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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/04/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4728/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Antonia De Nicolo' all'odierna udienza del
24/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4728/2024 R.G. promossa da:
TT SU (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPICCIARIELLO C.F._1 ANTONELLA
RICORRENTE contro
INPS (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SEDDA PAOLO P.IVA_1 RESISTENTE
Oggetto: indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/05/2024 TT SU, premesso di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni previdenziali in oggetto, assumeva che la CT non aveva riconosciuto il suo diritto all'indennità di accompagnamento e di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Formulate le contestazioni nei confronti della relazione di consulenza tecnica e sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza del diritto ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto, con condanna dell'INPS al pagamento delle spese di causa.
Integrato il contraddittorio, l'INPS contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto.
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
***** pagina 1 di 5 In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l.
06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal
01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. 2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Ne l merito, occorre premettere che l'indennità di accompagnamento (istituita con le leggi 406/68 e 18/80, modificata dalla L.508/88) spetta ai mutilati ed invalidi dichiarati totalmente inabili non deambulanti e non autosufficienti, bisognosi di assistenza continua, aventi diritto alla pensione di inabilità, e ai ciechi assoluti, purchè non ricoverati gratuitamente in istituti.
Tale indennità compete al solo titolo delle minorazioni, indipendentemente, quindi, dalle condizioni economiche dell'invalido civile (cfr. Cass., sez. lav., 16.04.1992, n.4640)
e non è reversibile. Non è, poi, necessario che in capo al soggetto, totalmente invalido, sussistano contestualmente il requisito dell'incapacità a deambulare e quello dell'incapacità di provvedere ai bisogni quotidiani della vita, essendo sufficiente che pagina 2 di 5 ricorra alternativamente l'uno o l'altro (cfr. sul punto Cass., sez. lav., 27.09.1991, n.
10094).
Ciò premesso, nel corso del giudizio di ATP il CT, dott. Domenico Simonetti, ha evidenziato che le patologie riscontrate sulla persona dell'istante non risultavano di entità tale da comportare l'impossibilità di deambulare o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, per cui ha escluso il suo diritto ad ottenere l'indennità di accompagnamento.
A seguito delle contestazioni sollevate dal ricorrente e del deposito di nuova certificazione medica, è stata disposta nuova CT e il dott. Matteo De Simone ha ritenuto che “Deve ritenersi acclarato dalla documentazione sanitaria in Atti, ed ha trovato conferma nelle risultanze della visita medico-legale effettuata nell'ambito delle operazioni di consulenza tecnica per l'Ufficio, che la Sig.ra GE TT, di anni 79, è attualmente affetta da: Grave deficit della stazione eretta autonoma e della deambulazione autonoma per grave varismo e deformazione di entrambe le ginocchia.
Obesità di grado moderato. Esiti di quadrantectomia della mammella destra per carcinoma infiltrante misto. Cardiopatia ipertensiva. Insufficienza venosa degli arti inferiori con presenza di ulcere flebopatiche, in parte cicatrizzate. Sindrome ansioso depressiva. Trattasi di patologie che, in considerazione della loro natura e del livello di compromissione degli apparati interessati, possono motivatamente considerarsi a carattere permanente. Si dà atto che le patologie riscontrate non vanno incontro ad un miglioramento nel tempo, ma al contrario tendono ad aggravarsi per gli ulteriori fenomeni degenerativi correlati all'avanzare dell'età. Ricordiamo brevemente in merito che il quadro clinico generale è sostanzialmente connotato da grave patologia dell'apparato osteo-articolare locomotore e di sostegno sostenuta da un grave varismo e tumefazione di entrambe le ginocchia che rendono la deambulazione autonoma molto dolorosa e con necessità di appoggio a girello per il sostegno del peso corporeo. Sussiste fondato pericolo di perdita dell'equilibrio e di caduta accidentale al suolo. Per quanto attiene la pregressa patologia oncologica sofferta dalla ricorrente, occorre precisare che gli accertamenti clinici e strumentali effettuati successivamente all'intervento chirurgico di quadrantectomia della mammella destra per carcinoma infiltrante misto, non hanno rilevato la presenza di recidiva locale e/o la comparsa di metastasi a distanza. Da considerare inoltre, nella valutazione del caso, anche la presenza di severa insufficienza venosa bilaterale degli arti inferiori con tendenza alla formazione di ulcere flebopatiche, in parte cicatrizzate. Trattasi, nel complesso, di patologie che configurano una invalidità in misura del 100 %, come d'altronde già riconosciuto il 9 agosto 2022 dalla
