Decreto cautelare 17 luglio 2020
Ordinanza cautelare 25 settembre 2020
Sentenza 28 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, ordinanza cautelare 25/09/2020, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/09/2020
N. 00800/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 800 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Roberto Maria Bisceglia e Sara Pedace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Accadia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato Antonio Leonardo Deramo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bari, via F. S. Abbrescia n. 83/B;
nei confronti
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Gennaro Rocco Notarnicola e Carlo Tangari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Bari, via n. Piccinni n.150;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della determina -OMISSIS- del 15/06/2020, con cui il Comune di Accadia, revocata l'aggiudicazione in favore del Consorzio Fenix ricorrente, ne ha disposto l'esclusione dalla procedura di gara (avente ad oggetto: “Interventi di ripristino e miglioramenti ambientali dell'habitat prioritario praterie (6210*), azioni per la tutela dell'avifauna e della fauna minore (anfibi, rettili, micromammiferi e chirotteri), censimento e tutela degli alberi vetusti e monumentali, nel territorio del SIC Accadia – Deliceto” CUP B24G17000010006 – CIG 7956633543”) ed ha proceduto nello scorrimento della graduatoria, aggiudicando provvisoriamente l'appalto al secondo concorrente in graduatoria Soc. Coop. Agr. “A.T.S. Monte Maggiore”;
- di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente, parimenti lesivo ivi incluso, ove occorra, del parere pro veritate espresso dall'avv. -OMISSIS-(legale di fiducia dell'Ente intimato) acquisito al protocollo dell'Ente -OMISSIS-del 28/05/2020 e della conseguente delibera di Giunta Comunale-OMISSIS-del 28/05/2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Accadia e della -OMISSIS-;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2020, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
che l’aggiudicazione in favore del Consorzio ricorrente era condizionata alla verifica della sussistenza dei requisiti, che ha poi dato esito negativo, per cui non appare corretto qualificare il provvedimento gravato in autotutela;
che al riguardo l’Amministrazione ha valutato, quale elemento di inaffidabilità, la risoluzione per grave inadempimento del contratto di illuminazione pubblica stipulato con il Comune di Angri, della quale lo stesso non aveva dato alcuna comunicazione nel corso della procedura nonostante debba ritenersi che vi fosse un preciso onere ex lege in tal senso (cfr: art. 80, comma 5, lett. c bis), d.lgs. n. 50/2016);
che correttamente il sub procedimento di verifica dei requisiti è stato svolto a cura del RUP;
Ritenuto:
che conseguentemente il ricorso sia sfornito di fumus boni juris e che la domanda cautelare debba essere respinta;
che le spese della presente fase cautelare seguano la soccombenza, ponendosi a carico del Consorzio ricorrente, e debbano liquidarsi come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia:
- respinge la domanda cautelare, proposta in via incidentale;
- condanna il Consorzio ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00), da imputarsi in parti uguali alle controparti.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2020, con l’intervento dei Magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Rita Tricarico, Consigliere, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rita Tricarico | Angelo Scafuri |
IL SEGRETARIO