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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/07/2025, n. 2926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2926 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Presidente della 1^ sezione civile del Tribunale di Bari, Dott. Giu- seppe Disabato, in funzione di Giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 5097/2017, avente ad oggetto “risarcimento danni” e riservata per la decisione all'udienza del 07/04/2025
TRA
(C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1
l'Avv. PASANISI BERNARDINO
VA CLAUDIO (C.F. ), con l'Avv. PA- C.F._1
SANISI BERNARDINO
VA (C.F. ), con Parte_2 C.F._2
l'Avv. PASANISI BERNARDINO
(C.F. ), con l'Avv. PASA- CP_1 C.F._3
NISI BERNARDINO – PARTE ATTRICE –
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. NOTARISTE- CP_2 P.IVA_2
FANO GIOVANNI
MAZZA COSIMO (C.F. ), con l'Avv. C.F._4
NOTARISTEFANO GIOVANNI
(C.F. ), con Controparte_3 C.F._5
1 l'Avv. NOTARISTEFANO GIOVANNI
– PARTE CONVENUTA –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
“LA DOMANDA” – Gli attori allegano: Parte_1
d'essere parte, quale responsabile civile ex D. Lgs. n. 231/2001, del procedimento penale n. 938/2010 r.g.n.r., pendente innanzi alla
Corte di Assise di Taranto e denominato “Ambiente svenduto”;
VA UD, d'essere presidente del C.d.A. di detta società;
[...]
, d'aver rivestito la carica di Presidente del C.d.A. dell'Ilva CP_1
S.p.A. e d'essere imputato in detto procedimento penale;
[...]
, d'aver rivestito la carica di amministratore del C.d.A. CP_4
dell'Ilva S.p.A. e d'essere imputato in detto procedimento penale.
VA UD, e allegano, altresì, di essere CP_1 Parte_2
germani, che la loro famiglia è nota in ambito nazionale ed interna- zionale per l'attività esercitata nel settore della siderurgia e che l'impianto di Taranto è il più grande d'Europa.
Nell'ambito del procedimento penale citato, che vede altri impu- tati, detto stabilimento veniva posto in sequestro preventivo a se- guito di contestazione di reati in materia ambientale e per fatti cor- ruttivi (nell'atto di citazione sono riportate le contestazioni mosse
2 ai vari imputati), per cui la famiglia VA ne perdeva il controllo e l'Ilva S.p.A. veniva posta in amministrazione straordinaria, nomi- nati i commissari e ne veniva dichiarato lo stato d'insolvenza.
Lamentano gli attori che, a partire dal sequestro penale, è iniziata una campagna mediatica denigratoria sulla gestione dell'impianto siderurgico da parte dei VA, seguita dall'opinione pubblica con notevole interesse e, in particolare, che il giornale “La Gazzetta del
Mezzogiorno”, a pagina 6 dell'edizione del 18.1.2017, nell'articolo a firma del convenuto riportava: il titolo Parte_3
“VA: È VERO, INQUINAVAMO”; il sovra titolo “TARANTO IL
PRESIDENTE DELLE SOCIETÀ VA FORNI ELETTRICI NEL
DOCUMENTO FIRMATO SPOSA IN PIENO IL TEOREMA AC-
CUSATORIO DELLA PROCURA”; il sottotitolo “CLAUDIO, FI-
GLIO DEL PATRON EMILIO, AMMETTE LE RESPONSABILITÀ
NEL PATTEGGIAMENTO”.
Precisano che l'articolo si riferiva a quanto accaduto nel corso dell'udienza penale del 17.1.2017, innanzi alla Corte di Assise di
Taranto nel procedimento citato, quando l'attrice Parte_4
in persona del suo legale rappresentante VA UD,
[...]
presentava istanza di applicazione di sanzione ex articolo 63 del D.
Lgs. n. 231/2001, istanza che non rivestiva carattere confessorio e che nulla aggiungeva in ordine alle responsabilità contestate. De- ducono che l'intento dell'autore dell'articolo era quello di distor- cere i fatti accaduti nel corso dell'udienza, fatti costituiti, per quel che rileva nel presente giudizio, dalla sola istanza di applicazione di sanzione, facendola passare come una piena confessione dei fatti contestati, così “da offrire al lettore una notizia eclatante, sebbene inveritiera, cavalcando l'one di interesse pubblico che avvolge la
3 vicenda e quindi sostenere, nel parallelo processo mediatico ormai da tempo in atto, la responsabilità degli imputati”. Lamentano che le espressioni dell'articolo in questione erano finalizzate non a de- scrivere fedelmente i fatti accaduti, ma a cercare di dare all'istanza di applicazione di sanzione citata “una connotazione di confessione
e di accusa nei confronti degli altri imputati”.
Passando al contenuto dell'articolo, allegano che vi sono riportate altre dichiarazioni erroneamente attribuite a VA UD il quale, con le stesse, avrebbe confessato che: lo stabilimento siderurgico di Taranto veniva gestito tramite perso- nale fiduciario, che rispondeva direttamente alla VA FI S.p.A., società controllante, con il compito di massimizzare i profitti “a scapito della criticità ambientali e di sicurezza degli impianti dello stabilimento”; le società del gruppo “cagionavano danni ambientali nonché fatti corruttivi associandosi allo scopo di commettere i reati di cui ai capi sopraindicati, non provvedendo all'attuazione delle misure di sicurezza, prevenzione e protezione dell'ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori di cui lo stabilimento siderurgico di
[...]
necessitava”: Pt_5
il profitto derivante dalla commissione degli illeciti amministrativi contestati costituiva un risparmio di spesa riconducibile alla VA
FI S.p.A..
Precisano che tali dichiarazioni corrispondono sostanzialmente al contenuto dei capi d'imputazione formulati dall'accusa, mentre nell'articolo in questione venivano rappresentate come fatte proprie da VA UD ed il lettore, non conoscendo il contenuto degli atti processuali, leggendo l'articolo percepiva il messaggio, errato, che
4 il VA aveva ammesso la responsabilità di tutti gli imputati, con- fessione che rendeva sensazionale la notizia perché svelava “un colpo di scena processuale”.
Assumono gli attori che per la notizia in oggetto non opera la scri- minante del legittimo esercizio del diritto di critica, in quanto il giornalista convenuto non riportava fedelmente i fatti verificatisi nel corso dell'udienza citata, e ciò pur non essendo tenuto a verifi- care la fondatezza delle accuse rivolte agli imputati. In particolare, nell'articolo si qualificavano le dichiarazioni di VA UD, con- tenenti la sola istanza di applicazione di sanzione ex articolo 63 del
D. Lgs. n. 231/2001, come atto di autoaccusa coinvolgente anche gli altri imputati, affermazioni nemmeno contenute nei capi d'im- putazione, generando così confusione nel lettore.
Qualificano tale notizia lesiva del loro diritto alla reputazione, al decoro, all'immagine ed all'onore, evidenziano la notorietà della loro famiglia per dedurne la lesività anche dal punto di vista econo- mico-commerciale ed allegano la tiratura e diffusione geografica de
“La Gazzetta del Mezzogiorno”, con più di 500.000 lettori, e la gra- vità dell'offesa.
Chiedono quindi che, accertata la responsabilità dei convenuti, gli stessi siano condannati in solido al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 500.000,00 per ciascuno degli attori ed in
50.000,00 ex articolo 12 della legge n. 47/48 sempre per ciascun attore. Chiedono, altresì, la pubblicazione della sentenza e la con- danna dei convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite.
“LA COSTITUZIONE DELLE PARTI CONVENUTE” – Preliminarmente ec- cepiscono il difetto di legittimazione attiva degli attori Parte_6
e perché non menzionati nell'articolo in
[...] CP_1
5 questione.
Nel merito, contestano la sussistenza del danno ingiusto allegato dagli attori, stante la prevalenza del diritto di cronaca e di critica quando viene legittimamente esercitato, oltre che del requisito della pertinenza, per l'interesse pubblico che la notizia era tesa a soddi- sfare.
Allegano il legittimo esercizio del diritto di cronaca, in quanto veniva riferito dell'avvenuto patteggiamento da parte di Parte_7
.
[...]
Per quel che attiene la riferita ammissione dei fatti contestati, os- servano che si è trattato di un legittimo esercizio del diritto di cri- tica: in particolare, richiamano la giurisprudenza che qualifica la sentenza di patteggiamento come un provvedimento che presup- pone un'ammissione di colpevolezza dell'imputato, e da ciò trag- gono la conseguenza che nell'articolo l'autore esprimeva una sua legittima opinione al riguardo, il che esclude ogni profilo di dolo o colpa.
Allegano, altresì, il rispetto del criterio di pertinenza, tenuto conto dell'evidente interesse dei lettori a conoscere tali fatti in ragione della gravità dei reati contestati, e del principio di continenza, con- siderata la serenità del linguaggio utilizzato.
Contestano la sussistenza dei danni richiesti dagli attori, evocati in maniera generica e senza alcuna allegazione in ordine all'an ed al nesso causale.
Richiamano la disciplina di cui all'articolo 2236 c.c. ed assumono che nel caso in esame è ravvisabile una colpa lieve, per cui ogni responsabilità è da ritenersi esclusa, nonché quella dell'articolo
1227, comma 2, c.c., perché gli attori avrebbero potuto chiedere la
6 rettifica dell'articolo, evitando così le conseguenze dannose da essi lamentate.
Contestano la richiesta di condanna alla riparazione pecuniaria ex articolo 12 della legge n. 47/48, ritenendola applicabile al solo au- tore del reato di diffamazione e non anche al direttore responsabile della testata ed alla società editrice, nonché quella di pubblicazione della sentenza, stante l'infondatezza della domanda.
In ordine al quantum di danno richiesto, sia risarcitorio che per riparazione pecuniaria, rilevano che la pubblicazione incriminata costituisce un lievissimo aggravamento di danni già ampiamente verificatisi e, comunque, chiedono di tener conto della colpa lieve in capo ad essi convenuti, valutando altresì il concorso di colpa de- gli attori ex articolo 1227 c.c. per non aver richiesto la rettifica.
Eccepiscono l'inammissibilità o, in subordine, l'infondatezza della domanda proposta nei confronti del direttore responsabile, al- legando l'impossibilità di un controllo capillare in un giornale di grandi dimensioni.
Allegano la male fede degli attori e concludono chiedendo il ri- getto della domanda, con vittoria di spese, e la condanna degli attori al risarcimento danni per lite temeraria.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Il giudizio è stato interrotto a se- guito della dichiarazione di fallimento della Controparte_5
e poi riassunto solo nei confronti di ZZ OS e
[...] [...]
È seguita la fase di trattazione e, non necessi- Controparte_3
tando d'istruttoria, all'udienza sopra citata le parti hanno concluso come in atti e la causa è stata riservata per la decisione.
“SULLA MANCATA RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO NEI CONFRONTI DELLA
– Stante tale mancata riassunzione, nessuna CP_2
7 statuizione dev'essere adottata nei confronti della predetta società.
“SULL'ECCEZIONE DI DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEGLI AT-
TORI VA AB RO E VA NICOLA” – L'eccezione è infondata e va rigettata, atteso che nell'articolo incriminato e, segnatamente, nel primo periodo, si afferma che “ ammette le responsabi- CP_6
lità della sua famiglia nella gestione dell'Ilva”: viene, quindi, espressamente riportata la notizia di un'ammissione di responsabi- lità da parte di uno dei componenti della famiglia VA riguardante non solo i fatti della società da lui rappresentata, ma anche quelli coinvolgenti tutti gli altri suoi familiari. Poiché Parte_6
e sono, oltre che fratelli di VA UD (al quale l'ar- CP_1
ticolista attribuisce le dichiarazioni confessorie) anche partecipi nella società che gestiva l'impianto di Taranto, i medesimi devono ritenersi legittimati ad agire nel presente giudizio, ove si lamenta un danno conseguito alla pubblicazione di detto articolo.
“SULL'ECCEZIONE D'INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA Parte_8
NEI CONFRONTI DI – Anche questa ecce- Controparte_3
zione è infondata e va rigettata.
L'articolo 57 c.p. prevede, a carico del direttore o del vice-diret- tore di una testata giornalistica, una responsabilità a titolo di colpa per aver omesso “… di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pub- blicazione siano commessi reati”: trattasi, come ha ritenuto la dot- trina, di una responsabilità per fatto proprio di natura omissiva ca- ratterizzata, appunto, dall'omesso controllo sull'attività svolta dall'autore della pubblicazione, opinione condivisa anche in giuri- sprudenza (cfr., per tutte, Cass. pen., Sez. V, 12/11/2020, n. 24818:
“Il delitto di diffamazione commesso dal giornalista con il mezzo
8 della stampa si configura quale evento di quello attribuibile, ex art.
57 c.p., al direttore responsabile, la cui condotta omissiva consiste nel non aver esperito i dovuti controlli al fine di evitare che, attra- verso il periodico da lui diretto, venisse dolosamente lesa la repu- tazione di terze persone;
sicché, in caso di assoluzione del giorna- lista dall'imputazione di diffamazione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, deve altresì escludersi alcuna responsabilità penale in capo al direttore”).
Tornando all'esame della fattispecie, gli attori agiscono per chie- dere il risarcimento dei danni subiti a seguito della pubblicazione di un articolo su un quotidiano del quale, all'epoca del fatto, il
[...]
era direttore, per cui la domanda formulata nei suoi con- CP_3
fronti è da ritenersi ammissibile, salvo a verificarne la fondatezza nel merito.
“SULLA DEDOTTA RESPONSABILITÀ” – Deve premettersi che nel caso in esame oggetto della richiesta risarcitoria è la lesione del diritto all'integrità morale, che rientra nel novero dei “diritti della perso- nalità”, presenta il carattere dell'assolutezza ed è, pertanto, opponi- bile erga omnes. Stante l'elevato contenuto dei valori tutelati, ossia la dignità umana, l'onore, il decoro e la reputazione dell'individuo, viene ritenuto un diritto fondamentale della persona, riconosciuto dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea (e, segnatamente, dall'articolo 1). Quando la lesione di tale diritto avviene a mezzo stampa, il danno che consegue è, nella mag- gior parte dei casi, rilevante, perché le notizie giornalistiche sono, per loro natura, destinate ad un'ampia diffusione.
Nel corso degli anni si è consolidato un orientamento giurispru- denziale, confortato dalla migliore dottrina, che considera legittimo
9 l'esercizio del diritto di cronaca quando sono rispettate le seguenti condizioni:
A) la verità delle notizie, oggettiva o anche soltanto putativa, frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca e controllo del giornalista non solo sulla fonte, ma anche sulla verità sostanziale. In partico- lare, si ritiene non sussistente tale condizione anche quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche col- posamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti rife- riti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, ovvero da sottin- tesi, accostamenti, insinuazioni o sofismi, obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore o dell'ascoltatore false rappresenta- zioni della realtà oggettiva. La notizia, quindi, dev'essere conside- rata nella sua complessiva esposizione e non solo esaminando i sin- goli fatti in essa riportati.
La giurisprudenza ha inoltre chiarito che “In tema di diffamazione
a mezzo stampa, il diritto di critica si concretizza non nella mera narrazione di fatti ma nell'espressione di un giudizio soggettivo ri- spetto ai fatti stessi. Perché questo diritto possa operare quale esi- mente, il fatto presupposto oggetto della critica deve corrispondere
a una verità ragionevolmente putativa, anche se non assoluta, fon- data su fonti attendibili o altre circostanze soggettive. Ne consegue che la critica espressa sulla base di indagini o determinate valuta- zioni di un organo pubblico, come l'Autorità Garante della Con- correnza e del Mercato, integra una verità putativa idonea a costi- tuire presupposto del diritto di critica, purché tale valutazione fosse valida ed efficace al momento della divulgazione della notizia”
(Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 07/03/2025, n. 6123) e che “In tema
10 di diffamazione a mezzo stampa, l'esimente del diritto di cronaca giudiziaria è configurabile, qualora la notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario, se l'attribuzione del fatto illecito ad un soggetto è rispondente a quella presente negli atti giudiziari e nell'oggetto dell'imputazione, sia sotto il profilo dell'astratta qua- lificazione che della sua concreta gravità, con la conseguenza che essa non è invocabile se il cronista attribuisce ad un soggetto un fatto diverso nella sua struttura essenziale rispetto a quello per cui si indaga, idoneo a cagionare una lesione della reputazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva af- fermato la responsabilità delle testate giornalistiche, le quali ave- vano erroneamente addebitato ad una persona il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, in luogo di quello, effettivamente contestato, di intestazione fittizia di beni con l'aggravante della fi- nalità di agevolare l'associazione mafiosa – Cass. civ., Sez. III, Or- dinanza, 15/10/2024, n. 26789);
B) la continenza, ovvero il rispetto dei requisiti minimi di forma che debbono caratterizzare la cronaca e anche la critica quali, ad esempio, l'assenza di termini esclusivamente insultanti;
C) l'interesse pubblico all'informazione in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione o altri caratteri del servizio giornalistico.
“L'ATTO PROCESSUALE POSTO IN ESSERE DA VA CLAUDIO NEL PRO-
CESSO PENALE E LA SUA QUALIFICAZIONE GIURIDICA” – È opportuno, prima di affrontare ogni altra questione, esporre il contenuto di tale atto, precisando che trattasi di istanza di applicazione di sanzione ex articolo 63 D. lgs. n. 231/2001 (legislativamente equiparata a quella ex articolo 444 c.p.p.), che è sì collegata alle imputazioni,
11 ma queste costituiscono semplice presupposto che fonda e giusti- fica detta istanza, la cui finalità non è l'accertamento della verità dei fatti contestati, ma l'ottenimento di un beneficio processuale evitando la celebrazione del processo: trattasi, quindi, di un atto processuale completamente diverso dalla confessione, avendo fina- lità dalla stessa differente (cfr. Cass. pen., Sez. VI, 27/11/1995, n.
649: “La richiesta di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. non implica ammissione di responsabilità né tantomeno confessione per fatti concludenti, ma solamente rinuncia a difendersi e accetta- zione di una pena "scontata" in cambio delle energie e del tempo fatto risparmiare nell'interesse generale della amministrazione della giustizia. Il patteggiamento definisce in modo negoziale il procedimento e dalla "equiparazione" di cui all'art. 445 c.p.p. non può derivare alcuna ammissione di responsabilità da far va- lere fuori del procedimento così definito”, nonché Cass. pen., Sez.
III, Sentenza, 08/10/2024, n. 44311 la quale, in motivazione, pre- cisa che non può riconoscersi valore confessorio alla richiesta di applicazione di pena, trattandosi di un atto con cui l'imputato, per le più svariate ragioni, non necessariamente equivalenti ad ammis- sione della propria colpa, rinuncia a contestare l'accusa, esoneran- dola dall'onere della prova).
Deve però considerarsi che, sia in dottrina che in giurisprudenza, vi è un diverso orientamento che considera la richiesta di patteggia- mento (e, quindi, anche l'istanza di applicazione di sanzione ex ar- ticolo 63 citato) come ammissione di responsabilità, se non proprio confessione dei fatti contestati, e la relativa sentenza come con- danna (T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 26/02/2003, n. 1612: “Assume i connotati della sentenza di condanna derivata dalla confessione
12 dell'imputato la sentenza patteggiata emessa ai sensi dell'art. 444
c.p.p.”; T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 11/11/1996, n. 673: “La sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p. … deve tuttavia ottenere la giusta rilevanza e il giusto peso … di volontario assoggettamento alla pena e di sostan- ziale confessione della veridicità del nucleo essenziale dell'ac- cusa”; Cass. pen., Sez. VI, 11/11/1991: “La sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, ai sensi del 2° comma, art. 444 c. p.
p., irrogando una sanzione penale non può che essere considerata di condanna …”; Corte dei Conti, Sez. II App., Sentenza,
09/09/2024, n. 222: “In merito alla rilevanza probatoria delle sen- tenze di condanna a pena patteggiata … all'inidoneità della stessa ad assurgere a vera e propria "ammissione" di colpevolezza con relativo ribaltamento dell'onere probatorio …”). Tale incertezza interpretativa, comunque, non deve esimere l'autore di un articolo di stampa dal considerarla, al fine di evitare di riportare una notizia che possa ingenerare nel lettore o nell'ascoltatore una falsa rappre- sentazione della realtà oggettiva.
