Articolo 119 della Legge 3 aprile 1958, n. 460
Articolo 118Articolo 120
Versione
23 maggio 1958
Art. 119.
I sottufficiali, che assumano la posizione di stato di sottufficiale in servizio permanente ai sensi dell'articolo 114, ed i quali, alla data di entrata, in vigore della presente legge, fruiscano di pensione vitalizia o di assegno rinnovabile di guerra da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 , sono sottoposti ad accertamenti sanitari e, se riconosciuti idonei, qualora siano in servizio alla data, predetta, continueranno a rimanervi, conservando il grado e l'anzianita' acquisita.
I sottufficiali di cui al comma primo, che non siano riconosciuti idonei, cessano dal servizio dalla data di entrata in vigore della presente legge, conservando il grado e l'anzianita' acquisita e sono collocati, a seconda dell'eta' e della idoneita' fisica, nella riserva o nel congedo assoluto, con l'applicazione delle norme di cui all'art. 29.
Entrata in vigore il 23 maggio 1958