Commissione Invalidi Civili di Trinitapoli….Orbene, in riferimento alla istanza presentata
pagina 3 di 5 da ES IE, occorre considerare che il soggetto, attualmente di 79 anni, deambula a passo lentissimo ed incerto con necessità di sostegno a girello a causa di un grave varismo e tumefazione di entrambe le ginocchia che rendono la deambulazione molto dolorosa;
sussiste fondato pericolo di perdita dell'equilibrio e di caduta accidentale al suolo. Per il complesso di tali motivi, riteniamo quindi che l'autonomia della Sig.ra ES
IE sia significativamente ridotta e che vi sia la necessità di assistenza continua ai sensi della Legge n. 18/1980 e successive modifiche con decorrenza dalla data del ns. controllo clinico (17 dicembre 2024), epoca in cui, per la prima volta, è stato riscontrato il grave varismo e tumefazione delle ginocchia con severo impedimento della deambulazione autonoma. RISPOSTE AI QUESITI La Sig.ra GE TT, in base al ns. accertamento clinico-obiettivo ed alla documentazione medica esaminata, è risultata essere affetta da: Grave deficit della stazione eretta autonoma e della deambulazione autonoma per grave varismo e deformazione di entrambe le ginocchia.
Obesità di grado moderato. Esiti di quadrantectomia della mammella destra per carcinoma infiltrante misto. Cardiopatia ipertensiva. Insufficienza venosa degli arti inferiori con presenza di ulcere flebopatiche, in parte cicatrizzate. Sindrome ansioso depressiva. Si tratta di patologie solo in parte presenti all'epoca della domanda e che a partire dal 17 dicembre 2024 configurano la necessità di assistenza continuativa ai sensi della Legge 18/1980 e successive modifiche”.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico- fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Alla luce di tali emergenze, deve essere riconosciuto che il ricorrente possiede i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dal 17.12.2024.
Quanto alle spese di lite, reclamate dalla parte ricorrente, deve in questa sede farsi applicazione dei principi espressi in tema dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n.
7889/2019) per la quale, anche in relazione al giudizio di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma
6, (quale quello in esame), trova applicazione il principio - già enunciato con ordinanza del 21 dicembre 2016 n. 26565 in fattispecie di ricorso proposto, ex art. 111 Cost., avverso il decreto di omologa - secondo cui lo spostamento della decorrenza della prestazione, sia pure di pochi mesi, configura una situazione di soccombenza reciproca.
La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, secondo il condivisibile parere della Suprema Corte, sottende - anche in relazione al principio di causalità - non soltanto l'ipotesi dì una
pagina 4 di 5 pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ma anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (ex plurímis: Cass. n.
21684 del 2013, n. 22381 del 2009, 31783/2018).
Come già evidenziato nel precedente arresto innanzi citato (Cass. sez. VI , 22 dicembre 2016 nr. 26565), a quest'ultima situazione è riconducibile la fattispecie in cui il requisito sanitario sia stato riconosciuto con decorrenza successiva (anche solo di pochi mesi) rispetto alla domanda della parte privata.
In applicazione di tali principi, attesa la decorrenza da epoca successiva alla proposizione della domanda amministrativa devono interamente compensarsi tra le parti le spese di lite ricorrendo, nella fattispecie, una situazione di soccombenza reciproca.
Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, restano definitivamente a carico dell'INPS.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da TT SU nei confronti di
INPS con ricorso depositato il 17/05/2024 , nella causa iscritta al n. 4728 /2024 R.G.A.C. così provvede:
- accerta e dichiara che il ricorrente possiede i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dal 17.12.2024;
- spese compensate tra le parti;
- pone definitivamente a carico dell'INPS le spese di CT.