“SULLA VERITÀ DEI FATTI RIFERITI NELL'ARTICOLO” – Tornando all'esame dei fatti qui allegati, la “realtà oggettiva” posta a base delle notizia giornalistica incriminata era costituita dall'istanza di applicazione di sanzione, che in premessa conteneva il richiamo alle contestazioni mosse dalla pubblica accusa, mentre nella parte dispositiva vi era anche la dichiarazione con la quale l'istante pre- stava il consenso all'utilizzabilità, mediante lettura, degli atti com- piuti nel corso dell'istruzione dibattimentale.
Pur considerando che il VA non esprimeva alcun giudizio sulla responsabilità penale per i fatti contestati e, in particolare, per le
13 singole posizioni degli imputati, e che non vi era alcuna sua espressa ammissione di responsabilità per tali fatti, deve comunque tenersi conto che, come detto, la qualificazione di questo tipo di istanze (comunemente definite “di patteggiamento”) è controversa in dottrina e giurisprudenza, molti la considerano un'ammissione di responsabilità per i fatti contestati e qualificano la relativa sentenza di applicazione della pena come sentenza di condanna per i mede- simi fatti.
Nell'articolo in questione e, in particolare, nel sottotitolo, viene ben evidenziato che l'ammissione di responsabilità è desunta dall'istanza di patteggiamento, espressamente richiamata, per cui l'autore dell'articolo, parlando di ammissione di responsabilità, si
è rifatto all'orientamento citato (che non era necessario richiamare, perché la sua comprensione implica conoscenze tecniche non alla portata del lettore comune), esercitando così il diritto di critica sui fatti riportati, esercizio legittimo perché in linea con quella parte di dottrina e giurisprudenza sopra richiamata.
Gli attori lamentano il coinvolgimento degli altri imputati nell'ar- ticolo di stampa, ove si afferma che l'ammissione di responsabilità contenuta nell'istanza li riguardava, ma sul punto deve osservarsi che nell'istanza di applicazione pena sottoscritta dal VA si richia- mano gli addebiti mossi a tutti gli imputati (circostanza precisata nell'articolo ove si dà atto del contenuto dell'istanza presentata dal
VA – 2^ colonna, 2° periodo, ove si legge: “Nell'atto si legge, tra
l'altro, …”), addebiti che, sempre in detta istanza, non vengono espressamente contestati per cui, se si considera tale istanza un'im- plicita ammissione di responsabilità, tale giudizio non può che
14 valere per tutti i fatti e gli imputati che ne sono oggetto.
Può quindi ritenersi che non vi sia stata violazione del requisito della verità della notizia, ovvero uno stravolgimento della “realtà oggettiva”, sol perché il giornalista ha attribuito alla dichiarazione del VA un effetto, quello dell'ammissione di responsabilità per i fatti contestati a tutti gli imputati, che il VA non aveva esplicita- mente reso ma che, come detto, viene considerata tale da buona parte della dottrina e giurisprudenza [cfr., sulla necessità dello stra- volgimento della realtà, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 08/04/2020,
n. 7757: “In tema di risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa, la verità dei fatti oggetto della notizia non è scalfita da inesattezze secondarie che non alterino, nel contesto dell'articolo, la portata informativa dello stesso rispetto al soggetto al quale sono riferibili. Sono da considerare marginali le imprecisioni che non mutano in peggio l'offensività della narrazione e, per contro, sono rilevanti quelle che stravolgono il fatto "vero" in maniera da renderne offensiva l'attribuzione a taluno, all'esito di una valuta- zione del loro peso sull'intero fatto narrato al fine di stabilire se siano idonee a renderlo "falso" e, oltre che tale, diffamatorio.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva giudicato diffamatoria, senza una verifica concreta, una notizia per il fatto in sé che il giornalista aveva riferito due circostanze ine- satte, vale a dire che un medico, indicato come autore della som- ministrazione di sostante dopanti ad un famoso ciclista, era stato radiato dalla Federazione sportiva, mentre il procedimento disci- plinare si era concluso con l'archiviazione per via delle sue dimis- sioni, e che il medesimo sanitario era stato condannato "definitiva- mente" in appello, nonostante la proposizione di ricorso per
15 Cassazione contro la sentenza che, peraltro, era stata alla fine con- fermata)”]. Il giornalista, riferendo di un'ammissione di responsa- bilità (e non anche di una confessione), ha esercitato legittimamente il suo diritto di critica.
“SULLA CONTINENZA E SULL'INTERESSE PUBBLICO ALLA NOTIZIA” – In ordine a tali requisiti, la notizia in questione deve considerarsi ri- spettosa dei requisiti minimi di forma che debbono caratterizzare la cronaca e anche la critica giornalistica, così come sussisteva l'inte- resse pubblico all'informazione dei fatti in essa rappresentati, te- nuto conto del forte impatto ambientale che quelli contestati richia- mavano.
Conclusivamente, poiché la notizia riferita è immune da censure, la domanda è da ritenersi infondata e va rigettata, conclusione che risulta assorbente rispetto ad ogni altra questione sollevata dalle parti, per cui questo Giudice ne omette l'esame esplicito in applica- zione del principio processuale della “ragione più liquida” (cfr.
Cass. Civ. Sez. Unite, Sent., 8.5.2014, n. 9936).
Quanto alle spese del giudizio, le stesse vanno in parte compen- sate e, segnatamente, nella misura del 40%, attesa l'infondatezza di alcune eccezioni sollevate dalla difesa dei convenuti. Il residuo
60% di dette spese, che sarà indicato in dispositivo nella misura del dovuto, dev'essere posto a carico degli attori ed in solido, e calco- lato sulla base delle prescrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm., avuto riguardo ai parametri applicabili al presente giudizio, con le variazioni che si rendono necessarie in ragione delle questioni di fatto e di diritto trattate, nonché dell'attività effettivamente svolta.
La compensazione parziale delle spese di lite comporta il rigetto della domanda formulata dai convenuti ex articolo 96 c.p.c.,
16 richiedendo quest'ultima il duplice presupposto della soccombenza totale della parte e della non compensazione, seppure parziale, delle spese di lite.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Presidente della 1^ sezione civile del Tribunale di Bari, Dott. Giu- seppe Disabato, in funzione di Giudice monocratico, definitiva- mente pronunciando nel giudizio introdotto con domanda notificata in data 16.3.2017 da VA UD, Parte_1 [...]
e nei confronti della Parte_6 CP_1 CP_2
Cont ZZ OS e ogni contraria istanza o ec- Controparte_3
cezione disattesa, la rigetta, compensa nella misura del 40% le spese del giudizio e, per l'effetto, condanna gli attori in solido al pagamento del restante 60% delle spese di giudizio sostenute dai convenuti, che liquida quanto al dovuto in complessivi € 17.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e
C.A.P. come per legge.
Sentenza esecutiva.
