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Sentenza 17 aprile 2024
Sentenza 17 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 17/04/2024, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2024 |
Testo completo
R.G. n. 959/2023
Tribunale di Pisa Sezione Lavoro
UDIENZA del 17/04/2024
tenuta dal giudice dr.ssa Laura Pastacaldi
Alle ore 10:15compaiono:
. avv. Carmen Tavassi La Greca in sostituzione dell'avv. Franco Toffoletto- per
[...]
, pare opponente;
Controparte_1
- avv. CECCARELLI CHIARA per , convenuto opposto Controparte_2
L'avv. Ceccarelli riconosce che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato proposto nei confronti della errata società del gruppo societario e allega che si è trattato di errore materiale. Fa presente che la opponente non ha subito danno e chiede, quindi che non venga riconosciuta la responsabilità ex art. 96 cpc, facendo presente che ove fosse stata contattata dalla controparte avrebbe potuto rinunciare agli atti.
L'avv. deduce che il decreto ingiuntivo è stato proposto contro una società che non è la datrice del datore di lavoro.
Il giudice invita le parti a formulare le proprie conclusioni.
L'avv. Ceccarelli precisa le conclusioni riportandosi agli atti.
L'avv. Tavassi La Greca insiste per l'accoglimento delle proprie conclusioni, con revoca del decreto ingiuntivo.
Il giudice, a questo punto, esonera le parti dall'assistere alla lettura della sentenza e si ritira in camera di consiglio.
Quindi, rientrata in aula, pronuncia la sentenza dandone lettura.
Il giudice dr.ssa Laura Pastacaldi R.G. n. 959/2023
Repubblica Italiana
Tribunale di Pisa Sezione Lavoro
In nome del Popolo Italiano il giudice del lavoro dott.ssa Laura Pastacaldi nella causa n° 959/2023 tra le parti:
(P. IVA ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente del Consiglio d'Amministrazione, dott. con sede legale in Parte_2
Como – Via Martino Anzi n. 8, rappresentata e difesa, dagli avvocati Franco Toffoletto (C.F.
, Raffaele De Luca Tamajo (C.F. ), Ezio Moro C.F._1 C.F._2
(C.F GR AL (C.F. ) ed elettivamente C.F._3 C.F._4 domiciliata presso il loro studio in Torino, via Alfieri n. 19; opponente contro.
(c.f. ), nato a [...], il [...], Controparte_2 C.F._5 rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Chiara Ceccarelli (c.f.
, elettivamente domiciliato nel suo studio, in Pisa, Lungarno C.F._6
Pacinotti n. 52, opposto all'udienza del 17/04/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 180 Parte_3 del 17 maggio 2023 reso dal Tribunale di Pisa – Sez. Lavoro –con il quale è stato ad essa ingiunto di pagare € 582,11oltre rivalutazione monetaria ed interessi, nonché le spese di causa liquidate in € 237,00 oltre rimborso forfettario per compenso, IVA e CPA in favore di per differenze retributive. Controparte_2
A sostegno dell'opposizione ha dedotto che il lavoratore è dipendente della diversa società
e che, quindi, non è la datrice di lavoro dello Parte_4 Organizzazione_1 R.G. n. 959/2023
, con il quale non è mai intercorso alcun rapporto di lavoro e che le due società CP_2 sono del tutto autonome e distinte.
L'opponente ha, quindi, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, l'accertamento della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. del e, conseguentemente, la condanna CP_3 di quest'ultimo alla refusione delle spese di lite ed al risarcimento dei danni, nella misura ritenuta equa e di giustizia.
si è costituito ammettendo il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
in relazione al credito per differenze retributive azionato in via Controparte_1 monitoria, ma deducendo che trattasi di errore commesso in buona fede, alla luce del cambio di denominazione della società odierna opponente e dell'indirizzo per dalla stessa utilizzato.
****
L'opposizione è fondata.
E' infatti, pacifico e risulta anche dalla documentazione in atti, (buste paga) che il rapporto di lavoro è instaurato con e che quindi difetta la legittimazione Parte_4 passiva della odierna opponente per il credito legato alle differenze retributive spettanti all'opposto.
Va, dunque, revocato il decreto ingiuntivo n. 180 emesso dal Tribunale di Pisa - Sez.
Lavoro il 17/5/2023.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a valori medi per le cause di lavoro, applicando la riduzione del 30% di cui all'art. 4, comma 4 del D.M. 55/14 stante l'assenza di questioni di fatto e di diritto.
Non si rinvengono, invece, i requisiti per la condanna ai sensi dell'art. 96 cpc, non essendo provato il danno.
P. Q. M.
il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, così provvede: in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 180/23 emesso dal
Tribunale di Pisa - Sez. Lavoro il 17/5/2023.
Condanna l'opposto a pagare le spese di lite della parte opponente, che liquida in € 360,50 oltre spese generali, cpa ed iva e spese vive.
Pisa, 17/04/2024
Il giudice Dott.ssa Laura Pastacaldi R.G. n. 959/2023
Tribunale di Pisa Sezione Lavoro
UDIENZA del 17/04/2024
tenuta dal giudice dr.ssa Laura Pastacaldi
Alle ore 10:15compaiono:
. avv. Carmen Tavassi La Greca in sostituzione dell'avv. Franco Toffoletto- per
[...]
, pare opponente;
Controparte_1
- avv. CECCARELLI CHIARA per , convenuto opposto Controparte_2
L'avv. Ceccarelli riconosce che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato proposto nei confronti della errata società del gruppo societario e allega che si è trattato di errore materiale. Fa presente che la opponente non ha subito danno e chiede, quindi che non venga riconosciuta la responsabilità ex art. 96 cpc, facendo presente che ove fosse stata contattata dalla controparte avrebbe potuto rinunciare agli atti.
L'avv. deduce che il decreto ingiuntivo è stato proposto contro una società che non è la datrice del datore di lavoro.
Il giudice invita le parti a formulare le proprie conclusioni.
L'avv. Ceccarelli precisa le conclusioni riportandosi agli atti.
L'avv. Tavassi La Greca insiste per l'accoglimento delle proprie conclusioni, con revoca del decreto ingiuntivo.
Il giudice, a questo punto, esonera le parti dall'assistere alla lettura della sentenza e si ritira in camera di consiglio.
Quindi, rientrata in aula, pronuncia la sentenza dandone lettura.
Il giudice dr.ssa Laura Pastacaldi R.G. n. 959/2023
Repubblica Italiana
Tribunale di Pisa Sezione Lavoro
In nome del Popolo Italiano il giudice del lavoro dott.ssa Laura Pastacaldi nella causa n° 959/2023 tra le parti:
(P. IVA ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente del Consiglio d'Amministrazione, dott. con sede legale in Parte_2
Como – Via Martino Anzi n. 8, rappresentata e difesa, dagli avvocati Franco Toffoletto (C.F.
, Raffaele De Luca Tamajo (C.F. ), Ezio Moro C.F._1 C.F._2
(C.F GR AL (C.F. ) ed elettivamente C.F._3 C.F._4 domiciliata presso il loro studio in Torino, via Alfieri n. 19; opponente contro.
(c.f. ), nato a [...], il [...], Controparte_2 C.F._5 rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Chiara Ceccarelli (c.f.
, elettivamente domiciliato nel suo studio, in Pisa, Lungarno C.F._6
Pacinotti n. 52, opposto all'udienza del 17/04/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 180 Parte_3 del 17 maggio 2023 reso dal Tribunale di Pisa – Sez. Lavoro –con il quale è stato ad essa ingiunto di pagare € 582,11oltre rivalutazione monetaria ed interessi, nonché le spese di causa liquidate in € 237,00 oltre rimborso forfettario per compenso, IVA e CPA in favore di per differenze retributive. Controparte_2
A sostegno dell'opposizione ha dedotto che il lavoratore è dipendente della diversa società
e che, quindi, non è la datrice di lavoro dello Parte_4 Organizzazione_1 R.G. n. 959/2023
, con il quale non è mai intercorso alcun rapporto di lavoro e che le due società CP_2 sono del tutto autonome e distinte.
L'opponente ha, quindi, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, l'accertamento della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. del e, conseguentemente, la condanna CP_3 di quest'ultimo alla refusione delle spese di lite ed al risarcimento dei danni, nella misura ritenuta equa e di giustizia.
si è costituito ammettendo il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
in relazione al credito per differenze retributive azionato in via Controparte_1 monitoria, ma deducendo che trattasi di errore commesso in buona fede, alla luce del cambio di denominazione della società odierna opponente e dell'indirizzo per dalla stessa utilizzato.
****
L'opposizione è fondata.
E' infatti, pacifico e risulta anche dalla documentazione in atti, (buste paga) che il rapporto di lavoro è instaurato con e che quindi difetta la legittimazione Parte_4 passiva della odierna opponente per il credito legato alle differenze retributive spettanti all'opposto.
Va, dunque, revocato il decreto ingiuntivo n. 180 emesso dal Tribunale di Pisa - Sez.
Lavoro il 17/5/2023.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a valori medi per le cause di lavoro, applicando la riduzione del 30% di cui all'art. 4, comma 4 del D.M. 55/14 stante l'assenza di questioni di fatto e di diritto.
Non si rinvengono, invece, i requisiti per la condanna ai sensi dell'art. 96 cpc, non essendo provato il danno.
P. Q. M.
il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, così provvede: in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 180/23 emesso dal
Tribunale di Pisa - Sez. Lavoro il 17/5/2023.
Condanna l'opposto a pagare le spese di lite della parte opponente, che liquida in € 360,50 oltre spese generali, cpa ed iva e spese vive.
Pisa, 17/04/2024
Il giudice Dott.ssa Laura Pastacaldi R.G. n. 959/2023