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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 07/07/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 889/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
, nato a [...] il [...], (c.f.: ) e Parte_1 C.F._1
, (c.f.: ), entrambi elettivamente domiciliati in Via dei Parte_2 C.F._2
Lauri n. 11, presso lo Studio Legale dell'Avv. David SEBASTIANI che li rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato, congiunto al ricorso ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale
Fatto e diritto
e , hanno contratto matrimonio in Roma il 15.05.1977, Parte_1 Parte_2 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Roma (anno 1977, atto 00570, parte 2, serie
A05), optando per il regime della comunione dei beni.
Dall'unione coniugale è nato il [...]. Persona_1
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. deducendo che la convivenza è divenuta intollerabile, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La casa coniugale sita in Viale Fassini n. 80/A viene assegnata alla moglie con i beni e gli arredi ivi contenuti;
il marito si trasferirà in una abitazione di sua proprietà sita in Ginestra Sabina, frazione di Monteleone Sabino (RI), Via della Fonte n. 52;
1 3) il figlio è maggiorenne ed economicamente indipendente. Nulla, pertanto, si dispone Persona_1 in merito al mantenimento dello stesso;
4) entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti e rinunciano al reciproco mantenimento;
Con note scritte depositate per l'udienza del 26.6.2025 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita.
Vista la domanda congiunta, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e coniugi per Parte_1 Parte_2 matrimonio contratto in Roma il 15.05.1977, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Roma (anno 1977, atto 00570, parte 2, serie A05);
- dà atto delle condizioni non connesse alla regolamentazione della separazione;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma (RM) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 4.7.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
, nato a [...] il [...], (c.f.: ) e Parte_1 C.F._1
, (c.f.: ), entrambi elettivamente domiciliati in Via dei Parte_2 C.F._2
Lauri n. 11, presso lo Studio Legale dell'Avv. David SEBASTIANI che li rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato, congiunto al ricorso ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale
Fatto e diritto
e , hanno contratto matrimonio in Roma il 15.05.1977, Parte_1 Parte_2 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Roma (anno 1977, atto 00570, parte 2, serie
A05), optando per il regime della comunione dei beni.
Dall'unione coniugale è nato il [...]. Persona_1
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. deducendo che la convivenza è divenuta intollerabile, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La casa coniugale sita in Viale Fassini n. 80/A viene assegnata alla moglie con i beni e gli arredi ivi contenuti;
il marito si trasferirà in una abitazione di sua proprietà sita in Ginestra Sabina, frazione di Monteleone Sabino (RI), Via della Fonte n. 52;
1 3) il figlio è maggiorenne ed economicamente indipendente. Nulla, pertanto, si dispone Persona_1 in merito al mantenimento dello stesso;
4) entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti e rinunciano al reciproco mantenimento;
Con note scritte depositate per l'udienza del 26.6.2025 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita.
Vista la domanda congiunta, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e coniugi per Parte_1 Parte_2 matrimonio contratto in Roma il 15.05.1977, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Roma (anno 1977, atto 00570, parte 2, serie A05);
- dà atto delle condizioni non connesse alla regolamentazione della separazione;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma (RM) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 4.7.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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