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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/09/2025, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14762/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr.ssa Serafina Aceto Presidente
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 14762/2025 promosso da:
con il patrocinio dell'avv. Forgione Rino, in virtù di procura speciale in atti Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avv. Lana Cristina, in virtù di procura speciale in atti Parte_2 ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 4070/2019 del 16.09.2019 il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore.
Con ricorso congiuntamente depositato il 22/07/2025 e Parte_1 [...]
hanno chiesto al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio. Pt_2
***
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473 bis 4 c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in parziale modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio:
CONFERMA l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con residenza Per_1 anagrafica e dimora abituale presso la madre;
i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione mentre assumeranno congiuntamente le decisioni più importanti nell'interesse della figlia ed in particolare quelle relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa le questioni relativa alla figlia.
DISPONE che il padre possa incontrare liberamente la figlia previo gradimento da parte Per_1 della stessa anche in ragione dell'età.
DISPONE a carico del sig. – a decorrere dalla data del provvedimento di modifica Parte_2 delle condizioni di divorzio e fino al raggiungimento della piena indipendenza economica della figlia
- un contributo al mantenimento della figlia minore a versare alla sig.ra entro Per_1 Parte_1 e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese nella misura di euro 300,00 (euro trecento/00), somma rivalutabile annualmente in ragione dell'indice ISTAT oltre il 50% delle spese straordinarie della figlia quali spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, come da Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Torino sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c., con l'unica precisazione che i genitori ritengono sufficiente lo scambio di comunicazioni in punto spese da concordarsi e/o da documentarsi a mezzo di applicazioni telefoniche di messaggistica istantanea (ad es. whatsapp) e/o a mezzo mail in luogo dell'invio di raccomandate, ed, all'uopo, dichiarano di voler ricevere comunicazioni mail agli indirizzi per la sig.ra
, Parte_1 Email_1 Email_2
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico e universale (AUU) per figli a carico liquidato dall'INPS in ragione della vigente normativa in materia di sostegno economico alle famiglie, sarà di esclusiva spettanza della madre.
DÀ ATTO che il sig. si riconosce debitore nei confronti della sig.ra Parte_2 Parte_1 della somma di € 6.003,40 (seimilatre/40) pari agli importi dovuti e non versati a titolo di concorso al mantenimento della figlia ltre rivalutazione ISTAT come per legge e si impegna a versare Per_1 entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno 2025, in aggiunta al concorso al mantenimento sopra concordato l'ulteriore somma di € 180,00 (centottanta/00) fino a concorrenza dell'importo di cui è debitore. Il mancato versamento di due rate – anche non consecutive
– comporterà l'immediata decadenza dal beneficio del termine concesso in favore del sig. , Pt_2 con facoltà per la sig.ra di agire per quanto di residua spettanza, senza alcuna Parte_1 preventiva richiesta né formalità. In caso di cessione dell'immobile di cui è attualmente proprietario, il sig. estinguerà il dovuto in un'unica soluzione. Pt_2
DÀ ATTO che il sig. si impegna– a proprie cure e spese ed entro e non oltre il termine Parte_2 del 31.12.2025 – ad ottenere quietanza liberatoria definitiva nei confronti della sig.ra Parte_1 da parte dell'istituto bancario CR Asti in relazione al mutuo nr. 66-30085682 e così esimere la predetta da ogni obbligazione della stessa nei confronti del predetto istituto bancario. Qualora la sig.ra
- in qualità di garante del mutuo sopra indicato – sarà chiamata a far fronte ad esborsi Parte_1 e/o pagamenti avrà pieno diritto di ripetere nei confronti del sig. le somme che sarà costretta Pt_2 a versare, anche facendo ricorso ad azioni esecutive sull'immobile garantito. Le spese dell'atto notarile e/o qualunque altra necessaria per le predette incombenze rimarranno tutte a carico esclusivo del sig. . Parte_2 In caso di mancato adempimento da parte del sig. entro il termine previsto e considerato Parte_2 inderogabile nell'interesse comune di entrambi, le parti concordano che il sig. verserà Parte_2 in favore della sig.ra una penale pari ad € 50,00 (cinquanta) per ogni giorno di ritardo, Parte_1 riconoscendosi fin d'ora debitore.
DÀ ATTO che il sig. si impegna a ricostituire la somma di € 1.709,09 Parte_2 (millesettecentonove/09) presente alla data del 03.01.2023 sul libretto di deposito a risparmio nr. 02014/1400/00000161 (Banca Intesa San Paolo) intestato alla minore in misura di € Persona_2 150,00 (centocinquanta/00) mensili a decorrere dal giorno 5 (cinque) del mese di giugno 2025; il mancato versamento di due rate – anche non consecutive – comporterà l'immediata decadenza dal beneficio del termine concesso in favore della sig. con facoltà per la sig.ra Pt_2 Parte_1 di agire per quanto di residua spettanza, senza alcuna preventiva richiesta né formalità; in caso di cessione dell'immobile di cui è attualmente proprietario, il sig. estinguerà il dovuto in Pt_2 un'unica soluzione;
il sig. acconsente alla apertura di un libretto postale intestato alla figlia Pt_2 ove verranno depositate le somme sopradescritte e la cui gestione sarà affidata in modo Per_1 esclusivo alla sig.ra Pt_1
DÀ ATTO che entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi. In occasione della permanenza di resso il padre, quest'ultimo Per_1 si impegna ad evitare che avvengano alla presenza della figlia atti denigratori della figura materna.
