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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 30/06/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 785 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, iscritto al n. r.g. 785 /2025 V.G., su ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 24/02/2025, da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CRISTINA PEROZZI, parte elettivamente domiciliata, presso l'indirizzo telematico del difensore, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUIGI Controparte_1 C.F._2
NASTA, parte elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e , con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente Parte_1 Controparte_1 sottoscritto e depositato in data 24.02.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno premesso di aver contratto matrimonio, in
1 Grottammare, in data 01.05.2014, registrato agli atti dello stato civile del predetto Comune (atto n. 3, parte I, anno 2014), dal quale è nato, in data 07.03.2016, il figlio Controparte_2
Dato atto di essersi separati in forza di decreto di omologa n. 1448/2021, emesso dal
Tribunale di Fermo in data 03.03.2021, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) AFFIDAMENTO E COLLOCAZIONE DEL FIGLIO MINORE
I coniugi vivranno definitivamente divorziati con obbligo di reciproca comunicazione di eventuale trasferimento del proprio domicilio e/o residenza fino alla maggiore età del figlio minore Controparte_2
Il minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza anagrafica presso la madre alla quale andrà l'assegno unico familiare nella misura del 100% e all'assegnazione del quale il con la sottoscrizione del presente atto espressamente rinuncia. CP_1
Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
2) MODALITA' DI FREQUENTAZIONE E PIANO GENITORIALE
Salvo facoltà per i genitori di integrare e/o modificare consensualmente tali accordi anche in considerazione delle esigenze del figlio, si prevede che il padre, il quale lavora fuori sede come preparatore calcistico dei portieri, potrà tenere con sé il minore concordando di volta in volta - all'inizio di ogni mese - con la madre le modalità di frequentazione, sempre fatti salvi gli impegni personali del minore;
fatto salvo il preavviso si prevede in ogni caso che il figlio mantenga un rapporto significativo con il padre, con eventuale pernotto infrasettimanale e un weekend alternato.
Il padre condurrà con sè il bambino previo accordo con la madre in eventuali trasferte lavorative altrove in
Italia sempre con l'impegno di rispettare le esigenze emotive del figlio ed il suo periodo di adattamento e la frequenza obbligatoria della scuola.
Le parti concordano altresì che il padre avrà diritto a una videochiamata al giorno o, fatte salve le esigenze lavorative della signora anche due al giorno per parlare con il figlio, Parte_1 ciò ovviamente anche compatibilmente con gli impegni e le esigenze del minore stesso.
In merito alle festività Natalizie e Pasquali i genitori si accorderanno di volta in volta per i periodi di reciproca spettanza, tenendo sempre in considerazione il corretto sviluppo e la crescita del minore.
In caso di disaccordo varrà sempre il principio dell'alternanza.
Relativamente al periodo estivo, il diritto di [visita] paterno verrà concordato di volta in volta dai genitori ma in ogni caso almeno due settimane anche consecutive con il padre compatibilmente con gli impegni e con
2 l'equilibrio di e sempre nel rispetto di queste ultime condizioni. CP_2
Entrambi i genitori potranno, durante le vacanze, portare con sé il figlio anche in località turistiche fuori sede sempre tenendo informato l'altro genitore. Qualora le trasferte o le vacanze fossero all'estero si renderà necessaria l'autorizzazione di entrambi i genitori.
I genitori si impegnano a valutare in futuro e sempre nel rispetto della condizione psicoemotiva del figlio, di far conoscere ed introdurre nella vita di nuove figure affettive di riferimento [solo] dopo un periodo Persona_1 di accertata stabilità della nuova relazione sentimentale.
3) ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE
La residenza della madre e del figlio minore resterà a Massignano, mentre gli stessi domicilieranno in
Grottammare in via Dante Alighieri n. 26 presso altro immobile di proprietà. Il si è medio tempore CP_1 trasferito a San Benedetto del Tronto.
4) CONDIZIONI ECONOMICHE DEL DIVORZIO corrisponderà alla moglie a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma Controparte_1 mensile di Euro 1050,00 (mille cinquanta //00 ).
Detta somma che sarà soggetta a rivalutazione annuale Istat dal 1 marzo 2025 e verrà versata direttamente sul conto corrente della i cui estremi sono già stati forniti al Sig. Le spese Parte_1 CP_1 straordinarie riguardanti il figlio (rimettendosi, per l'individuazione delle stesse e le modalità di condivisione delle relative decisioni, al documento di orientamento uniforme del Tribunale di Fermo) saranno sostenute dai coniugi in ragione del 50% cadauno.
5) ALTRE CONDIZIONI
Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto di rinunciare a qualsivoglia forma di contributo al mantenimento.
I coniugi dichiarano che con l'esatto e puntuale adempimento delle condizioni di cui sopra nulla più avranno a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo e/o ragione.
Le spese del presente procedimento, onorari compresi, si intendono integralmente compensate tra le parti con rinuncia reciproca alla solidarietà reciproca.
Le parti fin da ora si concedono reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto personale”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
3 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto, in Grottammare, in data
01.05.2014, tra e;
Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Grottammare per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 12.06.2025.
