Articolo 43 della Legge 14 luglio 1907, n. 562
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22 agosto 1907
Art. 43.

All' art. 28 della legge 2 agosto 1897, n. 382 , e' sostituito il seguente:

E' data facolta' al Governo del Re, e nei limiti stabiliti dall'articolo precedente, di concedere alle Provincie, ai Comuni, ai Consorzi di interessati ed anche ad una o piu' Societa' private, ove i primi non chieggano la concessione, o i Consorzi non si costituiscano entro un anno dalla pubblicazione dei progetti definitivi e dei capitolati di concessione, i lavori di costruzione, manutenzione ed esercizio dei bacini di irrigazione e relativi canali.

Lo Stato corrispondera' alle Provincie, ai Comuni, ai Consorzi costituiti, ed in assenza loro alle Societa', un canone annuo fisso e la riscossione dagli utenti del prezzo dell'acqua venduta, sia a scopo di irrigazione, sia per uso potabile, industriale e di forza motrice. Gli atti di concessione in base alle norme generali sancito dal regolamento, di cui al successivo art. 55, fisseranno il limite massimo del prezzo dell'acqua per gli scopi indicati e l'ammontare del canone per ciascun bacino.

La durata della concessione non potra' eccedere i 55 anni.

Entrata in vigore il 22 agosto 1907