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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/10/2025, n. 8129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8129 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Francesca Savignano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 28990/2024 R.G. promossa da:
) rappresentato e difeso dall'avv. DI NOLA Parte_1 P.IVA_1
SE (c.f.: ) e AR Di IN (c.f.: e C.F._1 C.F._2 con questi elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Napoli, alla Via Francesco Caracciolo n. 13 – 80122, ovvero ai seguenti indirizzi di p.e.c. e Email_1
Email_2
OPPONENTE contro
), elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_2 in Milano, via della Moscova, n. 13, presso lo studio dell'Avv. Cinzia Bravin (C.F.
) che la rappresenta e difende C.F._3
OPPOSTA nonché
P.IVA , con sede Napoli, via Vicinale Cupa San Severino, n. 20 CP_2 P.IVA_3
TERZO CHIAMATO IN CAUSA CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI PER PARTE OPPONENTE:
in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo alla in Parte_1 ordine alle pretese creditorie fatte valere in forza del contratto di locazione operativa n. 006- 015793901-001 datato 23.12.2022 disconosciuto;
in via principale, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità, l'illegittimità, l'inefficacia e l'infondatezza del decreto ingiuntivo
1 opposto, in quanto assolutamente privo di fondamento, sia in fatto che in diritto, oltre che destituito di valido e sufficiente fondamento probatorio ex artt. 633 c.p.c. e 2697 c.c., procedendo, quindi, alla relativa revoca e/o annullamento, per i motivi di cui in narrativa;
in ogni caso, accertare e dichiarare l'infondatezza dell'avversa pretesa creditoria e, dunque, che la nulla deve alla per nessun titolo e/o ragione, Parte_1 Controparte_1 dovendosi, in ogni caso, considerare inefficace il contratto di locazione operativa dedotto, perché giammai è stato concluso dalla , ovvero dal suo l.r.p.t. o da altro soggetto dotato della Parte_1 rappresentanza legale e della spendita del nome della società;
in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande giudiziali formulate dalla dichiarare il terzo (c.f. e P.Iva: Controparte_1 CP_2
), in persona del l.r.p.t., tenuto a manlevare e tenere indenne la e, per P.IVA_3 Parte_1 l'effetto, condannare la medesima unica responsabile, a titolo contrattuale ovvero CP_2 extracontrattuale o, ancora, ex art. 2041 c.c., a pagare, in via diretta in favore di
[...]
la somma di € 183.869,40, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza al Controparte_1 saldo, oltre alle spese del giudizio monitorio e le spese del presente giudizio;
in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande giudiziali formulate dalla nei confronti della Controparte_1 Parte_1 condannare la al pagamento in via di regresso ovvero ai sensi dell'art. 2043 c.c. o, ancora, CP_2 ex art. 2041 c.c., a pagare in favore della la somma di euro 183.869,40, oltre interessi Parte_1 ex d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza al saldo, oltre alle spese del giudizio monitorio e le spese del presente giudizio;
condannare la per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per i Controparte_1 motivi indicati in narrativa;
in ogni caso, condannare la al pagamento delle spese e Controparte_1 competenze di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
PER PARTE OPPOSTA: in via preliminare: accertare e dichiarare la competenza del Tribunale adito e per l'effetto rigettare la richiesta di incompetenza sollevata da controparte;
sempre in via preliminare concedere la provvisoria esecutività al decreto opposto n. 7729/2024 del 31/05/2024 (RG n. 15112/2024) non essendo l'opposizione proposta dalla società fondata su prova scritta Parte_1
o di pronta soluzione in via principale: rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare in toto il decreto opposto n. 7729/2024 del 31/05/2024 (RG n. 15112/2024) con la conseguente condanna della società al pagamento in favore della delle somme ivi Parte_1 Controparte_1 esposte, oltre interessi al tasso convenzionale, oltre alla restituzione dei Beni descritti nel ricorso e le spese del procedimento monitorio;
in via subordinata: in caso di revoca del decreto opposto, accertare e dichiarare che la società è debitrice Parte_1 nei confronti della dell'importo di euro 183.869,40, e per l'effetto Controparte_1 condannarla al pagamento di detta somma in favore di oltre interessi ex Controparte_1 d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza al saldo, nonché condannarla alla restituzione dei seguenti beni mobili : n 50 Notebook Dell Latitude 9430 e n. 30 PC all One Optiplex Dell 17 16GB SSD 512
2 in via di ulteriore subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo in CP_2 persona del suo legale rappresentante p.t. (P.IVA ) con sede Napoli, via Vicinale Cupa P.IVA_3 San Severino, n. 20 tenuto a manlevare e tenere indenne la e, per Controparte_1 l'effetto, condannarlo a pagare, in favore di la somma di euro Controparte_1 183.869,40, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza al saldo, oltre alle spese del giudizio monitorio e le spese del presente giudizio, oltre che alle ulteriori spese che la Controparte_1 fosse condannata a pagare in favore della società opponente.
[...] in via istruttoria: Istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. Si chiede istanza di verificazione della scrittura privata ex art. 216 c.p.c con conseguente richiesta che il Giudice ordini all'opponente la produzione in giudizio di altri contratti sottoscritti dal legale rappresentante della che potranno servire da scritture di comparazione, non Parte_1 disponendo la deducente di altre scritture da offrire per la comparazione, per i motivi tutti espressi nella comparsa di costituzione. Sempre in via istruttoria si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova preceduti dalle parole
“vero che”:
1) è in uso la prassi commerciale di stipulare contratti di collaborazione commerciale con fornitori di beni IT ( o altri beni) allo scopo di ottenere da questi la segnalazione di potenziali clienti interessati a formalizzare, con la società finanziaria, contratti di noleggio o di leasing?
2) nell'ambito del suddetto rapporto commerciale con il fornitore, la proposta di contratto indirizzata alla società finanziaria da parte del potenziale utilizzatore avviene per il tramite della rete commerciale del fornitore- unico soggetto che ha il contatto diretto con il cliente finale ?
3) si limita ad esaminare il merito creditizio rispetto alla proposta contrattuale? CP_1
4) quando la proposta viene accettata dalla il contratto si perfeziona sempre per il tramite CP_1 della rete commerciale del fornitore, il quale è tenuto contrattualmente a raccogliere la firma sui contratti, e ad inoltrare tutta la documentazione contrattuale alla società finanziaria?
4) la per il tramite della società Dell Financial Services (DFS) collabora sin Controparte_1 dal 2011 con la società Datamatic?
5) la società Datamatic propone contratti di locazione operativa alla sempre Controparte_1 per il tramite di DFS?
6) la società ha collaborato per parecchio tempo con la società Datamatic di cui era un CP_2 rivenditore?
7) ha sempre adempiuto correttamente ai contratti nel corso del suo rapporto commerciale con CP_2
Datamatic? 8) nell'ambito del suo rapporto commerciale Datamatic introduceva alla società CP_2 CP_1
[...]
9) e hanno perfezionato nel corso dell'anno 2022 numerosi contratti, circa 19, che CP_2 CP_1 hanno regolare esecuzione da parte degli utilizzatori finali come da schema riassuntivo che mi viene esibito?
10) le proposte di contratto venivano raccolte da ed inoltrate a per il tramite di una CP_2 CP_1 piattaforma telematica dedicata ai partner commerciali di chiamata Financing Connect? CP_1
11) anche la richiesta di finanziamento proveniente dalla è pervenuta tramite alla Parte_1 CP_2 con le modalità indicate? CP_1
12) a seguito dell'approvazione del contratto da parte di questa ha provveduto a saldare la CP_1 fattura n_513/2022 del 27/12/2022 che mi viene esibita emessa da per la vendita a dei CP_2 CP_1 beni ivi indicati?
3 13) i contratti firmati dagli utilizzatori finali, unitamente al documento di identità del legale rappresentante della società, venivano inoltrati a a mezzo mail? CP_1
14) era tenuta contrattualmente a consegnare i beni oggetto del contratto e a raccogliere la CP_2 firma sul verbale di accettazione da parte dell'utilizzatore finale?
14) il contratto firmato dalla è stato trasmesso a mezzo mail a unitamente al Parte_1 CP_1 documento di identità del sig. Pt_2
15) il verbale di accettazione dei beni oggetto del contratto è stato trasmesso da alla CP_2 CP_1 a mezzo mail?
16) Dell ha inoltrato il contratto di locazione operativa firmato da alla alla CP_1 Parte_1 casella mail indicata dalla CP_2
17) all'epoca dei fatti la mail di inoltro del contratto firmato inviata a Email_3 non è ritornata indietro con la usuale dicitura “indirizzo inesistente”. Si indicando come testi:
, Via San Domenico 45 - 80127 Napoli Testimone_1
AT ZI, c/o Also Technology Milano S.r.l. - Via Agordat 34 - 20127 Milano
c/o Also Technology Milano S.r.l. - Via Agordat 34 - 20127 Milano Parte_3 EM GI c/o via Giovanni Spadolini, n. 5- 20141 Milano Controparte_3 DI US c/o via Giovanni Spadolini, n. 5- 20141 Milano Controparte_3 Si chiede sin d'ora di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli di prova che eventualmente verranno ammessi di controparte, con riserva di indicare testi a prova contraria In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e dei motivi in diritto
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7729/2024 (RG n. Parte_1
15112/2024), col quale questo Tribunale ha ad essa ingiunto il pagamento, in favore di
[...] in prosieguo, , della somma di € 183.869,40, oltre interessi e spese, Controparte_1 CP_1
a titolo di canoni e penale negoziale pattuiti per la locazione operativa stipulata con contratto del 23 dicembre 2022 (n. 006-015793901-001), avente ad oggetto n. 50 Notebook (marca 9430) CP_4
e n. 30 PC (marca All One Optiplex Dell 17 16GB SSD 512), stanti il mancato pagamento, sin dal principio del rapporto, del corrispettivo negoziale e la risoluzione di diritto del contratto, comunicata dalla locatrice il 23 novembre 2023 in forza degli articoli 8 e 9 delle condizioni generali di contratto.
L'opponente ha eccepito, in rito, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore di quello di Napoli Nord, avendo essa sede legale in Mugnano di Napoli (NA).
Nel merito, ha dedotto il difetto di legittimazione passiva, affermando di non aver mai stipulato il contratto allegato a fondamento della domanda monitoria e di non aver mai apposto alcuna sottoscrizione alla relativa documentazione (contratto e verbale di accettazione dei beni). Ha disconosciuto la conformità all'originale del timbro societario e l'autenticità delle sottoscrizioni, sol apparentemente riconducibili al suo rappresentante legale. Ha affermato di non aver ricevuto la consegna di alcuno dei beni indicati nel contratto.
4 Ha così ricostruito la vicenda: il signor quale rappresentante legale di Persona_1 Parte_1
“ha già intrattenuto rapporti commerciali per la fornitura in leasing di macchine fotocopiatrici con
[...] la società che fungeva da intermediario con la casa produttrice KE (sub doc. 6)” e CP_2 che forniva, altresì, il servizio di manutenzione delle fotocopiatrici.
“Nei primi mesi dell'anno 2023 la ha acquistato, tramite la un PC modello Parte_1 CP_2
ALL IN ONE marca in sostituzione di un vecchio pc ormai obsoleto;
l'installazione di detto CP_1 nuovo pc è avvenuta in data 04.04.2023 (sub doc. 7). Pochi giorni dopo, e precisamente in data
17.04.2023, il responsabile dell'ufficio amministrativo della Dott. Parte_1 Persona_2 ha riscontrato che presso l'Istituto di credito tenutario del conto corrente della Società (Unicredit
S.p.A.) è pervenuta una richiesta di addebito ” da parte della CP_5 Parte_4 Controparte_1 per un importo di € 8.979,53, prontamente negata dalla (sub doc. 8). La
[...] Parte_1 [...]
, dunque, ha chiesto al sig. (nota della scrivente: rappresentante legale di Pt_1 Persona_3
un incontro, poi sollecitato a mezzo comunicazione e-mail datata 08.05.2023 (sub doc. CP_2
9), per ricevere chiarimenti sia rispetto alla presentazione del progetto commissionato per la fornitura delle strumentazioni d'ufficio, con la formulazione della relativa offerta, sia in merito al pagamento rivendicato dalla con richiesta di addebito del 17.04.2023, come detto negata. Con CP_1 comunicazione di riscontro datata 08.05.2023 (sub doc. 10) il sig. allegava il progetto, che Per_3 comprendeva n. 3 Server per l'esecuzione dei gestionali “Passpartour”, “MacSal”, “Reteil Connect” e
“Bizerba”; n. 1 Nas per archiviazione dati utenti;
n. 8 PC da ufficio;
n. 4 PC da banco;
n. 5 PC
Desktop; sedi collegate in VPN tramite gestore telefonico. Inoltre, riferiva che «[…] Si era permesso di accettare urgentemente il programma che prevede: progetto completo incluso Server - Nas e PC CP_1 sia notebook sia ALL ONE fino a 50 postazioni tutto in omaggio 24 mesi […]». Infine, riferiva che la avrebbe dovuto ribaltare la fattura che sarebbe pervenuta dalla Parte_1 Controparte_1 nei confronti della per lo stesso importo”.
[...] CP_2
L'opponente ha riferito di aver replicato di aver esigenza al massimo di dieci o dodici computer e che aveva deciso di rinviare a settembre “la sostituzione dei macchinari”.
Senonché, in data 8 settembre 2023, ha ricevuto la comunicazione dell'intenzione di di Parte_1 CP_1 avvalersi della clausola risolutiva espressa per omesso pagamento del canone e ne ha prontamente informato il , il quale, in risposta, il 6 ottobre 2023 ha chiesto a Per_3 Parte_1
l'autorizzazione “alla chiusura (del contratto in questione) e alla restituzione della merce”, autorizzazione che non era stata da essa rilasciata, con la motivazione che non aveva mai ricevuto i beni per cui è causa.
5 A detta dell'opponente, la corrispondenza col , sopra menzionata, e quella successivamente Per_3 intercorsa, documentava che quest'ultimo aveva sottoscritto la documentazione contrattuale di sua iniziativa e senza previamente informare l'opponente e confermava l'assunto che sia il timbro societario che la firma autografa sarebbero stati estratti per immagine da altri e precedenti contratti, effettivamente conclusi da con ed illegittimamente utilizzati dal Parte_1 CP_2
. Ha riferito di aver sporto denuncia-querela, in data 16 ottobre 2023, per tali fatti. Per_3
L'opponente ha concluso che il credito ingiunto è inesistente ed ha chiesto la revoca e/o annullamento del decreto opposto e l'accertamento dell'infondatezza, nel merito, della pretesa creditoria, oltre alla condanna della controparte per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Radicatosi il contraddittorio, Dell ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale.
Ha contestato le difese avverse ed ha replicato che la fase della sottoscrizione della documentazione contrattuale è avvenuta a cura di società con la quale essa ha stipulato, “in data 22 CP_2 maggio 2022 un contratto di partnership e di finanziamento”, in forza del quale è stata CP_2
“incaricata di segnalare clienti (utilizzatori finali) che desiderassero acquisire, mediante finanziamento, oppure in leasing o locazione prodotti e/o software ed i relativi servizi”(cfr. Contratto di Partnership doc. n. 5)”, di acquisire “il contratto sottoscritto dall'utilizzatore finale e di inoltrarlo a per il CP_1 tramite di una piattaforma digitale riservata e dedicata chiamata Financing Connect”. In questo, come negli altri casi, ricevuta la proposta di contratto sottoscritta dal cliente/utilizzatore per il tramite CP_1 della “rete commerciale del fornitore - unico soggetto che ha il contatto diretto con il cliente/utilizzatore finale –”, si è limitata ad esaminare il merito creditizio del cliente finale ed ha acquistato “i macchinari da concedere in godimento all'utilizzatore finale, incaricando della CP_2 consegna ed installazione degli stessi presso il cliente”.
L'opposta ha dedotto che il verbale di accettazione a e consegna in atti documenta che i beni sono stati consegnati all'opponente e che il 3 gennaio 2023 essa ha inviato a “all'indirizzo mail Parte_1 indicato dal sig. ” ( il contratto controfirmato da Per_3 Email_3 CP_1
Ha chiesto la verificazione delle sottoscrizioni apposte dal legale rappresentante della società conduttrice ai documenti contrattuali ed ha dedotto l'impossibilità, per fatto a sé non imputabile, di produrre le scritture di comparazione, chiedendo al giudice di ordinare all'opponente di produrre altri contratti da questa sottoscritti.
Ha chiesto, altresì, l'autorizzazione a chiamare in causa per essere manlevata e garantita da CP_2 ogni conseguenza dannosa e perdita derivante del contratto, ai sensi dell'art. 4 del contratto di partnership, nell'ipotesi di sua condanna.
6 Previa concessione della provvisoria esecutività, ha concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In subordine, ha chiesto la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta. In ulteriore subordine ed in caso di accoglimento delle domande avverse, ha chiesto di dichiarare tenuta e di condannare a pagare, in favore di la CP_2 CP_1 somma in contestazione.
Il giudice ha autorizzato la chiamata in causa del terzo. non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace. CP_2
Assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter cpc, l'opponente ha chiesto, “in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande giudiziali formulate dalla (di) dichiarare il terzo (…) tenuto a manlevare e tenere Controparte_1 CP_2 indenne la e, per l'effetto, condannare la medesima unica responsabile, a titolo Parte_1 CP_2 contrattuale ovvero extracontrattuale o, ancora, ex art. 2041 c.c., a pagare, in via diretta in favore di la somma di € 183.869,40, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla Controparte_1 scadenza al saldo, oltre alle spese del giudizio monitorio e le spese del presente giudizio;
f. in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande giudiziali formulate dalla nei confronti della condannare la al Controparte_1 Parte_1 CP_2 pagamento in via di regresso ovvero ai sensi dell'art. 2043 c.c. o, ancora, ex art. 2041 c.c., a pagare in favore della la somma di euro 183.869,40, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla Parte_1 scadenza al saldo, oltre alle spese del giudizio monitorio e le spese del presente giudizio”.
Con ordinanza riservata del 23 aprile 2025, il giudice ha riservato al merito la questione della competenza territoriale di questo Tribunale ed ha respinto sia la richiesta di sospensione del presente giudizio per pregiudizialità penale, avanzata dall'opponente, sia l'istanza ex art. 648 cpc., formulata dall'opposta; non ha ammesso le prove articolate dalle parti ed ha fissato l'udienza per la rimessione della causa in decisione, sostituendola col deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
La causa viene oggi decisa.
2. Non vi è luogo ad alcuna pronuncia, in rito, sulla questione della competenza territoriale di questo
Tribunale, avendo l'opponente espressamente dichiarato, nelle conclusioni, di non insistere per il suo accoglimento.
3. Nel merito l'opposizione è fondata.
L'opponente ha disconosciuto, specificamente e dettagliatamente, le firme autografe apposte al contratto di locazione operativa ed al verbale di accettazione (docc. 1 e 3 allegati al ricorso monitorio), oltre all'autenticità del timbro di Parte_1
7 La parte opposta non ha articolato prova orale finalizzata a dimostrare che le firme in questione sono state effettivamente apposte dal legale rappresentante di , ma si è limitata a chiederne la Parte_1 verificazione, al contempo deducendo l'incolpevole impossibilità di produrre sia i documenti originali in contestazione, sia le scritture di comparazione e chiedendo al giudice di ordinare a di CP_2 versare in atti gli “altri contratti sottoscritti dal legale rappresentante della che Parte_5 potranno servire da scritture di comparazione”. Non ha chiesto anche di ordinare a ai sensi CP_2 dell'art. 210 cpc, di produrre in giudizio l'originale del contratto in contestazione.
Ciò premesso, deve ribadirsi l'inammissibilità dell'istanza di verificazione, già ritenuta nell'ordinanza riservata del 23 aprile 2025.
Secondo il consolidato indirizzo della Corte di Cassazione (sez. III, sentenza in data 04/02/2025,
n.2777), “il giudizio di verificazione della sottoscrizione disconosciuta, ai sensi degli artt. 215 e 216
c.p.c., deve necessariamente svolgersi con una perizia grafica espletata sull'originale del documento contenente la sottoscrizione, perché solo in tal modo è possibile rinvenire gli elementi che consentono di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione”. Ciò per ragioni di tipo tecnico, “fondate sul condivisibile rilievo che una perizia grafologica diretta ad accertare l'autenticità di una sottoscrizione, se eseguita su una copia fotostatica del documento recante la sottoscrizione, non potrebbe ritenersi attendibile scientificamente, per l'impraticabilità, con analoga affidabilità, degli specifici accertamenti sul supporto cartaceo in cui quelle indagini normalmente si estrinsecano. Di conseguenza, non è possibile derogare ai principi espressi nel suddetto indirizzo, ammettendo la perizia grafologica sulla copia fotostatica del documento come se si trattasse dell'originale, e attribuendo, quindi, alla stessa i medesimi effetti di quella svolta sull'originale, semplicemente per l'indisponibilità
(sia pure incolpevole) di quest'ultimo”.
Nel caso in cui il documento originale non sia disponibile per cause non imputabili alla parte che chiede la verificazione, “resta ferma la possibilità di provare il contenuto della scrittura contestata con tutti gli altri mezzi di prova ammissibili. Ciò significa che la parte che ha prodotto la scrittura con sottoscrizione disconosciuta, oltre a poter rinunciare ad avvalersi della stessa e fornire in modo diverso la prova delle proprie pretese (una prova, cioè, che prescinda del tutto dal valore della scrittura privata la cui sottoscrizione sia stata disconosciuta), potrà pur sempre fornire, in modo diverso dallo svolgimento di una perizia grafologica sulla sottoscrizione, la prova che quest'ultima sia stata effettivamente apposta dall'apparente sottoscrittore, (e che, quindi, il contenuto rappresentato nel documento corrisponda alla manifestazione di volontà dell'apparente sottoscrittore), ai fini del giudizio di verificazione, utilizzando a tal fine tutti i mezzi di prova ammissibili e rilevanti. L'impossibilità di
8 eseguire una perizia grafologica attendibile (sul piano scientifico) sulla copia fotostatica della scrittura privata la cui sottoscrizione sia stata disconosciuta, almeno nei casi in cui l'originale del documento non sia disponibile per cause non imputabili alla parte che l'ha prodotto in copia (e sempre che la conformità di quest'ultima all'originale sia incontestata o sia in altro modo accertata), non esclude, infatti, la possibilità di chiedere, comunque, la verificazione dell'autenticità della sottoscrizione disconosciuta, in quanto tale autenticità può essere dimostrata non solo con una perizia grafologica che, come tale, ha di norma carattere decisivo ed assorbente in proposito ma anche con qualunque altro mezzo di prova, purché ammissibile e, ovviamente, ugualmente attendibile. In tale ottica, non può escludersi che, almeno in determinati casi, ed in presenza di altri specifici e circostanziati diversi elementi indiziari di prova, possa essere disposta anche una consulenza tecnica grafologica sulla copia fotostatica della scrittura privata (di cui sia accertata la conformità all'originale), purché l'indagine sia diretta ad ottenere dal consulente le sole informazioni di carattere tecnicoscientifico compatibili con un esame della copia della scrittura stessa (e non, quindi, la diretta e sicura attestazione dell'autenticità della relativa sottoscrizione sulla base della sola valutazione grafologica di essa, in particolare delle caratteristiche fisiche del segno grafico e delle modalità della sua impressione sul supporto, ciò che richiede necessariamente l'esame dell'originale). In tal caso, l'esito della consulenza grafologica, nei limiti del ristretto oggetto di essa appena indicato, potrà essere eventualmente valutato, unitamente agli altri elementi di prova disponibili, pur non potendo da solo fornire la piena prova richiesta ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione” (Cass. cit.).