DÀ ATTO del consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti con impegno a scambiarsi i documenti della minore in caso di necessità di ciascuno di essi.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 5.9.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr.ssa Serafina Aceto Presidente
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 14762/2025 promosso da:
con il patrocinio dell'avv. Forgione Rino, in virtù di procura speciale in atti Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avv. Lana Cristina, in virtù di procura speciale in atti Parte_2 ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 4070/2019 del 16.09.2019 il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore.
Con ricorso congiuntamente depositato il 22/07/2025 e Parte_1 [...]
hanno chiesto al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio. Pt_2
***
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473 bis 4 c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in parziale modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio:
CONFERMA l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con residenza Per_1 anagrafica e dimora abituale presso la madre;
i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione mentre assumeranno congiuntamente le decisioni più importanti nell'interesse della figlia ed in particolare quelle relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa le questioni relativa alla figlia.
DISPONE che il padre possa incontrare liberamente la figlia previo gradimento da parte Per_1 della stessa anche in ragione dell'età.
DISPONE a carico del sig. – a decorrere dalla data del provvedimento di modifica Parte_2 delle condizioni di divorzio e fino al raggiungimento della piena indipendenza economica della figlia
- un contributo al mantenimento della figlia minore a versare alla sig.ra entro Per_1 Parte_1 e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese nella misura di euro 300,00 (euro trecento/00), somma rivalutabile annualmente in ragione dell'indice ISTAT oltre il 50% delle spese straordinarie della figlia quali spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, come da Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Torino sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c., con l'unica precisazione che i genitori ritengono sufficiente lo scambio di comunicazioni in punto spese da concordarsi e/o da documentarsi a mezzo di applicazioni telefoniche di messaggistica istantanea (ad es. whatsapp) e/o a mezzo mail in luogo dell'invio di raccomandate, ed, all'uopo, dichiarano di voler ricevere comunicazioni mail agli indirizzi per la sig.ra
, Parte_1 Email_1 Email_2
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico e universale (AUU) per figli a carico liquidato dall'INPS in ragione della vigente normativa in materia di sostegno economico alle famiglie, sarà di esclusiva spettanza della madre.
DÀ ATTO che il sig. si riconosce debitore nei confronti della sig.ra Parte_2 Parte_1 della somma di € 6.003,40 (seimilatre/40) pari agli importi dovuti e non versati a titolo di concorso al mantenimento della figlia ltre rivalutazione ISTAT come per legge e si impegna a versare Per_1 entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno 2025, in aggiunta al concorso al mantenimento sopra concordato l'ulteriore somma di € 180,00 (centottanta/00) fino a concorrenza dell'importo di cui è debitore. Il mancato versamento di due rate – anche non consecutive
– comporterà l'immediata decadenza dal beneficio del termine concesso in favore del sig. , Pt_2 con facoltà per la sig.ra di agire per quanto di residua spettanza, senza alcuna Parte_1 preventiva richiesta né formalità. In caso di cessione dell'immobile di cui è attualmente proprietario, il sig. estinguerà il dovuto in un'unica soluzione. Pt_2
DÀ ATTO che il sig. si impegna– a proprie cure e spese ed entro e non oltre il termine Parte_2 del 31.12.2025 – ad ottenere quietanza liberatoria definitiva nei confronti della sig.ra Parte_1 da parte dell'istituto bancario CR Asti in relazione al mutuo nr. 66-30085682 e così esimere la predetta da ogni obbligazione della stessa nei confronti del predetto istituto bancario. Qualora la sig.ra
- in qualità di garante del mutuo sopra indicato – sarà chiamata a far fronte ad esborsi Parte_1 e/o pagamenti avrà pieno diritto di ripetere nei confronti del sig. le somme che sarà costretta Pt_2 a versare, anche facendo ricorso ad azioni esecutive sull'immobile garantito. Le spese dell'atto notarile e/o qualunque altra necessaria per le predette incombenze rimarranno tutte a carico esclusivo del sig. . Parte_2 In caso di mancato adempimento da parte del sig. entro il termine previsto e considerato Parte_2 inderogabile nell'interesse comune di entrambi, le parti concordano che il sig. verserà Parte_2 in favore della sig.ra una penale pari ad € 50,00 (cinquanta) per ogni giorno di ritardo, Parte_1 riconoscendosi fin d'ora debitore.
DÀ ATTO che il sig. si impegna a ricostituire la somma di € 1.709,09 Parte_2 (millesettecentonove/09) presente alla data del 03.01.2023 sul libretto di deposito a risparmio nr. 02014/1400/00000161 (Banca Intesa San Paolo) intestato alla minore in misura di € Persona_2 150,00 (centocinquanta/00) mensili a decorrere dal giorno 5 (cinque) del mese di giugno 2025; il mancato versamento di due rate – anche non consecutive – comporterà l'immediata decadenza dal beneficio del termine concesso in favore della sig. con facoltà per la sig.ra Pt_2 Parte_1 di agire per quanto di residua spettanza, senza alcuna preventiva richiesta né formalità; in caso di cessione dell'immobile di cui è attualmente proprietario, il sig. estinguerà il dovuto in Pt_2 un'unica soluzione;
il sig. acconsente alla apertura di un libretto postale intestato alla figlia Pt_2 ove verranno depositate le somme sopradescritte e la cui gestione sarà affidata in modo Per_1 esclusivo alla sig.ra Pt_1
DÀ ATTO che entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi. In occasione della permanenza di resso il padre, quest'ultimo Per_1 si impegna ad evitare che avvengano alla presenza della figlia atti denigratori della figura materna.
DÀ ATTO del consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti con impegno a scambiarsi i documenti della minore in caso di necessità di ciascuno di essi.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 5.9.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento