Sentenza 5 giugno 2003
Massime • 1
Con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali , al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento , che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n.1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (che, a norma dell'art. 4 D.L.lgt. 9 aprile 1946 n.212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi).Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo ( ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio dei verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione ( anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto in ordine alla provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e alla veridicità degli accertamenti compiuti, ma non in riferimento al contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato ), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che rigettava la domanda del lavoratore iscritto negli elenchi, rilevando l'esistenza di contraddizioni nelle dichiarazioni delle parti in merito al rapporto dedotto, idonee a vincere la presunzione di valore probatorio della certificazione amministrativa, dichiarazioni in relazione alle quali il lavoratore non solo non aveva fornito la prova della effettività del rapporto, ma non aveva svolto alcuna contestazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/06/2003, n. 9004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9004 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. DELL'ANNO Paolino - Consigliere -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. MAZZARELLA GI - rel. Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GE AR rapp. e difesa dall'avv. Beniamino Rizzati, presso il quale elett.te domicilia in Cariati (CS) corso XX settembre, n. 29, giusta procura speciale in calce al ricorso, e dom.ta di ufficio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione,
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo Presidente e legale rapp.te p.t.. prof. Massimo Paci, rapp.to e difeso dagli avv.ti Giovanna Biondi e Vincenzo Cerioni, presso i quali elett.te domicilia in Roma, via della Frezza, n. 17, Avvocatura Centrale dell'Istituto, giusta procura speciale in calce al ricorso notificato.
- costituito solo con procura - per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Rossano n. 00355/1999 depositata il 30 novembre 1999, R.G. n. 00128/1999, non notificata. Udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 29 gennaio 2003 dal Relatore Cons. Dott. GI Mozzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Antonio Gialanella, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 00250/98 il Pretore di Rossano rigettava la domanda proposta da EL IL contro l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in appresso Inps) diretta al riconoscimento in suo favore dell'indennità di maternità, già negata in via amministrativa dall'Istituto.
Il Tribunale di Rossano rigettava l'appello dell'assicurata; spese del grado compensate tra le parti.
Osservava il Tribunale: effettivamente l'assicurata risultava iscritta negli elenchi nominativi;
tuttavia, dalla ispezione promossa dall'Inps erano risultati contraddizioni inconciliabili con l'effettiva prestazione lavorativa dell'assicurata con il AN GI;
tali contraddizioni attenevano al periodo lavorativo, alle modalità con cui la lavoratrice si recava sul fondo, alle modalità di corresponsione delle retribuzioni e all'ammontare di queste ultime;
esse, pertanto, erano idonee a vincere la presunzione di legittimità della iscrizione;
ne' la prova per testi introdotta dalla lavoratrice aveva confortato in qualche modo il proprio assunto.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza IL EL affidandosi a due motivi di censura.
L'Inps si è costituito depositando agli atti la sola procura speciale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso IL EL denunzia violazione e/o falsa applicazione della legge 13 dicembre 1971, n. 1204. del d.p.r. 25 novembre 1974, n. 1206, del d. l.vo 9 aprile 1946, n. 212, 5, comma sesto, d.l. 12 settembre 1983, n. 463. convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638. e 2697 c.c., errata valutazone delle risultanze istruttorie, error in procedendo: il diritto dell'assicurata alla prestazione richiesta era ampiamente provato dalla iscrizione della stessa negli elenchi nominativi in mancanza di contraria prova dell'avvenuta cancellazione;
le asserite contraddizioni, nelle dichiarazioni delle parti del rapporto, erano meramente apparenti, tenuto conto che esse si riferivano a due diversi periodi di lavoro del 1990 e 1991 stagionalmente differenti e come tali irrilevanti ai fini probatori.
