Sentenza 24 ottobre 2007
Massime • 2
Ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale, è necessario e sufficiente che il fatto illecito configuri oggettivamente la lesione di diritti della persona penalmente e costituzionalmente protetti, anche se non possa essere accertata in concreto la colpa del soggetto agente, in quanto la riserva di legge di cui all'art. 2059 cod. civ. è da ritenersi rispettata anche alla stregua delle norme costituzionali che garantiscono protezione ai diritti della persona, ed in particolare al diritto alla salute ed all'integrità personale. (Nella specie, la S.C., in relazione alla pretesa risarcitoria del danno biologico azionata dal terzo trasportato di un motoveicolo nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, ha affermato il principio suesteso e cassato con rinvio la sentenza impugnata).
In caso di scontro tra veicoli, la persona trasportata a titolo di cortesia, per ottenere il risarcimento del danno extracontrattuale, può avvalersi della presunzione dettata dall'art. 2054 comma primo cod. civ. nei confronti del proprietario e del conducente dell'altro veicolo, salva l'azione di regresso di questi ultimi nei confronti del primo conducente ex. art. 2055 cod. civ. secondo le rispettive colpe, ove abbiano risarcito per intero il danno. (Nella specie, la S.C. ha affermato la responsabilità per l'intero danno nei confronti del trasportato danneggiato da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada, ed ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva fatto applicazione a favore del Fondo medesimo della presunzione di cui all'art. 2054 comma primo cod. civ. escludendone la responsabilità per metà del danno).
Commentari • 4
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La scelta di agire solo contro un corresponsabile non realizza una remissione tacita del debito nei confronti dell'altro conducente, nè una rinuncia alla solidarietà. Il fatto. La Corte di appello accoglieva parzialmente la domanda di una impresa assicuratrice, accertando una colpa concorrente e non esclusiva del suo assicurato, così riliquidando e diminuendo il risarcimento del trasportato, che veniva condannato alla restituzione parziale. Il trasportato ricorreva in Cassazione. La decisione. Dal testo della sentenza, pare emergere che il trasportato, anzicchè scegliere la facile azione contro il vettore (art. 141 d. lgs. 209/2005), abbia scelto l'azione contro l'altro conducente. …
Leggi di più… - 4. Incidente stradale, terzo trasportato, richiesta danni, esperibilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 gennaio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/10/2007, n. 22336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22336 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2007 |
Testo completo
22336 / 07 -3 REPUBBLICA ITALIANA ORIGINALE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Resp. civile ex art. 2054 c.c. - SEZIONE TERZA CIVILE Terzo trasportato - Ris. danni morali e biologici Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 30882/03 Dott. Michele VARRONE Presidente Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere Dott. Camillo FILADORO Consigliere Cron. 22336 Dott. Maurizio MASSERA Consigliere Rep. 4 Ud. 24/09/07 Dott. Raffaella LANZILLO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente contributo unificato S EN T EN ZA sul ricorso proposto da: AC DEBORA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA presso 10 studio dell'avvocato ROMOLO FLAMINIA 213, REBOA, che la difende, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE MASS UNIONE ricorrente Richiesta copia legale dal Sig. REBOA contro per diritti € 7.23... il 161102 ASSITALIA - LE ASSICURAZIONI D'ITALIA SPA, in persona IL CANCELLIERE del procuratore speciale dott. Sandro Limiti, elettivamente domiciliata in ROMA VIA EUSTACHIO MANFREDI 17, presso 10 studio dell'avvocato MAZZA' MARIO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente 2007 avverso la sentenza n. 4626/02 della Corte d'Appello di 1444 1 ROMA, terza sezione emessacivile, il 22/07/02, depositata il 19/12/02, R.G.4730/99; causa svolta nella pubblica udita la relazione della udienza del 24/09/07 dal Consigliere Dott.ssa Raffaella LANZILLO;
