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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/02/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Francesca Levrino ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 24817/2021 R.G. promossa da:
, c.f. , anche proprio, elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in NO Via Bertolotti 7, presso e nel proprio studio, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dall'avv. MARIANO RUGGIERO per delega allegata al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
- ATTRICE -
-
contro
-
, c.f. , elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in NO, corso Re Umberto 88, presso e nello studio dell'avv. COSTA
GUALTIERO, che lo rappresenta e difende per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTO -
-
contro
-
(CF. , Controparte_2 C.F._2 Parte_2
(C.F. ) (C.F. ), C.F._3 Parte_3 C.F._4 elettivamente domiciliati in NO, corso Matteotti 17, presso e nello studio dell'avv.
EMANUELE BALBO DI VINADIO, che li rappresenta e difende per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTI -
pagina 1 di 61 -
contro
-
(C.F. ) Controparte_3 C.F._5
- CONVENUTO CONTUMACE -
-
contro
-
(Partita iva n. ) Controparte_4 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in NO, Via Sebastiano Caboto, 35, presso e nello studio dell'avv. BERNARDINO SERRA, che la rappresenta e difende per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- TERZA CHIAMATA DA - Controparte_2
-
contro
-
(P.I. ) elettivamente Controparte_5 P.IVA_2 domiciliata in NO, p.zza Rivoli 10 presso e nello studio dell'Avv. ENRICO DEPETRIS, che la rappresenta e difende per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- TERZA CHIAMATA DA - Controparte_6
OGGETTO: violazione delle norme sulle distanze ex art. 890 c.c. e responsabilità ex art. 2043 e 2051 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE DI RITO
Rigettare l'eccezione del Condominio in quanto infondata in fatto e in diritto.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettere tutti i documenti prodotti e le istanze istruttorie, insistendo per quelle disattese.
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO
1) Condannare le propriet a prolungare, a proprie spese, gli P_ CP_3 sfiati delle caldaie ubicate nelle rispettive unità immobiliari oltre un metro sopra il colmo del tetto, in conformità alla normativa vigente ed in ottemperanza al Regolamento
d'Igiene della Città di NO, adottando la soluzione tecnica indicata nella CTU in atti.
2) Condannare la propriet a rimuovere a proprie spese l'aspiratore presente CP_3
pagina 2 di 61 nella propria unità immobiliare, come indicato dal CTU nella perizia tecnica in atti.
3) Condannare il a prolungare oltre un metro sopra il Controparte_7 colmo del tetto tutti gli sfiati di ignota provenienza, descritti in atti e adiacenti ai velux di proprietà della ricorrente, in conformità alla normativa vigente ed in ottemperanza al
Regolamento d'igiene della Città di NO, adottando la soluzione tecnica indicata nella
CTU depositata.
4) Condannare i ad ottemperare alle ordinanze della Città Controparte_7 di NO n. 2851 del 18/05/2021 e n. 3959 del 01/07/2022 prorogate con ordinanza n.
4430 del 26/07/2022, con l'esecuzione dell'intervento di bonifica delle tubazioni in amianto oggetto di causa, come da indicazioni dell'RP TE, ossia mediante l'incapsulamento delle canne fumarie adiacenti ai velux di proprietà della parte attrice, anche nella parte interna e per tutta la lunghezza degli sfiati, nonché condannare il confinamento e messa in sicurezza della tubazione in amianto di natura condominiale presente nel ripostiglio sottotetto dell'unità abitativa di parte attrice.
5) Condannare tutti i resistenti al risarcimento dei danni finora patiti e patendi dalla ricorrente, da determinare anche in via equitativa e con differenti gradazioni, tenuto conto che la parte lesa respira a far data dal 2008 i fumi degli sfiati di ignota provenienza, di cui si dovrà far carico il , ove non fosse possibile addivenire CP_7 all'individuazione degli immobili cui sono posti a servizio, oltreché i prodotti della combustone della proprietà , fino al 27/07/2020 più nocivi rispetto a P_ quelli emessi da quella data. Per la proprietà si potrà fare riferimento alla data CP_3 di acquisto dell'unità abitativa.
6) Condannare tutti i resistenti a rimborsare, pro quota, le spese legali dell'accertamento tecnico preventivo, di CTU e CTP sostenute dalla ricorrente come da documenti in atti.
7) Condannare il al rimborso delle spese di mediazione Controparte_7 che la ricorrente è stata costretta ad avviare.
8) Condannare i convenuti al pagamento di una somma equitativamente determinata in applicazione dell'art. 96 c.p.c., tenuto conto del comportamento delle controparti e secondo quanto ritenuto congruo dall'Ill.mo Giudice.
In ogni caso con vittoria di spese del presente giudizio per compensi professionali, oltre pagina 3 di 61 rimborso forfettario, diritti, CPA ed esposti”
Per parte convenuta : Controparte_1
“Voglia il Tribunale Ecc.mo di NO – Giudice Unico;
Reietta ogni diversa istanza, eccezione e difesa;
In via preliminare e pregiudiziale di rito: Rilevare e dichiarare il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale con riferimento alle domande formulate sub 4) della Conclusioni assunte dalla ricorrente-attrice a pag. 30) del ricorso a sensi dell'art. 702 bis cpc e comunque respingere tali domande.
Nel merito e in via principale:
- Respingere le domande formulate sub 3) delle Conclusioni assunte dalla ricorrente- attrice a pag. 30) del ricorso introduttivo per intervenuta transazione 28/11/2019 e dichiarare cessata la materia del contendere;
- Respingere comunque ogni altra domanda formulata dalla ricorrente-attrice nei confronti del , NO, sub 5-6-7 delle conclusioni assunte Controparte_8 nel ricorso attoreo e comunque ogni altra domanda, anche in punto soccombenza per spese giudiziali ed extragiudiziali siccome infondate in fatto e in diritto;
- Respingeva le istanze istruttorie formulate dalla attrice;
Nel merito in via subordinata:
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande della ricorrente, dichiarare tenuta a condannare la c.f. , PEC: Controparte_4 P.IVA_2
in persona del suo legale rappresentante protempore Email_1 con sede in NO, via Corte d'Appello 11, a tenere sollevato ed indenne il
[...]
, in persona del suo amministratore legale rappresentante Controparte_9 protempore, dal pagamento di qualunque somma esso dovesse essere tenuto a versare alla ricorrente-attrice per capitale, interessi e spese legali od a qualsiasi altro titolo entro i limiti del massimale garantito dalla polizza stipulata con la terza chiamata.
- Respingere le domande ed eccezioni formulate dalla terza chiamata
[...] nei confronti del chiamante relative al rigetto della Controparte_4 CP_7 domanda di garanzia / manleva assicurazione proposta dal Condominio nei confronti della propria Compagnia Assicuratrice.
pagina 4 di 61 In ogni caso:
- Con vittoria di spese e del compenso del procedimento, oltre rimborso spese generali
15%, contributo CPA 4% ed IVA nella misura di legge, oltre al rimborso del compenso del proprio Consulente Tecnico di parte ing. ” Persona_1
Per parte convenuta , e Controparte_2 Parte_2 [...]
: Parte_3
“Voglia l'illustrissimo Tribunale adito,
- preliminarmente, in via principale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dei sig.ri e e, conseguentemente, P_ Pt_2 Parte_3 estromettere i medesimi dal presente giudizio;
- nel merito, in via principale, rigettare tutte le domande avversarie nei confronti dei sig.ri , e in quanto infondate in fatto e in P_ Pt_2 Parte_3 diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa;
- nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande proposte dalla ricorrente, dichiarar tenuta e condannare la compagnia assicuratrice in forza del contratto Controparte_5 assicurativo (doc. 14 ), a manlevare e tenere indenni i sig.ri Parte_3 P_
e da ogni spesa, costo o danno conseguente al Pt_2 Parte_3 presente giudizio, comprese le spese che questi siano eventualmente chiamati a sostenere pro quota, quali condomini, nella denegata ipotesi in cui siano accolte, in tutto o in parte, le domande formulate dalla ricorrente nei confronti del
[...]
; Controparte_1
- in ogni caso, condannare la sig.ra al risarcimento delle spese Parte_1 sostenute nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, R.G. n.
11949/2020 del Tribunale di NO, per l'importo complessivo di euro 8.222,14, come documentate (cfr. doc. 1 ), e al pagamento di una somma equitativamente Parte_3 determinata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in ragione dell'evidente infondatezza delle domande proposte dalla controparte nei confronti dei sig.r ; Parte_3
- in via istruttoria, nella denegata ipotesi in cui non fosse ritenuto pacifico che la canna fumaria e il camino utilizzati dalla proprietà sono interamente realizzati in Parte_3
pagina 5 di 61 acciaio e non contengono amianto (come è stato accertato dal CTU nella propria CP_1 relazione, pagg. 4 e 8, e fermo restando che controparte , pur essendone onerata, non ha fornito alcuna prova della falsamente asserita presenza di amianto nella canna fumaria utilizzata dalla proprietà ), ammettersi i capi di prova per testi da 1 Parte_3
a 4 di cui alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 cpc depositati da part;
Parte_3
- in ogni caso, con il favore di competenze e spese di lite, oltre spese generali (15%),
IVA e CPA come per legge”
Per parte terza chiamata da Controparte_4 P_
:
[...]
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, riservato ogni diritto
In via preliminare,
Accertata l'inoperatività della polizza Reale Mutua n. 2014/10/2719945 stipulata dal sig.
per il caso di specie, in assenza di legittimazione passiva della Compagnia, Parte_3 estromettere quest'ultima dal presente giudizio di merito.
In via preliminare, subordinata
In ogni caso, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dei IG.ri
, e e, conseguentemente, estromettere dal giudizio P_ Pt_2 Parte_3 anche la Compagnia terza chiamat Controparte_4
In via principale, nel merito
Rigettare tutte le domande avanzate dall'avv. nei confronti dei IG.ri _1
, e e, conseguentemente, nei confronti della P_ Pt_2 Parte_3
Compagnia terza chiamata.
In via subordinata, nel merito
Nella denegata e non creduta ipotesi che nessuna delle precedenti domande formulate venga accolta, limitare la responsabilità dei IG.ri , e , P_ Pt_2 Parte_3
e per essi della in conseguenza della limitata Controparte_4 influenza nella causazione del danno.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite oltre accessori di legge ed oltre al pagamento delle spese di perizia”
pagina 6 di 61 Per parte terza chiamata da Controparte_4 [...]
: Controparte_6
“Voglia il Tribunale Ill.mo,
Respinta ogni contraria eccezione, deduzione e difesa
Principalmente, accertata l'infondatezza delle domande formulate da parte ricorrente/attrice con riferimento a garanzie e condizioni della polizza 2017/80/2287444 stipulata in data 06/12/2017 tra il Controparte_12
respingere ogni domanda proposta dall'Assicurato nei confronti della Compagnia
[...] in relazione ai fatti di causa
In subordine, pronunciare nei limiti di quanto accertato e in conformità alle garanzie prestate
In ogni caso, con liquidazione di compensi ed esposti di causa – anche di CTU e CTP
- in favore della terza chiamata.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 23.12.2021, Parte_1 ha convenuto in giudizio il e i condomini, Controparte_1
e nonché Controparte_2 Parte_2 Parte_3
ed ha allegato: Controparte_3
. di essere proprietaria di un monolocale mansardato, ubicato al 4° piano del
Condominio di acquistato con rogito del 10.1.2008, la cui Controparte_1 aerazione è garantita dalla presenza di due lucernai o velux;
. che durante il periodo invernale l'immobile è invaso da fumi ed esalazioni provenienti dagli sfiati delle caldaie degli appartamenti sottostanti, i quali non rispettano la normativa in materia di distanze dei camini e canne fumarie dalle aperture di civile abitazione;
. di aver segnalato in più occasioni all'amministratore del Condominio la problematica e per iscritto già a far data dal 11.1.2017 e l'argomento veniva discusso in varie assemblee susseguitesi nel 2017 e nel 2019, nonché di aver presentato esposti ai competenti uffici della Città di NO preposti alla tutela della salubrità degli ambienti anche per la verifica della presenza di amianto nelle canne fumarie e sfiati, esposti dai pagina 7 di 61 quali è emersa la necessità di effettuare un intervento di manutenzione per adeguare gli scarichi dei camini condominiali ai regolamenti e vincoli vigenti;
. di aver deposito ricorso per accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. in data 13.7.2020, svoltosi tra le stesse parti del presente giudizio, nell'ambito del quale il G.I. ha proceduto alla nomina dell'Ing. che ha depositato Persona_2 relazione in data 3.7.2021, accertando che “ciascuna unità immobiliare del
[...]
è dotata di propria caldaia e relativo impianto termico autonomo;
i Controparte_7 prodotti della combustione di ogni singolo impianto sono emessi in atmosfera attraverso canne di esalazione fuoriuscenti dalla falda del tetto”, che le stesse – serventi le proprietà , -, oltre altre di ignota provenienza, P_ CP_3 CP_13 non rispettano la normativa vigente relativamente alla distanza tra il punto di emissione dei fumi e le aperture del tetto, confermando, inoltre che i velux della proprietà Pt_1 non costituiscono opere generanti irregolarità edilizia/urbanistica, essendo preesistenti alle “nuove canne fumarie e nuove teste di camino” autorizzate con la medesima concessione edilizia n. 765/87;
. che il CTU in sede di ATP ha accertato che le immissioni di fumo all'interno della proprietà sono risultate provenire dal camino numero 1 (proprietà Pt_1 CP_14
e dalle tubazioni di scarico interne o addossate al camino identificato dal numero
[...]
2 (proprietà e ), oltre che dalle interne canne fumarie e dagli CP_3 Parte_3 sfiati orizzontali di proprietà ignota ed inoltre la canna fumaria in fibrocemento - il cui tratto terminale è costituito dal camino identificato al n.
1 - serve l'impianto di riscaldamento al servizio della proprietà che non rispetterebbe le CP_13 prescrizioni imposte dalla norma UNI CIG 7129-3-2015 e dell'appendice I del
Regolamento di Igiene della Città di NO;
. la gravità dei fenomeni pregiudizievoli lamentati si apprezza ulteriormente avuto riguardo a quanto accertato in sede di OOPP laddove il CTU ha riscontrato che “il flusso d'aria all'interno del camino agisce meccanicamente sulla superficie interna favorendo nel tempo il degrado del manufatto e la diffusione delle fibre di amianto, con concentrazioni maggiori nei pressi dell'intorno del punto di uscita dei fumi”, come peraltro confermato anche dall'ASL – Dipartimento della prevenzione SSD SISP
pagina 8 di 61 epidemiologia, screening ed edilizia urbana – con proprio parere prot. N. 286842 del
20.10.21 e condiviso dall'RP TE coi chiarimenti espressi nel proprio prot. N.
94288 del 20.10.21;
. che il CTU ha inoltre individuato l'intervento tecnico risolutivo per ovviare alle lamentate immissioni di fumi e altre sostanze nella proprietà attorea, il quale coinvolge non solo le canne fumarie e le tubazioni di evacuazione dei fumi riconducibili ai soggetti citati in giudizio ma anche quelle due tubazioni in fibrocemento interne al camino identificate dal n. 2 e due tubazioni in plastica fuoriuscenti dalla parete del medesimo camino di cui non è possibile individuare la provenienza, e che consiste nel prolungamento a mezzo di tubi coibentati, fra loro paralleli, sino al colmo del tetto, con punto di emissione dei fumi sopraelevato rispetto al medesimo colmo ad un costo preventivato di complessivi € 13.000;
. che il CTU ha anche indicato la rimozione dell'aspiratore presente nell'unità immobiliare di proprietà posto che lo stesso contribuisce a creare il moto d'aria, CP_3 convogliata all'interno dei manufatti contenenti amianto, ed al rilascio delle fibre di amianto conseguente al degrado spontaneo dei manufatti ed all'effetto degli eventi atmosferici;
. che il CTU, posta l'impossibilità di effettuare l'attività di prelievo e campionatura finalizzate alla verifica della presenza di amianto nel camino non sottoposto a campionatura di cui alla relazione redatta dall'Ing. (fra i quali quello a sinistra del Per_3 velux sinistro del monolocale di proprietà , ha tuttavia considerato “il valore Pt_1 statistico del risultato, ottenuto analizzando i campioni di materiale prelevati da manufatti aventi le stesse caratteristiche costruttive e la stessa epoca di realizzazione del camino de quo” che “rende altamente probabile la presenza di amianto in codesto camino, così come nei restanti camini non causalmente connessi con il fenomeno pregiudizievole costituente la materia del contendere” e di come tale presunzione sia avvalorata dal parere tecnico espresso dall'RP TE, nella comunicazione del
28.8.2020, avendo peraltro i CTP concordato sull'assumere “come assioma il dato statistico derivante dalla precedente campionatura ed avvalorato da RP TE” sulla presenza di amianto in tutti i manufatti;
pagina 9 di 61 . che in ottemperanza a quanto disposto dalla ASL con proprio provvedimento prot. N.
15748 del 20.1.2021, l'attrice ha fatto eseguire durante le OOPP un'ulteriore perizia sui manufatti in questione adiacenti ai propri velux e la relazione del 4.5.2021 a firma dell'Ing. ha concluso nel senso che nel Condominio sono stati Per_4 Controparte_7 individuati 3 manufatti contenenti amianto ed ha ritenuto che “la valutazione del rischio mirata all'esposizione degli abitanti dell'ultimo piano aventi finestre prospicienti gli scarichi oggetto della verifica ha portato alla determinazione di un rischio inaccettabile e ne deriva un intervento immediato” e che “dovranno essere poste in atto azioni correttive indilazionabili da attuare subito”;
. che in data 18.5.2021 è stata emessa dalla l'ordinanza di bonifica dei CP_15 materiali contenenti amianto nei confronti del Condominio, da eseguirsi entro e non oltre il 28.2.22;
. che l'amministratrice ha convocato l'assemblea per il 21.10.2021 con inserito all'ordine del giorno la richiesta di preventivi in esecuzione dei lavori genericamente deliberata in una precedente assemblea del 28.11.2019, tuttavia inidonei a risolvere le problematiche riscontrate nella proprietà posto che la previsione di un innalzamento dei camini Pt_1 di soli 1,5 metri, come discusso in assemblea, non avrebbe significativamente inciso sull'immissione dei fumi nocivi nell'abitazione dell'attrice e non sarebbe stata rispettata la normativa vigente;
. nel corso della predetta assemblea del 21.10.2021 non sono state prese in considerazione le conclusioni della CTU e non è stato accolto l'orientamento dell'RP
TE sulla necessità di incapsulare le canne fumarie anche interiormente;
. che in data 19.11.2021 la ha depositato domanda di mediazione per Pt_1
l'impugnazione dei punti 2 e 3 della delibera assembleare del 21.10.2021, cui il non ha aderito. CP_7
ha invocato la normativa individuata nella UNI CIG 7129-2015 Parte_1
(vademecum per gli impianti a gas di uso domestico), nell'art. 890 c.c., nel d.lgs.
152/2006 e nel Regolamento d'Igiene della Città di NO osservando, da un lato, che detta normativa quadro e di dettaglio, mira a regolare le distanze dei camini e canne fumarie dalle civili abitazioni al fine di tutelare il bene primario della salute e della pagina 10 di 61 salubrità degli ambienti, dall'altro, che le prescrizioni contenute nei regolamenti edilizi non sono derogabili da privati ed infine che la presunzione di assoluta nocività dei fumi supera qualsivoglia valutazione di tollerabilità dei medesimi immessi nell'abitazione dell'attrice.
L'attrice ha ritenuto sussistente la personale responsabilità di ogni condomino evocato in giudizio, posto che gli impianti di riscaldamento che servono ciascun appartamento del sono autonomi e dotati di propria canna Controparte_7 fumaria, invocando l'applicabilità degli artt. 2043 e 2051 c.c. e ritenendo dunque gli stessi responsabili in quanto autori delle immissioni nonché proprietari ed utilizzatori del bene da cui provengono le esalazioni nocive, sussistendo il nesso eziologico tra l'utilizzo della caldaia per il riscaldamento d'inverno e, tutto l'anno, per l'ottenimento dell'acqua calda e l'emissione in atmosfera dei fumi provenienti da quella specifica caldaia.
Per quanto concerne la graduazione dei profili di responsabilità dei sig.ri e ha osservato che nella comproprietà dal P_ CP_3 P_
17.6.2002 fino al 27.7.2020 è stata utilizzata una canna fumaria in rame al servizio della caldaia a tiraggio forzato con grado di nocività di emissioni in atmosfera superiori all'attuale caldaia a condensazione, sostituita nel corso dell'ATP ed inoltre detti convenuti hanno sostituito il proprio sfiato in data 6.12.2021, tuttavia non rispettando le norme del Regolamento d'Igiene della Città di NO e la posizione del nuovo sfiato è altresì difforme dall'intervento suggerito dal CTU.
Ha quindi agito nei confronti delle proprietà e per P_ CP_3 ottenere la condanna degli stessi a prolungare a proprie spese gli sfiati delle caldaie ubicate nelle rispettive unità abitative oltre un metro sopra il colmo del tetto, nonché ulteriormente, nei confronti della proprietà onde ottenere la condanna del CP_3 medesimo a rimuovere a proprie spese l'aspiratore presente nella propria unità immobiliare, nonché nei confronti del per ottenere la Controparte_7 condanna dello stesso a prolungare, con le medesime modalità, gli sfiati di provenienza ignota e ad eseguire l'intervento di bonifica delle tubature in amianto, come disposto con l'ordinanza del 18.5.2021 e successive modifiche, da parte del . Controparte_16
pagina 11 di 61 Ha infine richiesto la condanna dei convenuti, in ragione delle differenti gradazioni, al risarcimento dei pregiudizi subiti dalla nocività dei fumi prodotti dalla combustione degli sfiati riferibili alle loro proprietà od in quanto di provenienza ignota, nonché tenuto conto del rischio di inalazione di fibre aerodisperse di amianto, allegando un danno alla salute, alla salubrità degli ambienti ed al pieno e libero godimento della proprietà privata, da quantificarsi in via equitativa, oltre al rimborso delle spese di ATP, di CTU e di CTP.
Con comparsa in data 21.3.2022 si sono costituiti in giudizio
[...]
, e : P_ Parte_2 Parte_3
- eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva posto che le canne di esalazione dei fumi degli impianti di riscaldamento e il tetto di copertura costituiscono parti comuni dello stabile condominiale, come peraltro individuato anche dal Regolamento di Condominio, accettato anche dall'attrice all'atto d'acquisto del proprio immobile;
- osservando, nel merito, che il CTU in sede di ATP ha accertato che l'ampliamento dei lucernari, la realizzazione delle canne fumarie e la realizzazione dei camini attualmente esistenti furono oggetto del medesimo titolo abilitativo rilasciato dal
Comune di NO (concessione edilizia n. 765 del 1987) e “il rilascio del
Certificato di abitabilità/agibilità avvenuto nel 1992 – successivamente pertanto alla realizzazione dell'ampliamento dei lucernari – presuppone che in quel momento non sussistessero condizioni ostative al rispetto delle condizioni di salubrità dell'edificio e degli impianti, compresi quelli di riscaldamento autonomo”, non essendo provato dall'attrice alcun successivo mutamento della situazione di fatto;
- rilevando, sempre nel merito, che il CTU ha confermato l'assenza di violazioni delle norme in materia di scarico dei prodotti della combustione, vigente in materia al momento della ristrutturazione dell'edificio, che l'assenza di irregolarità
è stata confermata dallo stesso in replica agli esposti presentati Controparte_16 dall'avv. tecnica dell'Ing. del 9.4.2021 Pt_1 Controparte_17 Per_5 ed inoltre le canne fumarie sfocianti nei camini posti sulla falda del tetto sono pagina 12 di 61 state realizzate prima che fosse concessa, tramite sanatoria, l'agibilità e abitabilità dei locali posti nel sottotetto dell'edificio, tra i quali l'unità immobiliare attorea, con la conseguenza che la sanatoria successivamente ottenuta non possa pregiudicare i diritti dei terzi, in specie dei condomini che utilizzano le canne fumarie e camini condominiali, già esistenti ed autorizzati in epoca anteriore;
- allegando, sempre nel merito, di aver provveduto, il 6.12.2021 (prima del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio e su richiesta dell'avv.
, a sostituire il camino con nuovo manufatto in acciaio, con innalzamento Pt_1 del punto di uscita dei fumi e incremento della distanza dello stesso dai lucernari dell'appartamento di proprietà attorea, il quale è conforme alle norme vigenti in quanto il punto di uscita dei fumi è posto all'altezza di circa 143 cm dalla falda del tetto e la distanza laterale dal lucernaio attoreo è di 230 cm, mentre l'attrice avrebbe frainteso il senso della norma (art. 140 del Regolamento d'Igiene della
Città di NO) erroneamente assumendo che i requisiti del superamento del colmo del tetto e del superamento degli ostacoli esistenti nel raggio di dieci metri siano cumulativi, essendo invece gli stessi alternativi;
- contestando, sempre nel merito, l'insussistenza di violazione delle distanze imposte da leggi e regolamenti e le immissioni di fumo all'interno dell'alloggio della da parte della canna fumaria e camino al servizio della proprietà Pt_1
, sia nell'attuale condizione che nella condizione antecedente Parte_4
l'intervento di modifica del 6.12.2021, avendo anche il CTU in sede di ATP registrato “la minor importanza – peraltro non quantificabile in termini percentuali, attribuibile alla canna di esalazione al servizio dell'impianto dei IG.
la quale – per posizione e distanza dal velux – risulta meno P_ invasiva rispetto alle altre”, posto che considerata l'altezza del camino, la distanza dello stesso dal lucernario e la tipologia di caldaia di ultima generazione
(installata il 27 luglio 2020), risulta irrealistico che i fumi dalla stessa generati possano dar luogo ad immissioni nell'appartamento attoreo, trattandosi eventualmente di fenomeni sporadici, inidonei a determinare il superamento della soglia di normale tollerabilità;
pagina 13 di 61 - riferendo, sempre nel merito, che il problema dell'eventuale dispersione di fibre di amianto non riguarda la canna fumaria e il camino utilizzati dall'alloggio di proprietà realizzati in materiale che non contiene amianto, posto Parte_3 peraltro che sul punto la CTU se ne è occupata con esclusivo riferimento alle proprietà e Persona_6 CP_3
- eccependo, sempre nel merito, la mancata allegazione e prova del presunto danno alla salute e degli specifici pregiudizi asseritamente subiti dall'attrice in conseguenza dell'immissioni di fumi nella propria unità abitativa.
Hanno rilevato, infine, che il sig. ha contratto con la Controparte_2 una polizza assicurativa n. Controparte_5
2014/10/2719945 che individua tra le garanzie incluse, la “Responsabilità Civile verso terzi” includendovi espressamente la “Garanzia Capofamiglia”, con cui la compagnia si impegna a tenere indenne l'assicurato di quanto da questi sia tenuto a pagare in conseguenza di fatti verificatisi nell'ambito della sua vita privata e di relazione, ivi compresa la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione dei locali, e relative pertinenze, in cui egli dimori abitualmente o saltuariamente, nonché dall'uso o proprietà degli apparecchi domestici.
Hanno concluso, instando per l'accertamento della propria carenza di legittimazione passiva, nonché in via principale per il rigetto delle avversarie pretese, ed in subordine, chiedendo esser manlevati da quanto eventualmente dovessero essere condannati a pagare all'attrice da parte della Controparte_5 all'uopo evocata in giudizio, nonché in ogni caso per il rimborso delle
[...] spese sostenute nel procedimento di ATP RG 11949/20 per l'importo complessivo di €
8.222,14, data la disponibilità dimostrata dai sig.ri prima, durante e dopo Parte_3 il procedimento di ATP, nonché la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., stante l'evidente infondatezza delle domande proposte nei loro confronti, in specie in seguito all'intervento eseguito il 6.12.2021 conformemente alle richieste della sig.ra Pt_1
Con comparsa in data 21.3.22 si è costituito in giudizio il Controparte_7
:
[...]
pagina 14 di 61 - eccependo, preliminarmente, la carenza di giurisdizione del tribunale adito con riferimento alla domanda volta ad ottenere la condanna dell'ente condominiale ad ottemperare all'ordinanza della del 18.5.2021, con l'esecuzione CP_15 dell'intervento di bonifica dei materiali in amianto, come da indicazioni dell'RP
TE in data 28.8.2020, sussistendo invece la giurisdizione del giudice amministrativo, tenuto conto che il provvedimento emesso dall'ente comunale costituisce espressione di pubblici poteri, la cui sindacabilità sotto il profilo dell'eventuale illegittimità o di merito per la ottemperanza coattiva, spetta al giudice amministrativo, posto peraltro che il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato allorché non era ancora spirato il termine fissato dalla predetta ordinanza per la sua esecuzione;
- contestando, nel merito la fondatezza delle domande attoree osservando, da un lato, che avuto riguardo alla trasformazione da albergo in locali di civile abitazione come da Concessione edilizia n. 738 del 28.11.1986, il Regolamento condominiale utilizza la definizione “canne di esalazione delle cucine”, le quali sono state utilizzate in seguito quali canne di esalazione dei fumi degli impianti di riscaldamento propri di ogni singolo condomino ed erano dunque preesistenti alle trasformazioni incorse negli anni 1986/1987 (ivi comprese la sostituzione della copertura del tetto in cemento armato, l'erezione di camini in muratura e l'ampliamento dei velux esistenti) e sono tuttora collocate nell'originaria posizione, dall'altro, che i camini/comignoli, quali convogliatori delle canne fumarie sono di proprietà comune;
CP_18
- contestando le risultanze della CTU che, per un verso, non ha considerato come i camini siano stati realizzati legittimamente e licenziati dal nel Controparte_16
1987, come peraltro comunicato alla ricorrente dalla Direzione Urbanistica della
Città di NO in data 21.1.21 e 12.7.21, per altro verso, non ha chiarito quale soggetto sia responsabile delle immissioni di fumo ed ha affermato l'impossibilità di attribuire l'incidenza percentuale della quantità di prodotti della combustione emessi da ciascuna canna fumaria che concorre all'insorgenza del fenomeno pregiudizievole lamentato dall'attrice, infine non ha dato conto del fatto che la pagina 15 di 61 problematica astratta lamentata sarebbe stata concretamente risolta dalla transazione intervenuta il 28.11.2019 con la Pt_1
- rilevando, sempre nel merito, che l'assemblea condominiale del 28.11.2019 ha deliberato l'innalzamento di n. 4) camini, prevedendo che realizzato detto intervento tutte le parti, ivi compresa l'odierna attrice, s'intendevano soddisfatte senza nulla avere a che ulteriormente pretendere;
che, inoltre, a causa del periodo pandemico e dell'innalzamento dei prezzi, con particolare riferimento alla fornitura e posa in opera della c.d. linea vita, l'amministratrice del condominio si è trovata nell'impossibilità di dare esecuzione al mandato assembleare che aveva stabilito il costo massimo dei lavori in € 6.000,00; che, infine, la ha Pt_1 manifestato ferma opposizione alla disamina ed approvazione dei preventivi di spesa per i lavori così deliberati, come evincibile dal verbale dell'assemblea del
21.10.2021;
- eccependo, quindi, la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione sull'oggetto della domanda in quanto la era presente Pt_1 all'assemblea del 28.11.2019, ha manifestato il proprio consenso alla deliberazione e non ha impugnato il verbale nei successivi 30 giorni;
- contestando, nel merito, che il rischio di inalazione di fibre aero disperse di amianto allegato dall'attrice sia teorico e non attuale né concreto, posto che non
è provato che vi fu mai dispersione di fibre trattandosi di cemento amianto compatto e non friabile ed inoltre la “relazione tecnica valutazione rischio amianto” e il “programma di controllo e manutenzione” redatte il 22.7.2020 su incarico del Condominio ed eseguite dall'Ing. hanno certificato che le Per_3 canne fumarie esaminate sono costituite da “materiali integri suscettibili di danneggiamento” e che il risultato ottenuto per contenere il rischio è unicamente quello del “monitoraggio e controllo periodico”;
- contestando, ancora, che l'attrice ha omesso di provare l'intervenuto superamento della soglia di tollerabilità delle immissioni non potendosi il danno ritenere in re ipsa, nonché di aver mancato di dimostrare di aver subito perdite economico-patrimoniali e danni non patrimoniali, consistenti nella lesione del pagina 16 di 61 proprio diritto alla salute, non avendo fornito informazioni relative alla propria integrità psico fisica passabili di accertamento medico legale, e nel pregiudizio alla propria vita quotidiana conseguente e connessa ad una presunta invivibilità della propria abitazione;
- contestando infine la richiesta di rimborso delle spese legali ed esborsi relativi al procedimento di ATP, risultando provato esclusivamente il pagamento delle spettanze del CTU per € 6.600,57, mentre le altre poste richieste non sono pertinenti (quali la fattura emessa dalla Galileo ing. Srl) e non vi è documentazione che provi l'effettivo esborso, trattandosi di mere note spese prive di quietanze che ne attestano l'effettivo pagamento (quali quella redatta dai legali e quella dell'Ing. CTP della;
Per_7 Pt_1
- contestando, inoltre, la richiesta di rimborso delle spese di mediazione aventi ad oggetto l'impugnativa della delibera assembleare del 21.10.2021, non oggetto del presente giudizio;
- allegando aver stipulato in data 19.12.2017 con la Controparte_5 la polizza n. 2017/80/2287444 che tra le altre condizioni,
[...] prevede un massimale per sinistro di € 1.500.000 a titolo di responsabilità civile – sezione danni a terzi, poi sostituita dalla polizza n. 2021/80/2393402 con decorrenza dal 19.12.2021, le cui condizioni generali agli artt. 10.2.i) e 9.1) contemplano ipotesi applicabili alla presente fattispecie.
Ha concluso, in via preliminare, per il difetto di giurisdizione con riferimento alle domande formulate dalla al punto 4), nel merito, per il rigetto delle ulteriori Pt_1 domande dispiegate nei confronti del ed in via di subordine, chiedendo CP_7 esser manlevato da quanto dovesse essere eventualmente condannato a pagare dalla
Controparte_5
Con comparsa in data 18.5.2022 si è costituita in giudizio la
[...] evocata dai sig.ri , la quale ha eccepito: Controparte_5 P_
- l'inoperatività della polizza invocata che tutela l'assicurato per i danni arrecati con i propri comportamenti, non trattandosi invece di polizza “fabbricati” e non essendo pagina 17 di 61 dunque coperti gli eventuali danni connessi a presunte difformità e irregolarità in ordine al posizionamento di canali di sfogo e sfiati per l'evacuazione dei fumi;
- la carenza di legittimazione passiva in capo ai sig.ri per essere la P_ proprietà condominiale delle canne fumarie e dei camini.
Nel merito, ha aderito alle difese dispiegate dal proprio assicurato, osservando come, per un verso, sia la realizzazione che il posizionamento dell'impianto di riscaldamento e le tubazioni in cui sono convogliati i fumi sono da ritenersi conformi alle prescrizioni normative e, per altro verso, dovendosi considerare come per la posizione e la distanza dal velux dell'attrice, le esalazioni espresse dalla canna fumaria della proprietà potrebbero aver avuto una bassa influenza e scarsa invasività P_ rispetto ai pregiudizi lamentati dall'attrice, con conseguente limitazione della sua eventuale corresponsabilità e relativa quantificazione.
Ha concluso, in via pregiudiziale, per l'estromissione della Compagnia dal giudizio, stante la dedotta inoperatività della polizza, nonché, in conseguenza dell'acclarata carenza di legittimità passiva in capo ai signori , in via principale, nel P_ merito, per il rigetto delle domande attoree e, in subordine, per il contenimento dell'eventuale condanna tenuto conto della limitata influenza degli assicurati nella causazione del danno.
Con comparsa in data 19.5.2022 si è costituita in giudizio la
[...] evocata dal , la quale ha Controparte_5 Controparte_7 eccepito, anzitutto, l'inoperatività della copertura assicurativa invocata posto che:
- l'art. 9.1) delle condizioni generali prevede che la Compagnia tenga indenne l'assicurato “per i danni involontariamente provocati a terzi (compresi gli inquilini) per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale”, mentre le ipotetiche responsabilità attribuite all'ente gestore nel presente giudizio sono di carattere meramente manutentivo;
- non opera – per carenza di sottoscrizione - la “Condizione facoltativa” contrattualmente prevista sub A) nelle C.G. relativamente alla “Sezione danni a terzi”, ovvero la garanzia R.C.T. “estesa alla responsabilità derivante ai condòmini o inquilini pagina 18 di 61 nella loro qualità di conduttori dei locali del fabbricato” assicurato, perché non oggetto di pattuizione tra le parti contraenti;
- l'art. 10.1.i delle già richiamate Condizioni Generali di polizza prevede che “La garanzia di cui al punto 9.1.A Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) non comprende i danni: …
i) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione o stoccaggio di amianto o prodotti contenenti amianto...”, escludendo la copertura con riferimento alla domanda attorea per il riconoscimento di un risarcimento conseguente agli asseriti pregiudizi personalmente subiti sia a seguito dell'immissione dei fumi che conseguenti alla presenza di sostanze volatili (amianto);
- l'assicurato ha violato l'art. 20.1 delle condizioni generali di polizza, avendo negligentemente omesso - comunque, quantomeno dai primi mesi dell'anno 2017, quando ha avuto notizia dell'asserito pregiudizio lamentato dal con CP_19 contestuale richiesta di intervento - di effettuare qualsivoglia segnalazione o denuncia del sinistro, provvedendo a darne notizia unicamente con la notifica dell'atto di chiamata di terzo in garanzia nel precedente procedimento di istruzione preventiva, violando in tal modo le norme generali in materia di contratto assicurativo dettate dagli artt. 1913 e
1914 c.c.
Ha aderito nel merito alle difese del proprio assicurato, ritenendo l'assenza di responsabilità in capo al perché i danni lamentati dall'attrice sono riferibili a CP_7 manufatti (i condotti di scarico degli impianti privati) che, seppure posizionati in una porzione di proprietà comune (le canne fumarie) sono di esclusiva pertinenza dei singoli
Condomini, nonché rilevando che l'ATP abbia accertato la legittimità delle installazioni effettuate dai singoli condomini, in tempo antecedente alla regolarizzazione / sanatoria / condono dell'illegittima utilizzazione del sottotetto a scopo abitativo ed, CP_18 infine, osservando come la partecipazione dell'odierna ricorrente all'assemblea condominiale del 28/11/19 e la condivisione della delibera assunta in tale sede con finalità e contenuti incontestabilmente transattivi, inducano a ritenere ulteriormente illegittima ogni successiva doglianza della . _1
Ha concluso, per il rigetto della domanda di garanzia ed in subordine chiedendo pronunciare nei limiti di quanto accertato e in conformità alle garanzie prestate.
pagina 19 di 61 All'udienza dell'1.6.2022 parte attrice ha dato atto di non aver provveduto alla notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, nei confronti dei sig.ri e per intervenuta transazione, non instaurando alcun rapporto CP_14 CP_14 processuale nei loro confronti;
all'esito il giudice ha disposto il mutamento del rito fissando l'udienza ex art. 183 c.p.c.
Concessi i termini ex art. 183 co 6 c.p.c., con ordinanza in data 6.3.23 è stata riservata al merito la trattazione del difetto di giurisdizione e della intervenuta cessazione della materia del contendere ed è stata licenziata CTU, affidata allo stesso tecnico cui era stato conferito l'incarico in sede di ATP, volta ad aggiornare e/o integrare la relazione già depositata in data 3.7.2021 nel procedimento n. 11949/20 R.G. tenuto conto della documentazione sopravvenuta e dell'intervento fatto eseguire in data
6.12.2021 dalla proprietà . P_
Depositata la relazione e rigettate le istanze di prova orale richieste dalle parti, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, le parti, con note scritte sostitutive della trattazione orale hanno precisato le conclusioni come in epigrafe indicate e con ordinanza in data 15.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione di termini per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
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1. Istanze istruttorie reiterate e ammissibilità documenti
Deve preliminarmente rilevarsi l'inammissibilità del doc. 108 prodotto dalla parte attrice in allegato alla propria memoria ex art. 183 co 6 n. 3 c.p.c. non trattandosi di documentazione in prova contraria e non risultando peraltro il fotogramma avere data certa.
Deve invece essere ritenuta ammissibile la produzione documentale n. 111 allegata alle note scritte dell'attrice del 26.5.2023, trattandosi di ordinanza pur emessa dalla in data 26.7.2022 ma di cui la parte ha avuto contezza solo in corso CP_15 delle OOPP per essere stata acquisita dal CTU (cfr. doc. 112 fasc. attoreo) ed in seguito all'accesso agli atti esercitato il 5.5.2023 (cfr. doc. 110 fasc. attoreo), posto che la sig.ra non era destinataria della comunicazione del predetto provvedimento, per esserlo Pt_1 esclusivamente il . Controparte_7
pagina 20 di 61 Parimenti va ritenuta l'ammissibilità del documento n. 114, prodotto dall'attrice unitamente alle proprie note scritte dell'8.10.2024, trattandosi di provvedimento emesso dall'ASL della Città di NO in data 13.7.2023 e dunque in epoca successiva al formarsi delle preclusioni istruttorie (secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia per cui ”la circostanza che un documento (o qualsiasi altra fonte di prova) sia venuto ad esistenza dopo il maturare delle preclusioni processuali, legittima la rimessione in termini della parte che non abbia potuto produrlo precedentemente, e il solo fatto di allegare quel documento agli atti costituisce di per sé una implicita richiesta di rimessione in termini (cfr., Cass Sez. 3, Sentenza n. 5465 del 14/03/2006; Cass Sez. I „ Sentenza n.
11922 del 22/05/2006; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25631 del 15/10/2018).
Inoltre, con particolare riferimento a tali ultimi due documenti occorre rilevare che non si sia realizzata alcuna violazione del contraddittorio, essendo stati gli stessi depositati in atti dall'attrice e sui quali parti convenute hanno svolto le proprie osservazioni negli scritti successivi e nelle memorie conclusive.
Infine, deve essere confermata la valutazione condotta dal giudice in seno alle ordinanze del 6.3.2023 e dell'1.12.2023 con riferimento alle istanze di prova, reiterate dalle parti nel rassegnar le conclusioni definitive, che si confermano irrilevanti, tenuto conto dell'accertamento peritale disposto in corso di giudizio e della documentazione complessivamente prodotta.
2. Difetto di giurisdizione
Per ragioni di logicità espositiva, deve essere previamente affrontato il difetto di giurisdizione sollevato dalla difesa del convenuto con riferimento alla CP_7 domanda dispiegata nei suoi confronti dall'attrice e volta alla condanna dello stesso ente ad ottemperare alle ordinanze della n. 2851 del 18/05/2021 e n. 3959 del CP_15
01/07/2022 prorogate con ordinanza n. 4430 del 26/07/2022, con l'esecuzione dell'intervento di bonifica delle tubazioni in amianto oggetto di causa, come da indicazioni dell'RP TE, ossia mediante l'incapsulamento delle canne fumarie adiacenti ai velux di proprietà della parte attrice, anche nella parte interna e per tutta la lunghezza degli sfiati, nonché del confinamento e messa in sicurezza della tubazione in pagina 21 di 61 amianto di natura condominiale presente nel ripostiglio sottotetto dell'unità abitativa di parte attrice.
Il convenuto ha rilevato trattarsi di controversia riservata alla CP_7 cognizione del giudice amministrativo, avendo ad oggetto provvedimenti amministrativi
(ed in particolare le ordinanze contingibili ed urgenti emesse dalla ) CP_15 espressione di pubblici poteri, con la conseguenza che spetterebbe al giudice speciale di eventualmente sindacarne la legittimità ed il merito, nonché di disporne l'ottemperanza coattiva.
L'eccezione è infondata.
Nel caso di specie l'attrice, premettendo che dalle canne fumarie poste sul tetto dello stabile condominiale ed in prossimità ai velux della propria abitazione, si propaghino esalazioni nocive anche in ragione dell'asserita presenza di fibre di amianto aerodisperse, ha agito nei confronti del al fine di Controparte_7 ottenere l'attuazione delle opere di bonifica delle tubazioni, meglio indicate nelle sopracitate ordinanze.
E' innegabile che l'attrice ponga a fondamento della propria istanza la sussistenza di un danno involgente un proprio diritto soggettivo (qual è il diritto alla salute ed al libero godimento della proprietà privata), né peraltro ella mette in discussione la legittimità del provvedimento emesso dall'amministrazione pubblica, il quale non risulta essere stato impugnato dall'interessato in sede amministrativa.
Le ordinanze emesse dalla sono certamente espressione CP_15 dell'esercizio di un pubblico potere ma rilevano, nel presente giudizio solo incidentalmente, laddove l'attrice ne ha chiesto disporsi l'esecuzione a cura del onde vedere tutelato un proprio diritto ed al fine di rimediare all'asserito CP_7 pregiudizio sino ad ora patito in conseguenza delle emissioni propagate dalle canne fumarie composte in fibra di amianto cemento.
Non è stata dedotta in atti, neppur in via incidentale, l'illegittimità di tali atti o provvedimenti che investirebbe il Tribunale adito dell'opportunità di una loro eventuale disapplicazione nel caso concreto;
risulta invero che il abbia inizialmente CP_7 chiesto una proroga del termine per l'attuazione (concessa con ordinanza n. 4430 del pagina 22 di 61 26.7.2022, doc. 111 fasc. attoreo) ed in seguito sia stato sanzionato per la sua mancata osservanza (cfr. 114 fasc. attoreo).
Inconferente è il richiamato operato dal al giudizio di CP_7 ottemperanza, posto che trattasi di strumento, disciplinato all'art. 112 e ss del Decreto legislativo, 02/07/2010 n° 104 (Codice del Processo Amministrativo) e volto a garantire l'attuazione del giudicato, mediante conferimento al giudice amministrativo del potere di intervenire in modo sostitutivo, nei confronti dell'amministrazione rimasta inadempiente, anche mediante l'adozione dei relativi provvedimenti.
Nel caso di specie non è la P.A. ad essere rimasta inadempiente e non vi è alcun giudicato da eseguire.
Sussiste, conclusivamente, la giurisdizione del giudice ordinario adito.
3. Cessazione materia contendere per intervenuta transazione
Il ha inoltre chiesto accertarsi l'intervenuta Controparte_7 cessazione della materia del contendere per transazione sull'oggetto della domanda dispiegata dall'attrice, quanto al prolungamento di “tutti gli sfiati di ignota provenienza” adiacenti ai velux di sua proprietà.
A fondamento dell'eccezione il convenuto ha dedotto che nel corso CP_7 del verbale dell'assemblea del 28.11.2019 è stata deliberata all'unanimità la realizzazione delle opere di “innalzamento di n. 4) camini” con incarico all'amministratore di provvedere all'invio del miglior preventivo che avrebbe successivamente trasmesso ai condomini, con espressa dichiarazione delle parti presenti che “realizzato detto intervento … si intendono integralmente soddisfatte senza che abbiano nulla a pretendere”.
Orbene occorre anzitutto considerare come dalla lettura del verbale dell'assemblea del 28.11.2019, la sig.ra risulta indicata tra i condomini assenti Pt_1
(cfr. doc. 6 fasc. attore e doc. 5 fasc. ). CP_7
Se è pur vero che il relativo verbale non è stato impugnato dall'odierna attrice
(non foss'altro per far accertare la propria presenza all'assemblea, come sostenuta nel presente giudizio, cfr. 27 comparsa conclusionale, pur non univocamente, cfr. pag. 23 memoria di replica), è altrettanto vero che la deliberazione assembleare non integra un pagina 23 di 61 negozio transattivo, difettandone i requisiti essenziali e costituiti dalla comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista, la "res dubia", vale a dire la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti, nonché il nuovo regolamento di interessi che, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite.
E' stato osservato in giurisprudenza che “Affinché una transazione sia validamente conclusa, è necessario, da un lato, che essa abbia ad oggetto una "res dubia", e, cioè, che cada su un rapporto giuridico avente, almeno nella opinione delle parti, carattere di incertezza, e, dall'altro, che, nell'intento di far cessare la situazione di dubbio, venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche”
(Cass. 1067/2023 conf. 8917/2016), laddove “L'oggetto della transazione, peraltro, non
è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato luogo o può dar luogo, e che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni” (Cass. 7999/20).
Inoltre, “L'oggetto del negozio transattivo va identificato non in relazione alle espressioni letterali usate dalle parti, non essendo necessaria una puntuale specificazione delle contrapposte pretese, bensì in relazione all'oggettiva situazione di contrasto che le parti stesse hanno inteso comporre attraverso reciproche concessioni, giacchè la transazione - quale strumento negoziale di prevenzione di una lite - è destinata, analogamente alla sentenza, a coprire il dedotto ed il deducibile” (Cass.
690/2005 conf. Cass. 23482/17).
Nel caso di specie, il verbale dell'assemblea non contiene alcun riferimento – né all'ordine del giorno né nello specifico capo dedicato alla delibera in oggetto – in merito alla “res litigiosa” od ai soggetti interessati – posto che sono individuati esclusivamente alcuni camini oggetto di futuro innalzamento – e l'unico rifermento alla presunta natura transattiva dell'opera deliberata sembra rinvenirsi nell'ultimo capoverso della deliberazione laddove è indicato che “tutte le parti presenti s'intendono integralmente soddisfatte senza che abbiano nulla a che pretendere” il quale, tuttavia, si appalesa generico tanto sotto il profilo soggettivo (dovendosi peraltro eventualmente ricomprendere i soli condomini presenti all'assemblea, con esclusione della LIBRE'
pagina 24 di 61 formalmente assente) quanto oggettivo, posto che non si comprende quali siano le reciproche concessioni effettuate per realizzare l'asserito effetto novatorio.
In ogni caso, la predetta delibera non risulta essere stata eseguita, come confermato anche dal convenuto. CP_7
L'eccezione è dunque infondata e va disattesa.
4. Sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva dei condomini convenuti ha dedotto il mancato rispetto delle normative che regolano le Parte_1 distanze dei camini e canne fumarie dalle civili abitazioni ed in particolare, rispetto ai velux che costituiscono le uniche due vedute della propria abitazione e chiedendo che i singoli condomini – e – provvedano e loro spese a prolungare P_ CP_3 gli sfiati delle caldaie, adottando la soluzione tecnica indicata dalla CTU, oltre al risarcimento del danno – da determinarsi anche in vi equitativa e con differenti gradazioni
– subito dall'attrice a causa delle immissioni nocive patite ed invocando l'art. 890 c.c. nonché gli arttt. 2051 e 2041 c.c., sul presupposto della titolarità esclusiva dell'impianto di riscaldamento autonomo e della relativa canna fumaria, posti a servizio dei singoli appartamenti.
I sig.ri , convenuti in giudizio e la compagnia assicurativa dagli P_ stessi evocata, hanno eccepito la propria carenza di legittimazione passiva sul presupposto che le canne fumarie sono beni condominiali, ai sensi del disposto di cui all'art. 1117 c.c., essendo realizzati in strutture comuni dell'edificio, nonché individuate nel Regolamento di Condominio - opponibile all'attrice che ha acquistato il proprio immobile solo nel 2008 – tra le parti comuni, dovendosi interpretare il riferimento ivi contenuto alle “canne di esalazione delle cucine” alle attuali canne di esalazione dei fumi degli impianti di riscaldamento, costruiti sfruttando l'impianto preesistente.
Hanno peraltro concluso osservando che sarebbero impossibilitati ad eseguire autonomamente l'intervento prospettato dal CTU e richiesto dall'attrice, posto che lo stesso implicherebbe necessariamente l'esecuzione di opere su parti comuni dell'edificio
(quali il tetto condominiale).
Anche il convenuto ha allegato che i camini/comignoli, quali CP_7 convogliatori delle canne fumarie di proprietà comune siano parti condominiali gravando pagina 25 di 61 sull'ente gestore ogni spesa di manutenzione, riparazione e/o costruzione, salva l'applicazione dell'art. 1123 c.c., qualora le predette tubazioni servano un particolare ed individuato gruppo di condomini.
Ha chiarito invero che proprio in forza della trasformazione dell'edificio – da originario albergo a civile abitazione – avvenuta nel 1986 (come da Concessione edilizia
738 del 28.11.1986, doc. 1 fasc. ), l'art. 3 lett. i) del Regolamento CP_7 condominiale utilizza la non usuale definizione di “canne di esalazione delle cucine” le quali, in seguito alla ristrutturazione avvenuta negli anni 1986 e 1987 (in forza della
Concessione edilizia n. 765/ de 1987, doc. 2 fasc. ), sono state in seguito CP_7 trasformate in sfiati degli alloggi, posto che i punti di fissaggio delle canne di scarico delle esalazioni e fumi sono collocati nelle posizioni originarie.
ha contestato tali assunti osservando che non vi sia prova che Parte_1 le canne di esalazione delle cucine originarie coincidano con gli sfiati delle caldaie di proprietà dei singoli, osservando in particolare come lo sfiato dei sig.ri P_ non sia convogliato nelle tubazioni condominiali, che sfociano all'interno dei camini in muratura, poiché posizionato esteriormente ad essi (sbucando direttamente dal tetto) osservando inoltre come lo stesso sia stato fatto oggetto di due interventi modificativi ad opera esclusiva del (in data 27.7.2020 e 6.12.2021), senza alcuna CP_19 autorizzazione o delibera assembleare.
Occorre in merito osservare come la presunzione di comunione di cui all'art. 1117
c.c., postula la destinazione, delle cose elencate in tale norma, al godimento o al servizio del condominio, mentre viene meno allorché si tratti di un bene dotato di propria autonomia ed indipendenza e pertanto non legato da una destinazione di servizio rispetto all'edificio condominiale (Cassazione civile sez. II, 08/09/2021, (ud. 24/03/2021, dep.
08/09/2021), n.24183).
Tale presunzione, che è juris tantum, può essere, pertanto, vinta dal titolo contrario, con ciò intendendosi non solo l'ipotesi in cui il titolo convenzionale che dà luogo alla nascita del condominio includa, espressamente o implicitamente, un dato bene nell'ambito della proprietà esclusiva di uno dei condomini, ma anche l'ipotesi in cui, all'atto del frazionamento dell'edificio, un dato bene, sia pur rientrante nell'ambito di pagina 26 di 61 quelli elencati nell'art. 1117 c.c., abbia una sua specifica destinazione a servizio di un appartamento in proprietà esclusiva.
La presunzione prevista dall'art. 1117 c.c., deve, in effetti, sempre fondarsi su elementi obiettivi che rivelino l'attitudine funzionale del bene al servizio o al godimento collettivo, con la conseguenza che, quando il bene, per le sue obiettive caratteristiche strutturali, serve in modo esclusivo all'uso o al godimento di una sola parte dell'immobile, la quale formi oggetto di un autonomo diritto di proprietà, ovvero risulti comunque essere stato a suo tempo destinato dall'originario proprietario dell'intero immobile ad un uso esclusivo, in guisa da rilevare, in base ad elementi obiettivamente rilevabili, che si tratta di un bene avente una propria autonomia e indipendenza, non legato da una destinazione di servizio rispetto all'edificio condominiale, viene meno il presupposto per l'operatività della detta presunzione (cfr. Cass. n. 8119 del 2004; Cass. n. 24015 del 2004; Cass. n.
10073 del 2018).
Una canna fumaria, quindi, anche se ricavata in parti comuni dell'edificio, non è necessariamente di proprietà comune, ben potendo appartenere ad uno solo dei condomini ove destinata a servire esclusivamente l'appartamento o il locale cui afferisce, costituendo detta destinazione titolo contrario alla presunzione legale di comunione (cfr.
Cass. n. 9231 del 1991, conf. Cassazione civile sez. II, 08/09/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 08/09/2021), n.24183).
La presunzione legale di comunione, regolata dagli artt. 1117 c.c. e segg., opera, in effetti, sin dal momento in cui, a seguito del trasferimento della prima unità immobiliare suscettibile di separata utilizzazione dall'originario unico proprietario ad altro soggetto, si determina il frazionamento della proprietà di un edificio (Cass. n. 3852 del
2020) e la costituzione di una situazione di condominio (cfr. Cass. n. 1610 del 2021, in motiv.) di quelle parti del fabbricato che, per ubicazione e struttura, siano, in tale momento costitutivo del , destinate all'uso comune o a soddisfare esigenze CP_7 generali e fondamentali del stesso, salvo che dal titolo, come prima CP_7 individuato, non risulti, in contrario, una chiara ed univoca volontà di riservare esclusivamente ad uno dei condomini la proprietà di dette parti e di escluderne gli altri
(Cass. n. 26766 del 2014).
pagina 27 di 61 Nel caso di specie risulta pacificamente dagli atti (nonché confermato dalla CTU espletata sin dall'ATP) come l'edificio condominiale fu costruito nel 1862, sopraelevato nel
1930 e sia stato il frutto di una ristrutturazione totale avvenuta nel 1986 / 1987 con trasformazione, ad opera della proprietaria “SOC. IMMOBILIARE”, da “albergo in locali di civile abitazione” come da Concessione edilizia n. 738 del 28/11/1986 prot. 1986/01 /
5073 della (cfr. doc. 1 fasc. (cfr. CTU in ATP pagg. 21 e CP_15 CP_7
22).
A mente della ricostruzione dei convenuti, la natura condominiale delle canne fumarie si desumerebbe dal testo del Regolamento Condominiale (doc. 2 fasc.
), il quale annovera tra i beni comuni anche le “canne di esalazione delle CP_7 cucine” (art. 3 lett. i), le quali mutuano la loro inusuale denominazione dall'originaria destinazione d'uso dell'edificio condominiale, ma di fatto si identificherebbero attualmente con le canne di esalazione dei fumi degli impianti di riscaldamento propri di ogni singolo condomino.
Tale ricostruzione invero risulta confortata anzitutto, avuto riguardo alla composizione delle originarie tubazioni, sovrastate dai camini in muratura, le quali, come accertato dal CTU – anche sulla base della relazione redatta dall.Ing. Sculco del
22.7.2020 e di quanto desunto dal parere dell'RP TE (vd. Comunicazione del
28.8.2020, doc. 19 fasc. attoreo) – sono realizzate in fibrocemento e contengono amianto
“considerato che l'anno di installazione è il medesimo e che, come poc'anzi detto, nessun intervento di ristrutturazione e/o sostituzione ha riguardato tali manufatti” (cfr. parere dell'RP TE del 18.8.2020) (cfr. CTU in ATP pagg. 44 e ss); tali lavorazioni invero non sarebbero state più consentite in seguito alla messa al bando del materiale, disposta con la legge 27 marzo 1992, n. 257 che all'art. 1 comma 2 vieta “l'estrazione,
l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto”; la loro realizzazione deve, dunque, collocarsi in epoca ben antecedente il 1992.
Inoltre le predette tubazioni non hanno subito modificazioni nel tempo – come evincibile dalle certificazioni edilizie e in variante degli anni 1986 e 1987 che hanno riguardato la modifica della destinazione d'uso dell'edificio condominiale e la rinnovazione pagina 28 di 61 del manto di copertura e annessi manufatti, tra i quali l'ampliamento dei velux esistenti e la realizzazione dei comignoli in muratura – e può dunque ragionevolmente ritenersi che esse si identifichino con le originarie “canne di esalazione delle cucine” contemplate nell'ambito del Regolamento condominiale tra i beni comuni.
Va tuttavia osservato come dai fotogrammi allegati alla CTU si evinca che, per un verso, le predette canne fumarie “originarie” costituiscano l'involucro all'interno del quale
è convogliata la tubazione che diparte dalla caldaia posta al servizio dell'alloggio di proprietà del condomino e dall'altro che la canna fumaria posta al servizio CP_3 dell'impianto di riscaldamento della proprietà dei sig.ri sia posta P_ addirittura all'esterno del camino in muratura, fuoriuscendo essa dal tetto, come evincibile in seguito all'intervento realizzato il 6.12.2021.
In ogni caso, dirimente è sul punto la circostanza che sia incontestato che le singole unità abitative facenti parte del siano dotate di Controparte_7 impianti di riscaldamento autonomi, con la conseguenza che può certamente ritenersi che le canne fumarie siano poste a servizio esclusivo delle singole caldaie e che ciascun impianto ne utilizzi una sua propria.
Sul punto la CTU depositata nel procedimento ATP aveva avuto modo di accertare che “Il non dispone di impianto di riscaldamento Controparte_7 centralizzato. Ciascuna unità immobiliare è infatti dotata di propria caldaia e relativo impianto termico autonomo;
i prodotti della combustione di ogni singolo impianto sono emessi in atmosfera attraverso canne di esalazione fuoriuscenti dalla falda del tetto” (cfr.
CTU pag. 22); in particolare, ha accertato il CTU, che i “fumi provenienti dall'impianto di riscaldamento … dell'unità immobiliare di proprietà sita al secondo CP_13 piano (terzo fuori terra), sono convogliati nella canna fumaria … il tratto conclusivo della canna fumaria, fuoriuscente dalla falda del tetto, è costituito da un camino in mattoni con copertina in pietra identificato dal numero 1 sull'allegata planimetria illustrativa”; “I fumi provenienti dall'impianto di riscaldamento … dell'unità immobiliare di proprietà
, sita al terzo piano …sono convogliati nella tubazione … posizionata - P_ esternamente al camino in mattoni con copertina in pietra identificato dal numero 2 sull'allegata planimetria illustrativa”; “I fumi provenienti dall'impianto di riscaldamento …
pagina 29 di 61 dell'unità immobiliare di proprietà , … sono convogliati nella canna Persona_6 fumaria a mezzo di canale da fumo proveniente dalla caldaia … il tratto conclusivo della canna fumaria, fuoriuscente dalla falda del tetto, è costituito da un camino in mattoni con copertina in pietra identificato dal numero 3 sull'allegata planimetria illustrativa”; “I fumi provenienti dall'impianto di riscaldamento … dell'unità immobiliare di proprietà CP_3
… sono convogliati nella tubazione in plastica, avente tratto terminale rivestito con foglio d'alluminio, che corre all'interno del camino in mattoni con copertina in pietra identificato dal numero 2 sull'allegata planimetria illustrativa” (Cfr. CTU pag. 22/23).
Ne consegue che le canne fumarie destinatarie degli interventi richiesti da parte attrice, siano di proprietà privata dei singoli condomini essendo poste al servizio dei relativi autonomi impianti di riscaldamento, senza che peraltro rilevi né la circostanza che le stesse transitino all'interno o sopra parti comuni (quali cavedi, intercapedini od il manto di copertura del tetto) posto che si configura, in questo caso, esclusivamente una servitù di passaggio (in questo senso, si veda, Tribunale Milano 14529/2008 secondo cui “Il possesso continuato ed ininterrotto dello utilizzo dello sbocco della canna fumaria sulla proprietà di terzi consiste nell'esercizio di fatto di una servitù di passaggio (sbocco) dei fumi dalla canna fumaria”) che, peraltro, non impedisce al titolare del diritto reale di godimento di compiere i lavori necessari a proprie spese per la conservazione della servitù, ai sensi dell'art. 1069 c.c.
Invero è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte che “Con riguardo ad edificio in condominio, una canna fumaria, anche se ricavata nel vuoto di un muro comune, non è necessariamente di proprietà comune, ben potendo appartenere ad un solo dei condomini, se sia destinata a servire esclusivamente l'appartamento o il locale cui afferisce, costituendo detta destinazione titolo contrario alla presunzione legale di comunione” (Cass. 20555/21 conf. 9231/1991).
Orbene, alla luce dalla situazione di fatto evincibile dagli accertamenti condotti in corso di giudizio è possibile ritenere che a fianco delle canne fumarie – originariamente poste al servizio delle cucine, allorché l'edificio condominiale aveva destinazione d'uso di albergo – di proprietà condominiale, vi siano delle tubazioni – inserite all'interno delle canne originarie o a fianco di esse – le quali sono distinte da esse e poste pacificamente pagina 30 di 61 al servizio esclusivo degli impianti di riscaldamento e caldaie presenti nelle singole unità abitative.
Ne consegue dunque che laddove l'attrice ha chiesto disporsi a carico dei singoli condomini la realizzazione di specifici interventi atti a garantire il rispetto delle distanze rispetto alle proprie aperture, ella abbia correttamente esperito l'azione nei confronti dei singoli proprietari posto che l'azione invocata ai sensi dell'art. 890 c.c. è pacificamente un'azione reale quale negatoria servitutis e deve essere dunque rivolta nei confronti del proprietario della singola unità abitativa.
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva dei convenuti sig.ri deve dunque essere disattesa. P_
5. Sull'azione negatoria servitutis ex art. 890 c.c.
Come sopra rilevato, ha agito nei confronti del Parte_1 CP_7
e di alcuni condomini – sig.ri e – deducendo
[...] P_ CP_3 che gli sfiati presenti sul manto di copertura dell'immobile ed asserviti ai CP_18 singoli impianti di riscaldamento, siano posti ad una distanza inferiore dai velux del proprio alloggio, rispetto a quella normativamente prevista con ciò concorrendo a determinare immissioni nocive nella propria unità abitativa, con grave nocumento del proprio diritto alla salute e limitando la libera esplicazione della propria vita quotidiana.
Parte attrice, a fondamento delle proprie domande, ha espressamente invocato l'art. 890 c.c., allegando che gli sfiati delle canne fumarie ed i camini siano posti ad una distanza inferiore rispetto a quella prescritta dalla normativa in materia (d.lgs. 152/2006)
e dai regolamenti comunali (Regolamento di Igiene n. 30 del Comune di NO) e rilevando che la non conformità dei manufatti li rende illegittimi, osservando inoltre come esista una presunzione di nocività e pericolosità per la salute legata alle immissioni di fumi prodotti dalla combustione fuoriuscenti da canne fumarie o comignoli.
Va innanzitutto precisato che l'articolo in esame trova applicazione non soltanto in tema di proprietà latistanti, ma anche nei rapporti tra i proprietari delle singole unità immobiliari comprese in un unico edificio condominiale (Cass. civ., 16/10/1969, n. 3348 conf. Cass. 1626/2007).
pagina 31 di 61 Inoltre, avuto riguardo alla ratio della norma che è quella di evitare il pericolo di danno alla solidità, salubrità e sicurezza dei fondi vicini, scaturente dalla destinazione della costruzione, deve ritenersi che l'elencazione delle opere suscettibili di creare pericolo non sia tassativa ma meramente esemplificativa (Cass. 427/1963); la giurisprudenza ha dunque ritenuto assoggettabili alla disciplina prevista dall'art. 890 cod. civ. (e non a qella di cui al precedente art. 889 c.c.), gli impianti di riscaldamento per uso domestico (Cass.
4286/2011 conf. Cass. 10607/2016), la caldaia (Cass. 22888/2013; Cass. 7143/1997;
Cass. 6217/1992) e le canne fumarie per la dispersione dei fumi delle caldaie (Cass.
3199/2002; Cass. 10652/1994 (così come i comignoli con canna fumaria (Cass.
3199/2002).
In particolare è stato osservato in giurisprudenza che “Per stabilire se l'installazione di una caldaia a gas metano per il riscaldamento domestico provoca danni alla proprietà vicina, deve applicarsi la disciplina prevista dall'art. 890 c.c., per l'insita potenziale pericolosità e nocività del combustibile, e pertanto, soprattutto se l'impianto è difforme dalla normativa di cui alla l. 6 dicembre 1971 n. 1083, occorre prima escludere che vi sia pericolo per la salubrità e sicurezza della proprietà altrui;
quindi accertare, ai sensi dell'art. 844 c.c., se le immissioni provenienti dal relativo tubo di scarico arrechino disagi o molestie intollerabili” (Cass. civ., Sez. II, 01/08/1997, n. 7143).
In tema di rapporti di vicinato, l'art. 890 cod. civ., applicabile anche alle condotte fumarie, attribuisce una tutela immediata e diretta per il rispetto delle distanze prescritte dalle norme regolamentari e, quindi, consente di chiedere, ai sensi dell'art. 872, secondo comma, cod. civ., la riduzione in pristino, senza che occorra stabilire se tali norme siano integrative delle disposizioni del codice civile (Cass. 21744/2013).
Si ritiene in giurisprudenza che il vicino, in caso di inosservanza delle distanze, possa esperire sia l'azione di natura reale diretta ad ottenere il rispetto delle distanze e la conseguente rimozione delle opere, sia l'azione personale di risarcimento del danno da fatto illecito (Cass. 325/1962); ai sensi dell'articolo in commento, il giudice di merito, qualora abbia accertato nelle opere del proprietario di un fondo la sussistenza di un pericolo di danno per la solidità, salubrità e sicurezza del fondo confinante, deve condannarlo alla rimozione delle opere che non rispettino la distanza regolamentare.
pagina 32 di 61 A ciò si aggiunga che l'art. 890 c.c. stabilisce il regime delle distanze per le fabbriche e i depositi nocivi o pericolosi in base ad una presunzione di nocività e pericolosità che è assoluta, ove prevista da una norma del regolamento edilizio comunale mentre, in difetto di specifiche disposizioni al riguardo, la distanza in concreto sufficiente alla tutela del fondo vicino dev'essere, invece, accertata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento anche alla luce delle prescrizioni tecniche previste dai regolamenti nonché delle norme tecniche di uso comune. In tal caso la presunzione è superabile con la dimostrazione che, in relazione alla peculiarità della fattispecie ed agli accorgimenti usati, non esiste danno o pericolo per il fondo vicino (Cass. 21819/2024 conf. Cass. 17758/2024 conf. Cass. 9267/2018 conf. Cass. 10607/2016 conf. Cass.
4286/2011).
Infine una risalente pronuncia della Suprema Corte ha affermato che ai fini dell'accertamento della pericolosità, va fatto riferimento allo stato dei luoghi sussistente al momento della costruzione dell'opera in prossimità del confine, e non alla situazione che venga a crearsi successivamente, in dipendenza dei mutamenti apportati al fondo vicino
(“Per chi voglia fabbricare presso il confine determinate opere, deve aversi riguardo allo stato dei luoghi al momento della costruzione dell'opera in prossimità del confine e, in conseguenza al pericolo attuale di danni, e non alla situazione che venga a crearsi successivamente, in dipendenza dei mutamenti apportati al fondo vicino (nella specie: trattavasi di terreno naturalmente idoneo ad essere utilizzato come zona edificabile) ai fini del disposto dell'art. 890 c.c. che sancisce l'obbligo della osservanza delle distanze regolamentari o di quelle necessarie a preservare da ogni danno i fondi vicini” (Cass.
Cass. civ., 06/11/1957, n. 4249).
Detta pronuncia si mostra tuttavia isolata ed appare superata da un orientamento successivo che ritiene non legittimamente invocabile il principio della prevenzione da parte del soggetto titolare del manufatto abusivo, risultando egli il solo obbligato al rispetto della distanza prescritta dai regolamenti e ciò, indipendentemente dal fatto che gli edifici o i manufatti sui fondi finitimi siano costruiti successivamente ai manufatti nella sua disponibilità, con la conseguenza che il deposito può ritenersi legittimamente realizzato solo se nel raggio della distanza prescritta non esistano costruzioni né sia pagina 33 di 61 possibile in relazione agli strumenti urbanistici che esse vengano in futuro ad esistenza
(Cass. 12077/1998, conf. Cass. 2423/1982).
Detto ultimo orientamento può ritenersi maggiormente condivisibile rispetto al precedente (peraltro risalente ed isolato) proprio in ragione della ratio sottesa alla norma in commento che è appunto quella di evitare il pericolo di un danno alla solidità, salubrità
e sicurezza dei fondi vicini, scaturente dalla destinazione della costruzione, con la conseguenza che un manufatto, che pur quando fu costruito risultava conforme alla normativa ed ai regolamenti all'epoca vigenti, possa divenire successivamente illegittimo, tenuto conto della regolamentazione sopraggiunta, evoluta in ragione del progresso tecnico e scientifico e della circostanza che le distanze minime mirano a realizzare la tutale di diritti inviolabili della persona – quali la salute ex art. 33 Cost e alla libera esplicazione della vita privata ex art. 2 Cost. –.
Occorre dunque accertare se, nel caso di specie, i manufatti – canne di esalazione dei fumi asservite agli impianti di riscaldamento autonomo e caldaie dei condomini convenuti – rispettino le distanze minime prescritte dalla normativa regolamentare attualmente vigente.
6. Sull'esito della CTU svolta in ATP e sull'istruttoria svolta nel corso del presente giudizio
Orbene, nel caso di specie deve anzitutto considerarsi come la CTU disposta in sede di ATP a cura dell'ing. e depositata in data 3.7.2021 abbia accertato che: Per_2
- I lucernari attualmente presenti sulla falda del tetto in cemento armato furono realizzati in seguito al rilascio della Concessione Edilizia n. 765 datata 1.12.1987 ed erano preesistenti alle canne fumarie e relative teste di camino, posto che
“l'ampliamento dei lucernari e la realizzazione di nuove canne fumarie e relative teste di camino furono oggetto del medesimo titolo abilitativo rilasciato dal
Comune di NO (C.E. 765/87)” (cfr. CTU in ATP pag. 28);
- Il certificato di abitabilità/agibilità avvenuto nel 1992 “presuppone che in quel momento non sussistessero condizioni ostative al rispetto delle condizioni di salubrità dell'edificio e degli impianti, compresi quelli di riscaldamento autonomo” perché detta certificazione “garantisce infatti la sussistenza delle condizioni di pagina 34 di 61 sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati” nonché la “conformità delle opere eseguite ai progetti approvati ed alle prescrizioni contenute nelle concessioni edilizie ad essi riconducibili” (cfr.
CTU in ATP pag. 29);
- i lucernari al servizio dell'unità immobiliare di proprietà ampliati Pt_1 conformemente all'autorizzazione dalla Concessione Edilizia n. 765/1987, secondo quanto confermato dal Certificato di Abitabilità/Agibilità, non costituiscono opere generanti irregolarità edilizia e/o urbanistica (CTU in ATP pag. 30).
Deve, dunque, ritenersi che all'epoca in cui venne attuato l'ampliamento dei lucernari presenti sul tetto condominiale, nonché, contestualmente, furono realizzate nuove canne fumarie e teste di camino (oggetto del medesimo titolo abitativo CE n.
65/1987), non venne rilevata alcuna difformità ai progetti approvati né alle prescrizioni contenute nelle concessioni edilizie ad essi riconducibili, né infine vennero individuate circostanze ostative al rispetto delle condizioni di salubrità dell'edificio e degli impianti, ivi compresi quelli di riscaldamento autonomo, essendo stato rilasciato il certificato di agibilità/abitabilità l'11.3.1992.
Con particolare riferimento alla normativa vigente all'epoca del predetto intervento sui lucernari e sui camini risalente al 1987 ed a quella attuale, il CTU ha accertato che:
- la normativa UNI riguardante lo scarico dei prodotti della combustione vigente in materia al momento della ristrutturazione dell'edificio avvenuta nel 1986/1987– la
UNI CIG 7129-3-1972 – non reca alcuna indicazione relativa alla distanza tra il punto di emissione ei fumi e le aperture del tetto (cfr. CTU in ATP pag. 25 “non è contemplata l'indicazione di fasce di rispetto, determinate dalle distanze che un condotto di evacuazione fumi ed un terminale di scarico devono avere rispetto alle aperture di aerazione/ventilazione presenti sulla falda del tetto”);
- la norma UNI riguardante lo scarico dei prodotti della combustione attualmente vigente attualmente vigente - che definisce i requisiti dei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione asserviti a generatori di calore aventi potenzialità termica non maggiore di 35 Kw, quali sono le caldaie installate nelle unità
pagina 35 di 61 immobiliari di proprietà e - è la UNI CIG 7129- Pt_1 P_ CP_3
3-2015 la quale determina le distanze minime fra i manufatti che immettono i fumi in atmosfera e le aperture di aerazione/ventilazione dei locali mansardati:
1. la distanza del bordo superiore e del bordo laterale del lucernaio dal condotto di evacuazione fumi non dev'essere inferiore a 60 cm;
2. la distanza del bordo inferiore del lucernaio dal condotto di evacuazione fumi non dev'essere inferiore a
250 cm;
3. la quota di sbocco del condotto di evacuazione dei fumi - altezza intercorrente tra il manto di copertura ed il punto inferiore della sezione di uscita dei fumi stessi - dev'essere collocata ad un'altezza non inferiore a 100 cm rispetto al lucernaio;
- in merito al punto di sbocco delle canne di esalazione fumi, occorre fare riferimento all'Appendice I del Regolamento d'igiene della Città di NO per la prevenzione, il controllo e la repressione dell'inquinamento il quale all'art. 1 individua le finalità delle norme integrative, in essa contenute, del Regolamento
d'igiene municipale (“Le seguenti norme integrative sono intese alla prevenzione, al controllo ed alla repressione dell'inquinamento atmosferico, ossia dell'alterazione delle normali condizioni di salubrità dell'aria, capace di costituire pertanto pregiudizio diretto od indiretto alla salute dei cittadini o danno ai beni pubblici o privati, prodotto dagli impianti termici non industriali”) e all'articolo 140 specifica le caratteristiche necessarie affinché i punti di sbocco delle canne fumarie, in corrispondenza del tetto di un fabbricato, siano conformi alla corretta modalità di smaltimento dei fumi in atmosfera: “I fumaioli o comignoli devono sporgere per almeno 1 m con l'apertura d'uscita del fumo oltre il colmo del tetto o comunque di ogni ostacolo esistente nel raggio di 10 m.” (cfr. CTU in ATP pag.
27);
- le norme UNI CIG fissano i requisiti minimi di uniformità da applicare su tutto il territorio nazionale, mentre i Regolamenti comunali – atti normativi approvati dal
Consiglio Comunale e contenenti obblighi, divieti, regole e prescrizioni finalizzati a disciplinare specificatamente la materia – possono introdurre, come nel caso di specie, disposizioni più condizionanti e cautelative (cfr. CTU in ATP pag. 50).
pagina 36 di 61 Infine, il CTU, avendo individuato la provenienza delle immissioni all'interno della proprietà attorea dal camino identificato dal numero 1 e dalle tubazioni di scarico interne od addossate al camino identifico dal numero 2 (cfr. CTU in ATP pag. 31) ha accertato – per quanto rileva in questo giudizio, non essendo parti processuali i sig.ri
– che: CP_14
- La quota di sbocco della tubazione fuoriuscente dal camino identificato dal numero 2, in cui sono convogliati i prodotti della combustione della caldaia di proprietà è collocata ad un'altezza inferiore a 100 cm dal velux;
detta CP_3 quota inoltre non supera di almeno 100 cm l'ostacolo esistente nel raggio di 10 metri, rappresentato dalla falda del tetto oltre che dal telaio mobile del velux nella posizione di massima apertura;
la quota di sbocco non sporge per almeno
1,00 m oltre il colmo del tetto.
- Le quote di sbocco delle due tubazioni affiancate – fuoriuscenti orizzontalmente dalla parete del camino identificato dal numero 2 rivolta verso la proprietà Pt_1
e di cui non è possibile individuare la provenienza - sono collocate addirittura al di sotto del velux, una ad un'altezza di 20 cm dal manto di copertura, l'altra ad un'altezza di 30 cm dal manto di copertura;
dette quote inoltre non superano di almeno 100 cm l'ostacolo esistente nel raggio di 10 metri, rappresentato dalla falda del tetto oltre che, naturalmente, dal telaio mobile del velux nella posizione di massima apertura;
la quota di sbocco non sporge per almeno 1,00 m oltre il colmo del tetto.
- La quota di sbocco della tubazione esterna al camino identificato dal numero 2, addossata alla parete del medesimo opposta a quella rivolta verso la proprietà ed in cui sono convogliati i prodotti della combustione della caldaia di Pt_1 proprietà , è collocata ad un'altezza inferiore a 100 cm dal velux;
P_ detta quota inoltre non supera di almeno 100 cm l'ostacolo esistente nel raggio di
10 metri, rappresentato dalla falda del tetto oltre che, naturalmente, dal telaio mobile del velux nella posizione di massima apertura;
la quota di sbocco non sporge per almeno 1,00 m oltre il colmo del tetto.
pagina 37 di 61 - La quota di sbocco del camino identificato dal numero 2 - all'interno del quale sono presenti le due canne fumarie di cui non è possibile individuare la provenienza - è collocata ad un'altezza inferiore a 100 cm dal velux;
detta quota inoltre non supera di almeno 100 cm l'ostacolo esistente nel raggio di 10 metri, rappresentato dalla falda del tetto oltre che, naturalmente, dal telaio mobile del velux nella posizione di massima apertura;
la quota di sbocco non sporge per almeno 1,00 m oltre il colmo del tetto. (cfr. CTU in ATP pagg. 31/33).
Risulta dunque accertato che i manufatti sopra indicati non rispettino le prescrizioni in materia di distanze prescritte dal regolamento di Igiene n. 30 della Città di
NO, attualmente vigente.
Avuto riguardo a quanto sopra osservato (paragrafo 5.), essendo provata l'esistenza di un manufatto edificato ad una distanza inferiore a quella prescritta dalla normativa regolamentare per i comignoli o sfiati delle canne di esalazione dei fumi della combustione attualmente vigente (art. 140 reg. cit.), deve disporsi che gli stessi vengano fatti oggetto di interventi di prolungamento meglio descritti dal CTU (cfr. relazione in ATP pag. 37).
Sul punto deve peraltro osservarsi che nell'ambito della relazione integrativa, disposta anche al fine di aggiornare la prima valutazione condotta dal CTU in sede di
ATP, tenuto conto dell'intervento realizzato dalla proprietà il 6.12.2021, P_
l'ing. ha rilevato che “la nuova tubazione in acciaio - nella quale sono convogliati Per_2
i fumi provenienti dall'impianto di riscaldamento dell'unità immobiliare di proprietà
- non risultava emergere per almeno un metro oltre la falda del tetto P_ nel raggio di 10 metri né, a maggior ragione, oltre il lucernaio pertinente alla proprietà nella posizione di massima apertura …, permane, anche per codesto manufatto, Pt_1 la difformità riscontrata in occasione dell'accertamento tecnico preventivo” (cfr. CTU integrativa pag. 11).
7. Sulle domande attoree nei confronti delle proprietà e P_
e de ex art. 890 c.c. CP_3 Controparte_7
Va rilevato a questo punto che abbia concluso instando, in Parte_1 primo luogo, per la condanna dei sig.ri e regolarmente evocati Parte_3 CP_3
pagina 38 di 61 in giudizio in quanto proprietari delle canne fumarie ove sono convogliati i prodotti della combustione dei rispettivi esclusivi impianti di riscaldamento, a prolungare a proprie spese i predetti sfiati adottando la soluzione indicata dal CTU (cfr. relazione in ATP pag.
36 e ss).
Detta domanda, per le ragioni sopra espresse (vedi paragrafi 5 e 6) deve certamente trovare accoglimento, indipendentemente dall'accertamento dell'incidenza della quantità di prodotti della combustione emessi da ciascuna canna fumaria (peraltro difficilmente accertabile, cfr. CTU in ATP pag. 34), né può tenersi in considerazione la circostanza che la canna di esalazione al servizio della proprietà P_ concorra in misura limitata al fenomeno delle immissioni nocive nella proprietà attorea data la sua posizione più arretrata e la maggior distanza dal velux (cfr. CTU in ATP pag.
34), posto che nel presente giudizio l'attrice ha agito invocando espressamente l'art. 890
c.c. e agendo dunque in negatoria servitutis e non dunque onde ottenere l'inibitoria rispetto alle immissioni asseritamente subite, ma esclusivamente facendo rilevare l'omesso rispetto della normativa prevista in materia di distanze.
La tutela offerta dall'art. 890 c.c., alle ragioni del proprietario del fondo, ha nello stesso tempo una portata più ristretta e più ampia rispetto alla disciplina delle immissioni: ha una portata più ristretta, perché l'art. 844 trova applicazione anche quando le immissioni non provengano da fondi vicini (Cass. 566/1980), ma ha una portata più ampia, in quanto l'obbligo di rispetto delle distanze previste dalla presente disposizione non incontra le deroghe della normale tollerabilità, della particolare condizione dei luoghi, delle esigenze della produzione e della priorità di uso, limiti previsti, invece, in tema di immissioni ex art. 844 c.c. (“Il criterio della normale tollerabilità e la relativa del medesimo e previsto esclusivamente con riguardo alle immissioni (art 844 cod civ) e non può trovare applicazione in tema di distanze per fabbriche e depositi nocivi, regolate dall'art 890 cod civ, che si ispira al diverso principio della presunzione di pericolo, assoluta, nel caso in cui la distanza da osservare sia stabilita nei regolamenti, e relativa, negli altri casi (Cass. 3348/1969, Cass. 780/1987).
Le due domande sono peraltro autonome perché per l'una - art. 890 c.c. - occorre accertare se l'installazione viola le distanze previste dai regolamenti, o, in pagina 39 di 61 mancanza, quelle necessarie ad evitare qualsiasi danno alla solidità, salubrità e sicurezza del fondo vicino, per l'altra – art. 844 c.c. – occorre accertare se l'immissione supera la normale tollerabilità, contemperando le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà ed eventualmente considerando la priorità dell' uso (è stata ritenuta “nuova la domanda di arretramento della fabbrica o deposito nocivi o pericolosi situati sul fondo del vicino in violazione delle distanze indicate dall'articolo in commento rispetto a quella di cessazione per intollerabilità ex art. 844 delle immissioni emananti dalle medesime”
(Cass. 4712/2001).
Ne caso di specie non v'è dubbio che l'attrice abbia inteso agire ai sensi dell'art. 890 c.c. e non in forza dell'art. 844 c.c., come evincibile dalla lettura dell'atto introduttivo (cfr. pag. 16 e ss), ove la parte ha evidenziato come nel caso di specie operi la presunzione di assoluta nocività dei fumi che supera qualsivoglia valutazione di tollerabilità dei medesimi (invece richiesta dall'art. 844 c.c.), osservando peraltro come la tutela invocata all'art. 890 c.c. si collochi in rapporto di specialità rispetto all'art. 844
c.c., posto che il primo si inspira al principio della presunzione del pericolo e della nocività (ricostruzione poi ribadita anche nei propri scritti conclusivi, cfr. memoria di replica pag. 22).
Peraltro, è appena il caso di ricordare come già in sede di ATP il giudice – con ordinanza del 3.9.2020 – decidendo in ordine all'eccezione di incompetenza per materia del giudice adito, sollevata dalle parti resistenti, avesse ritenuto che “nel caso di specie non venga chiesto al giudice la mera valutazione sul superamento o meno della normale tollerabilità delle immissioni” e che “la prospettazione di parte ricorrente attiene al mancato rispetto della normativa in materia di posizionamento di sfiati e camini, dunque con specifico riferimento alle distanze previste dall'art. 890 c.c.” e non dunque invocando l'art. 844 c.c.
Orbene, va tuttavia ribadito come, per un verso, la tutela offerta dalla norma invocata – art. 890 c.c. – sia reale e si realizzi attraverso la condanna del proprietario del manufatto realizzato in violazione della normativa regolamentare sulle distanze, alla riduzione in pristino ex art. 872 c.c. (nel caso di specie, mediante prolungamento delle singole canne fumarie) e dunque deve escludersi che possa rientrarvi anche la condanna pagina 40 di 61 alla rimozione di un aspiratore presente sulla proprietà esclusiva del singolo condomino, qual è l'oggetto della seconda domanda attorea rivolta alla proprietà posto CP_3 che tale accorgimento è stato indicato alla CTU nella propria relazione sin dall'ATP, in quanto il “moto dell'aria, convogliata all'interno di manufatti contenenti amianto dagli aspiratori installati sugli stessi può contribuire - per il principio di sovrapposizione degli effetti - al rilascio delle fibre d'amianto conseguente al degrado spontaneo dei manufatti ed all'effetto degli eventi atmosferici” (cfr. CTU in ATP pag. 39-40) e dunque onde limitare gli effetti potenzialmente nocivi delle immissioni di sostanze aerodisperse nella proprietà attrice, ma indipendentemente da una qualche violazione in materia di distanze.
Detta domanda, dunque, deve essere rigettata.
Per altro verso, se l'azione ex art. 890 c.c. ha natura reale e deve essere rivolta nei confronti del proprietario, non può neppure trovare accoglimento la domanda attorea dispiegata nei confronti del volta al CP_7 Controparte_7 prolungamento di “tutti gli sfiati di ignota provenienza” , stante che se trattasi di canne di esalazione poste al servizio di impianti privati di riscaldamento, le stesse come già rilevato nei precedente paragrafo 4, non possono ritenersi beni comuni o condominiali.
Peraltro, sul punto anche l'istanza istruttoria avanzata dall'attrice nella propria seconda memoria si conferma inammissibile in quanto generica ed esplorativa (cfr. II memorie ex art. 183 co 6 c.p.c. “Disporre accertamenti in loco per individuare a chi appartengono gli sfati di ignota provenienza”).
Ne deriva un'ipotesi di carenza di legittimazione passiva nei confronti del convenuto che determina la reiezione della domanda. CP_7
Sul punto è appena il caso di osservare come per costante orientamento giurisprudenziale, “Le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa” (Cass. 23721/21, conf. Cass. 16814/24, conf. Cass. 11744/18).
pagina 41 di 61 8. Sulle domande di manleva dei signori nei confronti della P_
Controparte_5
La domanda di garanzia dispiegata dai signori nei confronti della P_ propria Compagnia Assicurativa è infondata e va respinta non operando la copertura assicurativa contratta nel caso in esame.
Invero la polizza n. 2014/10/2719945 che individua tra le garanzie incluse, la
“Responsabilità Civile verso terzi” includendovi espressamente la “Garanzia
Capofamiglia”, contratta dal signor avente decorrenza dal Controparte_2
6.4.2014, con la prevede che la Controparte_5
Compagnia rimborsi all'assicurato, tra le altre, anche le spese documentate sostenute per “riparare o sostituire le tubazioni (o parte di esse) e i relativi raccordi, che hanno originato la dispersione del gas;
demolire e ricostruire le parti del fabbricato necessariamente interessate dalle operazioni di ripristino delle tubazioni sopraindicate” ma solo ove si tratti di spese legate alla “ricerca di guasto in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione del fabbricato accertata dall'azienda erogatrice e che comporti la sospensione dell'erogazione da parte della stessa” (Punto B n. 3, pag. 13
CGA, doc. 2 fasc. terza chiamata); inoltre la società assicurativa “tiene indenne l'assicurato … di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danno materiali e diretti provocati alle cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio di cose di sua proprietà o da lui detenute” (punto E delle CGA, pag. 14, doc. 2 fasc. terza chiamata).
Inoltre nella sezione “Responsabilità civile verso terzi” al punto 5.1 è previsto che la tenga “indenne l'assicurato di quanto sia Controparte_5 tenuto a pagare quale responsabile civile ai sensi di legge a titolo di risarcimento
(capitale, interessi e spese) per danni (morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose) involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale” (cfr. CGA pag. 33 doc. 2 fasc. terza chiamata) ed inoltre la sezione “Garanzia Capofamiglia” estende la garanzia alla “responsabilità civile dell'assicurato relativa a fatti verificatisi nell'ambito della sua vita privata e di relazione” comprendendo – a titolo esemplificativo e non esaustivo – la responsabilità civile anche per danni “derivanti dalla conduzioni dei pagina 42 di 61 locali e relative pertinenze in cui l'assicurato dimori abitualmente o saltuariamente nonché dall'uso o proprietà degli apparecchi domestici e dell'arredamento” (CGA 5.2 lett.
A), oltre che “derivanti dall'esecuzione di lavori di ordinaria amministrazione;
di lavori di straordinaria manutenzione, esclusivamente quando l'assicurato ne sia il committente, dei locali e relative pertinenze, adibiti ad abitazione dell'Assicurato” (CGA 5.2. lett. B), nonché infine “derivati da inquinamento” (CGA lett. j).
Infine, nella sezione “Garanzia conduzione dell'abitazione” è previsto che l'assicurazione si estenda anche ai danni “derivanti dalla conduzione dei locali e relative pertinenze, in cui l'assicurato dimora abitualmente o saltuariamente nonché dall'uso degli apparecchi domestici e dell'arredamento” (5.3 lett. A) CGA), nonché derivanti da
“inquinamento” (lett. C) e la sezione “Garanzia proprietà di fabbricati” (5.4. delle CGA) estende la copertura alla “responsabilità civile dell'assicurato relativa alla sua qualità di proprietario del fabbricato: A. indicato sul modulo di polizza …” comprendendo i danni
“derivanti da inquinamento” (5.4. lett. A e B n. 2), con la precisazione che “se il fabbricato assicurato costituisce una porzione di edificio organizzato in condominio, la garanzia comprende anche la quota di danno di cui l'assicurato deve rispondere (in base ai millesimi ricollegabili al fabbricato) poiché relativo a parti dell'edificio di proprietà comune”.
Orbene, in tema di assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, spetta, altresì, al danneggiato l'onere di provare che “si è realizzato il rischio coperto da garanzia e che esso ha causato il danno del quale chiede di essere indennizzato” (cfr.
Cass. Civile n. 5123/95; Cass. Civile n. 4374/16; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4426 del
17/05/1997 , Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 30656 del 21/12/2017, Tribunale di Milano,
Sez. VI n. 1554/2019; Cass. Civile, n. 3446/2023).
Tale rischio previsto nel contratto di assicurazione è generalmente delimitato a seconda della volontà delle parti e del premio pagato e di qui la distinzione tra 'rischi inclusi' (ossia “quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo”), 'rischi esclusi' (ossia “quelli del tutto estranei al contratto”) e 'rischi pagina 43 di 61 non compresi' (vale a dire, “quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio”, cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 1558 del 23/01/2018, conf.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 31251 del 09/11/2023).
In caso di contratti di assicurazione che prevedano cause di esclusione della garanzia, si deve fare applicazione del principio secondo il quale è onere del danneggiato provare che il rischio avveratosi rientra nei rischi inclusi, ovvero nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
di contro, se il contratto contiene clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione di tali clausole costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea e va provato dall'assicuratore, atteso che tale circostanza rappresenta un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità e come tale deve essere dimostrata da chi invoca quell'eccezione (cfr. Cass. Sez. III, sentenza n. 25510 del 21.0.2021; Cass. Sez. III, ordinanza n. 9205 del 02.04.2021; Cass. sez. III, sentenza n. 24273 del 09.08.2023, conf. . Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 1558 del 23/01/2018 conf. Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 31251 del 09/11/2023).
Nel caso di specie, sulla scorta di tali direttrici ermeneutiche, deve osservarsi come parte attrice non abbia provato che si sia in presenza di un'ipotesi di rischio garantito dalla copertura assicurativa.
Ed invero occorre rilevare come la pronuncia di condanna ad un facere volta al ripristino del rispetto delle distanze previste dalla normativa regolamentare è una pronuncia che ha carattere costitutivo e non concerne alcuna responsabilità civile dell'assicurato, trattandosi di azione reale e non personale;
si tratta invero di una statuizione che prescinde l'oggetto della copertura assicurativa invocata che trova applicazione con riferimento ad ipotesi di danni accidentalmente verificatisi per fatti riferibili all'assicurato o suoi familiari o legati alla disponibilità di beni mobili od immobili, da cui siano derivati danni o pregiudizi a terzi.
In particolare, dalla lettura delle condizioni generali di polizza ed in particolare quelle indicate nella sezione 5.2. e 5.4 si evince che la compagnia si impegni a tenere pagina 44 di 61 indenne l'assicurato di quanto da questi sia tenuto a pagare in conseguenza di danni cagionati a terzi da proprio involontario contegno o dalla titolarità di un bene ivi compresa la civile abitazione, mentre non può farsi rientrare una garanzia di tipo reale – non, dunque, personale – legata alla violazione di una normativa regolamentare.
Orbene avuto riguardo alle condizioni di polizza deve ritenersi che non possa esser compresa la copertura assicurativa con riguardo alle difformità ed irregolarità in ordine al posizionamento di canali di sfogo e sfiati per l'evacuazione dei fumi delle caldaie di pertinenza dell'assicurato, posto che la polizza azionata opera per i soli casi di responsabilità civile del capofamiglia e quindi lo tutela per i danni arrecati con i propri comportamenti e non per la sola titolarità di diritti dominicali su beni immobili.
La domanda è dunque respinta.
9. Sulla domanda volta ad ottenere l'ottemperanza del alle CP_7 ordinanze dell CP_15
In relazione alla domanda dispiegata dall'attrice nei confronti del CP_7
e volta ad ottenerne la condanna alla realizzazione delle opere di
[...] bonifica meglio indicate nelle ordinanze n. 2851 del 18/05/2021 e n. 3959 del
01/07/2022 prorogate con ordinanza n. 4430 del 26/07/2022 emesse dal CP_16
deve rilevarsi come si profili l'assenza di interesse ad agire in capo ad
[...] Parte_1
[...]
L'interesse ad agire è una condizione dell'azione consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice;
deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n.
12733 del 09/05/2024, Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 24/01/2019, n. 2057, Cass. civ.,
pagina 45 di 61 Sez. III, Sentenza, 28/11/2008, n. 28405, Cass. civ., Sez. II, 25/02/2002, n. 2721,
Tribunale Milano, Sez. IV, 22/06/2016, n. 7758).
L'interesse processuale presuppone, nella prospettazione della parte istante, una lesione concreta ed attuale dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale. In mancanza dell'uno o dell'altro requisito, l'azione è inammissibile.
Sarebbe, infatti, del tutto inutile, ai fini giuridici, prendere in esame una domanda giudiziale se nella fattispecie prospettata non si rinvenga affermata una lesione della posizione giuridica vantata nei confronti della controparte, ovvero se il provvedimento chiesto al giudice sia inadeguato o inidoneo a rimuovere la lesione.
L'interesse deve avere le caratteristiche della concretezza e dell'attualità e deve consistere in una utilità pratica che il ricorrente può ottenere con il provvedimento chiesto al giudice (Cass. civ., Sez. V, 20/03/2013, n. 6918, Cass. civ., Sez. III,
24/09/2002, n. 13906) dovendo l'interesse ad agire escludersi soltanto nel caso in cui la decisione risulterebbe priva di conseguenze giuridicamente apprezzabili in relazione alla situazione giuridica fatta valere in giudizio.
L'assenza di interesse è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, pertanto, può essere accertata dal giudice anche quando sul punto non vi sia contrasto tra le parti (Cass. civ., Sez. II, 07/03/2002, n. 3330, Cass. civ., Sez. I,
13/04/1994, n. 3429), poichè l'esistenza di una utilità concreta al giudizio costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15084 del 30/06/2006).
Venendo alla casistica giurisprudenziale, la Suprema Corte ha escluso l'interesse dei proprietari di un immobile, che avevano ottenuto dal giudice ordine di demolizione di opere abusive eseguite dal proprietario di un immobile confinante, ad agire per la dichiarazione di nullità della vendita del suo immobile stipulata dal confinante al fine di sottrarsi alla esecuzione dell'ordine di demolizione, giacchè detta vendita non poteva in alcun modo pregiudicare l'esecuzione coattiva del provvedimento del giudice - avendo il giudicato efficacia anche nei confronti degli aventi causa dalle parti del processo - e dunque inutile si rivelava il nuovo giudizio (Cass. civ., Sez. II, 25/02/2002, n. 2721).
pagina 46 di 61 Analogamente, è stata dichiarata improponibile, per difetto di interesse ad agire, la domanda di condanna all'adempimento del credito derivante dall'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione consensuale, dato che il relativo decreto di omologazione costituisce già un titolo esecutivo, in forza del quale è anche possibile iscrivere ipoteca giudiziale (Cass. civ., Sez. I, 10/09/2004, n. 18248).
Dall'analisi della casistica giurisprudenziale sopra citata e rinvenuta in materia sembra potersi ritenere che sia giuridicamente apprezzabile ed utile il risultato ottenibile con la sentenza che definisce il giudizio solo quello che non sia già stato diversamente ottenuto od ottenibile dall'attore.
Ed invero nel caso di specie, ha chiesto la condanna del Parte_1
CP_
ad ottemperare alle ordinanze della n. Controparte_7 CP_15
2851 del 18/05/2021 e n. 3959 del 01/07/2022 prorogate con ordinanza n. 4430 del
26/07/2022, con l'esecuzione dell'intervento di bonifica delle tubazioni in amianto oggetto di causa, come da indicazioni dell'RP TE, ossia mediante l'incapsulamento delle canne fumarie adiacenti ai velux di proprietà della parte attrice, anche nella parte interna e per tutta la lunghezza degli sfiati, ivi compreso il confinamento e messa in sicurezza della tubazione in amianto di natura condominiale presente nel ripostiglio sottotetto dell'unità abitativa di parte attrice.
Orbene dall'analisi della documentazione in atti si evince che con comunicazione del 28.8.2020 dell'RP TE (doc. 19 fasc. attoreo) veniva segnalato “Per quanto sopra esposto questa , considerata la vetustà dei manufatti in cemento amianto, P_0 la mancanza di trattamenti atti a preservarne il buono stato di conservazione con conseguente probabile rilascio di fibre di amianto, l'esposizione a fattori esterni e la vicinanza dei lucernai delle unità abitative, ritiene necessario un intervento di bonifica allo scopo di scongiurare la dispersione delle fibre di amianto. L'intervento di bonifica dovrà essere effettuato entro 18 mesi dalla presente valutazione, salvo diverse indicazioni da parte del settore ASL in indirizzo, e dovrà riguardare tutte le tubazioni contenenti amianto che sporgono dalla copertura. L'intervento di bonifica dovrà essere effettuato da ditte rispondenti ai requisiti previsti dall'art 212, comma 5 del D. Lgs.
pagina 47 di 61 152/06 con iscrizione alla categoria 10A o 10B dell'Albo Gestori Ambientali. I metodi di bonifica possibili sono la rimozione, l'incapsulamento e il confinamento”.
A seguito del predetto parere, la ha emanato l'ordinanza n. 2851 CP_15 del 18.5.2021, con la quale, “Considerato che i manufatti rappresentano un rischio diretto ed attuale per la salute pubblica, vista la vicinanza alle abitazioni e la presenza di fabbricati limitrofi;
Considerata tale situazione pregiudizievole per la salute pubblica”, ha ordinato alla proprietà , “di provvedere Controparte_21 entro e non oltre il 28/02/2022 alla bonifica ai sensi del D.M. 6/9/94 di tutte le tubazioni contenenti amianto che sporgono dalla copertura ed alla presentazione degli esiti della valutazione del rischio e le misure di prevenzione e protezione da attuare mediante copia del programma di controllo, custodia e manutenzione redatto in conformità a quanto disposto dai § 2 e 4 dell'Allegato al D.M. 6 settembre 1994”, avvertendo che “la mancata esecuzione delle attività prescritte dal presente provvedimento in ottemperanza ai § 2 e 4 dell'allegato al D.M. 6 settembre 1994, è punita con la sanzione amministrativa da € 3.615,20 a € 18.075,99 (art. 15 comma 2 L.257/92); ai sensi dell'art. 16 comma 1 della L. 689/81, entro 60 gg. dall'avvenuta notifica del verbale, è ammesso il pagamento in misura ridotta pari a Euro 6.025,33; che l'inottemperanza alle ulteriori attività prescritte dal presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di norme di regolamenti comunali, secondo quanto previsto dal Regolamento delle procedure sanzionatorie amministrative – n.
358”. (cfr. doc. 23 fasc. attoreo).
Con successiva ordinanza n. 1863 del 30.3.2022 il , dando atto Controparte_16 della comunicazione di RP TE di cui al prot. n. 20028 del 07/03/2022 con la quale è stata trasmessa Relazione tecnica di chiarimento ai quesiti posti dall'amministratore condominiale, nella quale l' ribadisce quanto già affermato P_0 nella sua precedente comunicazione di cui al prot. n.667 del 05/01/2022, ha concesso la
“proroga del termine dell'ordinanza n.2851 del 18/05/2021 per ottemperare alle prescrizioni relative alla bonifica e alla presentazione del programma di controllo, Co custodia e manutenzione dei manufatti contenenti amianto ai sensi del d.m. 6/9/94
pagina 48 di 61 Galliari n.4” (cfr. doc. 69 fasc. attoreo) e ha dunque prorogato al 29/04/2022, ovvero di
60 giorni il termine di scadenza dell'ordinanza n.2851/2021.
Infine, con successiva ordinanza n. 4430 del 26.7.2022 il ha Controparte_16 concesso un'ulteriore proroga (al 28.9.2022) del termine assegnato per ottemperare alle prescrizioni contenute nell'ordinanza n. 3959 dell'1.7.2022 in cui veniva ordinato anche l'incapsulamento, oltre che delle tubazioni di sfiato oltre la copertura dell'edificio, anche delle parti interne, nuovamente avvertendo il convenuto che la mancata CP_7 ottemperanza all'ordine avrebbe comportato l'applicazione delle sanzioni già precedentemente menzionate (cfr. doc. 73 fasc. attoreo e relazione integrativa CTU pagg. 19 e 20); sanzioni poi effettivamente applicate come da comunicazione dell'ASL in data 13.7.2023 (cfr. doc. 114 fasc. attoreo).
A ben vedere dunque l'attrice, con la domanda dispiegata nei confronti del al punto 4) delle conclusioni, mira ad ottenere una Controparte_7 pronuncia che di fatto si sostituisca a quanto già deliberato e ordinato dall'ente comunale, confermandone il contenuto, sia per ciò che concerne il richiesto intervento relativo all'incapsulamento delle canne fumarie adiacenti ai velux di sua proprietà, anche nella parte interna e per tutta la lunghezza degli sfiati, sia per quanto riguarda la messa in sicurezza della tubazione in amianto di natura condominiale presente nel ripostiglio sottotetto della sua unità abitativa.
Ne consegue che ella non andrebbe a conseguire con l'eventuale pronuncia giudiziale alcun risultato ulteriore rispetto a quanto conseguibile con l'ottemperanza alle prescrizioni disposte dall'autorità comunale che ha già ordinato al CP_7 convenuto la realizzazione delle suesposte attività di bonifica.
La domanda è dunque inammissibile per carenza di interesse ad agire.
10. Sulla responsabilità ex art. 2051 c.c. e 2043 c.c.
ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni Parte_1 patiti e patendi – da determinarsi in via equitativa e con differenti gradazioni – consistiti nelle immissioni nocive che le impediscono di aprire le finestre per sette mesi l'anno – periodo di durata dell'accensione del riscaldamento – e che dunque ne limitano il libero pagina 49 di 61 godimento della proprietà privata e determinano altresì la lesione del diritto alla salute e a vivere in un ambiente salubre.
Parte attrice ha richiamato un orientamento giurisprudenziale a mente del quale in presenza di immissioni costituenti fatto illecito, la cui nocività è presunta iuris et de iure, la liquidazione del danno è in re ipsa e può avvenire in via equitativa.
Anzitutto va rilevato come l'azione ex art. 890 c.c. che è di natura reale, esperita dal proprietario del fondo danneggiato per la realizzazione delle modifiche strutturali necessarie al fine di far cessare le immissioni, può essere cumulata con la domanda
(anche verso altro convenuto diverso dal proprietario del fondo da cui le stesse provengono), per responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ., volta ad ottenere il risarcimento del pregiudizio di natura personale da quelle cagionato (Cass., Sez. Un., 27 febbraio 2013, n. 4848 conf. Cass. 23245/16).
Quest'ultima domanda risarcitoria va proposta secondo i principi della responsabilità aquiliana e cioè nei confronti del soggetto individuato dal criterio di imputazione della responsabilità; quindi, nei confronti dell'autore del fatto illecito
(materiale o morale), allorché il criterio di imputazione è la colpa o il dolo (art. 2043) e nei confronti del custode della cosa (nella specie l'immobile) allorché il criterio di imputazione è il rapporto di custodia ex art. 2051 c.c. (Cass. 11125/2015).
E' stato tuttavia osservato che l'accertata esposizione ad immissioni non costituisce di per sé prova dell'esistenza di danno alla salute, la cui risarcibilità è subordinata all'accertamento dell'effettiva esistenza di una lesione fisica o psichica (Cass.
25820/2009).
In ogni caso costituisce orientamento consolidato quello secondo cui “Il danno biologico non consiste nella semplice lesione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, in mancanza di dette conseguenze, difetta un danno risarcibile, altrimenti configurandosi un danno "in re ipsa", privo di accertamento sul nesso di causalità giuridica (necessario ex art. 1223
c.c.) tra evento ed effetti dannosi” (Cass. 25887/22), posto che “La lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "in re ipsa", essendo comunque necessario che pagina 50 di 61 la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici” (Cass. 11269/18).
Invero, “L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso” (Cass. 127/2016, Cass. 20889/16).
Peraltro, “in tema di immissioni (nella specie, di fumo) eccedenti il limite della normale tollerabilità, non può essere risarcito il danno non patrimoniale consistente nella modifica delle abitudini di vita del danneggiato, in difetto di specifica prospettazione di un danno attuale e concreto alla sua salute o di altri profili di responsabilità del proprietario del fondo da cui si originano le immissioni” (Cass. 4394/2012).
Nel caso di specie parte attrice ha omesso di provare o quanto meno di fornire un principio di prova in ordine alle conseguenze patite a causa delle rilevate immissioni nocive sulla propria salute, posto che non sono stati versati in atti documenti da cui possa trarsi una effettiva (e non astratta od eventuale) incidenza delle stesse sulla salute dell'attrice, né sono stati indicati testi sul punto, materiale sul quale si sarebbe potuto esprimere un CTU medico legale.
Va invero osservato che gli esiti delle visite pneumologiche cui la si è Pt_1 sottoposta nel 2022 (cfr. doc. 71 fasc. attoreo) non hanno rilevato “attuale evidenza di patologie anatomiche o funzionali a carico dell'apparato respiratorio” pur dando atto che il rischio neoplastico da esposizione da asbesto sia noto e possa manifestarsi a distanza di parecchi anni dall'esposizione stessa.
Sul punto, peraltro, tanto la relazione di CTU quanto il parere espresso dall'RP
TE in data 28.8.2020, hanno rilevato che l'amianto esistente nelle canne fumarie in pagina 51 di 61 fibrocemento esaminate si presenti in matrice compatta, ravvisando tuttavia il rischio che tali manufatti possano andare incontro a degrado anche per l'esposizione ad agenti atmosferici, nonché verificarsi il distacco di fibre di amianto dalla matrice cementizia ad opera dei flussi d'aria naturali o forzati che percorrono le canne fumarie, con conseguente dispersione nell'ambiente esterno e dunque consigliando, in ogni caso, l'intervento di bonifica al fine di scongiurare la dispersione delle fibre di amianto, sia perché le barriere di mattoni (camini) all'interno delle quali sono presenti alcune delle 17 tubazioni, limitano l'accessibilità materiale ma non ne impediscono la dispersione di fibre e non possono essere considerate un confinamento efficace e sia perché potrebbero disperdersi nell'ambiente circostanze ed essere veicolate all'interno delle aperture abitative più prossime con conseguente inalazione da parte degli occupanti (cfr. CTU in ATP pag. 47 e relazione RP TE del 28.8.2020, doc. 19 fasc. attoreo).
In altri termini ciò che è stato prospettato e provato è il rischio di una possibile esposizione a sostanza nociva (amianto), diverso peraltro dalle ipotesi trattate dalle pronunce citate da parte attrice nei propri scritti conclusivi, che si sono espresse in situazioni di ”compromissione dell'ambiente a seguito di disastro colposo (art. 449 c.p.)”
(cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 21/02/2002, n. 2515), ritenendo risarcibile “il danno morale soggettivo lamentato da coloro che, trovandosi in una particolare situazione con tale ambiente (nel senso che ivi abitano e/o svolgono attività lavorativa), provino in concreto di avere subito un turbamento psichico (sofferenze e patemi d'animo) di natura transitoria a causa dell'esposizione a sostanze inquinanti ed alle conseguenti limitazioni del normale svolgimento della loro vita”, mentre la sentenza del Tribunale di Roma del 26.7.2017 che ha richiamato il predetto principio, accogliendo la domanda risarcitoria, ha tuttavia ritenuto provati i pregiudizi lamentati dall'attrice tenuto conto della complessiva istruttoria svolta (a mezzo di escussione testimoniale ed acquisizione di documentazione attestante i danni patrimoniali e non patrimoniali risarcibili subiti dalla parte, ivi comprese le Part
“certificazioni mediche attestanti la grave situazione di stress subita dalla sig.ra nel periodo oggetto dei lavori per cui è causa”).
Analoghe considerazioni devono estendersi anche alla richiesta di risarcimento del danno al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed pagina 52 di 61 alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, il quale, per orientamento giurisprudenziale costante, se è danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite, è risarcibile, indipendentemente dal fatto che sia integrato anche un danno biologico, non risultando provato alcuno stato di malattia, trattandosi di diritto costituzionalmente garantito, ”la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall'art. 8 della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, norma alla quale il giudice interno è tenuto ad uniformarsi a seguito della cd. "comunitarizzazione" della Cedu” (Cass. 20927/2015 conf.
Cass. SU 2611/2017 conf. Cass. 21649/21); tuttavia la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione nonché del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, integra una lesione che non costituisce un danno "in re ipsa", bensì un danno conseguenza e comporta un pregiudizio ristorabile in termini di danno non patrimoniale (Cass.
21649/21).
Ed ancora: ”Il danno non patrimoniale subito in conseguenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno risarcibile con la lesione del diritto (nella specie, quello al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane) ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, per il quale non vi è copertura normativa.
Ne consegue che il danneggiato che ne chieda il risarcimento è tenuto a provare di avere subito un effettivo pregiudizio in termini di disagi sofferti in dipendenza della difficile vivibilità della casa, potendosi a tal fine avvalere anche di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base però di elementi indiziari diversi dal fatto in sé dell'esistenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità (Cass. 19434/19).
Inoltre, “Il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e pagina 53 di 61 precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico” (Cass. 28742/18).
Ne consegue che anche tale voce di danno non sia risarcibile in re ipsa, ma debba essere, innanzitutto, allegata in maniera circostanziata, con riferimento a fatti specifici, concreti e indicativi del lamentato peggioramento qualitativo della vita (attraverso il raffronto tra la situazione precedente e quella successiva alle immissioni) e, poi, provato, anche mediante presunzioni (Cass. 2203/24).
Parte attrice ha omesso di documentare o provare – anche mediante capitolazione per testi – le concrete estrinsecazioni della lesione alla propria vita di relazioni conseguenti alle lamentate immissioni nocive, né tale voce di danno risulta altrimenti determinabile per presunzioni che come tali, devono comunque essere gravi precise e concordanti ex art. 2729 c.c.
Nel caso di specie, tanto per la richiesta risarcitoria concernente il diritto alla salute quanto per quella legata al diritto alla libera esplicazione delle proprie abitudini di vita nella proprietà privata, manca la prova non solo del danno conseguenza ma anche del danno evento.
Invero, come osservato dal CTU, seppur siano state riscontrate immissioni di fumi dalle canne di esalazione delle caldaie relative agli impianti di riscaldamento di alcuni condomini, “la consistenza del fenomeno è variabile: essa è infatti causalmente connessa alle modalità di utilizzo delle caldaie che generano i prodotti della combustione [periodi di accensione contemporanea di tutti i generatori di calore interessati (dipendenti dall'occupazione saltuaria o continuativa delle singole unità immobiliari e dai tempi di accensione nell'arco della giornata di ciascun impianto), funzionamento dell'impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria (stagione invernale), esclusiva produzione di acqua calda sanitaria (stagione estiva)]. Le caratteristiche assunte dal fenomeno sono in funzione, oltre che della sua consistenza, anche delle condizioni climatiche ed ambientali: sono maggiormente invasive in presenza di temperature esterne rigide e/o di condizioni atmosferiche avverse, quale, in primo luogo, il vento” (cfr. CTU in
ATP pag. 31).
pagina 54 di 61 Parte attrice non ha chiarito la portata del fenomeno dannoso, la sua frequenza e consistenza, le concrete ricadute sullo svolgimento delle attività di vita quotidiane all'interno dell'immobile, avendo esclusivamente dedotto che si tratti di immissioni di sostanze nocive per la salute e che i velux costituiscono le uniche due aperture sull'esterno della propria abitazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, la domanda risarcitoria dispiegata dall'attrice nei confronti dei convenuti è dunque rigettata difettando la prova dell'esistenza di un danno determinato e concretamente risarcibile.
11. Conclusioni
Alla luce delle argomentazioni svolte nei paragrafi precedenti, ritiene questo giudice che debba addivenirsi all'accoglimento della domanda dispiegata dall'attrice al punto 1) delle conclusioni definitive, con condanna dei sig.ri e a P_ CP_3 prolungare a proprie spese gli sfiati delle caldaie ubicate nelle rispettive unità abitative, oltre un metro sopra il colmo del tetto, in conformità ed in ottemperanza al regolamento d'Igiene della Città di NO, adottando la soluzione indicata dal CTU a pagg. 36 ss della
CTU depositata nel procedimento di ATP.
E' invece inammissibile la domanda svolta dall'attrice nei confronti del
– di cui al punto 4) delle conclusioni, per carenza di Controparte_7 interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., mentre sono rigettate le ulteriori domande svolte nei confronti del sig. e dell'ente di gestione – di cui ai punti 2) e 3) delle conclusioni, CP_3 rispettivamente, per infondatezza della domanda (890 c.c.) e per difetto di prova della titolarità, quali beni condominiali, delle canne fumarie ignote, nonché infine nei confronti di tutti i convenuti, di cui al punto 5), stante la mancata prova di un danno non patrimoniale risarcibile.
Infine, stante la reiezione di tutte le domande dispiegate nei confronti del resta assorbita la domanda di manleva promossa Controparte_7 dall'ente di gestione nei confronti della terza chiamata, Controparte_5
mentre è rigettata la domanda svolta dai sig.ri nei
[...] P_ confronti della propria compagnia assicurativa per inoperatività della polizza invocata.
12. Spese legali del presente giudizio e del procedimento di ATP
pagina 55 di 61 Le spese di lite sono regolate nei seguenti termini:
- nei rapporti tra l'attrice e i signori e , le spese sono CP_3 P_ parzialmente compensate nella misura del 50%, in considerazione della soccombenza reciproca sulle domande dispiegate, dovendosi porre la restante parte a carico dei condomini convenuti;
- nei rapporti tra l'attrice ed il le spese seguono la Controparte_7 soccombenza e sono poste interamente a carico dell'attrice;
- l'attrice è tenuta altresì a pagare le spese di giudizio sostenute dalla parte terza chiamata evocata dal Controparte_5 CP_7 convenuto, per il principio di causalità ed in quanto la chiamata non era prima facie infondata (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019, conf. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 23123 del 17/09/2019 conf. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10364 del
18/04/2023);
- nei rapporti tra i sig.ri e la terza chiamata P_ Controparte_5 le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti.
[...]
La ripartizione come sopra indicata deve trovare applicazione tanto per la regolamentazione delle spese di lite del presente procedimento quanto per quello di ATP
(RG 11494/20), cui le parti Parte_6 CP_7 [...]
(evocata dal Condominio) Parte_7 hanno partecipato.
Venendo alla loro quantificazione, le spese di lite del presente giudizio vengono liquidate, negli importi meglio visti in dispositivo, entro i valori medi, secondo i parametri di cui al DM 55/2014 come successivamente modificato con DM 147/22, per essersi l'attività defensionale esaurita dopo la sua entrata in vigore, tenuto conto del valore della domanda (dello scaglione 26.000/260.000, valore indeterminabile), delle questioni trattate, dell'attività defensionale svolta da ciascuna parte (e così in importi ridotti quanto alle parti terze chiamate) e delle note spese prodotte (cfr. Cass. n. 14198/22,
Cass. n. 17057/19 e Cass. n. 11522/13).
Vengono altresì regolate le spese del procedimento di istruzione preventiva: infatti, “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere pagina 56 di 61 poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.” (cfr. ex plurimis Cass. n. 9735/20 e
Cass. n. 15942/19).
Esse vengono liquidate avuto riguardo alle tabelle vigenti all'epoca della definizione del relativo procedimento, in base al DM 55/2014 come modif. dal DM
37/2018, e così applicandosi i valori medi dello scaglione 26.000/260.000 (valore indeterminabile).
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti nel procedimento per accertamento tecnico preventivo e in corso di causa, sono poste in via definitiva a carico della parte attrice e dei condomini sig.ri e in parti uguali, P_ CP_3 dandosi atto che risulta depositata la fattura rilasciata dal CTU Ing. con Per_2 riferimento all'attività prestata nel corso del procedimento RG 11494/2020 alla Pt_1 per € 6.600,57 (comprensivo di oneri di legge) nonché il relativo bonifico effettuato dall'odierna attrice (doc. 72 fasc. attoreo), somma che dovrà essere restituita alla parte attrice per la quota di 1/3 da parte dei signori (€ 2.200) e per la quota P_ di 1/3 da parte del sig. (€ 2.220). CP_3
Quanto alle spese per i CTP, esse rientrano tra le spese " che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92
c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. 25 novembre 1975, n. 3946; Cass., 16 giugno 1990, n. 6956; Cass. 3 il gennaio 2013, n. 84) e, nel caso di specie” - come nel presente - “le spese in parola non sono certamente tali, trattandosi non già di "spesa non necessaria relativa ad una scelta della parte ed antecedente il procedimento" ... ma di spesa inerente all'assistenza alle operazioni del consulente del giudice in corso di causa e alla successiva compilazione della relazione del consulente di parte, la cui nomina costituisce facoltà della parte espressamente prevista dall'art. 201 c.p.c.” (cfr. Cass. n. 3380/15 e Cass. n. 84/13, nonchè Cass. n. 30289/19).
pagina 57 di 61 La Suprema Corte ha di recente precisato che “In tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento” (cfr. Cass. n. 21402/22).
Parte attrice ha prodotto una nota spese del proprio CTP Ing. nominato in Per_7 sede di ATP (per € 4.880,00, doc. 57) e la prova dell'esborso per € 2.000 delle sue competenze (cfr. 97 fasc. attoreo), dovendosi ritenere detto importo quello cui far riferimento per la regolamentazione delle spese che qui interessano.
Parti convenute e non hanno P_ Controparte_7 prodotto alcuna documentazione attestante la prova dell'avvenuto esborso delle competenze riferita al proprio CTP né con riferimento al presente giudizio né con riferimento all'ATP.
Infine, nulla può essere riconosciuto a titolo di spese del procedimento di mediazione (cfr. doc. 58 fasc. attoreo), avviato dall'attrice nei confronti del ed avente oggetto diverso dall'odierno giudizio Controparte_7
(impugnazione delibera assembleare del 21/10/2021), il quale dunque non costituisce condizione di procedibilità della domanda svolta nel presente procedimento.
Non si ritiene di provvedere ai sensi dell'art. 96 c.p.c., come richiesto da parte attrice e dai convenuti sig.ri , difettandone i presupposti (totale P_ soccombenza) posto in ogni caso che agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile: “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” (cfr.
Cass. n. 13859/22).
P.Q.M.
pagina 58 di 61 il Tribunale di NO in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
▪ Dichiara tenuti e condanna , e Controparte_2 Parte_2
, in solido, e a prolungare, a proprie Parte_3 Controparte_3 spese, gli sfiati delle caldaie ubicate nelle rispettive unità immobiliari, adottando la soluzione tecnica indicata nella CTU dell'Ing. depositata nel procedimento di Per_2 accertamento tecnico preventivo (RG 11494/20) il 3.7.2021 alle pagg. 36, 37 e 38;
▪ Dichiara inammissibile la domanda attorea volta ad ottenere la condanna del ad ottemperare alle ordinanze della Controparte_7 CP_15
n. 2851 del 18/05/2021 e n. 3959 del 01/07/2022 prorogate con ordinanza n. 4430 del
26/07/2022, con l'esecuzione dell'intervento di bonifica delle tubazioni in amianto;
▪ Rigetta nel resto le ulteriori domande attoree;
▪ Rigetta la domanda di manleva dispiegata da , Controparte_2 [...]
e nei confronti della Parte_2 Parte_3 Controparte_5
[...]
▪ Condanna a rimborsare al Parte_1 Controparte_7 le spese del procedimento per accertamento tecnico preventivo, che liquida in € 259 per esborsi per chiamata di terzo ed € 3.277,00 per compensi, oltre 15% Spese Generali,
IVA e CPA come per legge;
▪ Compensa nella misura della metà le spese del procedimento per accertamento tecnico preventivo tra , Parte_1 Controparte_2 [...]
, e Parte_2 Parte_3 Controparte_3
▪ Condanna , e Controparte_2 Parte_2 [...]
e in solido tra loro a rimborsare ad Parte_3 Controparte_3 Parte_1 la restante parte di dette spese che liquida nella quota di € 1.143,00 per esborsi
[...]
(CU ed esborsi del CTP al 50%) ed € 1.638,00 per compensi, oltre 15% Spese Generali,
IVA e CPA come per legge;
▪ Condanna a rimborsare al Parte_1 Controparte_7 le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 259 per esborsi per chiamata di pagina 59 di 61 terzo ed € 10.860,00 per compensi, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge;
▪ Compensa nella misura della metà le spese di lite del presente giudizio tra
, , Parte_1 Controparte_2 Parte_2 [...]
e Parte_3 Controparte_3
▪ Condanna , e Controparte_2 Parte_2 [...]
e in solido tra loro a rimborsare ad Parte_3 Controparte_3 Parte_1 la restante parte di dette spese che liquida nella quota di € 143 per esborsi (CU
[...] al 50%) ed € 5.430,00 per compensi, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge;
▪ Condanna a rimborsare alla Parte_1 Controparte_5
(evocata in giudizio dal 4) le spese del
[...] Controparte_7 procedimento per accertamento tecnico preventivo che liquida in € 1.638,00 per compensi, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge;
▪ Condanna a rimborsare alla Parte_1 Controparte_5
(evocata in giudizio dal ) le spese del
[...] Controparte_7 presente giudizio che liquida in € 5.430,00 per compensi, oltre 15% Spese Generali, IVA
e CPA come per legge;
▪ Condanna , e Controparte_2 Parte_2 [...]
, in solido, a rimborsare alla Parte_3 Controparte_5
(dagli stessi evocata in giudizio) le spese del presente giudizio che
[...] liquida in € 5.430,00 per compensi, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge;
▪ Pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate nel procedimento per accertamento tecnico preventivo a carico delle parti Parte_1 [...]
, e in solido, e P_ Parte_2 Parte_3
nella misura di 1/3 per ciascuna parte e per l'effetto condanna , Controparte_3
, e in solido Controparte_2 Parte_2 Parte_3 al rimborso in favore di della somma di € 2.200,00 e condanna Parte_1
pagina 60 di 61 al rimborso in favore di della somma di € Controparte_3 Parte_1
2.200,00;
▪ pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate nel presente giudizio, a carico di
, e Parte_1 Controparte_2 Parte_2 [...]
in solido, e nella misura di 1/3 per ciascuna Parte_3 Controparte_3 parte.
