Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 20 dicembre 1972 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 10 aprile 2019 |
Commentari • 6
- 1. Bonus ristrutturazione casa 2025: come funziona?Elisa Migliorini · https://fiscomania.com/ · 17 febbraio 2025 · 1
La detrazione IRPEF prevista dall'art. 16-bis del TUIR è riconosciuta nella misura del 50% (su un ammontare massimo di spese detraibili riconosciute pari a 96.000 euro). Per gli immobili diversi dalla prima casa, la detrazione è ridotta al 36%. La detrazione prevede una suddivisione in 10 quote annuali di pari importo della detrazione ammessa a riduzione dell'IRPEF. Di seguito andiamo ad analizzare tutte le informazioni utili per usufruire di questo tipo di detrazione fiscale. Soggetti ammessi alla detrazione I soggetti che possono beneficiare delle della detrazione sono i contribuenti, residenti o non residenti, che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili …
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Giurisprudenza • 53
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 10/03/2025, n. 6385Provvedimento: Oscuramento disposto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai signori magistrati: dott. Franco DE STEFANO dott. Pasquale GIANNITI dott. Augusto TATANGELO dott. Stefano Giaime GUIZZI dott. Raffaele ROSSI ha pronunciato la seguente SENTENZA Numero registro generale 232/2024 Numero sezionale 607/2025 Numero di raccolta generale 6385/2025 Data pubblicazione 10/03/2025 Oggetto: RESPONSABILITÀ CIVILE Presidente Consigliere Consigliere relatore Consigliere Consigliere Rep. sul ricorso iscritto al numero 232 del ruolo generale dell'anno 2024, proposto da AL GI (C.F.: [...]) …Leggi di più...
- norme UNI-CIG·
- principio di soccombenza·
- art. 91 c.p.c.·
- art. 52 d.lgs. 196/2003·
- art. 360 c.p.c.·
- art. 13 d.p.r. 115/2002·
- art. 2043 c.c.·
- responsabilità civile·
- art. 13 legge 46/90·
- omessa divulgazione dati identificativi
Versioni del testo
- Art. 1.
Tutti i materiali, ((...)) le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza.
((Per la salvaguardia della sicurezza degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e dei relativi accessori si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, secondo l'ambito di applicazione e le definizioni di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo regolamento europeo.)) - Art. 2.
I gas combustibili ad uso domestico ed uso similare, distribuiti mediante condotte o liquefatti e compressi in bombole, che non abbiano di per se' odore caratteristico e sufficiente perche' possa esserne rilevata la presenza prima che si creino condizioni di pericolo, devono essere odorizzati, a cura delle imprese od aziende produttrici o distributrici, con sostanze idonee aggiunte in quantitativi adeguati in modo che sia possibile avvertire la presenza di gas in quantita' pericolosa per esplosivita' e tossicita'. - Art. 3.
I materiali, ((...)) le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico e l'odorizzazione del gas, di cui ai precedenti articoli, realizzati secondo le norme specifiche per la sicurezza, pubblicate dall'Ente nazionale di unificazione (UNI) in tabelle con la denominazione UNI-CIG, si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza.
Le predette norme sono approvate ((con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno)) ((Ai medesimi fini di cui al primo comma si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica anche i materiali, le installazioni e gli impianti realizzati in conformita' alle specifiche tecniche di una organizzazione di normazione europea o di un organismo di normazione di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea o degli Stati che sono parti contraenti degli accordi sullo spazio economico europeo.
Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo comma trovano applicazione in assenza di diverse disposizioni cogenti o di norme armonizzate pertinenti ed applicabili.
Per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e per i relativi accessori si applicano i requisiti essenziali e la presunzione di conformita' di cui agli articoli 5 e 13 del regolamento (UE) 2016/426.
Con i regolamenti di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, sono aggiornate le residue disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, e adottate ulteriori disposizioni di adeguamento della normativa nazionale regolamentare vigente, nelle materie non riservate alla legge, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, alle sue eventuali successive modifiche, nonche' agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo.))