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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/11/2025, n. 5540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5540 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIO-
NALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Gabriella Favero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 6319/2023 promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. da:
[...]
Parte_1
[...]
[...] sia in proprio che in nome e per conto, quale genitore esercente la potestà genitoriale, dei figli minorenni
e Persona_1
Persona_2
Parte_2
Tutti rappresentati e difesi dall'avv. Lorenzo Gennari del Foro di Roma contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. gli attori hanno convenuto in giudizio il al fine di veder riconosciuta la propria cittadinanza ita- Controparte_1
1 liana iure sanguinis in quanto figli e nipoti, pertanto discendenti in linea retta, del sig.
[...]
, nato a [...] in data [...], divenuto Persona_3 cittadino italiano all'esito della procedura di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis dal medesimo avviata per il tramite del Consolato Generale di Italia in San
OL.
Il è rimasto contumace in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero, cui sono stati comunicati gli atti trattandosi di procedimento atti- nente lo status della persona, ha formulato la propria presa d'atto senza nulla opporre.
Sostituita l'udienza del 19/10/2025 con la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed intervenuto il deposito delle relative note da parte dei ricorrenti, la causa è pas- sata in decisione sulle conclusioni così dai medesimi precisate.
Va preliminarmente richiamata la normativa di riferimento rilevando come prima della riforma avvenuta nel 1992 l'istituto della cittadinanza fosse regolato dalla Legge
n.555/1912. Tale legge all'art. 1 confermava il principio del riconoscimento della citta- dinanza italiana per esclusiva derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita, come già stabilito nel Codice Civile del 1865 che all'art. 4 statuiva infat- ti: “Art. 4. È cittadino il figlio di padre cittadino.”, salva la previsione “residuale” di cui all'art. 7, al cui primo comma era stabilito che : “Art.
7. Quando il padre sia ignoto, è cit- tadino il figlio nato da madre cittadina”.
L'art. 7 della legge n. 555/1912 consentiva, inoltre, al figlio di italiano nato in [...] estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la sua minore età ne incorreva nella perdita, riconoscendo quindi all'interessato la rilevante facoltà di rinunciarvi al raggiungimento della maggiore età, se residente all'estero.
Tale norma speciale derogava, oltre al principio dell'unicità di cittadinanza ex art. 1, a quello della dipendenza delle sorti della cittadinanza del figlio minore da quelle del pa- dre, sancito in via ordinaria dall'art. 12 della medesima legge n. 555\1912, ove era di- chiarato che: “I figli minori non emancipati di chi acquista o ricupera la cittadinanza, di- vengono cittadini, salvo che risiedendo all'estero conservino, secondo la legge dello Sta- to a cui appartengono, la cittadinanza straniera.
Il contrasto normativo sviluppatosi con la legge del 1912 e il contenuto della medesima legge venivano superati successivamente dai principi enunciati dalla Carta Costituzionale del 1948. Infatti, l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della Legge, in parti-
2 colare per violazione del principio di eguaglianza tra uomo e donna ex art. 3 Cost. ha nel tempo indotto il legislatore ad apportare talune modifiche ed integrazioni, ad esempio con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la Legge n. 180 del 15 maggio 1986.
La riforma organica in materia di cittadinanza si è ottenuta, poi, con l'entrata in vigore della Legge n.91 del 05.02.1992, che ha espressamente abrogato la previgente legge del
1912, dove si è affermato che ha diritto alla cittadinanza il figlio di padre o madre citta- dini o di genitori ignoti, se nasce sul territorio nazionale (L. 5 febbraio 1992, n. 91, art. 1), confermando il principio cardine dello ius sanguinis e nella via residuale dello ius soli.
La legge del 1992 ha rivalutato il peso della volontà individuale nell'acquisto e nella per- dita della cittadinanza e ha riconosciuto il diritto alla titolarità contemporanea di più cit- tadinanze. Altra importante novità nella struttura legislativa, introdotta anch'essa dalla legge del 1992, è la trasmissione dello status civitatis anche per via materna, avendo rece- pito nel suo contenuto normativo sia gli orientamenti giurisprudenziali più recenti (in particolare le sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983), sia la circolare n. K. 28.1 dell'8 aprile 1991.
La cittadinanza italiana è riconosciuta dalla nascita essendo questo uno status derivante dalla discendenza in linea retta da un cittadino italiano, uomo o donna, per nascita. Con la conseguenza che il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza deve essere esperito a ritroso (spesso in svariati passaggi generazionali) perché se il genitore è stato riconosciuto cittadino italiano, anche i discendenti in linea retta dovranno godere del medesimo status.
Orbene. Nel caso qui in esame e sotto il profilo del merito dello stesso va rilevato come l'accertamento della sussistenza in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana iure sangui- nis non richieda di risalirsi all'avo capostipite cittadino italiano ed alla conseguente verifi- ca della continuità e non interruzione dell'intera linea di discendenza sino agli odierni ri- correnti, dovendosi piuttosto e solo verificare la sussistenza dei presupposti di legge nel passaggio generazionale tra rispettivamente padre e Persona_3 nonno degli odierni istanti, ed appunto i ricorrenti.