Così deciso in NO, il 3/2/2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Francesca Levrino)
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
pagina 61 di 61
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Francesca Levrino ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 24817/2021 R.G. promossa da:
, c.f. , anche proprio, elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in NO Via Bertolotti 7, presso e nel proprio studio, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dall'avv. MARIANO RUGGIERO per delega allegata al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
- ATTRICE -
-
contro
-
, c.f. , elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in NO, corso Re Umberto 88, presso e nello studio dell'avv. COSTA
GUALTIERO, che lo rappresenta e difende per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTO -
-
contro
-
(CF. , Controparte_2 C.F._2 Parte_2
(C.F. ) (C.F. ), C.F._3 Parte_3 C.F._4 elettivamente domiciliati in NO, corso Matteotti 17, presso e nello studio dell'avv.
EMANUELE BALBO DI VINADIO, che li rappresenta e difende per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTI -
pagina 1 di 61 -
contro
-
(C.F. ) Controparte_3 C.F._5
- CONVENUTO CONTUMACE -
-
contro
-
(Partita iva n. ) Controparte_4 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in NO, Via Sebastiano Caboto, 35, presso e nello studio dell'avv. BERNARDINO SERRA, che la rappresenta e difende per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- TERZA CHIAMATA DA - Controparte_2
-
contro
-
(P.I. ) elettivamente Controparte_5 P.IVA_2 domiciliata in NO, p.zza Rivoli 10 presso e nello studio dell'Avv. ENRICO DEPETRIS, che la rappresenta e difende per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- TERZA CHIAMATA DA - Controparte_6
OGGETTO: violazione delle norme sulle distanze ex art. 890 c.c. e responsabilità ex art. 2043 e 2051 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE DI RITO
Rigettare l'eccezione del Condominio in quanto infondata in fatto e in diritto.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettere tutti i documenti prodotti e le istanze istruttorie, insistendo per quelle disattese.
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO
1) Condannare le propriet a prolungare, a proprie spese, gli P_ CP_3 sfiati delle caldaie ubicate nelle rispettive unità immobiliari oltre un metro sopra il colmo del tetto, in conformità alla normativa vigente ed in ottemperanza al Regolamento
d'Igiene della Città di NO, adottando la soluzione tecnica indicata nella CTU in atti.
2) Condannare la propriet a rimuovere a proprie spese l'aspiratore presente CP_3
pagina 2 di 61 nella propria unità immobiliare, come indicato dal CTU nella perizia tecnica in atti.
3) Condannare il a prolungare oltre un metro sopra il Controparte_7 colmo del tetto tutti gli sfiati di ignota provenienza, descritti in atti e adiacenti ai velux di proprietà della ricorrente, in conformità alla normativa vigente ed in ottemperanza al
Regolamento d'igiene della Città di NO, adottando la soluzione tecnica indicata nella
CTU depositata.
4) Condannare i ad ottemperare alle ordinanze della Città Controparte_7 di NO n. 2851 del 18/05/2021 e n. 3959 del 01/07/2022 prorogate con ordinanza n.
4430 del 26/07/2022, con l'esecuzione dell'intervento di bonifica delle tubazioni in amianto oggetto di causa, come da indicazioni dell'RP TE, ossia mediante l'incapsulamento delle canne fumarie adiacenti ai velux di proprietà della parte attrice, anche nella parte interna e per tutta la lunghezza degli sfiati, nonché condannare il confinamento e messa in sicurezza della tubazione in amianto di natura condominiale presente nel ripostiglio sottotetto dell'unità abitativa di parte attrice.
5) Condannare tutti i resistenti al risarcimento dei danni finora patiti e patendi dalla ricorrente, da determinare anche in via equitativa e con differenti gradazioni, tenuto conto che la parte lesa respira a far data dal 2008 i fumi degli sfiati di ignota provenienza, di cui si dovrà far carico il , ove non fosse possibile addivenire CP_7 all'individuazione degli immobili cui sono posti a servizio, oltreché i prodotti della combustone della proprietà , fino al 27/07/2020 più nocivi rispetto a P_ quelli emessi da quella data. Per la proprietà si potrà fare riferimento alla data CP_3 di acquisto dell'unità abitativa.
6) Condannare tutti i resistenti a rimborsare, pro quota, le spese legali dell'accertamento tecnico preventivo, di CTU e CTP sostenute dalla ricorrente come da documenti in atti.
7) Condannare il al rimborso delle spese di mediazione Controparte_7 che la ricorrente è stata costretta ad avviare.
8) Condannare i convenuti al pagamento di una somma equitativamente determinata in applicazione dell'art. 96 c.p.c., tenuto conto del comportamento delle controparti e secondo quanto ritenuto congruo dall'Ill.mo Giudice.
In ogni caso con vittoria di spese del presente giudizio per compensi professionali, oltre pagina 3 di 61 rimborso forfettario, diritti, CPA ed esposti”
Per parte convenuta : Controparte_1
“Voglia il Tribunale Ecc.mo di NO – Giudice Unico;
Reietta ogni diversa istanza, eccezione e difesa;
In via preliminare e pregiudiziale di rito: Rilevare e dichiarare il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale con riferimento alle domande formulate sub 4) della Conclusioni assunte dalla ricorrente-attrice a pag. 30) del ricorso a sensi dell'art. 702 bis cpc e comunque respingere tali domande.
Nel merito e in via principale:
- Respingere le domande formulate sub 3) delle Conclusioni assunte dalla ricorrente- attrice a pag. 30) del ricorso introduttivo per intervenuta transazione 28/11/2019 e dichiarare cessata la materia del contendere;
- Respingere comunque ogni altra domanda formulata dalla ricorrente-attrice nei confronti del , NO, sub 5-6-7 delle conclusioni assunte Controparte_8 nel ricorso attoreo e comunque ogni altra domanda, anche in punto soccombenza per spese giudiziali ed extragiudiziali siccome infondate in fatto e in diritto;
- Respingeva le istanze istruttorie formulate dalla attrice;
Nel merito in via subordinata:
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande della ricorrente, dichiarare tenuta a condannare la c.f. , PEC: Controparte_4 P.IVA_2
in persona del suo legale rappresentante protempore Email_1 con sede in NO, via Corte d'Appello 11, a tenere sollevato ed indenne il
[...]
, in persona del suo amministratore legale rappresentante Controparte_9 protempore, dal pagamento di qualunque somma esso dovesse essere tenuto a versare alla ricorrente-attrice per capitale, interessi e spese legali od a qualsiasi altro titolo entro i limiti del massimale garantito dalla polizza stipulata con la terza chiamata.
- Respingere le domande ed eccezioni formulate dalla terza chiamata
[...] nei confronti del chiamante relative al rigetto della Controparte_4 CP_7 domanda di garanzia / manleva assicurazione proposta dal Condominio nei confronti della propria Compagnia Assicuratrice.
pagina 4 di 61 In ogni caso:
- Con vittoria di spese e del compenso del procedimento, oltre rimborso spese generali
15%, contributo CPA 4% ed IVA nella misura di legge, oltre al rimborso del compenso del proprio Consulente Tecnico di parte ing. ” Persona_1
Per parte convenuta , e Controparte_2 Parte_2 [...]
: Parte_3
“Voglia l'illustrissimo Tribunale adito,
- preliminarmente, in via principale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dei sig.ri e e, conseguentemente, P_ Pt_2 Parte_3 estromettere i medesimi dal presente giudizio;
- nel merito, in via principale, rigettare tutte le domande avversarie nei confronti dei sig.ri , e in quanto infondate in fatto e in P_ Pt_2 Parte_3 diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa;
- nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande proposte dalla ricorrente, dichiarar tenuta e condannare la compagnia assicuratrice in forza del contratto Controparte_5 assicurativo (doc. 14 ), a manlevare e tenere indenni i sig.ri Parte_3 P_
e da ogni spesa, costo o danno conseguente al Pt_2 Parte_3 presente giudizio, comprese le spese che questi siano eventualmente chiamati a sostenere pro quota, quali condomini, nella denegata ipotesi in cui siano accolte, in tutto o in parte, le domande formulate dalla ricorrente nei confronti del
[...]
; Controparte_1
- in ogni caso, condannare la sig.ra al risarcimento delle spese Parte_1 sostenute nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, R.G. n.
11949/2020 del Tribunale di NO, per l'importo complessivo di euro 8.222,14, come documentate (cfr. doc. 1 ), e al pagamento di una somma equitativamente Parte_3 determinata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in ragione dell'evidente infondatezza delle domande proposte dalla controparte nei confronti dei sig.r ; Parte_3
- in via istruttoria, nella denegata ipotesi in cui non fosse ritenuto pacifico che la canna fumaria e il camino utilizzati dalla proprietà sono interamente realizzati in Parte_3
pagina 5 di 61 acciaio e non contengono amianto (come è stato accertato dal CTU nella propria CP_1 relazione, pagg. 4 e 8, e fermo restando che controparte , pur essendone onerata, non ha fornito alcuna prova della falsamente asserita presenza di amianto nella canna fumaria utilizzata dalla proprietà ), ammettersi i capi di prova per testi da 1 Parte_3
a 4 di cui alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 cpc depositati da part;
Parte_3
- in ogni caso, con il favore di competenze e spese di lite, oltre spese generali (15%),
IVA e CPA come per legge”
Per parte terza chiamata da Controparte_4 P_
:
[...]
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, riservato ogni diritto
In via preliminare,
Accertata l'inoperatività della polizza Reale Mutua n. 2014/10/2719945 stipulata dal sig.
per il caso di specie, in assenza di legittimazione passiva della Compagnia, Parte_3 estromettere quest'ultima dal presente giudizio di merito.
In via preliminare, subordinata
In ogni caso, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dei IG.ri
, e e, conseguentemente, estromettere dal giudizio P_ Pt_2 Parte_3 anche la Compagnia terza chiamat Controparte_4
In via principale, nel merito
Rigettare tutte le domande avanzate dall'avv. nei confronti dei IG.ri _1
, e e, conseguentemente, nei confronti della P_ Pt_2 Parte_3
Compagnia terza chiamata.
In via subordinata, nel merito
Nella denegata e non creduta ipotesi che nessuna delle precedenti domande formulate venga accolta, limitare la responsabilità dei IG.ri , e , P_ Pt_2 Parte_3
e per essi della in conseguenza della limitata Controparte_4 influenza nella causazione del danno.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite oltre accessori di legge ed oltre al pagamento delle spese di perizia”
pagina 6 di 61 Per parte terza chiamata da Controparte_4 [...]
: Controparte_6
“Voglia il Tribunale Ill.mo,
Respinta ogni contraria eccezione, deduzione e difesa
Principalmente, accertata l'infondatezza delle domande formulate da parte ricorrente/attrice con riferimento a garanzie e condizioni della polizza 2017/80/2287444 stipulata in data 06/12/2017 tra il Controparte_12
respingere ogni domanda proposta dall'Assicurato nei confronti della Compagnia
[...] in relazione ai fatti di causa
In subordine, pronunciare nei limiti di quanto accertato e in conformità alle garanzie prestate
In ogni caso, con liquidazione di compensi ed esposti di causa – anche di CTU e CTP
- in favore della terza chiamata.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 23.12.2021, Parte_1 ha convenuto in giudizio il e i condomini, Controparte_1
e nonché Controparte_2 Parte_2 Parte_3
ed ha allegato: Controparte_3
. di essere proprietaria di un monolocale mansardato, ubicato al 4° piano del
Condominio di acquistato con rogito del 10.1.2008, la cui Controparte_1 aerazione è garantita dalla presenza di due lucernai o velux;
. che durante il periodo invernale l'immobile è invaso da fumi ed esalazioni provenienti dagli sfiati delle caldaie degli appartamenti sottostanti, i quali non rispettano la normativa in materia di distanze dei camini e canne fumarie dalle aperture di civile abitazione;
. di aver segnalato in più occasioni all'amministratore del Condominio la problematica e per iscritto già a far data dal 11.1.2017 e l'argomento veniva discusso in varie assemblee susseguitesi nel 2017 e nel 2019, nonché di aver presentato esposti ai competenti uffici della Città di NO preposti alla tutela della salubrità degli ambienti anche per la verifica della presenza di amianto nelle canne fumarie e sfiati, esposti dai pagina 7 di 61 quali è emersa la necessità di effettuare un intervento di manutenzione per adeguare gli scarichi dei camini condominiali ai regolamenti e vincoli vigenti;
. di aver deposito ricorso per accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. in data 13.7.2020, svoltosi tra le stesse parti del presente giudizio, nell'ambito del quale il G.I. ha proceduto alla nomina dell'Ing. che ha depositato Persona_2 relazione in data 3.7.2021, accertando che “ciascuna unità immobiliare del
[...]
è dotata di propria caldaia e relativo impianto termico autonomo;
i Controparte_7 prodotti della combustione di ogni singolo impianto sono emessi in atmosfera attraverso canne di esalazione fuoriuscenti dalla falda del tetto”, che le stesse – serventi le proprietà , -, oltre altre di ignota provenienza, P_ CP_3 CP_13 non rispettano la normativa vigente relativamente alla distanza tra il punto di emissione dei fumi e le aperture del tetto, confermando, inoltre che i velux della proprietà Pt_1 non costituiscono opere generanti irregolarità edilizia/urbanistica, essendo preesistenti alle “nuove canne fumarie e nuove teste di camino” autorizzate con la medesima concessione edilizia n. 765/87;
. che il CTU in sede di ATP ha accertato che le immissioni di fumo all'interno della proprietà sono risultate provenire dal camino numero 1 (proprietà Pt_1 CP_14
e dalle tubazioni di scarico interne o addossate al camino identificato dal numero
[...]
2 (proprietà e ), oltre che dalle interne canne fumarie e dagli CP_3 Parte_3 sfiati orizzontali di proprietà ignota ed inoltre la canna fumaria in fibrocemento - il cui tratto terminale è costituito dal camino identificato al n.
1 - serve l'impianto di riscaldamento al servizio della proprietà che non rispetterebbe le CP_13 prescrizioni imposte dalla norma UNI CIG 7129-3-2015 e dell'appendice I del
Regolamento di Igiene della Città di NO;
. la gravità dei fenomeni pregiudizievoli lamentati si apprezza ulteriormente avuto riguardo a quanto accertato in sede di OOPP laddove il CTU ha riscontrato che “il flusso d'aria all'interno del camino agisce meccanicamente sulla superficie interna favorendo nel tempo il degrado del manufatto e la diffusione delle fibre di amianto, con concentrazioni maggiori nei pressi dell'intorno del punto di uscita dei fumi”, come peraltro confermato anche dall'ASL – Dipartimento della prevenzione SSD SISP
pagina 8 di 61 epidemiologia, screening ed edilizia urbana – con proprio parere prot. N. 286842 del
20.10.21 e condiviso dall'RP TE coi chiarimenti espressi nel proprio prot. N.
94288 del 20.10.21;
. che il CTU ha inoltre individuato l'intervento tecnico risolutivo per ovviare alle lamentate immissioni di fumi e altre sostanze nella proprietà attorea, il quale coinvolge non solo le canne fumarie e le tubazioni di evacuazione dei fumi riconducibili ai soggetti citati in giudizio ma anche quelle due tubazioni in fibrocemento interne al camino identificate dal n. 2 e due tubazioni in plastica fuoriuscenti dalla parete del medesimo camino di cui non è possibile individuare la provenienza, e che consiste nel prolungamento a mezzo di tubi coibentati, fra loro paralleli, sino al colmo del tetto, con punto di emissione dei fumi sopraelevato rispetto al medesimo colmo ad un costo preventivato di complessivi € 13.000;
. che il CTU ha anche indicato la rimozione dell'aspiratore presente nell'unità immobiliare di proprietà posto che lo stesso contribuisce a creare il moto d'aria, CP_3 convogliata all'interno dei manufatti contenenti amianto, ed al rilascio delle fibre di amianto conseguente al degrado spontaneo dei manufatti ed all'effetto degli eventi atmosferici;
. che il CTU, posta l'impossibilità di effettuare l'attività di prelievo e campionatura finalizzate alla verifica della presenza di amianto nel camino non sottoposto a campionatura di cui alla relazione redatta dall'Ing. (fra i quali quello a sinistra del Per_3 velux sinistro del monolocale di proprietà , ha tuttavia considerato “il valore Pt_1 statistico del risultato, ottenuto analizzando i campioni di materiale prelevati da manufatti aventi le stesse caratteristiche costruttive e la stessa epoca di realizzazione del camino de quo” che “rende altamente probabile la presenza di amianto in codesto camino, così come nei restanti camini non causalmente connessi con il fenomeno pregiudizievole costituente la materia del contendere” e di come tale presunzione sia avvalorata dal parere tecnico espresso dall'RP TE, nella comunicazione del
28.8.2020, avendo peraltro i CTP concordato sull'assumere “come assioma il dato statistico derivante dalla precedente campionatura ed avvalorato da RP TE” sulla presenza di amianto in tutti i manufatti;
pagina 9 di 61 . che in ottemperanza a quanto disposto dalla ASL con proprio provvedimento prot. N.
15748 del 20.1.2021, l'attrice ha fatto eseguire durante le OOPP un'ulteriore perizia sui manufatti in questione adiacenti ai propri velux e la relazione del 4.5.2021 a firma dell'Ing. ha concluso nel senso che nel Condominio sono stati Per_4 Controparte_7 individuati 3 manufatti contenenti amianto ed ha ritenuto che “la valutazione del rischio mirata all'esposizione degli abitanti dell'ultimo piano aventi finestre prospicienti gli scarichi oggetto della verifica ha portato alla determinazione di un rischio inaccettabile e ne deriva un intervento immediato” e che “dovranno essere poste in atto azioni correttive indilazionabili da attuare subito”;
. che in data 18.5.2021 è stata emessa dalla l'ordinanza di bonifica dei CP_15 materiali contenenti amianto nei confronti del Condominio, da eseguirsi entro e non oltre il 28.2.22;
. che l'amministratrice ha convocato l'assemblea per il 21.10.2021 con inserito all'ordine del giorno la richiesta di preventivi in esecuzione dei lavori genericamente deliberata in una precedente assemblea del 28.11.2019, tuttavia inidonei a risolvere le problematiche riscontrate nella proprietà posto che la previsione di un innalzamento dei camini Pt_1 di soli 1,5 metri, come discusso in assemblea, non avrebbe significativamente inciso sull'immissione dei fumi nocivi nell'abitazione dell'attrice e non sarebbe stata rispettata la normativa vigente;
. nel corso della predetta assemblea del 21.10.2021 non sono state prese in considerazione le conclusioni della CTU e non è stato accolto l'orientamento dell'RP
TE sulla necessità di incapsulare le canne fumarie anche interiormente;
. che in data 19.11.2021 la ha depositato domanda di mediazione per Pt_1
l'impugnazione dei punti 2 e 3 della delibera assembleare del 21.10.2021, cui il non ha aderito. CP_7
ha invocato la normativa individuata nella UNI CIG 7129-2015 Parte_1
(vademecum per gli impianti a gas di uso domestico), nell'art. 890 c.c., nel d.lgs.
152/2006 e nel Regolamento d'Igiene della Città di NO osservando, da un lato, che detta normativa quadro e di dettaglio, mira a regolare le distanze dei camini e canne fumarie dalle civili abitazioni al fine di tutelare il bene primario della salute e della pagina 10 di 61 salubrità degli ambienti, dall'altro, che le prescrizioni contenute nei regolamenti edilizi non sono derogabili da privati ed infine che la presunzione di assoluta nocività dei fumi supera qualsivoglia valutazione di tollerabilità dei medesimi immessi nell'abitazione dell'attrice.
L'attrice ha ritenuto sussistente la personale responsabilità di ogni condomino evocato in giudizio, posto che gli impianti di riscaldamento che servono ciascun appartamento del sono autonomi e dotati di propria canna Controparte_7 fumaria, invocando l'applicabilità degli artt. 2043 e 2051 c.c. e ritenendo dunque gli stessi responsabili in quanto autori delle immissioni nonché proprietari ed utilizzatori del bene da cui provengono le esalazioni nocive, sussistendo il nesso eziologico tra l'utilizzo della caldaia per il riscaldamento d'inverno e, tutto l'anno, per l'ottenimento dell'acqua calda e l'emissione in atmosfera dei fumi provenienti da quella specifica caldaia.
Per quanto concerne la graduazione dei profili di responsabilità dei sig.ri e ha osservato che nella comproprietà dal P_ CP_3 P_
17.6.2002 fino al 27.7.2020 è stata utilizzata una canna fumaria in rame al servizio della caldaia a tiraggio forzato con grado di nocività di emissioni in atmosfera superiori all'attuale caldaia a condensazione, sostituita nel corso dell'ATP ed inoltre detti convenuti hanno sostituito il proprio sfiato in data 6.12.2021, tuttavia non rispettando le norme del Regolamento d'Igiene della Città di NO e la posizione del nuovo sfiato è altresì difforme dall'intervento suggerito dal CTU.
Ha quindi agito nei confronti delle proprietà e per P_ CP_3 ottenere la condanna degli stessi a prolungare a proprie spese gli sfiati delle caldaie ubicate nelle rispettive unità abitative oltre un metro sopra il colmo del tetto, nonché ulteriormente, nei confronti della proprietà onde ottenere la condanna del CP_3 medesimo a rimuovere a proprie spese l'aspiratore presente nella propria unità immobiliare, nonché nei confronti del per ottenere la Controparte_7 condanna dello stesso a prolungare, con le medesime modalità, gli sfiati di provenienza ignota e ad eseguire l'intervento di bonifica delle tubature in amianto, come disposto con l'ordinanza del 18.5.2021 e successive modifiche, da parte del . Controparte_16
pagina 11 di 61 Ha infine richiesto la condanna dei convenuti, in ragione delle differenti gradazioni, al risarcimento dei pregiudizi subiti dalla nocività dei fumi prodotti dalla combustione degli sfiati riferibili alle loro proprietà od in quanto di provenienza ignota, nonché tenuto conto del rischio di inalazione di fibre aerodisperse di amianto, allegando un danno alla salute, alla salubrità degli ambienti ed al pieno e libero godimento della proprietà privata, da quantificarsi in via equitativa, oltre al rimborso delle spese di ATP, di CTU e di CTP.
Con comparsa in data 21.3.2022 si sono costituiti in giudizio
[...]
, e : P_ Parte_2 Parte_3
- eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva posto che le canne di esalazione dei fumi degli impianti di riscaldamento e il tetto di copertura costituiscono parti comuni dello stabile condominiale, come peraltro individuato anche dal Regolamento di Condominio, accettato anche dall'attrice all'atto d'acquisto del proprio immobile;
- osservando, nel merito, che il CTU in sede di ATP ha accertato che l'ampliamento dei lucernari, la realizzazione delle canne fumarie e la realizzazione dei camini attualmente esistenti furono oggetto del medesimo titolo abilitativo rilasciato dal
Comune di NO (concessione edilizia n. 765 del 1987) e “il rilascio del
Certificato di abitabilità/agibilità avvenuto nel 1992 – successivamente pertanto alla realizzazione dell'ampliamento dei lucernari – presuppone che in quel momento non sussistessero condizioni ostative al rispetto delle condizioni di salubrità dell'edificio e degli impianti, compresi quelli di riscaldamento autonomo”, non essendo provato dall'attrice alcun successivo mutamento della situazione di fatto;
- rilevando, sempre nel merito, che il CTU ha confermato l'assenza di violazioni delle norme in materia di scarico dei prodotti della combustione, vigente in materia al momento della ristrutturazione dell'edificio, che l'assenza di irregolarità
è stata confermata dallo stesso in replica agli esposti presentati Controparte_16 dall'avv. tecnica dell'Ing. del 9.4.2021 Pt_1 Controparte_17 Per_5 ed inoltre le canne fumarie sfocianti nei camini posti sulla falda del tetto sono pagina 12 di 61 state realizzate prima che fosse concessa, tramite sanatoria, l'agibilità e abitabilità dei locali posti nel sottotetto dell'edificio, tra i quali l'unità immobiliare attorea, con la conseguenza che la sanatoria successivamente ottenuta non possa pregiudicare i diritti dei terzi, in specie dei condomini che utilizzano le canne fumarie e camini condominiali, già esistenti ed autorizzati in epoca anteriore;
- allegando, sempre nel merito, di aver provveduto, il 6.12.2021 (prima del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio e su richiesta dell'avv.
, a sostituire il camino con nuovo manufatto in acciaio, con innalzamento Pt_1 del punto di uscita dei fumi e incremento della distanza dello stesso dai lucernari dell'appartamento di proprietà attorea, il quale è conforme alle norme vigenti in quanto il punto di uscita dei fumi è posto all'altezza di circa 143 cm dalla falda del tetto e la distanza laterale dal lucernaio attoreo è di 230 cm, mentre l'attrice avrebbe frainteso il senso della norma (art. 140 del Regolamento d'Igiene della
Città di NO) erroneamente assumendo che i requisiti del superamento del colmo del tetto e del superamento degli ostacoli esistenti nel raggio di dieci metri siano cumulativi, essendo invece gli stessi alternativi;
- contestando, sempre nel merito, l'insussistenza di violazione delle distanze imposte da leggi e regolamenti e le immissioni di fumo all'interno dell'alloggio della da parte della canna fumaria e camino al servizio della proprietà Pt_1
, sia nell'attuale condizione che nella condizione antecedente Parte_4
l'intervento di modifica del 6.12.2021, avendo anche il CTU in sede di ATP registrato “la minor importanza – peraltro non quantificabile in termini percentuali, attribuibile alla canna di esalazione al servizio dell'impianto dei IG.
la quale – per posizione e distanza dal velux – risulta meno P_ invasiva rispetto alle altre”, posto che considerata l'altezza del camino, la distanza dello stesso dal lucernario e la tipologia di caldaia di ultima generazione
(installata il 27 luglio 2020), risulta irrealistico che i fumi dalla stessa generati possano dar luogo ad immissioni nell'appartamento attoreo, trattandosi eventualmente di fenomeni sporadici, inidonei a determinare il superamento della soglia di normale tollerabilità;
pagina 13 di 61 - riferendo, sempre nel merito, che il problema dell'eventuale dispersione di fibre di amianto non riguarda la canna fumaria e il camino utilizzati dall'alloggio di proprietà realizzati in materiale che non contiene amianto, posto Parte_3 peraltro che sul punto la CTU se ne è occupata con esclusivo riferimento alle proprietà e Persona_6 CP_3
- eccependo, sempre nel merito, la mancata allegazione e prova del presunto danno alla salute e degli specifici pregiudizi asseritamente subiti dall'attrice in conseguenza dell'immissioni di fumi nella propria unità abitativa.
Hanno rilevato, infine, che il sig. ha contratto con la Controparte_2 una polizza assicurativa n. Controparte_5
2014/10/2719945 che individua tra le garanzie incluse, la “Responsabilità Civile verso terzi” includendovi espressamente la “Garanzia Capofamiglia”, con cui la compagnia si impegna a tenere indenne l'assicurato di quanto da questi sia tenuto a pagare in conseguenza di fatti verificatisi nell'ambito della sua vita privata e di relazione, ivi compresa la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione dei locali, e relative pertinenze, in cui egli dimori abitualmente o saltuariamente, nonché dall'uso o proprietà degli apparecchi domestici.
Hanno concluso, instando per l'accertamento della propria carenza di legittimazione passiva, nonché in via principale per il rigetto delle avversarie pretese, ed in subordine, chiedendo esser manlevati da quanto eventualmente dovessero essere condannati a pagare all'attrice da parte della Controparte_5 all'uopo evocata in giudizio, nonché in ogni caso per il rimborso delle
[...] spese sostenute nel procedimento di ATP RG 11949/20 per l'importo complessivo di €
8.222,14, data la disponibilità dimostrata dai sig.ri prima, durante e dopo Parte_3 il procedimento di ATP, nonché la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., stante l'evidente infondatezza delle domande proposte nei loro confronti, in specie in seguito all'intervento eseguito il 6.12.2021 conformemente alle richieste della sig.ra Pt_1
Con comparsa in data 21.3.22 si è costituito in giudizio il Controparte_7
:
[...]
pagina 14 di 61 - eccependo, preliminarmente, la carenza di giurisdizione del tribunale adito con riferimento alla domanda volta ad ottenere la condanna dell'ente condominiale ad ottemperare all'ordinanza della del 18.5.2021, con l'esecuzione CP_15 dell'intervento di bonifica dei materiali in amianto, come da indicazioni dell'RP
TE in data 28.8.2020, sussistendo invece la giurisdizione del giudice amministrativo, tenuto conto che il provvedimento emesso dall'ente comunale costituisce espressione di pubblici poteri, la cui sindacabilità sotto il profilo dell'eventuale illegittimità o di merito per la ottemperanza coattiva, spetta al giudice amministrativo, posto peraltro che il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato allorché non era ancora spirato il termine fissato dalla predetta ordinanza per la sua esecuzione;
- contestando, nel merito la fondatezza delle domande attoree osservando, da un lato, che avuto riguardo alla trasformazione da albergo in locali di civile abitazione come da Concessione edilizia n. 738 del 28.11.1986, il Regolamento condominiale utilizza la definizione “canne di esalazione delle cucine”, le quali sono state utilizzate in seguito quali canne di esalazione dei fumi degli impianti di riscaldamento propri di ogni singolo condomino ed erano dunque preesistenti alle trasformazioni incorse negli anni 1986/1987 (ivi comprese la sostituzione della copertura del tetto in cemento armato, l'erezione di camini in muratura e l'ampliamento dei velux esistenti) e sono tuttora collocate nell'originaria posizione, dall'altro, che i camini/comignoli, quali convogliatori delle canne fumarie sono di proprietà comune;
CP_18
- contestando le risultanze della CTU che, per un verso, non ha considerato come i camini siano stati realizzati legittimamente e licenziati dal nel Controparte_16
1987, come peraltro comunicato alla ricorrente dalla Direzione Urbanistica della
Città di NO in data 21.1.21 e 12.7.21, per altro verso, non ha chiarito quale soggetto sia responsabile delle immissioni di fumo ed ha affermato l'impossibilità di attribuire l'incidenza percentuale della quantità di prodotti della combustione emessi da ciascuna canna fumaria che concorre all'insorgenza del fenomeno pregiudizievole lamentato dall'attrice, infine non ha dato conto del fatto che la pagina 15 di 61 problematica astratta lamentata sarebbe stata concretamente risolta dalla transazione intervenuta il 28.11.2019 con la Pt_1
- rilevando, sempre nel merito, che l'assemblea condominiale del 28.11.2019 ha deliberato l'innalzamento di n. 4) camini, prevedendo che realizzato detto intervento tutte le parti, ivi compresa l'odierna attrice, s'intendevano soddisfatte senza nulla avere a che ulteriormente pretendere;
che, inoltre, a causa del periodo pandemico e dell'innalzamento dei prezzi, con particolare riferimento alla fornitura e posa in opera della c.d. linea vita, l'amministratrice del condominio si è trovata nell'impossibilità di dare esecuzione al mandato assembleare che aveva stabilito il costo massimo dei lavori in € 6.000,00; che, infine, la ha Pt_1 manifestato ferma opposizione alla disamina ed approvazione dei preventivi di spesa per i lavori così deliberati, come evincibile dal verbale dell'assemblea del
21.10.2021;
- eccependo, quindi, la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione sull'oggetto della domanda in quanto la era presente Pt_1 all'assemblea del 28.11.2019, ha manifestato il proprio consenso alla deliberazione e non ha impugnato il verbale nei successivi 30 giorni;
- contestando, nel merito, che il rischio di inalazione di fibre aero disperse di amianto allegato dall'attrice sia teorico e non attuale né concreto, posto che non
è provato che vi fu mai dispersione di fibre trattandosi di cemento amianto compatto e non friabile ed inoltre la “relazione tecnica valutazione rischio amianto” e il “programma di controllo e manutenzione” redatte il 22.7.2020 su incarico del Condominio ed eseguite dall'Ing. hanno certificato che le Per_3 canne fumarie esaminate sono costituite da “materiali integri suscettibili di danneggiamento” e che il risultato ottenuto per contenere il rischio è unicamente quello del “monitoraggio e controllo periodico”;
- contestando, ancora, che l'attrice ha omesso di provare l'intervenuto superamento della soglia di tollerabilità delle immissioni non potendosi il danno ritenere in re ipsa, nonché di aver mancato di dimostrare di aver subito perdite economico-patrimoniali e danni non patrimoniali, consistenti nella lesione del pagina 16 di 61 proprio diritto alla salute, non avendo fornito informazioni relative alla propria integrità psico fisica passabili di accertamento medico legale, e nel pregiudizio alla propria vita quotidiana conseguente e connessa ad una presunta invivibilità della propria abitazione;
- contestando infine la richiesta di rimborso delle spese legali ed esborsi relativi al procedimento di ATP, risultando provato esclusivamente il pagamento delle spettanze del CTU per € 6.600,57, mentre le altre poste richieste non sono pertinenti (quali la fattura emessa dalla Galileo ing. Srl) e non vi è documentazione che provi l'effettivo esborso, trattandosi di mere note spese prive di quietanze che ne attestano l'effettivo pagamento (quali quella redatta dai legali e quella dell'Ing. CTP della;
Per_7 Pt_1
- contestando, inoltre, la richiesta di rimborso delle spese di mediazione aventi ad oggetto l'impugnativa della delibera assembleare del 21.10.2021, non oggetto del presente giudizio;
- allegando aver stipulato in data 19.12.2017 con la Controparte_5 la polizza n. 2017/80/2287444 che tra le altre condizioni,
[...] prevede un massimale per sinistro di € 1.500.000 a titolo di responsabilità civile – sezione danni a terzi, poi sostituita dalla polizza n. 2021/80/2393402 con decorrenza dal 19.12.2021, le cui condizioni generali agli artt. 10.2.i) e 9.1) contemplano ipotesi applicabili alla presente fattispecie.
Ha concluso, in via preliminare, per il difetto di giurisdizione con riferimento alle domande formulate dalla al punto 4), nel merito, per il rigetto delle ulteriori Pt_1 domande dispiegate nei confronti del ed in via di subordine, chiedendo CP_7 esser manlevato da quanto dovesse essere eventualmente condannato a pagare dalla
Controparte_5
Con comparsa in data 18.5.2022 si è costituita in giudizio la
[...] evocata dai sig.ri , la quale ha eccepito: Controparte_5 P_
- l'inoperatività della polizza invocata che tutela l'assicurato per i danni arrecati con i propri comportamenti, non trattandosi invece di polizza “fabbricati” e non essendo pagina 17 di 61 dunque coperti gli eventuali danni connessi a presunte difformità e irregolarità in ordine al posizionamento di canali di sfogo e sfiati per l'evacuazione dei fumi;
- la carenza di legittimazione passiva in capo ai sig.ri per essere la P_ proprietà condominiale delle canne fumarie e dei camini.
Nel merito, ha aderito alle difese dispiegate dal proprio assicurato, osservando come, per un verso, sia la realizzazione che il posizionamento dell'impianto di riscaldamento e le tubazioni in cui sono convogliati i fumi sono da ritenersi conformi alle prescrizioni normative e, per altro verso, dovendosi considerare come per la posizione e la distanza dal velux dell'attrice, le esalazioni espresse dalla canna fumaria della proprietà potrebbero aver avuto una bassa influenza e scarsa invasività P_ rispetto ai pregiudizi lamentati dall'attrice, con conseguente limitazione della sua eventuale corresponsabilità e relativa quantificazione.
Ha concluso, in via pregiudiziale, per l'estromissione della Compagnia dal giudizio, stante la dedotta inoperatività della polizza, nonché, in conseguenza dell'acclarata carenza di legittimità passiva in capo ai signori , in via principale, nel P_ merito, per il rigetto delle domande attoree e, in subordine, per il contenimento dell'eventuale condanna tenuto conto della limitata influenza degli assicurati nella causazione del danno.
Con comparsa in data 19.5.2022 si è costituita in giudizio la
[...] evocata dal , la quale ha Controparte_5 Controparte_7 eccepito, anzitutto, l'inoperatività della copertura assicurativa invocata posto che:
- l'art. 9.1) delle condizioni generali prevede che la Compagnia tenga indenne l'assicurato “per i danni involontariamente provocati a terzi (compresi gli inquilini) per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale”, mentre le ipotetiche responsabilità attribuite all'ente gestore nel presente giudizio sono di carattere meramente manutentivo;
- non opera – per carenza di sottoscrizione - la “Condizione facoltativa” contrattualmente prevista sub A) nelle C.G. relativamente alla “Sezione danni a terzi”, ovvero la garanzia R.C.T. “estesa alla responsabilità derivante ai condòmini o inquilini pagina 18 di 61 nella loro qualità di conduttori dei locali del fabbricato” assicurato, perché non oggetto di pattuizione tra le parti contraenti;
- l'art. 10.1.i delle già richiamate Condizioni Generali di polizza prevede che “La garanzia di cui al punto 9.1.A Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) non comprende i danni: …
i) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione o stoccaggio di amianto o prodotti contenenti amianto...”, escludendo la copertura con riferimento alla domanda attorea per il riconoscimento di un risarcimento conseguente agli asseriti pregiudizi personalmente subiti sia a seguito dell'immissione dei fumi che conseguenti alla presenza di sostanze volatili (amianto);
- l'assicurato ha violato l'art. 20.1 delle condizioni generali di polizza, avendo negligentemente omesso - comunque, quantomeno dai primi mesi dell'anno 2017, quando ha avuto notizia dell'asserito pregiudizio lamentato dal con CP_19 contestuale richiesta di intervento - di effettuare qualsivoglia segnalazione o denuncia del sinistro, provvedendo a darne notizia unicamente con la notifica dell'atto di chiamata di terzo in garanzia nel precedente procedimento di istruzione preventiva, violando in tal modo le norme generali in materia di contratto assicurativo dettate dagli artt. 1913 e
1914 c.c.
Ha aderito nel merito alle difese del proprio assicurato, ritenendo l'assenza di responsabilità in capo al perché i danni lamentati dall'attrice sono riferibili a CP_7 manufatti (i condotti di scarico degli impianti privati) che, seppure posizionati in una porzione di proprietà comune (le canne fumarie) sono di esclusiva pertinenza dei singoli
Condomini, nonché rilevando che l'ATP abbia accertato la legittimità delle installazioni effettuate dai singoli condomini, in tempo antecedente alla regolarizzazione / sanatoria / condono dell'illegittima utilizzazione del sottotetto a scopo abitativo ed, CP_18 infine, osservando come la partecipazione dell'odierna ricorrente all'assemblea condominiale del 28/11/19 e la condivisione della delibera assunta in tale sede con finalità e contenuti incontestabilmente transattivi, inducano a ritenere ulteriormente illegittima ogni successiva doglianza della . _1
Ha concluso, per il rigetto della domanda di garanzia ed in subordine chiedendo pronunciare nei limiti di quanto accertato e in conformità alle garanzie prestate.
pagina 19 di 61 All'udienza dell'1.6.2022 parte attrice ha dato atto di non aver provveduto alla notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, nei confronti dei sig.ri e per intervenuta transazione, non instaurando alcun rapporto CP_14 CP_14 processuale nei loro confronti;
all'esito il giudice ha disposto il mutamento del rito fissando l'udienza ex art. 183 c.p.c.
Concessi i termini ex art. 183 co 6 c.p.c., con ordinanza in data 6.3.23 è stata riservata al merito la trattazione del difetto di giurisdizione e della intervenuta cessazione della materia del contendere ed è stata licenziata CTU, affidata allo stesso tecnico cui era stato conferito l'incarico in sede di ATP, volta ad aggiornare e/o integrare la relazione già depositata in data 3.7.2021 nel procedimento n. 11949/20 R.G. tenuto conto della documentazione sopravvenuta e dell'intervento fatto eseguire in data
6.12.2021 dalla proprietà . P_
Depositata la relazione e rigettate le istanze di prova orale richieste dalle parti, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, le parti, con note scritte sostitutive della trattazione orale hanno precisato le conclusioni come in epigrafe indicate e con ordinanza in data 15.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione di termini per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
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1. Istanze istruttorie reiterate e ammissibilità documenti
Deve preliminarmente rilevarsi l'inammissibilità del doc. 108 prodotto dalla parte attrice in allegato alla propria memoria ex art. 183 co 6 n. 3 c.p.c. non trattandosi di documentazione in prova contraria e non risultando peraltro il fotogramma avere data certa.
Deve invece essere ritenuta ammissibile la produzione documentale n. 111 allegata alle note scritte dell'attrice del 26.5.2023, trattandosi di ordinanza pur emessa dalla in data 26.7.2022 ma di cui la parte ha avuto contezza solo in corso CP_15 delle OOPP per essere stata acquisita dal CTU (cfr. doc. 112 fasc. attoreo) ed in seguito all'accesso agli atti esercitato il 5.5.2023 (cfr. doc. 110 fasc. attoreo), posto che la sig.ra non era destinataria della comunicazione del predetto provvedimento, per esserlo Pt_1 esclusivamente il . Controparte_7
pagina 20 di 61 Parimenti va ritenuta l'ammissibilità del documento n. 114, prodotto dall'attrice unitamente alle proprie note scritte dell'8.10.2024, trattandosi di provvedimento emesso dall'ASL della Città di NO in data 13.7.2023 e dunque in epoca successiva al formarsi delle preclusioni istruttorie (secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia per cui ”la circostanza che un documento (o qualsiasi altra fonte di prova) sia venuto ad esistenza dopo il maturare delle preclusioni processuali, legittima la rimessione in termini della parte che non abbia potuto produrlo precedentemente, e il solo fatto di allegare quel documento agli atti costituisce di per sé una implicita richiesta di rimessione in termini (cfr., Cass Sez. 3, Sentenza n. 5465 del 14/03/2006; Cass Sez. I „ Sentenza n.
11922 del 22/05/2006; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25631 del 15/10/2018).
Inoltre, con particolare riferimento a tali ultimi due documenti occorre rilevare che non si sia realizzata alcuna violazione del contraddittorio, essendo stati gli stessi depositati in atti dall'attrice e sui quali parti convenute hanno svolto le proprie osservazioni negli scritti successivi e nelle memorie conclusive.
Infine, deve essere confermata la valutazione condotta dal giudice in seno alle ordinanze del 6.3.2023 e dell'1.12.2023 con riferimento alle istanze di prova, reiterate dalle parti nel rassegnar le conclusioni definitive, che si confermano irrilevanti, tenuto conto dell'accertamento peritale disposto in corso di giudizio e della documentazione complessivamente prodotta.
2. Difetto di giurisdizione
Per ragioni di logicità espositiva, deve essere previamente affrontato il difetto di giurisdizione sollevato dalla difesa del convenuto con riferimento alla CP_7 domanda dispiegata nei suoi confronti dall'attrice e volta alla condanna dello stesso ente ad ottemperare alle ordinanze della n. 2851 del 18/05/2021 e n. 3959 del CP_15
01/07/2022 prorogate con ordinanza n. 4430 del 26/07/2022, con l'esecuzione dell'intervento di bonifica delle tubazioni in amianto oggetto di causa, come da indicazioni dell'RP TE, ossia mediante l'incapsulamento delle canne fumarie adiacenti ai velux di proprietà della parte attrice, anche nella parte interna e per tutta la lunghezza degli sfiati, nonché del confinamento e messa in sicurezza della tubazione in pagina 21 di 61 amianto di natura condominiale presente nel ripostiglio sottotetto dell'unità abitativa di parte attrice.
Il convenuto ha rilevato trattarsi di controversia riservata alla CP_7 cognizione del giudice amministrativo, avendo ad oggetto provvedimenti amministrativi
(ed in particolare le ordinanze contingibili ed urgenti emesse dalla ) CP_15 espressione di pubblici poteri, con la conseguenza che spetterebbe al giudice speciale di eventualmente sindacarne la legittimità ed il merito, nonché di disporne l'ottemperanza coattiva.
L'eccezione è infondata.
Nel caso di specie l'attrice, premettendo che dalle canne fumarie poste sul tetto dello stabile condominiale ed in prossimità ai velux della propria abitazione, si propaghino esalazioni nocive anche in ragione dell'asserita presenza di fibre di amianto aerodisperse, ha agito nei confronti del al fine di Controparte_7 ottenere l'attuazione delle opere di bonifica delle tubazioni, meglio indicate nelle sopracitate ordinanze.
E' innegabile che l'attrice ponga a fondamento della propria istanza la sussistenza di un danno involgente un proprio diritto soggettivo (qual è il diritto alla salute ed al libero godimento della proprietà privata), né peraltro ella mette in discussione la legittimità del provvedimento emesso dall'amministrazione pubblica, il quale non risulta essere stato impugnato dall'interessato in sede amministrativa.
Le ordinanze emesse dalla sono certamente espressione CP_15 dell'esercizio di un pubblico potere ma rilevano, nel presente giudizio solo incidentalmente, laddove l'attrice ne ha chiesto disporsi l'esecuzione a cura del onde vedere tutelato un proprio diritto ed al fine di rimediare all'asserito CP_7 pregiudizio sino ad ora patito in conseguenza delle emissioni propagate dalle canne fumarie composte in fibra di amianto cemento.
Non è stata dedotta in atti, neppur in via incidentale, l'illegittimità di tali atti o provvedimenti che investirebbe il Tribunale adito dell'opportunità di una loro eventuale disapplicazione nel caso concreto;
risulta invero che il abbia inizialmente CP_7 chiesto una proroga del termine per l'attuazione (concessa con ordinanza n. 4430 del pagina 22 di 61 26.7.2022, doc. 111 fasc. attoreo) ed in seguito sia stato sanzionato per la sua mancata osservanza (cfr. 114 fasc. attoreo).
Inconferente è il richiamato operato dal al giudizio di CP_7 ottemperanza, posto che trattasi di strumento, disciplinato all'art. 112 e ss del Decreto legislativo, 02/07/2010 n° 104 (Codice del Processo Amministrativo) e volto a garantire l'attuazione del giudicato, mediante conferimento al giudice amministrativo del potere di intervenire in modo sostitutivo, nei confronti dell'amministrazione rimasta inadempiente, anche mediante l'adozione dei relativi provvedimenti.
Nel caso di specie non è la P.A. ad essere rimasta inadempiente e non vi è alcun giudicato da eseguire.
Sussiste, conclusivamente, la giurisdizione del giudice ordinario adito.
3. Cessazione materia contendere per intervenuta transazione
Il ha inoltre chiesto accertarsi l'intervenuta Controparte_7 cessazione della materia del contendere per transazione sull'oggetto della domanda dispiegata dall'attrice, quanto al prolungamento di “tutti gli sfiati di ignota provenienza” adiacenti ai velux di sua proprietà.
A fondamento dell'eccezione il convenuto ha dedotto che nel corso CP_7 del verbale dell'assemblea del 28.11.2019 è stata deliberata all'unanimità la realizzazione delle opere di “innalzamento di n. 4) camini” con incarico all'amministratore di provvedere all'invio del miglior preventivo che avrebbe successivamente trasmesso ai condomini, con espressa dichiarazione delle parti presenti che “realizzato detto intervento … si intendono integralmente soddisfatte senza che abbiano nulla a pretendere”.
Orbene occorre anzitutto considerare come dalla lettura del verbale dell'assemblea del 28.11.2019, la sig.ra risulta indicata tra i condomini assenti Pt_1
(cfr. doc. 6 fasc. attore e doc. 5 fasc. ). CP_7
Se è pur vero che il relativo verbale non è stato impugnato dall'odierna attrice
(non foss'altro per far accertare la propria presenza all'assemblea, come sostenuta nel presente giudizio, cfr. 27 comparsa conclusionale, pur non univocamente, cfr. pag. 23 memoria di replica), è altrettanto vero che la deliberazione assembleare non integra un pagina 23 di 61 negozio transattivo, difettandone i requisiti essenziali e costituiti dalla comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista, la "res dubia", vale a dire la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti, nonché il nuovo regolamento di interessi che, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite.
E' stato osservato in giurisprudenza che “Affinché una transazione sia validamente conclusa, è necessario, da un lato, che essa abbia ad oggetto una "res dubia", e, cioè, che cada su un rapporto giuridico avente, almeno nella opinione delle parti, carattere di incertezza, e, dall'altro, che, nell'intento di far cessare la situazione di dubbio, venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche”
(Cass. 1067/2023 conf. 8917/2016), laddove “L'oggetto della transazione, peraltro, non
è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato luogo o può dar luogo, e che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni” (Cass. 7999/20).
Inoltre, “L'oggetto del negozio transattivo va identificato non in relazione alle espressioni letterali usate dalle parti, non essendo necessaria una puntuale specificazione delle contrapposte pretese, bensì in relazione all'oggettiva situazione di contrasto che le parti stesse hanno inteso comporre attraverso reciproche concessioni, giacchè la transazione - quale strumento negoziale di prevenzione di una lite - è destinata, analogamente alla sentenza, a coprire il dedotto ed il deducibile” (Cass.
690/2005 conf. Cass. 23482/17).
Nel caso di specie, il verbale dell'assemblea non contiene alcun riferimento – né all'ordine del giorno né nello specifico capo dedicato alla delibera in oggetto – in merito alla “res litigiosa” od ai soggetti interessati – posto che sono individuati esclusivamente alcuni camini oggetto di futuro innalzamento – e l'unico rifermento alla presunta natura transattiva dell'opera deliberata sembra rinvenirsi nell'ultimo capoverso della deliberazione laddove è indicato che “tutte le parti presenti s'intendono integralmente soddisfatte senza che abbiano nulla a che pretendere” il quale, tuttavia, si appalesa generico tanto sotto il profilo soggettivo (dovendosi peraltro eventualmente ricomprendere i soli condomini presenti all'assemblea, con esclusione della LIBRE'
pagina 24 di 61 formalmente assente) quanto oggettivo, posto che non si comprende quali siano le reciproche concessioni effettuate per realizzare l'asserito effetto novatorio.
In ogni caso, la predetta delibera non risulta essere stata eseguita, come confermato anche dal convenuto. CP_7
L'eccezione è dunque infondata e va disattesa.
4. Sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva dei condomini convenuti ha dedotto il mancato rispetto delle normative che regolano le Parte_1 distanze dei camini e canne fumarie dalle civili abitazioni ed in particolare, rispetto ai velux che costituiscono le uniche due vedute della propria abitazione e chiedendo che i singoli condomini – e – provvedano e loro spese a prolungare P_ CP_3 gli sfiati delle caldaie, adottando la soluzione tecnica indicata dalla CTU, oltre al risarcimento del danno – da determinarsi anche in vi equitativa e con differenti gradazioni
– subito dall'attrice a causa delle immissioni nocive patite ed invocando l'art. 890 c.c. nonché gli arttt. 2051 e 2041 c.c., sul presupposto della titolarità esclusiva dell'impianto di riscaldamento autonomo e della relativa canna fumaria, posti a servizio dei singoli appartamenti.
I sig.ri , convenuti in giudizio e la compagnia assicurativa dagli P_ stessi evocata, hanno eccepito la propria carenza di legittimazione passiva sul presupposto che le canne fumarie sono beni condominiali, ai sensi del disposto di cui all'art. 1117 c.c., essendo realizzati in strutture comuni dell'edificio, nonché individuate nel Regolamento di Condominio - opponibile all'attrice che ha acquistato il proprio immobile solo nel 2008 – tra le parti comuni, dovendosi interpretare il riferimento ivi contenuto alle “canne di esalazione delle cucine” alle attuali canne di esalazione dei fumi degli impianti di riscaldamento, costruiti sfruttando l'impianto preesistente.
Hanno peraltro concluso osservando che sarebbero impossibilitati ad eseguire autonomamente l'intervento prospettato dal CTU e richiesto dall'attrice, posto che lo stesso implicherebbe necessariamente l'esecuzione di opere su parti comuni dell'edificio
(quali il tetto condominiale).
Anche il convenuto ha allegato che i camini/comignoli, quali CP_7 convogliatori delle canne fumarie di proprietà comune siano parti condominiali gravando pagina 25 di 61 sull'ente gestore ogni spesa di manutenzione, riparazione e/o costruzione, salva l'applicazione dell'art. 1123 c.c., qualora le predette tubazioni servano un particolare ed individuato gruppo di condomini.
Ha chiarito invero che proprio in forza della trasformazione dell'edificio – da originario albergo a civile abitazione – avvenuta nel 1986 (come da Concessione edilizia
738 del 28.11.1986, doc. 1 fasc. ), l'art. 3 lett. i) del Regolamento CP_7 condominiale utilizza la non usuale definizione di “canne di esalazione delle cucine” le quali, in seguito alla ristrutturazione avvenuta negli anni 1986 e 1987 (in forza della
Concessione edilizia n. 765/ de 1987, doc. 2 fasc. ), sono state in seguito CP_7 trasformate in sfiati degli alloggi, posto che i punti di fissaggio delle canne di scarico delle esalazioni e fumi sono collocati nelle posizioni originarie.
ha contestato tali assunti osservando che non vi sia prova che Parte_1 le canne di esalazione delle cucine originarie coincidano con gli sfiati delle caldaie di proprietà dei singoli, osservando in particolare come lo sfiato dei sig.ri P_ non sia convogliato nelle tubazioni condominiali, che sfociano all'interno dei camini in muratura, poiché posizionato esteriormente ad essi (sbucando direttamente dal tetto) osservando inoltre come lo stesso sia stato fatto oggetto di due interventi modificativi ad opera esclusiva del (in data 27.7.2020 e 6.12.2021), senza alcuna CP_19 autorizzazione o delibera assembleare.
Occorre in merito osservare come la presunzione di comunione di cui all'art. 1117
c.c., postula la destinazione, delle cose elencate in tale norma, al godimento o al servizio del condominio, mentre viene meno allorché si tratti di un bene dotato di propria autonomia ed indipendenza e pertanto non legato da una destinazione di servizio rispetto all'edificio condominiale (Cassazione civile sez. II, 08/09/2021, (ud. 24/03/2021, dep.
08/09/2021), n.24183).
Tale presunzione, che è juris tantum, può essere, pertanto, vinta dal titolo contrario, con ciò intendendosi non solo l'ipotesi in cui il titolo convenzionale che dà luogo alla nascita del condominio includa, espressamente o implicitamente, un dato bene nell'ambito della proprietà esclusiva di uno dei condomini, ma anche l'ipotesi in cui, all'atto del frazionamento dell'edificio, un dato bene, sia pur rientrante nell'ambito di pagina 26 di 61 quelli elencati nell'art. 1117 c.c., abbia una sua specifica destinazione a servizio di un appartamento in proprietà esclusiva.
La presunzione prevista dall'art. 1117 c.c., deve, in effetti, sempre fondarsi su elementi obiettivi che rivelino l'attitudine funzionale del bene al servizio o al godimento collettivo, con la conseguenza che, quando il bene, per le sue obiettive caratteristiche strutturali, serve in modo esclusivo all'uso o al godimento di una sola parte dell'immobile, la quale formi oggetto di un autonomo diritto di proprietà, ovvero risulti comunque essere stato a suo tempo destinato dall'originario proprietario dell'intero immobile ad un uso esclusivo, in guisa da rilevare, in base ad elementi obiettivamente rilevabili, che si tratta di un bene avente una propria autonomia e indipendenza, non legato da una destinazione di servizio rispetto all'edificio condominiale, viene meno il presupposto per l'operatività della detta presunzione (cfr. Cass. n. 8119 del 2004; Cass. n. 24015 del 2004; Cass. n.
10073 del 2018).
Una canna fumaria, quindi, anche se ricavata in parti comuni dell'edificio, non è necessariamente di proprietà comune, ben potendo appartenere ad uno solo dei condomini ove destinata a servire esclusivamente l'appartamento o il locale cui afferisce, costituendo detta destinazione titolo contrario alla presunzione legale di comunione (cfr.
Cass. n. 9231 del 1991, conf. Cassazione civile sez. II, 08/09/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 08/09/2021), n.24183).
La presunzione legale di comunione, regolata dagli artt. 1117 c.c. e segg., opera, in effetti, sin dal momento in cui, a seguito del trasferimento della prima unità immobiliare suscettibile di separata utilizzazione dall'originario unico proprietario ad altro soggetto, si determina il frazionamento della proprietà di un edificio (Cass. n. 3852 del
2020) e la costituzione di una situazione di condominio (cfr. Cass. n. 1610 del 2021, in motiv.) di quelle parti del fabbricato che, per ubicazione e struttura, siano, in tale momento costitutivo del , destinate all'uso comune o a soddisfare esigenze CP_7 generali e fondamentali del stesso, salvo che dal titolo, come prima CP_7 individuato, non risulti, in contrario, una chiara ed univoca volontà di riservare esclusivamente ad uno dei condomini la proprietà di dette parti e di escluderne gli altri
(Cass. n. 26766 del 2014).
pagina 27 di 61 Nel caso di specie risulta pacificamente dagli atti (nonché confermato dalla CTU espletata sin dall'ATP) come l'edificio condominiale fu costruito nel 1862, sopraelevato nel
1930 e sia stato il frutto di una ristrutturazione totale avvenuta nel 1986 / 1987 con trasformazione, ad opera della proprietaria “SOC. IMMOBILIARE”, da “albergo in locali di civile abitazione” come da Concessione edilizia n. 738 del 28/11/1986 prot. 1986/01 /
5073 della (cfr. doc. 1 fasc. (cfr. CTU in ATP pagg. 21 e CP_15 CP_7
22).
A mente della ricostruzione dei convenuti, la natura condominiale delle canne fumarie si desumerebbe dal testo del Regolamento Condominiale (doc. 2 fasc.
), il quale annovera tra i beni comuni anche le “canne di esalazione delle CP_7 cucine” (art. 3 lett. i), le quali mutuano la loro inusuale denominazione dall'originaria destinazione d'uso dell'edificio condominiale, ma di fatto si identificherebbero attualmente con le canne di esalazione dei fumi degli impianti di riscaldamento propri di ogni singolo condomino.
Tale ricostruzione invero risulta confortata anzitutto, avuto riguardo alla composizione delle originarie tubazioni, sovrastate dai camini in muratura, le quali, come accertato dal CTU – anche sulla base della relazione redatta dall.Ing. Sculco del
22.7.2020 e di quanto desunto dal parere dell'RP TE (vd. Comunicazione del
28.8.2020, doc. 19 fasc. attoreo) – sono realizzate in fibrocemento e contengono amianto
“considerato che l'anno di installazione è il medesimo e che, come poc'anzi detto, nessun intervento di ristrutturazione e/o sostituzione ha riguardato tali manufatti” (cfr. parere dell'RP TE del 18.8.2020) (cfr. CTU in ATP pagg. 44 e ss); tali lavorazioni invero non sarebbero state più consentite in seguito alla messa al bando del materiale, disposta con la legge 27 marzo 1992, n. 257 che all'art. 1 comma 2 vieta “l'estrazione,
l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto”; la loro realizzazione deve, dunque, collocarsi in epoca ben antecedente il 1992.
Inoltre le predette tubazioni non hanno subito modificazioni nel tempo – come evincibile dalle certificazioni edilizie e in variante degli anni 1986 e 1987 che hanno riguardato la modifica della destinazione d'uso dell'edificio condominiale e la rinnovazione pagina 28 di 61 del manto di copertura e annessi manufatti, tra i quali l'ampliamento dei velux esistenti e la realizzazione dei comignoli in muratura – e può dunque ragionevolmente ritenersi che esse si identifichino con le originarie “canne di esalazione delle cucine” contemplate nell'ambito del Regolamento condominiale tra i beni comuni.
Va tuttavia osservato come dai fotogrammi allegati alla CTU si evinca che, per un verso, le predette canne fumarie “originarie” costituiscano l'involucro all'interno del quale
è convogliata la tubazione che diparte dalla caldaia posta al servizio dell'alloggio di proprietà del condomino e dall'altro che la canna fumaria posta al servizio CP_3 dell'impianto di riscaldamento della proprietà dei sig.ri sia posta P_ addirittura all'esterno del camino in muratura, fuoriuscendo essa dal tetto, come evincibile in seguito all'intervento realizzato il 6.12.2021.
In ogni caso, dirimente è sul punto la circostanza che sia incontestato che le singole unità abitative facenti parte del siano dotate di Controparte_7 impianti di riscaldamento autonomi, con la conseguenza che può certamente ritenersi che le canne fumarie siano poste a servizio esclusivo delle singole caldaie e che ciascun impianto ne utilizzi una sua propria.
Sul punto la CTU depositata nel procedimento ATP aveva avuto modo di accertare che “Il non dispone di impianto di riscaldamento Controparte_7 centralizzato. Ciascuna unità immobiliare è infatti dotata di propria caldaia e relativo impianto termico autonomo;
i prodotti della combustione di ogni singolo impianto sono emessi in atmosfera attraverso canne di esalazione fuoriuscenti dalla falda del tetto” (cfr.
CTU pag. 22); in particolare, ha accertato il CTU, che i “fumi provenienti dall'impianto di riscaldamento … dell'unità immobiliare di proprietà sita al secondo CP_13 piano (terzo fuori terra), sono convogliati nella canna fumaria … il tratto conclusivo della canna fumaria, fuoriuscente dalla falda del tetto, è costituito da un camino in mattoni con copertina in pietra identificato dal numero 1 sull'allegata planimetria illustrativa”; “I fumi provenienti dall'impianto di riscaldamento … dell'unità immobiliare di proprietà
, sita al terzo piano …sono convogliati nella tubazione … posizionata - P_ esternamente al camino in mattoni con copertina in pietra identificato dal numero 2 sull'allegata planimetria illustrativa”; “I fumi provenienti dall'impianto di riscaldamento …
pagina 29 di 61 dell'unità immobiliare di proprietà , … sono convogliati nella canna Persona_6 fumaria a mezzo di canale da fumo proveniente dalla caldaia … il tratto conclusivo della canna fumaria, fuoriuscente dalla falda del tetto, è costituito da un camino in mattoni con copertina in pietra identificato dal numero 3 sull'allegata planimetria illustrativa”; “I fumi provenienti dall'impianto di riscaldamento … dell'unità immobiliare di proprietà CP_3
… sono convogliati nella tubazione in plastica, avente tratto terminale rivestito con foglio d'alluminio, che corre all'interno del camino in mattoni con copertina in pietra identificato dal numero 2 sull'allegata planimetria illustrativa” (Cfr. CTU pag. 22/23).
Ne consegue che le canne fumarie destinatarie degli interventi richiesti da parte attrice, siano di proprietà privata dei singoli condomini essendo poste al servizio dei relativi autonomi impianti di riscaldamento, senza che peraltro rilevi né la circostanza che le stesse transitino all'interno o sopra parti comuni (quali cavedi, intercapedini od il manto di copertura del tetto) posto che si configura, in questo caso, esclusivamente una servitù di passaggio (in questo senso, si veda, Tribunale Milano 14529/2008 secondo cui “Il possesso continuato ed ininterrotto dello utilizzo dello sbocco della canna fumaria sulla proprietà di terzi consiste nell'esercizio di fatto di una servitù di passaggio (sbocco) dei fumi dalla canna fumaria”) che, peraltro, non impedisce al titolare del diritto reale di godimento di compiere i lavori necessari a proprie spese per la conservazione della servitù, ai sensi dell'art. 1069 c.c.
Invero è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte che “Con riguardo ad edificio in condominio, una canna fumaria, anche se ricavata nel vuoto di un muro comune, non è necessariamente di proprietà comune, ben potendo appartenere ad un solo dei condomini, se sia destinata a servire esclusivamente l'appartamento o il locale cui afferisce, costituendo detta destinazione titolo contrario alla presunzione legale di comunione” (Cass. 20555/21 conf. 9231/1991).