Alla luce dei principi suesposti, la eventuale verificazione delle sottoscrizioni apposte alla documentazione contrattuale prodotta in copia sarebbe stata insufficiente, in sé sola, a suffragare le allegazioni dell'opposta e, quindi, inidonea a dimostrare la fondatezza della pretesa, stante la mancanza di ulteriori elementi probatori a sostegno della tesi della locatrice. Al riguardo, giova rimarcare che l'opponente ha negato di aver ricevuto il contratto di locazione operativa a mezzo di e-mail, come affermato dalla parte opposta, adducendo che l'indirizzo al quale riferisce di averlo inviato CP_1
, non è quello del rappresentante legale della società , che è, invece, è Email_3
A fronte di tale contestazione, l'opposta nemmeno ha articolato mezzi Email_4 istruttori finalizzati a dimostrare che l'opponente ha regolarmente ricevuto il contratto per cui è causa e che, quindi, ne aveva conoscenza, quanto meno, sin dal 3 gennaio 2023.
Inoltre, la corrispondenza intercorsa tra e menzionata dall'opponente e Parte_1 CP_2 versata in atti sembra avvalorare la versione dei fatti allegata da quest'ultima, secondo cui l'iniziativa di sottoscrivere la documentazione contrattuale sarebbe stata presa dal legale rappresentante di AC
9 s.r.l. autonomamente. Nella email dell'8 maggio 2023 scrive : “mi sono permesso ( Persona_3 sempre per la stima reciproca) di accettare urgentemente il programma che prevede: Progetto CP_1 completo incluso Server - Nas e PC sia notebook sia ALL ONE fino a 50 postazioni tutto in omaggio
24 mesi ( tieni presente che solo il server ha un costo di oltre 26.000 euro). Poi alla data di scadenza parlerò con per un altra cosa che posso proporre. La fattura che ti arriverà della dovrà Pt_6 CP_1 essere ribaltata alla di pari importo”. CP_2
Conclusivamente, in mancanza di prova che le sottoscrizioni apposte al contratto di locazione operativa ed al verbale di consegna dei beni locati sono state apposte dal legale rappresentante dell'opponente, è rimasto indimostrato il titolo della pretesa creditoria e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Per le medesime ragioni devono essere respinte le domande, subordinate, di accertamento del credito in contestazione e di condanna dell'opponente al pagamento del relativo importo.
3. La domanda di manleva formulata da nei confronti di non merita accoglimento. CP_1 CP_2
La convenuta opposta ha allegato di aver stipulato con il 22 maggio 2022, un contratto di CP_2 partnership, in forza del quale quest'ultima si sarebbe impegnata a “tenerci completamente indenni contro qualsiasi reclamo, domanda, procedimento, costo, perdita, danno o spesa avanzata da noi o instaurata contro di noi, o che abbiamo sostenuto o sofferto, quale conseguenza o risultato, diretto o indiretto: (a) dell'acquisto dei Prodotti da parte nostra, anche in riferimento, senza alcuna limitazione, ai servizi di assistenza, riparazione o manutenzione dei Prodotti;
(b) di qualsiasi Vostra falsa dichiarazione, o di Vostre condotte colpose o dolose;
(c) della violazione da parte Vostra di qualsiasi dichiarazione, garanzia o obbligazione da Voi fornita nel presente Contratto, o altrove, in relazione ad una Operazione, ad un Cliente o a qualsiasi Prodotto”.
L'allegazione è rimasta sfornita di adeguati riscontri probatori, visto che ha prodotto unicamente CP_1 un “Contratto di Partnership” (doc. 5), che contiene effettivamente, all'art. 4, la clausola sopra trascritta, e che, tuttavia, risulta compilato solo nella parte relativa al “Nome del Partner”, che è CP_2
ed a quella dell'indirizzo e della partita IVA di quest'ultima, ma che non reca alcuna
[...] sottoscrizione, né autografa né digitale (riguardo a quest'ultima, nemmeno risulta spuntata la casella di accettazione delle condizioni e dei termini ivi riportati, come specificamente richiesto), e, tanto meno, la data.
La mancanza di sottoscrizione non è certo sopperita dal documento 6 dell'opposta, denominato “mail di conferma firma , del seguente tenore: “Da: CP_2 Email_5
- Per conto di Financing Connect Site Guest User Inviato: mercoledì 25 Email_5 maggio 2022 12:02 A: DFS_EMEA_onboarding Oggetto:
10 ACTION REQUIRED: TRADING AGREEMENT TERMS ACCEPTED IN SFDC: Email_6
DLSFE0000111370. PLEASE UPDATE EBOSS. [ Hello, A partner has CP_6 accepted the Trading Agreement terms in Financing Connect. Please update the Dealer record in eBoss with the following information: eBoss Dealer ID: Controparte_7 C.F._4
Accounts Contact Email: VAT/ABN/GST Number: 07370831211 Email_7
Phone Number: 0815520844 Thank you.”.
Si tratta, infatti, di una e-mail non certificata, inviata da e a indirizzi non riconducibili ad alcuna delle parti, del tutto inidonea a dimostrare che ha accettato il presunto contratto di partnership e CP_2 le relative condizioni, tra le quali la clausola invocata dall'opposta.
Non avendo dimostrato l'avvenuta accettazione della clausola in questione, la domanda di manleva formulata da deve essere respinta. CP_1
Infine, le domande reciproche, formulate ai sensi dell'art. 96 cpc, non meritano accoglimento, stante la peculiarità della vicenda, come esposte, e non essendo ravvisabile malafede né colpa grave nelle parti in causa.
Ogni altra domanda ed eccezione resta assorbita.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e delle attività difensive svolta, si liquidano come da dispositivo, nei minimi tariffari stante la natura documentale della controversia, ma non anche in favore di che, non essendosi costituita, non ne ha CP_2 sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 7729/2024 (RG n. 15112/2024);
2) rigetta le domande riconvenzionali formulate da in via Controparte_1 subordinata, nei confronti di e quella di manleva proposta nei confronti di Parte_1 CP_2
3) condanna la parte opposta alla refusione, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che si liquidano in € 406,50 per esborsi ed € 7.052,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA se dovute, con distrazione in favore del procuratore anticipatario;
4) nulla sulle spese in favore di CP_2
Milano, 27/10/2025.
