Sentenza 25 novembre 2024
Ordinanza cautelare 7 febbraio 2025
Decreto cautelare 26 aprile 2025
Rigetto
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 10/06/2025, n. 5014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5014 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 05014/2025REG.PROV.COLL.
N. 00336/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 336 del 2025, proposto da
AR AF di NT RU, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Pichierri ed Edoardo Polacco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Siracusa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 17912 del 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 il Cons. Elena Quadri e udito per l’appellante l’avvocato Stefano Pichierri.
Si dà atto che l'avvocato Siracusa ha depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
AR AF di NT RU ha impugnato il provvedimento prot n. CB/2021/0083843 del 28 luglio 2021 con cui Roma Capitale ha respinto la s.c.i.a. prot. CB/82758 presentata dalla ditta ricorrente di ampliamento dell’occupazione di suolo pubblico per emergenza da Covid 19 mediante la collocazione di una pedana in viale Ippocrate n. 10/12, classificata come viabilità principale.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il ricorso con sentenza n. 17912 del 2024, appellata da Miumar AF per i seguenti motivi di diritto:
I) violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del d.lgs n. 285 del 1992 (Codice della Strada);
II) omessa pronuncia su punto decisivo della controversia; eccesso di potere per difetto di istruttoria, anche sotto il profilo del favor normativo per le “Osp Covid”, e per violazione del “ Regolamento Viario e classifica funzionale delle strade urbane di Roma Capitale ”, di cui alla D.A.C. n. 21 del 16 aprile 2015;
III) omessa pronuncia su punto decisivo della controversia; illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto il profilo della carenza, contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione.
Si è costituita per resistere all’appello Roma Capitale.
Successivamente le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive difese.
All’udienza pubblica del 22 maggio 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Giunge in decisione l’appello proposto da AR AF di NT RU per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 17912 del 2024 che ha respinto il suo ricorso per l’annullamento del provvedimento prot n. CB/2021/0083843 del 28 luglio 2021 con cui Roma Capitale ha respinto la s.c.i.a. prot. CB/82758 presentata dalla ditta ricorrente di ampliamento dell’occupazione di suolo pubblico per emergenza da Covid 19 mediante la collocazione di una pedana in viale Ippocrate n. 10/12, classificata come viabilità principale.
Invero, la pretesa dell’istante interessa una strada (viale Ippocrate) che ricade nell'elenco della viabilità principale di cui all’annesso D, recante “Classifica funzionale della rete viaria comunale” alla d.A.C. n. 21/2015.
Con il primo motivo l’appellante deduce che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe viziata sul punto ove statuisce che: “ nelle zone qualificabili - al pari di viale Ippocrate - come viabilità principale, le occupazioni di suolo pubblico sono consentite solo sui marciapiedi e non sulla zona carrabile né sulle aree destinate a parcheggio ”, atteso che il terzo comma di cui all’art. 20 del Codice della Strada disporrebbe unicamente in ordine all’occupazione di “marciapiedi” e ai limiti entro cui è consentita detta OSP. L’appellante non mette in discussione la legittima adozione del Regolamento Viario e dell’Annesso D da parte di Roma Capitale, in cui sono elencate le strade elette a “viabilità principale”, ma contesta l’assunto per cui, da tale elezione, discenda un automatico diniego alla concedibilità di OSP su sede stradale/carreggiata, senza alcun riferimento alle valutazioni che, invero, proprio la norma nazionale prescriverebbe in caso di occupazioni su strade classificate sub lett. “E” e “F” del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992.
Con la seconda doglianza l’appellante deduce l’omessa pronuncia del Tar in relazione ai dedotti difetto di istruttoria e difetto di motivazione del provvedimento impugnato, anche sotto il profilo del favor normativo per le “Osp Covid”, in violazione del “Regolamento Viario e classifica funzionale delle strade urbane di Roma Capitale”. L’Amministrazione non avrebbe approfondito le indagini circa le caratteristiche della strada in questione né, tantomeno, il fatto che alcun rischio e/o intralcio avrebbe procurato la richiesta occupazione di suolo pubblico alla circolazione stradale, in violazione della delibera dell’Assemblea Capitolina n. 21 del 2021 che impone all’Amministrazione di procedere ad una istruttoria approfondita.
Con il terzo motivo di gravame l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza per aver disatteso la censura concernente il difetto di motivazione del provvedimento per l’omessa valutazione degli elementi fattuali decisivi ai fini della determinazione sul diniego di Roma Capitale. L’istanza di nuova o.s.p. emergenza covid-19 prot. CB/2021/82758 del 26/07/2021, presentata dalla ditta individuale “AR cafè di NT RU” presentava, infatti, la superficie osp posta su sede stradale, più precisamente collocata sul fronte esercizio al di sotto del marciapiede ed in sostituzione di posti auto e, dunque, senza intralcio per il traffico veicolare.
Invero, la normativa statale non escluderebbe l’occupazione di suolo pubblico anche al di fuori dei marciapiedi e quindi su sede stradale o carreggiata per particolari categorie di strade, come nel caso di specie.
L’appello è infondato, ritenendo il Collegio, nello scrutinio delle tre censure fra loro strettamente connesse, di riportarsi alla sentenza della sezione n. 8120 del primo settembre 2023, dalle cui conclusioni non vi è ragione di discostarsi, per le cui statuizioni: “ nelle zone qualificabili come viabilità principale, le occupazioni di suolo pubblico sono consentite solo sui marciapiedi e non sulla zona carrabile né sulle aree destinate a parcheggio ”.
