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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/10/2025, n. 14087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14087 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE CIVILE TERZA
Il Tribunale Ordinario di Roma, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luigi Guariniello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta nel numero 72585 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022 tra
, rappresentato e difeso dall'avv. SS CI ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio, sito in Roma, via Gaspare Spontini n. 24, come da procura in atti;
ATTORE ED OPPONENTE
e
, in persona del Controparte_1
Prefetto in carica pro tempore;
CONVENUTA ED OPPOSTA CONTUMACE
e
, in persona del Direttore in carica pro tempore;
Controparte_2
CONVENUTA ED OPPOSTA CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso ordinanza di assegnazione di somme di denaro ex art. 553 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione notificato ritualmente e tempestivamente, ha Parte_1 domandato, in accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., “in relazione alle sorti precettate, la liquidazione della ulteriore somma di €uro 96,98 a titolo di spese di precetto”, in ragione della “ingiusta ed illegittima decurtazione effettuata nel decreto di assegnazione a seguito della rideterminazione ex officio in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;” e “l'assegnazione delle spese di esecuzione in favore dell'Avv. SS CI così come quantificate dal G.E. mediante l'ordinanza di assegnazione (€uro
380,00);”, “con vittoria delle spese della presente fase di merito ex art. 618 c.p.c. da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”. Sebbene ritualmente citate, le convenute Controparte_1
, quale debitrice esecutata, e , quale terzo pignorato, sono rimaste
[...] Controparte_2 contumaci nel medesimo giudizio di merito, con relativa declaratoria giudiziale resa con l'ordinanza del 04.06.2023, con cui la causa, stante la natura esclusivamente documentale, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Quindi, questo Tribunale, con ordinanza del
25.05.2024, dopo aver dato atto dell'avvenuta acquisizione d'ufficio del fascicolo dell'esecuzione r.g.e. n. 8543/2021 agli atti del presente giudizio, ha rinviato di nuovo la causa per la precisazione delle conclusioni, in ragione della gravosità del carico istruttorio e decisorio, anche alla luce dell'assegnazione sopravvenuta di un maggior numero di cause, dettata dalla carenza di organico dei giudici togati in servizio presso questa Sezione, ed alla luce dell'assegnazione d'ufficio, con decreto presidenziale, di dieci cause ulteriori, iscritte nei ruoli del 2015, 2016,
2017 e 2018 ed appartenenti ad altro giudice togato della medesima Sezione;
successivamente, con ordinanza del 10.07.2025 ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini ridotti di cui all'art. 190, co. 2, c.p.c. (quaranta giorni per il deposito di comparse conclusionali e venti giorni per il deposito delle memorie di replica), una volta precisate le conclusioni a cura della parte attrice.
2 - Dagli atti di causa risulta che l'avv. ha promosso la procedura esecutiva Parte_1 mobiliare r.g.e. n. 8543/2021 nei confronti della , al fine del recupero coattivo Controparte_1 della somma precettata di euro 593,56 complessivi, di cui euro 261,86 per sorte capitale ed euro
196,98 a titolo di compenso per il precetto, compresi accessori di legge, nonché euro 56,00 a titolo di compenso per la “fase introduttiva proc. esec. ex D.M. 55/2014”, in forza della sentenza n. 29412/2019 del Giudice di Pace di Roma. Quindi, il Giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c. in data 17.12.2021, a definizione della suddetta procedura esecutiva, nell'esercizio del potere di rideterminazione d'ufficio della somma precettata, ha rideterminato l'importo precettato attraverso la legittima e corretta espunzione dell'importo di euro 56,00, ivi calcolato come compenso per la “fase introduttiva proc. esec. ex D.M. 55/2014”, in quanto non dovuto, poiché rientrante nelle spese di esecuzione una volta instaurato il processo esecutivo, da un lato, ed attraverso la liquidazione dell'importo di euro 100,00 “per le spese di precetto”, comprendenti gli accessori di legge, dall'altro lato. Invero, la liquidazione omnicomprensiva delle spese di precetto nell'importo di euro 100,00 risulta inferiore al valore medio del compenso di avvocato, previsto in euro 135,00 nel d.m. n. 55/2014, s.s.m.i., per l'atto di precetto fino ad euro 5.200,00, e, quindi, inferiore per euro 96,98 rispetto all'importo di euro
196,98 complessivi, comprendente anche gli accessori di legge (rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso, c.p.a. nella misura del 4% ed i.v.a. nella misura del 2 22%). Per l'effetto, la rideterminazione d'ufficio dell'importo precettato, così come operata in concreto, risulta illegittima, cosicché l'assegnazione conseguente deve essere modificata con l'aggiunta dell'importo di euro 96,98 all'importo di euro 100,00, liquidato per spese di precetto nell'ordinanza di assegnazione del 17.12.2021. A ciò si aggiunga che l'ordinanza opposta è da riformare anche nella parte in cui non ha disposto la distrazione ex art. 93 c.p.c. del suddetto compenso per il precetto a favore del difensore del creditore procedente, avv. SS
CI, nonostante lo stesso difensore si sia dichiarato espressamente antistatario delle spese e del compenso di precetto nel relativo atto stragiudiziale.
Pertanto, l'opposizione agli atti esecutivi si rivela fondata in toto nel merito e va accolta.
3 - La questione inerente all'esercizio concreto del potere di rideterminazione dell'importo precettato e, in specifico, dell'applicazione del valore medio del compenso di avvocato per l'atto di precetto in base al d.m. n. 55/2014, s.s.m.i., da parte del Giudice dell'esecuzione, conduce alla compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., non avendo la CP_1
così come la , peraltro rimaste contumaci, dato causa alla medesima
[...] Controparte_2 opposizione agli atti esecutivi.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma – Terza Sezione civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel merito dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c.; ogni diversa domanda, eccezione ed istanza disattesa, così decide:
1) accoglie l'opposizione agli atti esecutivi e, per l'effetto, dispone la modificazione dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., emessa in data 17.12.2021 a definizione della procedura esecutiva mobiliare r.g.e. n. 8543/2021, attraverso la liquidazione del compenso per il precetto nella somma di euro 196,98 complessivi, inclusi accessori di legge, in luogo della somma di euro
100,00 complessivi, compresi accessori di legge, ivi liquidata, con distrazione della suddetta somma di denaro a favore dell'avv. SS CI, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
2) compensa in toto le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma il 12 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Luigi Guariniello
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE CIVILE TERZA
Il Tribunale Ordinario di Roma, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luigi Guariniello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta nel numero 72585 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022 tra
, rappresentato e difeso dall'avv. SS CI ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio, sito in Roma, via Gaspare Spontini n. 24, come da procura in atti;
ATTORE ED OPPONENTE
e
, in persona del Controparte_1
Prefetto in carica pro tempore;
CONVENUTA ED OPPOSTA CONTUMACE
e
, in persona del Direttore in carica pro tempore;
Controparte_2
CONVENUTA ED OPPOSTA CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso ordinanza di assegnazione di somme di denaro ex art. 553 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione notificato ritualmente e tempestivamente, ha Parte_1 domandato, in accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., “in relazione alle sorti precettate, la liquidazione della ulteriore somma di €uro 96,98 a titolo di spese di precetto”, in ragione della “ingiusta ed illegittima decurtazione effettuata nel decreto di assegnazione a seguito della rideterminazione ex officio in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;” e “l'assegnazione delle spese di esecuzione in favore dell'Avv. SS CI così come quantificate dal G.E. mediante l'ordinanza di assegnazione (€uro
380,00);”, “con vittoria delle spese della presente fase di merito ex art. 618 c.p.c. da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”. Sebbene ritualmente citate, le convenute Controparte_1
, quale debitrice esecutata, e , quale terzo pignorato, sono rimaste
[...] Controparte_2 contumaci nel medesimo giudizio di merito, con relativa declaratoria giudiziale resa con l'ordinanza del 04.06.2023, con cui la causa, stante la natura esclusivamente documentale, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Quindi, questo Tribunale, con ordinanza del
25.05.2024, dopo aver dato atto dell'avvenuta acquisizione d'ufficio del fascicolo dell'esecuzione r.g.e. n. 8543/2021 agli atti del presente giudizio, ha rinviato di nuovo la causa per la precisazione delle conclusioni, in ragione della gravosità del carico istruttorio e decisorio, anche alla luce dell'assegnazione sopravvenuta di un maggior numero di cause, dettata dalla carenza di organico dei giudici togati in servizio presso questa Sezione, ed alla luce dell'assegnazione d'ufficio, con decreto presidenziale, di dieci cause ulteriori, iscritte nei ruoli del 2015, 2016,
2017 e 2018 ed appartenenti ad altro giudice togato della medesima Sezione;
successivamente, con ordinanza del 10.07.2025 ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini ridotti di cui all'art. 190, co. 2, c.p.c. (quaranta giorni per il deposito di comparse conclusionali e venti giorni per il deposito delle memorie di replica), una volta precisate le conclusioni a cura della parte attrice.
2 - Dagli atti di causa risulta che l'avv. ha promosso la procedura esecutiva Parte_1 mobiliare r.g.e. n. 8543/2021 nei confronti della , al fine del recupero coattivo Controparte_1 della somma precettata di euro 593,56 complessivi, di cui euro 261,86 per sorte capitale ed euro
196,98 a titolo di compenso per il precetto, compresi accessori di legge, nonché euro 56,00 a titolo di compenso per la “fase introduttiva proc. esec. ex D.M. 55/2014”, in forza della sentenza n. 29412/2019 del Giudice di Pace di Roma. Quindi, il Giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c. in data 17.12.2021, a definizione della suddetta procedura esecutiva, nell'esercizio del potere di rideterminazione d'ufficio della somma precettata, ha rideterminato l'importo precettato attraverso la legittima e corretta espunzione dell'importo di euro 56,00, ivi calcolato come compenso per la “fase introduttiva proc. esec. ex D.M. 55/2014”, in quanto non dovuto, poiché rientrante nelle spese di esecuzione una volta instaurato il processo esecutivo, da un lato, ed attraverso la liquidazione dell'importo di euro 100,00 “per le spese di precetto”, comprendenti gli accessori di legge, dall'altro lato. Invero, la liquidazione omnicomprensiva delle spese di precetto nell'importo di euro 100,00 risulta inferiore al valore medio del compenso di avvocato, previsto in euro 135,00 nel d.m. n. 55/2014, s.s.m.i., per l'atto di precetto fino ad euro 5.200,00, e, quindi, inferiore per euro 96,98 rispetto all'importo di euro
196,98 complessivi, comprendente anche gli accessori di legge (rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso, c.p.a. nella misura del 4% ed i.v.a. nella misura del 2 22%). Per l'effetto, la rideterminazione d'ufficio dell'importo precettato, così come operata in concreto, risulta illegittima, cosicché l'assegnazione conseguente deve essere modificata con l'aggiunta dell'importo di euro 96,98 all'importo di euro 100,00, liquidato per spese di precetto nell'ordinanza di assegnazione del 17.12.2021. A ciò si aggiunga che l'ordinanza opposta è da riformare anche nella parte in cui non ha disposto la distrazione ex art. 93 c.p.c. del suddetto compenso per il precetto a favore del difensore del creditore procedente, avv. SS
CI, nonostante lo stesso difensore si sia dichiarato espressamente antistatario delle spese e del compenso di precetto nel relativo atto stragiudiziale.
Pertanto, l'opposizione agli atti esecutivi si rivela fondata in toto nel merito e va accolta.
3 - La questione inerente all'esercizio concreto del potere di rideterminazione dell'importo precettato e, in specifico, dell'applicazione del valore medio del compenso di avvocato per l'atto di precetto in base al d.m. n. 55/2014, s.s.m.i., da parte del Giudice dell'esecuzione, conduce alla compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., non avendo la CP_1
così come la , peraltro rimaste contumaci, dato causa alla medesima
[...] Controparte_2 opposizione agli atti esecutivi.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma – Terza Sezione civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel merito dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c.; ogni diversa domanda, eccezione ed istanza disattesa, così decide:
1) accoglie l'opposizione agli atti esecutivi e, per l'effetto, dispone la modificazione dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., emessa in data 17.12.2021 a definizione della procedura esecutiva mobiliare r.g.e. n. 8543/2021, attraverso la liquidazione del compenso per il precetto nella somma di euro 196,98 complessivi, inclusi accessori di legge, in luogo della somma di euro
100,00 complessivi, compresi accessori di legge, ivi liquidata, con distrazione della suddetta somma di denaro a favore dell'avv. SS CI, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
2) compensa in toto le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma il 12 ottobre 2025.
Il Giudice
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