Con il secondo motivo di ricorso IL EL denunzia omessa, insufficiente, inadeguata e contraddittoria motivazione in relazione alla specifica fattispecie prospettata, carenza di prove, violazione dell'onere probatorio, error in procedendo: le cd. contraddizioni costituivano, in realtà, considerazioni e valutazioni tratte dagli ispettori dell'Inps dalle dichiarazioni delle parti del rapporto, sicché i riferiti "indizi gravi, precisi e concordanti" poi divenuti "precisi elementi di fatto, accertati dagli ispettori" non erano affatto elementi di fatto valutabili dal giudice di merito;
si contraddiceva il giudice del riesame, allorché poneva in premessa l'onere probatorio a carico dell'Inps, ma successivamente riteneva che la ricorrente non aveva fornito validi elementi atti a provare la sussistenza del rapporto;
ne' sussisteva alcuna spiegazione del fatto che la prova testimoniale introdotta da parte ricorrente non era stata esaminata e valutata nel corso dei due giudizi di merito. I motivi, da trattarsi congiuntamente per evidente connessione e anche parziale sovrapposizione fra essi, sono infondati. Il principio, oggi ius receptum espresso dalla Corte di legittimità, in tema di onere probatorio a carico dei lavoratori subordinati nel settore agricolo richiedenti prestazioni previdenziali, è enunciato nel senso che "sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa" (Cass. SS.UU. 26 ottobre 2000. n. 01133); è altrettanto vero che il principio conferma la tesi, secondo cui "il fatto costitutivo del diritto alle prestazioni assicurative di malattia e maternità è rappresentato dall'esistenza di un valido rapporto di lavoro, sul cui presupposto sia incardinato quello assicurativo, mentre l'atto amministrativo di iscrizione degli interessati negli elenchi di cui al R.D. n. 1949 del 1940 ha solo una funzione di certificazione pubblica, rendendo legalmente certa nei confronti dei terzi la qualità di lavoratore agricolo del soggetto iscritto, onde a tale iscrizione non può attribuirsi rilievo decisivo in ordine alla prova della sussistenza del rapporto di lavoro, dovendo, viceversa, ammettersi il sindacato 'incidenter tantum' del giudice ordinario sul suddetto provvedimento di iscrizione ai fini di un'eventuale disapplicazione del medesimo, ove la necessaria verifica circa l'esistenza in concreto dei requisiti del rapporto di lavoro si risolva negativamente;
ne consegue che, a fronte di una contestazione dell'Inps, pur in presenza della prova di iscrizione negli elenchi nominativi, resta inalterato a carico di chi agisce per il pagamento delle indennità 'de quibus' l'onere di provare l'esistenza dei presupposti di legge" (Cass. 30 luglio 1999, n. 0 83 15). Nel caso di specie, il Tribunale, pur rilevando l'esistenza agli atti della prova sulla formale iscrizione dell'assicurata negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli, tuttavia esamina il contenuto dei verbali ispettivi prodotti in giudizio, rileva l'esistenza di contraddizioni nelle dichiarazioni delle parti del rapporto dedotto ai fini della iscrizione, con particolare riferimento al periodo di svolgimento del rapporto e alla durata di esso (settembre - ottobre, due mesi e settembre - ottobre - novembre tre mesi), alle modalità di raggiungimento del posto di lavoro (con mezzi propri e qualche volta del datore di lavoro e con mezzi dello stesso datore di lavoro), alle modalità di erogazione della retribuzione (ogni fine mese e ogni due o tre giorni di lavoro), all'ammontare della retribuzione giornaliera (27.000 lire e un secchio di pomodoro, e 25.000 e formaggio). Valutando tali contraddizioni emergenti chiaramente su ratti inerenti al rapporto di lavoro - e non su considerazioni e/o valutazioni degli ispettori del lavoro, come pur si sostiene dall'assicurata - il Tribunale perviene all'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla prova contraria all'esistenza del dedotto rapporto di lavoro.
Orbene, a parte la considerazione della corretta analisi e della inevitabile conclusione del giudice di appello, in realtà, nel ricorso in esame, non si contesta affatto l'esistenza delle indicate contraddizioni e discordanze (oltre l'erronea interpretazione di conclusioni e considerazioni in luogo di elementi fattuali cui esse si riferirebbero), e si pone a fondamento delle censure un errore argomentativo che sembra informare l'intera censura. Si parte, cioè, dall'affermazione che sarebbe sufficiente la prova della iscrizione della richiedente negli elenchi nominativi per la maturazione del diritto alla;
prestazione, ove insussistente la prova certa della fittizietà del rapporto di lavoro, della quale ultima sarebbe onerato l'Istituto.
Il principio di legittimità sopra indicato non è in questi termini.
La Corte, in effetti, con specifico riferimento ai verbali ispettivi, assegna sostanziale equivalenza di valore probatorio alle dichiarazioni, non verificate, espresse dalle parti in sede di richiesta di iscrizione negli elenchi, e agli accertamenti degli elementi fattuali contrari in sede di ispezione da parte dell'Inps, e fa carico al giudice di merito di una indagine valutativa degli elementi agli atti ed eventualmente di quelli acquisibili;
sicché, in presenza sia della iscrizione che di inconcludenze e contraddizioni sugli elementi fattuali, ed in totale recupero del principio generale dell'onere probatorio, nell'ampia accezione della valutazione di merito da parte del giudice, pone comunque a carico del richiedente la prova degli elementi costitutivi della prestazione richiesta.
Ed allora, nella specie, è sufficiente la mancata contestazione (per come sopra indicata) delle contraddizioni e delle discordanze rilevate dal giudice di merito, di per sè idonee a vincere la presunzione del valore probatorio della certificazione amministrativa, e la contemporanea mancata prospettazione, da parte dell'assicurata, di elementi ulteriori sul rapporto di lavoro, estranei alla formale iscrizione negli elenchi, perché le censure opposte in questa sede non trovino legittima introduzione. Va solo rilevato, a questo punto, che la mancata valutazione di elementi di fatto, che si assumono acquisiti al giudizio di merito (testimonianze a favore della sussistenza del rapporto di lavoro, assunte giustificazioni sulle contraddizioni emerse), in mancanza di specificazione dei necessari requisiti di individuazione di essi ai fini della loro decisività, assume la valenza di mera lamentela o di critica avverso una sentenza non gradita, insuscettibile di costituire valido motivo di ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360, c.p.c. Il ricorso, pertanto, va rigettato;
non va adottato alcun provvedimento in ordine alle spese del giudizio di Cassazione, per mancanza di attività difensiva dell'Istituto, costituito solo con procura e non rappresentato all'udienza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
dichiara non doversi provvedere in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2003