Bari, 24 luglio 2025. Dr. Giuseppe Disabato
17
Il Presidente della 1^ sezione civile del Tribunale di Bari, Dott. Giu- seppe Disabato, in funzione di Giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 5097/2017, avente ad oggetto “risarcimento danni” e riservata per la decisione all'udienza del 07/04/2025
TRA
(C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1
l'Avv. PASANISI BERNARDINO
VA CLAUDIO (C.F. ), con l'Avv. PA- C.F._1
SANISI BERNARDINO
VA (C.F. ), con Parte_2 C.F._2
l'Avv. PASANISI BERNARDINO
(C.F. ), con l'Avv. PASA- CP_1 C.F._3
NISI BERNARDINO – PARTE ATTRICE –
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. NOTARISTE- CP_2 P.IVA_2
FANO GIOVANNI
MAZZA COSIMO (C.F. ), con l'Avv. C.F._4
NOTARISTEFANO GIOVANNI
(C.F. ), con Controparte_3 C.F._5
1 l'Avv. NOTARISTEFANO GIOVANNI
– PARTE CONVENUTA –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
“LA DOMANDA” – Gli attori allegano: Parte_1
d'essere parte, quale responsabile civile ex D. Lgs. n. 231/2001, del procedimento penale n. 938/2010 r.g.n.r., pendente innanzi alla
Corte di Assise di Taranto e denominato “Ambiente svenduto”;
VA UD, d'essere presidente del C.d.A. di detta società;
[...]
, d'aver rivestito la carica di Presidente del C.d.A. dell'Ilva CP_1
S.p.A. e d'essere imputato in detto procedimento penale;
[...]
, d'aver rivestito la carica di amministratore del C.d.A. CP_4
dell'Ilva S.p.A. e d'essere imputato in detto procedimento penale.
VA UD, e allegano, altresì, di essere CP_1 Parte_2
germani, che la loro famiglia è nota in ambito nazionale ed interna- zionale per l'attività esercitata nel settore della siderurgia e che l'impianto di Taranto è il più grande d'Europa.
Nell'ambito del procedimento penale citato, che vede altri impu- tati, detto stabilimento veniva posto in sequestro preventivo a se- guito di contestazione di reati in materia ambientale e per fatti cor- ruttivi (nell'atto di citazione sono riportate le contestazioni mosse
2 ai vari imputati), per cui la famiglia VA ne perdeva il controllo e l'Ilva S.p.A. veniva posta in amministrazione straordinaria, nomi- nati i commissari e ne veniva dichiarato lo stato d'insolvenza.
Lamentano gli attori che, a partire dal sequestro penale, è iniziata una campagna mediatica denigratoria sulla gestione dell'impianto siderurgico da parte dei VA, seguita dall'opinione pubblica con notevole interesse e, in particolare, che il giornale “La Gazzetta del
Mezzogiorno”, a pagina 6 dell'edizione del 18.1.2017, nell'articolo a firma del convenuto riportava: il titolo Parte_3
“VA: È VERO, INQUINAVAMO”; il sovra titolo “TARANTO IL
PRESIDENTE DELLE SOCIETÀ VA FORNI ELETTRICI NEL
DOCUMENTO FIRMATO SPOSA IN PIENO IL TEOREMA AC-
CUSATORIO DELLA PROCURA”; il sottotitolo “CLAUDIO, FI-
GLIO DEL PATRON EMILIO, AMMETTE LE RESPONSABILITÀ
NEL PATTEGGIAMENTO”.
Precisano che l'articolo si riferiva a quanto accaduto nel corso dell'udienza penale del 17.1.2017, innanzi alla Corte di Assise di
Taranto nel procedimento citato, quando l'attrice Parte_4
in persona del suo legale rappresentante VA UD,
[...]
presentava istanza di applicazione di sanzione ex articolo 63 del D.
Lgs. n. 231/2001, istanza che non rivestiva carattere confessorio e che nulla aggiungeva in ordine alle responsabilità contestate. De- ducono che l'intento dell'autore dell'articolo era quello di distor- cere i fatti accaduti nel corso dell'udienza, fatti costituiti, per quel che rileva nel presente giudizio, dalla sola istanza di applicazione di sanzione, facendola passare come una piena confessione dei fatti contestati, così “da offrire al lettore una notizia eclatante, sebbene inveritiera, cavalcando l'one di interesse pubblico che avvolge la
3 vicenda e quindi sostenere, nel parallelo processo mediatico ormai da tempo in atto, la responsabilità degli imputati”. Lamentano che le espressioni dell'articolo in questione erano finalizzate non a de- scrivere fedelmente i fatti accaduti, ma a cercare di dare all'istanza di applicazione di sanzione citata “una connotazione di confessione
e di accusa nei confronti degli altri imputati”.
Passando al contenuto dell'articolo, allegano che vi sono riportate altre dichiarazioni erroneamente attribuite a VA UD il quale, con le stesse, avrebbe confessato che: lo stabilimento siderurgico di Taranto veniva gestito tramite perso- nale fiduciario, che rispondeva direttamente alla VA FI S.p.A., società controllante, con il compito di massimizzare i profitti “a scapito della criticità ambientali e di sicurezza degli impianti dello stabilimento”; le società del gruppo “cagionavano danni ambientali nonché fatti corruttivi associandosi allo scopo di commettere i reati di cui ai capi sopraindicati, non provvedendo all'attuazione delle misure di sicurezza, prevenzione e protezione dell'ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori di cui lo stabilimento siderurgico di
[...]
necessitava”: Pt_5
il profitto derivante dalla commissione degli illeciti amministrativi contestati costituiva un risparmio di spesa riconducibile alla VA
FI S.p.A..
Precisano che tali dichiarazioni corrispondono sostanzialmente al contenuto dei capi d'imputazione formulati dall'accusa, mentre nell'articolo in questione venivano rappresentate come fatte proprie da VA UD ed il lettore, non conoscendo il contenuto degli atti processuali, leggendo l'articolo percepiva il messaggio, errato, che
4 il VA aveva ammesso la responsabilità di tutti gli imputati, con- fessione che rendeva sensazionale la notizia perché svelava “un colpo di scena processuale”.
Assumono gli attori che per la notizia in oggetto non opera la scri- minante del legittimo esercizio del diritto di critica, in quanto il giornalista convenuto non riportava fedelmente i fatti verificatisi nel corso dell'udienza citata, e ciò pur non essendo tenuto a verifi- care la fondatezza delle accuse rivolte agli imputati. In particolare, nell'articolo si qualificavano le dichiarazioni di VA UD, con- tenenti la sola istanza di applicazione di sanzione ex articolo 63 del
D. Lgs. n. 231/2001, come atto di autoaccusa coinvolgente anche gli altri imputati, affermazioni nemmeno contenute nei capi d'im- putazione, generando così confusione nel lettore.