Invero, come precisato dalla suddetta decisione, in attuazione dell’art. 181 del d.l. n. 34/2020, la D.A.C. n. 81/2020, al punto 7, prevede che il rilascio della concessione osp avviene comunque nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada, nonché di quelle derivanti da fonti normative nazionali e/o relative alla sicurezza della circolazione stradale, salvo deroghe introdotte dal D.L. 34/2020. Detto decreto legge non autorizza il rilascio della concessione sulle strade della viabilità principale, al di fuori dei marciapiedi.
Inoltre, ai sensi dell’art. 38 della D.A.C. n. 21/2021 (di adozione del “Piano Generale del Traffico Urbano” - P.G.T.U. di Roma Capitale), la concedibilità della OSP incontra il limite della sicurezza dettato al codice della strada (cfr. Cons. Stato, V, n. 1 settembre 2023, n. 8120, 8 gennaio 2024, n. 262 e 20 marzo 2024, n. 2728).
Come chiarito dalle circolari del Dipartimento Mobilità e Trasporti n. QG25387/2020 e QG10630/2021, con riferimento alla disciplina transitoria ed emergenziale in materia di occupazione di suolo pubblico (OSP) e di canone (COSAP) formulata con la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 81 del 06.07.2020 e con l'art. 25 “Normativa Transitoria COVID-19" della Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 4 del 22.01.2021, qualora siano richieste OSP COVID-19 in zone con parcheggio, comunque codificate, sulla viabilità principale, i Municipi dovranno considerare tali richieste inammissibili; invero, per le OSP commerciali, correlate ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, quale quella in questione, risulta applicabile il disposto del comma 3 dell’art. 20 del Codice della strada, di cui le prescrizioni adottate da Roma Capitale costituiscono corretta applicazione, che prevede che le stesse possano essere concesse sui soli marciapiedi.
L’elezione a viabilità principale operata dal PGTU è volta ad assicurare la sicurezza urbana nei centri abitati, perché operi il divieto alla OSP commerciale ed è pienamente coerente con le previsioni di cui all’art. 20, comma 3 del codice della strada, dettate per le occupazioni commerciali nei centri abitati con chioschi o installazioni e tavolini, le quali possono essere assentite sui marciapiedi, alle condizioni ivi dettate; le vie indicate nell’allegato D al citato P.G.T.U. di Roma Capitale sono tutte ascrivibili a viabilità principale.
Da ciò consegue che, ai sensi dell’art. 20 del Codice della strada, non derogato sul punto dalla normativa emergenziale, perché volta anch’essa a garantire la sicurezza della circolazione stradale e l’incolumità delle persone che usufruiscono delle OSP a servizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, non è consentito posizionare OSP al di fuori dei marciapiedi nelle strade classificate come viabilità principale, come viale Ippocrate, neppure in zone di parcheggio (nella specie, nell’area di sosta tariffata, come risulta dalla planimetria allegata alla s.c.i.a. di cui si lamenta il diniego, versata in atti ).
Invero “ come specificamente statuito da questo Consiglio, tale normativa non è derogabile dalla normativa emergenziale, in quanto relativa a profili attinenti alla sicurezza stradale, e in ogni caso non risulta derogata dal successivo art. 38 recante la “Normativa transitoria Covid-19”. Tale normativa, infatti, “si limita a prevedere una deroga agli “ulteriori criteri” previsti dall’art. 12, in linea con la precedente parte del comma 1, lett. c), riferita ai pareri preventivi obbligatori, ma non vale perciò a derogare il generale divieto di o.s.p. su strade a viabilità principale, correlato appunto a profili di sicurezza stradale, in combinazione col PGTU ” (Cons. Stato, V, 7 gennaio 2025, n. 83).
Legittimamente Roma Capitale ha, quindi, respinto la s.c.i.a. presentata dall’appellante, ai sensi dell’art. 4 quater , comma 2, del Regolamento COSAP.
Né rileva, nel caso di specie, l’art. 12, comma 2, del P.G.T.U. di Roma Capitale, di cui alla d.A.C. 21/2021, che ammette la concessione di OSP su strade di viabilità principale, oltre che “su marciapiedi”, “all’interno di aree riservate alla sosta delimitate con elementi fissi ed aventi accessi ed uscite ben definiti”, non avendo l’appellante “ fornito specifiche (e diverse) evidenze concrete al riguardo, sicché risulta corretta e in sé esaustiva la motivazione spesa nel provvedimento di diniego impugnato nel senso dell’inammissibilità della richiesta perché “sulla viabilità principale ””, come condivisibilmente statuito dalla sentenza impugnata.
Quanto alla nuova D.A.C. n. 118/2025, che consentirebbe in linea teorica la concessione di osp anche su strade a viabilità principale, la stessa non può avere efficacia retroattiva, rispetto al procedimento di cui trattasi, ma potrà essere oggetto eventualmente di una nuova istanza, nel rispetto di quanto da quest’ultima statuito.
Ed invero, la nuova deliberazione non è certamente idonea a sanare ex post una situazione di occupazione di suolo pubblico abusiva preesistente, ed è in ogni caso irrilevante nel caso di specie, atteso che si tratta di disciplina ordinaria e innovativa, non idonea a regolare una fattispecie soggetta a una diversa disciplina applicabile ratione temporis , oltretutto di natura emergenziale.
Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza appellata di reiezione del ricorso di primo grado.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata di reiezione del ricorso di primo grado.
Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti di Roma Capitale, che si liquidano in euro 3000, oltre ad oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere, Estensore
Marina Perrelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Quadri | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO