Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/04/2025, n. 1499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1499 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza dell'11.3.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7744/2023 R.G,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], residente a [...] in vico Giulio Natta n. 1, Parte_1
c.f. rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Antonio Cunsolo, presso il C.F._1
cui studio in Biancavilla (CT) Via G. Matteotti n. 20 è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. con sede in Roma, in persona del legale CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della Repubblica n. 26 - Avvocatura sede provinciale rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza per mandato generale alle liti n. rep. 37590 CP_1
del 23.01.2023, a rogito del Notaio di Roma;
Resistente Per_1
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.7.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, deducendo: 1) di aver svolto l'attività di operaio agricolo a tempo determinato alle dipendenze della con sede in Paternò, nell'anno 2020 (per Controparte_3
60 giornate), occupandosi della raccolta di prodotti agricoli in vari fondi siti in diversi Comuni della provincia di Catania;
2) di avere svolto l'attività lavorativa, con attrezzi del datore di lavoro, dalle 7:00 alle
14:30 con una pausa pranzo di un'ora, osservando precise direttive, in ordine ai terreni ove effettuare la raccolta, all'orario di lavoro, alle modalità di raccolta, impartite dai soci amministratori e sotto il loro controllo;
3) di avere avuto corrisposta la paga giornaliera di € 70,00; 4) che, in data 21/1/2023, ha ricevuto CP_ CP_ il provvedimento prot. 2100.19/12/2022.0790858 con il quale la Direzione Provinciale dell di
Catania ha modificato, ai fini delle assicurazioni obbligatorie e del conseguente riconoscimento delle tutele previdenziali ed assistenziali, l'elenco annuale di cui all'art. 12 del R.D. 1949/1940 a seguito del
6) che, essendo il provvedimento di disconoscimento ingiusto in quanto il ricorrente ha regolarmente lavorato alle dipendenze della nelle giornate lavorative immotivatamente annullate, in data Controparte_3
27/1/2023 ha proposto ricorso amministrativo, senza ricevere alcun riscontro.
Parte ricorrente, rilevando il difetto assoluto di motivazione, avendo solo appreso che a fondamento del CP_ provvedimento di disconoscimento delle giornate di lavoro in agricoltura l' ha posto un accertamento ispettivo effettuato nei confronti della la mancanza di prova dell'insussistenza del Controparte_3
CP_ rapporto di lavoro da parte dell' ed il travisamento dei fatti in ordine ai presupposti della cancellazione delle giornate lavorative, ha formulato le seguenti conclusioni: “1) previo annullamento o declaratoria di CP_ nullità o disapplicazione del provvedimento con il quale l' a modifica degli elenchi annuali di cui all'art.
12 del R.D. 1949/1940, ha disposto la cancellazione di n. 60 giornate lavorative in agricoltura prestate da
nell'anno 2020, dichiarare il diritto di quest'ultimo al riconoscimento e reinserimento delle Parte_1
medesime giornate lavorative negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza e a trattenere CP_ le somme già corrispostegli dall' a titolo di indennità di disoccupazione agricola e anf in relazione alla CP_ predetta annualità; 2) condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipante”. CP_ Costituitosi in giudizio, l ha chiesto di verificare l'inammissibilità del ricorso per essere il ricorrente decaduto dall'azione per il decorso del termine decadenziale di natura sostanziale di cui all'art. 22 D.L. n.
7/1970, conv. in L. n. 83/1970. Nel merito, ha evidenziato che la cancellazione delle giornate in agricoltura ha avuto luogo in esito al disconoscimento dei rapporti di lavoro denunciati da e per Controparte_3
effetto degli accertamenti ispettivi svolti nei confronti della stessa, sulla base della documentazione acquisita e delle dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso delle ispezioni, all'esito delle quali sono stati reputati non sussistenti i rapporti di lavoro, e pertanto disconosciuti, compreso quello del ricorrente.
