Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 05/04/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Chieti
Composto dai magistrati
Dott. Gianluca Falco Presidente
Dott. Marcello Cozzolino Giudice relatore
Dott. Francesco Grassi Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 105/2024 r.g. promosso da
(C.F. e P. IVA ), con sede in Roma (RM) Via Parte_1 P.IVA_1
Aurelia n° 1287, in persona del legale rappresentante pro-tempore, assistita e difesa dall'avv. Ugo Primicerj del Foro di Roma
ISTANTE nei confronti di
(CF ), in persona del legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_2
tempore, con sede a Chieti in v.le B. Croce n. 147, assistita e difesa dall'avv.
Berardo D'Antonio del Foro di Teramo
RESISTENTE
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti della CP_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
1
considerato che
la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, svolgendo attività commerciale di costruzione di edifici residenziali e non, come risulta dalla sua visura camerale;
osservato che:
• il credito che la società ricorrente pone a fondamento della sua istanza, dell'importo di € 35.765,03, non è consacrato da un titolo giudiziale, fondandosi su fatture emesse dalla nell'ambito di un Parte_1
rapporto di fornitura di materiali da costruzione;
• il corrispettivo della fornitura che precede è stato pagato soltanto in parte dalla e per la residua parte (pari all'importo appena indicato) CP_1
è da quest'ultima contestato nell'ambito di un giudizio di accertamento negativo, che ha promosso dinanzi al Tribunale di Roma, in ragione di dedotti ritardi nelle consegne e di vizi dei beni consegnati (rottura di parte delle piastrelle fornite); rilevato che “In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 l.fall. laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (Cass. Sez. I Civ. ordinanza n. 30827 del 28.11.2018); ritenuto che gli atti utilizzabili ai fini di detta valutazione incidentale consentano di ritenere la Gruppo E legittimata a proporre la richiesta in esame, in considerazione:
pag. 2 di 8 • della genericità dei vizi delle forniture, così come descritti nell'atto introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale di Roma;
• della mancanza, almeno allo stato degli atti, di documentazione dell'avvenuta (e tempestiva) denunzia dei vizi;
• del fatto che la ha introdotto il giudizio di accertamento CP_1
negativo del credito soltanto nel mese di gennaio 2025, successivamente al deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
rilevato altresì che dall'istruttoria è emerso anche un debito complessivo di circa
€ 5.000,00 nei confronti della sig.ra derivante da un Parte_2
rapporto di locazione, ed un altro debito da provvedimento monitorio di €
16.253,03, per cui il complessivo importo dei debiti scaduti ammonta a circa €
56.000,00, superiore rispetto alla soglia richiesta dall'art. 49 comma 4 d. lgs. n.
14/2019, ritenuto che la società resistente versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come può desumersi:
• dal fatto, documentato in atti, che la non è proprietaria di beni CP_1
immobili;
• dal fatto, dedotto dalla ricorrente, e non contestato dalla resistente, che l'unica unica attività di quest'ultima sia consistita nello svolgere funzioni di general contractor nell'ambito di lavori di costruzione svolti dalla in Francavilla al Mare, interrotti a seguito dell'emissione di Controparte_2
un provvedimento di sequestro preventivo per reati di carattere urbanistico;
• dal fatto che, nell'ambito di una transazione conclusa con la Controparte_3
e la in data 5.9.2024, ha espressamente dichiarato di
[...] Controparte_2
pag. 3 di 8 trovarsi in una situazione di difficoltà finanziaria e di essere impossibilitata ad adempiere le sue obbligazioni pecuniarie nei confronti della CP_3
• dall'inconsistenza delle argomentazioni utilizzate per contrastare la domanda di pagamento formulata in separato procedimento dalla sig.ra
; Parte_2
• dal mancato deposito dei bilanci degli anni 2021, 2022 e 2023; ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e
358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della (CF CP_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede a P.IVA_2
Chieti in v.le B. Croce n. 147 nomina il dott. Marcello Cozzolino Giudice Delegato per la procedura visto l'art. 358 comma 3 d. lgs. n. 14/2019, e tenuto conto:
• delle risultanze dei rapporti riepilogativi;
• degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale, efficiente e tempestivo delle funzioni;
• delle esigenze di trasparenza e di rotazione nell'assegnazione degli incarichi, anche tenendo conto del numero delle procedure aperte nell'anno precedente, valutata l'esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico nomina
pag. 4 di 8 curatrice l'avv. Giovanna Scotti con studio in Chieti, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 358 CCI;
dispone che il curatore:
• per le finalità di cancelleria di seguito meglio indicate fornisca, in occasione delle relazioni e dei rapporti riepilogativi di cui all'art. 130 d.lgs. n.
14/2019, indicazione dei presumibili valori dell'attivo fallimentare;
• svolga personalmente tutte le attività connesse alla sua funzione, si avvalga dei suoi poteri di delega nel rigoroso rispetto dei presupposti e delle condizioni stabilite dall'art. 129 d. lgs. n. 14/2019, nomini coadiutori solo ove siano necessarie peculiari conoscenze tecniche, ed a condizione che i coadiutori siano iscritti nell'albo dei c.t.u. di questo Tribunale;
• in caso di nomina di difensori ai sensi dell'art. 128 comma 3 d. lgs. n.
14/2019 curi la turnazione tra i professionisti, indicando al giudice delegato la specifica competenza del professionista in relazione all'incarico da conferire, e dandone indicazione anche alla cancelleria, ai fini della tenuta del registro delle nomine dei curatori e dei difensori della procedura autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
pag. 5 di 8 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L.
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce
l'udienza del giorno 10.7.2025 alle ore 9.00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta pag. 6 di 8 elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Dispone altresì che la cancelleria annoti la nomina del curatore sopra indicato nell'apposito registro, specificando la data della nomina e l'entità del presumibile attivo della procedura, sulla base delle indicazioni contenute nelle relazioni e rapporti riepilogativi del curatore ex art. 130 d. lgs. n. 14/2019, sino alla chiusura della procedura.
pag. 7 di 8 Dispone che la cancelleria annoti le nomine dei coadiutori e dei difensori nominati dalla procedura nell'apposito registro.
Così deciso in Chieti nella camera di consiglio del 03/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Marcello Cozzolino Gianluca Falco
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