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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 25/03/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 761/2019
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
21.01.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(P.I.: ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Daniele D'Ignazi ed elettivamente domiciliato/a presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F..: Controparte_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Funari e Massimiliano P.IVA_2
Minicucci ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
resistente
Controparte_2
(C.F..: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Funari e P.IVA_3
Massimiliano Minicucci ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
resistente OGGETTO: Accertamento negativo di obblighi contributivi
Conclusioni
Per la parte ricorrente “Piaccia all'Ill.mo Giudice Parte_2
adito, ogni contraria richiesta, istanza ed eccezione, disattese e reiette, per le motivazioni in fatto ed in diritto tratteggiate in narrativa, nel merito in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei contributi relativi alle dipendenti
, e;
in via principale: Parte_3 Controparte_3 Persona_1 accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria dell' come CP_1
richiesta nel provvedimento n. 6200.07/12/2018.0197242 del 7 Dicembre 2018 notificato a mezzo pec in data 08.12.2018 e, conseguentemente, accertare e dichiarare
l'insussistenza del relativo obbligo contributivo imputato alla società ricorrente e posto dall'Istituto previdenziale alla base delle pretese avanzate e, per l'effetto, previo annullamento della deliberazione n. 789 del 9 Aprile 2019 del Comitato
Amministratore, dichiarare che , in persona del legale Parte_2 rapp.te pro tempore, nulla deve all' a titolo di relativi contributi, oneri accessori CP_1
e sanzioni;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda, accertata l'intervenuta prescrizione dei contributi relativi alle dipendenti , e , Parte_3 Controparte_3 Persona_1 ridurre l'imposizione contributiva nella minor somma di € 16.269,05 ovvero nell'inferiore somma che risulterà in corso di causa. Con addebito alla controparte delle spese e compensi professionali del presente giudizio” {in riferimento alla causa
n. 761/2019 R.G.}.
“Voglia il Giudice Unico, in funzione di Giudice del Lavoro, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione: in via interinale inaudita altera parte, o previa fissazione di apposita udienza di discussione, disporre la sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito n. 387 2022 00012216 36 000, formato il 9 settembre 2022 e notificato alla ricorrente il 4 ottobre 2022; in via preliminare in rito: accertare e
Pag. 2 di 8 dichiarare che la notifica dell'avviso di addebito opposto è inesistente/nulla dal momento che risulta non conforme ai requisiti previsti dalla legge e per l'effetto CP_ dichiarare l' carente del titolo legittimante l'esecuzione; nel merito accogliere la presente opposizione per i motivi esposti nel presente ricorso e revocare e/o annullare
l'Avviso di Addebito n. 387 2022 00012216 36 000, formato il 9 settembre 2022 e notificato alla il 4 ottobre 2022, in Parte_2
quanto infondato. In ogni caso, con addebito alla controparte delle spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario ex D.M. 55/2014 e con condanna della convenuta alla refusione delle eventuali spese tecniche che l'istruttoria rendesse necessarie” { in riferimento alla causa n. 1140/2022 R.G.}.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, contrariis CP_1 reiectis, previa se del caso rimessione in termini dell' per lo svolgimento di facoltà CP_1
processuali dalle quali sia risultato decaduto: 1) in via pregiudiziale, dichiararsi la carenza d'interesse ad agire di parte ricorrente quanto alla domanda avente ad oggetto la declaratoria di intervenuta prescrizione dei contributi di licenziamento relativi alle dipendenti , e;
2) nel Parte_3 Controparte_3 Persona_1
merito, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
3) con vittoria di spese e compensi professionali” { in riferimento alla causa n. 761/2019 R.G.}.
Per le parti resistenti e CP_1 Controparte_2
“Voglia Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, contrariis reiectis: 1) accertare
[...]
l'importo dovuto all' dalla per le causali di cui CP_1 Parte_2 all'avviso d'addebito n. 387 2022 00012216 36 000; 2) con vittoria di spese e compensi professionali, o compensazione per quanto di ragione { in riferimento alla causa n.
1140/2022 R.G.}.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 3 di 8 1. Con ricorso depositato in data 28.05.2019, la ricorrente chiedeva di accertare l'insussistenza degli obblighi contributivi nei confronti dell'ente previdenziale e, in subordine, l'intervenuta prescrizione dei contributi relativi ad alcuni dipendenti.
2. In particolare, la società ricorrente contestava il provvedimento n.
6200.07/12/2018.0197242 del 07.12.2018 (notificato a mezzo PEC in data
08.12.2018), con il quale l' – sede di Pisa le contestava l'omesso CP_1
versamento dei contributi relativi a 25 dipendenti, assunti con contratto a tempo indeterminato, licenziati per giustificato motivo oggettivo (per “fine appalto”), chiedendo il versamento della somma complessiva di 18.115,84 euro, oltre alle sanzioni. Contro detto provvedimento veniva proposto ricorso amministrativo, che veniva rigettato dal Comitato Amministratore del Controparte_4
n. 787 del 19.04.2019.
[...]
3. Nello specifico, la ricorrente illustrava di svolgere dal 2009 attività di “pulizia e disinfezione” presso ambienti civili, militari, industriali e sanitari sulla base di appalti pubblici, applicando il CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/ Veniva indicata la cd. Parte_4
“clausola di protezione” (prevista dell'art. 4 del CCNL), che impone al nuovo appaltatore, in caso di cambio di appalto, di rilevare tutto il personale occupato dal precedente appaltatore, al fine di conservare i livelli occupazionali esistenti.
Pertanto, la società contestava la valutazione dell' che, nel mutamento di CP_1 appalto, chiedeva di pagare il cd. “ticket licenziamento” (dovuto ai sensi dell'art. 2, comma 31, legge 92/2012 – cd. Legge Fornero). Secondo la ricorrente, detto contributo non era dovuto in applicazione della condizione di esonero prevista dall'art. 2, comma 34 lett. a), della legge 92/2012, trattandosi di dipendenti che, senza soluzione di continuità, venivano riassunti dal nuovo appaltatore e, quindi, non si trovavano in stato di disoccupazione.
4. In ultimo, in via subordinata, si evidenziava l'intervenuta prescrizione dei contributi relativi a tre dipendenti ( , e Parte_3 Controparte_3
Pag. 4 di 8 ), poiché erano stati licenziati a marzo e ad aprile 2013 e la Persona_1 diffida era stata emessa dall'ente previdenziale il 07.12.20218, ovvero dopo 5 anni.
5. In data 26.05.2020 si costituiva in giudizio la parte resistente, che CP_1
contestava le argomentazioni esposte dalla ricorrente e chiedeva il rigetto delle domande proposte.
6. Il resistente, in particolare, in merito al riconoscimento dell'intervenuta prescrizione per i contributi relativi ai dipendenti , e , Parte_3 CP_3 Per_1
evidenziava che il Comitato Amministratore aveva già ritenuto fondata l'eccezione; pertanto, la ricorrente era priva di interesse ad agire. Nel merito della causa, si sosteneva che era onere della ricorrente provare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2, comma 34 lett. a), legge 92/2012, ovvero l'assunzione dei lavoratori licenziati presso altri datori di lavoro, quindi la continuità occupazionale.
7. In data 24.04.2024 questo ufficio disponeva la riunione della causa n. 1140/2022
R.G. al presente procedimento, ricorrendo ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
8. La causa n. 1140/2022 R.G., instaurata dalla medesima società contro l' e CP_1
la società di cartolarizzazione dei crediti aveva ad Controparte_5 oggetto l'annullamento dell'avviso di addebito n. 387 2022 00012216 36 000, emesso dall' il 09.09.2022 e notificato alla ricorrente il 04.10.2022 e CP_1
avente ad oggetto la somma di 4.845,45 euro in riferimento a contributi del periodo dal settembre 2015 a dicembre 2016.
9. In particolare, la ricorrente spiegava che il credito contributivo vantato dall'ente previdenziale originava da regolarizzazioni d'ufficio relative all'asserito mancato versamento del contributo licenziamento per il periodo da febbraio 2013 a dicembre 2016, che era già oggetto del contenzioso relativo alla causa n. 761/2019
R.G. L'avviso di addebito impugnato veniva sospeso dall' in attesa della CP_1
decisione relativa alla causa n. 761/2019 R.G.
Pag. 5 di 8 10. In riferimento all'avviso suddetto la ricorrente eccepiva la nullità per vizio di notifica, in quanto eseguita con un indirizzo PEC non inserito nei pubblici elenchi.
Nel merito, si evidenziava la nullità dell'avviso in quanto era stato emesso nella pendenza del ricorso per accertamento negativo di cui alla causa n. 761/2019 R.G, in violazione dell'art. 24, comma 3, D. Lgs. n. 46/1999. Sulla pretesa contributiva, poi, la ricorrente eccepiva la genericità e l'indeterminatezza, non potendo risalire a quali posizioni si faceva riferimento. In ogni caso, la ricorrente eccepiva comunque la prescrizione.
