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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 03/03/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1431 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2023 promossa
DA
, in atti generalizzato, difeso e rappresentato e difesa dall'avv. Parte_1
Danilo Fontana , giusta procura a margine dell'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Alatri, via Campello n. 55.
-ATTORE-
C O N T R O
i Frosinone, in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante, con sede in via Armando Fabi, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Manzi, giusta procura alle liti, elettivamente domiciliato in Frosinone presso la sede dell'omonima Azienda sanitaria, via
Armando Fabi s.n.c..
-CONVENUTO-
Oggetto: Risarcimento danni da responsabilità professionale
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato, il predetto attore conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Frosinone, l'
[...]
in persona del rappresentante legale, Controparte_2
chiedendo la condanna della convenuta struttura al risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti, quantificati nella misura di € 12.404,68 in seguito all'incongruo trattamento medico ricevuto dai sanitari dell'ospedale di Alatri nel
2015.
Cont Si costituiva in giudizio la convenuta contestando nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto.
Disposti e depositati i chiarimenti richiesti nel corso del giudizio ai dott. ri e autori di una relazione peritale in sede di Controparte_3 CP_4
A.T.P., all'udienza del 21/2/25 la causa veniva trattenuta a sentenza, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
Ritiene questo Tribunale che la domanda sia fondata.
A tale riguardo si legge nelle conclusioni rassegnate dai periti in sede di ricorso per A.T.P. quanto segue: “Nel caso di cui si discute, sulla scorta di quanto descritto nelle considerazioni, occorre ricordare che la lesione traumatica della bendelletta centrale dell'apparato estensore del II° dito della mano destra si è verificata nel trauma subito dal sig. in data 14 aprile 2015. Come Parte_1
talvolta avviene, tale lesione nell'immediato non è stata riconosciuta, poiché non presentava la tipica deformità ad asola o boutonniére, ma nel controllo successivo eseguito nell'accesso al P.S del 27 aprile 2015 i avendo rilevato la CP_1
presenza di “edema della falange basale del II° dito atteggiato in flessione, con limitazione dell'estensione” dovevano diagnosticare la lesione e nel contempo porre in essere il trattamento specifico di detta lesione. Non condivisibile la
“difesa” di parte convenuta in giudizio nel momento in cui, con riferimento all'accesso del 27.04.2015 si limita ad affermare “… ben 13 giorni dopo il trauma riferito. Tale lungo periodo intercorso tra i due accessi è sufficiente a interrompere il nesso causale, almeno dal punto di vista temporale, tra il trauma e la lesione”. Al contrario, pur a fronte di una chiara obiettività clinica, non è stata posta una corretta diagnosi e di conseguenza non attuato uno specifico trattamento. Gli esiti residuati della mancata diagnosi e trattamento, si sono concretizzati nella persistente deformità del II° dito della mano destra e nelle ripercussioni funzionali ad esso correlate. Pertanto si ritiene che i Sanitari del P.S. dell'Ospedale di Alatri, nell'accesso avvenuto in data 27 aprile 2015, a circa 13 giorni dal primo accesso, non abbiano seguito la migliore “lege artis” sia in termini di diagnosi che di trattamento. In buona sostanza, tale mancata diagnosi e trattamento, ha comportato un danno senza dubbio superiore rispetto ad un trattamento corretto e tempestivo, valutabile nei seguenti termini medico legali:
INCAPACITA' TEMPORANEA PARZIALE AL 50% di giorni 20 (venti)
INVALIDITA' PERMANENTE nell'ordine del 2-3% (due-tre per cento), in riferimento a maggior danno biologico. SPESE MEDICHE pari ad Euro 110
(centodieci), oltre a spese per onorario per relazione medico legale del dott. di 150,00 euro…. Le osservazioni del dott. CT per parte Per_1 Persona_2
attrice, consentono di meglio precisare quanto già espresso nella relazione preliminare, ovvero: - … non è stata posta una corretta diagnosi e di conseguenza non attuato uno specifico trattamento;
- gli esiti residuati della mancata diagnosi e trattamento, si sono concretizzati nella persistente deformità del II° dito della mano destra e nelle ripercussioni funzionali ad esso correlate;
- si ritiene che i
Sanitari del P.S. dell'Ospedale di Alatri non abbiano seguito la migliore “lege artis” sia in termini di diagnosi che di trattamento;
… tale mancata diagnosi e trattamento, ha comportato un danno senza dubbio superiore rispetto ad un trattamento corretto e tempestivo, valutabile in termini di: INCAPACITA'
TEMPORANEA PARZIALE AL 50% di giorni 20 (venti) INVALIDITA'
PERMANENTE nell'ordine del 2-3% (due-tre per cento), in riferimento a maggior danno biologico. Si tratta di affermazioni quanto mai chiare nello specificare che sia la temporanea che la permanente siano da ascrivere al malpratice a carico dei Sanitari del P.S. dell'Ospedale di Alatri, intervenuti nell'accesso avvenuto in data 27 aprile 2015. Ad integrazione di quanto espresso nella relazione preliminare si precisa se la lesione fosse stata correttamente e tempestivamente trattata avremmo ragionevolmente avuto una pressoché totale restituito ad integrum da un punto vista funzionale. Per quanto riguarda invece la incidenza sulla capacità lavorativa specifica si può peraltro precisare che il deficit funzionale descritto all'esame obiettivo incide in misura davvero minimale nella attività lavorativa di operaio in quanto è ben compensato dalla funzionalità delle altre dita e complessivamente della mano.”
In sede di chiarimenti disposti nel corso del giudizio si legge quanto segue: “Nelle conclusioni medico legali era stato invero ben specificato che la lesione di cui si discute può in realtà non essere riconosciuta nell'immediato ma, al contrario, doveva essere diagnosticata nel controllo successivo eseguito presso il P.S del 27 aprile 2015 ove i sanitari, avendo rilevato la presenza di “edema della falange basale del II° dito atteggiato in flessione, con limitazione dell'estensione” dovevano diagnosticare la lesione e nel contempo porre in essere il trattamento specifico di detta lesione, e ciò anche in mancanza di consulenza ortopedica. E' già stato specificato che non può essere condivisa la “difesa” di parte convenuta in giudizio nel momento in cui, con riferimento all'accesso del 27.04.2015 si limita ad affermare “… ben 13 giorni dopo il trauma riferito. Tale lungo periodo intercorso tra i due accessi è sufficiente a interrompere il nesso causale, almeno dal punto di vista temporale, tra il trauma e la lesione” tenuto conto che, al contrario, “…pur a fronte di una chiara obiettività clinica, non è stata posta una corretta diagnosi e di conseguenza non attuato uno specifico trattamento”. Si tratta di elemento determinante per l'etiopatogenesi nel danno al di là del fatto che il sig. si sia sottoposto ad esame radiografico presso altra struttura Pt_1
il 05/05/15 anziché recarsi presso il reparto di ortopedia dell'ospedale di
Frosinone. Si ribadisce pertanto in questa sede che se la lesione fosse stata correttamente e tempestivamente trattata avremmo ragionevolmente avuto una pressoché totale restituito ad integrum da un punto vista funzionale.”
Le predette conclusioni mediche, pienamente condivisibili in quanto immuni da vizi e contraddizioni, precise e puntuali, non lasciano adito a dubbio circa la non conformità alle regole dell'arte e della scienza medica del trattamento praticato dai sanitari dell'ospedale di Alatri all'attore, con particolare riferimento alla mancata diagnosi in occasione del controllo successivo presso il P.S. del
27/04/2015.
Del resto, la condotta dell'attore di sottoporsi ad un esame radiografico presso altra struttura sanitaria dopo quel secondo accesso, ossia il 5/05/2015, anziché recarsi presso il reparto di ortopedia dell'ospedale di Frosinone, non assume secondo i periti alcuna rilevanza causale nella determinazione del danno, posto che, qualora la lesione fosse stata correttamente e tempestivamente trattata già a partire dal 27/04/15, con ogni probabilità vi sarebbe stata una pressoché totale recupero della funzionalità dell'articolazione del dito.
In questo contesto, quindi, la consulenza ortopedica si presentava superflua.
Si deve quindi affermare la responsabilità dei sanitari dell'ospedale di Alatri, responsabilità di natura contrattuale, posto che il fatto si è verificato nel 2015, quando il titolo della responsabilità medica era nell'alveo di quella disciplinata dagli artt. 1218 ss c.c., posto che la c.d. Legge Balduzzi, in vigore al momento dell'evento, incidendo sul piano essenzialmente penale ed escludendo la responsabilità appunto penale del medico in caso di colpa lieve, ove lo stesso si sia attenuto alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, non aveva mutato di fatto la natura della responsabilità civile del medico dipendente che era ancora di natura contrattuale, da c.d. contratto sociale, come da costante giurisprudenza sul punto.