Orbene, alla luce dalla situazione di fatto evincibile dagli accertamenti condotti in corso di giudizio è possibile ritenere che a fianco delle canne fumarie – originariamente poste al servizio delle cucine, allorché l'edificio condominiale aveva destinazione d'uso di albergo – di proprietà condominiale, vi siano delle tubazioni – inserite all'interno delle canne originarie o a fianco di esse – le quali sono distinte da esse e poste pacificamente pagina 30 di 61 al servizio esclusivo degli impianti di riscaldamento e caldaie presenti nelle singole unità abitative.
Ne consegue dunque che laddove l'attrice ha chiesto disporsi a carico dei singoli condomini la realizzazione di specifici interventi atti a garantire il rispetto delle distanze rispetto alle proprie aperture, ella abbia correttamente esperito l'azione nei confronti dei singoli proprietari posto che l'azione invocata ai sensi dell'art. 890 c.c. è pacificamente un'azione reale quale negatoria servitutis e deve essere dunque rivolta nei confronti del proprietario della singola unità abitativa.
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva dei convenuti sig.ri deve dunque essere disattesa. P_
5. Sull'azione negatoria servitutis ex art. 890 c.c.
Come sopra rilevato, ha agito nei confronti del Parte_1 CP_7
e di alcuni condomini – sig.ri e – deducendo
[...] P_ CP_3 che gli sfiati presenti sul manto di copertura dell'immobile ed asserviti ai CP_18 singoli impianti di riscaldamento, siano posti ad una distanza inferiore dai velux del proprio alloggio, rispetto a quella normativamente prevista con ciò concorrendo a determinare immissioni nocive nella propria unità abitativa, con grave nocumento del proprio diritto alla salute e limitando la libera esplicazione della propria vita quotidiana.
Parte attrice, a fondamento delle proprie domande, ha espressamente invocato l'art. 890 c.c., allegando che gli sfiati delle canne fumarie ed i camini siano posti ad una distanza inferiore rispetto a quella prescritta dalla normativa in materia (d.lgs. 152/2006)
e dai regolamenti comunali (Regolamento di Igiene n. 30 del Comune di NO) e rilevando che la non conformità dei manufatti li rende illegittimi, osservando inoltre come esista una presunzione di nocività e pericolosità per la salute legata alle immissioni di fumi prodotti dalla combustione fuoriuscenti da canne fumarie o comignoli.
Va innanzitutto precisato che l'articolo in esame trova applicazione non soltanto in tema di proprietà latistanti, ma anche nei rapporti tra i proprietari delle singole unità immobiliari comprese in un unico edificio condominiale (Cass. civ., 16/10/1969, n. 3348 conf. Cass. 1626/2007).
pagina 31 di 61 Inoltre, avuto riguardo alla ratio della norma che è quella di evitare il pericolo di danno alla solidità, salubrità e sicurezza dei fondi vicini, scaturente dalla destinazione della costruzione, deve ritenersi che l'elencazione delle opere suscettibili di creare pericolo non sia tassativa ma meramente esemplificativa (Cass. 427/1963); la giurisprudenza ha dunque ritenuto assoggettabili alla disciplina prevista dall'art. 890 cod. civ. (e non a qella di cui al precedente art. 889 c.c.), gli impianti di riscaldamento per uso domestico (Cass.
4286/2011 conf. Cass. 10607/2016), la caldaia (Cass. 22888/2013; Cass. 7143/1997;
Cass. 6217/1992) e le canne fumarie per la dispersione dei fumi delle caldaie (Cass.
3199/2002; Cass. 10652/1994 (così come i comignoli con canna fumaria (Cass.
3199/2002).
In particolare è stato osservato in giurisprudenza che “Per stabilire se l'installazione di una caldaia a gas metano per il riscaldamento domestico provoca danni alla proprietà vicina, deve applicarsi la disciplina prevista dall'art. 890 c.c., per l'insita potenziale pericolosità e nocività del combustibile, e pertanto, soprattutto se l'impianto è difforme dalla normativa di cui alla l. 6 dicembre 1971 n. 1083, occorre prima escludere che vi sia pericolo per la salubrità e sicurezza della proprietà altrui;
quindi accertare, ai sensi dell'art. 844 c.c., se le immissioni provenienti dal relativo tubo di scarico arrechino disagi o molestie intollerabili” (Cass. civ., Sez. II, 01/08/1997, n. 7143).
In tema di rapporti di vicinato, l'art. 890 cod. civ., applicabile anche alle condotte fumarie, attribuisce una tutela immediata e diretta per il rispetto delle distanze prescritte dalle norme regolamentari e, quindi, consente di chiedere, ai sensi dell'art. 872, secondo comma, cod. civ., la riduzione in pristino, senza che occorra stabilire se tali norme siano integrative delle disposizioni del codice civile (Cass. 21744/2013).
Si ritiene in giurisprudenza che il vicino, in caso di inosservanza delle distanze, possa esperire sia l'azione di natura reale diretta ad ottenere il rispetto delle distanze e la conseguente rimozione delle opere, sia l'azione personale di risarcimento del danno da fatto illecito (Cass. 325/1962); ai sensi dell'articolo in commento, il giudice di merito, qualora abbia accertato nelle opere del proprietario di un fondo la sussistenza di un pericolo di danno per la solidità, salubrità e sicurezza del fondo confinante, deve condannarlo alla rimozione delle opere che non rispettino la distanza regolamentare.
pagina 32 di 61 A ciò si aggiunga che l'art. 890 c.c. stabilisce il regime delle distanze per le fabbriche e i depositi nocivi o pericolosi in base ad una presunzione di nocività e pericolosità che è assoluta, ove prevista da una norma del regolamento edilizio comunale mentre, in difetto di specifiche disposizioni al riguardo, la distanza in concreto sufficiente alla tutela del fondo vicino dev'essere, invece, accertata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento anche alla luce delle prescrizioni tecniche previste dai regolamenti nonché delle norme tecniche di uso comune. In tal caso la presunzione è superabile con la dimostrazione che, in relazione alla peculiarità della fattispecie ed agli accorgimenti usati, non esiste danno o pericolo per il fondo vicino (Cass. 21819/2024 conf. Cass. 17758/2024 conf. Cass. 9267/2018 conf. Cass. 10607/2016 conf. Cass.
4286/2011).
Infine una risalente pronuncia della Suprema Corte ha affermato che ai fini dell'accertamento della pericolosità, va fatto riferimento allo stato dei luoghi sussistente al momento della costruzione dell'opera in prossimità del confine, e non alla situazione che venga a crearsi successivamente, in dipendenza dei mutamenti apportati al fondo vicino
(“Per chi voglia fabbricare presso il confine determinate opere, deve aversi riguardo allo stato dei luoghi al momento della costruzione dell'opera in prossimità del confine e, in conseguenza al pericolo attuale di danni, e non alla situazione che venga a crearsi successivamente, in dipendenza dei mutamenti apportati al fondo vicino (nella specie: trattavasi di terreno naturalmente idoneo ad essere utilizzato come zona edificabile) ai fini del disposto dell'art. 890 c.c. che sancisce l'obbligo della osservanza delle distanze regolamentari o di quelle necessarie a preservare da ogni danno i fondi vicini” (Cass.
Cass. civ., 06/11/1957, n. 4249).
Detta pronuncia si mostra tuttavia isolata ed appare superata da un orientamento successivo che ritiene non legittimamente invocabile il principio della prevenzione da parte del soggetto titolare del manufatto abusivo, risultando egli il solo obbligato al rispetto della distanza prescritta dai regolamenti e ciò, indipendentemente dal fatto che gli edifici o i manufatti sui fondi finitimi siano costruiti successivamente ai manufatti nella sua disponibilità, con la conseguenza che il deposito può ritenersi legittimamente realizzato solo se nel raggio della distanza prescritta non esistano costruzioni né sia pagina 33 di 61 possibile in relazione agli strumenti urbanistici che esse vengano in futuro ad esistenza
(Cass. 12077/1998, conf. Cass. 2423/1982).
Detto ultimo orientamento può ritenersi maggiormente condivisibile rispetto al precedente (peraltro risalente ed isolato) proprio in ragione della ratio sottesa alla norma in commento che è appunto quella di evitare il pericolo di un danno alla solidità, salubrità
e sicurezza dei fondi vicini, scaturente dalla destinazione della costruzione, con la conseguenza che un manufatto, che pur quando fu costruito risultava conforme alla normativa ed ai regolamenti all'epoca vigenti, possa divenire successivamente illegittimo, tenuto conto della regolamentazione sopraggiunta, evoluta in ragione del progresso tecnico e scientifico e della circostanza che le distanze minime mirano a realizzare la tutale di diritti inviolabili della persona – quali la salute ex art. 33 Cost e alla libera esplicazione della vita privata ex art. 2 Cost. –.
Occorre dunque accertare se, nel caso di specie, i manufatti – canne di esalazione dei fumi asservite agli impianti di riscaldamento autonomo e caldaie dei condomini convenuti – rispettino le distanze minime prescritte dalla normativa regolamentare attualmente vigente.
6. Sull'esito della CTU svolta in ATP e sull'istruttoria svolta nel corso del presente giudizio
Orbene, nel caso di specie deve anzitutto considerarsi come la CTU disposta in sede di ATP a cura dell'ing. e depositata in data 3.7.2021 abbia accertato che: Per_2
- I lucernari attualmente presenti sulla falda del tetto in cemento armato furono realizzati in seguito al rilascio della Concessione Edilizia n. 765 datata 1.12.1987 ed erano preesistenti alle canne fumarie e relative teste di camino, posto che
“l'ampliamento dei lucernari e la realizzazione di nuove canne fumarie e relative teste di camino furono oggetto del medesimo titolo abilitativo rilasciato dal
Comune di NO (C.E. 765/87)” (cfr. CTU in ATP pag. 28);
- Il certificato di abitabilità/agibilità avvenuto nel 1992 “presuppone che in quel momento non sussistessero condizioni ostative al rispetto delle condizioni di salubrità dell'edificio e degli impianti, compresi quelli di riscaldamento autonomo” perché detta certificazione “garantisce infatti la sussistenza delle condizioni di pagina 34 di 61 sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati” nonché la “conformità delle opere eseguite ai progetti approvati ed alle prescrizioni contenute nelle concessioni edilizie ad essi riconducibili” (cfr.
CTU in ATP pag. 29);
- i lucernari al servizio dell'unità immobiliare di proprietà ampliati Pt_1 conformemente all'autorizzazione dalla Concessione Edilizia n. 765/1987, secondo quanto confermato dal Certificato di Abitabilità/Agibilità, non costituiscono opere generanti irregolarità edilizia e/o urbanistica (CTU in ATP pag. 30).
Deve, dunque, ritenersi che all'epoca in cui venne attuato l'ampliamento dei lucernari presenti sul tetto condominiale, nonché, contestualmente, furono realizzate nuove canne fumarie e teste di camino (oggetto del medesimo titolo abitativo CE n.
65/1987), non venne rilevata alcuna difformità ai progetti approvati né alle prescrizioni contenute nelle concessioni edilizie ad essi riconducibili, né infine vennero individuate circostanze ostative al rispetto delle condizioni di salubrità dell'edificio e degli impianti, ivi compresi quelli di riscaldamento autonomo, essendo stato rilasciato il certificato di agibilità/abitabilità l'11.3.1992.
Con particolare riferimento alla normativa vigente all'epoca del predetto intervento sui lucernari e sui camini risalente al 1987 ed a quella attuale, il CTU ha accertato che:
- la normativa UNI riguardante lo scarico dei prodotti della combustione vigente in materia al momento della ristrutturazione dell'edificio avvenuta nel 1986/1987– la
UNI CIG 7129-3-1972 – non reca alcuna indicazione relativa alla distanza tra il punto di emissione ei fumi e le aperture del tetto (cfr. CTU in ATP pag. 25 “non è contemplata l'indicazione di fasce di rispetto, determinate dalle distanze che un condotto di evacuazione fumi ed un terminale di scarico devono avere rispetto alle aperture di aerazione/ventilazione presenti sulla falda del tetto”);
- la norma UNI riguardante lo scarico dei prodotti della combustione attualmente vigente attualmente vigente - che definisce i requisiti dei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione asserviti a generatori di calore aventi potenzialità termica non maggiore di 35 Kw, quali sono le caldaie installate nelle unità
pagina 35 di 61 immobiliari di proprietà e - è la UNI CIG 7129- Pt_1 P_ CP_3
3-2015 la quale determina le distanze minime fra i manufatti che immettono i fumi in atmosfera e le aperture di aerazione/ventilazione dei locali mansardati:
1. la distanza del bordo superiore e del bordo laterale del lucernaio dal condotto di evacuazione fumi non dev'essere inferiore a 60 cm;
2. la distanza del bordo inferiore del lucernaio dal condotto di evacuazione fumi non dev'essere inferiore a
250 cm;
3. la quota di sbocco del condotto di evacuazione dei fumi - altezza intercorrente tra il manto di copertura ed il punto inferiore della sezione di uscita dei fumi stessi - dev'essere collocata ad un'altezza non inferiore a 100 cm rispetto al lucernaio;
- in merito al punto di sbocco delle canne di esalazione fumi, occorre fare riferimento all'Appendice I del Regolamento d'igiene della Città di NO per la prevenzione, il controllo e la repressione dell'inquinamento il quale all'art. 1 individua le finalità delle norme integrative, in essa contenute, del Regolamento
d'igiene municipale (“Le seguenti norme integrative sono intese alla prevenzione, al controllo ed alla repressione dell'inquinamento atmosferico, ossia dell'alterazione delle normali condizioni di salubrità dell'aria, capace di costituire pertanto pregiudizio diretto od indiretto alla salute dei cittadini o danno ai beni pubblici o privati, prodotto dagli impianti termici non industriali”) e all'articolo 140 specifica le caratteristiche necessarie affinché i punti di sbocco delle canne fumarie, in corrispondenza del tetto di un fabbricato, siano conformi alla corretta modalità di smaltimento dei fumi in atmosfera: “I fumaioli o comignoli devono sporgere per almeno 1 m con l'apertura d'uscita del fumo oltre il colmo del tetto o comunque di ogni ostacolo esistente nel raggio di 10 m.” (cfr. CTU in ATP pag.
27);
- le norme UNI CIG fissano i requisiti minimi di uniformità da applicare su tutto il territorio nazionale, mentre i Regolamenti comunali – atti normativi approvati dal
Consiglio Comunale e contenenti obblighi, divieti, regole e prescrizioni finalizzati a disciplinare specificatamente la materia – possono introdurre, come nel caso di specie, disposizioni più condizionanti e cautelative (cfr. CTU in ATP pag. 50).
pagina 36 di 61 Infine, il CTU, avendo individuato la provenienza delle immissioni all'interno della proprietà attorea dal camino identificato dal numero 1 e dalle tubazioni di scarico interne od addossate al camino identifico dal numero 2 (cfr. CTU in ATP pag. 31) ha accertato – per quanto rileva in questo giudizio, non essendo parti processuali i sig.ri
– che: CP_14
- La quota di sbocco della tubazione fuoriuscente dal camino identificato dal numero 2, in cui sono convogliati i prodotti della combustione della caldaia di proprietà è collocata ad un'altezza inferiore a 100 cm dal velux;
detta CP_3 quota inoltre non supera di almeno 100 cm l'ostacolo esistente nel raggio di 10 metri, rappresentato dalla falda del tetto oltre che dal telaio mobile del velux nella posizione di massima apertura;
la quota di sbocco non sporge per almeno
1,00 m oltre il colmo del tetto.
- Le quote di sbocco delle due tubazioni affiancate – fuoriuscenti orizzontalmente dalla parete del camino identificato dal numero 2 rivolta verso la proprietà Pt_1
e di cui non è possibile individuare la provenienza - sono collocate addirittura al di sotto del velux, una ad un'altezza di 20 cm dal manto di copertura, l'altra ad un'altezza di 30 cm dal manto di copertura;
dette quote inoltre non superano di almeno 100 cm l'ostacolo esistente nel raggio di 10 metri, rappresentato dalla falda del tetto oltre che, naturalmente, dal telaio mobile del velux nella posizione di massima apertura;
la quota di sbocco non sporge per almeno 1,00 m oltre il colmo del tetto.
- La quota di sbocco della tubazione esterna al camino identificato dal numero 2, addossata alla parete del medesimo opposta a quella rivolta verso la proprietà ed in cui sono convogliati i prodotti della combustione della caldaia di Pt_1 proprietà , è collocata ad un'altezza inferiore a 100 cm dal velux;
P_ detta quota inoltre non supera di almeno 100 cm l'ostacolo esistente nel raggio di
10 metri, rappresentato dalla falda del tetto oltre che, naturalmente, dal telaio mobile del velux nella posizione di massima apertura;
la quota di sbocco non sporge per almeno 1,00 m oltre il colmo del tetto.
pagina 37 di 61 - La quota di sbocco del camino identificato dal numero 2 - all'interno del quale sono presenti le due canne fumarie di cui non è possibile individuare la provenienza - è collocata ad un'altezza inferiore a 100 cm dal velux;
detta quota inoltre non supera di almeno 100 cm l'ostacolo esistente nel raggio di 10 metri, rappresentato dalla falda del tetto oltre che, naturalmente, dal telaio mobile del velux nella posizione di massima apertura;
la quota di sbocco non sporge per almeno 1,00 m oltre il colmo del tetto. (cfr. CTU in ATP pagg. 31/33).
Risulta dunque accertato che i manufatti sopra indicati non rispettino le prescrizioni in materia di distanze prescritte dal regolamento di Igiene n. 30 della Città di
NO, attualmente vigente.
Avuto riguardo a quanto sopra osservato (paragrafo 5.), essendo provata l'esistenza di un manufatto edificato ad una distanza inferiore a quella prescritta dalla normativa regolamentare per i comignoli o sfiati delle canne di esalazione dei fumi della combustione attualmente vigente (art. 140 reg. cit.), deve disporsi che gli stessi vengano fatti oggetto di interventi di prolungamento meglio descritti dal CTU (cfr. relazione in ATP pag. 37).
Sul punto deve peraltro osservarsi che nell'ambito della relazione integrativa, disposta anche al fine di aggiornare la prima valutazione condotta dal CTU in sede di
ATP, tenuto conto dell'intervento realizzato dalla proprietà il 6.12.2021, P_
l'ing. ha rilevato che “la nuova tubazione in acciaio - nella quale sono convogliati Per_2
i fumi provenienti dall'impianto di riscaldamento dell'unità immobiliare di proprietà
- non risultava emergere per almeno un metro oltre la falda del tetto P_ nel raggio di 10 metri né, a maggior ragione, oltre il lucernaio pertinente alla proprietà nella posizione di massima apertura …, permane, anche per codesto manufatto, Pt_1 la difformità riscontrata in occasione dell'accertamento tecnico preventivo” (cfr. CTU integrativa pag. 11).
7. Sulle domande attoree nei confronti delle proprietà e P_
e de ex art. 890 c.c. CP_3 Controparte_7
Va rilevato a questo punto che abbia concluso instando, in Parte_1 primo luogo, per la condanna dei sig.ri e regolarmente evocati Parte_3 CP_3
pagina 38 di 61 in giudizio in quanto proprietari delle canne fumarie ove sono convogliati i prodotti della combustione dei rispettivi esclusivi impianti di riscaldamento, a prolungare a proprie spese i predetti sfiati adottando la soluzione indicata dal CTU (cfr. relazione in ATP pag.
36 e ss).
Detta domanda, per le ragioni sopra espresse (vedi paragrafi 5 e 6) deve certamente trovare accoglimento, indipendentemente dall'accertamento dell'incidenza della quantità di prodotti della combustione emessi da ciascuna canna fumaria (peraltro difficilmente accertabile, cfr. CTU in ATP pag. 34), né può tenersi in considerazione la circostanza che la canna di esalazione al servizio della proprietà P_ concorra in misura limitata al fenomeno delle immissioni nocive nella proprietà attorea data la sua posizione più arretrata e la maggior distanza dal velux (cfr. CTU in ATP pag.
34), posto che nel presente giudizio l'attrice ha agito invocando espressamente l'art. 890
c.c. e agendo dunque in negatoria servitutis e non dunque onde ottenere l'inibitoria rispetto alle immissioni asseritamente subite, ma esclusivamente facendo rilevare l'omesso rispetto della normativa prevista in materia di distanze.
La tutela offerta dall'art. 890 c.c., alle ragioni del proprietario del fondo, ha nello stesso tempo una portata più ristretta e più ampia rispetto alla disciplina delle immissioni: ha una portata più ristretta, perché l'art. 844 trova applicazione anche quando le immissioni non provengano da fondi vicini (Cass. 566/1980), ma ha una portata più ampia, in quanto l'obbligo di rispetto delle distanze previste dalla presente disposizione non incontra le deroghe della normale tollerabilità, della particolare condizione dei luoghi, delle esigenze della produzione e della priorità di uso, limiti previsti, invece, in tema di immissioni ex art. 844 c.c. (“Il criterio della normale tollerabilità e la relativa del medesimo e previsto esclusivamente con riguardo alle immissioni (art 844 cod civ) e non può trovare applicazione in tema di distanze per fabbriche e depositi nocivi, regolate dall'art 890 cod civ, che si ispira al diverso principio della presunzione di pericolo, assoluta, nel caso in cui la distanza da osservare sia stabilita nei regolamenti, e relativa, negli altri casi (Cass. 3348/1969, Cass. 780/1987).
Le due domande sono peraltro autonome perché per l'una - art. 890 c.c. - occorre accertare se l'installazione viola le distanze previste dai regolamenti, o, in pagina 39 di 61 mancanza, quelle necessarie ad evitare qualsiasi danno alla solidità, salubrità e sicurezza del fondo vicino, per l'altra – art. 844 c.c. – occorre accertare se l'immissione supera la normale tollerabilità, contemperando le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà ed eventualmente considerando la priorità dell' uso (è stata ritenuta “nuova la domanda di arretramento della fabbrica o deposito nocivi o pericolosi situati sul fondo del vicino in violazione delle distanze indicate dall'articolo in commento rispetto a quella di cessazione per intollerabilità ex art. 844 delle immissioni emananti dalle medesime”
(Cass. 4712/2001).
Ne caso di specie non v'è dubbio che l'attrice abbia inteso agire ai sensi dell'art. 890 c.c. e non in forza dell'art. 844 c.c., come evincibile dalla lettura dell'atto introduttivo (cfr. pag. 16 e ss), ove la parte ha evidenziato come nel caso di specie operi la presunzione di assoluta nocività dei fumi che supera qualsivoglia valutazione di tollerabilità dei medesimi (invece richiesta dall'art. 844 c.c.), osservando peraltro come la tutela invocata all'art. 890 c.c. si collochi in rapporto di specialità rispetto all'art. 844
c.c., posto che il primo si inspira al principio della presunzione del pericolo e della nocività (ricostruzione poi ribadita anche nei propri scritti conclusivi, cfr. memoria di replica pag. 22).
Peraltro, è appena il caso di ricordare come già in sede di ATP il giudice – con ordinanza del 3.9.2020 – decidendo in ordine all'eccezione di incompetenza per materia del giudice adito, sollevata dalle parti resistenti, avesse ritenuto che “nel caso di specie non venga chiesto al giudice la mera valutazione sul superamento o meno della normale tollerabilità delle immissioni” e che “la prospettazione di parte ricorrente attiene al mancato rispetto della normativa in materia di posizionamento di sfiati e camini, dunque con specifico riferimento alle distanze previste dall'art. 890 c.c.” e non dunque invocando l'art. 844 c.c.
Orbene, va tuttavia ribadito come, per un verso, la tutela offerta dalla norma invocata – art. 890 c.c. – sia reale e si realizzi attraverso la condanna del proprietario del manufatto realizzato in violazione della normativa regolamentare sulle distanze, alla riduzione in pristino ex art. 872 c.c. (nel caso di specie, mediante prolungamento delle singole canne fumarie) e dunque deve escludersi che possa rientrarvi anche la condanna pagina 40 di 61 alla rimozione di un aspiratore presente sulla proprietà esclusiva del singolo condomino, qual è l'oggetto della seconda domanda attorea rivolta alla proprietà posto CP_3 che tale accorgimento è stato indicato alla CTU nella propria relazione sin dall'ATP, in quanto il “moto dell'aria, convogliata all'interno di manufatti contenenti amianto dagli aspiratori installati sugli stessi può contribuire - per il principio di sovrapposizione degli effetti - al rilascio delle fibre d'amianto conseguente al degrado spontaneo dei manufatti ed all'effetto degli eventi atmosferici” (cfr. CTU in ATP pag. 39-40) e dunque onde limitare gli effetti potenzialmente nocivi delle immissioni di sostanze aerodisperse nella proprietà attrice, ma indipendentemente da una qualche violazione in materia di distanze.
Detta domanda, dunque, deve essere rigettata.
Per altro verso, se l'azione ex art. 890 c.c. ha natura reale e deve essere rivolta nei confronti del proprietario, non può neppure trovare accoglimento la domanda attorea dispiegata nei confronti del volta al CP_7 Controparte_7 prolungamento di “tutti gli sfiati di ignota provenienza” , stante che se trattasi di canne di esalazione poste al servizio di impianti privati di riscaldamento, le stesse come già rilevato nei precedente paragrafo 4, non possono ritenersi beni comuni o condominiali.
Peraltro, sul punto anche l'istanza istruttoria avanzata dall'attrice nella propria seconda memoria si conferma inammissibile in quanto generica ed esplorativa (cfr. II memorie ex art. 183 co 6 c.p.c. “Disporre accertamenti in loco per individuare a chi appartengono gli sfati di ignota provenienza”).
Ne deriva un'ipotesi di carenza di legittimazione passiva nei confronti del convenuto che determina la reiezione della domanda. CP_7
Sul punto è appena il caso di osservare come per costante orientamento giurisprudenziale, “Le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa” (Cass. 23721/21, conf. Cass. 16814/24, conf. Cass. 11744/18).
pagina 41 di 61 8. Sulle domande di manleva dei signori nei confronti della P_
Controparte_5
La domanda di garanzia dispiegata dai signori nei confronti della P_ propria Compagnia Assicurativa è infondata e va respinta non operando la copertura assicurativa contratta nel caso in esame.
Invero la polizza n. 2014/10/2719945 che individua tra le garanzie incluse, la
“Responsabilità Civile verso terzi” includendovi espressamente la “Garanzia
Capofamiglia”, contratta dal signor avente decorrenza dal Controparte_2
6.4.2014, con la prevede che la Controparte_5
Compagnia rimborsi all'assicurato, tra le altre, anche le spese documentate sostenute per “riparare o sostituire le tubazioni (o parte di esse) e i relativi raccordi, che hanno originato la dispersione del gas;
demolire e ricostruire le parti del fabbricato necessariamente interessate dalle operazioni di ripristino delle tubazioni sopraindicate” ma solo ove si tratti di spese legate alla “ricerca di guasto in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione del fabbricato accertata dall'azienda erogatrice e che comporti la sospensione dell'erogazione da parte della stessa” (Punto B n. 3, pag. 13
CGA, doc. 2 fasc. terza chiamata); inoltre la società assicurativa “tiene indenne l'assicurato … di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danno materiali e diretti provocati alle cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio di cose di sua proprietà o da lui detenute” (punto E delle CGA, pag. 14, doc. 2 fasc. terza chiamata).
Inoltre nella sezione “Responsabilità civile verso terzi” al punto 5.1 è previsto che la tenga “indenne l'assicurato di quanto sia Controparte_5 tenuto a pagare quale responsabile civile ai sensi di legge a titolo di risarcimento
(capitale, interessi e spese) per danni (morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose) involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale” (cfr. CGA pag. 33 doc. 2 fasc. terza chiamata) ed inoltre la sezione “Garanzia Capofamiglia” estende la garanzia alla “responsabilità civile dell'assicurato relativa a fatti verificatisi nell'ambito della sua vita privata e di relazione” comprendendo – a titolo esemplificativo e non esaustivo – la responsabilità civile anche per danni “derivanti dalla conduzioni dei pagina 42 di 61 locali e relative pertinenze in cui l'assicurato dimori abitualmente o saltuariamente nonché dall'uso o proprietà degli apparecchi domestici e dell'arredamento” (CGA 5.2 lett.
A), oltre che “derivanti dall'esecuzione di lavori di ordinaria amministrazione;
di lavori di straordinaria manutenzione, esclusivamente quando l'assicurato ne sia il committente, dei locali e relative pertinenze, adibiti ad abitazione dell'Assicurato” (CGA 5.2. lett. B), nonché infine “derivati da inquinamento” (CGA lett. j).
Infine, nella sezione “Garanzia conduzione dell'abitazione” è previsto che l'assicurazione si estenda anche ai danni “derivanti dalla conduzione dei locali e relative pertinenze, in cui l'assicurato dimora abitualmente o saltuariamente nonché dall'uso degli apparecchi domestici e dell'arredamento” (5.3 lett. A) CGA), nonché derivanti da
“inquinamento” (lett. C) e la sezione “Garanzia proprietà di fabbricati” (5.4. delle CGA) estende la copertura alla “responsabilità civile dell'assicurato relativa alla sua qualità di proprietario del fabbricato: A. indicato sul modulo di polizza …” comprendendo i danni
“derivanti da inquinamento” (5.4. lett. A e B n. 2), con la precisazione che “se il fabbricato assicurato costituisce una porzione di edificio organizzato in condominio, la garanzia comprende anche la quota di danno di cui l'assicurato deve rispondere (in base ai millesimi ricollegabili al fabbricato) poiché relativo a parti dell'edificio di proprietà comune”.
Orbene, in tema di assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, spetta, altresì, al danneggiato l'onere di provare che “si è realizzato il rischio coperto da garanzia e che esso ha causato il danno del quale chiede di essere indennizzato” (cfr.
Cass. Civile n. 5123/95; Cass. Civile n. 4374/16; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4426 del
17/05/1997 , Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 30656 del 21/12/2017, Tribunale di Milano,
Sez. VI n. 1554/2019; Cass. Civile, n. 3446/2023).
Tale rischio previsto nel contratto di assicurazione è generalmente delimitato a seconda della volontà delle parti e del premio pagato e di qui la distinzione tra 'rischi inclusi' (ossia “quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo”), 'rischi esclusi' (ossia “quelli del tutto estranei al contratto”) e 'rischi pagina 43 di 61 non compresi' (vale a dire, “quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio”, cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 1558 del 23/01/2018, conf.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 31251 del 09/11/2023).
In caso di contratti di assicurazione che prevedano cause di esclusione della garanzia, si deve fare applicazione del principio secondo il quale è onere del danneggiato provare che il rischio avveratosi rientra nei rischi inclusi, ovvero nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
di contro, se il contratto contiene clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione di tali clausole costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea e va provato dall'assicuratore, atteso che tale circostanza rappresenta un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità e come tale deve essere dimostrata da chi invoca quell'eccezione (cfr. Cass. Sez. III, sentenza n. 25510 del 21.0.2021; Cass. Sez. III, ordinanza n. 9205 del 02.04.2021; Cass. sez. III, sentenza n. 24273 del 09.08.2023, conf. . Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 1558 del 23/01/2018 conf. Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 31251 del 09/11/2023).
Nel caso di specie, sulla scorta di tali direttrici ermeneutiche, deve osservarsi come parte attrice non abbia provato che si sia in presenza di un'ipotesi di rischio garantito dalla copertura assicurativa.
Ed invero occorre rilevare come la pronuncia di condanna ad un facere volta al ripristino del rispetto delle distanze previste dalla normativa regolamentare è una pronuncia che ha carattere costitutivo e non concerne alcuna responsabilità civile dell'assicurato, trattandosi di azione reale e non personale;
si tratta invero di una statuizione che prescinde l'oggetto della copertura assicurativa invocata che trova applicazione con riferimento ad ipotesi di danni accidentalmente verificatisi per fatti riferibili all'assicurato o suoi familiari o legati alla disponibilità di beni mobili od immobili, da cui siano derivati danni o pregiudizi a terzi.