11. Si costituiva in giudizio l' anche quale mandatario e procuratore della CP_1
che contestava le Controparte_2 argomentazioni della ricorrente. In merito all'eccezione relativa al vizio della notifica l'ente resistente evidenziava che la notifica aveva raggiunto il suo scopo e non aveva pregiudicato l'attività difensiva. Pertanto, non poteva essere invocata alcuna nullità della notifica dell'atto in questione, che comunque era stata sanata dalla proposizione dell'impugnazione. Nel merito veniva evidenziata la correttezza dell'operato dell'ente previdenziale e si chiedeva il rigetto del ricorso.
12. L'istruttoria consisteva nell'esame dei testimoni di parte ricorrente, sentiti alle udienze del 09.11.2022, 22.02.2023, 30.06.2023 e 02.11.2023.
13. All'udienza del 21.01.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
14. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
15. La quasi totalità dei testimoni sentiti in corso di causa ( Testimone_1
Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 [...]
, , , Tes_6 Testimone_7 Testimone_8 Testimone_9 Tes_10
,
[...] Tes_11 Testimone_12 Tes_13 Testimone_14
hanno dichiarato di essere stati assunti dalle imprese Testimone_15
subentrate nel servizio svolto in precedenza dalla società ricorrente dopo il
Pag. 6 di 8 licenziamento da parte di e che fra il licenziamento e Parte_2
la nuova assunzione non vi è stato intervallo di tempo. Soltanto due testimoni hanno negato di essere stati riassunti ( e ). Per CP_6 Controparte_7 tali testi, tuttavia, l' non ha fornito alcuna prova dello stato di CP_1 disoccupazione e del diritto all'accesso al NASPI dei due dipendenti.
16. Pertanto, alla luce di quanto provato nel corso di questo giudizio si ritiene che la pretesa contributiva dell' non sia fondata, dovendosi applicare nel caso di CP_1 specie l'art. 2, comma 34 lett. a), della legge 92/2012, che prevede l'inapplicabilità del cd. “ticket licenziamento” (dovuto ai sensi dell'art. 2, comma
31, legge 92/2012 – cd. Legge Fornero) proprio nel caso di immediata riassunzione senza soluzione di continuità da parte del nuovo soggetto appaltatore: “A decorrere dal 1° gennaio 2013, il contributo di cui al comma 31 non è dovuto nei seguenti casi: a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
17. È stato, infatti, dimostrato che i dipendenti della società ricorrente, a seguito del loro licenziamento per cessazione del contratto di appalto, nella quasi totalità dei casi sono stati riassunti dal nuovo soggetto appaltatore, conservando la medesima posizione lavorativa e senza alcuna soluzione di continuità nello svolgimento dell'attività di lavoro dipendente. Ai sensi della suddetta norma, quindi, il contributo licenziamento non è dovuto.
18. Ne consegue che i due provvedimenti emessi dall' devono essere CP_1 annullati, in quanto la pretesa creditoria dell'ente previdenziale è infondata.
19. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche. In merito allo scaglione
Pag. 7 di 8 di riferimento ai fini della liquidazione delle spese, occorre tenere conto di quanto indicato nel petitum dalla parte ricorrente (il provvedimento dell' aveva ad CP_1
oggetto contributi per la somma complessiva di 18.115,84 euro) e, quindi, ritenere che la causa in oggetto rientri nello scaglione fra 5.201,00 e 26.000,00 euro.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara l'infondatezza della pretesa creditoria dell' nei confronti CP_1
della società ricorrente così come indicata nel Parte_2
provvedimento n. 6200.07/12/2018.0197242 di data 07.12.2018 e notificato a mezzo
PEC in data 08.12.2018;
2) accerta e dichiara l'insussistenza del relativo obbligo contributivo per la somma complessiva di 18.115,84 euro imputato alla società ricorrente da parte dell' CP_1
3) annulla l'avviso di Addebito n. 387 2022 00012216 36 000, formato il 09.09.2022 e notificato alla ricorrente il 4 ottobre 2022, in quanto Parte_2
infondato;
4) condanna l e la CP_1 Controparte_2
in solido al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] Parte_2
che liquida in complessivi 5.391,00 euro per compensi, oltre al
[...]
rimborso delle spese forfettarie (determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge.