udito l'Avvocato Simone TRIVELLI (per delega Avv. Romolo REBOA); udito l'Avvocato Mario MAZZA' ; persona Sostituto Procuratore udito il P.M., in del Generale Dott. Carmelo SGROI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con atto notificato il 19.12.2003 alla s.p.a. Assi- talia, BO CC ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza 22 luglio-19 dicembre 2002 n. 4626 della Corte di appello di Roma, che ha accolto nei li- miti del 50% la domanda di risarcimento dei danni da essa proposta a seguito di un incidente stradale. Espone la ricorrente che in data 8.8.1992, mentre si trovava come trasportata a bordo del motociclo Yama- ha 50, condotto da Manolo Ramon Mazzilli, il motociclo era stato violentemente tamponato a tergo da una Fiat ND di colore chiaro, che si era data alla fuga, pri- ma che ne potesse essere identificata la targa. A se- guito dell'investimento, essa aveva riportato gravi le- 2 sioni, anche di carattere permanente. Aveva pertanto proposto davanti al Tribunale di Roma domanda di risar- cimento dei danni contro la s.p.a. Assitalia, quale im- presa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, chiedendo che venisse accertata la re- sponsabilità esclusiva dell'automobile investitrice. Nel contraddittorio con la convenuta, che ha resi- stito alla domanda, contestandone tutti i presupposti di fatto e di diritto, il Tribunale ha respinto la do- manda attrice. Su appello della CC, la Corte di appello - in parziale riforma della sentenza di primo grado ha ri- - tenuto effettivamente sussistente lo scontro ma, affer- mando di non poter ricostruire le modalità del fatto, ha sancito la pari responsabilità dei conducenti dei due automezzi coinvolti, in applicazione della presun- zione di cui all'art. 2054 cod. civ., ed ha liquidato in favore dell'appellante il 50% dei danni, nell'importo di € 80.096,00, respingendo la domanda di risarcimento dei danni morali. La CC ha proposto quattro motivi di ricorso contro la sentenza di appello, a cui ha opposto resi- stenza l'Assitalia con controricorso. Con la memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. la CC ha eccepito l'inammissibilità del con- 3 troricorso per tardività, essendo stato esso notificato solo il 17.11.2004, quasi un anno dopo la notifica del ricorso. Motivi della decisione Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità del controricorso, ai sensi dell'art. 370 cod. proc. civ., perché notificato tardivamente. I primi due motivi del ricorso vanno esaminati in- sieme, in quanto entrambi attengono all'accertamento della responsabilità del sinistro. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la viola- zione dell'art. 2054 cod. civ., nella parte in cui la Corte di appello le ha riconosciuto il diritto al ri- sarcimento dei danni solo nella misura del 50%, trascu- rando il fatto che essa, quale terza trasportata, ha il diritto di invocare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054, 1° comma, cod. civ., e pertanto di chiedere il risarcimento dell'intero danno ad ognuno caso di scon- dei responsabili del sinistro, anche nel tro fra veicoli. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la vio- lazione degli art. 2054, 2° comma, e 2043 cod. civ., 149 cod. strad.; 115, 116 e 345 cod. proc. civ., nonché l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto di 4 investitrice non poter addebitare all'automobile nonostante i l'intera responsabilità dell'incidente, numerosi elementi di prova acquisiti al giudizio. I due motivi sono fondati. E' fondato in diritto il primo motivo, in quanto come qualunque terzo, ha anche la persona trasportata, il diritto di agire contro ognuno dei soggetti a cui l'art. 2054 cod. civ. addebita la presunzione di re- dalla circolazione i danni arrecati sponsabilità per dei veicoli, ed è onere del convenuto fornire la prova liberatoria ed eventualmente dimostrare la responsabi- lità o la corresponsabilità altrui, per esimersi dagli addebiti (ferma restando, peraltro, la responsabilità caso di concorso, e il di- solidale per l'intero, nel ritto di agire in regresso nei confronti dei correspon- sabili: cfr., fra le altre, Cass. Civ., Sez. 3, 17 gen- naio 1997 n. 471). La Corte di appello, per contro, ha erroneamente applicato contro la CC la presunzione di pari re- sponsabilità per lo scontro fra veicoli, di cui comma, e ha dimezzato la somma ad es- all'art. 2054, 2° sa spettante in risarcimento dei danni, quasi che si trattasse di una delle parti dello scontro e non di un terzo incolpevole, qual è la persona trasportata. 