Il Giudice Francesca Savignano
11
Tribunale di Milano SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Francesca Savignano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 28990/2024 R.G. promossa da:
) rappresentato e difeso dall'avv. DI NOLA Parte_1 P.IVA_1
SE (c.f.: ) e AR Di IN (c.f.: e C.F._1 C.F._2 con questi elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Napoli, alla Via Francesco Caracciolo n. 13 – 80122, ovvero ai seguenti indirizzi di p.e.c. e Email_1
Email_2
OPPONENTE contro
), elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_2 in Milano, via della Moscova, n. 13, presso lo studio dell'Avv. Cinzia Bravin (C.F.
) che la rappresenta e difende C.F._3
OPPOSTA nonché
P.IVA , con sede Napoli, via Vicinale Cupa San Severino, n. 20 CP_2 P.IVA_3
TERZO CHIAMATO IN CAUSA CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI PER PARTE OPPONENTE:
in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo alla in Parte_1 ordine alle pretese creditorie fatte valere in forza del contratto di locazione operativa n. 006- 015793901-001 datato 23.12.2022 disconosciuto;
in via principale, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità, l'illegittimità, l'inefficacia e l'infondatezza del decreto ingiuntivo
1 opposto, in quanto assolutamente privo di fondamento, sia in fatto che in diritto, oltre che destituito di valido e sufficiente fondamento probatorio ex artt. 633 c.p.c. e 2697 c.c., procedendo, quindi, alla relativa revoca e/o annullamento, per i motivi di cui in narrativa;
in ogni caso, accertare e dichiarare l'infondatezza dell'avversa pretesa creditoria e, dunque, che la nulla deve alla per nessun titolo e/o ragione, Parte_1 Controparte_1 dovendosi, in ogni caso, considerare inefficace il contratto di locazione operativa dedotto, perché giammai è stato concluso dalla , ovvero dal suo l.r.p.t. o da altro soggetto dotato della Parte_1 rappresentanza legale e della spendita del nome della società;
in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande giudiziali formulate dalla dichiarare il terzo (c.f. e P.Iva: Controparte_1 CP_2
), in persona del l.r.p.t., tenuto a manlevare e tenere indenne la e, per P.IVA_3 Parte_1 l'effetto, condannare la medesima unica responsabile, a titolo contrattuale ovvero CP_2 extracontrattuale o, ancora, ex art. 2041 c.c., a pagare, in via diretta in favore di
[...]
la somma di € 183.869,40, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza al Controparte_1 saldo, oltre alle spese del giudizio monitorio e le spese del presente giudizio;
in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande giudiziali formulate dalla nei confronti della Controparte_1 Parte_1 condannare la al pagamento in via di regresso ovvero ai sensi dell'art. 2043 c.c. o, ancora, CP_2 ex art. 2041 c.c., a pagare in favore della la somma di euro 183.869,40, oltre interessi Parte_1 ex d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza al saldo, oltre alle spese del giudizio monitorio e le spese del presente giudizio;
condannare la per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per i Controparte_1 motivi indicati in narrativa;
in ogni caso, condannare la al pagamento delle spese e Controparte_1 competenze di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
PER PARTE OPPOSTA: in via preliminare: accertare e dichiarare la competenza del Tribunale adito e per l'effetto rigettare la richiesta di incompetenza sollevata da controparte;
sempre in via preliminare concedere la provvisoria esecutività al decreto opposto n. 7729/2024 del 31/05/2024 (RG n. 15112/2024) non essendo l'opposizione proposta dalla società fondata su prova scritta Parte_1
o di pronta soluzione in via principale: rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare in toto il decreto opposto n. 7729/2024 del 31/05/2024 (RG n. 15112/2024) con la conseguente condanna della società al pagamento in favore della delle somme ivi Parte_1 Controparte_1 esposte, oltre interessi al tasso convenzionale, oltre alla restituzione dei Beni descritti nel ricorso e le spese del procedimento monitorio;
in via subordinata: in caso di revoca del decreto opposto, accertare e dichiarare che la società è debitrice Parte_1 nei confronti della dell'importo di euro 183.869,40, e per l'effetto Controparte_1 condannarla al pagamento di detta somma in favore di oltre interessi ex Controparte_1 d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza al saldo, nonché condannarla alla restituzione dei seguenti beni mobili : n 50 Notebook Dell Latitude 9430 e n. 30 PC all One Optiplex Dell 17 16GB SSD 512
2 in via di ulteriore subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo in CP_2 persona del suo legale rappresentante p.t. (P.IVA ) con sede Napoli, via Vicinale Cupa P.IVA_3 San Severino, n. 20 tenuto a manlevare e tenere indenne la e, per Controparte_1 l'effetto, condannarlo a pagare, in favore di la somma di euro Controparte_1 183.869,40, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza al saldo, oltre alle spese del giudizio monitorio e le spese del presente giudizio, oltre che alle ulteriori spese che la Controparte_1 fosse condannata a pagare in favore della società opponente.
[...] in via istruttoria: Istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. Si chiede istanza di verificazione della scrittura privata ex art. 216 c.p.c con conseguente richiesta che il Giudice ordini all'opponente la produzione in giudizio di altri contratti sottoscritti dal legale rappresentante della che potranno servire da scritture di comparazione, non Parte_1 disponendo la deducente di altre scritture da offrire per la comparazione, per i motivi tutti espressi nella comparsa di costituzione. Sempre in via istruttoria si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova preceduti dalle parole
“vero che”:
1) è in uso la prassi commerciale di stipulare contratti di collaborazione commerciale con fornitori di beni IT ( o altri beni) allo scopo di ottenere da questi la segnalazione di potenziali clienti interessati a formalizzare, con la società finanziaria, contratti di noleggio o di leasing?
2) nell'ambito del suddetto rapporto commerciale con il fornitore, la proposta di contratto indirizzata alla società finanziaria da parte del potenziale utilizzatore avviene per il tramite della rete commerciale del fornitore- unico soggetto che ha il contatto diretto con il cliente finale ?
3) si limita ad esaminare il merito creditizio rispetto alla proposta contrattuale? CP_1
4) quando la proposta viene accettata dalla il contratto si perfeziona sempre per il tramite CP_1 della rete commerciale del fornitore, il quale è tenuto contrattualmente a raccogliere la firma sui contratti, e ad inoltrare tutta la documentazione contrattuale alla società finanziaria?
4) la per il tramite della società Dell Financial Services (DFS) collabora sin Controparte_1 dal 2011 con la società Datamatic?
5) la società Datamatic propone contratti di locazione operativa alla sempre Controparte_1 per il tramite di DFS?
6) la società ha collaborato per parecchio tempo con la società Datamatic di cui era un CP_2 rivenditore?
7) ha sempre adempiuto correttamente ai contratti nel corso del suo rapporto commerciale con CP_2
Datamatic? 8) nell'ambito del suo rapporto commerciale Datamatic introduceva alla società CP_2 CP_1
[...]
9) e hanno perfezionato nel corso dell'anno 2022 numerosi contratti, circa 19, che CP_2 CP_1 hanno regolare esecuzione da parte degli utilizzatori finali come da schema riassuntivo che mi viene esibito?
10) le proposte di contratto venivano raccolte da ed inoltrate a per il tramite di una CP_2 CP_1 piattaforma telematica dedicata ai partner commerciali di chiamata Financing Connect? CP_1
11) anche la richiesta di finanziamento proveniente dalla è pervenuta tramite alla Parte_1 CP_2 con le modalità indicate? CP_1
12) a seguito dell'approvazione del contratto da parte di questa ha provveduto a saldare la CP_1 fattura n_513/2022 del 27/12/2022 che mi viene esibita emessa da per la vendita a dei CP_2 CP_1 beni ivi indicati?
3 13) i contratti firmati dagli utilizzatori finali, unitamente al documento di identità del legale rappresentante della società, venivano inoltrati a a mezzo mail? CP_1
14) era tenuta contrattualmente a consegnare i beni oggetto del contratto e a raccogliere la CP_2 firma sul verbale di accettazione da parte dell'utilizzatore finale?
14) il contratto firmato dalla è stato trasmesso a mezzo mail a unitamente al Parte_1 CP_1 documento di identità del sig. Pt_2
15) il verbale di accettazione dei beni oggetto del contratto è stato trasmesso da alla CP_2 CP_1 a mezzo mail?
16) Dell ha inoltrato il contratto di locazione operativa firmato da alla alla CP_1 Parte_1 casella mail indicata dalla CP_2
17) all'epoca dei fatti la mail di inoltro del contratto firmato inviata a Email_3 non è ritornata indietro con la usuale dicitura “indirizzo inesistente”. Si indicando come testi:
, Via San Domenico 45 - 80127 Napoli Testimone_1
AT ZI, c/o Also Technology Milano S.r.l. - Via Agordat 34 - 20127 Milano
c/o Also Technology Milano S.r.l. - Via Agordat 34 - 20127 Milano Parte_3 EM GI c/o via Giovanni Spadolini, n. 5- 20141 Milano Controparte_3 DI US c/o via Giovanni Spadolini, n. 5- 20141 Milano Controparte_3 Si chiede sin d'ora di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli di prova che eventualmente verranno ammessi di controparte, con riserva di indicare testi a prova contraria In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e dei motivi in diritto
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7729/2024 (RG n. Parte_1
15112/2024), col quale questo Tribunale ha ad essa ingiunto il pagamento, in favore di
[...] in prosieguo, , della somma di € 183.869,40, oltre interessi e spese, Controparte_1 CP_1
a titolo di canoni e penale negoziale pattuiti per la locazione operativa stipulata con contratto del 23 dicembre 2022 (n. 006-015793901-001), avente ad oggetto n. 50 Notebook (marca 9430) CP_4
e n. 30 PC (marca All One Optiplex Dell 17 16GB SSD 512), stanti il mancato pagamento, sin dal principio del rapporto, del corrispettivo negoziale e la risoluzione di diritto del contratto, comunicata dalla locatrice il 23 novembre 2023 in forza degli articoli 8 e 9 delle condizioni generali di contratto.
L'opponente ha eccepito, in rito, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore di quello di Napoli Nord, avendo essa sede legale in Mugnano di Napoli (NA).
Nel merito, ha dedotto il difetto di legittimazione passiva, affermando di non aver mai stipulato il contratto allegato a fondamento della domanda monitoria e di non aver mai apposto alcuna sottoscrizione alla relativa documentazione (contratto e verbale di accettazione dei beni). Ha disconosciuto la conformità all'originale del timbro societario e l'autenticità delle sottoscrizioni, sol apparentemente riconducibili al suo rappresentante legale. Ha affermato di non aver ricevuto la consegna di alcuno dei beni indicati nel contratto.
4 Ha così ricostruito la vicenda: il signor quale rappresentante legale di Persona_1 Parte_1
“ha già intrattenuto rapporti commerciali per la fornitura in leasing di macchine fotocopiatrici con
[...] la società che fungeva da intermediario con la casa produttrice KE (sub doc. 6)” e CP_2 che forniva, altresì, il servizio di manutenzione delle fotocopiatrici.
“Nei primi mesi dell'anno 2023 la ha acquistato, tramite la un PC modello Parte_1 CP_2
ALL IN ONE marca in sostituzione di un vecchio pc ormai obsoleto;
l'installazione di detto CP_1 nuovo pc è avvenuta in data 04.04.2023 (sub doc. 7). Pochi giorni dopo, e precisamente in data
17.04.2023, il responsabile dell'ufficio amministrativo della Dott. Parte_1 Persona_2 ha riscontrato che presso l'Istituto di credito tenutario del conto corrente della Società (Unicredit
S.p.A.) è pervenuta una richiesta di addebito ” da parte della CP_5 Parte_4 Controparte_1 per un importo di € 8.979,53, prontamente negata dalla (sub doc. 8). La
[...] Parte_1 [...]
, dunque, ha chiesto al sig. (nota della scrivente: rappresentante legale di Pt_1 Persona_3
un incontro, poi sollecitato a mezzo comunicazione e-mail datata 08.05.2023 (sub doc. CP_2
9), per ricevere chiarimenti sia rispetto alla presentazione del progetto commissionato per la fornitura delle strumentazioni d'ufficio, con la formulazione della relativa offerta, sia in merito al pagamento rivendicato dalla con richiesta di addebito del 17.04.2023, come detto negata. Con CP_1 comunicazione di riscontro datata 08.05.2023 (sub doc. 10) il sig. allegava il progetto, che Per_3 comprendeva n. 3 Server per l'esecuzione dei gestionali “Passpartour”, “MacSal”, “Reteil Connect” e
“Bizerba”; n. 1 Nas per archiviazione dati utenti;
n. 8 PC da ufficio;
n. 4 PC da banco;
n. 5 PC
Desktop; sedi collegate in VPN tramite gestore telefonico. Inoltre, riferiva che «[…] Si era permesso di accettare urgentemente il programma che prevede: progetto completo incluso Server - Nas e PC CP_1 sia notebook sia ALL ONE fino a 50 postazioni tutto in omaggio 24 mesi […]». Infine, riferiva che la avrebbe dovuto ribaltare la fattura che sarebbe pervenuta dalla Parte_1 Controparte_1 nei confronti della per lo stesso importo”.
[...] CP_2
L'opponente ha riferito di aver replicato di aver esigenza al massimo di dieci o dodici computer e che aveva deciso di rinviare a settembre “la sostituzione dei macchinari”.
Senonché, in data 8 settembre 2023, ha ricevuto la comunicazione dell'intenzione di di Parte_1 CP_1 avvalersi della clausola risolutiva espressa per omesso pagamento del canone e ne ha prontamente informato il , il quale, in risposta, il 6 ottobre 2023 ha chiesto a Per_3 Parte_1
l'autorizzazione “alla chiusura (del contratto in questione) e alla restituzione della merce”, autorizzazione che non era stata da essa rilasciata, con la motivazione che non aveva mai ricevuto i beni per cui è causa.
5 A detta dell'opponente, la corrispondenza col , sopra menzionata, e quella successivamente Per_3 intercorsa, documentava che quest'ultimo aveva sottoscritto la documentazione contrattuale di sua iniziativa e senza previamente informare l'opponente e confermava l'assunto che sia il timbro societario che la firma autografa sarebbero stati estratti per immagine da altri e precedenti contratti, effettivamente conclusi da con ed illegittimamente utilizzati dal Parte_1 CP_2
. Ha riferito di aver sporto denuncia-querela, in data 16 ottobre 2023, per tali fatti. Per_3
L'opponente ha concluso che il credito ingiunto è inesistente ed ha chiesto la revoca e/o annullamento del decreto opposto e l'accertamento dell'infondatezza, nel merito, della pretesa creditoria, oltre alla condanna della controparte per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Radicatosi il contraddittorio, Dell ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale.