Pisa, 25.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 761/2019
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
21.01.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(P.I.: ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Daniele D'Ignazi ed elettivamente domiciliato/a presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F..: Controparte_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Funari e Massimiliano P.IVA_2
Minicucci ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
resistente
Controparte_2
(C.F..: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Funari e P.IVA_3
Massimiliano Minicucci ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
resistente OGGETTO: Accertamento negativo di obblighi contributivi
Conclusioni
Per la parte ricorrente “Piaccia all'Ill.mo Giudice Parte_2
adito, ogni contraria richiesta, istanza ed eccezione, disattese e reiette, per le motivazioni in fatto ed in diritto tratteggiate in narrativa, nel merito in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei contributi relativi alle dipendenti
, e;
in via principale: Parte_3 Controparte_3 Persona_1 accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria dell' come CP_1
richiesta nel provvedimento n. 6200.07/12/2018.0197242 del 7 Dicembre 2018 notificato a mezzo pec in data 08.12.2018 e, conseguentemente, accertare e dichiarare
l'insussistenza del relativo obbligo contributivo imputato alla società ricorrente e posto dall'Istituto previdenziale alla base delle pretese avanzate e, per l'effetto, previo annullamento della deliberazione n. 789 del 9 Aprile 2019 del Comitato
Amministratore, dichiarare che , in persona del legale Parte_2 rapp.te pro tempore, nulla deve all' a titolo di relativi contributi, oneri accessori CP_1
e sanzioni;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda, accertata l'intervenuta prescrizione dei contributi relativi alle dipendenti , e , Parte_3 Controparte_3 Persona_1 ridurre l'imposizione contributiva nella minor somma di € 16.269,05 ovvero nell'inferiore somma che risulterà in corso di causa. Con addebito alla controparte delle spese e compensi professionali del presente giudizio” {in riferimento alla causa
n. 761/2019 R.G.}.
“Voglia il Giudice Unico, in funzione di Giudice del Lavoro, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione: in via interinale inaudita altera parte, o previa fissazione di apposita udienza di discussione, disporre la sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito n. 387 2022 00012216 36 000, formato il 9 settembre 2022 e notificato alla ricorrente il 4 ottobre 2022; in via preliminare in rito: accertare e
Pag. 2 di 8 dichiarare che la notifica dell'avviso di addebito opposto è inesistente/nulla dal momento che risulta non conforme ai requisiti previsti dalla legge e per l'effetto CP_ dichiarare l' carente del titolo legittimante l'esecuzione; nel merito accogliere la presente opposizione per i motivi esposti nel presente ricorso e revocare e/o annullare
l'Avviso di Addebito n. 387 2022 00012216 36 000, formato il 9 settembre 2022 e notificato alla il 4 ottobre 2022, in Parte_2
quanto infondato. In ogni caso, con addebito alla controparte delle spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario ex D.M. 55/2014 e con condanna della convenuta alla refusione delle eventuali spese tecniche che l'istruttoria rendesse necessarie” { in riferimento alla causa n. 1140/2022 R.G.}.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, contrariis CP_1 reiectis, previa se del caso rimessione in termini dell' per lo svolgimento di facoltà CP_1
processuali dalle quali sia risultato decaduto: 1) in via pregiudiziale, dichiararsi la carenza d'interesse ad agire di parte ricorrente quanto alla domanda avente ad oggetto la declaratoria di intervenuta prescrizione dei contributi di licenziamento relativi alle dipendenti , e;
2) nel Parte_3 Controparte_3 Persona_1
merito, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
3) con vittoria di spese e compensi professionali” { in riferimento alla causa n. 761/2019 R.G.}.
Per le parti resistenti e CP_1 Controparte_2
“Voglia Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, contrariis reiectis: 1) accertare
[...]
l'importo dovuto all' dalla per le causali di cui CP_1 Parte_2 all'avviso d'addebito n. 387 2022 00012216 36 000; 2) con vittoria di spese e compensi professionali, o compensazione per quanto di ragione { in riferimento alla causa n.
1140/2022 R.G.}.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 3 di 8 1. Con ricorso depositato in data 28.05.2019, la ricorrente chiedeva di accertare l'insussistenza degli obblighi contributivi nei confronti dell'ente previdenziale e, in subordine, l'intervenuta prescrizione dei contributi relativi ad alcuni dipendenti.