Qualificano tale notizia lesiva del loro diritto alla reputazione, al decoro, all'immagine ed all'onore, evidenziano la notorietà della loro famiglia per dedurne la lesività anche dal punto di vista econo- mico-commerciale ed allegano la tiratura e diffusione geografica de
“La Gazzetta del Mezzogiorno”, con più di 500.000 lettori, e la gra- vità dell'offesa.
Chiedono quindi che, accertata la responsabilità dei convenuti, gli stessi siano condannati in solido al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 500.000,00 per ciascuno degli attori ed in
50.000,00 ex articolo 12 della legge n. 47/48 sempre per ciascun attore. Chiedono, altresì, la pubblicazione della sentenza e la con- danna dei convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite.
“LA COSTITUZIONE DELLE PARTI CONVENUTE” – Preliminarmente ec- cepiscono il difetto di legittimazione attiva degli attori Parte_6
e perché non menzionati nell'articolo in
[...] CP_1
5 questione.
Nel merito, contestano la sussistenza del danno ingiusto allegato dagli attori, stante la prevalenza del diritto di cronaca e di critica quando viene legittimamente esercitato, oltre che del requisito della pertinenza, per l'interesse pubblico che la notizia era tesa a soddi- sfare.
Allegano il legittimo esercizio del diritto di cronaca, in quanto veniva riferito dell'avvenuto patteggiamento da parte di Parte_7
.
[...]
Per quel che attiene la riferita ammissione dei fatti contestati, os- servano che si è trattato di un legittimo esercizio del diritto di cri- tica: in particolare, richiamano la giurisprudenza che qualifica la sentenza di patteggiamento come un provvedimento che presup- pone un'ammissione di colpevolezza dell'imputato, e da ciò trag- gono la conseguenza che nell'articolo l'autore esprimeva una sua legittima opinione al riguardo, il che esclude ogni profilo di dolo o colpa.
Allegano, altresì, il rispetto del criterio di pertinenza, tenuto conto dell'evidente interesse dei lettori a conoscere tali fatti in ragione della gravità dei reati contestati, e del principio di continenza, con- siderata la serenità del linguaggio utilizzato.
Contestano la sussistenza dei danni richiesti dagli attori, evocati in maniera generica e senza alcuna allegazione in ordine all'an ed al nesso causale.
Richiamano la disciplina di cui all'articolo 2236 c.c. ed assumono che nel caso in esame è ravvisabile una colpa lieve, per cui ogni responsabilità è da ritenersi esclusa, nonché quella dell'articolo
1227, comma 2, c.c., perché gli attori avrebbero potuto chiedere la
6 rettifica dell'articolo, evitando così le conseguenze dannose da essi lamentate.
Contestano la richiesta di condanna alla riparazione pecuniaria ex articolo 12 della legge n. 47/48, ritenendola applicabile al solo au- tore del reato di diffamazione e non anche al direttore responsabile della testata ed alla società editrice, nonché quella di pubblicazione della sentenza, stante l'infondatezza della domanda.
In ordine al quantum di danno richiesto, sia risarcitorio che per riparazione pecuniaria, rilevano che la pubblicazione incriminata costituisce un lievissimo aggravamento di danni già ampiamente verificatisi e, comunque, chiedono di tener conto della colpa lieve in capo ad essi convenuti, valutando altresì il concorso di colpa de- gli attori ex articolo 1227 c.c. per non aver richiesto la rettifica.
Eccepiscono l'inammissibilità o, in subordine, l'infondatezza della domanda proposta nei confronti del direttore responsabile, al- legando l'impossibilità di un controllo capillare in un giornale di grandi dimensioni.
Allegano la male fede degli attori e concludono chiedendo il ri- getto della domanda, con vittoria di spese, e la condanna degli attori al risarcimento danni per lite temeraria.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Il giudizio è stato interrotto a se- guito della dichiarazione di fallimento della Controparte_5
e poi riassunto solo nei confronti di ZZ OS e
[...] [...]
È seguita la fase di trattazione e, non necessi- Controparte_3
tando d'istruttoria, all'udienza sopra citata le parti hanno concluso come in atti e la causa è stata riservata per la decisione.
“SULLA MANCATA RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO NEI CONFRONTI DELLA
– Stante tale mancata riassunzione, nessuna CP_2
7 statuizione dev'essere adottata nei confronti della predetta società.
“SULL'ECCEZIONE DI DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEGLI AT-
TORI VA AB RO E VA NICOLA” – L'eccezione è infondata e va rigettata, atteso che nell'articolo incriminato e, segnatamente, nel primo periodo, si afferma che “ ammette le responsabi- CP_6
lità della sua famiglia nella gestione dell'Ilva”: viene, quindi, espressamente riportata la notizia di un'ammissione di responsabi- lità da parte di uno dei componenti della famiglia VA riguardante non solo i fatti della società da lui rappresentata, ma anche quelli coinvolgenti tutti gli altri suoi familiari. Poiché Parte_6
e sono, oltre che fratelli di VA UD (al quale l'ar- CP_1
ticolista attribuisce le dichiarazioni confessorie) anche partecipi nella società che gestiva l'impianto di Taranto, i medesimi devono ritenersi legittimati ad agire nel presente giudizio, ove si lamenta un danno conseguito alla pubblicazione di detto articolo.
“SULL'ECCEZIONE D'INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA Parte_8
NEI CONFRONTI DI – Anche questa ecce- Controparte_3
zione è infondata e va rigettata.
L'articolo 57 c.p. prevede, a carico del direttore o del vice-diret- tore di una testata giornalistica, una responsabilità a titolo di colpa per aver omesso “… di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pub- blicazione siano commessi reati”: trattasi, come ha ritenuto la dot- trina, di una responsabilità per fatto proprio di natura omissiva ca- ratterizzata, appunto, dall'omesso controllo sull'attività svolta dall'autore della pubblicazione, opinione condivisa anche in giuri- sprudenza (cfr., per tutte, Cass. pen., Sez. V, 12/11/2020, n. 24818:
“Il delitto di diffamazione commesso dal giornalista con il mezzo
8 della stampa si configura quale evento di quello attribuibile, ex art.
57 c.p., al direttore responsabile, la cui condotta omissiva consiste nel non aver esperito i dovuti controlli al fine di evitare che, attra- verso il periodico da lui diretto, venisse dolosamente lesa la repu- tazione di terze persone;
sicché, in caso di assoluzione del giorna- lista dall'imputazione di diffamazione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, deve altresì escludersi alcuna responsabilità penale in capo al direttore”).
Tornando all'esame della fattispecie, gli attori agiscono per chie- dere il risarcimento dei danni subiti a seguito della pubblicazione di un articolo su un quotidiano del quale, all'epoca del fatto, il
[...]
era direttore, per cui la domanda formulata nei suoi con- CP_3
fronti è da ritenersi ammissibile, salvo a verificarne la fondatezza nel merito.
“SULLA DEDOTTA RESPONSABILITÀ” – Deve premettersi che nel caso in esame oggetto della richiesta risarcitoria è la lesione del diritto all'integrità morale, che rientra nel novero dei “diritti della perso- nalità”, presenta il carattere dell'assolutezza ed è, pertanto, opponi- bile erga omnes. Stante l'elevato contenuto dei valori tutelati, ossia la dignità umana, l'onore, il decoro e la reputazione dell'individuo, viene ritenuto un diritto fondamentale della persona, riconosciuto dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea (e, segnatamente, dall'articolo 1). Quando la lesione di tale diritto avviene a mezzo stampa, il danno che consegue è, nella mag- gior parte dei casi, rilevante, perché le notizie giornalistiche sono, per loro natura, destinate ad un'ampia diffusione.
Nel corso degli anni si è consolidato un orientamento giurispru- denziale, confortato dalla migliore dottrina, che considera legittimo
9 l'esercizio del diritto di cronaca quando sono rispettate le seguenti condizioni:
A) la verità delle notizie, oggettiva o anche soltanto putativa, frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca e controllo del giornalista non solo sulla fonte, ma anche sulla verità sostanziale. In partico- lare, si ritiene non sussistente tale condizione anche quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche col- posamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti rife- riti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, ovvero da sottin- tesi, accostamenti, insinuazioni o sofismi, obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore o dell'ascoltatore false rappresenta- zioni della realtà oggettiva. La notizia, quindi, dev'essere conside- rata nella sua complessiva esposizione e non solo esaminando i sin- goli fatti in essa riportati.
La giurisprudenza ha inoltre chiarito che “In tema di diffamazione
a mezzo stampa, il diritto di critica si concretizza non nella mera narrazione di fatti ma nell'espressione di un giudizio soggettivo ri- spetto ai fatti stessi. Perché questo diritto possa operare quale esi- mente, il fatto presupposto oggetto della critica deve corrispondere
a una verità ragionevolmente putativa, anche se non assoluta, fon- data su fonti attendibili o altre circostanze soggettive. Ne consegue che la critica espressa sulla base di indagini o determinate valuta- zioni di un organo pubblico, come l'Autorità Garante della Con- correnza e del Mercato, integra una verità putativa idonea a costi- tuire presupposto del diritto di critica, purché tale valutazione fosse valida ed efficace al momento della divulgazione della notizia”
(Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 07/03/2025, n. 6123) e che “In tema
10 di diffamazione a mezzo stampa, l'esimente del diritto di cronaca giudiziaria è configurabile, qualora la notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario, se l'attribuzione del fatto illecito ad un soggetto è rispondente a quella presente negli atti giudiziari e nell'oggetto dell'imputazione, sia sotto il profilo dell'astratta qua- lificazione che della sua concreta gravità, con la conseguenza che essa non è invocabile se il cronista attribuisce ad un soggetto un fatto diverso nella sua struttura essenziale rispetto a quello per cui si indaga, idoneo a cagionare una lesione della reputazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva af- fermato la responsabilità delle testate giornalistiche, le quali ave- vano erroneamente addebitato ad una persona il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, in luogo di quello, effettivamente contestato, di intestazione fittizia di beni con l'aggravante della fi- nalità di agevolare l'associazione mafiosa – Cass. civ., Sez. III, Or- dinanza, 15/10/2024, n. 26789);
B) la continenza, ovvero il rispetto dei requisiti minimi di forma che debbono caratterizzare la cronaca e anche la critica quali, ad esempio, l'assenza di termini esclusivamente insultanti;
C) l'interesse pubblico all'informazione in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione o altri caratteri del servizio giornalistico.
“L'ATTO PROCESSUALE POSTO IN ESSERE DA VA CLAUDIO NEL PRO-
CESSO PENALE E LA SUA QUALIFICAZIONE GIURIDICA” – È opportuno, prima di affrontare ogni altra questione, esporre il contenuto di tale atto, precisando che trattasi di istanza di applicazione di sanzione ex articolo 63 D. lgs. n. 231/2001 (legislativamente equiparata a quella ex articolo 444 c.p.p.), che è sì collegata alle imputazioni,
11 ma queste costituiscono semplice presupposto che fonda e giusti- fica detta istanza, la cui finalità non è l'accertamento della verità dei fatti contestati, ma l'ottenimento di un beneficio processuale evitando la celebrazione del processo: trattasi, quindi, di un atto processuale completamente diverso dalla confessione, avendo fina- lità dalla stessa differente (cfr. Cass. pen., Sez. VI, 27/11/1995, n.
649: “La richiesta di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. non implica ammissione di responsabilità né tantomeno confessione per fatti concludenti, ma solamente rinuncia a difendersi e accetta- zione di una pena "scontata" in cambio delle energie e del tempo fatto risparmiare nell'interesse generale della amministrazione della giustizia. Il patteggiamento definisce in modo negoziale il procedimento e dalla "equiparazione" di cui all'art. 445 c.p.p. non può derivare alcuna ammissione di responsabilità da far va- lere fuori del procedimento così definito”, nonché Cass. pen., Sez.
III, Sentenza, 08/10/2024, n. 44311 la quale, in motivazione, pre- cisa che non può riconoscersi valore confessorio alla richiesta di applicazione di pena, trattandosi di un atto con cui l'imputato, per le più svariate ragioni, non necessariamente equivalenti ad ammis- sione della propria colpa, rinuncia a contestare l'accusa, esoneran- dola dall'onere della prova).
Deve però considerarsi che, sia in dottrina che in giurisprudenza, vi è un diverso orientamento che considera la richiesta di patteggia- mento (e, quindi, anche l'istanza di applicazione di sanzione ex ar- ticolo 63 citato) come ammissione di responsabilità, se non proprio confessione dei fatti contestati, e la relativa sentenza come con- danna (T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 26/02/2003, n. 1612: “Assume i connotati della sentenza di condanna derivata dalla confessione
12 dell'imputato la sentenza patteggiata emessa ai sensi dell'art. 444
c.p.p.”; T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 11/11/1996, n. 673: “La sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p. … deve tuttavia ottenere la giusta rilevanza e il giusto peso … di volontario assoggettamento alla pena e di sostan- ziale confessione della veridicità del nucleo essenziale dell'ac- cusa”; Cass. pen., Sez. VI, 11/11/1991: “La sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, ai sensi del 2° comma, art. 444 c. p.
p., irrogando una sanzione penale non può che essere considerata di condanna …”; Corte dei Conti, Sez. II App., Sentenza,
09/09/2024, n. 222: “In merito alla rilevanza probatoria delle sen- tenze di condanna a pena patteggiata … all'inidoneità della stessa ad assurgere a vera e propria "ammissione" di colpevolezza con relativo ribaltamento dell'onere probatorio …”). Tale incertezza interpretativa, comunque, non deve esimere l'autore di un articolo di stampa dal considerarla, al fine di evitare di riportare una notizia che possa ingenerare nel lettore o nell'ascoltatore una falsa rappre- sentazione della realtà oggettiva.
