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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 18/02/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 3690 /2024
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 18/02/2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, viene chiamata la causa iscritta al n. 3690/2024 R.G.
Sono presenti l'avv. Michele Pricoco, per parte ricorrente , E l'avv. Marilena Parte_1
Abramo, per delega dell'avv. Dario Adornato..
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., invita le parti alla discussione orale della causa.
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, anche istruttorie, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione. In particolare l'avv. Pricoco, in relazione ad uno degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento eccepisce che l' non ha dimostrato la conclusione del CP_1 procedimento di notificazione in quanto manca la prova dell'invio della raccomandata informativa della giacenza.
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3690/2024 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
Pag. 1 di 5 (C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23/09/1992, elettivamente domiciliato in Taurianova, Via Orfanotrofio, 10, presso lo studio dell'avv. Michele Pricoco, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, presso la sede dell'Agenzia , domicilio degli avv.ti Dario Cosimo Adornato, Ettore Triolo, Valeria CP_1
Grandizio, che lo rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37875/7313 del Persona_1
22.3.2024;
-resistente-
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Catanzaro alla via Carmine Lidonnici n.
33, presso lo studio dell'avv. Ulisse Antonio Pedace, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, rilasciata da responsabile atti introduttivi del giudizio Calabria, per come Controparte_4
autorizzato per procura speciale, per notar in Roma del 25 luglio 2024, repertorio Persona_2
nr 181515 raccolta nr 12772. .
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede di dichiarare la non dovutezza delle somme riportate nell'intimazione di pagamento n. 094/20249009841420/000 limitatamente al presunto omesso versamento per contributi previdenziali I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, per un totale di € 2.207,40; di condannare il resistente, al pagamento delle competenze, spese ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Parte resistente chiede di dichiarare l'interposta opposizione infondata in fatto ed in diritto;
CP_1
con vittoria di spese e competenze.
Parte resistente chiede, in via preliminare, di accertare a Controparte_5
dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per le ragioni compiutamente descritte nella memoria di costituzione;
in via principale e nel merito, previa declaratoria del suo difetto di legittimazione passiva, di rigettare la domanda di parte ricorrente perché infondata in fatto e in diritto per quando dedotto nella memoria di costituzione in giudizio;
in ogni caso, vinte le spese e competenze del giudizio.
Pag. 2 di 5 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 094/20249009841420/000, notificata il 9 dicembre 2024, limitatamente al presunto omesso versamento di € 2.207,4, per contributi previdenziali I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, portati dagli avvisi di addebito n. 39420220001292024000 di € 1.112,70, che si presume per recapitato in data 27dicembre 2022, e n. 39420220004172087000 di € 1.094,70, che si presume per recapitato in data 24 febbraio 2023.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la violazione della sequenza procedimentale in quanto l'intimazione di pagamento è stata emessa in assenza della notifica degli avvisi di addebito.
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituito l' ed ha eccepito la decadenza CP_1 dall'opposizione essendo decorsi i termini di cui agli artt. 617 cpc e 24, comma 5, del D.Lgs n.
46/99, la regolare notifica degli avvisi di addebito con posta raccomandata ordinaria, che non richiede l'invio della raccomandata informativa in caso di consegna del plico a persona diversa dal destinatario o per compiuta giacenza, stante la norma di cui all'art. 14 della legge n. 890/1982, applicata in combinato disposto con il comma 4, ultimo inciso, dell'art. 30 del D.L. n. 78/2010.
Si è costituita anche l' ed ha eccepito la rituale notifica degli Controparte_6
avvisi di addebito e, pertanto, la regolarità della procedura di riscossione, nonché la sua carenza di legittimazione passiva.
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente va qualificata come opposizione ex art. 617 cpc, poiché è stata eccepita la regolarità formale dell'atto impugnato in quanto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo.
L'opposizione è stata proposta entro i termini di cui all'art. 617 cpc.
Con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva si richiama la norma di cui all'art. 39 del D.L.gs n. 112/1999, la quale prevede che “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
Tale norma evidenzia la concorrente, non necessaria, legittimazione passiva dell'Ente creditore e del Concessionario della riscossione, escludendola laddove si discute esclusivamente della regolarità o validità degli atti di riscossione.
Nel caso di specie si discute della mancata notifica del titolo esecutivo di competenza dell' e CP_1
dell'illegittimità del procedimento di riscossione di competenza dell' Controparte_6
.
[...]
Pag. 3 di 5 Una diversa disciplina, fino al 12 gennaio 2025, non era prevista neppure dall'art. 29 del D.L.gs n.
46/1999, che disciplina le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi.
Solo con la modifica apportata dalla legge n. 203/2024, entrata in vigore il 12 gennaio 2025, l'art. 29 citato prevede che “Il ricorso è notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati”.
Alla data di iscrizione a ruolo del ricorso, era, dunque, applicabile l'art. 39 del D.L.gs n. 112/1999.
Con riferimento alla regolarità della notifica degli avvisi di addebito a mezzo raccomandata, la norma di cui all'art. 30 del D.L. n. 78/2010 prevede tre forme di notifica e fra queste la notifica mediante invio della raccomandata con avviso di ricevimento.
