Sentenza breve 30 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza breve 30/09/2022, n. 1498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1498 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/09/2022
N. 01498/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00857/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 857 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Milli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura Brindisi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previo provvedimento cautelare di sospensiva,
del decreto di D.A.SPO. -OMISSIS-Div Anticrim. emesso in data 23.05.2022 dal Questore di Brindisi, nei confronti del ricorrente, nel quale “ …..si ordina per anni due il divieto di accedere a tutti gli impianti sportivi italiani ove si svolgono incontri di calcio, sia amichevoli che di campionato, sia in ambito nazionale che nei paesi U.E. della Nazionale Italiana di Calcio anche in tornei fuori nazione, squadre di club nazionali di categorie professionistiche e dilettanti purchè riconosciute dalla FIGC e a tutte le gare di calcio, sia di campionato che amichevoli che vedono protagonista la squadra maggiore della città di Nardo’(Le) ora denominata AC Nardo’ ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 28 settembre 2022 la dott.ssa Anna Abbate e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to G. Milli;
Sentite le parti presenti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO E DIRITTO
1. - Il ricorrente impugna il provvedimento di D.A.SPO. (“Divieto di Accedere alle manifestazioni Sportive”), per un periodo di due anni, emanato nei suoi confronti dal Questore di Brindisi in data 23.05.2022.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
ECCESSO DI POTERE – TRAVISAMENTO DEI FATTI.
VIOLAZIONE DELL’ART.6 co.1 L.401/89 anche in relazione all’art. 2 bis co 1 l. 377/01-ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO E MANIFESTA INDETERMINATEZZA DEI PRESUPPOSTI E IRRAZIONALITA’ – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PROVVEDIMENTI INCIDENTI SU DIRITTI PERSONALI FONDAMENTALI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA’-CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE.
ECCESSO DI ESTENSIONE DEL DIVIETO.
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7 e 8 L.241/1990.
Il 26/07/2022, si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, per resistere al ricorso, depositando un breve atto di costituzione formale.
Il 07/09/2022, parte ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha ribadito le censure incentrate (in particolare) sul difetto di istruttoria con il conseguente travisamento dei fatti e la conseguente illegittimità del provvedimento assunto dal Questore di Brindisi, insistendo per l’accoglimento del ricorso, e documentazione di causa, tra cui la relazione di p.g. (Corpo Polizia Locale Nardò) del 17.08.2022, recante in oggetto “ Richiesta identificazione tifosi Nardò-incontro di calcio Fasano-Nardò del 15/05/2022 presso stadio V. Curio di Fasano- INTEGRAZIONE/RETTIFICA ”, nella quale si legge “ Ultimata l'approfondita attività di riverifica, essendo emerse circostanze di incertezza, si ritiene che effettivamente il soggetto raffigurato nel richiamato Vs. fotogramma 8.1 possa non essere -OMISSIS-, nato a-OMISSIS- ed ivi residente a[...]09/2022, parte ricorrente ha depositato in giudizio una seconda memoria difensiva a seguito di notifica al ricorrente, in data 26/09/2022, dell’atto del Questore di Brindisi del 22/09/2022 di revoca dell’impugnato provvedimento di D.A.SPO., chiedendo “ per il principio della soccombenza nella lite, la condanna alle spese e il ristoro della somma di euro 650,00 poste a carico del -OMISSIS- quale contributo unificato ”.
Nella Camera di Consiglio del 28/09/2022, fissata per la trattazione della domanda cautelare di parte ricorrente, il Presidente di questa Sezione ha disposto il passaggio in decisione della causa ex art. 60 c.p.a. per la possibile definizione della stessa nel merito con sentenza in forma semplificata.
Il 28/09/2022, l’Avvocatura dello Stato ha depositato in atti - tardivamente - una breve memoria difensiva, insistendo nel chiedere che l’adito Tribunale voglia dichiarare inammissibile, irricevibile e, gradatamente, rigettare il ricorso e la connessa domanda cautelare per difetto dei necessari presupposti in fatto ed in diritto e allegando la predetta ordinanza di revoca della Questura di Brindisi.
2. - Il ricorso è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Osserva, infatti, il Tribunale che, dalla documentazione esibita agli atti del processo, risulta “per tabulas” che la Questura di Brindisi, a valle della notifica e del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, con provvedimento del 22/09/2022, ha disposto la revoca in autotutela ex art. 21- quinquies della Legge n. 241/1990 e ss.mm. del provvedimento di D.A.SPO. emanato dal Questore di Brindisi il 23/05/2022, impugnato nel presente giudizio.
Non resta, quindi, al Tribunale - essendo stata pienamente soddisfatta nelle more del giudizio la pretesa sostanziale azionata dalla parte ricorrente - che dichiarare, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., il ricorso introduttivo del presente giudizio improcedibile per cessazione della materia del contendere.
3. - Le spese processuali, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate come da dispositivo.
4. - La richiesta di rimborso del contributo unificato avanzata dal ricorrente - che, secondo il principio della soccombenza virtuale ex art. 91 c.p.c., deve essere posto a carico di parte resistente - va disattesa, allo stato, in quanto subordinata ex lege al passaggio in giudicato della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Condanna le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , in via solidale, al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.