Ordinanza cautelare 1 agosto 2024
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 17/03/2025, n. 5458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5458 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05458/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07431/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7431 del 2024, proposto da CA MA in proprio e quale amministratore e legale rappresentate di Chora S.r.l., rappresentati e difesi dagli avvocati Marco Bellante, Luigi Ammirati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in OM, via dei Portoghesi, 12;
OM AP, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella De Fazio, con domicilio eletto presso il suo studio in OM, via del Tempio di Giove n. 21;
per l'annullamento
previa concessione di idonee misure cautelari
- della Determinazione Dirigenziale di OM AP Municipio OM I, Direzione Tecnica – E.Q Strade Ufficio manutenzione ordinaria strade, fognature e segnaletica stradale, rep. n. CA/1026/2024 e prot. n. CA/71296/2024 del 26/04/2024 (…);
- della nota prot. 79150 del 10.5.2024, con la quale è stata trasmessa all’esponente la ridetta D.D. CA/1026/2024;
- del verbale della conferenza di servizi del 12/2/2024 prot. CA/2024/24104 allegato alla detta D.D., ma trasmesso solo il successivo 26.6.2024, a seguito di istanza di accesso agli atti ex artt. 22 ss. L. 241/1990;
- del parere della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di OM - Ministero della Cultura acquisita prot. comunale CA/2024/2441 del 13/02/2024;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o comunque consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura e di OM AP;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025 la dott.ssa Annamaria Gigli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 8/7/2024 e depositato il 9/7/2024 parte ricorrente ha agito per l’annullamento degli atti in epigrafe con i quali veniva rigettata la sua istanza per l’autorizzazione all’installazione di una barriera parapedonale lungo il fronte della sua proprietà, come meglio descritto nella domanda del 31.5.2023 (v. all. 4 ricorrente).
A sostegno del ricorso ha dedotto il seguente motivo: eccesso di potere – sviamento – erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto – illogicità manifesta – travisamento – perplessità – motivazione apparente – difetto assoluto di motivazione.
Il Ministero della Cultura si è costituito il 11/07/2024; OM AP in data 15/07/2024, chiedendo di respingere il ricorso come da scritti difensivi in atti.
Alla camera di consiglio del 1/8/2024 è stata respinta la richiesta di tutela cautelare.
Alla udienza pubblica del 12/3/2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Parte ricorrente, affidandosi al predetto motivo di ricorso, censura il provvedimento impugnato di OM AP (v. all. 8 ricorrente) nella parte in cui ha fatto proprio il parere espresso in sede di conferenza di servizi dalla EN AP (v. verbale all. 6 ivi ), nonché quello analogo del Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di OM (v. all.7 ivi ), rigettando, per l’effetto, l’istanza predetta del ricorrente (all. 4 ivi ).
Le ragioni del diniego di autorizzazione, tuttavia, sono plurime e condivisibili sicché il motivo di ricorso è infondato.
Dapprima, le funzioni svolte dalla proposta installazione di una barriera parapedonale sono in realtà già assolte dalla presenza di segnali stradali idonei ad impedire la sosta nella strada interessata. Ed invero, come evidenziato nel parere negativo sopra menzionato, “ gli interventi proposti riguardano aree in cui risulta vigente il divieto di sosta/fermata ” (v. verbale all. 6 cit.).
La presenza di tale divieto consente, invero, di bilanciare correttamente l’interesse pubblico volto alla salvaguardia dei valori storico, architettonici e urbanistici dell’area de qua e l’interesse privato all’accesso alla proprietà interessata.
Al contempo, nel parere negativo citato si è evidenziato che “ le opere scaturiscono da esigenze non di natura pubblica ma finalizzate alla soluzione di esigenze puntuali ” (v. all. 6 cit), sicché non si ravvisa alcuna violazione dei principi di parità di trattamento rispetto alla diversa autorizzazione, accordata nel provvedimento gravato, per gli interventi necessari alla messa in sicurezza dell’accesso alla scuola dell’infanzia ivi indicata (v. all. 8 cit.). Il richiamo, invece, ad altri dissuasori presenti nel centro storico di OM non risulta utile stante la genericità della doglianza.
Infine, non si manifesta alcuna figura sintomatica dell’eccesso di potere nella motivazione del diniego ancorata alla necessità di “ non gravare il centro storico di OM, dichiarato dall'Unesco patrimonio dell'Umanità, di ulteriori manufatti che assolvano funzioni già ben specificate dalla disciplina di traffico vigente (divieto di sosta/fermata)”, essendo, per l’appunto, l’installazione di una barriera parapedonale un intervento certamente incidente sull’estetica e sul decoro urbano dei luoghi interessati, che deve essere limitato ai casi in cui è strettamente necessario anche alla luce di proporzionalità nella tutela degli interessi coinvolti.
Da ultimo, l’eventuale mancato rispetto del divieto predetto di sosta/fermata può essere censurata dal ricorrente mediante segnalazione alle autorità competenti per l’attivazione dei rispettivi poteri di vigilanza e sanzione, mentre costituirebbe, questo sì, una forma di travisamento dei fatti, ritenere che tale divieto non sia già presente sull’area interessata.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite anche in considerazione della natura tecnica della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OM nella udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
Annamaria Gigli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Gigli | Francesco Riccio |
IL SEGRETARIO