Foggia, 24/04/2025
Il Giudice
Antonia De Nicolo'
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Antonia De Nicolo' all'odierna udienza del
24/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4728/2024 R.G. promossa da:
TT SU (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPICCIARIELLO C.F._1 ANTONELLA
RICORRENTE contro
INPS (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SEDDA PAOLO P.IVA_1 RESISTENTE
Oggetto: indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/05/2024 TT SU, premesso di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni previdenziali in oggetto, assumeva che la CT non aveva riconosciuto il suo diritto all'indennità di accompagnamento e di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Formulate le contestazioni nei confronti della relazione di consulenza tecnica e sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza del diritto ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto, con condanna dell'INPS al pagamento delle spese di causa.
Integrato il contraddittorio, l'INPS contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto.
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
***** pagina 1 di 5 In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l.
06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal
01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. 2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Ne l merito, occorre premettere che l'indennità di accompagnamento (istituita con le leggi 406/68 e 18/80, modificata dalla L.508/88) spetta ai mutilati ed invalidi dichiarati totalmente inabili non deambulanti e non autosufficienti, bisognosi di assistenza continua, aventi diritto alla pensione di inabilità, e ai ciechi assoluti, purchè non ricoverati gratuitamente in istituti.
Tale indennità compete al solo titolo delle minorazioni, indipendentemente, quindi, dalle condizioni economiche dell'invalido civile (cfr. Cass., sez. lav., 16.04.1992, n.4640)
e non è reversibile. Non è, poi, necessario che in capo al soggetto, totalmente invalido, sussistano contestualmente il requisito dell'incapacità a deambulare e quello dell'incapacità di provvedere ai bisogni quotidiani della vita, essendo sufficiente che pagina 2 di 5 ricorra alternativamente l'uno o l'altro (cfr. sul punto Cass., sez. lav., 27.09.1991, n.
10094).
Ciò premesso, nel corso del giudizio di ATP il CT, dott. Domenico Simonetti, ha evidenziato che le patologie riscontrate sulla persona dell'istante non risultavano di entità tale da comportare l'impossibilità di deambulare o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, per cui ha escluso il suo diritto ad ottenere l'indennità di accompagnamento.
A seguito delle contestazioni sollevate dal ricorrente e del deposito di nuova certificazione medica, è stata disposta nuova CT e il dott. Matteo De Simone ha ritenuto che “Deve ritenersi acclarato dalla documentazione sanitaria in Atti, ed ha trovato conferma nelle risultanze della visita medico-legale effettuata nell'ambito delle operazioni di consulenza tecnica per l'Ufficio, che la Sig.ra GE TT, di anni 79, è attualmente affetta da: Grave deficit della stazione eretta autonoma e della deambulazione autonoma per grave varismo e deformazione di entrambe le ginocchia.
Obesità di grado moderato. Esiti di quadrantectomia della mammella destra per carcinoma infiltrante misto. Cardiopatia ipertensiva. Insufficienza venosa degli arti inferiori con presenza di ulcere flebopatiche, in parte cicatrizzate. Sindrome ansioso depressiva. Trattasi di patologie che, in considerazione della loro natura e del livello di compromissione degli apparati interessati, possono motivatamente considerarsi a carattere permanente. Si dà atto che le patologie riscontrate non vanno incontro ad un miglioramento nel tempo, ma al contrario tendono ad aggravarsi per gli ulteriori fenomeni degenerativi correlati all'avanzare dell'età. Ricordiamo brevemente in merito che il quadro clinico generale è sostanzialmente connotato da grave patologia dell'apparato osteo-articolare locomotore e di sostegno sostenuta da un grave varismo e tumefazione di entrambe le ginocchia che rendono la deambulazione autonoma molto dolorosa e con necessità di appoggio a girello per il sostegno del peso corporeo. Sussiste fondato pericolo di perdita dell'equilibrio e di caduta accidentale al suolo. Per quanto attiene la pregressa patologia oncologica sofferta dalla ricorrente, occorre precisare che gli accertamenti clinici e strumentali effettuati successivamente all'intervento chirurgico di quadrantectomia della mammella destra per carcinoma infiltrante misto, non hanno rilevato la presenza di recidiva locale e/o la comparsa di metastasi a distanza. Da considerare inoltre, nella valutazione del caso, anche la presenza di severa insufficienza venosa bilaterale degli arti inferiori con tendenza alla formazione di ulcere flebopatiche, in parte cicatrizzate. Trattasi, nel complesso, di patologie che configurano una invalidità in misura del 100 %, come d'altronde già riconosciuto il 9 agosto 2022 dalla