“SULLA VERITÀ DEI FATTI RIFERITI NELL'ARTICOLO” – Tornando all'esame dei fatti qui allegati, la “realtà oggettiva” posta a base delle notizia giornalistica incriminata era costituita dall'istanza di applicazione di sanzione, che in premessa conteneva il richiamo alle contestazioni mosse dalla pubblica accusa, mentre nella parte dispositiva vi era anche la dichiarazione con la quale l'istante pre- stava il consenso all'utilizzabilità, mediante lettura, degli atti com- piuti nel corso dell'istruzione dibattimentale.
Pur considerando che il VA non esprimeva alcun giudizio sulla responsabilità penale per i fatti contestati e, in particolare, per le
13 singole posizioni degli imputati, e che non vi era alcuna sua espressa ammissione di responsabilità per tali fatti, deve comunque tenersi conto che, come detto, la qualificazione di questo tipo di istanze (comunemente definite “di patteggiamento”) è controversa in dottrina e giurisprudenza, molti la considerano un'ammissione di responsabilità per i fatti contestati e qualificano la relativa sentenza di applicazione della pena come sentenza di condanna per i mede- simi fatti.
Nell'articolo in questione e, in particolare, nel sottotitolo, viene ben evidenziato che l'ammissione di responsabilità è desunta dall'istanza di patteggiamento, espressamente richiamata, per cui l'autore dell'articolo, parlando di ammissione di responsabilità, si
è rifatto all'orientamento citato (che non era necessario richiamare, perché la sua comprensione implica conoscenze tecniche non alla portata del lettore comune), esercitando così il diritto di critica sui fatti riportati, esercizio legittimo perché in linea con quella parte di dottrina e giurisprudenza sopra richiamata.
Gli attori lamentano il coinvolgimento degli altri imputati nell'ar- ticolo di stampa, ove si afferma che l'ammissione di responsabilità contenuta nell'istanza li riguardava, ma sul punto deve osservarsi che nell'istanza di applicazione pena sottoscritta dal VA si richia- mano gli addebiti mossi a tutti gli imputati (circostanza precisata nell'articolo ove si dà atto del contenuto dell'istanza presentata dal
VA – 2^ colonna, 2° periodo, ove si legge: “Nell'atto si legge, tra
l'altro, …”), addebiti che, sempre in detta istanza, non vengono espressamente contestati per cui, se si considera tale istanza un'im- plicita ammissione di responsabilità, tale giudizio non può che
14 valere per tutti i fatti e gli imputati che ne sono oggetto.
Può quindi ritenersi che non vi sia stata violazione del requisito della verità della notizia, ovvero uno stravolgimento della “realtà oggettiva”, sol perché il giornalista ha attribuito alla dichiarazione del VA un effetto, quello dell'ammissione di responsabilità per i fatti contestati a tutti gli imputati, che il VA non aveva esplicita- mente reso ma che, come detto, viene considerata tale da buona parte della dottrina e giurisprudenza [cfr., sulla necessità dello stra- volgimento della realtà, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 08/04/2020,
n. 7757: “In tema di risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa, la verità dei fatti oggetto della notizia non è scalfita da inesattezze secondarie che non alterino, nel contesto dell'articolo, la portata informativa dello stesso rispetto al soggetto al quale sono riferibili. Sono da considerare marginali le imprecisioni che non mutano in peggio l'offensività della narrazione e, per contro, sono rilevanti quelle che stravolgono il fatto "vero" in maniera da renderne offensiva l'attribuzione a taluno, all'esito di una valuta- zione del loro peso sull'intero fatto narrato al fine di stabilire se siano idonee a renderlo "falso" e, oltre che tale, diffamatorio.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva giudicato diffamatoria, senza una verifica concreta, una notizia per il fatto in sé che il giornalista aveva riferito due circostanze ine- satte, vale a dire che un medico, indicato come autore della som- ministrazione di sostante dopanti ad un famoso ciclista, era stato radiato dalla Federazione sportiva, mentre il procedimento disci- plinare si era concluso con l'archiviazione per via delle sue dimis- sioni, e che il medesimo sanitario era stato condannato "definitiva- mente" in appello, nonostante la proposizione di ricorso per
15 Cassazione contro la sentenza che, peraltro, era stata alla fine con- fermata)”]. Il giornalista, riferendo di un'ammissione di responsa- bilità (e non anche di una confessione), ha esercitato legittimamente il suo diritto di critica.
“SULLA CONTINENZA E SULL'INTERESSE PUBBLICO ALLA NOTIZIA” – In ordine a tali requisiti, la notizia in questione deve considerarsi ri- spettosa dei requisiti minimi di forma che debbono caratterizzare la cronaca e anche la critica giornalistica, così come sussisteva l'inte- resse pubblico all'informazione dei fatti in essa rappresentati, te- nuto conto del forte impatto ambientale che quelli contestati richia- mavano.
Conclusivamente, poiché la notizia riferita è immune da censure, la domanda è da ritenersi infondata e va rigettata, conclusione che risulta assorbente rispetto ad ogni altra questione sollevata dalle parti, per cui questo Giudice ne omette l'esame esplicito in applica- zione del principio processuale della “ragione più liquida” (cfr.
Cass. Civ. Sez. Unite, Sent., 8.5.2014, n. 9936).
Quanto alle spese del giudizio, le stesse vanno in parte compen- sate e, segnatamente, nella misura del 40%, attesa l'infondatezza di alcune eccezioni sollevate dalla difesa dei convenuti. Il residuo
60% di dette spese, che sarà indicato in dispositivo nella misura del dovuto, dev'essere posto a carico degli attori ed in solido, e calco- lato sulla base delle prescrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm., avuto riguardo ai parametri applicabili al presente giudizio, con le variazioni che si rendono necessarie in ragione delle questioni di fatto e di diritto trattate, nonché dell'attività effettivamente svolta.
La compensazione parziale delle spese di lite comporta il rigetto della domanda formulata dai convenuti ex articolo 96 c.p.c.,
16 richiedendo quest'ultima il duplice presupposto della soccombenza totale della parte e della non compensazione, seppure parziale, delle spese di lite.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Presidente della 1^ sezione civile del Tribunale di Bari, Dott. Giu- seppe Disabato, in funzione di Giudice monocratico, definitiva- mente pronunciando nel giudizio introdotto con domanda notificata in data 16.3.2017 da VA UD, Parte_1 [...]
e nei confronti della Parte_6 CP_1 CP_2
Cont ZZ OS e ogni contraria istanza o ec- Controparte_3
cezione disattesa, la rigetta, compensa nella misura del 40% le spese del giudizio e, per l'effetto, condanna gli attori in solido al pagamento del restante 60% delle spese di giudizio sostenute dai convenuti, che liquida quanto al dovuto in complessivi € 17.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e
C.A.P. come per legge.
Sentenza esecutiva.
Bari, 24 luglio 2025. Dr. Giuseppe Disabato
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