TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 24/11/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3711/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. , nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente rappresentato e difeso dagli Avv.ti Bui Katia e Corono Cristiana del Foro di Novara
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
14/02/1967 e ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Cacciami Giovanni del Foro di Novara
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 27/10/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 3 I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Valduggia (VC) il
09/07/1995, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 7, Parte II -
Serie A, Anno 1995.
Dall'unione sono nati i figli e oggi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti;
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso, qui riportate nel dispositivo così come modificate a seguito di richiesta di chiarimenti del 30/10/2025;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio,
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi ed che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito concordatario in Valduggia (VC) il 09/07/1995, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 7, Parte II - Serie A, Anno 1995 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DÀ ATTO che il marito è comproprietario con la moglie della casa coniugale di Borgosesia via Cascine Agnona 10, immobile pervenuto alle parti in forza di compravendita a rogito
Notaio in data 30 giugno 2005 e si obbliga a trasferire a favore della medesima il Per_3
pagina 2 di 3 diritto di usufrutto sulla quota di sua proprietà del bene così individuato: A) fabbricato entrostante a terreno nel N.C.T. Al fg. 33, p.lla 111 (già p.lle 111 e 112), e.u. Di are 7,25
(sette e venticinque) così composto: - al piano terreno: due cantine, cucina, soggiorno, tettoia, ripostiglio ed autorimessa;
- al piano primo: pranzo-soggiorno, tre camere, corridoio e due bagni;
- al piano secondo: sottotetto;
all'insieme confinante con: strada e p.lle nn. 113
e 114 dello stesso foglio. Detta consistenza immobiliare è censita nel N.C.E.U. come segue:
- foglio 598, particella 111 sub 2, località Cascine Agnona n. 10, piani 1/2, z.c. 2, categoria
A/3, classe 2, vani 6, sup.cat. 137, r.c. Euro 387,34; - foglio 598, particella 111 sub 3, località Cascine Agnona n. 10, piano T, z.c. 2, categoria A/3, classe 2, vani 4, sup.cat. 72,
r.c. Euro 258,23; - foglio 598, particella 111 sub 4, località Cascine Agnona n. 10, piano T,
z.c. 2, categoria C/6, classe 3, mq. 34, sup.cat. 39, r.c. Euro 133,45. B) terreno pertinenziale censito nel N.C.T. al foglio 33, particella 109, bosco c., classe 2, are 6,40 (sei e quaranta),
r.d. Euro 0,46 – r.a. Euro 0,23; confinante con: strada e p.lle 389, 108 e 107 dello stesso foglio;
2. DÀ ATTO che il rogito avverrà entro gg. 60 dalla separazione, tramite il notaio
[...] con studio in Novara. Si precisa, ai sensi dell'art. 19 della legge 74/87, che Per_4
l'accordo costituisce elemento funzionale ed indispensabile della risoluzione della crisi coniugale;
3. DÀ ATTO che il diritto di usufrutto sull'immobile sopra descritto sarà riconosciuto gratuitamente a favore della Signora la quale si farà carico in via esclusiva delle Pt_2 spese relative all'atto notarile costitutivo del diritto di usufrutto in capo alla medesima, così come a suo esclusivo carico saranno le imposte, tasse, spese d'uso e le spese ordinarie di gestione, conservazione e manutenzione dell'immobile ivi incluse spese per utenze, assicurazioni, riparazioni e manutenzione periodica anche degli impianti ivi in uso.
Le eventuali spese di manutenzione e riparazione straordinarie, nonché quelle relative a innovazioni e opere di particolare rilevanza e non ricorrenti dovranno essere previamente decise e concordate tra le parti con suddivisione delle stesse ex lege. Ciò anche nel caso in cui non si procedesse alla formalizzazione del riconoscimento del diritto di usufrutto in capo alla Signora mediante atto notarile. Le parti precisano che si considerano “spese Pt_2 straordinarie” tutti gli interventi, le opere e le riparazioni che, per natura, valore ed entità, eccedono la normale gestione e conservazione periodica dell'immobile, tra cui – a titolo esemplificativo e non esaustivo – il rifacimento di tetto, facciate, solai, interventi strutturali;
4. DÀ ATTO che il sig. provvederà a liberare il garage di di proprietà del sig. Pt_1 Pt_3
entro il 30 ottobre 2025; Parte_4
5. DÀ ATTO che il Signor provvederà ad asportare dalla casa coniugale, cantina e Pt_1 sottotetto tutti i propri beni ed effetti personali al più tardi entro 6 mesi dalla data della sentenza della separazione. Le armi attualmente custodite all'interno di apposita struttura verranno invece asportate dal Signor non appena lo stesso cambierà formalmente Pt_1 residenza e comunque non oltre il 30 novembre 2025;
6. DÀ ATTO che le attrezzature e i macchinari di proprietà del Signor ricoverati Pt_1 all'interno del garage in comproprietà tra le parti verranno asportati e il garage liberato al più tardi entro 6 mesi dalla data della sentenza di separazione;
7. DÀ ATTO che l'auto cointestata ai coniugi verrà ceduta al marito gratuitamente, il quale estinguerà il finanziamento e corrisponderà le spese di trapasso;
pagina 3 di 3 8. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver alcunché a pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno di mantenimento;
9. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di non avere c/c cointestati da estinguere;
10. DÀ ATTO che le parti dichiarano in tal modo atto di avere così regolato e definito ogni rapporto patrimoniale tra loro esistente e chiedono l'omologazione della separazione.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore, dott.ssa Michela Tamagnone.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 24/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 4 di 3 TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3711/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato con ricorso in data
27/10/2025, dai coniugi
(C.F. , nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente rappresentato e difeso dagli Avv.ti Bui Katia e Corono Cristiana del Foro di Novara
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
14/02/1967 e ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Cacciami Giovanni del Foro di Novara
Il Collegio,
- RILEVATO che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi e che la controversia dovrà proseguire per la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dal momento che le parti nel ricorso introduttivo hanno proposto cumulativamente domanda di separazione consensuale e di divorzio ex art. 473-bis.49,
c. 1, e bis.51 c.p.c.,
- RILEVATO pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria e che, considerato che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza mediante il deposito di note scritte tanto per la domanda di separazione quanto per quella di divorzio, deve essere concesso loro termine adeguato relativamente alla seconda,
pagina 1 di 2 - RILEVATO che detto termine deve essere fissato dopo che saranno decorsi sei mesi dalla data in cui sono state depositate le modifiche richieste dal Tribunale relative alla domanda di separazione (05/11/2025), affinché possa essere procedibile la domanda di divorzio ex art. 3, n.
2, lett. b, L. 898/1970,
P.Q.M.
- RIMETTE la causa sul ruolo del Presidente Relatore dott.ssa Michela Tamagnone per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- CONCEDE alle parti termine fino al 09/06/2026 per il deposito di note scritte;
- MANDA al Cancelliere di trasmettere il fascicolo dopo la scadenza del suddetto termine.
Si comunichi.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 24/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3711/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. , nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente rappresentato e difeso dagli Avv.ti Bui Katia e Corono Cristiana del Foro di Novara
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
14/02/1967 e ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Cacciami Giovanni del Foro di Novara
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 27/10/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 3 I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Valduggia (VC) il
09/07/1995, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 7, Parte II -
Serie A, Anno 1995.
Dall'unione sono nati i figli e oggi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti;
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso, qui riportate nel dispositivo così come modificate a seguito di richiesta di chiarimenti del 30/10/2025;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio,
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi ed che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito concordatario in Valduggia (VC) il 09/07/1995, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 7, Parte II - Serie A, Anno 1995 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DÀ ATTO che il marito è comproprietario con la moglie della casa coniugale di Borgosesia via Cascine Agnona 10, immobile pervenuto alle parti in forza di compravendita a rogito
Notaio in data 30 giugno 2005 e si obbliga a trasferire a favore della medesima il Per_3
pagina 2 di 3 diritto di usufrutto sulla quota di sua proprietà del bene così individuato: A) fabbricato entrostante a terreno nel N.C.T. Al fg. 33, p.lla 111 (già p.lle 111 e 112), e.u. Di are 7,25
(sette e venticinque) così composto: - al piano terreno: due cantine, cucina, soggiorno, tettoia, ripostiglio ed autorimessa;
- al piano primo: pranzo-soggiorno, tre camere, corridoio e due bagni;
- al piano secondo: sottotetto;
all'insieme confinante con: strada e p.lle nn. 113
e 114 dello stesso foglio. Detta consistenza immobiliare è censita nel N.C.E.U. come segue:
- foglio 598, particella 111 sub 2, località Cascine Agnona n. 10, piani 1/2, z.c. 2, categoria
A/3, classe 2, vani 6, sup.cat. 137, r.c. Euro 387,34; - foglio 598, particella 111 sub 3, località Cascine Agnona n. 10, piano T, z.c. 2, categoria A/3, classe 2, vani 4, sup.cat. 72,
r.c. Euro 258,23; - foglio 598, particella 111 sub 4, località Cascine Agnona n. 10, piano T,
z.c. 2, categoria C/6, classe 3, mq. 34, sup.cat. 39, r.c. Euro 133,45. B) terreno pertinenziale censito nel N.C.T. al foglio 33, particella 109, bosco c., classe 2, are 6,40 (sei e quaranta),
r.d. Euro 0,46 – r.a. Euro 0,23; confinante con: strada e p.lle 389, 108 e 107 dello stesso foglio;
2. DÀ ATTO che il rogito avverrà entro gg. 60 dalla separazione, tramite il notaio
[...] con studio in Novara. Si precisa, ai sensi dell'art. 19 della legge 74/87, che Per_4
l'accordo costituisce elemento funzionale ed indispensabile della risoluzione della crisi coniugale;
3. DÀ ATTO che il diritto di usufrutto sull'immobile sopra descritto sarà riconosciuto gratuitamente a favore della Signora la quale si farà carico in via esclusiva delle Pt_2 spese relative all'atto notarile costitutivo del diritto di usufrutto in capo alla medesima, così come a suo esclusivo carico saranno le imposte, tasse, spese d'uso e le spese ordinarie di gestione, conservazione e manutenzione dell'immobile ivi incluse spese per utenze, assicurazioni, riparazioni e manutenzione periodica anche degli impianti ivi in uso.