Valgono i criteri disciplinanti l'onere della prova nel giudizio ordinario, per cui i ricor- renti debbono provare la sussistenza dei presupposti dello status di cittadino iure sangui- nis e quindi: il rapporto di filiazione da soggetto che sia cittadino (o cittadina) italiano.
Nello specifico non vi è la necessità di ricostruire l'intera catena di trasmissione nella li- nea di discendenza in quanto ciò che viene fatto valere, ai fini dell'accertamento dello
3 status di cittadino degli interessati, è la circostanza di aver ricevuto la cittadinanza italia- na dall'immediato ascendente, quale padre (quanto a Parte_1
ed ) e nonno Parte_1 Parte_1
(quanto a e Parte_2 Persona_1 Persona_2
, che è evidentemente il più vicino nella linea di trasmissione della cittadinanza.
[...]
In questo senso i ricorrenti risultano aver soddisfatto l'onere probatorio sui medesimi gravante.
E' stata infatti prodotta in giudizio la comunicazione del 17.11.2021 del Consolato Ge- nerale di Italia in San OL, all'esito della positiva conclusione della relativa procedura, con cui il sig. veniva informato dell'avvenuta trasmissio- Persona_3 ne a mezzo P.E.C. dell'atto di nascita del medesimo, con Prot. N. 0080705, al Comune di Este (PD) in quanto comune “competente per le trascrizioni e l'iscrizione A.I.R.E.”.
In ragione di ciò l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune provvedeva a trascrivere l'atto di nascita di , in questa sede parimenti prodotto, che ri- Persona_3 porta altresì l'annotazione dell'atto di matrimonio tra il medesimo e
[...]
, nonché dello scioglimento dello stesso e del suc- Controparte_2 cessivo matrimonio contratto. Ed è stato inoltre allegato in giudizio anche l'atto di ma- trimonio tra e Persona_3 Controparte_3
, come registrato dal Comune di Este.
[...]
Oltre a ciò, i ricorrenti hanno prodotto i propri rispettivi certificati di nascita da cui ri- sulta il rapporto di filiazione e così anche relativamente ai tre nipoti del dante causa.
Astrattamente potrebbe ritenersi la carenza di interesse ad agire giudizialmente in capo ai ricorrenti per l'accertamento della cittadinanza italiana, essendone i discendenti e ri- correnti titolari sin dalla nascita e ciò in ragione del fatto che le disposizioni normative vigenti prevedono la trasmissione della cittadinanza anche per via materna.
Va tuttavia rilevato che dalla documentazione dimessa in giudizio risulta che i ricorrenti si sono attivati presso il di S. OL - territorialmente com- Parte_3 petente in base alle residenze dichiarate - per poter iniziare l'iter per l'accertamento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano ma parimenti risulta che il Consolato abbia ancora in fase di evasione le richieste molto più risalenti. Appare evidente come la vastità del fenomeno abbia creato e stia creando una situazione di sostanziale paralisi degli uffici competenti a fronte dell'enorme mole di domande presentate.
4 L'obiettiva incertezza in ordine alla definizione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per via consolare e comunque il verosimile decorso di un lasso temporale non ragionevole rispetto all'interesse dei richiedenti e molto maggio- re del termine di 730 giorni per l'evasione della domanda previsto dall'art. 3 del DPR
n.362/1994, poiché equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificano l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Va da ultimo rilevato che mentre i ricorrenti hanno provato la discendenza dall'ascendente italiana e ciò con la produzione dei certificati anagrafici debitamente tra- dotti e apostillati, non risulta viceversa eccepito né, conseguentemente, provato dal Mi- nistero alcun evento interruttivo. CP_1
La Suprema Corte, peraltro, ha recentemente ribadito in tal senso il principio di diritto in tema di ripartizione dell'onere della prova, così statuendo: “In tema di diritti di citta- dinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla
contro
- parte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.”
(Cass. Sez, Unite n. 25317/2022, già più sopra richiamata).
La domanda avanzata dai ricorrenti va pertanto accolta, dichiarando che i medesimi so- no cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
La particolare natura del giudizio e soprattutto la considerazione che l'elevato numero delle richieste in via amministrativa non ne consente la tempestiva evasione, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, prote- zione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composi- zione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che:
5 nato a [...]/SP (BRA) il 25.08.1989, residente in Parte_1
Av. Governador Pedro De Toledo n. 596, apto 34 torre 2, Bonfim Campinas – SP/CEP
13070-752 (BRA),
nato a [...]/SP (BRA) il Parte_1
03.08.1981, residente in [...], 1050, Sao Bernardo, Campinas –
SP/CEP 13030-420,
nato a [...]/SP (BRA) il 28.03.1980, residente in Parte_1
Rua Arnaldo Barreto, 1050, Sao Bernardo, Campinas - SP/ CEP 13030-420,
nata a [...]/SP (BRA) il 03.10.2010, Persona_1
nato a [...]/SP (BRA) il 29.01.2013, Persona_2 tutti residenti in [...], 1050, Sao Bernardo, Campinas - SP/ CEP 13030-
420,
nata a [...] /SP (BRA) il 09.05.2005, Parte_2 sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Venezia, 14 Novembre 2025
Il giudice onorario dott.ssa Gabriella Favero
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