1 nelle competenti sedi Né l'Assitalia ha sollevato 5 di merito la specifica eccezione di corresponsabilità - del conducente del ciclomotore, ex art. 2054, 2° comma, limitandosi a contestare genericamente l'intera esposi- tiva in fatto della danneggiata. la responsabilità Sotto alcun profilo, pertanto, investitrice nei dell'automobile con- del conducente fronti della CC poteva essere ridotta o dimezzata. omessa o insuf- Parimenti fondata è la censura di ficiente motivazione di cui al secondo motivo di ricor- So, avendo la Corte di appello dichiarato di non poter ricostruire il fatto senza prendere in esame alcuno de- gli elementi di prova acquisiti al giudizio, nè capi- toli di prova testimoniale appositamente dedotti dall'appellante a dimostrazione del suo assunto. che le precise modalità del Per poter affermare il giudicante è fatto non possono essere ricostruite, tenuto ad indicare, quanto meno sinteticamente, le ra- gioni per cui gli elementi probatori acquisiti al giu- dizio, ed ancor più quelli appositamente dedotti allo scopo, sono da ritenere irrilevanti. In accoglimento dei primi due motivi di ricorso, impugnata relativo pertanto, il capo della sentenza all'accertamento della responsabilità deve essere cas- Con il terzo motivo la ricorrente deduce la viola- sato. 6 zione dell'art. 2059 cod. civ. e l'omessa, insufficien- te o contraddittoria motivazione, nella parte in cui la Corte di appello le ha negato il risarcimento dei danni non patrimoniali per il fatto che non risulterebbe di- mostrata la colpa del soggetto investitore. Il motivo è fondato. Ai fini della risarcibilità dei danni non patrimo- niali, infatti, è necessario e sufficiente che il fatto illecito configuri oggettivamente la lesione di diritti della persona penalmente e costituzionalmente protetti, anche se non possa essere accertata in concreto la col- pa del soggetto agente, in quanto la riserva di legge di cui all'art. 2059 cod. civ. è da ritenere rispettata anche alla stregua delle norme costituzionali che ga- rantiscono protezione ai diritti della persona, ed in diritto alla salute ed all'integrità particolare al personale: diritti questi ultimi la cui tutela mediante indennizzo in denaro corrisponde a quella minima ipo- tizzabile nel rispetto dei valori costituzionali, come questa Corte ha più volte deciso (Cass. Civ. 31 maggio 2003 n. 7281, 7282, 7283 ed altre), con interpretazione avallata dalla Corte costituzionale (sentenza 11 luglio 2003 n. 233). Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la vio- lazione degli art. 32 Cost., 1223, 1226, 2043, 2056 e 7 insufficiente o 2059 cod. civ., nonché l'omessa, con- traddittoria motivazione, nella parte in cui la Corte di appello ha liquidato il danno biologico senza affat- to indicare i criteri in base ai quali ha proceduto al- la relativa quantificazione. Anche questo motivo è fondato. La liquidazione equitativa del danno 1 a cui è gio- coforza procedere, con riguardo a lesioni non traduci- bili in denaro sulla base di criteri rigorosamente og- gettivi non è e non può essere una liquidazione arbi- - traria. L'onere della motivazione in materia - anche con riguardo ai criteri di giudizio ricorrenti nella prassi giurisprudenziale (quali la liquidazione a punto, la liquidazione sulla base del triplo della pensione so- o diminuzioni della somma ciale, gli eventuali aumenti liquidata in relazione ai riflessi estetici, esisten- ziali, o attinenti alla vita di relazione, ecc.) - deve al fine di essere rispettato con particolare rigore, tendenzialmente pervenire a criteri di liquidazione omogenei e comunque oggettivamente controllabili. Nella specie, la Corte di appello ha pressoché i criteri adottati per omesso ogni motivazione circa pervenire a determinare il danno nella somma che ha ri- tenuto di dover liquidare, sicché la decisione appare 8 sostanzialmente arbitraria, in violazione dell'art. 5 cod. proc. civ. 1226 cod. civ. e dell'art. 360 n. La sentenza impugnata deve essere cassata, con rin- vio della causa ad altra sezione della Corte di appello di Roma, affinché decida la vertenza uniformandosi ai principi di diritto qui enunciati, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese anche della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezio- che deciderà anche ne della Corte di appello di Roma, sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2007 Il Consigliere rel. Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA Orgi 24.01.2007 IL CANCELLIERE 01 Innocenzo Battista CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 17-12-07 serie 4 al n. 51131 versate € 168.00 apposta in calce alla copia autentica +11. n°115-del 30/5/2002) 9