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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 17588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17588 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 68548/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.g. 68548/2019 promossa da:
Media Group srl con l'Avv. Sabrina Marina parte appellante contro
CP_1 parte appellata contumace
CONCLUSIONI
Parte appellante ha concluso come da note scritte di trattazione autorizzate in sostituzione dell'udienza di discussione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione Media Group s.r.l. adiva l'intestato Tribunale nei confronti di per la riforma della sentenza del Giudice di pace n. CP_1
10236/2019 con la quale era stato rigettato il ricorso proposto avverso l'ordinanza prot. n. 93170038647 emessa in data 22.11.2017 da CP_1
per la violazione delle disposizioni in materia di installazione di impianti pubblicitari.
1.1. In particolare, parte appellante chiedeva la riforma della sentenza impugnata per i seguenti motivi: difetto di motivazione o comunque motivazione contraddittoria rispetto alla mancanza di motivazione
Pag. 1 di 3 dell'ordinanza impugnata;
falsa applicazione di legge, per avere il Giudice di
Pace ritenuto che la mancata audizione non comportasse la nullità del provvedimento impugnato, nonché omessa motivazione sui singoli motivi di ricorso.
2.Rimaneva contumace l'appellata.
3.L'appello è infondato.
3.1.Con riferimento al primo motivo con il quale l'appellante si doleva che il
Giudice di Pace non avesse ritratto la nullità dell'ordinanza dalla omessa audizione dell'interessata e che avesse omesso ogni motivazione in ordine alle contestazioni del ricorrente, si precisa quanto segue.
3.2.Sul punto vale, innanzitutto la pena osservare che, proprio perché
l'opposizione non riguarda l'atto, ma il rapporto, ovvero la fondatezza della pretesa sanzionatoria, l'opponente ben può esporre in sede giurisdizionale ciò che avrebbe voluto rappresentare in sede di audizione (Cass. Sez. Un. n.
1786/2010).
3.3.In secondo luogo, la sentenza impugnata appare compiutamente motivata.
3.4.È evidente, infatti, che la motivazione non può che riguardare i punti controversi. In particolare, il Giudice di prime cure ha motivato, oltretutto correttamente, sia con riferimento all'omessa audizione in sede procedimentale, sia l'idoneità ad integrare il requisito di una motivazione per relationem, sia con riferimento alla irrilevanza, ai fini dell'irrogazione della sanzione principale, della partecipazione della società alla c.d. procedura di riordino degli impianti pubblicitari, sia, infine, dell'impossibilità di ricondurre la riproduzione fotografica depositata alla violazione contestata.
3.5.Vale solo la pena ulteriormente evidenziare che l'appellante non ha circostanziatamente dimostrato un motivo ostativo all'irrogazione della sanzione, atteso che, per le ragioni già esposte nella sentenza impugnata e che si condividono, lo stesso non può essere individuato nella partecipazione alla procedura di riordino.
Pag. 2 di 3 3.6.D'altra parte, più in generale, nell'articolazione dei motivi di appello, la
Media Group s.r.l. non indica per quale specifica ragione la motivazione sarebbe errata o incongrua, limitandosi a riproporre i motivi di opposizione, ma senza proporre argomentazioni idonea a sconfessare il provvedimento impugnato.
4.Per tutte le ragioni anzidette l'appello deve essere rigettato, ritenuta assorbita ogni altra questione di rito, ivi inclusa quella relativa all'instaurazione del giudizio mediante atto di citazione.
5.Non essendosi costituita l'appellata non vi sono spese ripetibili.
6.In applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello; nulla per le spese;
Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
Così è deciso in data 15.12.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Multari
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.g. 68548/2019 promossa da:
Media Group srl con l'Avv. Sabrina Marina parte appellante contro
CP_1 parte appellata contumace
CONCLUSIONI
Parte appellante ha concluso come da note scritte di trattazione autorizzate in sostituzione dell'udienza di discussione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione Media Group s.r.l. adiva l'intestato Tribunale nei confronti di per la riforma della sentenza del Giudice di pace n. CP_1
10236/2019 con la quale era stato rigettato il ricorso proposto avverso l'ordinanza prot. n. 93170038647 emessa in data 22.11.2017 da CP_1
per la violazione delle disposizioni in materia di installazione di impianti pubblicitari.
1.1. In particolare, parte appellante chiedeva la riforma della sentenza impugnata per i seguenti motivi: difetto di motivazione o comunque motivazione contraddittoria rispetto alla mancanza di motivazione
Pag. 1 di 3 dell'ordinanza impugnata;
falsa applicazione di legge, per avere il Giudice di
Pace ritenuto che la mancata audizione non comportasse la nullità del provvedimento impugnato, nonché omessa motivazione sui singoli motivi di ricorso.
2.Rimaneva contumace l'appellata.
3.L'appello è infondato.
3.1.Con riferimento al primo motivo con il quale l'appellante si doleva che il
Giudice di Pace non avesse ritratto la nullità dell'ordinanza dalla omessa audizione dell'interessata e che avesse omesso ogni motivazione in ordine alle contestazioni del ricorrente, si precisa quanto segue.
3.2.Sul punto vale, innanzitutto la pena osservare che, proprio perché
l'opposizione non riguarda l'atto, ma il rapporto, ovvero la fondatezza della pretesa sanzionatoria, l'opponente ben può esporre in sede giurisdizionale ciò che avrebbe voluto rappresentare in sede di audizione (Cass. Sez. Un. n.
1786/2010).
3.3.In secondo luogo, la sentenza impugnata appare compiutamente motivata.
3.4.È evidente, infatti, che la motivazione non può che riguardare i punti controversi. In particolare, il Giudice di prime cure ha motivato, oltretutto correttamente, sia con riferimento all'omessa audizione in sede procedimentale, sia l'idoneità ad integrare il requisito di una motivazione per relationem, sia con riferimento alla irrilevanza, ai fini dell'irrogazione della sanzione principale, della partecipazione della società alla c.d. procedura di riordino degli impianti pubblicitari, sia, infine, dell'impossibilità di ricondurre la riproduzione fotografica depositata alla violazione contestata.
3.5.Vale solo la pena ulteriormente evidenziare che l'appellante non ha circostanziatamente dimostrato un motivo ostativo all'irrogazione della sanzione, atteso che, per le ragioni già esposte nella sentenza impugnata e che si condividono, lo stesso non può essere individuato nella partecipazione alla procedura di riordino.
Pag. 2 di 3 3.6.D'altra parte, più in generale, nell'articolazione dei motivi di appello, la
Media Group s.r.l. non indica per quale specifica ragione la motivazione sarebbe errata o incongrua, limitandosi a riproporre i motivi di opposizione, ma senza proporre argomentazioni idonea a sconfessare il provvedimento impugnato.
4.Per tutte le ragioni anzidette l'appello deve essere rigettato, ritenuta assorbita ogni altra questione di rito, ivi inclusa quella relativa all'instaurazione del giudizio mediante atto di citazione.
5.Non essendosi costituita l'appellata non vi sono spese ripetibili.
6.In applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello; nulla per le spese;
Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
Così è deciso in data 15.12.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Multari
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