immobiliari e mobiliari da parte del Pt_1
in favore della . Pt_2
Nulla deve disporsi con riferimento ai figli della coppia, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
- 2 - 6. La definizione concordata del procedimento giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto Parte_1 Controparte_1
matrimonio ad EV (AN) il 18/09/1977, trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 28, parte II, serie A, Ufficio 1 dell'anno 1977; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EV (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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