Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/01/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione Lavoro Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 15331/2023 del RG;
T R A
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Luigi Caricchio;
ricorrente
C O N T R O
in persona del suo Controparte_1
Presidente p.t., rappresentato e difeso come in atti;
resistente Fatto e diritto Parte ricorrente rappresentava che era stato accertato in capo alla ricorrente il requisito sanitario per percepire l'assegno mensile disciplinato dalla legge 118/71 dal 01.01.2018 con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (cfr. doc. in atti); che l' non aveva provveduto alla CP_1 liquidazione della prestazione assistenziale sostenendo che il riconoscimento dell'invalidità civile è successivo al compimento del 65° anno di età. Deduceva che la ricorrente alla data del riconoscimento del requisito sanitario aveva anni 65 e dieci mesi laddove la normativa vigente prevede che nel 2018 il requisito anagrafico per conseguire l'assegno sociale è di 66 anni e sette mesi. Chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei della prestazione dal CP_1
1.1.2018. Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
L'articolo 12, comma 12-bis, decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il requisito anagrafico di 65 anni previsto in materia di assegno sociale deve essere aggiornato con cadenza triennale, nella misura stabilita con decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. Per effetto del Decreto 6 dicembre 2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente ad oggetto: “Adeguamento dei requisiti di accesso al
1
“1. La pensione di inabilità di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e la pensione non reversibile di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, sono concesse, rispettivamente, ai mutilati ed invalidi civili ed ai sordomuti di età compresa fra il diciottesimo ed il sessantacinquesimo anno, fermi restando i requisiti e le condizioni previste dalla legislazione vigente.
2. Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, in sostituzione delle pensioni di cui al comma 1, nonché dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è corrisposta, da parte dell' la CP_1 pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854.” Ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335:
“6. Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale".” Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2018, per effetto delle disposizioni sopra citate, l'assegno mensile disciplinato dalla legge 30 marzo 1971, n. 118 è concesso agli invalidi civili ed ai sordomuti di età compresa fra diciotto anni e 66 anni e 7 mesi. Nel caso che ci occupa deve rilevarsi che alla data del 1.1.2018 la ricorrente non aveva ancora compiuto 66 anni e 7 mesi e pertanto sussiste il requisito anagrafico per fruire della prestazione assistenziale fino al compimento di 66 anni e 7 mesi.
Parte ricorrente ha fornito la prova del requisito sanitario per beneficiare della prestazione assistenziale (cfr. decreto di omologa in atti); ha inoltre prodotto documentazione attestante la sussistenza dei requisiti socio-economici di legge per l'accesso all'indicata prestazione.
Pertanto deve dichiararsi che la ricorrente ha diritto all'assegno mensile disciplinato dalla legge 118/71 dal 1.1.2018 fino al compimento di 66 anni e 7
2 mesi, con conseguente condanna dell' al pagamento dei ratei della CP_1 prestazione dal 1.1.2018 fino al compimento di 66 anni e 7 mesi, in quanto l'Istituto previdenziale non ha provato il pagamento.
Nel caso che ci occupa deve, infatti, applicarsi l'orientamento della Corte di legittimità secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Spettano altresì la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e gli interessi legali sugli importi rivalutati a decorrere, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi (cfr. Sez. U, Sentenza n. 10955 del 2002). In applicazione del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412 per i ratei di prestazione scaduti dopo il 31/12/91 l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza sicché vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-Dichiara che la ricorrente ha diritto all'assegno mensile disciplinato dalla legge 118/71 dal 1.1.2018 fino al compimento di 66 anni e 7 mesi;
-Condanna l' ad erogare a parte ricorrente la suddetta prestazione dal CP_1
1.1.2018 fino al compimento di 66 anni e 7 mesi, oltre agli interessi legali secondo quanto indicato in motivazione dalle scadenze dei singoli ratei al soddisfo;
-Condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, CP_1 liquidate in €1.150,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito. Così deciso il 22.01.2025
Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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