Le eventuali spese di manutenzione e riparazione straordinarie, nonché quelle relative a innovazioni e opere di particolare rilevanza e non ricorrenti dovranno essere previamente decise e concordate tra le parti con suddivisione delle stesse ex lege. Ciò anche nel caso in cui non si procedesse alla formalizzazione del riconoscimento del diritto di usufrutto in capo alla Signora mediante atto notarile. Le parti precisano che si considerano “spese Pt_2 straordinarie” tutti gli interventi, le opere e le riparazioni che, per natura, valore ed entità, eccedono la normale gestione e conservazione periodica dell'immobile, tra cui – a titolo esemplificativo e non esaustivo – il rifacimento di tetto, facciate, solai, interventi strutturali;
4. DÀ ATTO che il sig. provvederà a liberare il garage di di proprietà del sig. Pt_1 Pt_3
entro il 30 ottobre 2025; Parte_4
5. DÀ ATTO che il Signor provvederà ad asportare dalla casa coniugale, cantina e Pt_1 sottotetto tutti i propri beni ed effetti personali al più tardi entro 6 mesi dalla data della sentenza della separazione. Le armi attualmente custodite all'interno di apposita struttura verranno invece asportate dal Signor non appena lo stesso cambierà formalmente Pt_1 residenza e comunque non oltre il 30 novembre 2025;
6. DÀ ATTO che le attrezzature e i macchinari di proprietà del Signor ricoverati Pt_1 all'interno del garage in comproprietà tra le parti verranno asportati e il garage liberato al più tardi entro 6 mesi dalla data della sentenza di separazione;
7. DÀ ATTO che l'auto cointestata ai coniugi verrà ceduta al marito gratuitamente, il quale estinguerà il finanziamento e corrisponderà le spese di trapasso;
pagina 3 di 3 8. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver alcunché a pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno di mantenimento;
9. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di non avere c/c cointestati da estinguere;
10. DÀ ATTO che le parti dichiarano in tal modo atto di avere così regolato e definito ogni rapporto patrimoniale tra loro esistente e chiedono l'omologazione della separazione.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore, dott.ssa Michela Tamagnone.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 24/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 4 di 3 TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3711/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato con ricorso in data
27/10/2025, dai coniugi
(C.F. , nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente rappresentato e difeso dagli Avv.ti Bui Katia e Corono Cristiana del Foro di Novara
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
14/02/1967 e ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Cacciami Giovanni del Foro di Novara
Il Collegio,
- RILEVATO che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi e che la controversia dovrà proseguire per la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dal momento che le parti nel ricorso introduttivo hanno proposto cumulativamente domanda di separazione consensuale e di divorzio ex art. 473-bis.49,
c. 1, e bis.51 c.p.c.,
- RILEVATO pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria e che, considerato che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza mediante il deposito di note scritte tanto per la domanda di separazione quanto per quella di divorzio, deve essere concesso loro termine adeguato relativamente alla seconda,
pagina 1 di 2 - RILEVATO che detto termine deve essere fissato dopo che saranno decorsi sei mesi dalla data in cui sono state depositate le modifiche richieste dal Tribunale relative alla domanda di separazione (05/11/2025), affinché possa essere procedibile la domanda di divorzio ex art. 3, n.
2, lett. b, L. 898/1970,
P.Q.M.
- RIMETTE la causa sul ruolo del Presidente Relatore dott.ssa Michela Tamagnone per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- CONCEDE alle parti termine fino al 09/06/2026 per il deposito di note scritte;
- MANDA al Cancelliere di trasmettere il fascicolo dopo la scadenza del suddetto termine.
Si comunichi.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 24/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 2 di 2