In particolare, dalla lettura delle condizioni generali di polizza ed in particolare quelle indicate nella sezione 5.2. e 5.4 si evince che la compagnia si impegni a tenere pagina 44 di 61 indenne l'assicurato di quanto da questi sia tenuto a pagare in conseguenza di danni cagionati a terzi da proprio involontario contegno o dalla titolarità di un bene ivi compresa la civile abitazione, mentre non può farsi rientrare una garanzia di tipo reale – non, dunque, personale – legata alla violazione di una normativa regolamentare.
Orbene avuto riguardo alle condizioni di polizza deve ritenersi che non possa esser compresa la copertura assicurativa con riguardo alle difformità ed irregolarità in ordine al posizionamento di canali di sfogo e sfiati per l'evacuazione dei fumi delle caldaie di pertinenza dell'assicurato, posto che la polizza azionata opera per i soli casi di responsabilità civile del capofamiglia e quindi lo tutela per i danni arrecati con i propri comportamenti e non per la sola titolarità di diritti dominicali su beni immobili.
La domanda è dunque respinta.
9. Sulla domanda volta ad ottenere l'ottemperanza del alle CP_7 ordinanze dell CP_15
In relazione alla domanda dispiegata dall'attrice nei confronti del CP_7
e volta ad ottenerne la condanna alla realizzazione delle opere di
[...] bonifica meglio indicate nelle ordinanze n. 2851 del 18/05/2021 e n. 3959 del
01/07/2022 prorogate con ordinanza n. 4430 del 26/07/2022 emesse dal CP_16
deve rilevarsi come si profili l'assenza di interesse ad agire in capo ad
[...] Parte_1
[...]
L'interesse ad agire è una condizione dell'azione consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice;
deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n.
12733 del 09/05/2024, Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 24/01/2019, n. 2057, Cass. civ.,
pagina 45 di 61 Sez. III, Sentenza, 28/11/2008, n. 28405, Cass. civ., Sez. II, 25/02/2002, n. 2721,
Tribunale Milano, Sez. IV, 22/06/2016, n. 7758).
L'interesse processuale presuppone, nella prospettazione della parte istante, una lesione concreta ed attuale dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale. In mancanza dell'uno o dell'altro requisito, l'azione è inammissibile.
Sarebbe, infatti, del tutto inutile, ai fini giuridici, prendere in esame una domanda giudiziale se nella fattispecie prospettata non si rinvenga affermata una lesione della posizione giuridica vantata nei confronti della controparte, ovvero se il provvedimento chiesto al giudice sia inadeguato o inidoneo a rimuovere la lesione.
L'interesse deve avere le caratteristiche della concretezza e dell'attualità e deve consistere in una utilità pratica che il ricorrente può ottenere con il provvedimento chiesto al giudice (Cass. civ., Sez. V, 20/03/2013, n. 6918, Cass. civ., Sez. III,
24/09/2002, n. 13906) dovendo l'interesse ad agire escludersi soltanto nel caso in cui la decisione risulterebbe priva di conseguenze giuridicamente apprezzabili in relazione alla situazione giuridica fatta valere in giudizio.
L'assenza di interesse è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, pertanto, può essere accertata dal giudice anche quando sul punto non vi sia contrasto tra le parti (Cass. civ., Sez. II, 07/03/2002, n. 3330, Cass. civ., Sez. I,
13/04/1994, n. 3429), poichè l'esistenza di una utilità concreta al giudizio costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15084 del 30/06/2006).
Venendo alla casistica giurisprudenziale, la Suprema Corte ha escluso l'interesse dei proprietari di un immobile, che avevano ottenuto dal giudice ordine di demolizione di opere abusive eseguite dal proprietario di un immobile confinante, ad agire per la dichiarazione di nullità della vendita del suo immobile stipulata dal confinante al fine di sottrarsi alla esecuzione dell'ordine di demolizione, giacchè detta vendita non poteva in alcun modo pregiudicare l'esecuzione coattiva del provvedimento del giudice - avendo il giudicato efficacia anche nei confronti degli aventi causa dalle parti del processo - e dunque inutile si rivelava il nuovo giudizio (Cass. civ., Sez. II, 25/02/2002, n. 2721).
pagina 46 di 61 Analogamente, è stata dichiarata improponibile, per difetto di interesse ad agire, la domanda di condanna all'adempimento del credito derivante dall'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione consensuale, dato che il relativo decreto di omologazione costituisce già un titolo esecutivo, in forza del quale è anche possibile iscrivere ipoteca giudiziale (Cass. civ., Sez. I, 10/09/2004, n. 18248).
Dall'analisi della casistica giurisprudenziale sopra citata e rinvenuta in materia sembra potersi ritenere che sia giuridicamente apprezzabile ed utile il risultato ottenibile con la sentenza che definisce il giudizio solo quello che non sia già stato diversamente ottenuto od ottenibile dall'attore.
Ed invero nel caso di specie, ha chiesto la condanna del Parte_1
CP_
ad ottemperare alle ordinanze della n. Controparte_7 CP_15
2851 del 18/05/2021 e n. 3959 del 01/07/2022 prorogate con ordinanza n. 4430 del
26/07/2022, con l'esecuzione dell'intervento di bonifica delle tubazioni in amianto oggetto di causa, come da indicazioni dell'RP TE, ossia mediante l'incapsulamento delle canne fumarie adiacenti ai velux di proprietà della parte attrice, anche nella parte interna e per tutta la lunghezza degli sfiati, ivi compreso il confinamento e messa in sicurezza della tubazione in amianto di natura condominiale presente nel ripostiglio sottotetto dell'unità abitativa di parte attrice.
Orbene dall'analisi della documentazione in atti si evince che con comunicazione del 28.8.2020 dell'RP TE (doc. 19 fasc. attoreo) veniva segnalato “Per quanto sopra esposto questa , considerata la vetustà dei manufatti in cemento amianto, P_0 la mancanza di trattamenti atti a preservarne il buono stato di conservazione con conseguente probabile rilascio di fibre di amianto, l'esposizione a fattori esterni e la vicinanza dei lucernai delle unità abitative, ritiene necessario un intervento di bonifica allo scopo di scongiurare la dispersione delle fibre di amianto. L'intervento di bonifica dovrà essere effettuato entro 18 mesi dalla presente valutazione, salvo diverse indicazioni da parte del settore ASL in indirizzo, e dovrà riguardare tutte le tubazioni contenenti amianto che sporgono dalla copertura. L'intervento di bonifica dovrà essere effettuato da ditte rispondenti ai requisiti previsti dall'art 212, comma 5 del D. Lgs.
pagina 47 di 61 152/06 con iscrizione alla categoria 10A o 10B dell'Albo Gestori Ambientali. I metodi di bonifica possibili sono la rimozione, l'incapsulamento e il confinamento”.
A seguito del predetto parere, la ha emanato l'ordinanza n. 2851 CP_15 del 18.5.2021, con la quale, “Considerato che i manufatti rappresentano un rischio diretto ed attuale per la salute pubblica, vista la vicinanza alle abitazioni e la presenza di fabbricati limitrofi;
Considerata tale situazione pregiudizievole per la salute pubblica”, ha ordinato alla proprietà , “di provvedere Controparte_21 entro e non oltre il 28/02/2022 alla bonifica ai sensi del D.M. 6/9/94 di tutte le tubazioni contenenti amianto che sporgono dalla copertura ed alla presentazione degli esiti della valutazione del rischio e le misure di prevenzione e protezione da attuare mediante copia del programma di controllo, custodia e manutenzione redatto in conformità a quanto disposto dai § 2 e 4 dell'Allegato al D.M. 6 settembre 1994”, avvertendo che “la mancata esecuzione delle attività prescritte dal presente provvedimento in ottemperanza ai § 2 e 4 dell'allegato al D.M. 6 settembre 1994, è punita con la sanzione amministrativa da € 3.615,20 a € 18.075,99 (art. 15 comma 2 L.257/92); ai sensi dell'art. 16 comma 1 della L. 689/81, entro 60 gg. dall'avvenuta notifica del verbale, è ammesso il pagamento in misura ridotta pari a Euro 6.025,33; che l'inottemperanza alle ulteriori attività prescritte dal presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di norme di regolamenti comunali, secondo quanto previsto dal Regolamento delle procedure sanzionatorie amministrative – n.
358”. (cfr. doc. 23 fasc. attoreo).
Con successiva ordinanza n. 1863 del 30.3.2022 il , dando atto Controparte_16 della comunicazione di RP TE di cui al prot. n. 20028 del 07/03/2022 con la quale è stata trasmessa Relazione tecnica di chiarimento ai quesiti posti dall'amministratore condominiale, nella quale l' ribadisce quanto già affermato P_0 nella sua precedente comunicazione di cui al prot. n.667 del 05/01/2022, ha concesso la
“proroga del termine dell'ordinanza n.2851 del 18/05/2021 per ottemperare alle prescrizioni relative alla bonifica e alla presentazione del programma di controllo, Co custodia e manutenzione dei manufatti contenenti amianto ai sensi del d.m. 6/9/94
pagina 48 di 61 Galliari n.4” (cfr. doc. 69 fasc. attoreo) e ha dunque prorogato al 29/04/2022, ovvero di
60 giorni il termine di scadenza dell'ordinanza n.2851/2021.
Infine, con successiva ordinanza n. 4430 del 26.7.2022 il ha Controparte_16 concesso un'ulteriore proroga (al 28.9.2022) del termine assegnato per ottemperare alle prescrizioni contenute nell'ordinanza n. 3959 dell'1.7.2022 in cui veniva ordinato anche l'incapsulamento, oltre che delle tubazioni di sfiato oltre la copertura dell'edificio, anche delle parti interne, nuovamente avvertendo il convenuto che la mancata CP_7 ottemperanza all'ordine avrebbe comportato l'applicazione delle sanzioni già precedentemente menzionate (cfr. doc. 73 fasc. attoreo e relazione integrativa CTU pagg. 19 e 20); sanzioni poi effettivamente applicate come da comunicazione dell'ASL in data 13.7.2023 (cfr. doc. 114 fasc. attoreo).
A ben vedere dunque l'attrice, con la domanda dispiegata nei confronti del al punto 4) delle conclusioni, mira ad ottenere una Controparte_7 pronuncia che di fatto si sostituisca a quanto già deliberato e ordinato dall'ente comunale, confermandone il contenuto, sia per ciò che concerne il richiesto intervento relativo all'incapsulamento delle canne fumarie adiacenti ai velux di sua proprietà, anche nella parte interna e per tutta la lunghezza degli sfiati, sia per quanto riguarda la messa in sicurezza della tubazione in amianto di natura condominiale presente nel ripostiglio sottotetto della sua unità abitativa.
Ne consegue che ella non andrebbe a conseguire con l'eventuale pronuncia giudiziale alcun risultato ulteriore rispetto a quanto conseguibile con l'ottemperanza alle prescrizioni disposte dall'autorità comunale che ha già ordinato al CP_7 convenuto la realizzazione delle suesposte attività di bonifica.
La domanda è dunque inammissibile per carenza di interesse ad agire.
10. Sulla responsabilità ex art. 2051 c.c. e 2043 c.c.
ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni Parte_1 patiti e patendi – da determinarsi in via equitativa e con differenti gradazioni – consistiti nelle immissioni nocive che le impediscono di aprire le finestre per sette mesi l'anno – periodo di durata dell'accensione del riscaldamento – e che dunque ne limitano il libero pagina 49 di 61 godimento della proprietà privata e determinano altresì la lesione del diritto alla salute e a vivere in un ambiente salubre.
Parte attrice ha richiamato un orientamento giurisprudenziale a mente del quale in presenza di immissioni costituenti fatto illecito, la cui nocività è presunta iuris et de iure, la liquidazione del danno è in re ipsa e può avvenire in via equitativa.
Anzitutto va rilevato come l'azione ex art. 890 c.c. che è di natura reale, esperita dal proprietario del fondo danneggiato per la realizzazione delle modifiche strutturali necessarie al fine di far cessare le immissioni, può essere cumulata con la domanda
(anche verso altro convenuto diverso dal proprietario del fondo da cui le stesse provengono), per responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ., volta ad ottenere il risarcimento del pregiudizio di natura personale da quelle cagionato (Cass., Sez. Un., 27 febbraio 2013, n. 4848 conf. Cass. 23245/16).
Quest'ultima domanda risarcitoria va proposta secondo i principi della responsabilità aquiliana e cioè nei confronti del soggetto individuato dal criterio di imputazione della responsabilità; quindi, nei confronti dell'autore del fatto illecito
(materiale o morale), allorché il criterio di imputazione è la colpa o il dolo (art. 2043) e nei confronti del custode della cosa (nella specie l'immobile) allorché il criterio di imputazione è il rapporto di custodia ex art. 2051 c.c. (Cass. 11125/2015).
E' stato tuttavia osservato che l'accertata esposizione ad immissioni non costituisce di per sé prova dell'esistenza di danno alla salute, la cui risarcibilità è subordinata all'accertamento dell'effettiva esistenza di una lesione fisica o psichica (Cass.
25820/2009).
In ogni caso costituisce orientamento consolidato quello secondo cui “Il danno biologico non consiste nella semplice lesione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, in mancanza di dette conseguenze, difetta un danno risarcibile, altrimenti configurandosi un danno "in re ipsa", privo di accertamento sul nesso di causalità giuridica (necessario ex art. 1223
c.c.) tra evento ed effetti dannosi” (Cass. 25887/22), posto che “La lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "in re ipsa", essendo comunque necessario che pagina 50 di 61 la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici” (Cass. 11269/18).
Invero, “L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso” (Cass. 127/2016, Cass. 20889/16).
Peraltro, “in tema di immissioni (nella specie, di fumo) eccedenti il limite della normale tollerabilità, non può essere risarcito il danno non patrimoniale consistente nella modifica delle abitudini di vita del danneggiato, in difetto di specifica prospettazione di un danno attuale e concreto alla sua salute o di altri profili di responsabilità del proprietario del fondo da cui si originano le immissioni” (Cass. 4394/2012).
Nel caso di specie parte attrice ha omesso di provare o quanto meno di fornire un principio di prova in ordine alle conseguenze patite a causa delle rilevate immissioni nocive sulla propria salute, posto che non sono stati versati in atti documenti da cui possa trarsi una effettiva (e non astratta od eventuale) incidenza delle stesse sulla salute dell'attrice, né sono stati indicati testi sul punto, materiale sul quale si sarebbe potuto esprimere un CTU medico legale.
Va invero osservato che gli esiti delle visite pneumologiche cui la si è Pt_1 sottoposta nel 2022 (cfr. doc. 71 fasc. attoreo) non hanno rilevato “attuale evidenza di patologie anatomiche o funzionali a carico dell'apparato respiratorio” pur dando atto che il rischio neoplastico da esposizione da asbesto sia noto e possa manifestarsi a distanza di parecchi anni dall'esposizione stessa.
Sul punto, peraltro, tanto la relazione di CTU quanto il parere espresso dall'RP
TE in data 28.8.2020, hanno rilevato che l'amianto esistente nelle canne fumarie in pagina 51 di 61 fibrocemento esaminate si presenti in matrice compatta, ravvisando tuttavia il rischio che tali manufatti possano andare incontro a degrado anche per l'esposizione ad agenti atmosferici, nonché verificarsi il distacco di fibre di amianto dalla matrice cementizia ad opera dei flussi d'aria naturali o forzati che percorrono le canne fumarie, con conseguente dispersione nell'ambiente esterno e dunque consigliando, in ogni caso, l'intervento di bonifica al fine di scongiurare la dispersione delle fibre di amianto, sia perché le barriere di mattoni (camini) all'interno delle quali sono presenti alcune delle 17 tubazioni, limitano l'accessibilità materiale ma non ne impediscono la dispersione di fibre e non possono essere considerate un confinamento efficace e sia perché potrebbero disperdersi nell'ambiente circostanze ed essere veicolate all'interno delle aperture abitative più prossime con conseguente inalazione da parte degli occupanti (cfr. CTU in ATP pag. 47 e relazione RP TE del 28.8.2020, doc. 19 fasc. attoreo).
In altri termini ciò che è stato prospettato e provato è il rischio di una possibile esposizione a sostanza nociva (amianto), diverso peraltro dalle ipotesi trattate dalle pronunce citate da parte attrice nei propri scritti conclusivi, che si sono espresse in situazioni di ”compromissione dell'ambiente a seguito di disastro colposo (art. 449 c.p.)”
(cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 21/02/2002, n. 2515), ritenendo risarcibile “il danno morale soggettivo lamentato da coloro che, trovandosi in una particolare situazione con tale ambiente (nel senso che ivi abitano e/o svolgono attività lavorativa), provino in concreto di avere subito un turbamento psichico (sofferenze e patemi d'animo) di natura transitoria a causa dell'esposizione a sostanze inquinanti ed alle conseguenti limitazioni del normale svolgimento della loro vita”, mentre la sentenza del Tribunale di Roma del 26.7.2017 che ha richiamato il predetto principio, accogliendo la domanda risarcitoria, ha tuttavia ritenuto provati i pregiudizi lamentati dall'attrice tenuto conto della complessiva istruttoria svolta (a mezzo di escussione testimoniale ed acquisizione di documentazione attestante i danni patrimoniali e non patrimoniali risarcibili subiti dalla parte, ivi comprese le Part
“certificazioni mediche attestanti la grave situazione di stress subita dalla sig.ra nel periodo oggetto dei lavori per cui è causa”).
Analoghe considerazioni devono estendersi anche alla richiesta di risarcimento del danno al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed pagina 52 di 61 alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, il quale, per orientamento giurisprudenziale costante, se è danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite, è risarcibile, indipendentemente dal fatto che sia integrato anche un danno biologico, non risultando provato alcuno stato di malattia, trattandosi di diritto costituzionalmente garantito, ”la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall'art. 8 della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, norma alla quale il giudice interno è tenuto ad uniformarsi a seguito della cd. "comunitarizzazione" della Cedu” (Cass. 20927/2015 conf.
Cass. SU 2611/2017 conf. Cass. 21649/21); tuttavia la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione nonché del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, integra una lesione che non costituisce un danno "in re ipsa", bensì un danno conseguenza e comporta un pregiudizio ristorabile in termini di danno non patrimoniale (Cass.
21649/21).
Ed ancora: ”Il danno non patrimoniale subito in conseguenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno risarcibile con la lesione del diritto (nella specie, quello al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane) ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, per il quale non vi è copertura normativa.
Ne consegue che il danneggiato che ne chieda il risarcimento è tenuto a provare di avere subito un effettivo pregiudizio in termini di disagi sofferti in dipendenza della difficile vivibilità della casa, potendosi a tal fine avvalere anche di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base però di elementi indiziari diversi dal fatto in sé dell'esistenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità (Cass. 19434/19).
Inoltre, “Il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e pagina 53 di 61 precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico” (Cass. 28742/18).
Ne consegue che anche tale voce di danno non sia risarcibile in re ipsa, ma debba essere, innanzitutto, allegata in maniera circostanziata, con riferimento a fatti specifici, concreti e indicativi del lamentato peggioramento qualitativo della vita (attraverso il raffronto tra la situazione precedente e quella successiva alle immissioni) e, poi, provato, anche mediante presunzioni (Cass. 2203/24).
Parte attrice ha omesso di documentare o provare – anche mediante capitolazione per testi – le concrete estrinsecazioni della lesione alla propria vita di relazioni conseguenti alle lamentate immissioni nocive, né tale voce di danno risulta altrimenti determinabile per presunzioni che come tali, devono comunque essere gravi precise e concordanti ex art. 2729 c.c.
Nel caso di specie, tanto per la richiesta risarcitoria concernente il diritto alla salute quanto per quella legata al diritto alla libera esplicazione delle proprie abitudini di vita nella proprietà privata, manca la prova non solo del danno conseguenza ma anche del danno evento.
Invero, come osservato dal CTU, seppur siano state riscontrate immissioni di fumi dalle canne di esalazione delle caldaie relative agli impianti di riscaldamento di alcuni condomini, “la consistenza del fenomeno è variabile: essa è infatti causalmente connessa alle modalità di utilizzo delle caldaie che generano i prodotti della combustione [periodi di accensione contemporanea di tutti i generatori di calore interessati (dipendenti dall'occupazione saltuaria o continuativa delle singole unità immobiliari e dai tempi di accensione nell'arco della giornata di ciascun impianto), funzionamento dell'impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria (stagione invernale), esclusiva produzione di acqua calda sanitaria (stagione estiva)]. Le caratteristiche assunte dal fenomeno sono in funzione, oltre che della sua consistenza, anche delle condizioni climatiche ed ambientali: sono maggiormente invasive in presenza di temperature esterne rigide e/o di condizioni atmosferiche avverse, quale, in primo luogo, il vento” (cfr. CTU in
ATP pag. 31).
pagina 54 di 61 Parte attrice non ha chiarito la portata del fenomeno dannoso, la sua frequenza e consistenza, le concrete ricadute sullo svolgimento delle attività di vita quotidiane all'interno dell'immobile, avendo esclusivamente dedotto che si tratti di immissioni di sostanze nocive per la salute e che i velux costituiscono le uniche due aperture sull'esterno della propria abitazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, la domanda risarcitoria dispiegata dall'attrice nei confronti dei convenuti è dunque rigettata difettando la prova dell'esistenza di un danno determinato e concretamente risarcibile.
11. Conclusioni
Alla luce delle argomentazioni svolte nei paragrafi precedenti, ritiene questo giudice che debba addivenirsi all'accoglimento della domanda dispiegata dall'attrice al punto 1) delle conclusioni definitive, con condanna dei sig.ri e a P_ CP_3 prolungare a proprie spese gli sfiati delle caldaie ubicate nelle rispettive unità abitative, oltre un metro sopra il colmo del tetto, in conformità ed in ottemperanza al regolamento d'Igiene della Città di NO, adottando la soluzione indicata dal CTU a pagg. 36 ss della
CTU depositata nel procedimento di ATP.
E' invece inammissibile la domanda svolta dall'attrice nei confronti del
– di cui al punto 4) delle conclusioni, per carenza di Controparte_7 interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., mentre sono rigettate le ulteriori domande svolte nei confronti del sig. e dell'ente di gestione – di cui ai punti 2) e 3) delle conclusioni, CP_3 rispettivamente, per infondatezza della domanda (890 c.c.) e per difetto di prova della titolarità, quali beni condominiali, delle canne fumarie ignote, nonché infine nei confronti di tutti i convenuti, di cui al punto 5), stante la mancata prova di un danno non patrimoniale risarcibile.
Infine, stante la reiezione di tutte le domande dispiegate nei confronti del resta assorbita la domanda di manleva promossa Controparte_7 dall'ente di gestione nei confronti della terza chiamata, Controparte_5
mentre è rigettata la domanda svolta dai sig.ri nei
[...] P_ confronti della propria compagnia assicurativa per inoperatività della polizza invocata.
12. Spese legali del presente giudizio e del procedimento di ATP
pagina 55 di 61 Le spese di lite sono regolate nei seguenti termini:
- nei rapporti tra l'attrice e i signori e , le spese sono CP_3 P_ parzialmente compensate nella misura del 50%, in considerazione della soccombenza reciproca sulle domande dispiegate, dovendosi porre la restante parte a carico dei condomini convenuti;
- nei rapporti tra l'attrice ed il le spese seguono la Controparte_7 soccombenza e sono poste interamente a carico dell'attrice;
- l'attrice è tenuta altresì a pagare le spese di giudizio sostenute dalla parte terza chiamata evocata dal Controparte_5 CP_7 convenuto, per il principio di causalità ed in quanto la chiamata non era prima facie infondata (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019, conf. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 23123 del 17/09/2019 conf. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10364 del
18/04/2023);
- nei rapporti tra i sig.ri e la terza chiamata P_ Controparte_5 le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti.
[...]
La ripartizione come sopra indicata deve trovare applicazione tanto per la regolamentazione delle spese di lite del presente procedimento quanto per quello di ATP
(RG 11494/20), cui le parti Parte_6 CP_7 [...]
(evocata dal Condominio) Parte_7 hanno partecipato.
Venendo alla loro quantificazione, le spese di lite del presente giudizio vengono liquidate, negli importi meglio visti in dispositivo, entro i valori medi, secondo i parametri di cui al DM 55/2014 come successivamente modificato con DM 147/22, per essersi l'attività defensionale esaurita dopo la sua entrata in vigore, tenuto conto del valore della domanda (dello scaglione 26.000/260.000, valore indeterminabile), delle questioni trattate, dell'attività defensionale svolta da ciascuna parte (e così in importi ridotti quanto alle parti terze chiamate) e delle note spese prodotte (cfr. Cass. n. 14198/22,
Cass. n. 17057/19 e Cass. n. 11522/13).
Vengono altresì regolate le spese del procedimento di istruzione preventiva: infatti, “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere pagina 56 di 61 poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.” (cfr. ex plurimis Cass. n. 9735/20 e
Cass. n. 15942/19).
Esse vengono liquidate avuto riguardo alle tabelle vigenti all'epoca della definizione del relativo procedimento, in base al DM 55/2014 come modif. dal DM
37/2018, e così applicandosi i valori medi dello scaglione 26.000/260.000 (valore indeterminabile).
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti nel procedimento per accertamento tecnico preventivo e in corso di causa, sono poste in via definitiva a carico della parte attrice e dei condomini sig.ri e in parti uguali, P_ CP_3 dandosi atto che risulta depositata la fattura rilasciata dal CTU Ing. con Per_2 riferimento all'attività prestata nel corso del procedimento RG 11494/2020 alla Pt_1 per € 6.600,57 (comprensivo di oneri di legge) nonché il relativo bonifico effettuato dall'odierna attrice (doc. 72 fasc. attoreo), somma che dovrà essere restituita alla parte attrice per la quota di 1/3 da parte dei signori (€ 2.200) e per la quota P_ di 1/3 da parte del sig. (€ 2.220). CP_3
Quanto alle spese per i CTP, esse rientrano tra le spese " che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92
c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. 25 novembre 1975, n. 3946; Cass., 16 giugno 1990, n. 6956; Cass. 3 il gennaio 2013, n. 84) e, nel caso di specie” - come nel presente - “le spese in parola non sono certamente tali, trattandosi non già di "spesa non necessaria relativa ad una scelta della parte ed antecedente il procedimento" ... ma di spesa inerente all'assistenza alle operazioni del consulente del giudice in corso di causa e alla successiva compilazione della relazione del consulente di parte, la cui nomina costituisce facoltà della parte espressamente prevista dall'art. 201 c.p.c.” (cfr. Cass. n. 3380/15 e Cass. n. 84/13, nonchè Cass. n. 30289/19).
pagina 57 di 61 La Suprema Corte ha di recente precisato che “In tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento” (cfr. Cass. n. 21402/22).
Parte attrice ha prodotto una nota spese del proprio CTP Ing. nominato in Per_7 sede di ATP (per € 4.880,00, doc. 57) e la prova dell'esborso per € 2.000 delle sue competenze (cfr. 97 fasc. attoreo), dovendosi ritenere detto importo quello cui far riferimento per la regolamentazione delle spese che qui interessano.
Parti convenute e non hanno P_ Controparte_7 prodotto alcuna documentazione attestante la prova dell'avvenuto esborso delle competenze riferita al proprio CTP né con riferimento al presente giudizio né con riferimento all'ATP.
Infine, nulla può essere riconosciuto a titolo di spese del procedimento di mediazione (cfr. doc. 58 fasc. attoreo), avviato dall'attrice nei confronti del ed avente oggetto diverso dall'odierno giudizio Controparte_7
(impugnazione delibera assembleare del 21/10/2021), il quale dunque non costituisce condizione di procedibilità della domanda svolta nel presente procedimento.
Non si ritiene di provvedere ai sensi dell'art. 96 c.p.c., come richiesto da parte attrice e dai convenuti sig.ri , difettandone i presupposti (totale P_ soccombenza) posto in ogni caso che agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile: “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” (cfr.
Cass. n. 13859/22).
P.Q.M.
pagina 58 di 61 il Tribunale di NO in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
▪ Dichiara tenuti e condanna , e Controparte_2 Parte_2
, in solido, e a prolungare, a proprie Parte_3 Controparte_3 spese, gli sfiati delle caldaie ubicate nelle rispettive unità immobiliari, adottando la soluzione tecnica indicata nella CTU dell'Ing. depositata nel procedimento di Per_2 accertamento tecnico preventivo (RG 11494/20) il 3.7.2021 alle pagg. 36, 37 e 38;
▪ Dichiara inammissibile la domanda attorea volta ad ottenere la condanna del ad ottemperare alle ordinanze della Controparte_7 CP_15
n. 2851 del 18/05/2021 e n. 3959 del 01/07/2022 prorogate con ordinanza n. 4430 del
26/07/2022, con l'esecuzione dell'intervento di bonifica delle tubazioni in amianto;
▪ Rigetta nel resto le ulteriori domande attoree;
▪ Rigetta la domanda di manleva dispiegata da , Controparte_2 [...]
e nei confronti della Parte_2 Parte_3 Controparte_5
[...]
▪ Condanna a rimborsare al Parte_1 Controparte_7 le spese del procedimento per accertamento tecnico preventivo, che liquida in € 259 per esborsi per chiamata di terzo ed € 3.277,00 per compensi, oltre 15% Spese Generali,
IVA e CPA come per legge;
▪ Compensa nella misura della metà le spese del procedimento per accertamento tecnico preventivo tra , Parte_1 Controparte_2 [...]
, e Parte_2 Parte_3 Controparte_3
▪ Condanna , e Controparte_2 Parte_2 [...]
e in solido tra loro a rimborsare ad Parte_3 Controparte_3 Parte_1 la restante parte di dette spese che liquida nella quota di € 1.143,00 per esborsi
[...]
(CU ed esborsi del CTP al 50%) ed € 1.638,00 per compensi, oltre 15% Spese Generali,
IVA e CPA come per legge;
▪ Condanna a rimborsare al Parte_1 Controparte_7 le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 259 per esborsi per chiamata di pagina 59 di 61 terzo ed € 10.860,00 per compensi, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge;
▪ Compensa nella misura della metà le spese di lite del presente giudizio tra
, , Parte_1 Controparte_2 Parte_2 [...]
e Parte_3 Controparte_3
▪ Condanna , e Controparte_2 Parte_2 [...]
e in solido tra loro a rimborsare ad Parte_3 Controparte_3 Parte_1 la restante parte di dette spese che liquida nella quota di € 143 per esborsi (CU
[...] al 50%) ed € 5.430,00 per compensi, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge;
▪ Condanna a rimborsare alla Parte_1 Controparte_5
(evocata in giudizio dal 4) le spese del
[...] Controparte_7 procedimento per accertamento tecnico preventivo che liquida in € 1.638,00 per compensi, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge;
▪ Condanna a rimborsare alla Parte_1 Controparte_5
(evocata in giudizio dal ) le spese del
[...] Controparte_7 presente giudizio che liquida in € 5.430,00 per compensi, oltre 15% Spese Generali, IVA
e CPA come per legge;
▪ Condanna , e Controparte_2 Parte_2 [...]
, in solido, a rimborsare alla Parte_3 Controparte_5
(dagli stessi evocata in giudizio) le spese del presente giudizio che
[...] liquida in € 5.430,00 per compensi, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge;
▪ Pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate nel procedimento per accertamento tecnico preventivo a carico delle parti Parte_1 [...]
, e in solido, e P_ Parte_2 Parte_3
nella misura di 1/3 per ciascuna parte e per l'effetto condanna , Controparte_3
, e in solido Controparte_2 Parte_2 Parte_3 al rimborso in favore di della somma di € 2.200,00 e condanna Parte_1
pagina 60 di 61 al rimborso in favore di della somma di € Controparte_3 Parte_1
2.200,00;
▪ pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate nel presente giudizio, a carico di
, e Parte_1 Controparte_2 Parte_2 [...]
in solido, e nella misura di 1/3 per ciascuna Parte_3 Controparte_3 parte.
Così deciso in NO, il 3/2/2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Francesca Levrino)
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
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