La notifica di atti a mezzo posta è disciplinata dalla legge n. 890/1982, dove all'art. 14, prevede, per gli uffici finanziari, la notifica diretta, ossia senza l'intermediazione degli ufficiali giudiziari, e specifica che tale notifica va eseguita secondo le modalità previste dalla stessa legge n. 890/1982, ossia con le modalità previste per la notifica di atti giudiziari.
Ciò comporta che anche alla notifica diretta vanno applicate le modalità previste dagli artt. 7 e 8 della stessa legge nelle rispettive ipotesi di consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario e di compiuta giacenza.
La raccomandata informativa è, dunque, un atto necessario per rendere valido il procedimento di notifica, sia nel caso di consegna a persona diversa dal destinatario sia nel caso di deposito dell'atto presso l'ufficio postale, anche nell'ipotesi di notifica diretta degli uffici.
L' ha depositato in atti l'avviso di ricevimento dell'avviso di addebito n. CP_1
39420220004172087000, che attesta che l'atto è stato consegnato al padre della parte ricorrente senza, però, dimostrare che alla consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario è seguita la raccomandata informativa.
Allo stesso modo non ha dimostrato l'avvenuta notifica dell'avviso di addebito n.
39420220001292024000, che è stato restituito al mittente per compiuta giacenza. Anche in questo caso non è seguito l'invio della raccomandata informativa.
In entrambi i casi il procedimento di notifica non si è concluso e pertanto gli avvisi di addebito non risultano notificati.
Il ricorso va, dunque, accolto poiché nell'emettere l'atto opposto non è stata rispettata la sequenza procedimentale prevista dall'art. 50 del DPR n. 602/1973.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 886,00, considerando l'importo opposto, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €.
1.101 ad €.
5.200, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si
Pag. 4 di 5 pongono a carico dell' , in persona del suo legale rappresentate pro tempore, ed a favore della CP_1
parte ricorrente, , con distrazione all'avv. Michele Pricoco, che ha fatto richiesta. Parte_1
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Accoglie il ricorso;
2. Dichiara illegittima l'intimazione di pagamento n. 094/20249009841420/000, notificata il 9
dicembre 2024, emessa senza la regolare notifica degli avvisi di addebito
39420220001292024000 e n. 39420220004172087000;
3. condanna l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento degli CP_1 onorari, che liquida in complessivi €. 886,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte ricorrente, , da distrarsi in favore dell'avv. Parte_1
Michele Pricoco, che ha fatto richiesta.
Palmi, 18 febbraio 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio
Pag. 5 di 5
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 18/02/2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, viene chiamata la causa iscritta al n. 3690/2024 R.G.
Sono presenti l'avv. Michele Pricoco, per parte ricorrente , E l'avv. Marilena Parte_1
Abramo, per delega dell'avv. Dario Adornato..
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., invita le parti alla discussione orale della causa.
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, anche istruttorie, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione. In particolare l'avv. Pricoco, in relazione ad uno degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento eccepisce che l' non ha dimostrato la conclusione del CP_1 procedimento di notificazione in quanto manca la prova dell'invio della raccomandata informativa della giacenza.
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3690/2024 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
Pag. 1 di 5 (C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23/09/1992, elettivamente domiciliato in Taurianova, Via Orfanotrofio, 10, presso lo studio dell'avv. Michele Pricoco, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, presso la sede dell'Agenzia , domicilio degli avv.ti Dario Cosimo Adornato, Ettore Triolo, Valeria CP_1
Grandizio, che lo rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37875/7313 del Persona_1
22.3.2024;
-resistente-
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Catanzaro alla via Carmine Lidonnici n.
33, presso lo studio dell'avv. Ulisse Antonio Pedace, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, rilasciata da responsabile atti introduttivi del giudizio Calabria, per come Controparte_4
autorizzato per procura speciale, per notar in Roma del 25 luglio 2024, repertorio Persona_2
nr 181515 raccolta nr 12772. .
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede di dichiarare la non dovutezza delle somme riportate nell'intimazione di pagamento n. 094/20249009841420/000 limitatamente al presunto omesso versamento per contributi previdenziali I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, per un totale di € 2.207,40; di condannare il resistente, al pagamento delle competenze, spese ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Parte resistente chiede di dichiarare l'interposta opposizione infondata in fatto ed in diritto;
CP_1
con vittoria di spese e competenze.
Parte resistente chiede, in via preliminare, di accertare a Controparte_5
dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per le ragioni compiutamente descritte nella memoria di costituzione;
in via principale e nel merito, previa declaratoria del suo difetto di legittimazione passiva, di rigettare la domanda di parte ricorrente perché infondata in fatto e in diritto per quando dedotto nella memoria di costituzione in giudizio;
in ogni caso, vinte le spese e competenze del giudizio.