Ha contestato le difese avverse ed ha replicato che la fase della sottoscrizione della documentazione contrattuale è avvenuta a cura di società con la quale essa ha stipulato, “in data 22 CP_2 maggio 2022 un contratto di partnership e di finanziamento”, in forza del quale è stata CP_2
“incaricata di segnalare clienti (utilizzatori finali) che desiderassero acquisire, mediante finanziamento, oppure in leasing o locazione prodotti e/o software ed i relativi servizi”(cfr. Contratto di Partnership doc. n. 5)”, di acquisire “il contratto sottoscritto dall'utilizzatore finale e di inoltrarlo a per il CP_1 tramite di una piattaforma digitale riservata e dedicata chiamata Financing Connect”. In questo, come negli altri casi, ricevuta la proposta di contratto sottoscritta dal cliente/utilizzatore per il tramite CP_1 della “rete commerciale del fornitore - unico soggetto che ha il contatto diretto con il cliente/utilizzatore finale –”, si è limitata ad esaminare il merito creditizio del cliente finale ed ha acquistato “i macchinari da concedere in godimento all'utilizzatore finale, incaricando della CP_2 consegna ed installazione degli stessi presso il cliente”.
L'opposta ha dedotto che il verbale di accettazione a e consegna in atti documenta che i beni sono stati consegnati all'opponente e che il 3 gennaio 2023 essa ha inviato a “all'indirizzo mail Parte_1 indicato dal sig. ” ( il contratto controfirmato da Per_3 Email_3 CP_1
Ha chiesto la verificazione delle sottoscrizioni apposte dal legale rappresentante della società conduttrice ai documenti contrattuali ed ha dedotto l'impossibilità, per fatto a sé non imputabile, di produrre le scritture di comparazione, chiedendo al giudice di ordinare all'opponente di produrre altri contratti da questa sottoscritti.
Ha chiesto, altresì, l'autorizzazione a chiamare in causa per essere manlevata e garantita da CP_2 ogni conseguenza dannosa e perdita derivante del contratto, ai sensi dell'art. 4 del contratto di partnership, nell'ipotesi di sua condanna.
6 Previa concessione della provvisoria esecutività, ha concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In subordine, ha chiesto la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta. In ulteriore subordine ed in caso di accoglimento delle domande avverse, ha chiesto di dichiarare tenuta e di condannare a pagare, in favore di la CP_2 CP_1 somma in contestazione.
Il giudice ha autorizzato la chiamata in causa del terzo. non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace. CP_2
Assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter cpc, l'opponente ha chiesto, “in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande giudiziali formulate dalla (di) dichiarare il terzo (…) tenuto a manlevare e tenere Controparte_1 CP_2 indenne la e, per l'effetto, condannare la medesima unica responsabile, a titolo Parte_1 CP_2 contrattuale ovvero extracontrattuale o, ancora, ex art. 2041 c.c., a pagare, in via diretta in favore di la somma di € 183.869,40, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla Controparte_1 scadenza al saldo, oltre alle spese del giudizio monitorio e le spese del presente giudizio;
f. in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande giudiziali formulate dalla nei confronti della condannare la al Controparte_1 Parte_1 CP_2 pagamento in via di regresso ovvero ai sensi dell'art. 2043 c.c. o, ancora, ex art. 2041 c.c., a pagare in favore della la somma di euro 183.869,40, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla Parte_1 scadenza al saldo, oltre alle spese del giudizio monitorio e le spese del presente giudizio”.
Con ordinanza riservata del 23 aprile 2025, il giudice ha riservato al merito la questione della competenza territoriale di questo Tribunale ed ha respinto sia la richiesta di sospensione del presente giudizio per pregiudizialità penale, avanzata dall'opponente, sia l'istanza ex art. 648 cpc., formulata dall'opposta; non ha ammesso le prove articolate dalle parti ed ha fissato l'udienza per la rimessione della causa in decisione, sostituendola col deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
La causa viene oggi decisa.
2. Non vi è luogo ad alcuna pronuncia, in rito, sulla questione della competenza territoriale di questo
Tribunale, avendo l'opponente espressamente dichiarato, nelle conclusioni, di non insistere per il suo accoglimento.
3. Nel merito l'opposizione è fondata.
L'opponente ha disconosciuto, specificamente e dettagliatamente, le firme autografe apposte al contratto di locazione operativa ed al verbale di accettazione (docc. 1 e 3 allegati al ricorso monitorio), oltre all'autenticità del timbro di Parte_1
7 La parte opposta non ha articolato prova orale finalizzata a dimostrare che le firme in questione sono state effettivamente apposte dal legale rappresentante di , ma si è limitata a chiederne la Parte_1 verificazione, al contempo deducendo l'incolpevole impossibilità di produrre sia i documenti originali in contestazione, sia le scritture di comparazione e chiedendo al giudice di ordinare a di CP_2 versare in atti gli “altri contratti sottoscritti dal legale rappresentante della che Parte_5 potranno servire da scritture di comparazione”. Non ha chiesto anche di ordinare a ai sensi CP_2 dell'art. 210 cpc, di produrre in giudizio l'originale del contratto in contestazione.
Ciò premesso, deve ribadirsi l'inammissibilità dell'istanza di verificazione, già ritenuta nell'ordinanza riservata del 23 aprile 2025.
Secondo il consolidato indirizzo della Corte di Cassazione (sez. III, sentenza in data 04/02/2025,
n.2777), “il giudizio di verificazione della sottoscrizione disconosciuta, ai sensi degli artt. 215 e 216
c.p.c., deve necessariamente svolgersi con una perizia grafica espletata sull'originale del documento contenente la sottoscrizione, perché solo in tal modo è possibile rinvenire gli elementi che consentono di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione”. Ciò per ragioni di tipo tecnico, “fondate sul condivisibile rilievo che una perizia grafologica diretta ad accertare l'autenticità di una sottoscrizione, se eseguita su una copia fotostatica del documento recante la sottoscrizione, non potrebbe ritenersi attendibile scientificamente, per l'impraticabilità, con analoga affidabilità, degli specifici accertamenti sul supporto cartaceo in cui quelle indagini normalmente si estrinsecano. Di conseguenza, non è possibile derogare ai principi espressi nel suddetto indirizzo, ammettendo la perizia grafologica sulla copia fotostatica del documento come se si trattasse dell'originale, e attribuendo, quindi, alla stessa i medesimi effetti di quella svolta sull'originale, semplicemente per l'indisponibilità
(sia pure incolpevole) di quest'ultimo”.
Nel caso in cui il documento originale non sia disponibile per cause non imputabili alla parte che chiede la verificazione, “resta ferma la possibilità di provare il contenuto della scrittura contestata con tutti gli altri mezzi di prova ammissibili. Ciò significa che la parte che ha prodotto la scrittura con sottoscrizione disconosciuta, oltre a poter rinunciare ad avvalersi della stessa e fornire in modo diverso la prova delle proprie pretese (una prova, cioè, che prescinda del tutto dal valore della scrittura privata la cui sottoscrizione sia stata disconosciuta), potrà pur sempre fornire, in modo diverso dallo svolgimento di una perizia grafologica sulla sottoscrizione, la prova che quest'ultima sia stata effettivamente apposta dall'apparente sottoscrittore, (e che, quindi, il contenuto rappresentato nel documento corrisponda alla manifestazione di volontà dell'apparente sottoscrittore), ai fini del giudizio di verificazione, utilizzando a tal fine tutti i mezzi di prova ammissibili e rilevanti. L'impossibilità di
8 eseguire una perizia grafologica attendibile (sul piano scientifico) sulla copia fotostatica della scrittura privata la cui sottoscrizione sia stata disconosciuta, almeno nei casi in cui l'originale del documento non sia disponibile per cause non imputabili alla parte che l'ha prodotto in copia (e sempre che la conformità di quest'ultima all'originale sia incontestata o sia in altro modo accertata), non esclude, infatti, la possibilità di chiedere, comunque, la verificazione dell'autenticità della sottoscrizione disconosciuta, in quanto tale autenticità può essere dimostrata non solo con una perizia grafologica che, come tale, ha di norma carattere decisivo ed assorbente in proposito ma anche con qualunque altro mezzo di prova, purché ammissibile e, ovviamente, ugualmente attendibile. In tale ottica, non può escludersi che, almeno in determinati casi, ed in presenza di altri specifici e circostanziati diversi elementi indiziari di prova, possa essere disposta anche una consulenza tecnica grafologica sulla copia fotostatica della scrittura privata (di cui sia accertata la conformità all'originale), purché l'indagine sia diretta ad ottenere dal consulente le sole informazioni di carattere tecnicoscientifico compatibili con un esame della copia della scrittura stessa (e non, quindi, la diretta e sicura attestazione dell'autenticità della relativa sottoscrizione sulla base della sola valutazione grafologica di essa, in particolare delle caratteristiche fisiche del segno grafico e delle modalità della sua impressione sul supporto, ciò che richiede necessariamente l'esame dell'originale). In tal caso, l'esito della consulenza grafologica, nei limiti del ristretto oggetto di essa appena indicato, potrà essere eventualmente valutato, unitamente agli altri elementi di prova disponibili, pur non potendo da solo fornire la piena prova richiesta ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione” (Cass. cit.).