Istruita la causa a mezzo produzioni documentali e non ammesse le richieste di prova orale in quanto genericamente formulate ed in parte irrilevanti, l'udienza dell'11.3.2025 è stata sostituita dal deposito telematico di note ex art. 127 ter c.p.c. e, alla luce delle conclusioni formulate come in atti, la causa viene decisa nei termini che seguono. CP_ Preliminarmente, va osservato che l' ha rilevato, in via ipotetica, una eventuale decadenza del ricorrente dall'azione giudiziale a mente dell'art. 22 del D.L. n. 7/1970, che nella specie non sussiste. L'art. 22 d.l. 3.2.1970, n. 7, convertito nella L. 11.3.1970 n. 83, prevede che "Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto, da cui derivi una lesione di diritti soggettivi,
l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza".
La Suprema Corte ha affermato che il termine di 120 giorni ha natura di decadenza sostanziale, così da non essere suscettibile di sanatoria L. n. 533 del 1973, ex art. 8 (fra tante, Cass. 21 aprile 2001 n. 5942, 8 novembre 2003 n. 16803, 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio 2005 n. 10393).
La Corte Costituzionale (sentenza n. 192 del 2005) ha ritenuto tale interpretazione non in contrasto con i precetti degli artt. 3 e 38 Cost., in base al rilievo che il sistema degli elenchi nominativi dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura è giustificato dalla obiettiva difficoltà di rilevamento della effettività della prestazione in un settore peculiare come quello agricolo, caratterizzato dall'essere l'attività lavorativa spesso discontinua e prestata in favore di una pluralità di diversi datori di lavoro nel corso dell'anno, così come è parimenti giustificata e ragionevole la previsione di un termine di decadenza per la contestazione dei provvedimenti di cancellazione o di non inclusione, in ragione di una oggettiva difficoltà di accertamento dei fatti. La previsione di termini decadenziali per contestare in sede giurisdizionale i provvedimenti di cancellazione o di mancata inclusione negli elenchi nominativi è giustificata dall'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto, avuto riguardo alla circostanza che l'atto di iscrizione costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali collegate al solo requisito assicurativo, quali l'indennità di malattia e di maternità, e titolo per l'accredito, in ciascun anno, dei contributi (corrispondenti al numero di giornate di iscrizione negli elenchi stessi), ciò che dà conto della irrilevanza, sul piano costituzionale, della lamentata disparità di trattamento anche rispetto ai lavoratori autonomi. Ancora infondata è stata ritenuta la censura relativa alla violazione dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, che era stata ravvisata nella circostanza che, essendo, nel caso dei dipendenti del settore agricolo, tutte le indennità e prestazioni considerate dalla invocata disposizione costituzionale subordinate alla iscrizione negli elenchi nominativi, la prevista decadenza dall'azione giudiziaria per la contestazione dei provvedimenti di cancellazione o di mancata inclusione in detti elenchi avrebbe impedito il godimento della tutela costituzionalmente garantita, avendo la Corte evidenziato che nella interpretazione della citata disposizione dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, è stato precisato che essa attiene all'adeguamento dei mezzi di carattere previdenziale alle esigenze di vita dell'interessato, piuttosto che alle modalità necessarie a conseguirli, a meno che esse non siano tali da comprometterne il conseguimento, ed ha ritenuto pienamente legittime le regole con cui, nel rispetto degli altri precetti costituzionali, viene condizionata l'insorgenza di tali diritti o di questi disciplinato l'esercizio (v. sentenze n.
345 del 1999, n. 71 del 1993, n. 203 del 1985, n. 33 del 1977, n. 33 del 1974 e n. 10 del 1970).
