CASS
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2025, n. 37182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37182 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - TO TI CC - 21/10/2025 R.G.N. 32241/2025 ND RI ANDRONIO SENTENZA Sul ricorso presentato da: FR CA, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 25/03/2025 della Corte di appello di Lecce, Sez. Staccata di Taranto, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Cons. Alberto Galanti;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce, Sez. Staccata di Taranto, provvedendo sulla impugnazione proposta da CA FR nei confronti della sentenza del GUP presso il Tribunale di Taranto del 17/07/2024, accoglieva la richiesta di concordato ex art. 599-bis c.p.p. avanzata dallo stesso e, riqualificato il fatto come art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, rideterminava la pena in anni 3 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa.
2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando vizio di motivazione in relazione alla riqualificazione del fatto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti.
2. Ed infatti, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, e stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato in tema di concordato in appello (Sezione 7, Ord. n. 16788 del 6/04/2022), è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza Penale Sent. Sez. 3 Num. 37182 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: TI TO Data Udienza: 21/10/2025 emessa ex art. 599-bis c.p.p. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati – quali, per restare al caso che qui occupa, quelli relativi alla sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti - o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (Sez. 2, ord. n. 30990 del 1° giugno 2018, Gueli, Rv. 272969). In altra condivisibile pronuncia si è ribadito che «è inammissibile il ricorso per cassazione volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con la sola eccezione dell'irrogazione di una pena illegale» (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01).
3. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso, che ha ad oggetto motivi non consentiti dalla legge. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 21/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente TO TI VITO DI NICOLA 2
udita la relazione svolta dal Cons. Alberto Galanti;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce, Sez. Staccata di Taranto, provvedendo sulla impugnazione proposta da CA FR nei confronti della sentenza del GUP presso il Tribunale di Taranto del 17/07/2024, accoglieva la richiesta di concordato ex art. 599-bis c.p.p. avanzata dallo stesso e, riqualificato il fatto come art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, rideterminava la pena in anni 3 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa.
2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando vizio di motivazione in relazione alla riqualificazione del fatto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti.
2. Ed infatti, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, e stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato in tema di concordato in appello (Sezione 7, Ord. n. 16788 del 6/04/2022), è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza Penale Sent. Sez. 3 Num. 37182 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: TI TO Data Udienza: 21/10/2025 emessa ex art. 599-bis c.p.p. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati – quali, per restare al caso che qui occupa, quelli relativi alla sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti - o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (Sez. 2, ord. n. 30990 del 1° giugno 2018, Gueli, Rv. 272969). In altra condivisibile pronuncia si è ribadito che «è inammissibile il ricorso per cassazione volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con la sola eccezione dell'irrogazione di una pena illegale» (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01).
3. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso, che ha ad oggetto motivi non consentiti dalla legge. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 21/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente TO TI VITO DI NICOLA 2