Alla luce dei principi suesposti, la eventuale verificazione delle sottoscrizioni apposte alla documentazione contrattuale prodotta in copia sarebbe stata insufficiente, in sé sola, a suffragare le allegazioni dell'opposta e, quindi, inidonea a dimostrare la fondatezza della pretesa, stante la mancanza di ulteriori elementi probatori a sostegno della tesi della locatrice. Al riguardo, giova rimarcare che l'opponente ha negato di aver ricevuto il contratto di locazione operativa a mezzo di e-mail, come affermato dalla parte opposta, adducendo che l'indirizzo al quale riferisce di averlo inviato CP_1
, non è quello del rappresentante legale della società , che è, invece, è Email_3
A fronte di tale contestazione, l'opposta nemmeno ha articolato mezzi Email_4 istruttori finalizzati a dimostrare che l'opponente ha regolarmente ricevuto il contratto per cui è causa e che, quindi, ne aveva conoscenza, quanto meno, sin dal 3 gennaio 2023.
Inoltre, la corrispondenza intercorsa tra e menzionata dall'opponente e Parte_1 CP_2 versata in atti sembra avvalorare la versione dei fatti allegata da quest'ultima, secondo cui l'iniziativa di sottoscrivere la documentazione contrattuale sarebbe stata presa dal legale rappresentante di AC
9 s.r.l. autonomamente. Nella email dell'8 maggio 2023 scrive : “mi sono permesso ( Persona_3 sempre per la stima reciproca) di accettare urgentemente il programma che prevede: Progetto CP_1 completo incluso Server - Nas e PC sia notebook sia ALL ONE fino a 50 postazioni tutto in omaggio
24 mesi ( tieni presente che solo il server ha un costo di oltre 26.000 euro). Poi alla data di scadenza parlerò con per un altra cosa che posso proporre. La fattura che ti arriverà della dovrà Pt_6 CP_1 essere ribaltata alla di pari importo”. CP_2
Conclusivamente, in mancanza di prova che le sottoscrizioni apposte al contratto di locazione operativa ed al verbale di consegna dei beni locati sono state apposte dal legale rappresentante dell'opponente, è rimasto indimostrato il titolo della pretesa creditoria e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Per le medesime ragioni devono essere respinte le domande, subordinate, di accertamento del credito in contestazione e di condanna dell'opponente al pagamento del relativo importo.
3. La domanda di manleva formulata da nei confronti di non merita accoglimento. CP_1 CP_2
La convenuta opposta ha allegato di aver stipulato con il 22 maggio 2022, un contratto di CP_2 partnership, in forza del quale quest'ultima si sarebbe impegnata a “tenerci completamente indenni contro qualsiasi reclamo, domanda, procedimento, costo, perdita, danno o spesa avanzata da noi o instaurata contro di noi, o che abbiamo sostenuto o sofferto, quale conseguenza o risultato, diretto o indiretto: (a) dell'acquisto dei Prodotti da parte nostra, anche in riferimento, senza alcuna limitazione, ai servizi di assistenza, riparazione o manutenzione dei Prodotti;
(b) di qualsiasi Vostra falsa dichiarazione, o di Vostre condotte colpose o dolose;
(c) della violazione da parte Vostra di qualsiasi dichiarazione, garanzia o obbligazione da Voi fornita nel presente Contratto, o altrove, in relazione ad una Operazione, ad un Cliente o a qualsiasi Prodotto”.
L'allegazione è rimasta sfornita di adeguati riscontri probatori, visto che ha prodotto unicamente CP_1 un “Contratto di Partnership” (doc. 5), che contiene effettivamente, all'art. 4, la clausola sopra trascritta, e che, tuttavia, risulta compilato solo nella parte relativa al “Nome del Partner”, che è CP_2
ed a quella dell'indirizzo e della partita IVA di quest'ultima, ma che non reca alcuna
[...] sottoscrizione, né autografa né digitale (riguardo a quest'ultima, nemmeno risulta spuntata la casella di accettazione delle condizioni e dei termini ivi riportati, come specificamente richiesto), e, tanto meno, la data.
La mancanza di sottoscrizione non è certo sopperita dal documento 6 dell'opposta, denominato “mail di conferma firma , del seguente tenore: “Da: CP_2 Email_5
- Per conto di Financing Connect Site Guest User Inviato: mercoledì 25 Email_5 maggio 2022 12:02 A: DFS_EMEA_onboarding Oggetto:
10 ACTION REQUIRED: TRADING AGREEMENT TERMS ACCEPTED IN SFDC: Email_6
DLSFE0000111370. PLEASE UPDATE EBOSS. [ Hello, A partner has CP_6 accepted the Trading Agreement terms in Financing Connect. Please update the Dealer record in eBoss with the following information: eBoss Dealer ID: Controparte_7 C.F._4
Accounts Contact Email: VAT/ABN/GST Number: 07370831211 Email_7
Phone Number: 0815520844 Thank you.”.
Si tratta, infatti, di una e-mail non certificata, inviata da e a indirizzi non riconducibili ad alcuna delle parti, del tutto inidonea a dimostrare che ha accettato il presunto contratto di partnership e CP_2 le relative condizioni, tra le quali la clausola invocata dall'opposta.
Non avendo dimostrato l'avvenuta accettazione della clausola in questione, la domanda di manleva formulata da deve essere respinta. CP_1
Infine, le domande reciproche, formulate ai sensi dell'art. 96 cpc, non meritano accoglimento, stante la peculiarità della vicenda, come esposte, e non essendo ravvisabile malafede né colpa grave nelle parti in causa.
Ogni altra domanda ed eccezione resta assorbita.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e delle attività difensive svolta, si liquidano come da dispositivo, nei minimi tariffari stante la natura documentale della controversia, ma non anche in favore di che, non essendosi costituita, non ne ha CP_2 sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 7729/2024 (RG n. 15112/2024);
2) rigetta le domande riconvenzionali formulate da in via Controparte_1 subordinata, nei confronti di e quella di manleva proposta nei confronti di Parte_1 CP_2
3) condanna la parte opposta alla refusione, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che si liquidano in € 406,50 per esborsi ed € 7.052,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA se dovute, con distrazione in favore del procuratore anticipatario;
4) nulla sulle spese in favore di CP_2
Milano, 27/10/2025.
Il Giudice Francesca Savignano
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