2. In particolare, la società ricorrente contestava il provvedimento n.
6200.07/12/2018.0197242 del 07.12.2018 (notificato a mezzo PEC in data
08.12.2018), con il quale l' – sede di Pisa le contestava l'omesso CP_1
versamento dei contributi relativi a 25 dipendenti, assunti con contratto a tempo indeterminato, licenziati per giustificato motivo oggettivo (per “fine appalto”), chiedendo il versamento della somma complessiva di 18.115,84 euro, oltre alle sanzioni. Contro detto provvedimento veniva proposto ricorso amministrativo, che veniva rigettato dal Comitato Amministratore del Controparte_4
n. 787 del 19.04.2019.
[...]
3. Nello specifico, la ricorrente illustrava di svolgere dal 2009 attività di “pulizia e disinfezione” presso ambienti civili, militari, industriali e sanitari sulla base di appalti pubblici, applicando il CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/ Veniva indicata la cd. Parte_4
“clausola di protezione” (prevista dell'art. 4 del CCNL), che impone al nuovo appaltatore, in caso di cambio di appalto, di rilevare tutto il personale occupato dal precedente appaltatore, al fine di conservare i livelli occupazionali esistenti.
Pertanto, la società contestava la valutazione dell' che, nel mutamento di CP_1 appalto, chiedeva di pagare il cd. “ticket licenziamento” (dovuto ai sensi dell'art. 2, comma 31, legge 92/2012 – cd. Legge Fornero). Secondo la ricorrente, detto contributo non era dovuto in applicazione della condizione di esonero prevista dall'art. 2, comma 34 lett. a), della legge 92/2012, trattandosi di dipendenti che, senza soluzione di continuità, venivano riassunti dal nuovo appaltatore e, quindi, non si trovavano in stato di disoccupazione.
4. In ultimo, in via subordinata, si evidenziava l'intervenuta prescrizione dei contributi relativi a tre dipendenti ( , e Parte_3 Controparte_3
Pag. 4 di 8 ), poiché erano stati licenziati a marzo e ad aprile 2013 e la Persona_1 diffida era stata emessa dall'ente previdenziale il 07.12.20218, ovvero dopo 5 anni.
5. In data 26.05.2020 si costituiva in giudizio la parte resistente, che CP_1
contestava le argomentazioni esposte dalla ricorrente e chiedeva il rigetto delle domande proposte.
6. Il resistente, in particolare, in merito al riconoscimento dell'intervenuta prescrizione per i contributi relativi ai dipendenti , e , Parte_3 CP_3 Per_1
evidenziava che il Comitato Amministratore aveva già ritenuto fondata l'eccezione; pertanto, la ricorrente era priva di interesse ad agire. Nel merito della causa, si sosteneva che era onere della ricorrente provare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2, comma 34 lett. a), legge 92/2012, ovvero l'assunzione dei lavoratori licenziati presso altri datori di lavoro, quindi la continuità occupazionale.
7. In data 24.04.2024 questo ufficio disponeva la riunione della causa n. 1140/2022
R.G. al presente procedimento, ricorrendo ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
8. La causa n. 1140/2022 R.G., instaurata dalla medesima società contro l' e CP_1
la società di cartolarizzazione dei crediti aveva ad Controparte_5 oggetto l'annullamento dell'avviso di addebito n. 387 2022 00012216 36 000, emesso dall' il 09.09.2022 e notificato alla ricorrente il 04.10.2022 e CP_1
avente ad oggetto la somma di 4.845,45 euro in riferimento a contributi del periodo dal settembre 2015 a dicembre 2016.
9. In particolare, la ricorrente spiegava che il credito contributivo vantato dall'ente previdenziale originava da regolarizzazioni d'ufficio relative all'asserito mancato versamento del contributo licenziamento per il periodo da febbraio 2013 a dicembre 2016, che era già oggetto del contenzioso relativo alla causa n. 761/2019
R.G. L'avviso di addebito impugnato veniva sospeso dall' in attesa della CP_1
decisione relativa alla causa n. 761/2019 R.G.
Pag. 5 di 8 10. In riferimento all'avviso suddetto la ricorrente eccepiva la nullità per vizio di notifica, in quanto eseguita con un indirizzo PEC non inserito nei pubblici elenchi.
Nel merito, si evidenziava la nullità dell'avviso in quanto era stato emesso nella pendenza del ricorso per accertamento negativo di cui alla causa n. 761/2019 R.G, in violazione dell'art. 24, comma 3, D. Lgs. n. 46/1999. Sulla pretesa contributiva, poi, la ricorrente eccepiva la genericità e l'indeterminatezza, non potendo risalire a quali posizioni si faceva riferimento. In ogni caso, la ricorrente eccepiva comunque la prescrizione.
11. Si costituiva in giudizio l' anche quale mandatario e procuratore della CP_1
che contestava le Controparte_2 argomentazioni della ricorrente. In merito all'eccezione relativa al vizio della notifica l'ente resistente evidenziava che la notifica aveva raggiunto il suo scopo e non aveva pregiudicato l'attività difensiva. Pertanto, non poteva essere invocata alcuna nullità della notifica dell'atto in questione, che comunque era stata sanata dalla proposizione dell'impugnazione. Nel merito veniva evidenziata la correttezza dell'operato dell'ente previdenziale e si chiedeva il rigetto del ricorso.
12. L'istruttoria consisteva nell'esame dei testimoni di parte ricorrente, sentiti alle udienze del 09.11.2022, 22.02.2023, 30.06.2023 e 02.11.2023.
13. All'udienza del 21.01.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
14. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
15. La quasi totalità dei testimoni sentiti in corso di causa ( Testimone_1
Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 [...]
, , , Tes_6 Testimone_7 Testimone_8 Testimone_9 Tes_10
,
[...] Tes_11 Testimone_12 Tes_13 Testimone_14
hanno dichiarato di essere stati assunti dalle imprese Testimone_15
subentrate nel servizio svolto in precedenza dalla società ricorrente dopo il
Pag. 6 di 8 licenziamento da parte di e che fra il licenziamento e Parte_2
la nuova assunzione non vi è stato intervallo di tempo. Soltanto due testimoni hanno negato di essere stati riassunti ( e ). Per CP_6 Controparte_7 tali testi, tuttavia, l' non ha fornito alcuna prova dello stato di CP_1 disoccupazione e del diritto all'accesso al NASPI dei due dipendenti.
16. Pertanto, alla luce di quanto provato nel corso di questo giudizio si ritiene che la pretesa contributiva dell' non sia fondata, dovendosi applicare nel caso di CP_1 specie l'art. 2, comma 34 lett. a), della legge 92/2012, che prevede l'inapplicabilità del cd. “ticket licenziamento” (dovuto ai sensi dell'art. 2, comma
31, legge 92/2012 – cd. Legge Fornero) proprio nel caso di immediata riassunzione senza soluzione di continuità da parte del nuovo soggetto appaltatore: “A decorrere dal 1° gennaio 2013, il contributo di cui al comma 31 non è dovuto nei seguenti casi: a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
17. È stato, infatti, dimostrato che i dipendenti della società ricorrente, a seguito del loro licenziamento per cessazione del contratto di appalto, nella quasi totalità dei casi sono stati riassunti dal nuovo soggetto appaltatore, conservando la medesima posizione lavorativa e senza alcuna soluzione di continuità nello svolgimento dell'attività di lavoro dipendente. Ai sensi della suddetta norma, quindi, il contributo licenziamento non è dovuto.
18. Ne consegue che i due provvedimenti emessi dall' devono essere CP_1 annullati, in quanto la pretesa creditoria dell'ente previdenziale è infondata.
19. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche. In merito allo scaglione
Pag. 7 di 8 di riferimento ai fini della liquidazione delle spese, occorre tenere conto di quanto indicato nel petitum dalla parte ricorrente (il provvedimento dell' aveva ad CP_1
oggetto contributi per la somma complessiva di 18.115,84 euro) e, quindi, ritenere che la causa in oggetto rientri nello scaglione fra 5.201,00 e 26.000,00 euro.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara l'infondatezza della pretesa creditoria dell' nei confronti CP_1
della società ricorrente così come indicata nel Parte_2
provvedimento n. 6200.07/12/2018.0197242 di data 07.12.2018 e notificato a mezzo
PEC in data 08.12.2018;
2) accerta e dichiara l'insussistenza del relativo obbligo contributivo per la somma complessiva di 18.115,84 euro imputato alla società ricorrente da parte dell' CP_1
3) annulla l'avviso di Addebito n. 387 2022 00012216 36 000, formato il 09.09.2022 e notificato alla ricorrente il 4 ottobre 2022, in quanto Parte_2
infondato;
4) condanna l e la CP_1 Controparte_2
in solido al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] Parte_2
che liquida in complessivi 5.391,00 euro per compensi, oltre al
[...]
rimborso delle spese forfettarie (determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge.
Pisa, 25.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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