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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 07/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 07.01.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa vertente tra: , nato il [...] a [...] e residente in [...](Me) Parte_1
Via Giuseppe Ziino n. 21 C.F.: d elettivamente domiciliato in Terme Vigliatore (Me) C.F._1 alla via Benedettina Inf. n.1 presso lo studio dell'Avv. Calogero Filippo Dario Adile, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante. Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: prestazioni in agricoltura
All'udienza del 07.01.2025 il procuratore del ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e motivi della decisione
Con ricorso R.G. n° 4747/2021 depositato in Cancelleria in data 30.12.2021 il ricorrente adiva il Giudice del CP_ Lavoro esponendo di, essere bracciante agricolo e che, in data 16.03.2020 presentava all domanda per ottenere quanto dovuto a titolo di disoccupazione agricola e assegno per il nucleo familiare relativamente all'anno 2019; che, in data 03.04.2020 presentava altresì domanda per il riconoscimento di quanto dovuto a titolo di indennità ex D.L. n.18/2020, c.d. Bonus Covid come da documenti in atti.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, il quale eccepiva la decadenza ai CP_2 sensi dell'art. 22 del dlg. N. 7/1970.
Eccezione fondata così come ampiamente esplicitata in Memoria di Costituzione CP_2
Di conseguenza va rigettato il ricorso.
Compensate integralmente le spese tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-compensa integralmente le spese tra le parti del giudizio. Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 07.01.2025
IL CANCELLIERE IL GIUDICE DEL LAVORO
D.R. AMATO LUCIA MARIA CATENA
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 07.01.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa vertente tra: , nato il [...] a [...] e residente in [...](Me) Parte_1
Via Giuseppe Ziino n. 21 C.F.: d elettivamente domiciliato in Terme Vigliatore (Me) C.F._1 alla via Benedettina Inf. n.1 presso lo studio dell'Avv. Calogero Filippo Dario Adile, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante. Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: prestazioni in agricoltura
All'udienza del 07.01.2025 il procuratore del ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e motivi della decisione
Con ricorso R.G. n° 4747/2021 depositato in Cancelleria in data 30.12.2021 il ricorrente adiva il Giudice del CP_ Lavoro esponendo di, essere bracciante agricolo e che, in data 16.03.2020 presentava all domanda per ottenere quanto dovuto a titolo di disoccupazione agricola e assegno per il nucleo familiare relativamente all'anno 2019; che, in data 03.04.2020 presentava altresì domanda per il riconoscimento di quanto dovuto a titolo di indennità ex D.L. n.18/2020, c.d. Bonus Covid come da documenti in atti.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, il quale eccepiva la decadenza ai CP_2 sensi dell'art. 22 del dlg. N. 7/1970.
Eccezione fondata così come ampiamente esplicitata in Memoria di Costituzione CP_2
Di conseguenza va rigettato il ricorso.
Compensate integralmente le spese tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-compensa integralmente le spese tra le parti del giudizio. Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 07.01.2025
IL CANCELLIERE IL GIUDICE DEL LAVORO
D.R. AMATO LUCIA MARIA CATENA