Cass. civ., sez. II, sentenza 22/02/2011, n. 4286
CASS
Sentenza 22 febbraio 2011

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Gli impianti di riscaldamento per uso domestico, alimentati a nafta, non sono assoggettabili alla disciplina prevista dall'art. 889 cod. civ. in tema di distanze delle cisterne, ma a quella prevista dall'art. 890 cod. civ., il quale stabilisce il regime delle distanze per le fabbriche e i depositi nocivi o pericolosi in base ad una presunzione di nocività e pericolosità, che è assoluta ove prevista da una norma del regolamento edilizio comunale, ed è invece relativa - e, come tale, superabile con la dimostrazione che, in relazione alla peculiarità della fattispecie ed agli accorgimenti usati, non esiste danno o pericolo per il fondo vicino - ove manchi una simile norma regolamentare.

La deduzione della c.d. accessione invertita di cui all'art. 938 cod. civ. non dà luogo ad una mera difesa o eccezione, ma ad una vera e propria domanda (principale o riconvenzionale), intesa a conseguire un provvedimento giudiziale costitutivo del diritto di proprietà a favore del costruttore e contemporaneamente estintivo del diritto del proprietario del suolo, oltre che impositivo del pagamento del doppio del valore dell'area stessa; ne consegue che tale domanda è soggetta ai limiti ed alle preclusioni di cui agli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. e non può essere proposta per la prima volta in appello, sussistendo il divieto di cui all'art. 345 del codice di procedura civile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 22/02/2011, n. 4286
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4286
    Data del deposito : 22 febbraio 2011

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