In sostanza, nella fattispecie in esame risulta dalla c.t.u. il non corretto adempimento della prestazione da parte dei sanitari di cui all'art. 1218 c.c. Ai sensi della su citata norma, sul paziente (creditore) grava l'onere di allegare l'inadempimento o l'inesattezza dell'adempimento, mentre spetta al medico
(debitore) prova l'incolpevolezza dell'inadempimento, ossia l'impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore, come un evento preesistente o sopravvenuto, indipendente dalla propria sfera di controllo e della propria volontà ovvero la diligenza nell'adempimento.
L'art. 1218 c.c. solleva dunque il creditore dall'onere di provare la colpa, come per la responsabilità aquiliana, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del medico-debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento.
Tale onere è stato assolto pienamente nel corso del giudizio.
Quanto al profilo del danno patito dall'attore, la C.t.u ha stimato il danno permanente (maggior danno biologico) nella misura del 2-3%%, riconoscendo un'invalidità temporanea assoluta nella misura di giorni 20 al 50%, escludendo una sostanza ripercussione sulla capacità lavorativa specifica e ritenendo minimale l'incidenza del deficit funzionale nella attività lavorativa di operaio, in quanto lo stesso è ben compensato dalla funzionalità delle altre dita e complessivamente della mano.
Si può dunque affermare che al sig. spetta, tenuto conto della sua età al Pt_1
momento del sinistro ( anni 48) e delle tabelle di liquidazione del danno biologico di lieve entità la somma di € 2.740,00 corrispondente al 3% come postumi invalidanti permanenti, la somma di € 548,00 per l'invalidità temporanea parziale
(€ 54,80 *20:2), per un ammontare complessivo di € 3.288,00.
Tale importo deve ritenersi comprensivo anche del c.d. danno morale, attesa l'assenza di pregiudizi ulteriori e peculiari, come chiarito da recente giurisprudenza di legittimità.
Per quanto concerne il danno patrimoniale, esclusa la sussistenza della voce del lucro cessante, connesso alla diminuzione o alla perdita della capacità lavorativa, deve invece essere riconosciuto il danno emergente, ossia la perdita subita, rappresentata dalle spese ritenute congrue in c.t.u., nella misura di € 110,00
Sulla somma complessiva liquidata va inoltre calcolato il risarcimento del danno subito da parte attrice per effetto della mancata tempestiva disponibilità della somma oggi liquidata, trattandosi di importo di denaro che, ove fosse stato ex tunc nella immediata disponibilità del soggetto danneggiato, sarebbe stato presumibilmente investito per ricavarne un lucro finanziario (in tal senso va interpretata la domanda dell'attore diretta ad ottenere la corresponsione, sulla somma oggi liquidata a titolo risarcitorio, degli interessi legali). Il risarcimento di tale voce di danno - in aderenza al più recente orientamento giurisprudenziale
(Cass., sez. un., n. 1712/1995 seguita da Cass. n. 4677/1998; Cass. n. 13463/1999;
Cass. n. 2796/2000) - può essere determinato in via equitativa (artt. 1226 e 2056
c.c.) , applicando sulla somma via via rivalutata il tasso legale di interesse in vigore in ciascun anno di riferimento, con decorrenza dal giorno dell'evento e sino alla pubblicazione della presente sentenza;
ciò, nel caso di specie, accade per l' importo di € 110,00 (danno emergente) trattandosi di danno patrimoniale, non attualizzato a valori monetari odierni.
In particolare, l'importo di € 3.288 liquidato per il danno non patrimoniale, deve essere invece devalutato sino alla data del fatto illecito e rapportato ai valori allora vigenti e , sugli importi rivalutati anno per anno, sulla scorta dei parametri Istati, vanno calcolati gli interessi legali per ciascun anno di riferimento sino sempre alla pubblicazione della sentenza.
Sull'importo complessivo ottenuto vanno ulteriormente calcolati gli interessi al tasso legale dal deposito della sentenza sino all'effettivo pagamento.
La domanda pertanto deve essere quindi accolta nei termini sopra descritti.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie la domanda proposta e, per l'effetto, previo riconoscimento della
Contr condotta colposa in capo ai sanitari dell'ospedale di Alatri, condanna l' di
Frosinone, in persona del suo legale rappresentante, a corrispondere al sig.
, a titolo di risarcimento danni, la somma complessiva di € 3.398, Parte_1
00, di cui € 110,00 per il danno patrimoniale, oltre interessi legali e rivalutazione nei termini di cui in motivazione.
Condanna l' in persona del suo legale rappresentante, a pagare Controparte_2
le spese di lite che liquida in € 264,00 per spese, € 2.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sui compensi, oltre iva e cpa, come per legge, nonché quelle relative alla c.t.u, liquidate con separato provvedimento.
Così deciso, in Frosinone il 28/02/25 Il Giudice dott. Stefano Troiani