Commissione Invalidi Civili di Trinitapoli….Orbene, in riferimento alla istanza presentata
pagina 3 di 5 da ES IE, occorre considerare che il soggetto, attualmente di 79 anni, deambula a passo lentissimo ed incerto con necessità di sostegno a girello a causa di un grave varismo e tumefazione di entrambe le ginocchia che rendono la deambulazione molto dolorosa;
sussiste fondato pericolo di perdita dell'equilibrio e di caduta accidentale al suolo. Per il complesso di tali motivi, riteniamo quindi che l'autonomia della Sig.ra ES
IE sia significativamente ridotta e che vi sia la necessità di assistenza continua ai sensi della Legge n. 18/1980 e successive modifiche con decorrenza dalla data del ns. controllo clinico (17 dicembre 2024), epoca in cui, per la prima volta, è stato riscontrato il grave varismo e tumefazione delle ginocchia con severo impedimento della deambulazione autonoma. RISPOSTE AI QUESITI La Sig.ra GE TT, in base al ns. accertamento clinico-obiettivo ed alla documentazione medica esaminata, è risultata essere affetta da: Grave deficit della stazione eretta autonoma e della deambulazione autonoma per grave varismo e deformazione di entrambe le ginocchia.
Obesità di grado moderato. Esiti di quadrantectomia della mammella destra per carcinoma infiltrante misto. Cardiopatia ipertensiva. Insufficienza venosa degli arti inferiori con presenza di ulcere flebopatiche, in parte cicatrizzate. Sindrome ansioso depressiva. Si tratta di patologie solo in parte presenti all'epoca della domanda e che a partire dal 17 dicembre 2024 configurano la necessità di assistenza continuativa ai sensi della Legge 18/1980 e successive modifiche”.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico- fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Alla luce di tali emergenze, deve essere riconosciuto che il ricorrente possiede i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dal 17.12.2024.
Quanto alle spese di lite, reclamate dalla parte ricorrente, deve in questa sede farsi applicazione dei principi espressi in tema dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n.
7889/2019) per la quale, anche in relazione al giudizio di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma
6, (quale quello in esame), trova applicazione il principio - già enunciato con ordinanza del 21 dicembre 2016 n. 26565 in fattispecie di ricorso proposto, ex art. 111 Cost., avverso il decreto di omologa - secondo cui lo spostamento della decorrenza della prestazione, sia pure di pochi mesi, configura una situazione di soccombenza reciproca.
La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, secondo il condivisibile parere della Suprema Corte, sottende - anche in relazione al principio di causalità - non soltanto l'ipotesi dì una
pagina 4 di 5 pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ma anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (ex plurímis: Cass. n.
21684 del 2013, n. 22381 del 2009, 31783/2018).
Come già evidenziato nel precedente arresto innanzi citato (Cass. sez. VI , 22 dicembre 2016 nr. 26565), a quest'ultima situazione è riconducibile la fattispecie in cui il requisito sanitario sia stato riconosciuto con decorrenza successiva (anche solo di pochi mesi) rispetto alla domanda della parte privata.
In applicazione di tali principi, attesa la decorrenza da epoca successiva alla proposizione della domanda amministrativa devono interamente compensarsi tra le parti le spese di lite ricorrendo, nella fattispecie, una situazione di soccombenza reciproca.
Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, restano definitivamente a carico dell'INPS.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da TT SU nei confronti di
INPS con ricorso depositato il 17/05/2024 , nella causa iscritta al n. 4728 /2024 R.G.A.C. così provvede:
- accerta e dichiara che il ricorrente possiede i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dal 17.12.2024;
- spese compensate tra le parti;
- pone definitivamente a carico dell'INPS le spese di CT.
Foggia, 24/04/2025
Il Giudice
Antonia De Nicolo'
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