Il Presidente
dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, iscritto al n. r.g. 785 /2025 V.G., su ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 24/02/2025, da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CRISTINA PEROZZI, parte elettivamente domiciliata, presso l'indirizzo telematico del difensore, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUIGI Controparte_1 C.F._2
NASTA, parte elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e , con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente Parte_1 Controparte_1 sottoscritto e depositato in data 24.02.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno premesso di aver contratto matrimonio, in
1 Grottammare, in data 01.05.2014, registrato agli atti dello stato civile del predetto Comune (atto n. 3, parte I, anno 2014), dal quale è nato, in data 07.03.2016, il figlio Controparte_2
Dato atto di essersi separati in forza di decreto di omologa n. 1448/2021, emesso dal
Tribunale di Fermo in data 03.03.2021, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) AFFIDAMENTO E COLLOCAZIONE DEL FIGLIO MINORE
I coniugi vivranno definitivamente divorziati con obbligo di reciproca comunicazione di eventuale trasferimento del proprio domicilio e/o residenza fino alla maggiore età del figlio minore Controparte_2
Il minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza anagrafica presso la madre alla quale andrà l'assegno unico familiare nella misura del 100% e all'assegnazione del quale il con la sottoscrizione del presente atto espressamente rinuncia. CP_1
Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
2) MODALITA' DI FREQUENTAZIONE E PIANO GENITORIALE
Salvo facoltà per i genitori di integrare e/o modificare consensualmente tali accordi anche in considerazione delle esigenze del figlio, si prevede che il padre, il quale lavora fuori sede come preparatore calcistico dei portieri, potrà tenere con sé il minore concordando di volta in volta - all'inizio di ogni mese - con la madre le modalità di frequentazione, sempre fatti salvi gli impegni personali del minore;
fatto salvo il preavviso si prevede in ogni caso che il figlio mantenga un rapporto significativo con il padre, con eventuale pernotto infrasettimanale e un weekend alternato.
Il padre condurrà con sè il bambino previo accordo con la madre in eventuali trasferte lavorative altrove in
Italia sempre con l'impegno di rispettare le esigenze emotive del figlio ed il suo periodo di adattamento e la frequenza obbligatoria della scuola.
Le parti concordano altresì che il padre avrà diritto a una videochiamata al giorno o, fatte salve le esigenze lavorative della signora anche due al giorno per parlare con il figlio, Parte_1 ciò ovviamente anche compatibilmente con gli impegni e le esigenze del minore stesso.
In merito alle festività Natalizie e Pasquali i genitori si accorderanno di volta in volta per i periodi di reciproca spettanza, tenendo sempre in considerazione il corretto sviluppo e la crescita del minore.
In caso di disaccordo varrà sempre il principio dell'alternanza.
Relativamente al periodo estivo, il diritto di [visita] paterno verrà concordato di volta in volta dai genitori ma in ogni caso almeno due settimane anche consecutive con il padre compatibilmente con gli impegni e con
2 l'equilibrio di e sempre nel rispetto di queste ultime condizioni. CP_2
Entrambi i genitori potranno, durante le vacanze, portare con sé il figlio anche in località turistiche fuori sede sempre tenendo informato l'altro genitore. Qualora le trasferte o le vacanze fossero all'estero si renderà necessaria l'autorizzazione di entrambi i genitori.
I genitori si impegnano a valutare in futuro e sempre nel rispetto della condizione psicoemotiva del figlio, di far conoscere ed introdurre nella vita di nuove figure affettive di riferimento [solo] dopo un periodo Persona_1 di accertata stabilità della nuova relazione sentimentale.
3) ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE
La residenza della madre e del figlio minore resterà a Massignano, mentre gli stessi domicilieranno in
Grottammare in via Dante Alighieri n. 26 presso altro immobile di proprietà. Il si è medio tempore CP_1 trasferito a San Benedetto del Tronto.
4) CONDIZIONI ECONOMICHE DEL DIVORZIO corrisponderà alla moglie a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma Controparte_1 mensile di Euro 1050,00 (mille cinquanta //00 ).
Detta somma che sarà soggetta a rivalutazione annuale Istat dal 1 marzo 2025 e verrà versata direttamente sul conto corrente della i cui estremi sono già stati forniti al Sig. Le spese Parte_1 CP_1 straordinarie riguardanti il figlio (rimettendosi, per l'individuazione delle stesse e le modalità di condivisione delle relative decisioni, al documento di orientamento uniforme del Tribunale di Fermo) saranno sostenute dai coniugi in ragione del 50% cadauno.
5) ALTRE CONDIZIONI
Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto di rinunciare a qualsivoglia forma di contributo al mantenimento.
I coniugi dichiarano che con l'esatto e puntuale adempimento delle condizioni di cui sopra nulla più avranno a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo e/o ragione.
Le spese del presente procedimento, onorari compresi, si intendono integralmente compensate tra le parti con rinuncia reciproca alla solidarietà reciproca.
Le parti fin da ora si concedono reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto personale”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
3 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto, in Grottammare, in data
01.05.2014, tra e;
Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Grottammare per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 12.06.2025.
Il Presidente
dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
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