Pag. 2 di 5 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 094/20249009841420/000, notificata il 9 dicembre 2024, limitatamente al presunto omesso versamento di € 2.207,4, per contributi previdenziali I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, portati dagli avvisi di addebito n. 39420220001292024000 di € 1.112,70, che si presume per recapitato in data 27dicembre 2022, e n. 39420220004172087000 di € 1.094,70, che si presume per recapitato in data 24 febbraio 2023.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la violazione della sequenza procedimentale in quanto l'intimazione di pagamento è stata emessa in assenza della notifica degli avvisi di addebito.
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituito l' ed ha eccepito la decadenza CP_1 dall'opposizione essendo decorsi i termini di cui agli artt. 617 cpc e 24, comma 5, del D.Lgs n.
46/99, la regolare notifica degli avvisi di addebito con posta raccomandata ordinaria, che non richiede l'invio della raccomandata informativa in caso di consegna del plico a persona diversa dal destinatario o per compiuta giacenza, stante la norma di cui all'art. 14 della legge n. 890/1982, applicata in combinato disposto con il comma 4, ultimo inciso, dell'art. 30 del D.L. n. 78/2010.
Si è costituita anche l' ed ha eccepito la rituale notifica degli Controparte_6
avvisi di addebito e, pertanto, la regolarità della procedura di riscossione, nonché la sua carenza di legittimazione passiva.
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente va qualificata come opposizione ex art. 617 cpc, poiché è stata eccepita la regolarità formale dell'atto impugnato in quanto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo.
L'opposizione è stata proposta entro i termini di cui all'art. 617 cpc.
Con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva si richiama la norma di cui all'art. 39 del D.L.gs n. 112/1999, la quale prevede che “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
Tale norma evidenzia la concorrente, non necessaria, legittimazione passiva dell'Ente creditore e del Concessionario della riscossione, escludendola laddove si discute esclusivamente della regolarità o validità degli atti di riscossione.
Nel caso di specie si discute della mancata notifica del titolo esecutivo di competenza dell' e CP_1
dell'illegittimità del procedimento di riscossione di competenza dell' Controparte_6
.
[...]
Pag. 3 di 5 Una diversa disciplina, fino al 12 gennaio 2025, non era prevista neppure dall'art. 29 del D.L.gs n.
46/1999, che disciplina le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi.
Solo con la modifica apportata dalla legge n. 203/2024, entrata in vigore il 12 gennaio 2025, l'art. 29 citato prevede che “Il ricorso è notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati”.
Alla data di iscrizione a ruolo del ricorso, era, dunque, applicabile l'art. 39 del D.L.gs n. 112/1999.
Con riferimento alla regolarità della notifica degli avvisi di addebito a mezzo raccomandata, la norma di cui all'art. 30 del D.L. n. 78/2010 prevede tre forme di notifica e fra queste la notifica mediante invio della raccomandata con avviso di ricevimento.
La notifica di atti a mezzo posta è disciplinata dalla legge n. 890/1982, dove all'art. 14, prevede, per gli uffici finanziari, la notifica diretta, ossia senza l'intermediazione degli ufficiali giudiziari, e specifica che tale notifica va eseguita secondo le modalità previste dalla stessa legge n. 890/1982, ossia con le modalità previste per la notifica di atti giudiziari.
Ciò comporta che anche alla notifica diretta vanno applicate le modalità previste dagli artt. 7 e 8 della stessa legge nelle rispettive ipotesi di consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario e di compiuta giacenza.
La raccomandata informativa è, dunque, un atto necessario per rendere valido il procedimento di notifica, sia nel caso di consegna a persona diversa dal destinatario sia nel caso di deposito dell'atto presso l'ufficio postale, anche nell'ipotesi di notifica diretta degli uffici.
L' ha depositato in atti l'avviso di ricevimento dell'avviso di addebito n. CP_1
39420220004172087000, che attesta che l'atto è stato consegnato al padre della parte ricorrente senza, però, dimostrare che alla consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario è seguita la raccomandata informativa.
Allo stesso modo non ha dimostrato l'avvenuta notifica dell'avviso di addebito n.
39420220001292024000, che è stato restituito al mittente per compiuta giacenza. Anche in questo caso non è seguito l'invio della raccomandata informativa.
In entrambi i casi il procedimento di notifica non si è concluso e pertanto gli avvisi di addebito non risultano notificati.
Il ricorso va, dunque, accolto poiché nell'emettere l'atto opposto non è stata rispettata la sequenza procedimentale prevista dall'art. 50 del DPR n. 602/1973.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 886,00, considerando l'importo opposto, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €.
1.101 ad €.
5.200, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si
Pag. 4 di 5 pongono a carico dell' , in persona del suo legale rappresentate pro tempore, ed a favore della CP_1
parte ricorrente, , con distrazione all'avv. Michele Pricoco, che ha fatto richiesta. Parte_1
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Accoglie il ricorso;
2. Dichiara illegittima l'intimazione di pagamento n. 094/20249009841420/000, notificata il 9
dicembre 2024, emessa senza la regolare notifica degli avvisi di addebito
39420220001292024000 e n. 39420220004172087000;
3. condanna l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento degli CP_1 onorari, che liquida in complessivi €. 886,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte ricorrente, , da distrarsi in favore dell'avv. Parte_1
Michele Pricoco, che ha fatto richiesta.
Palmi, 18 febbraio 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio
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