Ancora in ordine alla natura sostanziale della predetta decadenza, va richiamata la sentenza della Corte di
Cassazione n. 9622 del 12/5/2015: "Il D.L. n. 7 del 1970, art. 22 conv. nella L. n. 83 del 1970 dispone che contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del predetto decreto, l'interessato (sia esso il privato o l'ente gestore degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli) può proporre azione giudiziaria nel termine di 120 giorni dalla notifica ovvero dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza. La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che il termine di 120 giorni previsto dall'art. 22 legge citata ha natura di decadenza sostanziale (in quanto relativo al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo), così da non essere suscettibile di sanatoria ai sensi della L. n. 533 del 1973, art. 8 (fra tante, Cass. 1 ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass.,
10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio 2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092). Ha inoltre ritenuto che la decadenza, salvo il limite del giudicato interno, è rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ai sensi dell'art. 2969 c.c. riguardando una materia - come quella della iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli - sottratta alla disponibilità delle parti. Questa interpretazione è stata ritenuta dalla Corte costituzionale - con sentenza n. 192 del 2005, che ha modificato l'orientamento assunto dalla stessa Corte nella sentenza n. 88 del 1988 - non in contrasto con i precetti degli artt. 3 e 38
Cost., in base al rilievo che la previsione degli indicati termini decadenziali, per contestare in sede giurisdizionale i provvedimenti di iscrizione o di mancata iscrizione ovvero di cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, è giustificata dall'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione, avuto riguardo al fatto che essa costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali (quali l'indennità di malattia e di maternità) collegate al solo requisito assicurativo e titolo per l'accredito, in ciascun anno, dei contributi (corrispondenti al numero di giornate risultanti dagli elenchi stessi) (in tal senso, Cass., 13092/2009, cit.; cfr. sulla rilevabilità d'ufficio della decadenza D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47 Cass., 9 settembre 2011, n. 18528)….".
Il riferimento fatto dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai "provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto" deve essere inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto dei previsti gravami amministrativi, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso aperto su ricorso dell'interessato ai sensi del D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 (Cass. civ. Sez. L. n. 813/2007, Cass. civ. sez. L. 5/6/2009 n. 13092, Cass. civ. Sez. lavoro,
19/7/2011, n. 15785). Per questo secondo caso viene in considerazione la disposizione del D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11, la quale, modificando la disciplina posta dal citato D.L. n. 7 del 1970, art. 17 - che assegnava alla mancata decisione del ricorso nei prescritti termini valore di accoglimento del ricorso medesimo - attribuisce al silenzio dell'autorità preposta valore di provvedimento di rigetto. In conformità all'art.11 del Decreto
Legislativo 11 agosto 1993 ("concernente la razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi"): "Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipi familiari e piccolo coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede SCAU possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”. È appena il caso di evidenziare che l'art.19 della legge 23 dicembre 1994, n.724, ha soppresso il Servizio per i contributi unificati (SCAU) a decorrere dal 01 luglio 1995 ed ha trasferito le sue CP_ funzioni ed il suo personale all' ed all'INAIL, secondo le rispettive competenze. In estrema sintesi il lavoratore agricolo avverso ogni provvedimento lesivo dei propri diritti previdenziali (accertamento negativo dei versamenti contributivi, mancata iscrizione nel relativo elenco ovvero cancellazione dallo stesso) ha la possibilità di rivolgersi prima alla competente autorità amministrativa (inizialmente SCAU ed CP_ oggi ed in caso di esito negativo, decorsi ulteriori centoventi giorni dal provvedimento di diniego o dall'inutile decorso del termine ultimo per la definizione dell'iter procedurale, può adire l'autorità giudiziaria. La Suprema Corte (Sez. Lav., 16/01/2007, n. 813) ha poi chiarito che in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dall'art. 11 del d.lgs. n. 375 del 1993 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto "ex lege" dall'interessato, al verificarsi della descritta evenienza. Inoltre: "In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza"(Cass. civile, sez. VI,
27/12/2011, n. 29070).
Nel primo caso, invece, l'azione giudiziaria dovrà essere esercitata nei 120 giorni successivi alla scadenza del termine (30 giorni) stabilito dal D.Lgs. n. 375/1993, art. 11 per la presentazione del primo dei due previsti ricorsi amministrativi.
Nella specie, parte ricorrente, a seguito del disconoscimento delle giornate di lavoro per l'anno sopra indicato, comunicatogli il 21.1.2023, ha proposto ricorso amministrativo il 27.1.2023 (v. produzione del ricorrente), cui non risulta essere stato dato riscontro, per cui è dalla scadenza dei 90 giorni decorrenti dal
27.1.2023 che ha preso a decorrere il termine di 120 giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria.
Pertanto, il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato tempestivamente depositato.
Sempre in via preliminare, deve evidenziarsi, come già precisato nei precedenti di questo Ufficio, che nessun legittimo e particolare affidamento può fondarsi sulla iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli;
tale iscrizione, infatti, rappresenta un atto a contenuto vincolato, che consegue automaticamente alla presentazione delle dichiarazioni trimestrali rese dai datori di lavoro attraverso i modelli DMAG/unico e simili.
Né può ritenersi applicabile alla fattispecie il limite temporale di cui all'art. 1 co. 136 L. 311/2004, riguardando esso i provvedimenti amministrativi espressione di potestà discrezionale (ancorché tecnica) della P.A., emanati a seguito di apposita ponderazione da parte dell'amministrazione, che costituiscono atti presupposti di rapporti contrattuali o convenzionali stipulati dalla P.A. con soggetti privati (ad es., provvedimenti di aggiudicazione di appalti, etc.), mentre l'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli costituisce atto vincolato dell' , che sorge a seguito della mera proposizione della dichiarazione del CP_2
datore di lavoro e che, in ogni modo, non dà luogo ad alcuno specifico rapporto od obbligo contrattuale o convenzionale da cui scaturiscano diritti soggettivi perfetti, tanto è vero che la mera iscrizione non costituisce elemento sufficiente ai fini del riconoscimento delle prestazioni previdenziali (v. Cass.
9004/2003).
Quanto alla lamentata omessa motivazione del provvedimento impugnato, giova rilevare che l'emissione del provvedimento di disconoscimento costituisce una facoltà riconosciuta dall'ordinamento all' CP_2 non soggetta agli oneri motivazionali di cui alla l. n. 241/1990, risultando, peraltro, l'atto di disconoscimento sufficientemente articolato allo scopo di consentire il diritto di difesa del destinatario sul quale grava l'onere di dimostrare la sussistenza degli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato.
Come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei CP_ lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass., civ. sez. lav., 12.6.2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19.5.2003 n. 7845).
Tali principi sono stati ribaditi da Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877, secondo cui: “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del
1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”.
Pertanto, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura, occorre che l'attore provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento, dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura
è pienamente e direttamente riconducibile al “tipo” legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975).
Ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, è necessario che la stessa provi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quantomeno i c.d. elementi sintomatici della medesima, non essendo a tal fine sufficiente la mera generica prova di avere svolto attività lavorativa “alle dipendenze” di una determinata azienda o l'indicazione del numero di giorni lavorati o delle ore lavorate, posto che tali elementi - specialmente per periodi di lavoro non continuativi - non sono determinanti per sostenere, anche ove risultino provati, l'effettiva natura subordinata del rapporto.
La Suprema Corte ha ribadito tali principi, affermando che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli adempie a una mera funzione ricognitiva della corrispondente situazione soggettiva e CP_ di agevolazione probatoria. Funzione che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca
l'esistenza del rapporto di lavoro” (Cass., sez. lav., 2.12.2022, n. 35548).
In caso di contestazione da parte dell' , incombe sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la CP_2
durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto d'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli a tempo determinato (Cass., sez. lav., 16 maggio 2018, n. 12001, in linea con Cass., S.U.,
26 ottobre 2000, n. 1133; di recente, la già richiamata sentenza n. 37971 del 2022, punto 17)” (v. Cass.
2.2.2023, n. 3129).
Nella specie, il ricorso è generico, avendo parte ricorrente allegato in termini non specificamente definiti i caratteri tipici della subordinazione ovvero degli elementi, c.d. “sintomatici”, che consentano quantomeno di presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto (ad es. l'eventuale sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro in caso di mancata osservanza degli stessi, l'assenza di autonomia organizzativa del prestatore, ecc.).
Parte ricorrente ha solo affermato, e ciò è insufficiente, di avere svolto un certo numero di giornate di lavoro -peraltro indicate in cifra cumulativa, senza precisazione alcuna in ordine ai giorni di effettiva prestazione, facendo riferimento ad un arco temporale comprensivo di diversi mesi- assumendo di essere stato tenuto a rispettare gli ordini impartiti dai soci amministratori, di aver lavorato in luoghi non precisamente individuati, di essere stato retribuito in misura pari a circa € 70,00 al giorno.
Tali carenze già giustificherebbero la reiezione della domanda attorea, dovendo il thema decidendum della controversia essere individuato, in ragione delle prescrizioni di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite.
Né si sarebbe potuto dare ingresso alla prova testimoniale dedotta da parte ricorrente in quanto i capitoli di prova sono stati formulati in termini generici, mentre, specialmente a fronte di risultanze incompatibili con gli assunti attorei, quali quelle che sono emerse all'esito della attività ispettiva, sarebbero stati necessari riferimenti maggiormente circostanziati. Non sono tali l'avere dedotto di avere espletato complessivamente un certo numero di giornate di lavoro nell'anno in discussione;
l'avere affermato di avere eseguito le direttive dei soci amministratori;
l'avere lavorato su terreni la cui ubicazione, nel territorio della provincia di Catania, secondo quanto prospettato nella parte espositiva del ricorso, non è stata indicata.
La subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione. L'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale (v. Cass., sez. lav., 9/3/2009 n. 5645).
Pertanto, ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, appare necessario che la stessa provi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima.
Non è dunque sufficiente a tale fine la mera generica prova di avere svolto attività lavorativa “alle dipendenze” di una determinata azienda o l'indicazione del numero di giorni complessivamente lavorati in un arco temporale di diversi mesi o delle ore lavorate, posto che tali elementi - specialmente per periodi di lavoro brevi - non appaiono determinanti per sostenere, anche ove risultino provati, l'effettiva natura subordinata del rapporto.
Peraltro, laddove, come nella specie, all'esito dell'ispezione cui è stata sottoposta la società pretesa datrice di lavoro, emergano elementi di dubbio in ordine al rapporto di lavoro, la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, ha scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro, per assenza dei requisiti tipici della subordinazione o per ritenuta insussistenza dello stesso, laddove venga appunto contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario
(cfr. tra le tante, Cass. 10529/1996, nonché Cass. 9290/2000).
Pertanto, la documentazione prodotta dal ricorrente a fondamento dell'esistenza del rapporto di lavoro non costituisce prova idonea, essendo di formazione unilaterale e di dubbia veridicità all'esito di quanto accertato in sede ispettiva, tenuto conto che, nelle controversie previdenziali attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro, la prova dell'effettività del rapporto non può essere desunta dalla documentazione predetta, alla quale non può riconoscersi rilevanza probatoria. Sotto altro aspetto, va osservato che la circostanza per cui, nel verbale di accertamento, gli ispettori CP_ abbiano dichiarato che “parte dei lavoratori denunciati all' sono stati effettivamente impiegati in diverse attività bracciantili ed hanno regolarmente effettuato prestazioni lavorative in qualità di lavoratori dipendenti subordinati in agricoltura in favore dell'effettivo datore di lavoro che è individuato in
[...]
, nato a [...], il [...] e residente in [...], VIA TACITO, N. 38; Codice Per_2
fiscale: non implica l'illegittimità della disposta cancellazione delle 60 giornate C.F._2
lavorative che il ricorrente assume avere prestato alle dipendenze della . CP_3
CP_ Invero, non solo non risulta incluso nell'elenco dei predetti lavoratori (prodotto dall' Parte_1
in allegato alle note del 10.3.2025), ma anche laddove fosse incluso, ciò sarebbe irrilevante, comprovando soltanto che il ricorrente ha svolto attività lavorativa alle dipendenze di un soggetto giuridico terzo (
[...]
), ma non un rapporto di lavoro alle dipendenze di cui si riferiscono Per_2 Controparte_3
le giornate lavorative disconosciute oggetto del giudizio.
Per quanto sopra esposto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m.
n. 147/2022, seguono la soccombenza, rilevandosi che non opera il regime di esenzione dal pagamento delle spese di lite di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.: “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile
a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli)” (Cass. n. 166762020; Cass. n. 37973/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
CP_ condanna parte ricorrente a rifondere all' le spese di lite, che si liquidano in € 3.291,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA.
Catania, 4.4.2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi